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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1016/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti di I grado iscritti al n. 1016/2021 r.g. e al n. 1072/2021 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
CASAGLIA, giusta procura su foglio separato e congiunto al ricorso introduttivo mediante strumenti informatici ed elettivamente domiciliata in Perugia, via XIV Settembre n. 73, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE nel procedimento principale e resistente nel procedimento riunito contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
CALCAGNO e LUCA PERDOMI del foro di Genova, giusta procura su foglio separato e congiunto alla comparsa di risposta mediante strumenti informatici ed elettivamente domiciliato in Genova, Galleria
Mazzini 3/4, presso lo studio del difensore avv. LUCA PERDOMI
RESISTENTE nel procedimento principale e ricorrente nel procedimento riunito E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «nel merito come alla memoria integrativa con domanda riconvenzionale del 18.09.2021 e al ricorso di cui all'art. 473 bis.38 e 473 bis.39 c.p.c.;
- in via istruttoria come alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2) e n. 3) e al ricorso di cui all'art.
473 bis.38 e 473 bis.39 c.p.c.»
Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, previo il rigetto delle avversarie domande e prospettazioni, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate, dedotte ed allo stato non ammesse, da intendersi integralmente reiterate, per le ragioni di cui in narrativa:
- pronunciare, in relazione alla separazione tra il signor e la signora CP_1 Parte_1 già oggetto di declaratoria giudiziale, in forza di quanto dedotto e di quanto verrà
[...] ulteriormente accertato in corso di causa, l'addebito della separazione a carico della signora a Pt_1 norma dell'art. 151, c. 2, c.c.;
- confermare l'affidamento congiunto della prole con collocazione prevalente dei figli presso la madre
e conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale, disponendo, in modifica parziale di quanto disposto in sede presidenziale, che nel periodo scolastico venga aggiunto il pernottamento paterno dei minori e la domenica posta nel week-end di competenza del signor Per_1 Per_2 CP_1 ovvero che in subordine vengano confermate le statuizioni circa i tempi di permanenza dei minori
e presso il padre, di cui all'ordinanza presidenziale del 21/7/2021; Per_1 Persona_3
- dichiarare, ferma la richiesta di addebito della separazione alla ricorrente, in forza di quanto dedotto
e documentato nella presente memoria ed emerso in atti, non dovuto alcun mantenimento né alcun assegno alimentare del signor in favore della signora CP_1 Pt_1
- disporre, in merito al mantenimento da liquidarsi in favore dei minori, che il signor versi CP_1 alla moglie l'assegno meglio visto e ritenuto e ri-equibrato secondo giustizia, tenuto conto dell'occupazione lavorativa della ricorrente ed il mantenimento cospicuo prestato in forma diretta dal resistente, liquidando detto importo, in ogni caso, in misura non superiore a quanto stabilito in sede presidenziale per i minori;
- disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi delle relative spese straordinarie, previamente concordate e documentate, in conformità al relativo Protocollo del giugno 2016 in uso a codesto Ill.mo
Tribunale o in subordine confermare il riparto disposto in sede presidenziale;
- disporre, con riferimento alla figlia maggiorenne , non ancora autosufficiente che, in forza di Per_4 quanto dedotto dal resistente e della volontà espressa da quest'ultima in tal senso, venga disposto il mantenimento in forma diretta e con versamento dell'assegno dovuto dal padre alla figlia più grande;
- respingere integralmente ogni domanda, anche riconvenzionale, proposta dalla controparte;
- dichiarare la manifesta infondatezza e temerarietà della domanda di addebito al resistente della separazione tra i coniugi e della domanda risarcitoria per asseriti danni da illecito endofamiliare introdotte dalla controparte nel presente procedimento, con conseguente condanna della stessa, con liquidazione in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale aggravata a mente dell'art. 96, c. 3, c.p.c.; in ogni caso, condannare la signora alla rifusione delle spese e degli onorari di lite» Pt_1
