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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
TO IE SC, RE
PIRATO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via Giovanni March 20 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 STUDI SETTORE 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ALTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ALTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IVA-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IVA-ALTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IVA-ALTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRAP 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRAP 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il pravviso di fermo amministrativo con le sottese cartelle eccependo l'avvenuta prescrizione dei crediti.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio insistendo per la legittimità del fermo e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura di sua proprietà e tre cartelle ad esso sottese: 1) cartella n. 06120070020641626000 del 20.06.2008 di € 19.347,28 relativa ad Irap 2004;
2) cartella n. 06122080026176826000 del 20.10.2009 di € 13.873,11 relativa ad Irap 2005; 3) cartella n.
06120100020941288000 del 02.04.2011 di € 9.016,18 relativa ad Irap, Irpef e IVA anno 2006.
Asseriva che le indicazioni contenute nelle cartelle apparivano ripetitive e generiche, in particolare con riguardo alle sanzioni e agli interessi. Eccepiva inoltre l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, anche rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 06.11.2024.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità della contestazione di eventuali vizi formali delle cartelle per l'omessa impugnazione delle stesse. Riguardo alla eccezione di prescrizione ne rilevava l'infondatezza perché doveva essere eccepita con l'impugnazione delle cartelle e al più tardi con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 06.11.2024,in caso di omessa notifica delle cartelle.
Aggiungeva che comunque erano stati notificati diversi atti interruttivi elencati (e documentati in atti) a pag.
3 delle controdeduzioni.
Il ricorso non è fondato.
Come la stessa parte ricorrente ammette, e come provato dal documento 5 prodotto dall'Agenzia di
Riscossione, in data 06.11.2024 veniva notificata l'intimazione di pagamento relativa alle cartelle impugnate.
La omessa impugnazione dell'intimazione comporta il consolidamento dei crediti portati dalle cartelle e quindi non possono farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Vd. Cass. n. 6436/25 in parte motiva e Cass. n. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. n. 546/92).
Pertanto il ricorso è inammissibile sia in relazione ai contestati vizi delle cartelle sia in relazione alle eccepita prescrizione e decadenza. Deve essere aggiunto che fra la data di notifica dell'intimazione del 26.10.2013 (doc. 7) e quella della notifica dell'ultima intimazione del 06.11.2024 non si sarebbe maturata prescrizione alcuna perché i debiti erariali si prescrivono in dieci anni (vd. Cass. n. 6195/25), ai quali deve essere aggiunto il periodo di sospensione Covid dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese seguono lo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 1000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
TO IE SC, RE
PIRATO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via Giovanni March 20 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 STUDI SETTORE 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ALTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRPEF-ALTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IVA-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IVA-ALTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IVA-ALTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRAP 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRAP 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202500001341000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il pravviso di fermo amministrativo con le sottese cartelle eccependo l'avvenuta prescrizione dei crediti.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio insistendo per la legittimità del fermo e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura di sua proprietà e tre cartelle ad esso sottese: 1) cartella n. 06120070020641626000 del 20.06.2008 di € 19.347,28 relativa ad Irap 2004;
2) cartella n. 06122080026176826000 del 20.10.2009 di € 13.873,11 relativa ad Irap 2005; 3) cartella n.
06120100020941288000 del 02.04.2011 di € 9.016,18 relativa ad Irap, Irpef e IVA anno 2006.
Asseriva che le indicazioni contenute nelle cartelle apparivano ripetitive e generiche, in particolare con riguardo alle sanzioni e agli interessi. Eccepiva inoltre l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, anche rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 06.11.2024.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità della contestazione di eventuali vizi formali delle cartelle per l'omessa impugnazione delle stesse. Riguardo alla eccezione di prescrizione ne rilevava l'infondatezza perché doveva essere eccepita con l'impugnazione delle cartelle e al più tardi con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 06.11.2024,in caso di omessa notifica delle cartelle.
Aggiungeva che comunque erano stati notificati diversi atti interruttivi elencati (e documentati in atti) a pag.
3 delle controdeduzioni.
Il ricorso non è fondato.
Come la stessa parte ricorrente ammette, e come provato dal documento 5 prodotto dall'Agenzia di
Riscossione, in data 06.11.2024 veniva notificata l'intimazione di pagamento relativa alle cartelle impugnate.
La omessa impugnazione dell'intimazione comporta il consolidamento dei crediti portati dalle cartelle e quindi non possono farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Vd. Cass. n. 6436/25 in parte motiva e Cass. n. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. n. 546/92).
Pertanto il ricorso è inammissibile sia in relazione ai contestati vizi delle cartelle sia in relazione alle eccepita prescrizione e decadenza. Deve essere aggiunto che fra la data di notifica dell'intimazione del 26.10.2013 (doc. 7) e quella della notifica dell'ultima intimazione del 06.11.2024 non si sarebbe maturata prescrizione alcuna perché i debiti erariali si prescrivono in dieci anni (vd. Cass. n. 6195/25), ai quali deve essere aggiunto il periodo di sospensione Covid dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese seguono lo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 1000,00.