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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 899 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. , giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo Parte_5 grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Fasano, Via Forcella, n. 15
appellanti
e
già già quale incorporante Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima a sua volta conferitaria di (C.F. ), Controparte_4 CP_5 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Proietti, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Della Stazione di
San Pietro, n. 6
1 appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Proietti,
appellata estromessa
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate a sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del
25.03.2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1180/2023, pubblicata in data 03.08.2023, il Tribunale di Brindisi rigettava tutte le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti dell' (per brevità di Controparte_7 seguito e della (già . CP_8 CP_5 Controparte_4
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 06.05.2016, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Brindisi, e Pt_4 Parte_5 CP_8 CP_5 esponendo di aver effettuato, in data 14.04.2013, intorno alle ore 21.02, 21.02, 21.03 e 21.05,
[...] presso la ricevitoria Filomeno Camarda, sita in Torre Canne di Fasano alla via del Faro n. 97 ( e presso cui sono stati emessi i tagliandi oggetto della contestazione) n° 4 giocate al gioco “10elotto” immediato e, precisamente, relativi alla estrazione: dal n. 193 del 14.4.2013 al n. 228 del 14.4.2013, n. 5592397 0637
118 con i seguenti numeri: 3.13.15.17.22.30.33.43.83.84; dal n. 193 del 14.42013 al n. 228 del 14.4.2013,
n. 5592397 0638 068 con i seguenti numeri: 12.14.15.22.33.37.72.76.78.83; dal n. 194 del 14.4.2013 al n.
1 del 15.4.2013, n. 5592397 0641 917 con i seguenti numeri: 12.14.16.50.72.74.76.78.83.84; dal n. 193 del
14.4.13 al n. 228 del 14.4.2013, n.5592397 0639 018 con i seguenti numeri: 12.13.30.37.50.60.72.76.78.83.
Gli attori esponevano altresì che i predetti tagliandi erano risultati vincenti, poiché sia la pubblicazione visiva online stampata, sia quella a video, nonché le varie pubblicazioni internet della estrazione n. 227 del 14.4.2013, avevano riportato i seguenti numeri estratti:
2 3.12.13.14.15.16.17.22.30.33.37.43.50.60.72.74.76.78.83.84, così come previsto dall'art. 2 del decreto
13.07.2009 del Direttore Generale dell' (GU n. 166 Controparte_9 del 20.7.2009). Aggiungevano, dunque, che avendo indovinato dieci dei venti numeri della estrazione, essi avevano diritto alla vincita prevista dall'art. 5 del decreto 13.07.2009 precedentemente indicato, essendo peraltro visibile a conferma di ciò l'estrazione n. 227 del 14.4.2013 dei detti numeri “vincenti” sul sito del “10 e lotto” fino al pomeriggio del giorno 15.4.2013 e su altri siti, quali Totofortuna e www.lottologia.com. Nel pomeriggio del 15.04.2013 avevano constatato però che il bollettino cartaceo riportava all'estrazione n. 227 del 14.4.2013 i numeri:
3.14.15.18.24.28.33.38.46.50.52.53.55.58.59.64.67.69.72.80, ovverosia numeri diversi da quelli in precedenza comparsi e visionati sul sito del lotto;
a seguito di verifiche, avevano appurato che per l'estrazione oggetto di causa risultavano variazioni di ben 14 numeri tra il dato cartaceo ufficiale e le pubblicazioni online, mentre non vi era alcuna variazione per tutte le altre estrazioni dal n. 1 al n. 228. Il
15.04.2013, infatti riguardo la detta estrazione n° 227 risultavano nuovi numeri, differenti rispetto a quelli estratti il 14 aprile 2013. Gli attori rappresentano altresì che con racc. a.r. del 23/4, 06/5, 3/6, 19/7/2013 all'indirizzo di e avevano richiesto il pagamento delle somme di cui agli CP_9 CP_5 scontrini a loro dire risultati vincenti, ma aveva comunicato che alcuna vincita era stata CP_5 conseguita dagli stessi, facendo espresso riferimento al processo verbale di validazione delle estrazioni del “10 e lotto” ad intervallo di tempo relativo ai giorni 13.04.2013, 14.04.2013 e 15.04.2013 per la verifica prevista all'art. 10 del D.D. 13.07.2009 da parte della commissione di ministeriale di vigilanza. Alla luce di tanto, gli attori avevano sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per i suddetti fatti, il cui procedimento veniva archiviato.
Gli attori concludevano chiedendo, pertanto, di riconoscere le vincite in oggetto realizzate dai medesimi, in proprio e, per l'effetto, condannare e ciascuna per quanto di competenza, CP_8 CP_5 al pagamento in proprio favore, della somma complessiva riveniente dall'applicazione al caso de quo dell'art. 5 del decreto prima indicato, avendo i medesimi indovinato dieci dei venti numeri della estrazione n.227 del 14.4.2013, per i quattro biglietti indicati in premessa, per un totale di € 4.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In subordine, chiedevano la condanna delle convenute, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ed in via ulteriormente gradata, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
1.2.Con comparsa di costituzione e risposta del 22.07.2016, si costituiva in giudizio la CP_5 quale, preliminarmente, eccepiva la decadenza degli attori dal diritto di chiedere il pagamento della supposta vincita a motivo dell'intervenuto decorso del termine bimestrale fissato ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. 528/1982, 13 e 14 del DPR 303/1990 e dell'art. 9 del D.D. 13.7.2009
e chiedeva il rigetto delle domande perché improponibili, e/o improcedibili, e/o inammissibili e/o
3 comunque tardive. La convenuta deduceva altresì l'inesistenza delle presunte vincite, in forza della documentazione a rilevanza pubblicistica e fede probatoria privilegiata (nel dettaglio, Verbale della
Commissione di Vigilanza, Notiziario dei numeri estratti e Bollettino Ufficiale) secondo la quale gli scontrini riferiti alla estrazione del concorso ad intervallo di tempo n. 227 del giorno 14.04.2013 non erano associati ad alcuna vincita, chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande attoree. In ogni caso, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, e non provate.
Nel corso del giudizio, gli attori rinunciavano alle domande proposte nei confronti dell'
[...]
che non si era costituita in giudizio perché non ritualmente evocata. Controparte_10
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e consulenza tecnica.
