Art. 1748. Potesta' sanzionatoria 1. Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico. 2. La censura e' inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata. 3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata puo' ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione e' definitiva. 4. La sospensione puo' essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente. 5. La radiazione dai ruoli e' disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 08/02/2023, n. 114Provvedimento: R.G. 1680/2021 Udienza del 8.2.2023 Il Giudice del Lavoro, dato atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h), D. L. n. 34/20, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; P.Q.M. si ritira in camera di consiglio e decide all'esito come dal seguente provvedimento. REPUBBLICA ITALIANA IN …Leggi di più...
- provvigioni indirette·
- indennità suppletiva di clientela·
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- provvigioni·
- giusta causa di recesso·
- AEC·
- art. 1748 c.c.·
- art. 1743 c.c.·
- esclusiva bilaterale