Conclusioni del pubblico ministero: «Conclude per la declaratoria della separazione personale dei coniugi e la conferma dei provvedimenti presidenziali pronunciati alla prima udienza. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge»
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 24.02.2021, conveniva in giudizio il coniuge ed esponeva: di Parte_1 avere contratto con lui matrimonio concordatario in Valfabbrica il 21.05.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valfabbrica, anno 2005, numero 4, parte II, serie A, ufficio 1); che dall'unione erano nati i figli (il 10.09.2005), (il 9.04.2015) e (il 31.07.2017); Per_4 Per_1 Per_2 che l'unione coniugale era venuta meno a causa delle condotte serbate dal marito, il quale era solito denigrarla, anche alla presenza dei figli;
che si era sempre occupata solo della famiglia e dei figli e che solamente dal mese di ottobre del 2019 aveva iniziato a svolgere saltuariamente attività lavorativa fuori casa, stipulando un contratto a chiamata con la “Cutty shark di Bei Catia” per lo svolgimento di mansioni di aiuto commessa;
che il marito lavorava presso l'Associazione Italiana Calciatori in qualità di Referente Lega Pro, attività che lo teneva sempre fuori casa e in viaggio in altre regioni;
che il marito percepiva uno stipendio mensile medio di € 3.8000,00, oltre al godimento di numerosi benefit aziendali (auto, telefono, computer e tablet) e al rimborso di tutte le spese di vitto e alloggio nei frequenti viaggi di lavoro, e inoltre riscuoteva in via esclusiva gli assegni familiari da parte dell'INPS; che la casa coniugale era di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno e che per il suo acquisto avevano contratto un mutuo bancario, con una rata di € 460,00 mensili, che rimborsava interamente il marito;
che il marito aveva altri conti corrente, oltre quello cointestato con lei, e possedeva anche investimenti mobiliari, depositati presso . CP_2
La ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito e disporsi: 1) l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso di lei e disciplina delle visite paterne (due giorni infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, e nei fine settimana, in modo alternato); 2) l'assegnazione della casa coniugale;
3) un contributo del padre per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie;
4) un contributo di mantenimento in proprio favore per l'importo di € 500,00 mensili;
5) il pagamento integrale del mutuo a carico del resistente.
Con separato ricorso, iscritto al n. 1072/2021 r.g., chiedeva a sua volta la separazione CP_1 personale dalla moglie, deducendo che la crisi matrimoniale era da attribuire alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della sig.ra la quale nel 2020 aveva intrapreso una relazione Pt_1 extraconiugale con il sig. Deduceva inoltre: di svolgere l'attività di sindacalista per Persona_5 l'associazione italiana calciatori, con trattamento retributivo di € 3.500,00 netti mensili;
di avere contratto due prestiti per l'acquisto della casa coniugale (uno con BNL con rate di rimborso mensili di
€ 490,32 e uno con l'Associazione italiana calciatori con rate di rimborso semestrali di € 1.875,00, per un esborso complessivo mensile di circa € 800,00); che la moglie lavorava presso la boutique Cutty Shark a tempo pieno e solo formalmente a chiamata.
Proponeva, quindi, domanda di addebito della separazione alla moglie e, quanto ai figli, chiedeva disporsi l'affido condiviso, con collocamento presso di lui e partecipazione della moglie al loro mantenimento nella misura del 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre l'assegnazione della casa coniugale, dichiarandosi disponibile a pagare in via esclusiva i ratei dei prestiti contratti per il suo acquisto;
infine, chiedeva ordinarsi la chiusura del conto corrente cointestato ai coniugi presso la
, con divisione paritaria del saldo residuo. CP_2
Con decreto del 22.3.2021, la presidente del Tribunale riuniva i due giudizi, fissando per entrambi la medesima udienza presidenziale per il giorno 11.5.2021, data in cui procedeva all'audizione personale delle parti e all'esperimento del tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. pagina 3 di 14 Nel corso dell'audizione, la sig.ra ribadiva di lavorare a chiamata per un corrispettivo di € Pt_1
200,00/250,00 mensili e aggiungeva di avere lavorato come commessa anche prima del matrimonio, presso vari esercizi commerciali;
il sig. riferiva di percepire anche una rendita Inail, CP_1 dell'importo di € 250,00 per nove mensilità.
