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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3108-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3108-1/2024
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti;
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente ex artt. 615- 617 c.p.c. ; Controparte_1
rilevato che all'udienza del 30.1.2025 il difensore di quest'ultima ha evidenziato, tra l'altro, che controparte ha iniziato la procedura esecutiva mediante la notifica di pignoramento immobiliare;
considerato che
l'art. 615 c.p.c. attribuisce al giudice della cognizione il potere di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo unicamente nell'ambito del giudizio di opposizione introdotto ai sensi del comma 1 di detta disposizione, cioè ad esecuzione non ancora iniziata: ciò per la significativa ragione che, allorquando il processo esecutivo sia già in corso (o, come nella specie, venga ad essere instaurato nelle more tra l'istanza di sospensione e la decisione sulla stessa), l'eventuale esistenza di ragioni ostative alla prosecuzione di quest'ultimo (ivi compresa, tra di esse, l'inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta), potrà -e dovrà- essere valutata dal giudice dell'esecuzione il quale, ove ne ravvisi le condizioni, potrà disporre la sospensione dell'esecuzione medesima (provvedimento, questo, che è in ogni caso inibito al giudice del merito, come si ricava dal chiaro dettato degli artt. 623 e 624 c.1 c.p.c., il riferimento al “giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo” operato dal primo dei quali non riguarda il giudice dell'opposizione all'esecuzione, bensì altre ipotesi -quali, ad es., quelle di cui agli artt. 283 e 668 c.p.c.- in cui il potere di sospendere il processo esecutivo è espressamente attribuito, diversamente dall'art. 615 c.p.c., al giudice dell'impugnazione); rilevato che le suesposte considerazioni circa la carenza, una volta iniziata l'esecuzione, del potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice della cognizione risultano ulteriormente corroborate da quanto statuito, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5368/2006), circa il fatto che “l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del
d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione”; ritenuto, conseguentemente, che debba dichiararsi non esser luogo a provvedere, da parte di questo giudice, in ordine all'istanza in questione, stante la sopravvenuta competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sul punto in conseguenza dell'avvenuta instaurazione della procedura esecutiva;
Pagina 1
P.Q.M.
dichiara non esser luogo a provvedere, per le ragioni sopra indicate, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente ; Controparte_1 spese del presente subprocedimento al merito.
Si comunichi.
Pisa, 07/04/2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3108-1/2024
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti;
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente ex artt. 615- 617 c.p.c. ; Controparte_1
rilevato che all'udienza del 30.1.2025 il difensore di quest'ultima ha evidenziato, tra l'altro, che controparte ha iniziato la procedura esecutiva mediante la notifica di pignoramento immobiliare;
considerato che
l'art. 615 c.p.c. attribuisce al giudice della cognizione il potere di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo unicamente nell'ambito del giudizio di opposizione introdotto ai sensi del comma 1 di detta disposizione, cioè ad esecuzione non ancora iniziata: ciò per la significativa ragione che, allorquando il processo esecutivo sia già in corso (o, come nella specie, venga ad essere instaurato nelle more tra l'istanza di sospensione e la decisione sulla stessa), l'eventuale esistenza di ragioni ostative alla prosecuzione di quest'ultimo (ivi compresa, tra di esse, l'inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta), potrà -e dovrà- essere valutata dal giudice dell'esecuzione il quale, ove ne ravvisi le condizioni, potrà disporre la sospensione dell'esecuzione medesima (provvedimento, questo, che è in ogni caso inibito al giudice del merito, come si ricava dal chiaro dettato degli artt. 623 e 624 c.1 c.p.c., il riferimento al “giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo” operato dal primo dei quali non riguarda il giudice dell'opposizione all'esecuzione, bensì altre ipotesi -quali, ad es., quelle di cui agli artt. 283 e 668 c.p.c.- in cui il potere di sospendere il processo esecutivo è espressamente attribuito, diversamente dall'art. 615 c.p.c., al giudice dell'impugnazione); rilevato che le suesposte considerazioni circa la carenza, una volta iniziata l'esecuzione, del potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice della cognizione risultano ulteriormente corroborate da quanto statuito, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5368/2006), circa il fatto che “l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del
d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione”; ritenuto, conseguentemente, che debba dichiararsi non esser luogo a provvedere, da parte di questo giudice, in ordine all'istanza in questione, stante la sopravvenuta competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sul punto in conseguenza dell'avvenuta instaurazione della procedura esecutiva;
Pagina 1
P.Q.M.
dichiara non esser luogo a provvedere, per le ragioni sopra indicate, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente ; Controparte_1 spese del presente subprocedimento al merito.
Si comunichi.
Pisa, 07/04/2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
Pagina 2