1.3. All'esito, il primo giudice, accertati e incontestati i fatti di causa, aderiva alle risultanze della CTU, nella quale era emersa la piena regolarità dell'estrazione n. 227 del 14.04.2013 e della verifica dell'esito della stessa. Sulla scorta dell'elaborato peritale, quindi, la discrasia accertata tra quanto riportato sul terminale video e sui siti specializzati rispetto a quanto pubblicato nell'apposito bollettino era riconducibile ad un errore per l'aggiornamento del software, effettuato l'11.04.2013, il quale aveva provocato le criticità manifestatesi il giorno 14.04.2013, pur senza comunque incidere sulla generazione dei numeri. I successivi aggiornamenti nel portale web di “lottomaticaitalia” erano stati pertanto legittimamente effettuati manualmente dalla concessionaria, senza inficiare la correttezza dell'estrazione oggetto di causa. Pertanto, condividendo le conclusioni a cui era pervenuto il CTU, il Tribunale affermava che i numeri estratti per la giocata n. 227 del 14.04.2013 erano quelli
(46,58,38,72,33,59,28,15,14,69,53,80,50,55,67,64,18,52,3,24) riportati e formalizzati nel Notiziario ufficiale delle estrazioni del 14.04.2013 e nel Bollettino Ufficiale di zona del 14.04.2013, pubblicato il
17.04.2013 e rimasto affisso, a disposizione dei giocatori, presso la ricevitoria per i successivi sessanta giorni. Detti numeri erano diversi da quelli pronosticati dagli attori, sicché correttamente era stata negata la vincita reclamata, non essendo gli scontrini in possesso degli attori associati ad alcuna vincita: la società convenuta non era obbligata a corrispondere nulla, sulla base dei dati ufficiali riscontrati dalla commissione a tanto preposta e dell'avvenuta pubblicazione nelle forme di legge dei numeri vincenti. La domanda di adempimento era pertanto disattesa. Il Tribunale riteneva infondata anche la domanda subordinata di risarcimento danni patiti per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della convenuta concessionaria, rilevando che, sulla base della normativa settoriale, i numeri estratti acquistano ufficialità solo dopo l'avvenuta pubblicazione nella sezione del Bollettino Ufficiale del Gioco del Lotto, unico documento deputato ad attestare, con rilievo pubblicistico, i diritti dei terzi e le conseguenti responsabilità del concessionario in relazione alle estrazioni del gioco menzionato. Per tale ragione, al malfunzionamento del sistema di gestione della visualizzazione dei numeri estratti non poteva riconoscersi alcuna rilevanza rispetto al regolamento contrattuale.
4 Da ultimo, il Tribunale rigettava anche la domanda risarcitoria di natura extracontrattuale, ritenendo che nel caso di specie non fosse ravvisabile nessuno dei presupposti e delle condizioni necessarie a configurare una responsabilità di tale tipo a carico della convenuta, essendo stata dimostrata la regolarità dell'estrazione oggetto di causa e non avendo gli attori né allegato né fornito prova del pregiudizio a tale titolo subito.
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, erano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 24.10.2023, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e hanno proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a sei motivi Pt_4 Parte_5 di gravame, e segnatamente:
a) Contestazione della CTU e dei successivi chiarimenti, affetti da errore: con il primo motivo gli appellanti gli appellanti censurano la CTU svolta in primo grado ed alla quale il Tribunale ha aderito in maniera acritica. Sollevano molteplici critiche all'elaborato peritale, per aver il CTU reperito solo la striscia conclusiva dei numeri estratti, senza invece individuare i file dei singoli numeri estratti e pubblicati a video insieme alla predetta striscia conclusiva. Il consulente, lamentano gli istanti, avrebbe omesso di fornire chiarimenti certi sul fatto del lasso di tempo trascorso tra i fatti e le indagini, se da un punto di vista informatico, possa aver ostacolato/reso difficoltoso il lavoro di comprensione dei fatti, tenuto conto che la consulenza è stata espletata nel
2018 in ordine a fatti risalenti al 2013; evidenziano che in tale arco temporale la strumentazione oggetto di perizia non sarebbe mai stata sigillata;
i c.t.u. non avrebbe chiarito se sia stato o meno possibile appurare con assoluta certezza l'avvenuto aggiornamento e non avrebbe fornito adeguata risposta in merito alla richiesta su in cosa consistesse la . Il Parte_6 predetto consulente - senza rispondere in maniera esaustiva ai quesiti proposti, essendosi rilevati insufficienti anche i chiarimenti richiesti - avrebbe altresì omesso di evidenziare come la non coincidenza temporale tra l'intervento risolutivo, pur se provvisorio, di modifica manuale del database e la “sparizione” della “ventina” vincente degli appellanti sia potuta intervenire senza lasciare alcuna traccia (cartacea o manuale dell'intervento), nonché di spiegare come sono stati modificati manualmente i numeri singoli comparsi a video, di chiarire la modalità di manomissione e i log prodotti. Ed ancora, i deducenti sostengono che il sistema di estrazione non fosse sufficientemente robusto per far fronte a malfunzionamenti dolosi o accidentali;
lamentano l'omessa verifica, da parte di sull'estrazione incriminata, benché l'azienda fosse a CP_4 conoscenza dell'anomalia verificatasi già poche ore dopo l'accaduto. In aggiunta, non essendovi una normativa più “stringente” sugli obblighi e sulle metodologie di conservazione di log e di quanto possa essere utile al fine di ricostruire le tracce degli accadimenti, la difesa degli appellanti
5 chiede comunque il rinnovo della CTU al fine di verificare ed avere certezza di quanto effettivamente avvenuto per l'estrazione n. 227 del 14.04.2013;
b) Inadempimento precontrattuale e contrattuale ex artt. 1218, 1338 e ss. c.c.: gli appellanti deducono l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime ha ritenuto che nel caso di specie non fossero integrati i presupposti dell'inadempimento contrattuale, sebbene la violazione dell'art. 1218 c.c. sia chiara in ogni sua parte. A detta dei deducenti, il contratto si sarebbe perfezionato con l'acquisto dei biglietti, ma sarebbe CP_4 rimasta inadempiente, errando sia nell'estrazione, sia nella pubblicazione a video. In aggiunta, gli appellanti deducono l'erroneità della motivazione del Tribunale, laddove dichiara che i risultati vengono pubblicati sull'apposito bollettino, dimenticando le regole del gioco “10elotto” e riferendosi a giochi diversi, nei quali esiste solo il bollettino delle giocate per evidenziare le vincite.
Al contrario, i sistemi gestiti direttamente da Lottomatica Group S.p.A., mediante i quali un utente può venire a conoscenza dei numeri estratti e decretati vincenti, sono i SetTopBox, monitor al pubblico presenti in ricevitoria, ed il portale www.lottomaticaitalia.it accessibile via Internet. Alla luce della equivalenza tra la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle vincite e la consultazione del sito internet ufficiale ai fini della conoscenza dei numeri vincenti, la pubblicazione dei numeri estratti sul sito ufficiale del concessionario non potrebbe essere considerata priva di ufficialità ai fini del riconoscimento delle vincite realizzate. Ed ancora, gli appellanti deducono che l'inadempimento oggetto di causa non sarebbe stato causato dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla ma a condotta di che, come CP_4 CP_4 rilevato nella CTU, in data 11.04.2013, ha tentato di implementare il gioco mediante modifiche che hanno provocato una diversa estrazione per il medesimo giorno al n. 227;
c) La responsabilità extracontrattuale. Riferimenti normativi: artt. 2043, 2056, 2059 c.c.: gli appellanti deducono la erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale, ricorrendo alla tecnica dell'assorbimento, ha omesso di motivare sulla responsabilità extracontrattuale, affermandone, tuttavia, la sussistenza e non considerando la denuncia querela sporta dagli stessi contro ignoti, per i fatti oggetto di causa;
d) Art. 22 del D.P.R. n. 303 del 1990 (ordinamento del gioco del lotto): responsabilità dei raccoglitori verso i giocatori: gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla responsabilità ex art. 22 del D.P.R. 303/1990.