Con comparsa del 12.5.2021, si costituiva nel giudizio principale, riportandosi alle CP_1 difese e domande svolte nel procedimento riunito.
Con note autorizzate del 21.5.2021, prendeva posizione sul ricorso introduttivo del Parte_1 procedimento riunito, contestando di avere una relazione extraconiugale e ribadendo che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondurre al comportamento del marito, verbalmente violento e offensivo. Quanto al collocamento dei figli, deduceva che esso non era conciliabile con i ritmi di lavoro del marito. Contestava inoltre che il prestito con l'Associazione italiana calciatori fosse stato contratto per l'acquisto della casa coniugale e non piuttosto per esigenze personali del marito.
Con memoria autorizzata del 21.5.2021, negava di avere mai tenuto atteggiamenti CP_1 violenti, deducendo che vi erano stati solo ordinari litigi, dopo la scoperta del tradimento della moglie;
evidenziava che la relazione investigativa allegata al proprio ricorso documentava lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno da parte della moglie nel mese di dicembre 2020, contraddicendo la busta paga depositata dalla ricorrente che, per il medesimo periodo, attestava solo 6 ore lavorative per una retribuzione di appena € 95,56. Insisteva per il collocamento dei figli presso di lui e, in subordine, chiedeva il collocamento paritetico presso entrambi i genitori, secondo lo schema riportato nella memoria medesima.
Con ordinanza del 21.7.2021, la presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale, per effetto, assegnava la casa coniugale;
regolamentava in forma libera la frequentazione dei figli con il padre, precisandone la cadenza solo per i figli più piccoli, e Per_1
(due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento in uno dei due e fine settimana alternati Per_2 dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica); disponeva in capo ad un CP_1 contributo a titolo di mantenimento dei minori nella misura complessiva di € 1.000,00 mensili (€ 400,00 per ed € 300,00 ciascuno per e ), oltre al 70% delle spese straordinarie;
Per_4 Per_1 Per_2 disponeva in capo ad un contributo a titolo di mantenimento della moglie per un CP_1 importo di € 400,00 mensili.
Con la memoria integrativa depositata il 18.9.2021, proponeva domanda di addebito Parte_1 della separazione al marito per il comportamento ingiurioso e denigratorio tenuto nei propri confronti, per le pressioni psicologiche da lui esercitate per avere rapporti sessuali coniugali e per la mancata assistenza morale in occasione della terza gravidanza.
Con sentenza parziale n. 1712/2021, pubblicata il 14.12.2021, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed esibizione di documenti.
Con ricorso del 20.6.2023 (iscritto quale subprocedimento n. 1016-1/2021 r.g.), Parte_1 prospettava l'esistenza di un contrasto con il marito in ordine all'iscrizione dei figli minori al centro estivo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023. Il sig. si costituiva nel subprocedimento CP_1 rappresentando di non essere contrario all'iscrizione dei figli al centro estivo, avendo appreso delle pagina 4 di 14 esigenze lavorative della moglie, ma limitava il proprio assenso alle sole ore mattutine, ritenendo non necessario prolungare la permanenza dei minori al centro estivo fino alle ore 17.30.
Con ordinanza del 5.7.2023, il giudice istruttore autorizzava l'iscrizione dei minori e al Per_1 Per_2 centro estivo per l'intero orario, compreso il periodo pomeridiano, dando atto della facoltà del padre di non far frequentare ai ragazzi il centro estivo nei giorni che trascorrevano con lui e dunque di prelevarli anticipatamente dai locali del centro estivo o di accordarsi con la moglie per prelevarli direttamente da casa la mattina e tenerli con sé per un tempo maggiore di quello previsto nell'ordinanza presidenziale.
