Art. 4. Conferimento del TFR ai fondi preesistenti 1. I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , costituiscono, ove non gia' esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita.
2. I fondi pensione preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, possono garantire l'osservanza dell' articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi.
3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , costituiscono, ove non gia' esistenti, un patrimonio separato e apposite sezioni a contribuzione definita. L'osservanza dell' articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , puo' essere garantita anche tramite l'assunzione di impegni da parte dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti.
4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , a condizione che si siano adeguati alle norme del presente decreto e abbiano acquisito autonoma soggettivita' giuridica.
5. I fondi pensione preesistenti avviano le procedure di adeguamento dei propri statuti alle norme del presente decreto e ne danno comunicazione alla COVIP, che procede successivamente alla verifica dell'avvenuto adeguamento.
Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e' riportato nelle note all'art. 3.
2. I fondi pensione preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, possono garantire l'osservanza dell' articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi.
3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , costituiscono, ove non gia' esistenti, un patrimonio separato e apposite sezioni a contribuzione definita. L'osservanza dell' articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , puo' essere garantita anche tramite l'assunzione di impegni da parte dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti.
4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , a condizione che si siano adeguati alle norme del presente decreto e abbiano acquisito autonoma soggettivita' giuridica.
5. I fondi pensione preesistenti avviano le procedure di adeguamento dei propri statuti alle norme del presente decreto e ne danno comunicazione alla COVIP, che procede successivamente alla verifica dell'avvenuto adeguamento.
Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e' riportato nelle note all'art. 3.