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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Emma Manzionna - Consigliere
3. dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 766, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 3073/2023, pubblicata in data 07/12/2023, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, reiettiva di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981, 6 del D.Lg. n. 150/2011, TRA
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1
, e , in persona del sindaco pro tempore, rappresentati
[...] Controparte_2 e difesi – il primo anche in virtù di mandato allegato al ricorso in appello;
il secondo in virtù di mandato rilasciato in primo grado ed esteso anche al secondo grado di giudizio – dall'avv. Carlo Marseglia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata marseglia. it, Email_1 Email_2
– appellanti – E
, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale CP_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33 presso l'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Addante (indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di mandato rilasciato in calce Email_3 alla memoria difensiva e di costituzione,
– appellata – All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. Con sentenza n. 3073/2023, pubblicata in data 07/12/2023, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di , nonché da , in Controparte_4 Controparte_2 persona del sindaco pro tempore, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 149_AOO/3086 in data 09/02/2021 con cui la aveva ingiunto CP_3 agli opponenti di corrispondere l'importo di €. 6.000,00 per la violazione dell'art. 29 L.R. n. 14/2001, in ragione della mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile su una superficie di 5.478 m2, sanzionata dall'art. 14 del R.R. n. 10/2009 – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava l'ordinanza-
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ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese. A sostegno della decisione il Giudice di prime cure osservava: «Con ricorso tempestivamente depositato in data 23.3.2021, ed il Parte_1 CP_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 149_A00/3086 del 9/2/2021,
[...] emessa in data 9/2/2021 e notificata in data 24-26/2/2021, con cui la ha ingiunto loro di CP_3 pagare l'importo di € 6.000,00, per la violazione degli artt. 29 L.R. n.14/2001 e 14 R.R. 10/2009, contestando agli ingiunti di non aver provveduto alla “cippatura-trinciatura del materiale legnoso e allo sgombero della tagliata che per l'eccessiva pendenza del terreno è rotolata verso valle causando il danneggiamento del soprassuolo”. La resistente, costituitasi ritualmente, ha chiesto il rigetto dell'altrui pretesa in quanto inammissibile ed infondata. Lo scrivente magistrato è divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 ed all'udienza odierna, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c., con termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. In via preliminare, va dato atto che la cognizione del giudice, in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzione, è limitata ai soli motivi di opposizione. È, infatti, principio pacifico quello secondo cui nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa il sindacato del giudice adito resta circoscritto alla questione sollevata con i motivi dell'opposizione stessa, e ciò in quanto tale opposizione introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria i cui limiti sono segnati, appunto, dalla “causa petendi” dell'atto introduttivo e dall'inerente effetto limitatamente devolutivo (Cass. civ. Sez. Unite, nn. 1982 n. 3542 e 1990, 3271).
§ Il primo motivo di opposizione. Con il primo motivo di opposizione, i ricorrenti censurano l'errata indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, degli artt. 29 L.R. n.14/2001 e 14 R.R. 10/2009, affermando che tali norme non sanzionano affatto la mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso, ma esclusivamente il taglio degli alberi qualora eseguito senza le prescritte autorizzazioni. Tale motivo di opposizione è destituito di fondamento. Difatti, lo stesso ricorrente ha depositato il provvedimento n. 8283/2015, con il quale è stato autorizzato ad effettuare il taglio boschivo nel rispetto di numerose prescrizioni tecnico-selvicolturali, tra le quali figura alla lett. g) il divieto di bruciare in loco il materiale legnoso non utilizzabile e l'obbligo di cipparlo/trinciarlo. Alla luce di ciò, è quindi corretta l'indicazione del referente normativo di cui all'art. 29 L.R. n. 14/2001, giacché la norma non solo prevede l'obbligo di premunirsi di una specifica autorizzazione da parte della per il taglio dei boschi ma prevede anche il rispetto delle prescrizioni date con tale autorizzazione. CP_3 Oltretutto, nella stessa autorizzazione è previsto che “in caso di accertamento di infrazioni in seguito del mancato rispetto delle suddette prescrizioni tecnico-selviculturali, saranno applicate le sanzioni di cui alla L. R. 7 del 2002” ed è proprio la L.R. 7 del 2002 a prevedere, all'art. 37, le sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della l.r. 14/2001, correttamente quindi richiamata nell'ordinanza ingiunzione notificata ai resistenti. E infine, corretto anche il richiamo al R.R. 10/2009, poiché nella stessa autorizzazione per il taglio boschivo si legge che la medesima “è concessa esclusivamente ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n.14 del 31 maggio 2001 e del Regolamento Regionale del 30.6.2009, n. 10”. In definitiva, i ricorrenti agendo nella violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione, hanno di fatto violato l'art. 29 L.R. n. 14/2001, poiché si sono posti al di fuori della detta autorizzazione.
§ Il secondo motivo di opposizione. Con il secondo motivo di opposizione, i ricorrenti contestano l'accertamento contenuto nel verbale, deducendo che il bosco in questione ha una pendenza del suolo che varia dal 20 all'80%, per cui non sarebbe stato possibile trinciare con mezzo meccanico i residui della tagliata in condizioni di sicurezza per gli opera. Tale motivo di opposizione che va valutato sotto il profilo della non imputabilità della condotta alla colpevolezza dei ricorrenti, è del tutto infondato. La stessa prescrizione di cui alla lett g) dell'autorizzazione citata, fa salvo “il caso di evidente impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione” ma comunque richiede, in tali ipotesi, apposita certificazione della sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste, per cui i ricorrenti, ove
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effettivamente vi fosse stata impossibilità di eseguire la trinciatura del materiale legnoso, avrebbero comunque dovuto avvisare l'autorità competente.
§ Il terzo motivo di opposizione. Con il terzo motivo di opposizione, i ricorrenti deducono la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, affermando che nell'autorizzazione non sono prescritte le modalità di trinciatura e cippatura per cui nulla potrebbe essere loro rimproverato, avendo questi ultimi già previsto di effettuare la trinciatura attraverso lo spezzettamento ed amminutamento del materiale di risulta con l'utilizzo della motosega ed attrezzi manuali. Anche tale ultimo motivo di opposizione è del tutto infondato. È noto infatti che, con riferimento all'elemento psicologico della colpa, il giudizio di evitabilità/prevedibilità viene condotto in base al parametro relativistico dell'agente modello. L'agente modello viene individuato in base al tipo di attività svolta dal soggetto concreto, tenendo conto delle effettive caratteristiche del soggetto agente, quali la professione e l'attività svolta nel caso concreto. Con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che non può certamente essere identificata nel caso in esame, trattandosi di soggetto altamente qualificato, ossia di una ditta boschiva iscritta all'Albo, specializzata nel taglio dei boschi, assistita da un Agronomo nella direzione ed esecuzione dei lavori, per cui non è pensabile che la stessa possa ignorare operazioni quali le modalità di cippatura/trinciatura del materiale legnoso e di sgombro della tagliata prescritte con l'autorizzazione. In definitiva, l'opposizione va rigettata e l'ordinanza ingiunzione va confermata. Nulla per le spese in favore della essendosi quest'ultima difesa avvalendosi di funzionari CP_3 appositamente delegati e non risultando spese da apposita nota (Cass. civ. n. 9900/2021).». I.B. in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
e , in persona del sindaco pro tempore, con CP_1 Controparte_2 ricorso depositato in data 05/06/2024, proponevano appello avverso la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di appello di Bari di voler così provvedere:1) preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi sub 1 e sub 3.4; 2) nel merito, accogliere l'opposizione per i motivi su esposti e per l'effetto dichiarare nulla, od annullare o revocare l'ordinanza- ingiunzione impugnata;
3) in via subordinata ridurre la sanzione in relazione alla superficie interessata;
4) vittoria di spese processuali del doppio grado da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario. In via istruttoria, ammettere la prova testimoniale come innanzi riportata sub 3.4. I.C. Con memoria difensiva e di costituzione depositata in data 21/09/2024
, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale CP_3 rappresentante pro tempore, si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione. Pertanto, chiedeva all a Corte di appello di Bari di voler, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: A) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti e di conseguenza confermare la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenuta;
B) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze professionali di causa. In via istruttoria, si opponeva alla richiesta di ammissione della prova testimoniale , in quanto irrilevante ai fini della decisione. I.D. All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'APPELLO. A sostegno dell'impugnazione, gli appellanti hanno enunciato cinque motivi.
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II.A.1. Il primo motivo. II.A.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione (nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 comma 2° e 111 comma 2° Cost., in relazione all'art. 6 C.E.D.U., e degli artt. 101, 128, 180, 420 comma 4°, 429 c.p.c.; nonché falsa applicazione dell'art.127 ter cpc, circa l'incompatibilità della trattazione scritta con l'udienza di discussione prevista nel rito del lavoro), gli appellanti hanno eccepito la nullità dell'impugnata sentenza, fondando l'assunto sulla patologica lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, stante la falsa applicazione del rito di cui all'art. 127 ter c.p.c.: in particolare, gli appellanti hanno dedotto l'incompatibilità della trattazione scritta con l'udienza di discussione e lettura del dispositivo prevista nel rito del lavoro, corroborando la rilevanza della questione alla luce della cessazione dell'emergenza sanitaria, sì da non giustificare più un indiscriminato ricorso alle note scritte in luogo della discussione. II.A.