Pertanto, i deducenti chiedono la qualificazione della responsabilità contrattuale in capo all'attuale
, allora la quale dovrà rispondere anche del Controparte_11 CP_4 fatto illecito commesso dal proprio dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c., essendovi stata l'implementazione del programma. Da ultimo, parte appellante ribadisce che, nonostante tutte le prove offerte, il Tribunale non ha considerato la circostanza per cui la giocata oggetto di causa è
6 stata annullata ad opera della stessa appellata tramite i propri strumenti, lasciando il server indagato – dismesso e non sigillato – alla mercè di chiunque;
e) Art. 33 e ss. del R.D.L. 1933 del 1938 (riforma delle leggi sul lotto pubblico): i deducenti impugnano la disamina effettuata dal Tribunale sulla legge istitutiva del gioco <10eLotto> laddove espressamente omette di riferire, con grave difetto di motivazione, sulla mancata comunicazione all' da parte della dell'avvenuto e contestato problema, CP_8 CP_4 rilevato dalla stessa Gli appellanti ribadiscono che sulla base della CTU, CP_4 caratterizzata da gravi errori ed omissioni del perito, il giudice di prime cure avrebbe statuito in modo difforme dalla realtà e chiedono, pertanto, una rinnovazione completa della consulenza tecnica;
f) Sulle spese di giudizio: gli appellanti lamentano la mancata compensazione delle spese di lite, sebbene sia stato accertato il compimento da parte di di una “manovra” di modifica CP_4 del software con conseguente produzione dei danni subiti.
2.1. Ritualmente costituitasi, chiede, in via preliminare, di essere Controparte_12 estromessa dal giudizio in quanto soggetto erroneamente evocato, e di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di unica parte processuale legittimata. Nel merito, Controparte_1 chiede comunque il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
Si è costituita volontariamente (già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale incorporante , la quale, stante la piena legittimità della costituzione in giudizio Controparte_4 anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 331 e/o 332 c.p.c., ha concluso per il rigetto dell'appello per l'infondatezza dello stesso. In ogni caso, chiede ex art. 346 cpc di dichiarare l'intervenuta decadenza degli appellanti dal diritto di richiedere il pagamento di presunte vincite al concorso del <10eLotto>.
2.3. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, dava atto che l' Controparte_10 on è parte di questo giudizio per essere intervenuta rinuncia alla domanda nei suoi confronti
[...] già in primo grado e passata in giudicato e comunque disponeva l'estromissione di dal presente CP_13 giudizio.
Quindi, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., il Cons. Istruttore fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 25.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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7 3. Giova preliminarmente evidenziare che le questioni dedotte nel secondo motivo in punto di responsabilità precontrattuale, nonché al quarto (affermazione di responsabilità dei raccoglitori verso i giocatori ex art. 22 del d.p.r. n. 303 del 1990) e al quinto motivo di gravame (responsabilità per mancata comunicazione al da parte della dell'avvenuto e contestato problema, rilevato dalla CP_8 CP_4 stessa sono domande nuove perché non proposte in primo grado e, pertanto, sono CP_4 inammissibili in appello. In primo grado nei confronti del concessionario del gioco fu proposta unicamente domanda di adempimento, nonché di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1218 cc ovvero per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc. Le censure introdotte in appello che si riferiscono a domande non proposte in primo grado sono pertanto nuove perché a mente dell'art. 345 cpc nel giudizio di appello vige il divieto di "nova" che ha ad oggetto le nuove domande o le nuove eccezioni ( ove non rilevabili d'ufficio). Così da ultimo anche Cassazione civile sez. II, 01/08/2024,
n.21719
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4. Così delimitato il perimetro della cognizione rimessa al Collegio, l'appello proposto è infondato e non può essere accolto.
Privo di pregio è invero il motivo di gravame con cui gli appellanti reiterano le censure alla c.t.u. svolta in primo grado. Va chiarito che in altro giudizio introdotto da soggetto diversi dagli odierni appellanti presso il tribunale di Potenza, ma vertente sulla medesima vicenda, risultava svolta una indagine tecnica affidata dall'ing. che perveniva nella sostanza alle medesime conclusioni oggetto Persona_1 dell'indagine svolta dall'ing. in questo giudizio. Gli attori avevano riportato già in citazione ampi Per_2 stralci della c.t.u. dell'ing. corredati da osservazioni e obiezioni, tanto che il tribunale aveva Per_1 disposto una nuova c.t.u.
Le osservazioni svolte in gravame nel motivo qui scrutinato in parte sono nuove, perché mai formulate in sede di osservazioni alla c.t.u. in primo grado, in parte reiterano le medesime considerazioni già dedotte sin dall'atto introduttivo di primo grado e su cui il c.t.u. ing. ha già risposto in maniera esauriente e Per_2 completa, oltre che condivisibile. Tuttavia, nella misura in cui integrano mere difese, non introducono nel processo fatti o temi di indagine nuovi, sicché non possono ritenersi precluse, come sostiene la difesa appellata;
le stesse, tuttavia, sono inconferenti perché o segnalano fatti poco rilevanti ovvero hanno già trovato ampia e corretta risposta da parte del c.t.u. sicché non intaccano il percorso logico della consulenza e della sentenza che le ha recepite.
In ogni caso, alcuna censura può essere mossa alla sentenza per aver il tribunale condiviso la c.t.u. perché il giudice può condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza essere tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, visto che l'obbligo della motivazione è rispettato già solo con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, che implica il rigetto delle contrarie deduzioni delle parti. La motivazione del primo giudice, quindi, è immune da censure, essendo idonea a
8 giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Se invece il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. La giurisprudenza di legittimità più recente ( da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/11/2022,
n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Il giudice non è quindi tenuto a motivare sul contenuto della relazione peritale, se non per quanto necessario a delineare il percorso logico-giuridico da lui seguito. Il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, senza essere tenuto a fornire ulteriori motivazioni in ordine alla sua adesione all'elaborato peritale, sicché, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090; Cassazione civile sez. II, 12/08/2022,
n.24801).
Ciò posto, la Corte, comunque, dopo aver valutato le ragioni oggetto di doglianza, ritiene convincenti sul piano logico e ben motivate le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in sede di indagine peritale di primo grado, anche perché le osservazioni svolte in appello appaiono prive di significatività e non idonee a scardinare funditus le conclusioni peritali, considerato che, in ogni caso, anche pure se a distanza di anni, il c.t.u. ha effettuato l'accertamento richiesto senza mai evidenziare alcuna criticità legata al tempo trascorso per la riuscita dell'accertamento: tanto basta a fugare ogni dubbio residuo sul punto. Per tali considerazioni va anche disattesa la richiesta di un ulteriore rinnovo della indagine peritale, giustificata dalla difesa di parte appellante da lacune e/o carenze della indagine che in realtà non sussistono.
E comunque il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto;
tuttavia nella misura in cui tale attività comporta non solo esborsi a carico delle parti, ma anche una eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio dev'essere assolutamente necessaria e giustificata dalla presenza di vizi insanabili ed evidenti della relazione peritale, e sempre che la parte evidenzi tali lacune in modi puntuale.
(così Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801); in difetto il rinnovo non è giustificato. L'istanza di rinnovo della consulenza tecnica va pertanto disattesa, ritenendo il Collegio a fronte degli apprezzabili
9 esiti della indagine svolta, non necessaria una nuova indagine, considerato che la tesi dell'appellante non ha trovato alcun convincente supporto scientifico né logico.
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5. Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.
Va escluso che il mancato pagamento del premio costituisca un inadempimento del gestore alle obbligazioni nascenti dal contratto perché è giustificato dal fatto che alcuna vincita si è mai realizzata da parte degli appellanti in quanto i numeri estratti, come riportati nel Bollettino - l'unica fonte ufficiale della estrazione, come impone l'art. 16 del D.M. 17.3.1993 - non sono quelli pronosticati dai giocatori.