Con successivo ricorso depositato il 2.10.2024, chiedeva la modifica dei Parte_1 provvedimenti presidenziali in punto di affidamento e mantenimento dei figli, deducendo che il padre era stato gravemente inadempiente ai doveri genitoriali ponendo in essere le seguenti condotte:
⎯ a maggio 2024 non aveva somministrato neppure una tachipirina alla figlia , benché la Per_2 bambina avesse la febbre a 39, e non si era recato a trovarla in ospedale dove era stata condotta da essa madre;
⎯ il 19 settembre 2024 si era rifiutato di acquistare l'antibiotico prescritto dal dentista al figlio
, ritenendolo spesa ordinaria, e dopo che lei aveva personalmente provveduto all'acquisto, Per_1 non glielo aveva comunque somministrato, costringendola a recarsi a scuola del figlio per provvedere personalmente;
⎯ a giugno 2024 aveva organizzato un provino di calcio per il figlio senza confrontarsi con Per_1 lei e delegando a terzi l'accompagnamento del bambino;
⎯ la denigrava davanti ai figli, offendendo anche il suo compagno tanto che la figlia Per_6
a settembre 2023 aveva improvvisamente iniziato a insultarla dicendole «il papà ha Per_2 detto che sei una bugiarda e che quando saremo grandi ci spiegherà e che è un Per_6 coglione» e aveva cercato di colpire con uno schiaffo il suo compagno;
⎯ diceva alla figlia che sua madre non voleva portarla alla cena di fine anno con i suoi Per_2 compagni di classe, senza spiegarle la ragione del diniego (esigenze di salute connesse alla polmonite che la bambina aveva recentemente avuto) e imputando il fatto a semplice indolenza;
⎯ impediva le comunicazioni telefoniche della madre con i figli, nei periodi che questi trascorrevano da lui e rifiutava ogni interlocuzione con la moglie, gravando la figlia del Per_4 ruolo di intermediaria;
⎯ a giugno 2024 era andato al mare con i figli e , lasciando la figlia a casa a Per_1 Per_2 Per_4
Gubbio a preparare da sola l'esame di maturità;
⎯ il 28.6.2024 riportava anticipatamente i figli a casa della madre (alle ore 13.00 invece che alle ore 21.00), lasciandoli soli e delegando il padre di un amichetto di per il suo Per_1 accompagnamento al provino di calcio.
Per tali ragioni chiedeva l'affido esclusivo dei figli, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del padre e un risarcimento dei danni in favore dei figli;
chiedeva inoltre l'aumento del contributo di mantenimento da € 400,00 ad € 600,00 per la figlia e da € 300,00 ad € 500,00 per i Per_4 figli e , in ragione delle loro aumentate esigenze. Per_1 Per_2
pagina 5 di 14 costituendosi nel subprocedimento, contestava di avere mai offeso o denigrato la CP_1 moglie, così come negava di non avere con lei la comunicazione necessaria alla gestione dei bambini.
Ricostruiva poi diversamente gli episodi riportati dalla moglie riguardo le cure mediche dei figli e il provino di calcio, deducendo di essersi correttamente attivato e che era piuttosto la moglie a intromettersi nella sua gestione quando i figli erano presso di lui. Si opponeva all'istanza di modifica di cui chiedeva il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedeva disporsi il versamento diretto alla figlia del contributo al suo mantenimento;
proponeva, infine, domanda di risarcimento per Per_4 responsabilità processuale aggravata, stante la palese infondatezza dell'istanza di modifica avanzata dalla moglie.
All'udienza del 23.10.2024, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.
*****
La presente sentenza, che segue quella non definitiva del 14.12.2021 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, ha ad oggetto le domande di addebito e le domande accessorie relative ai figli e al mantenimento della moglie.
Quanto alla domanda di divisione delle somme presenti sul conto corrente cointestato alle parti (e al connesso ordine di chiusura del conto), deve dichiararsene l'inammissibilità nel presente giudizio.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella di divisione, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
In ordine alle domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, questo Tribunale ritiene che nessuna meriti accoglimento.
Principiando dalla domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve subito osservarsi che Pt_1 l'unica condotta che ha trovato riscontro probatorio è quella relativa alle offese rivolte dal marito alla moglie alla presenza della teste nel luglio 2012. Testimone_1
La citata teste ha infatti riferito che una volta, al rientro da una serata trascorsa in discoteca, aveva riaccompagnato a casa la sig.ra e si era fermata un po' di tempo con lei in auto a chiacchierare Pt_1 davanti alla sua abitazione, dalla quale improvvisamente era uscito il marito che aveva aperto la portiera della macchina e l'aveva tirata fuori per un braccio, chiamandola “zoccola” e profferendo altri insulti simili.