1.b. Il motivo è infondato. II.A.
1.b.1. L'eccezione di nullità della sentenza di prime cure , basata sull'asserita lesione sia del diritto al contraddittorio che del diritto di difesa , risulta sfornita di pregio giuridico. Gli appellanti hanno fatto discendere la lesione de qua dalla pretesa incompatibilità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con l'udienza di discussione e lettura del dispositivo prevista nel rito del lavoro. II.A.
1.b.2. Questa Corte ritiene, invece, che le note scritte depositate dalle parti avessero pienamente concretizzato il diritto al contraddittorio e compiutamente garantito il diritto di difesa degli odierni appellanti (opponenti in primo grado), apparendo indiscutibile l'idoneità delle note scritte a soddisfare il diritto delle parti di meglio precisare quanto già dedotto negli atti introduttivi, così garantendo il contraddittorio tra le parti sulle diverse posizioni. Invero, dagli atti non emerge la prova della sussistenza, in concreto , della lesione lamentata dagli appellanti (l'oggetto concreto della quale – in tesi tale da invalidare la sentenza appellata – neppure risulta specificato, pervero), non avendo gli appellanti adempiuto l'onere (a loro incombente) di provare quali deduzioni sarebbero state impedite dalla trattazione scritta e/o quale diversa attività difensiva sarebbe stato possibile svolgere nel corso della discussione orale. Difatti, la flessibilità processuale cui l'art. 127 ter c.p.c. si ispira [e che risulta addirittura rafforzata dal D.Lg. n. 164/2024, il cui art. 3 comma 1° lett. i) n. 3) (applicabile, comunque, solo ai procedimenti introdotti successivamente al 28/02/2023, giusta disposizione transitoria di cui all'art. 7 comma 1° del medesimo D.Lg.) ha inserito, nell'ultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c., un secondo periodo, a mente del quale «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.» (a dimostrazione del favor del legislatore per la celebrazione delle udienze in modalità 'cartolare')] può essere contestata solo ove si alleghi e dimostri in modo chiaro ed inequivoco una reale compressione di un diritto ovvero un'effettiva lesione causata dall'assenza di contraddittorio. L'atto d'impugnazione, tuttavia, risulta del tutto carente sotto tale profilo, sì da impedire a questa Corte qualsivoglia possibilità di individuare, in concreto, la lesione asseritamente patita dagli appellanti. In definitiva, può quietamente affermarsi che il diritto di difesa degli appellanti non era stato in alcun modo leso dal contraddittorio 'cartolare'.
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II.A.
1.b.3. Da ultimo si osserva, ad abundantiam, che gli appellanti hanno sollevato questione di nullità della sentenza unicamente in relazione all'asserita incompatibilità della trattazione scritta con l'udienza di discussione e lettura del dispositivo (incompatibilità che non ricorre, come sopra visto), senza fare riferimento alcuno al deposito telematico del dispositivo (che, in ogni caso, risulta essere stato effettuato alle ore 15:31 del giorno 05/12/2023 – giorno dell'udienza all'uopo fissata – e dunque senz'altro tempestivamente). II.A.
1.c. A quanto sopra esposto consegue il rigetto de l primo motivo di impugnazione. II.A.2. Il secondo motivo. II.A.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno dedotto la violazione di legge sotto tre diversi profili (violazione dell'art. 1 L. n. 689/81, anche in relazione al divieto di analogia, nonché falsa applicazione degli artt. 29 L.R. n. 14/2001 e 14 R.R. n. 10/2009; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione;
violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per omesso rilievo del giudicato esterno), di seguito meglio esposti. II.A.
2.a.1. In primo luogo, gli appellanti hanno lamentato la lesione del principio di legalità e del divieto di analogia, alla luce della falsa applicazione degli artt. 29 della L.R. n. 14/2001 e 14 del R.R. n. 10/2009. Nel dettaglio, gli appellanti hanno prospettato l'esistenza di uno iato tra le norme in questione e la fattispecie loro contestata in concreto, deducendo: che l'art. 29 della L.R. n. 14/2001 si limitava a prevedere un'autorizzazione specifica per il taglio dei boschi e l'art. 14 R.R. 10/2009 puniva il taglio operato senza la prescritta autorizzazione;
che a loro appellanti, nel caso di specie, era stato contestato il mancato rispetto del contenuto dell'autorizzazione, non già la mancanza della stessa;
che il fatto contestato era ultroneo rispetto alla norma di legge, che impone va chiaramente l'autorizzazione; che il richiamo della L.R. n. 7/2002 contenuto nell'autorizzazione era privo di rilievo, poiché l'inosservanza delle prescrizioni non era disciplinata in alcun modo . II.A.
2.a.2. In secondo luogo, gli appellanti hanno prospettato un vizio di ultrapetizione, deducendo che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione non era stata contestata nell'ordinanza-ingiunzione, la quale si era limitata a richiamare le norme di cui agli artt. 29 della L.R. n. 14/2001 e 14 del R.R. n. 10/2009, anziché richiamare l'autorizzazione non osservata e contestare l'art. 37 della L.R. n. 7/2002. II.A.
2.a.3. In terzo luogo, gli appellanti hanno prospettato l'esistenza di un giudicato esterno, deducendo che il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 979/2018, aveva già affermato l'inapplicabilità delle norme contestate all'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni, riguardanti “lo stesso rapporto giuridico” oggetto del nuovo giudizio. II.A.
2.b. Il secondo motivo è infondato sotto tutti i profili innanzi enucleati. II.A.
2.b.1. Con la prima deduzione difensiva (v. sopra, sub II.A.
2.a.1.), gli appellanti hanno sostenuto, in buona sintesi, che le norme erano state rispettate, essendo stata acquisita la prescritta autorizzazione e non rilevando, ai fini della sussistenza della violazione, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. In altri termini, secondo gli appellanti , la legge imporrebbe sì di acquisire l'autorizzazione, ma al contempo consentirebbe al destinatario di ignorarne il contenuto precettivo e ledere le prescrizioni autorizzative. Orbene, è di palmare evidenza la fallacia logica, prima ancora che giuridica, di
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tali asserti, poiché il taglio boschivo eseguito in difformità dall'autorizzazione si risolve in un taglio “non autorizzato”. Al contrario di quanto inteso dagli appellanti, era proprio il principio di legalità che imponeva di eseguire il taglio nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, come previsto per legge. Invero, lo scopo dell'autorizzazione era, indiscutibilmente, quello di consentire l'espletamento dell'attività di taglio secondo le precise indicazioni in essa contenute, al fine di evitare un indiscriminato uso di modalità non consentite (rectius, non autorizzate) e lesive del patrimonio boschivo, di fatto poste in essere nel caso concreto, essendo stata l'attività svolta in spregio delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. Di tanto vi è limpida conferma nell'art. 29 della L.R. n. 14/2001, secondo cui «Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della …» (comma 1°) e «Le autorizzazioni al CP_3 taglio, contenenti le eventuali prescrizioni , devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande .». Ne deriva che l'autorizzazione è ontologicamente volta al rispetto delle prescrizioni in essa (eventualmente) contenute, la presenza delle quali preclude l'esecuzione del taglio boschivo 'in modo libero'. La riprova di ciò, del resto, può desumersi da l comma 3° dell'art. 29 cit., a mente del quale «La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.»: difatti il previsto rilascio, da parte di tecnico abilitato, di attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso conferma la pregnante rilevanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, soggette finanche ad un controllo ex post. Il richiamo della L.R. n. 7/2002, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non è generico, ma è invece del tutto puntuale e calzante: invero, già la rubrica dell'art. 37 della L.R. n. 7/2002 (“Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della L.R. n. 14/2001”) smentisce l'assunto difensivo, da essa evincendosi l'intima connessione esistente tra la norma de qua e le disposizioni dell'art. 29 della L.R. n. 14/2001 ( che, come visto, prevede che con le autorizzazioni al taglio possano essere impartite prescrizioni) e del relativo R.R. n. 1/20021, l'inosservanza delle quali comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 37 comma 1° L.R. n. 7/2002. A differenza di quanto dedotto dagli appellanti circa la (presunta) assenza di comunicazione della sanzione, va rilevato che lo stesso atto autorizzativo n. 8283 in data 31/03/2015 della aveva impartito specifiche CP_3 prescrizioni tecnico-selvicolturali ed inoltre, alla lettera n), aveva previsto
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espressamente (tra l'altro) che “In caso di accertamento di infrazioni a seguito del mancato rispetto delle suddette prescrizioni tecnico-selvicolturali, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 7/ 2002 …”. Ne deriva non solo la totale pregnanza delle prescrizioni autorizzatorie, ma anche la chiara comunicazione all'istante delle conseguenze legali dell'inadempimento. A tanto consegue l'infondatezza, sotto il profilo qui in esame, del secondo motivo di impugnazione. II.A.
