CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
EP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
CA SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3204 dell'anno 2021, vertente tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Petrarca n. 7, cod. fisc.: , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in calce al presente atto dall'Avv. Massimiliano Setaro (C.F.:
; Pec: fax: 081/4977182) C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Napoli alla Via Cervantes
n. 55/5;
[...]
[...]
[...]
nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
Concezione, n. 76, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele GN
( ) e AS GN ( , con CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Mauro Leone, n. 59,
Email_2 pagina 1 di 5
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli XIV sezione civile n.
188/2021 pubblicata il 11.01.2021 resa nel procedimento n. 23071/18 R.G.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto, dinanzi a questa Corte, il Parte_1 proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_1
XIV sezione civile n. 188/2021 pubblicata il 11.01.2021 resa nel procedimento n.
23071/18 R.G. non notificata.
Con comparsa di costituzione in atti si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo rigettare l'appello proposto a e per l'effetto condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Con successiva ordinanza del 15.12.2021, la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.7.2023, poi differita d'ufficio al 30.9.2025.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta da parte attrice riferite all'udienza del
30.9.2025 sulle conclusioni concordi delle parti volte ad ottenere dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto accordo transattivo tra le parti la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le difese di tutte le parti costituite, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 30.9.2025, hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di accordo raggiunto.
Ragion per cui va dichiarata cessata la materia del contendere nel presente giudizio, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite disciplinata dall'art. 92, co.2, c.p.c..
Va infatti detto che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con pagina 2 di 5 ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309); in particolare ciò si verifica quando le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e di ciò sottopongono conclusioni conformi al giudice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 04/11/2013, n.
24738; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/04/2024, n. 9916;
Sez. V, Ord., 08/04/2024, n. 9241), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cassazione civile, sez.III, 8 luglio
2010, n.16150) (cfr. Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 26351 del 05/12/2005) ovvero allorchè pur non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite potendo dunque essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice (cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del
04/05/2016). Nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, permane quale oggetto di giudizio il solo riparto delle spese giudiziali. A tal proposito, va detto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è impedita da contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 4884/96; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8608 del 06/05/2004), che consiste “nel delibare il fondamento della domanda per decidere se essa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere”, altresì valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione (Cass.
pagina 3 di 5 3075/97; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7421 del 29/07/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000). In altri termini, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016).
Orbene, in ordine alle posizioni processuali assunte dalle parti nel presente processo, va accolta la richiesta concordemente avanzata dai difensori di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, posto che, essendo intervenuto accordo tra le parti con congiunta richiesta di cessata materia del contendere, deve effettivamente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto il venir meno di ogni posizione di contrasto in ordine all'accertamento del diritto dedotto nel processo rende superflua ogni decisione da parte dell'autorità giudiziaria (per l'opinione qui accolta, cfr., Cass. 4505/01).
Ed invero, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.3.2025 i difensori delle parti presenti hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, nulla chiedendo in ordine alle spese di lite presumendosi che l'accordo raggiunto investa anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite, non avendo le parti manifestato alcun contrasto al riguardo.
Può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, la composizione delle lite ed il venir meno di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, nonché la rimozione di ogni ragione di contrasto, sia stata riconosciuta ed ammessa dalle parti interessate nel presente processo (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 4884 del
27/05/1996).
La cessazione della materia del contendere va invero dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
Ritenuto che, nel caso in esame, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c., "che pagina 4 di 5 consentono la compensazione totale delle spese del procedimento, ritiene il Collegio di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3204/2021 R.G.A.C., così provvede così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli, 3.10.2025
Il Consigliere est.
CA CI
Il Presidente
EP De LL
pagina 5 di 5