Articolo 1748 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1748. Potesta' sanzionatoria 1. Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico. 2. La censura e' inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata. 3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata puo' ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione e' definitiva. 4. La sospensione puo' essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente. 5. La radiazione dai ruoli e' disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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