2.b.2. Con la seconda deduzione difensiva (v. sopra, sub II.A.
2.a.2.), gli appellanti hanno sostenuto che nell'ordinanza-ingiunzione non era stato contestato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e che ciò impediva al Giudice di prime cure di valutare una materia non strettamente attinta dagli atti. L'assunto non può essere condiviso, poiché l'ordinanza-ingiunzione conteneva un chiaro riferimento tanto all'esecuzione dei lavori in difformità dall'autorizzazione e dunque in violazione delle prescrizioni contenute nella stessa [giusta espresso rinvio al processo verbale n. 13 in data 06/07/2016 del Comando Provinciale di Foggia del Corpo Forestale dello Stato , nel quale si dava atto che, all'esito di sopralluogo effettuato il 31/05/2006 in agro del Comune di
, località Monte SE (distinta in catasto al foglio di mappa 6, particella CP_2 46), oggetto di lavori PSR 2007/2013 -misura 262-Az. 2, era stata accertata CP_3
“la mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile su una superficie di 5.478 m2, come descritto nel verbale n. 13 redatto il 06.07.2016, qui richiamato”, fatto costituente “violazione all'art. 29 della L.R. 14/2001”] quanto alle sanzioni previste dall'art. 14 del R.R. n. 10/2009 ( che riproduceva le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 37 della L.R. n. 7/2002) per la violazione dell'art. 29 L.R. n. 14/2001 . Da ciò deriva che l'ordinanza-ingiunzione de qua conteneva un chiaro riferimento sia all'illecito amministrativo commesso ( violazione delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione regionale) sia alle sanzioni previste per tale illecito, sicché il Giudice di primo grado ben poteva valutare tali elementi, congruamente contestati agli odierni appellanti. A tanto consegue l'infondatezza, anche sotto il profilo qui in esame, del secondo motivo di impugnazione. II.A.
2.b.3. Con la terza deduzione difensiva (v. sopra, sub II.A.
2.a.3.), gli appellanti hanno sostenuto l'esistenza di un giudicato esterno derivante da pronuncia resa dal Tribunale di Foggia sul medesimo rapporto giuridico. Anche tale deduzione non può essere condivisa. Infatti, è vero che con sentenza n. 979/2018 il Tribunale di Foggia, decidendo su altra opposizione ad ordinanza -ingiunzione emessa dalla (n. CP_3 0015391 del 23/06/2015), aveva affermato che l'illecito contestato dall'Ente pubblico (taglio di parte delle ceppaie non conforme ai dettami normativi) non era riconducibile all'art. 29 della L.R. n. 14/2001 (perché il trasgressore aveva comunque operato in presenza della prescritta autorizzazione regionale) e all'art. 7 del R.R. n. 10/2009 (perché tale norma non conteneva alcuna prescrizione in ordine alle concrete modalità di taglio che invece erano state oggetto di contestazione), ma è altrettanto vero : a) che, nel primo grado di questo giudizio, gli opponenti non avevano provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 979/2018 del Tribunale di Foggia (il certificato del cancelliere, datato 29/05/2024, è stato prodotto solo nel presente giudizio di appello ), sicché non è dato comprendere come possa essere censurata l'impugnata sentenza di primo
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grado per non aver tenuto conto, ai fini del giudicato esterno, della citata sentenza n. 979/2018; b) che il giudicato esterno presuppone che le pronunce abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, il che , nel caso qui in esame, non può essere affermato [oggetto della sentenza n. 979/2018 era l'opposizione ad altra ordinanza-ingiunzione emessa dalla REGIONE PUGLIA per una differente condotta (taglio di parte delle ceppaie non conforme ai dettami normativi ), sebbene anche per tale condotta fosse stata contestata la violazione dell'art. 29 L.R. n. 14/2001 (oltre che dell'art. 7 R.R. n. 10/2009), sicché è da escluder e che si trattasse del “medesimo rapporto giuridico”]. All'esclusione del giudicato esterno (che non può formarsi in relazione a condotte diverse, vieppiù se ontologicamente fondate su titoli diversi ) non può che conseguire l'infondatezza, pure sotto l'ultimo profilo qui in esame, del secondo motivo di appello. II.A.3. Il terzo motivo. II.A.
3.a. Con il terzo motivo di gravame (violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione;
violazione dell'art. 1 L. n. 689/81 in relazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
nullit à della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 1° n. 4) c.p.c. e 111 comma 6° Cost.), gli appellanti hanno dedotto: che impropriamente il Tribunale si occupò dell'assenza di apposita certificazione della sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste avente per oggetto l'esecuzione di una modalità di distruzione del materiale legnoso non utilizzabile (ramaglia, frasche, strame) diversa da quella autorizzata, non essendo ciò contestato nell'ordinanza; che la prescrizione di cui alla lett. g) dell'autorizzazione era carente di senso logico ed era stata erroneamente interpretata dal primo Giudice;
che il Tribunale sarebbe dovuto entrare nel merito dell'autorizzazione concessa dalla , in quanto l'unico metodo CP_3 possibile per la cippatura/trinciatura non era quello richiesto dalla CP_3 stessa, bensì quello messo in atto, poiché era l'unico idoneo in relazione alla pendenza del terreno ed alla sicurezza degli operai;
che il Giudice avrebbe dovuto dapprima rilevare che l'eccessiva pendenza del suolo, di fatto, non rendeva possibili altri metodi di cippatura-trinciatura diversi da quello in concreto utilizzato, come affermato nella relazione tecnica;
che la sentenza impugnata era nulla, per avere il primo Giudice rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale, ritenuta generica, valutativa e superflua ai fini della decisione . II.A.
3.b. Il motivo è infondato . II.A.
3.c. La tesi relativa all'ultrapetizione difetta di pregio giuridico, in quanto il Tribunale, evidenziando la mancanza di certificazione rilasciata dalla sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste che consentisse il ricorso a metodi di distruzione del materiale legnoso non utilizzabile ( ramaglia, frasca, strame) diversi dalla cippatura/trinciatura, non introdusse un nuovo thema decidendum, ma doverosamente richiamò il contenuto dell'autorizzazione n. 8283 in data 31/03/2015 della , che alla lettera g), dopo avere fissato il CP_3 divieto di bruciare in loco il materiale de quo, aveva espressamente previsto che il materiale legnoso non utilizzabile fosse distrutto mediante cippatura/trinciatura sul posto, “salvo casi di evidente impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificata da questa sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste”. Orbene, non avendo gli appellanti mai adempiuto tale onere, il richiamo del Tribunale a tale circostanza era più che doveroso, sì da non poter essere attinto
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da alcuna censura di ultrapetizione. II.A.
3.d. Va inoltre disatteso l'argomento difensivo volto a minare la logicità di quanto riportato nella ridetta lett. g) dell'autorizzazione: infatti, tale prescrizione va ragionevolmente intesa nel senso che, all'esito del taglio, sussisteva l'obbligo di cippare/trinciare il materiale legnoso non utilizzabile (ramaglia, frasca, strame), stante il divieto di bruciarlo in loco, salvo che risultasse l'impossibilità di eseguire altro tipo di distruzione, certificata dalla sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste (certificazione mai richiesta né tanto meno ottenuta ). Peraltro, ai fini del decidere, appare risolutivo il fatto che, dell'asserita esecuzione della cippatura/trinciatura, non emerga traccia alcuna nel verbale di contestazione, dal quale, al contrario, si evince che i verbalizzanti avevano accertato nel bosco oggetto di taglio , su una superficie di 5.478 m², la mancata
“cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile”. A tal riguardo, è opportuno ricordare che il verbale de quo, redatto da pubblici ufficiali autorizzati ad attribuir e al documento pubblica fede nel luogo di formazione dell'atto, era (ed è) atto pubblico (art. 2699 c.c.), facente piena prova, fino a querela di falso (mai proposta nel caso in esame), non solo della provenienza del documento dai pubblici ufficiali che lo avevano formato, ma anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti (come la mancata cippatura- trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile alla data dell'accertamento) che i pubblici ufficiali attestavano avvenuti in loro presenza o da loro compiuti (art. 2700 c.c.). Pertanto, la doglianza degli appellanti non può essere condivisa. II.A.
3.e. Va rigettata in toto anche la censura di nullità della sentenza per vizio relativo alla mancata assunzione dell a prova richiesta. I testi e avrebbero dovuto riferire sulla natura dei Testimone_1 Testimone_2 luoghi e sulle modalità di esecuzione della cippatura/trinciatura. Ora, premesso che la natura dei luoghi è incontroversa , la Corte osserva che dell'effettuazione della diversa modalità di esecuzione della cippatura/trinciatura (mediante utilizzo di motoseghe ed attrezzi manuali) sulla quale i testimoni de quibus avrebbero dovuto riferire non v'è traccia alcuna nel verbale di contestazione (dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente in ordine ai fatti materiali personalmente percepit i o constatati dai pubblici ufficiali autori dell'atto), dal quale al contrario emerge, come già evidenziato, la “mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile”, nel bosco oggetto di taglio, su una superficie di 5.478 m² . Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado non ammise le testimonianze in esame, che appaiono oggettivamente inconferenti ai fini della decisione. II.A.4. Il quarto motivo. II.A.