La testimonianza – da ritenersi attendibile in ragione della precisione e coerenza del racconto – dimostra certamente una violazione dei doveri coniugali e tuttavia detta violazione non può porsi in relazione causale con la crisi matrimoniale, in ragione della sua occasionalità e del lungo lasso di tempo trascorso tra il suo accadimento (luglio 2012) e l'introduzione del presente giudizio di separazione (febbraio 2021).
pagina 6 di 14 Non può infatti trascurarsi che in tale ampio lasso di tempo i coniugi hanno portato avanti serenamente la vita familiare, concependo altri due figli, e che non è stata fornita prova di ulteriori violazioni da parte del marito.
Sono in vero rimaste assolutamente indimostrate le asserite pressioni psicologiche per avere rapporti sessuali coniugali (condotta peraltro allegata in modo talmente generico da non consentire neppure in astratto di valutarne l'illegittimità, operando il necessario discernimento rispetto a una lecita richiesta di intimità coniugale), così come anche l'omissione di assistenza materiale, non potendo certamente imputarsi al marito una condotta abbandonica solo in ragione della sua assenza alle visite ginecologiche compiute dalla moglie durante la terza gravidanza. A quest'ultimo riguardo è bene ricordare che è pacifico che gli impegni lavorativi hanno spesso comportato spostamenti del sig. fuori regione CP_1 e che all'epoca della terza gravidanza sussistevano anche necessità di accudimento degli altri due figli della coppia, sicché non è possibile inferire che la detta assenza fosse dovuta a disinteresse.
Altrettanto indimostrate devono ritenersi le ulteriori condotte offensive, diverse da quella del luglio
2012, in quanto riferite solo de relato ex parte actoris (dal teste padre della Testimone_2 ricorrente) e in maniera assolutamente generica, senza nessuna contestualizzazione dei fatti.
In conclusione, la natura episodica della violazione e la prosecuzione di un ménage familiare sereno negli anni successivi (quanto meno fino al 2017) impongono di escludere la sussistenza del nesso di causalità.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla domanda di addebito proposta dal marito.
Risulta con certezza dalla documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa prodotta con il ricorso introduttivo del procedimento riunito e dalla deposizione del teste che la sig.ra Testimone_3 in costanza di matrimonio ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Pt_1 Controparte_3
Gli incontri tra i due presso l'agriturismo in località Villa Fassia (la notte del 31.12.2020, il primo e il due gennaio 2021) e presso un hotel di Rimini (il 16 gennaio 2021) e le effusioni documentate dall'investigatore privato nelle suddette occasioni non lasciano residuare dubbi al riguardo.
Tuttavia, anche in questo caso non può ritenersi accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'accertata violazione del dovere di fedeltà e l'intollerabilità della convivenza coniugale, essendo emerso che il rapporto era in crisi già dalla seconda metà del 2017.
Risulta infatti dalla testimonianza del padre della ricorrente che i coniugi non dormivano più insieme da dopo la nascita della terza figlia, come personalmente constatato dal teste, spesso presente nella casa coniugale per aiutare la figlia nella gestione dei bambini.
La deposizione del teste ha trovato riscontro in quella della teste la Testimone_2 Testimone_1 quale ha riferito di aver saputo dalla ricorrente che, dopo la nascita della figlia , lei e il marito Per_2 avevano iniziato a dormire in camere separate.
Tali elementi seri e concordanti, non possono ritenersi contraddetti dalle frasi affettuose e dai cd. emoticons pubblicati dalla sig.ra a commento di foto di famiglia, su alcune piattaforme digitali Pt_1
(Istagram e Facebook), ben potendo simili comportamenti spiegarsi con la comune ritrosia a palesare le problematiche coniugali a soggetti con i quali non si ha una profonda confidenza.
Deve quindi concludersi per il rigetto di entrambe le domande di addebito.
pagina 7 di 14 Venendo alle questioni relative ai figli, deve innanzitutto darsi atto del compimento della maggiore età da parte della figlia sul cui affidamento pertanto non è più necessario provvedere. Per_4
I figli e , ancora minorenni, devono essere affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo l'opzione preferenziale prevista dal legislatore.