L'errore sia nell'estrazione, sia nella iniziale pubblicazione a video - su monitor ovvero su siti internet dei numeri sbagliati, dovuta ad un errore tecnico dell'aggiornamento del software - non integra “inesatto adempimento “, come sostenuto dagli appellanti, perché in ogni caso il diritto a riscuotere il premio non è mai sorto fra le parti, neppure a seguito della indicazione on line di numeri errati. Il possesso nel tagliando attestante la partecipazione alla lotteria non costituisce titolo contrattuale riscuotere la vincita se non a determinate condizioni. La lotteria istantanea va ricondotta nell'ambito del contratto di lotteria autorizzata disciplinato dall'art. 1935 c.c.: tale contratto si caratterizza per il fatto che la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto dell'estrazione di un numero vincente, bensì si lega al possesso di tagliandi, immessi in commercio dall'Amministrazione finanziaria, alcuni dei quali permettono di vincere una determinata somma in base a meccanismi che mutano per ogni diverso tipo di lotteria ( Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n.20607). Il tagliando di partecipazione alla lotteria predetta non è riconducibile ai titoli di credito di cui all'articolo 1992 c.c. e non ne condivide, quindi, le caratteristiche di fondo, ivi compresi i requisiti della letteralità e dell'autonomia del titolo;
pertanto, esso non incorpora il diritto in esso indicato, ma piuttosto si limita unicamente ad attestare la partecipazione al gioco del possessore, costituendo in tal modo un titolo di legittimazione in senso ampio ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, tra l'altro, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione, ma il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso ( anche Cassazione civile sez. III, 15/11/2022,
n.33576) e quindi perché – come nella specie- i numeri pronosticati corrispondono a quelli estratti. Tale condizione non si è verificata: alcuna obbligazione è rimasta inadempiuta, perché i dati ufficiali dei numeri estratti differivano da quelli pronosticati. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto non integrati i presupposti dell'inadempimento contrattuale, perché se il contratto sorge con l'acquisto dei biglietti, il diritto a riscuotere la vincita si realizza solo quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che rechi la combinazione vincente.
10 Non può convenirsi con gli appellanti che l'obbligo di adempimento di era sorto al CP_4 momento della pubblicazione a video dei numeri vincenti, perché tale pubblicazione non ha alcun valore di ufficialità; i risultati della estrazione divengono ufficiali -e quindi vincolanti per la concessionaria - solo dopo la pubblicazione sull'apposito bollettino. La ampia e completa disamina della normativa relativa al gioco “10eLotto” riportata nella sentenza di primo grado – e che qui la corte richiama per relationem – consente di escludere che in relazione a tale gioco il bollettino delle giocate non abbia valore per evidenziare le vincite. Quindi, il fatto che i tagliandi risultassero vincenti dopo la pubblicazione della estrazione n. 227 del 14.4.2013 online e a video non comporta che sia sorto il credito a riscuotere la vincita, se i numeri indicati on line non sono quelli corretti. La tesi di parte appellante insistentemente riprodotta anche in appello è quella di una sorta di equiparazione dei dati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
e di quelli evidenziati nei monitor delle ricevitorie;
ma detta equiparazione è da escludere sulla base delle norma di settore, secondo cui i dati corretti che danno diritto alla vincita solo soltanto quelli pubblicati sul bollettino cartaceo.
Né sussiste alcun obbligo di preventiva comunicazione della anomalia del sistema di pubblicazione online dei dati, da cui possa, come inadempimento di una prestazione accessoria e secondaria di protezione, sorgere comunque una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Anche perché il giocatore – che nel partecipare al gioco aderisce ed ne accetta le regole contrattuali - sa o comunque è in grado di sapere che l'unico dato utile alla vincita è rappresentato dal bollettino tale da escludere in capo al giocatore alcun affidamento secondo buona fede dei dati evidenziati nei monitor e su internet, ove difformi da quelli del bollettino..
Alla luce di tanto, ed in disparte la mancanza di allegazione e di prova del danno contrattuale asseritamente subito che certamente non coincide con la vincita non ottenuta, corretta appare la soluzione assunta dal tribunale, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, apparendo pertanto del tutto privo di specifica concludenza il richiamo alla ipotesi della impossibilità sopravvenuta per giustificare un inadempimento che in realtà non si è mai realizzato.
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6. Infondato ed inconferente è anche il terzo motivo di appello.
Assumono i deducenti che il tribunale avrebbe omesso di motivare sulla domanda di responsabilità extracontrattuale, ricorrendo alla tecnica dell'assorbimento.
In realtà, il tribunale ha ampiamente motivato sulle ragioni di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, evidenziando che sarebbe ostativa a tale ricostruzione la mancanza di una condotta illecita, perché a fronte delle emergenze probatorie, non era individuata alcuna condotta che potesse ritenersi illecita da parte di e come tale foriera di danni ingiusti. Non sussiste CP_4 alcuna prova di una attività illecita della concessionaria in rapporto causale con il pregiudizio che gli
11 appellanti assumono di aver subito, tenuto conto che comunque non vi né allegazione né prova di detto pregiudizio.
Il tribunale sul punto ha anche correttamente evidenziato che la sussistenza di una responsabilità aquiliana andava esclusa anche assumendo come condotta illecita la divulgazione di dati errati che, ancorché non ufficiali, potevano comunque ingenerare una aspettativa, in capo alle parti, di aver realizzato una vincita che in effetti non ci sarebbe stata. Tuttavia, non è stato dedotto né il tipo di danno che le parti avrebbero subito né la entità di detto pregiudizio risarcibile, sicché anche sotto tale profilo alcuna condanna risarcitoria poteva essere adottata.
Le ragioni di doglianza qui scrutinate pertanto non colgono nel segno. La domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cc formulata dagli appellanti in primo grado e reiterata nelle fasi successive è infondata perché priva di allegazioni. Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che non sussista una condotta illecita foriera di danni, sicché il rigetto della domanda di risarcimento del danno non contrattuale va confermato.
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7. Alla luce di tali considerazioni non merita accoglimento neppure la censura, che si appunta avverso il regime delle spese di lite di primo grado, definite, unitamente alle spese di c.t.u., sulla base dei criteri di causalità e soccombenza.
In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza della parte oggi appellante, attrice in primo grado, avendo il tribunale disatteso la sua domanda integralmente;
confermato tale esito, non si giustificherebbe una soluzione differente da quella adottata dal Tribunale.
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8. L'appello va, pertanto, rigettato. Ogni altra considerazione appare superflua.