4.a. Con il quarto motivo di impugnazione (Violazione o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 689/1981; motivazione apparente), gli appellanti hanno dedotto l'insussistenza del profilo soggettivo della colpa, per avere il Tribunale omesso di considerare che nelle prescrizioni non era indicata la modalità di cippatura - trinciatura (essendo viceversa sufficiente che il materiale fosse distrutto al fine di eliminare pericolosi residui ), che la cippatura-trinciatura eseguita in modo diverso da quello meccanico era altrettanto idonea (come dichiarato dalla D.L.) e che comunque non era possibile un comportamento diverso da quello tenuto in ragione della condizione dei l uoghi, sicché la condotta tenuta non era rimproverabile (ad impossibilia nemo tenetur) e la buona fede era evincibile da un errore sulla liceità della condotta.
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II.A.
4.b. Il motivo è infondato. II.A.
4.c. Invero, le deduzioni difensive si fondano sul presupposto che la fosse stata effettivamente eseguita, sia pur con motoseghe Parte_2 ed attrezzi manuali, anziché con mezzi meccanici . Sta di fatto, però, che dal più volte menzionato verbale n. 13 in data 06/07/2016 del Comando stazione di Deliceto del Corpo Forestale dello Stato emerge che la cippatura/trinciatura non era stata effettuata né con mezzi meccanici né manualmente (a tal proposito, è opportuno porre in rilievo che i verbalizzanti avevano eseguito l'accertamento in data 31/05/2016 e che l'autorizzazione rilasciata dalla REGIONE PUGLIA l'anno prima – precisamente il 31/03/2015 – prevedeva che le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali si sarebbero dovute concludere entro il giorno 31/03/2016 e che l'esbosco si sarebbe dovuto completare entro il giorno 15/04/2016, date entrambe anteriori a quelle dell'accertamento operato dai verbalizzanti ). Ora, rispetto all'omissione de qua, posta in essere in palese violazione della prescrizione di cui alla lett. g) dell'autorizzazione regionale n. 8283 del 31/03/2015, la sussistenza della colpa appare indubitabile, tanto più se si consideri che la lett. n) della medesima autorizzazione avvertiva espressamente che “In caso di accertamento di infrazioni a seguito del mancato rispetto delle suddette prescrizioni tecnico -selvicolturali, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 7/2002 o, in caso di accertamento di danno ambientale, saranno applicat e le sanzioni previste dal vigente codice penale.”. II.A.5. Il quinto motivo. II.A.
5.a. Con il quinto motivo di gravame2 (violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 29 L.R. n. 14/2001, 14 R.R. n. 10/2009), gli appellanti hanno dedotto l'erroneo computo della superficie ai fini della determinazione della sanzione, essendo il terreno oggetto dell'accertata violazione esteso 5.478 m², impropriamente ragguagliati, nell'ordinanza- ingiunzione (e, prima ancora, nel ver bale in data 06/07/2016 del Comando stazione di Deliceto del Corpo Forestale dello Stato ) a 6,00 ettari anziché a 0,60 ettari. II.A.
5.b. Il motivo è fondato. II.A.
5.c. L'art. 37 della L.R. n. 7/2002 (richiamato anche dall'art. 14 del R.R. n. 10/2009) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria «da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso». È incontroverso tra le parti (e comunque risulta per tabulas) che la superficie interessata dalla mancata cippatura -trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile era di 5.478 m². Poiché 1 ettaro equivale a 10.000 m², è del tutto evidente che 5.478 m² equivalgono a 0,5478 ettari, non a 5,478 ettari (che equivalgono a 54.780 m²). Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione, ragguagliando erroneamente 5.478 m² a 6,00 ettari (anziché a 0,60 ettari) e determinando la sanzione in misura pari ad ⅓ del massimo della sanzione edittale calcolata su 6 ettari [minimo della sanzione edittale per 6 ettari = €. 9.000,00 (€. 1.500,00 × 6); massimo della sanzione edittale per 6 ettari = €. 18.000,00 (€. 3.000,00 × 6); ⅓ del massimo della sanzione edittale per il pagamento ammesso in misura ridotta per 6 ettari = €. 6.000,00 (18.000,00 : 3)], aveva irrogato agli appellanti una sanzione (€. 6.000,00) pari al doppio del massimo edittale per ettaro o frazione di ettaro (€. 3.000,00).
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Ciò impone la rideterminazione della sanzione a norma dell'art. 6 comma 12° periodo primo del D.Lg. n. 150/2011 , a mente del quale «Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale .»
[analoga disposizione era contenuta nell'art. 23 comma 11° periodo primo della L. n 689/1981, abrogato dall'art. 34 comma 1° lett. c) del D.Lg. n. 150/2011]. La Corte, avuto riguardo alla circostanza che la superficie interessata dalla condotta illecita (5.478 m2, pari a poco più di 0,50 ettari) era pari ad un ventesimo circa (4,98%) di quella interessata dai lavori (11 ettari, pari a 110.000 m2) e che trattavasi di frazione di un ettaro (poco più della metà), stima equo determinare la sanzione nel minimo edittale (€. 1.500,00). II.B. CONC LUS ION I. In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente al quinto motivo, con conseguente riforma della sentenza impugnata nei sensi precisati sub II.A.
5.c. Nel resto l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza (v. sopra, sub II.A.1., II.A.2., II.A.3., II.A.4.) e per quanto non diversamente disposto con la stessa (v. sopra, sub II.A.5.), della decisione impugnata. II.C. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. L'accoglimento parziale dell'appello, nei limiti e per le ragioni sopra precisati, giustifica la compensazione, per ¾, delle spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e l'appellata {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale ed in misura pari ai valori minimi per la fase istruttoria [all'uopo precisando che in relazione a quest'ultima fase – compresa, come è noto, nella fase di trattazione (che nel giudizio di appello è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.3, le quali, nei giudizi di appello disciplinati dal rito del lavoro, sono equiparabili a quelle di cui alle udienze di discussione ex art. 437 c.p.c.), per la quale i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa4 – si reputa congruo operare una diminuzione del compenso nella misura massima del 50%, essendovi stata solo la trattazione della causa, senza il concreto svolgimento di attività di natura istruttoria)], applicando le disposizioni dei citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. Giustizia modificativi [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema5, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché del D.M. Giustizia n. 37/2018 e del D.M. Giustizia n. 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore
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della controversia, ricompreso nello scaglione da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 (stante l'operata rideterminazione della sanzione in €. 1.500,00, giusta art. 5 comma 1° periodo terzo del citato D.M. Giustizia n. 55/2014) – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. Giustizia modificativi ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa}, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sicché gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, del residuo ¼.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 766/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di r.l., nonché da , in CP_1 Controparte_2 persona del sindaco pro tempore, con ricorso depositato in data 05/06/2024, nei confronti di , in persona del presidente pro tempore, avverso CP_3 la sentenza n. 3073/2023, pubblicata in data 07/12/2023, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
nonché da , in persona del Controparte_1 Controparte_2 sindaco pro tempore, con ricorso depositato in data 23/03/2021, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. 149_A OO/3086 in data 09/02/2021 del Dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale / Sezione Contenzioso Amministrativo / Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della , CP_3 notificata in data 24-26/02/2021, e conseguentemente modifica la predetta ordinanza-ingiunzione limitatamente all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, che determina in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
2) rigetta, nel resto, l'appello e per l'effetto conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, per quanto non diversamente disposto con la stessa, la decisione impugnata;
3) compensa, per ¾, le spese del presente grado di giudizio tra le parti e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, del residuo ¼, liquidando il tutto in €. 2.419,00 (euro duemilaquattrocentodiciannove/00), tutti per compenso, e determinando il dovuto in €. 604,75 (euro seicentoquattro/75), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge. Bari, 10 giugno 2025.