Non sussistono, infatti, ragioni per ritenere che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte anche del padre sia contrario all'interesse dei minori, come invece sostenuto dalla sig.ra con Pt_1 l'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c.
In proposito deve subito osservarsi che alcune delle condotte prospettate dalla ricorrente come espressive dell'inadeguatezza paterna sono assolutamente inidonee – anche in astratto – a comprovarla.
Non vi è dubbio, infatti, che l'organizzazione di un provino di calcio - peraltro a scopo meramente ludico e senza implicazioni sulle successive scelte di vita del figlio, che non risulta aver modificato in alcun modo la sua routine - è attività di ordinaria amministrazione, al pari della partecipazione a una festa o a una cena, che non richiede il previo concerto dei genitori. Parimenti legittimo risulta l'affido del minore a terze persone di fiducia (quale il padre del compagno di squadra, personalmente conosciuto dal sig. . CP_1
Altrettanto irrilevanti risultano le vicende relative alla partecipazione alle vacanze al mare a giugno 2024 da parte della figlia all'epoca già maggiorenne. Per le stesse ragioni non può attribuirsi Per_4 nessun rilievo a quanto accaduto il 28.6.2024, al rientro dalle vacanze, in quanto non può ravvisarsi nessun pregiudizio nel fatto che i figli minori siano stati lasciati per qualche ora nella custodia della sorella maggiorenne, né tantomeno può venire in considerazione la rinuncia della figlia Per_4 all'incontro con gli amici, sia in ragione della maggiore età della ragazza, sia in ragione dell'evidente scarsa importanza della questione.
Peraltro, è appena il caso di osservare che l'intervento vicario della figlia – consapevolmente Per_4 assunto, lo si ripete, da una persona adulta – non può essere ricondotto esclusivamente alla condotta del sig. essendosi reso necessario piuttosto in conseguenza della difficoltà di comunicazione e CP_1 dell'atteggiamento di forte contrapposizione assunto da entrambi i genitori e che li portava, prima, a non concordare anticipatamente l'orario di consegna dei minori e, poi, a non retrocedere dai programmi che ciascuno di loro aveva autonomamente organizzato.
Non è poi stata fornita nessuna prova dell'atteggiamento denigratorio che il padre avrebbe assunto nei confronti della moglie di fronte alla figlia , né dell'episodio in cui la bambina si sarebbe Per_2 mostrata aggressiva nei confronti della madre e del compagno di lei, in conseguenza di tale presunto comportamento ingiurioso del sig. In effetti la richiesta di audizione della figlia – CP_1 Per_4 unica istanza istruttoria al riguardo avanzata dalla ricorrente – risulta generica ed esplorativa, Pt_1 non essendo stati indicati i fatti ai quali la ragazza avrebbe assistito.
Con riguardo alla prospettata inadeguatezza del padre nella gestione delle problematiche di salute dei figli, si osserva che gli episodi riferiti dalla sig.ra denotano principalmente le difficoltà di Pt_1 comunicazione tra i genitori e la completa sfiducia che la ricorrente ha nei confronti della gestione del marito e che la spinge a controllarne costantemente l'operato attraverso la figlia maggiore Per_4
Non risulta invece che la sicurezza e la salute dei minori siano mai stati messi in pericolo dalle dette condotte.
pagina 8 di 14 In effetti, secondo quanto si evince dalla lettura delle “chat whatsapp” in atti (allegate al ricorso e alla comparsa di risposta nel subprocedimento), la mancata somministrazione della tachipirina alla figlia nella mattinata del 17 maggio 2024 – oltre a essere condotta non immediatamente riferibile al Per_2 padre, in quanto compiuta dalla zia paterna che aveva eccezionalmente in custodia i bambini, essendo la scuola straordinariamente chiusa in un giorno del normale calendario scolastico (un venerdì) – non avrebbe mai potuto avuto alcuna conseguenza sul decorso della bronchite della bambina, sia per la notoria efficacia solo sintomatica del detto farmaco, sia perché il rinvio nell'assunzione del farmaco
(dovuto peraltro alla resistenza della bambina a prendere una medicina che non le venisse somministrata dalla madre) è stato solo di un paio d'ore (essendo il malessere insorto a metà mattina e avendo la zia riaccompagnato i figli dalla madre alle ore 13.00).