Invero, ritenuto che al giudice competa indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., II, 19.07.2017, n
17753), sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dalle parti e sebbene qui non menzionate specificamente, sono incompatibili con la decisione adottata (Cass.,
III,28.06.2018, n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
8.1. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Sono integralmente compensate le spese nei riguardi della , parte estromessa dal presente CP_13 giudizio sin dalla prima udienza e che pertanto non ha partecipato a tutte le fasi del processo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
, e , con atto di citazione notificato il 24.10.2023,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, e avverso la Controparte_1 CP_13 sentenza del Tribunale di Lecce n. 1180/2023, pubblicata in data 03.08.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in solido fra loro al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 11.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) Spese compensate nei riguardi di . CP_13
4) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 899 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. , giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo Parte_5 grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Fasano, Via Forcella, n. 15
appellanti
e
già già quale incorporante Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima a sua volta conferitaria di (C.F. ), Controparte_4 CP_5 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Proietti, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Della Stazione di
San Pietro, n. 6
1 appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Proietti,
appellata estromessa
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate a sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del
25.03.2025.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1180/2023, pubblicata in data 03.08.2023, il Tribunale di Brindisi rigettava tutte le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti dell' (per brevità di Controparte_7 seguito e della (già . CP_8 CP_5 Controparte_4
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 06.05.2016, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Brindisi, e Pt_4 Parte_5 CP_8 CP_5 esponendo di aver effettuato, in data 14.04.2013, intorno alle ore 21.02, 21.02, 21.03 e 21.05,
[...] presso la ricevitoria Filomeno Camarda, sita in Torre Canne di Fasano alla via del Faro n. 97 ( e presso cui sono stati emessi i tagliandi oggetto della contestazione) n° 4 giocate al gioco “10elotto” immediato e, precisamente, relativi alla estrazione: dal n. 193 del 14.4.2013 al n. 228 del 14.4.2013, n. 5592397 0637
118 con i seguenti numeri: 3.13.15.17.22.30.33.43.83.84; dal n. 193 del 14.42013 al n. 228 del 14.4.2013,
n. 5592397 0638 068 con i seguenti numeri: 12.14.15.22.33.37.72.76.78.83; dal n. 194 del 14.4.2013 al n.
1 del 15.4.2013, n. 5592397 0641 917 con i seguenti numeri: 12.14.16.50.72.74.76.78.83.84; dal n. 193 del
14.4.13 al n. 228 del 14.4.2013, n.5592397 0639 018 con i seguenti numeri: 12.13.30.37.50.60.72.76.78.83.
Gli attori esponevano altresì che i predetti tagliandi erano risultati vincenti, poiché sia la pubblicazione visiva online stampata, sia quella a video, nonché le varie pubblicazioni internet della estrazione n. 227 del 14.4.2013, avevano riportato i seguenti numeri estratti:
2 3.12.13.14.15.16.17.22.30.33.37.43.50.60.72.74.76.78.83.84, così come previsto dall'art. 2 del decreto
13.07.2009 del Direttore Generale dell' (GU n. 166 Controparte_9 del 20.7.2009). Aggiungevano, dunque, che avendo indovinato dieci dei venti numeri della estrazione, essi avevano diritto alla vincita prevista dall'art. 5 del decreto 13.07.2009 precedentemente indicato, essendo peraltro visibile a conferma di ciò l'estrazione n. 227 del 14.4.2013 dei detti numeri “vincenti” sul sito del “10 e lotto” fino al pomeriggio del giorno 15.4.2013 e su altri siti, quali Totofortuna e www.lottologia.com. Nel pomeriggio del 15.04.2013 avevano constatato però che il bollettino cartaceo riportava all'estrazione n. 227 del 14.4.2013 i numeri:
3.14.15.18.24.28.33.38.46.50.52.53.55.58.59.64.67.69.72.80, ovverosia numeri diversi da quelli in precedenza comparsi e visionati sul sito del lotto;
a seguito di verifiche, avevano appurato che per l'estrazione oggetto di causa risultavano variazioni di ben 14 numeri tra il dato cartaceo ufficiale e le pubblicazioni online, mentre non vi era alcuna variazione per tutte le altre estrazioni dal n. 1 al n. 228. Il
15.04.2013, infatti riguardo la detta estrazione n° 227 risultavano nuovi numeri, differenti rispetto a quelli estratti il 14 aprile 2013. Gli attori rappresentano altresì che con racc. a.r. del 23/4, 06/5, 3/6, 19/7/2013 all'indirizzo di e avevano richiesto il pagamento delle somme di cui agli CP_9 CP_5 scontrini a loro dire risultati vincenti, ma aveva comunicato che alcuna vincita era stata CP_5 conseguita dagli stessi, facendo espresso riferimento al processo verbale di validazione delle estrazioni del “10 e lotto” ad intervallo di tempo relativo ai giorni 13.04.2013, 14.04.2013 e 15.04.2013 per la verifica prevista all'art. 10 del D.D. 13.07.2009 da parte della commissione di ministeriale di vigilanza. Alla luce di tanto, gli attori avevano sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per i suddetti fatti, il cui procedimento veniva archiviato.
Gli attori concludevano chiedendo, pertanto, di riconoscere le vincite in oggetto realizzate dai medesimi, in proprio e, per l'effetto, condannare e ciascuna per quanto di competenza, CP_8 CP_5 al pagamento in proprio favore, della somma complessiva riveniente dall'applicazione al caso de quo dell'art. 5 del decreto prima indicato, avendo i medesimi indovinato dieci dei venti numeri della estrazione n.227 del 14.4.2013, per i quattro biglietti indicati in premessa, per un totale di € 4.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In subordine, chiedevano la condanna delle convenute, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ed in via ulteriormente gradata, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
1.2.Con comparsa di costituzione e risposta del 22.07.2016, si costituiva in giudizio la CP_5 quale, preliminarmente, eccepiva la decadenza degli attori dal diritto di chiedere il pagamento della supposta vincita a motivo dell'intervenuto decorso del termine bimestrale fissato ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. 528/1982, 13 e 14 del DPR 303/1990 e dell'art. 9 del D.D. 13.7.2009
e chiedeva il rigetto delle domande perché improponibili, e/o improcedibili, e/o inammissibili e/o
3 comunque tardive. La convenuta deduceva altresì l'inesistenza delle presunte vincite, in forza della documentazione a rilevanza pubblicistica e fede probatoria privilegiata (nel dettaglio, Verbale della
Commissione di Vigilanza, Notiziario dei numeri estratti e Bollettino Ufficiale) secondo la quale gli scontrini riferiti alla estrazione del concorso ad intervallo di tempo n. 227 del giorno 14.04.2013 non erano associati ad alcuna vincita, chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande attoree. In ogni caso, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, e non provate.
Nel corso del giudizio, gli attori rinunciavano alle domande proposte nei confronti dell'
[...]
che non si era costituita in giudizio perché non ritualmente evocata. Controparte_10
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e consulenza tecnica.