IL PR ES ID ENTE ES TEN SOR E DO TT. MICH ELE PRENCIPE
La presente senten za è stata r edatta con la collabor azione del dott. Controparte_5 magistr ato ord inar io in tirocin io.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il Regolamento Regionale n. 1/2002 fu abrogato dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 10/2009, il quale, redatto ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 14/2001, prescrive le procedure tecnico- amministrative da adottarsi per i tagli boschivi in (art. 1) e prevede, per “l'inosservanza delle CP_3 disposizioni previste dal presente regolamento regionale”, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 37 della L.R. n. 7/2002 (art. 14 comma 1°). 2 erroneamente indicato con il numero 4) dagli appellanti (v. pagg. 24 e 28 del ricorso in appello). 3 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 4 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 5 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Emma Manzionna - Consigliere
3. dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 766, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 3073/2023, pubblicata in data 07/12/2023, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, reiettiva di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981, 6 del D.Lg. n. 150/2011, TRA
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1
, e , in persona del sindaco pro tempore, rappresentati
[...] Controparte_2 e difesi – il primo anche in virtù di mandato allegato al ricorso in appello;
il secondo in virtù di mandato rilasciato in primo grado ed esteso anche al secondo grado di giudizio – dall'avv. Carlo Marseglia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata marseglia. it, Email_1 Email_2
– appellanti – E
, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale CP_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33 presso l'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Addante (indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di mandato rilasciato in calce Email_3 alla memoria difensiva e di costituzione,
– appellata – All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. Con sentenza n. 3073/2023, pubblicata in data 07/12/2023, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di , nonché da , in Controparte_4 Controparte_2 persona del sindaco pro tempore, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 149_AOO/3086 in data 09/02/2021 con cui la aveva ingiunto CP_3 agli opponenti di corrispondere l'importo di €. 6.000,00 per la violazione dell'art. 29 L.R. n. 14/2001, in ragione della mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile su una superficie di 5.478 m2, sanzionata dall'art. 14 del R.R. n. 10/2009 – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava l'ordinanza-
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ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese. A sostegno della decisione il Giudice di prime cure osservava: «Con ricorso tempestivamente depositato in data 23.3.2021, ed il Parte_1 CP_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 149_A00/3086 del 9/2/2021,
[...] emessa in data 9/2/2021 e notificata in data 24-26/2/2021, con cui la ha ingiunto loro di CP_3 pagare l'importo di € 6.000,00, per la violazione degli artt. 29 L.R. n.14/2001 e 14 R.R. 10/2009, contestando agli ingiunti di non aver provveduto alla “cippatura-trinciatura del materiale legnoso e allo sgombero della tagliata che per l'eccessiva pendenza del terreno è rotolata verso valle causando il danneggiamento del soprassuolo”. La resistente, costituitasi ritualmente, ha chiesto il rigetto dell'altrui pretesa in quanto inammissibile ed infondata. Lo scrivente magistrato è divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 ed all'udienza odierna, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c., con termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. In via preliminare, va dato atto che la cognizione del giudice, in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzione, è limitata ai soli motivi di opposizione. È, infatti, principio pacifico quello secondo cui nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa il sindacato del giudice adito resta circoscritto alla questione sollevata con i motivi dell'opposizione stessa, e ciò in quanto tale opposizione introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria i cui limiti sono segnati, appunto, dalla “causa petendi” dell'atto introduttivo e dall'inerente effetto limitatamente devolutivo (Cass. civ. Sez. Unite, nn. 1982 n. 3542 e 1990, 3271).
§ Il primo motivo di opposizione. Con il primo motivo di opposizione, i ricorrenti censurano l'errata indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, degli artt. 29 L.R. n.14/2001 e 14 R.R. 10/2009, affermando che tali norme non sanzionano affatto la mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso, ma esclusivamente il taglio degli alberi qualora eseguito senza le prescritte autorizzazioni. Tale motivo di opposizione è destituito di fondamento. Difatti, lo stesso ricorrente ha depositato il provvedimento n. 8283/2015, con il quale è stato autorizzato ad effettuare il taglio boschivo nel rispetto di numerose prescrizioni tecnico-selvicolturali, tra le quali figura alla lett. g) il divieto di bruciare in loco il materiale legnoso non utilizzabile e l'obbligo di cipparlo/trinciarlo. Alla luce di ciò, è quindi corretta l'indicazione del referente normativo di cui all'art. 29 L.R. n. 14/2001, giacché la norma non solo prevede l'obbligo di premunirsi di una specifica autorizzazione da parte della per il taglio dei boschi ma prevede anche il rispetto delle prescrizioni date con tale autorizzazione. CP_3 Oltretutto, nella stessa autorizzazione è previsto che “in caso di accertamento di infrazioni in seguito del mancato rispetto delle suddette prescrizioni tecnico-selviculturali, saranno applicate le sanzioni di cui alla L. R. 7 del 2002” ed è proprio la L.R. 7 del 2002 a prevedere, all'art. 37, le sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della l.r. 14/2001, correttamente quindi richiamata nell'ordinanza ingiunzione notificata ai resistenti. E infine, corretto anche il richiamo al R.R. 10/2009, poiché nella stessa autorizzazione per il taglio boschivo si legge che la medesima “è concessa esclusivamente ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n.14 del 31 maggio 2001 e del Regolamento Regionale del 30.6.2009, n. 10”. In definitiva, i ricorrenti agendo nella violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione, hanno di fatto violato l'art. 29 L.R. n. 14/2001, poiché si sono posti al di fuori della detta autorizzazione.
§ Il secondo motivo di opposizione. Con il secondo motivo di opposizione, i ricorrenti contestano l'accertamento contenuto nel verbale, deducendo che il bosco in questione ha una pendenza del suolo che varia dal 20 all'80%, per cui non sarebbe stato possibile trinciare con mezzo meccanico i residui della tagliata in condizioni di sicurezza per gli opera. Tale motivo di opposizione che va valutato sotto il profilo della non imputabilità della condotta alla colpevolezza dei ricorrenti, è del tutto infondato. La stessa prescrizione di cui alla lett g) dell'autorizzazione citata, fa salvo “il caso di evidente impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione” ma comunque richiede, in tali ipotesi, apposita certificazione della sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste, per cui i ricorrenti, ove
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effettivamente vi fosse stata impossibilità di eseguire la trinciatura del materiale legnoso, avrebbero comunque dovuto avvisare l'autorità competente.
§ Il terzo motivo di opposizione. Con il terzo motivo di opposizione, i ricorrenti deducono la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, affermando che nell'autorizzazione non sono prescritte le modalità di trinciatura e cippatura per cui nulla potrebbe essere loro rimproverato, avendo questi ultimi già previsto di effettuare la trinciatura attraverso lo spezzettamento ed amminutamento del materiale di risulta con l'utilizzo della motosega ed attrezzi manuali. Anche tale ultimo motivo di opposizione è del tutto infondato. È noto infatti che, con riferimento all'elemento psicologico della colpa, il giudizio di evitabilità/prevedibilità viene condotto in base al parametro relativistico dell'agente modello. L'agente modello viene individuato in base al tipo di attività svolta dal soggetto concreto, tenendo conto delle effettive caratteristiche del soggetto agente, quali la professione e l'attività svolta nel caso concreto. Con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che non può certamente essere identificata nel caso in esame, trattandosi di soggetto altamente qualificato, ossia di una ditta boschiva iscritta all'Albo, specializzata nel taglio dei boschi, assistita da un Agronomo nella direzione ed esecuzione dei lavori, per cui non è pensabile che la stessa possa ignorare operazioni quali le modalità di cippatura/trinciatura del materiale legnoso e di sgombro della tagliata prescritte con l'autorizzazione. In definitiva, l'opposizione va rigettata e l'ordinanza ingiunzione va confermata. Nulla per le spese in favore della essendosi quest'ultima difesa avvalendosi di funzionari CP_3 appositamente delegati e non risultando spese da apposita nota (Cass. civ. n. 9900/2021).». I.B. in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
e , in persona del sindaco pro tempore, con CP_1 Controparte_2 ricorso depositato in data 05/06/2024, proponevano appello avverso la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di appello di Bari di voler così provvedere:1) preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi sub 1 e sub 3.4; 2) nel merito, accogliere l'opposizione per i motivi su esposti e per l'effetto dichiarare nulla, od annullare o revocare l'ordinanza- ingiunzione impugnata;
3) in via subordinata ridurre la sanzione in relazione alla superficie interessata;
4) vittoria di spese processuali del doppio grado da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario. In via istruttoria, ammettere la prova testimoniale come innanzi riportata sub 3.4. I.C. Con memoria difensiva e di costituzione depositata in data 21/09/2024
, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale CP_3 rappresentante pro tempore, si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione. Pertanto, chiedeva all a Corte di appello di Bari di voler, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: A) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti e di conseguenza confermare la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenuta;
B) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze professionali di causa. In via istruttoria, si opponeva alla richiesta di ammissione della prova testimoniale , in quanto irrilevante ai fini della decisione. I.D. All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'APPELLO. A sostegno dell'impugnazione, gli appellanti hanno enunciato cinque motivi.
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II.A.1. Il primo motivo. II.A.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione (nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 comma 2° e 111 comma 2° Cost., in relazione all'art. 6 C.E.D.U., e degli artt. 101, 128, 180, 420 comma 4°, 429 c.p.c.; nonché falsa applicazione dell'art.127 ter cpc, circa l'incompatibilità della trattazione scritta con l'udienza di discussione prevista nel rito del lavoro), gli appellanti hanno eccepito la nullità dell'impugnata sentenza, fondando l'assunto sulla patologica lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, stante la falsa applicazione del rito di cui all'art. 127 ter c.p.c.: in particolare, gli appellanti hanno dedotto l'incompatibilità della trattazione scritta con l'udienza di discussione e lettura del dispositivo prevista nel rito del lavoro, corroborando la rilevanza della questione alla luce della cessazione dell'emergenza sanitaria, sì da non giustificare più un indiscriminato ricorso alle note scritte in luogo della discussione. II.A.