Quanto alla ricaduta avuta da il sabato 25 maggio 2024, non può addebitarsi alcuna omissione Per_2 al padre, non solo perché non vi è nessuna prova che il pediatra avesse prescritto l'immediato trasferimento in ospedale per l'esecuzione di una radiografia toracica, né che la madre (che in ipotesi avrebbe ricevuto tale prescrizione) l'avesse condivisa con il marito, ma soprattutto perché l'intervento della madre nella gestione della situazione è stato immediato, rendendo di fatto impossibile una gestione autonoma da parte del sig. Dalla lettura dei messaggi whatsapp scambiati tra la CP_1 figlia e la madre risulta, infatti, che la sig.ra era in ospedale con la bambina già alle ore Per_4 Pt_1
14.27, sicché può ritenersi provato quanto riferito dal resistente circa l'immediatezza con cui la figlia maggiore telefonò alla madre, per informarla del rialzo di temperatura riscontrato dal padre su Per_2 appena all'ora di pranzo, e l'altrettanto subitaneo intervento sostitutivo della donna.
Nessun pregiudizio può essere derivato dall'assenza del padre in ospedale, data la presenza della madre e tenuto conto della non gravità della patologia (una polmonite virale) e delle cure (la somministrazione di un antibiotico cd. di copertura). Del resto, la stessa madre doveva reputare che le condizioni della figlia non fossero gravi dal momento che, appena poche ore prima, l'aveva fatta uscire di casa Per_2 per recarsi dal padre. Non può poi tacersi che l'assenza del padre in ospedale non è certamente da attribuire a disinteresse per le condizioni di salute della figlia, quanto piuttosto ai rapporti estremamente conflittuali dei coniugi, resi manifesti ancora una volta dallo scambio di messaggistica tra la figlia e la madre, dove si legge che la sig.ra rifiutava di inviare un messaggio al Per_4 Pt_1 marito per informarlo delle condizioni di salute di pretendendo una chiamata di lui. Per_2
Anche l'episodio relativo al figlio denota principalmente l'atteggiamento controllante della Per_1 sig.ra la quale non attendeva che il marito – il quale si era occupato il 19.9.2024 di Pt_1 accompagnare il figlio dal dentista – le riferisse l'esito della visita, ma telefonava immediatamente al figlio per farsi dire da lui (un bambino di 9 anni) cosa avesse detto il medico, per poi contattare direttamente quest'ultimo e quindi inviare (alle ore 17.45, appena pochi minuti dopo la fine della visita) un messaggio al marito per dirgli di comprare immediatamente l'antibiotico per iniziare la cura già dalla sera.
Ciò posto, risulta che il padre somministrò il medicinale al figlio la sera stessa e anche la mattina Per_1 seguente, pur non ripetendo la somministrazione sebbene il bambino avesse sputato la medicina e non l'avesse assunta integralmente. Tenuto conto che in altre occasioni il padre è stato perfettamente in grado di somministrare i medicinali ai figli (si vedano le dettagliate indicazioni fornite dalla sig.ra nei messaggi whatsapp del 23 maggio 2024 in relazione alla cura per la bronchite della figlia Pt_1
e del 28 agosto, in relazione a un problema ai denti di che si deve presumere siano state Per_2 Per_1 correttamente seguite dal sig. non essendo riportate tra le omissioni imputategli nel ricorso), CP_1 non può certamente desumersi da questo episodio – unico e poco significativo – che il padre sia inidoneo a curare gli interessi dei figli.
pagina 9 di 14 D'altra parte, non può tacersi che anche la madre ha tenuto condotte potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei figli quando – in piena situazione di emergenza Covid, violando le vigenti prescrizioni di divieto di contatto con soggetti estranei al nucleo familiare – ha ripetutamente (il 31.12.2020, il
1.1.2021. il 2.1.2021) condotto con sé la figlia (all'epoca di appena tre anni) in un agriturismo, Per_2 dove la lasciava giocare con la figlia del sig. e le consentiva di venire in contatto Controparte_3 anche con quest'ultimo.