1.3. All'esito, il primo giudice, accertati e incontestati i fatti di causa, aderiva alle risultanze della CTU, nella quale era emersa la piena regolarità dell'estrazione n. 227 del 14.04.2013 e della verifica dell'esito della stessa. Sulla scorta dell'elaborato peritale, quindi, la discrasia accertata tra quanto riportato sul terminale video e sui siti specializzati rispetto a quanto pubblicato nell'apposito bollettino era riconducibile ad un errore per l'aggiornamento del software, effettuato l'11.04.2013, il quale aveva provocato le criticità manifestatesi il giorno 14.04.2013, pur senza comunque incidere sulla generazione dei numeri. I successivi aggiornamenti nel portale web di “lottomaticaitalia” erano stati pertanto legittimamente effettuati manualmente dalla concessionaria, senza inficiare la correttezza dell'estrazione oggetto di causa. Pertanto, condividendo le conclusioni a cui era pervenuto il CTU, il Tribunale affermava che i numeri estratti per la giocata n. 227 del 14.04.2013 erano quelli
(46,58,38,72,33,59,28,15,14,69,53,80,50,55,67,64,18,52,3,24) riportati e formalizzati nel Notiziario ufficiale delle estrazioni del 14.04.2013 e nel Bollettino Ufficiale di zona del 14.04.2013, pubblicato il
17.04.2013 e rimasto affisso, a disposizione dei giocatori, presso la ricevitoria per i successivi sessanta giorni. Detti numeri erano diversi da quelli pronosticati dagli attori, sicché correttamente era stata negata la vincita reclamata, non essendo gli scontrini in possesso degli attori associati ad alcuna vincita: la società convenuta non era obbligata a corrispondere nulla, sulla base dei dati ufficiali riscontrati dalla commissione a tanto preposta e dell'avvenuta pubblicazione nelle forme di legge dei numeri vincenti. La domanda di adempimento era pertanto disattesa. Il Tribunale riteneva infondata anche la domanda subordinata di risarcimento danni patiti per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della convenuta concessionaria, rilevando che, sulla base della normativa settoriale, i numeri estratti acquistano ufficialità solo dopo l'avvenuta pubblicazione nella sezione del Bollettino Ufficiale del Gioco del Lotto, unico documento deputato ad attestare, con rilievo pubblicistico, i diritti dei terzi e le conseguenti responsabilità del concessionario in relazione alle estrazioni del gioco menzionato. Per tale ragione, al malfunzionamento del sistema di gestione della visualizzazione dei numeri estratti non poteva riconoscersi alcuna rilevanza rispetto al regolamento contrattuale.
4 Da ultimo, il Tribunale rigettava anche la domanda risarcitoria di natura extracontrattuale, ritenendo che nel caso di specie non fosse ravvisabile nessuno dei presupposti e delle condizioni necessarie a configurare una responsabilità di tale tipo a carico della convenuta, essendo stata dimostrata la regolarità dell'estrazione oggetto di causa e non avendo gli attori né allegato né fornito prova del pregiudizio a tale titolo subito.
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, erano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 24.10.2023, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e hanno proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a sei motivi Pt_4 Parte_5 di gravame, e segnatamente:
a) Contestazione della CTU e dei successivi chiarimenti, affetti da errore: con il primo motivo gli appellanti gli appellanti censurano la CTU svolta in primo grado ed alla quale il Tribunale ha aderito in maniera acritica. Sollevano molteplici critiche all'elaborato peritale, per aver il CTU reperito solo la striscia conclusiva dei numeri estratti, senza invece individuare i file dei singoli numeri estratti e pubblicati a video insieme alla predetta striscia conclusiva. Il consulente, lamentano gli istanti, avrebbe omesso di fornire chiarimenti certi sul fatto del lasso di tempo trascorso tra i fatti e le indagini, se da un punto di vista informatico, possa aver ostacolato/reso difficoltoso il lavoro di comprensione dei fatti, tenuto conto che la consulenza è stata espletata nel
2018 in ordine a fatti risalenti al 2013; evidenziano che in tale arco temporale la strumentazione oggetto di perizia non sarebbe mai stata sigillata;
i c.t.u. non avrebbe chiarito se sia stato o meno possibile appurare con assoluta certezza l'avvenuto aggiornamento e non avrebbe fornito adeguata risposta in merito alla richiesta su in cosa consistesse la . Il Parte_6 predetto consulente - senza rispondere in maniera esaustiva ai quesiti proposti, essendosi rilevati insufficienti anche i chiarimenti richiesti - avrebbe altresì omesso di evidenziare come la non coincidenza temporale tra l'intervento risolutivo, pur se provvisorio, di modifica manuale del database e la “sparizione” della “ventina” vincente degli appellanti sia potuta intervenire senza lasciare alcuna traccia (cartacea o manuale dell'intervento), nonché di spiegare come sono stati modificati manualmente i numeri singoli comparsi a video, di chiarire la modalità di manomissione e i log prodotti. Ed ancora, i deducenti sostengono che il sistema di estrazione non fosse sufficientemente robusto per far fronte a malfunzionamenti dolosi o accidentali;
lamentano l'omessa verifica, da parte di sull'estrazione incriminata, benché l'azienda fosse a CP_4 conoscenza dell'anomalia verificatasi già poche ore dopo l'accaduto. In aggiunta, non essendovi una normativa più “stringente” sugli obblighi e sulle metodologie di conservazione di log e di quanto possa essere utile al fine di ricostruire le tracce degli accadimenti, la difesa degli appellanti
5 chiede comunque il rinnovo della CTU al fine di verificare ed avere certezza di quanto effettivamente avvenuto per l'estrazione n. 227 del 14.04.2013;
b) Inadempimento precontrattuale e contrattuale ex artt. 1218, 1338 e ss. c.c.: gli appellanti deducono l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime ha ritenuto che nel caso di specie non fossero integrati i presupposti dell'inadempimento contrattuale, sebbene la violazione dell'art. 1218 c.c. sia chiara in ogni sua parte. A detta dei deducenti, il contratto si sarebbe perfezionato con l'acquisto dei biglietti, ma sarebbe CP_4 rimasta inadempiente, errando sia nell'estrazione, sia nella pubblicazione a video. In aggiunta, gli appellanti deducono l'erroneità della motivazione del Tribunale, laddove dichiara che i risultati vengono pubblicati sull'apposito bollettino, dimenticando le regole del gioco “10elotto” e riferendosi a giochi diversi, nei quali esiste solo il bollettino delle giocate per evidenziare le vincite.
Al contrario, i sistemi gestiti direttamente da Lottomatica Group S.p.A., mediante i quali un utente può venire a conoscenza dei numeri estratti e decretati vincenti, sono i SetTopBox, monitor al pubblico presenti in ricevitoria, ed il portale www.lottomaticaitalia.it accessibile via Internet. Alla luce della equivalenza tra la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle vincite e la consultazione del sito internet ufficiale ai fini della conoscenza dei numeri vincenti, la pubblicazione dei numeri estratti sul sito ufficiale del concessionario non potrebbe essere considerata priva di ufficialità ai fini del riconoscimento delle vincite realizzate. Ed ancora, gli appellanti deducono che l'inadempimento oggetto di causa non sarebbe stato causato dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla ma a condotta di che, come CP_4 CP_4 rilevato nella CTU, in data 11.04.2013, ha tentato di implementare il gioco mediante modifiche che hanno provocato una diversa estrazione per il medesimo giorno al n. 227;
c) La responsabilità extracontrattuale. Riferimenti normativi: artt. 2043, 2056, 2059 c.c.: gli appellanti deducono la erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale, ricorrendo alla tecnica dell'assorbimento, ha omesso di motivare sulla responsabilità extracontrattuale, affermandone, tuttavia, la sussistenza e non considerando la denuncia querela sporta dagli stessi contro ignoti, per i fatti oggetto di causa;
d) Art. 22 del D.P.R. n. 303 del 1990 (ordinamento del gioco del lotto): responsabilità dei raccoglitori verso i giocatori: gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla responsabilità ex art. 22 del D.P.R. 303/1990.