1.b. Il motivo è infondato. II.A.
1.b.1. L'eccezione di nullità della sentenza di prime cure , basata sull'asserita lesione sia del diritto al contraddittorio che del diritto di difesa , risulta sfornita di pregio giuridico. Gli appellanti hanno fatto discendere la lesione de qua dalla pretesa incompatibilità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con l'udienza di discussione e lettura del dispositivo prevista nel rito del lavoro. II.A.
1.b.2. Questa Corte ritiene, invece, che le note scritte depositate dalle parti avessero pienamente concretizzato il diritto al contraddittorio e compiutamente garantito il diritto di difesa degli odierni appellanti (opponenti in primo grado), apparendo indiscutibile l'idoneità delle note scritte a soddisfare il diritto delle parti di meglio precisare quanto già dedotto negli atti introduttivi, così garantendo il contraddittorio tra le parti sulle diverse posizioni. Invero, dagli atti non emerge la prova della sussistenza, in concreto , della lesione lamentata dagli appellanti (l'oggetto concreto della quale – in tesi tale da invalidare la sentenza appellata – neppure risulta specificato, pervero), non avendo gli appellanti adempiuto l'onere (a loro incombente) di provare quali deduzioni sarebbero state impedite dalla trattazione scritta e/o quale diversa attività difensiva sarebbe stato possibile svolgere nel corso della discussione orale. Difatti, la flessibilità processuale cui l'art. 127 ter c.p.c. si ispira [e che risulta addirittura rafforzata dal D.Lg. n. 164/2024, il cui art. 3 comma 1° lett. i) n. 3) (applicabile, comunque, solo ai procedimenti introdotti successivamente al 28/02/2023, giusta disposizione transitoria di cui all'art. 7 comma 1° del medesimo D.Lg.) ha inserito, nell'ultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c., un secondo periodo, a mente del quale «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.» (a dimostrazione del favor del legislatore per la celebrazione delle udienze in modalità 'cartolare')] può essere contestata solo ove si alleghi e dimostri in modo chiaro ed inequivoco una reale compressione di un diritto ovvero un'effettiva lesione causata dall'assenza di contraddittorio. L'atto d'impugnazione, tuttavia, risulta del tutto carente sotto tale profilo, sì da impedire a questa Corte qualsivoglia possibilità di individuare, in concreto, la lesione asseritamente patita dagli appellanti. In definitiva, può quietamente affermarsi che il diritto di difesa degli appellanti non era stato in alcun modo leso dal contraddittorio 'cartolare'.
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II.A.
1.b.3. Da ultimo si osserva, ad abundantiam, che gli appellanti hanno sollevato questione di nullità della sentenza unicamente in relazione all'asserita incompatibilità della trattazione scritta con l'udienza di discussione e lettura del dispositivo (incompatibilità che non ricorre, come sopra visto), senza fare riferimento alcuno al deposito telematico del dispositivo (che, in ogni caso, risulta essere stato effettuato alle ore 15:31 del giorno 05/12/2023 – giorno dell'udienza all'uopo fissata – e dunque senz'altro tempestivamente). II.A.
1.c. A quanto sopra esposto consegue il rigetto de l primo motivo di impugnazione. II.A.2. Il secondo motivo. II.A.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno dedotto la violazione di legge sotto tre diversi profili (violazione dell'art. 1 L. n. 689/81, anche in relazione al divieto di analogia, nonché falsa applicazione degli artt. 29 L.R. n. 14/2001 e 14 R.R. n. 10/2009; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione;
violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per omesso rilievo del giudicato esterno), di seguito meglio esposti. II.A.
2.a.1. In primo luogo, gli appellanti hanno lamentato la lesione del principio di legalità e del divieto di analogia, alla luce della falsa applicazione degli artt. 29 della L.R. n. 14/2001 e 14 del R.R. n. 10/2009. Nel dettaglio, gli appellanti hanno prospettato l'esistenza di uno iato tra le norme in questione e la fattispecie loro contestata in concreto, deducendo: che l'art. 29 della L.R. n. 14/2001 si limitava a prevedere un'autorizzazione specifica per il taglio dei boschi e l'art. 14 R.R. 10/2009 puniva il taglio operato senza la prescritta autorizzazione;
che a loro appellanti, nel caso di specie, era stato contestato il mancato rispetto del contenuto dell'autorizzazione, non già la mancanza della stessa;
che il fatto contestato era ultroneo rispetto alla norma di legge, che impone va chiaramente l'autorizzazione; che il richiamo della L.R. n. 7/2002 contenuto nell'autorizzazione era privo di rilievo, poiché l'inosservanza delle prescrizioni non era disciplinata in alcun modo . II.A.
2.a.2. In secondo luogo, gli appellanti hanno prospettato un vizio di ultrapetizione, deducendo che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione non era stata contestata nell'ordinanza-ingiunzione, la quale si era limitata a richiamare le norme di cui agli artt. 29 della L.R. n. 14/2001 e 14 del R.R. n. 10/2009, anziché richiamare l'autorizzazione non osservata e contestare l'art. 37 della L.R. n. 7/2002. II.A.
2.a.3. In terzo luogo, gli appellanti hanno prospettato l'esistenza di un giudicato esterno, deducendo che il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 979/2018, aveva già affermato l'inapplicabilità delle norme contestate all'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni, riguardanti “lo stesso rapporto giuridico” oggetto del nuovo giudizio. II.A.
2.b. Il secondo motivo è infondato sotto tutti i profili innanzi enucleati. II.A.
2.b.1. Con la prima deduzione difensiva (v. sopra, sub II.A.
2.a.1.), gli appellanti hanno sostenuto, in buona sintesi, che le norme erano state rispettate, essendo stata acquisita la prescritta autorizzazione e non rilevando, ai fini della sussistenza della violazione, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. In altri termini, secondo gli appellanti , la legge imporrebbe sì di acquisire l'autorizzazione, ma al contempo consentirebbe al destinatario di ignorarne il contenuto precettivo e ledere le prescrizioni autorizzative. Orbene, è di palmare evidenza la fallacia logica, prima ancora che giuridica, di
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tali asserti, poiché il taglio boschivo eseguito in difformità dall'autorizzazione si risolve in un taglio “non autorizzato”. Al contrario di quanto inteso dagli appellanti, era proprio il principio di legalità che imponeva di eseguire il taglio nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, come previsto per legge. Invero, lo scopo dell'autorizzazione era, indiscutibilmente, quello di consentire l'espletamento dell'attività di taglio secondo le precise indicazioni in essa contenute, al fine di evitare un indiscriminato uso di modalità non consentite (rectius, non autorizzate) e lesive del patrimonio boschivo, di fatto poste in essere nel caso concreto, essendo stata l'attività svolta in spregio delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. Di tanto vi è limpida conferma nell'art. 29 della L.R. n. 14/2001, secondo cui «Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della …» (comma 1°) e «Le autorizzazioni al CP_3 taglio, contenenti le eventuali prescrizioni , devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande .». Ne deriva che l'autorizzazione è ontologicamente volta al rispetto delle prescrizioni in essa (eventualmente) contenute, la presenza delle quali preclude l'esecuzione del taglio boschivo 'in modo libero'. La riprova di ciò, del resto, può desumersi da l comma 3° dell'art. 29 cit., a mente del quale «La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.»: difatti il previsto rilascio, da parte di tecnico abilitato, di attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso conferma la pregnante rilevanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, soggette finanche ad un controllo ex post. Il richiamo della L.R. n. 7/2002, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non è generico, ma è invece del tutto puntuale e calzante: invero, già la rubrica dell'art. 37 della L.R. n. 7/2002 (“Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della L.R. n. 14/2001”) smentisce l'assunto difensivo, da essa evincendosi l'intima connessione esistente tra la norma de qua e le disposizioni dell'art. 29 della L.R. n. 14/2001 ( che, come visto, prevede che con le autorizzazioni al taglio possano essere impartite prescrizioni) e del relativo R.R. n. 1/20021, l'inosservanza delle quali comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 37 comma 1° L.R. n. 7/2002. A differenza di quanto dedotto dagli appellanti circa la (presunta) assenza di comunicazione della sanzione, va rilevato che lo stesso atto autorizzativo n. 8283 in data 31/03/2015 della aveva impartito specifiche CP_3 prescrizioni tecnico-selvicolturali ed inoltre, alla lettera n), aveva previsto
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espressamente (tra l'altro) che “In caso di accertamento di infrazioni a seguito del mancato rispetto delle suddette prescrizioni tecnico-selvicolturali, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 7/ 2002 …”. Ne deriva non solo la totale pregnanza delle prescrizioni autorizzatorie, ma anche la chiara comunicazione all'istante delle conseguenze legali dell'inadempimento. A tanto consegue l'infondatezza, sotto il profilo qui in esame, del secondo motivo di impugnazione. II.A.
2.b.2. Con la seconda deduzione difensiva (v. sopra, sub II.A.
2.a.2.), gli appellanti hanno sostenuto che nell'ordinanza-ingiunzione non era stato contestato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e che ciò impediva al Giudice di prime cure di valutare una materia non strettamente attinta dagli atti. L'assunto non può essere condiviso, poiché l'ordinanza-ingiunzione conteneva un chiaro riferimento tanto all'esecuzione dei lavori in difformità dall'autorizzazione e dunque in violazione delle prescrizioni contenute nella stessa [giusta espresso rinvio al processo verbale n. 13 in data 06/07/2016 del Comando Provinciale di Foggia del Corpo Forestale dello Stato , nel quale si dava atto che, all'esito di sopralluogo effettuato il 31/05/2006 in agro del Comune di
, località Monte SE (distinta in catasto al foglio di mappa 6, particella CP_2 46), oggetto di lavori PSR 2007/2013 -misura 262-Az. 2, era stata accertata CP_3
“la mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile su una superficie di 5.478 m2, come descritto nel verbale n. 13 redatto il 06.07.2016, qui richiamato”, fatto costituente “violazione all'art. 29 della L.R. 14/2001”] quanto alle sanzioni previste dall'art. 14 del R.R. n. 10/2009 ( che riproduceva le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 37 della L.R. n. 7/2002) per la violazione dell'art. 29 L.R. n. 14/2001 . Da ciò deriva che l'ordinanza-ingiunzione de qua conteneva un chiaro riferimento sia all'illecito amministrativo commesso ( violazione delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione regionale) sia alle sanzioni previste per tale illecito, sicché il Giudice di primo grado ben poteva valutare tali elementi, congruamente contestati agli odierni appellanti. A tanto consegue l'infondatezza, anche sotto il profilo qui in esame, del secondo motivo di impugnazione. II.A.
2.b.3. Con la terza deduzione difensiva (v. sopra, sub II.A.
2.a.3.), gli appellanti hanno sostenuto l'esistenza di un giudicato esterno derivante da pronuncia resa dal Tribunale di Foggia sul medesimo rapporto giuridico. Anche tale deduzione non può essere condivisa. Infatti, è vero che con sentenza n. 979/2018 il Tribunale di Foggia, decidendo su altra opposizione ad ordinanza -ingiunzione emessa dalla (n. CP_3 0015391 del 23/06/2015), aveva affermato che l'illecito contestato dall'Ente pubblico (taglio di parte delle ceppaie non conforme ai dettami normativi) non era riconducibile all'art. 29 della L.R. n. 14/2001 (perché il trasgressore aveva comunque operato in presenza della prescritta autorizzazione regionale) e all'art. 7 del R.R. n. 10/2009 (perché tale norma non conteneva alcuna prescrizione in ordine alle concrete modalità di taglio che invece erano state oggetto di contestazione), ma è altrettanto vero : a) che, nel primo grado di questo giudizio, gli opponenti non avevano provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 979/2018 del Tribunale di Foggia (il certificato del cancelliere, datato 29/05/2024, è stato prodotto solo nel presente giudizio di appello ), sicché non è dato comprendere come possa essere censurata l'impugnata sentenza di primo
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grado per non aver tenuto conto, ai fini del giudicato esterno, della citata sentenza n. 979/2018; b) che il giudicato esterno presuppone che le pronunce abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, il che , nel caso qui in esame, non può essere affermato [oggetto della sentenza n. 979/2018 era l'opposizione ad altra ordinanza-ingiunzione emessa dalla REGIONE PUGLIA per una differente condotta (taglio di parte delle ceppaie non conforme ai dettami normativi ), sebbene anche per tale condotta fosse stata contestata la violazione dell'art. 29 L.R. n. 14/2001 (oltre che dell'art. 7 R.R. n. 10/2009), sicché è da escluder e che si trattasse del “medesimo rapporto giuridico”]. All'esclusione del giudicato esterno (che non può formarsi in relazione a condotte diverse, vieppiù se ontologicamente fondate su titoli diversi ) non può che conseguire l'infondatezza, pure sotto l'ultimo profilo qui in esame, del secondo motivo di appello. II.A.3. Il terzo motivo. II.A.
3.a. Con il terzo motivo di gravame (violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione;
violazione dell'art. 1 L. n. 689/81 in relazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
nullit à della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 1° n. 4) c.p.c. e 111 comma 6° Cost.), gli appellanti hanno dedotto: che impropriamente il Tribunale si occupò dell'assenza di apposita certificazione della sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste avente per oggetto l'esecuzione di una modalità di distruzione del materiale legnoso non utilizzabile (ramaglia, frasche, strame) diversa da quella autorizzata, non essendo ciò contestato nell'ordinanza; che la prescrizione di cui alla lett. g) dell'autorizzazione era carente di senso logico ed era stata erroneamente interpretata dal primo Giudice;
che il Tribunale sarebbe dovuto entrare nel merito dell'autorizzazione concessa dalla , in quanto l'unico metodo CP_3 possibile per la cippatura/trinciatura non era quello richiesto dalla CP_3 stessa, bensì quello messo in atto, poiché era l'unico idoneo in relazione alla pendenza del terreno ed alla sicurezza degli operai;
che il Giudice avrebbe dovuto dapprima rilevare che l'eccessiva pendenza del suolo, di fatto, non rendeva possibili altri metodi di cippatura-trinciatura diversi da quello in concreto utilizzato, come affermato nella relazione tecnica;
che la sentenza impugnata era nulla, per avere il primo Giudice rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale, ritenuta generica, valutativa e superflua ai fini della decisione . II.A.
3.b. Il motivo è infondato . II.A.
3.c. La tesi relativa all'ultrapetizione difetta di pregio giuridico, in quanto il Tribunale, evidenziando la mancanza di certificazione rilasciata dalla sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste che consentisse il ricorso a metodi di distruzione del materiale legnoso non utilizzabile ( ramaglia, frasca, strame) diversi dalla cippatura/trinciatura, non introdusse un nuovo thema decidendum, ma doverosamente richiamò il contenuto dell'autorizzazione n. 8283 in data 31/03/2015 della , che alla lettera g), dopo avere fissato il CP_3 divieto di bruciare in loco il materiale de quo, aveva espressamente previsto che il materiale legnoso non utilizzabile fosse distrutto mediante cippatura/trinciatura sul posto, “salvo casi di evidente impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificata da questa sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste”. Orbene, non avendo gli appellanti mai adempiuto tale onere, il richiamo del Tribunale a tale circostanza era più che doveroso, sì da non poter essere attinto
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da alcuna censura di ultrapetizione. II.A.
3.d. Va inoltre disatteso l'argomento difensivo volto a minare la logicità di quanto riportato nella ridetta lett. g) dell'autorizzazione: infatti, tale prescrizione va ragionevolmente intesa nel senso che, all'esito del taglio, sussisteva l'obbligo di cippare/trinciare il materiale legnoso non utilizzabile (ramaglia, frasca, strame), stante il divieto di bruciarlo in loco, salvo che risultasse l'impossibilità di eseguire altro tipo di distruzione, certificata dalla sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste (certificazione mai richiesta né tanto meno ottenuta ). Peraltro, ai fini del decidere, appare risolutivo il fatto che, dell'asserita esecuzione della cippatura/trinciatura, non emerga traccia alcuna nel verbale di contestazione, dal quale, al contrario, si evince che i verbalizzanti avevano accertato nel bosco oggetto di taglio , su una superficie di 5.478 m², la mancata
“cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile”. A tal riguardo, è opportuno ricordare che il verbale de quo, redatto da pubblici ufficiali autorizzati ad attribuir e al documento pubblica fede nel luogo di formazione dell'atto, era (ed è) atto pubblico (art. 2699 c.c.), facente piena prova, fino a querela di falso (mai proposta nel caso in esame), non solo della provenienza del documento dai pubblici ufficiali che lo avevano formato, ma anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti (come la mancata cippatura- trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile alla data dell'accertamento) che i pubblici ufficiali attestavano avvenuti in loro presenza o da loro compiuti (art. 2700 c.c.). Pertanto, la doglianza degli appellanti non può essere condivisa. II.A.
3.e. Va rigettata in toto anche la censura di nullità della sentenza per vizio relativo alla mancata assunzione dell a prova richiesta. I testi e avrebbero dovuto riferire sulla natura dei Testimone_1 Testimone_2 luoghi e sulle modalità di esecuzione della cippatura/trinciatura. Ora, premesso che la natura dei luoghi è incontroversa , la Corte osserva che dell'effettuazione della diversa modalità di esecuzione della cippatura/trinciatura (mediante utilizzo di motoseghe ed attrezzi manuali) sulla quale i testimoni de quibus avrebbero dovuto riferire non v'è traccia alcuna nel verbale di contestazione (dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente in ordine ai fatti materiali personalmente percepit i o constatati dai pubblici ufficiali autori dell'atto), dal quale al contrario emerge, come già evidenziato, la “mancata cippatura-trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile”, nel bosco oggetto di taglio, su una superficie di 5.478 m² . Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado non ammise le testimonianze in esame, che appaiono oggettivamente inconferenti ai fini della decisione. II.A.4. Il quarto motivo. II.A.