Pertanto, i deducenti chiedono la qualificazione della responsabilità contrattuale in capo all'attuale
, allora la quale dovrà rispondere anche del Controparte_11 CP_4 fatto illecito commesso dal proprio dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c., essendovi stata l'implementazione del programma. Da ultimo, parte appellante ribadisce che, nonostante tutte le prove offerte, il Tribunale non ha considerato la circostanza per cui la giocata oggetto di causa è
6 stata annullata ad opera della stessa appellata tramite i propri strumenti, lasciando il server indagato – dismesso e non sigillato – alla mercè di chiunque;
e) Art. 33 e ss. del R.D.L. 1933 del 1938 (riforma delle leggi sul lotto pubblico): i deducenti impugnano la disamina effettuata dal Tribunale sulla legge istitutiva del gioco <10eLotto> laddove espressamente omette di riferire, con grave difetto di motivazione, sulla mancata comunicazione all' da parte della dell'avvenuto e contestato problema, CP_8 CP_4 rilevato dalla stessa Gli appellanti ribadiscono che sulla base della CTU, CP_4 caratterizzata da gravi errori ed omissioni del perito, il giudice di prime cure avrebbe statuito in modo difforme dalla realtà e chiedono, pertanto, una rinnovazione completa della consulenza tecnica;
f) Sulle spese di giudizio: gli appellanti lamentano la mancata compensazione delle spese di lite, sebbene sia stato accertato il compimento da parte di di una “manovra” di modifica CP_4 del software con conseguente produzione dei danni subiti.
2.1. Ritualmente costituitasi, chiede, in via preliminare, di essere Controparte_12 estromessa dal giudizio in quanto soggetto erroneamente evocato, e di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di unica parte processuale legittimata. Nel merito, Controparte_1 chiede comunque il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
Si è costituita volontariamente (già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale incorporante , la quale, stante la piena legittimità della costituzione in giudizio Controparte_4 anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 331 e/o 332 c.p.c., ha concluso per il rigetto dell'appello per l'infondatezza dello stesso. In ogni caso, chiede ex art. 346 cpc di dichiarare l'intervenuta decadenza degli appellanti dal diritto di richiedere il pagamento di presunte vincite al concorso del <10eLotto>.
2.3. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, dava atto che l' Controparte_10 on è parte di questo giudizio per essere intervenuta rinuncia alla domanda nei suoi confronti
[...] già in primo grado e passata in giudicato e comunque disponeva l'estromissione di dal presente CP_13 giudizio.
Quindi, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., il Cons. Istruttore fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 25.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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7 3. Giova preliminarmente evidenziare che le questioni dedotte nel secondo motivo in punto di responsabilità precontrattuale, nonché al quarto (affermazione di responsabilità dei raccoglitori verso i giocatori ex art. 22 del d.p.r. n. 303 del 1990) e al quinto motivo di gravame (responsabilità per mancata comunicazione al da parte della dell'avvenuto e contestato problema, rilevato dalla CP_8 CP_4 stessa sono domande nuove perché non proposte in primo grado e, pertanto, sono CP_4 inammissibili in appello. In primo grado nei confronti del concessionario del gioco fu proposta unicamente domanda di adempimento, nonché di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1218 cc ovvero per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc. Le censure introdotte in appello che si riferiscono a domande non proposte in primo grado sono pertanto nuove perché a mente dell'art. 345 cpc nel giudizio di appello vige il divieto di "nova" che ha ad oggetto le nuove domande o le nuove eccezioni ( ove non rilevabili d'ufficio). Così da ultimo anche Cassazione civile sez. II, 01/08/2024,
n.21719
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4. Così delimitato il perimetro della cognizione rimessa al Collegio, l'appello proposto è infondato e non può essere accolto.
Privo di pregio è invero il motivo di gravame con cui gli appellanti reiterano le censure alla c.t.u. svolta in primo grado. Va chiarito che in altro giudizio introdotto da soggetto diversi dagli odierni appellanti presso il tribunale di Potenza, ma vertente sulla medesima vicenda, risultava svolta una indagine tecnica affidata dall'ing. che perveniva nella sostanza alle medesime conclusioni oggetto Persona_1 dell'indagine svolta dall'ing. in questo giudizio. Gli attori avevano riportato già in citazione ampi Per_2 stralci della c.t.u. dell'ing. corredati da osservazioni e obiezioni, tanto che il tribunale aveva Per_1 disposto una nuova c.t.u.
Le osservazioni svolte in gravame nel motivo qui scrutinato in parte sono nuove, perché mai formulate in sede di osservazioni alla c.t.u. in primo grado, in parte reiterano le medesime considerazioni già dedotte sin dall'atto introduttivo di primo grado e su cui il c.t.u. ing. ha già risposto in maniera esauriente e Per_2 completa, oltre che condivisibile. Tuttavia, nella misura in cui integrano mere difese, non introducono nel processo fatti o temi di indagine nuovi, sicché non possono ritenersi precluse, come sostiene la difesa appellata;
le stesse, tuttavia, sono inconferenti perché o segnalano fatti poco rilevanti ovvero hanno già trovato ampia e corretta risposta da parte del c.t.u. sicché non intaccano il percorso logico della consulenza e della sentenza che le ha recepite.
In ogni caso, alcuna censura può essere mossa alla sentenza per aver il tribunale condiviso la c.t.u. perché il giudice può condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza essere tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, visto che l'obbligo della motivazione è rispettato già solo con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, che implica il rigetto delle contrarie deduzioni delle parti. La motivazione del primo giudice, quindi, è immune da censure, essendo idonea a
8 giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Se invece il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. La giurisprudenza di legittimità più recente ( da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/11/2022,
n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Il giudice non è quindi tenuto a motivare sul contenuto della relazione peritale, se non per quanto necessario a delineare il percorso logico-giuridico da lui seguito. Il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, senza essere tenuto a fornire ulteriori motivazioni in ordine alla sua adesione all'elaborato peritale, sicché, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090; Cassazione civile sez. II, 12/08/2022,
n.24801).
Ciò posto, la Corte, comunque, dopo aver valutato le ragioni oggetto di doglianza, ritiene convincenti sul piano logico e ben motivate le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in sede di indagine peritale di primo grado, anche perché le osservazioni svolte in appello appaiono prive di significatività e non idonee a scardinare funditus le conclusioni peritali, considerato che, in ogni caso, anche pure se a distanza di anni, il c.t.u. ha effettuato l'accertamento richiesto senza mai evidenziare alcuna criticità legata al tempo trascorso per la riuscita dell'accertamento: tanto basta a fugare ogni dubbio residuo sul punto. Per tali considerazioni va anche disattesa la richiesta di un ulteriore rinnovo della indagine peritale, giustificata dalla difesa di parte appellante da lacune e/o carenze della indagine che in realtà non sussistono.
E comunque il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto;
tuttavia nella misura in cui tale attività comporta non solo esborsi a carico delle parti, ma anche una eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio dev'essere assolutamente necessaria e giustificata dalla presenza di vizi insanabili ed evidenti della relazione peritale, e sempre che la parte evidenzi tali lacune in modi puntuale.
(così Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801); in difetto il rinnovo non è giustificato. L'istanza di rinnovo della consulenza tecnica va pertanto disattesa, ritenendo il Collegio a fronte degli apprezzabili
9 esiti della indagine svolta, non necessaria una nuova indagine, considerato che la tesi dell'appellante non ha trovato alcun convincente supporto scientifico né logico.
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5. Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.
Va escluso che il mancato pagamento del premio costituisca un inadempimento del gestore alle obbligazioni nascenti dal contratto perché è giustificato dal fatto che alcuna vincita si è mai realizzata da parte degli appellanti in quanto i numeri estratti, come riportati nel Bollettino - l'unica fonte ufficiale della estrazione, come impone l'art. 16 del D.M. 17.3.1993 - non sono quelli pronosticati dai giocatori.