4.a. Con il quarto motivo di impugnazione (Violazione o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 689/1981; motivazione apparente), gli appellanti hanno dedotto l'insussistenza del profilo soggettivo della colpa, per avere il Tribunale omesso di considerare che nelle prescrizioni non era indicata la modalità di cippatura - trinciatura (essendo viceversa sufficiente che il materiale fosse distrutto al fine di eliminare pericolosi residui ), che la cippatura-trinciatura eseguita in modo diverso da quello meccanico era altrettanto idonea (come dichiarato dalla D.L.) e che comunque non era possibile un comportamento diverso da quello tenuto in ragione della condizione dei l uoghi, sicché la condotta tenuta non era rimproverabile (ad impossibilia nemo tenetur) e la buona fede era evincibile da un errore sulla liceità della condotta.
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II.A.
4.b. Il motivo è infondato. II.A.
4.c. Invero, le deduzioni difensive si fondano sul presupposto che la fosse stata effettivamente eseguita, sia pur con motoseghe Parte_2 ed attrezzi manuali, anziché con mezzi meccanici . Sta di fatto, però, che dal più volte menzionato verbale n. 13 in data 06/07/2016 del Comando stazione di Deliceto del Corpo Forestale dello Stato emerge che la cippatura/trinciatura non era stata effettuata né con mezzi meccanici né manualmente (a tal proposito, è opportuno porre in rilievo che i verbalizzanti avevano eseguito l'accertamento in data 31/05/2016 e che l'autorizzazione rilasciata dalla REGIONE PUGLIA l'anno prima – precisamente il 31/03/2015 – prevedeva che le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali si sarebbero dovute concludere entro il giorno 31/03/2016 e che l'esbosco si sarebbe dovuto completare entro il giorno 15/04/2016, date entrambe anteriori a quelle dell'accertamento operato dai verbalizzanti ). Ora, rispetto all'omissione de qua, posta in essere in palese violazione della prescrizione di cui alla lett. g) dell'autorizzazione regionale n. 8283 del 31/03/2015, la sussistenza della colpa appare indubitabile, tanto più se si consideri che la lett. n) della medesima autorizzazione avvertiva espressamente che “In caso di accertamento di infrazioni a seguito del mancato rispetto delle suddette prescrizioni tecnico -selvicolturali, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 7/2002 o, in caso di accertamento di danno ambientale, saranno applicat e le sanzioni previste dal vigente codice penale.”. II.A.5. Il quinto motivo. II.A.
5.a. Con il quinto motivo di gravame2 (violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 29 L.R. n. 14/2001, 14 R.R. n. 10/2009), gli appellanti hanno dedotto l'erroneo computo della superficie ai fini della determinazione della sanzione, essendo il terreno oggetto dell'accertata violazione esteso 5.478 m², impropriamente ragguagliati, nell'ordinanza- ingiunzione (e, prima ancora, nel ver bale in data 06/07/2016 del Comando stazione di Deliceto del Corpo Forestale dello Stato ) a 6,00 ettari anziché a 0,60 ettari. II.A.
5.b. Il motivo è fondato. II.A.
5.c. L'art. 37 della L.R. n. 7/2002 (richiamato anche dall'art. 14 del R.R. n. 10/2009) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria «da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso». È incontroverso tra le parti (e comunque risulta per tabulas) che la superficie interessata dalla mancata cippatura -trinciatura del materiale legnoso non utilizzabile era di 5.478 m². Poiché 1 ettaro equivale a 10.000 m², è del tutto evidente che 5.478 m² equivalgono a 0,5478 ettari, non a 5,478 ettari (che equivalgono a 54.780 m²). Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione, ragguagliando erroneamente 5.478 m² a 6,00 ettari (anziché a 0,60 ettari) e determinando la sanzione in misura pari ad ⅓ del massimo della sanzione edittale calcolata su 6 ettari [minimo della sanzione edittale per 6 ettari = €. 9.000,00 (€. 1.500,00 × 6); massimo della sanzione edittale per 6 ettari = €. 18.000,00 (€. 3.000,00 × 6); ⅓ del massimo della sanzione edittale per il pagamento ammesso in misura ridotta per 6 ettari = €. 6.000,00 (18.000,00 : 3)], aveva irrogato agli appellanti una sanzione (€. 6.000,00) pari al doppio del massimo edittale per ettaro o frazione di ettaro (€. 3.000,00).
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Ciò impone la rideterminazione della sanzione a norma dell'art. 6 comma 12° periodo primo del D.Lg. n. 150/2011 , a mente del quale «Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale .»
[analoga disposizione era contenuta nell'art. 23 comma 11° periodo primo della L. n 689/1981, abrogato dall'art. 34 comma 1° lett. c) del D.Lg. n. 150/2011]. La Corte, avuto riguardo alla circostanza che la superficie interessata dalla condotta illecita (5.478 m2, pari a poco più di 0,50 ettari) era pari ad un ventesimo circa (4,98%) di quella interessata dai lavori (11 ettari, pari a 110.000 m2) e che trattavasi di frazione di un ettaro (poco più della metà), stima equo determinare la sanzione nel minimo edittale (€. 1.500,00). II.B. CONC LUS ION I. In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente al quinto motivo, con conseguente riforma della sentenza impugnata nei sensi precisati sub II.A.
5.c. Nel resto l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza (v. sopra, sub II.A.1., II.A.2., II.A.3., II.A.4.) e per quanto non diversamente disposto con la stessa (v. sopra, sub II.A.5.), della decisione impugnata. II.C. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. L'accoglimento parziale dell'appello, nei limiti e per le ragioni sopra precisati, giustifica la compensazione, per ¾, delle spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e l'appellata {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale ed in misura pari ai valori minimi per la fase istruttoria [all'uopo precisando che in relazione a quest'ultima fase – compresa, come è noto, nella fase di trattazione (che nel giudizio di appello è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.3, le quali, nei giudizi di appello disciplinati dal rito del lavoro, sono equiparabili a quelle di cui alle udienze di discussione ex art. 437 c.p.c.), per la quale i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa4 – si reputa congruo operare una diminuzione del compenso nella misura massima del 50%, essendovi stata solo la trattazione della causa, senza il concreto svolgimento di attività di natura istruttoria)], applicando le disposizioni dei citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. Giustizia modificativi [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema5, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché del D.M. Giustizia n. 37/2018 e del D.M. Giustizia n. 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore
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della controversia, ricompreso nello scaglione da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 (stante l'operata rideterminazione della sanzione in €. 1.500,00, giusta art. 5 comma 1° periodo terzo del citato D.M. Giustizia n. 55/2014) – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. Giustizia modificativi ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa}, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sicché gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, del residuo ¼.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 766/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di r.l., nonché da , in CP_1 Controparte_2 persona del sindaco pro tempore, con ricorso depositato in data 05/06/2024, nei confronti di , in persona del presidente pro tempore, avverso CP_3 la sentenza n. 3073/2023, pubblicata in data 07/12/2023, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
nonché da , in persona del Controparte_1 Controparte_2 sindaco pro tempore, con ricorso depositato in data 23/03/2021, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. 149_A OO/3086 in data 09/02/2021 del Dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale / Sezione Contenzioso Amministrativo / Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della , CP_3 notificata in data 24-26/02/2021, e conseguentemente modifica la predetta ordinanza-ingiunzione limitatamente all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, che determina in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
2) rigetta, nel resto, l'appello e per l'effetto conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, per quanto non diversamente disposto con la stessa, la decisione impugnata;
3) compensa, per ¾, le spese del presente grado di giudizio tra le parti e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, del residuo ¼, liquidando il tutto in €. 2.419,00 (euro duemilaquattrocentodiciannove/00), tutti per compenso, e determinando il dovuto in €. 604,75 (euro seicentoquattro/75), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge. Bari, 10 giugno 2025.
IL PR ES ID ENTE ES TEN SOR E DO TT. MICH ELE PRENCIPE
La presente senten za è stata r edatta con la collabor azione del dott. Controparte_5 magistr ato ord inar io in tirocin io.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il Regolamento Regionale n. 1/2002 fu abrogato dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 10/2009, il quale, redatto ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 14/2001, prescrive le procedure tecnico- amministrative da adottarsi per i tagli boschivi in (art. 1) e prevede, per “l'inosservanza delle CP_3 disposizioni previste dal presente regolamento regionale”, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 37 della L.R. n. 7/2002 (art. 14 comma 1°). 2 erroneamente indicato con il numero 4) dagli appellanti (v. pagg. 24 e 28 del ricorso in appello). 3 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 4 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 5 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).