L'errore sia nell'estrazione, sia nella iniziale pubblicazione a video - su monitor ovvero su siti internet dei numeri sbagliati, dovuta ad un errore tecnico dell'aggiornamento del software - non integra “inesatto adempimento “, come sostenuto dagli appellanti, perché in ogni caso il diritto a riscuotere il premio non è mai sorto fra le parti, neppure a seguito della indicazione on line di numeri errati. Il possesso nel tagliando attestante la partecipazione alla lotteria non costituisce titolo contrattuale riscuotere la vincita se non a determinate condizioni. La lotteria istantanea va ricondotta nell'ambito del contratto di lotteria autorizzata disciplinato dall'art. 1935 c.c.: tale contratto si caratterizza per il fatto che la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto dell'estrazione di un numero vincente, bensì si lega al possesso di tagliandi, immessi in commercio dall'Amministrazione finanziaria, alcuni dei quali permettono di vincere una determinata somma in base a meccanismi che mutano per ogni diverso tipo di lotteria ( Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n.20607). Il tagliando di partecipazione alla lotteria predetta non è riconducibile ai titoli di credito di cui all'articolo 1992 c.c. e non ne condivide, quindi, le caratteristiche di fondo, ivi compresi i requisiti della letteralità e dell'autonomia del titolo;
pertanto, esso non incorpora il diritto in esso indicato, ma piuttosto si limita unicamente ad attestare la partecipazione al gioco del possessore, costituendo in tal modo un titolo di legittimazione in senso ampio ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, tra l'altro, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione, ma il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso ( anche Cassazione civile sez. III, 15/11/2022,
n.33576) e quindi perché – come nella specie- i numeri pronosticati corrispondono a quelli estratti. Tale condizione non si è verificata: alcuna obbligazione è rimasta inadempiuta, perché i dati ufficiali dei numeri estratti differivano da quelli pronosticati. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto non integrati i presupposti dell'inadempimento contrattuale, perché se il contratto sorge con l'acquisto dei biglietti, il diritto a riscuotere la vincita si realizza solo quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che rechi la combinazione vincente.
10 Non può convenirsi con gli appellanti che l'obbligo di adempimento di era sorto al CP_4 momento della pubblicazione a video dei numeri vincenti, perché tale pubblicazione non ha alcun valore di ufficialità; i risultati della estrazione divengono ufficiali -e quindi vincolanti per la concessionaria - solo dopo la pubblicazione sull'apposito bollettino. La ampia e completa disamina della normativa relativa al gioco “10eLotto” riportata nella sentenza di primo grado – e che qui la corte richiama per relationem – consente di escludere che in relazione a tale gioco il bollettino delle giocate non abbia valore per evidenziare le vincite. Quindi, il fatto che i tagliandi risultassero vincenti dopo la pubblicazione della estrazione n. 227 del 14.4.2013 online e a video non comporta che sia sorto il credito a riscuotere la vincita, se i numeri indicati on line non sono quelli corretti. La tesi di parte appellante insistentemente riprodotta anche in appello è quella di una sorta di equiparazione dei dati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
e di quelli evidenziati nei monitor delle ricevitorie;
ma detta equiparazione è da escludere sulla base delle norma di settore, secondo cui i dati corretti che danno diritto alla vincita solo soltanto quelli pubblicati sul bollettino cartaceo.
Né sussiste alcun obbligo di preventiva comunicazione della anomalia del sistema di pubblicazione online dei dati, da cui possa, come inadempimento di una prestazione accessoria e secondaria di protezione, sorgere comunque una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Anche perché il giocatore – che nel partecipare al gioco aderisce ed ne accetta le regole contrattuali - sa o comunque è in grado di sapere che l'unico dato utile alla vincita è rappresentato dal bollettino tale da escludere in capo al giocatore alcun affidamento secondo buona fede dei dati evidenziati nei monitor e su internet, ove difformi da quelli del bollettino..
Alla luce di tanto, ed in disparte la mancanza di allegazione e di prova del danno contrattuale asseritamente subito che certamente non coincide con la vincita non ottenuta, corretta appare la soluzione assunta dal tribunale, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, apparendo pertanto del tutto privo di specifica concludenza il richiamo alla ipotesi della impossibilità sopravvenuta per giustificare un inadempimento che in realtà non si è mai realizzato.
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6. Infondato ed inconferente è anche il terzo motivo di appello.
Assumono i deducenti che il tribunale avrebbe omesso di motivare sulla domanda di responsabilità extracontrattuale, ricorrendo alla tecnica dell'assorbimento.
In realtà, il tribunale ha ampiamente motivato sulle ragioni di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, evidenziando che sarebbe ostativa a tale ricostruzione la mancanza di una condotta illecita, perché a fronte delle emergenze probatorie, non era individuata alcuna condotta che potesse ritenersi illecita da parte di e come tale foriera di danni ingiusti. Non sussiste CP_4 alcuna prova di una attività illecita della concessionaria in rapporto causale con il pregiudizio che gli
11 appellanti assumono di aver subito, tenuto conto che comunque non vi né allegazione né prova di detto pregiudizio.
Il tribunale sul punto ha anche correttamente evidenziato che la sussistenza di una responsabilità aquiliana andava esclusa anche assumendo come condotta illecita la divulgazione di dati errati che, ancorché non ufficiali, potevano comunque ingenerare una aspettativa, in capo alle parti, di aver realizzato una vincita che in effetti non ci sarebbe stata. Tuttavia, non è stato dedotto né il tipo di danno che le parti avrebbero subito né la entità di detto pregiudizio risarcibile, sicché anche sotto tale profilo alcuna condanna risarcitoria poteva essere adottata.
Le ragioni di doglianza qui scrutinate pertanto non colgono nel segno. La domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cc formulata dagli appellanti in primo grado e reiterata nelle fasi successive è infondata perché priva di allegazioni. Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che non sussista una condotta illecita foriera di danni, sicché il rigetto della domanda di risarcimento del danno non contrattuale va confermato.
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7. Alla luce di tali considerazioni non merita accoglimento neppure la censura, che si appunta avverso il regime delle spese di lite di primo grado, definite, unitamente alle spese di c.t.u., sulla base dei criteri di causalità e soccombenza.
In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza della parte oggi appellante, attrice in primo grado, avendo il tribunale disatteso la sua domanda integralmente;
confermato tale esito, non si giustificherebbe una soluzione differente da quella adottata dal Tribunale.
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8. L'appello va, pertanto, rigettato. Ogni altra considerazione appare superflua.
Invero, ritenuto che al giudice competa indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., II, 19.07.2017, n
17753), sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dalle parti e sebbene qui non menzionate specificamente, sono incompatibili con la decisione adottata (Cass.,
III,28.06.2018, n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
8.1. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Sono integralmente compensate le spese nei riguardi della , parte estromessa dal presente CP_13 giudizio sin dalla prima udienza e che pertanto non ha partecipato a tutte le fasi del processo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
, e , con atto di citazione notificato il 24.10.2023,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, e avverso la Controparte_1 CP_13 sentenza del Tribunale di Lecce n. 1180/2023, pubblicata in data 03.08.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in solido fra loro al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 11.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) Spese compensate nei riguardi di . CP_13
4) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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