Si tratta tuttavia di condotte che, come detto, non appaiono tali da inficiare la capacità accuditiva dei genitori, in capo a entrambi i quali va pertanto mantenuto l'esercizio della responsabilità parentale.
La mancanza di condotte pregiudizievoli e di inosservanza dei doveri genitoriali comporta anche il rigetto delle domande di sanzione e di risarcimento dei danni proposte nei confronti del sig. CP_1
Le parti sono concordi quanto al collocamento prevalente della prole presso la madre e all'assegnazione in suo favore della casa coniugale, sicché deve disporsi in tal senso, confermando anche sul punto i provvedimenti provvisori.
Quanto al regime di frequentazione, si osserva che entrambe le parti hanno chiesto la conferma di quello previsto in via provvisoria, limitandosi il padre a chiedere un piccolo ampliamento in relazione al pernottamento nella serata della domenica.
Risulta dunque che il regime disposto con l'ordinanza presidenziale non ha presentato criticità ed è risultato rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di una relazione significativa con entrambe le figure genitoriali.
Esso merita dunque conferma, con la sola modifica dell'incremento di un pernottamento presso il padre nella serata di domenica nei fine settimana di sua competenza. Ed infatti, tenuto conto del fatto che anche la figlia ha ormai quasi otto anni, non vi è più ragione di limitare a due i pernottamenti Per_2 consecutivi lontano dalla madre e inoltre appare ragionevole evitare lo spostamento dei bambini dopo cena, quando sono ormai pronti per andare a letto.
Al fine di superare la situazione di conflitto, favorendo un miglioramento dell'esercizio della genitorialità condivisa appare opportuno invitare le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Passando agli aspetti economici, deve certamente prevedersi un contributo del padre non solo al mantenimento dei figli minori, ma anche al mantenimento della figlia pacificamente non Per_4 ancora indipendente economicamente, sebbene maggiorenne.
Deve a questo punto procedersi alla ricostruzione della situazione economica delle parti, come emersa dall'istruttoria svolta.
Il sig. è dipendente dell'associazione italiana calciatori ed ha percepito un reddito annuo netto CP_1 di € 37.034,00 nel 2017 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata nel 2018), di € 53.185,00 nel 2018 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata nel 2019), di € 53.872,00 nel 2019 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata nel 2020).
Egli beneficia inoltre di auto e telefono aziendale (secondo quanto dallo stesso riconosciuto nelle dichiarazioni di cui al cd. modello A allegato al ricorso introduttivo del subprocedimento).
pagina 10 di 14 Quanto alle spese, paga un canone di € 550,00 per la locazione dell'appartamento in cui vive (come si evince dalla documentazione attestante i bonifici di pagamento), oltre alla rata di € 490,32 mensili con cui rimborsa il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr. atto pubblico di mutuo ipotecario), sostenendone l'onere in via esclusiva. Risulta invece estinto alla data del 30.9.2024 (cfr. contratto del 30.9.2016) il prestito stipulato con l'associazione italiana calciatori, di cui peraltro risultava controverso l'impiego delle somme erogate.
Sotto il profilo patrimoniale il sig. risulta comproprietario con la moglie della sola casa CP_1 coniugale, non possedendo altri immobili.
Deve poi darsi atto dell'inammissibilità della produzione documentale (dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. nel 2022, 2023 e 2024) operata dalla ricorrente con il deposito della CP_1 comparsa conclusionale e dunque dopo che la causa era stata ormai assunta in decisione e conseguentemente senza che sull'adempimento istruttorio potesse esplicarsi un pieno contraddittorio.
Non appare tuttavia necessario, ad avviso del collegio, disporre la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il corretto ingresso nel giudizio della prospettata sopravvenienza di fatto, in quanto essa non appare tale da modificare significativamente il rapporto tra le condizioni economiche delle parti.
Passando all'esame della situazione economica della sig.ra è pacifico che anche la ricorrente Pt_1 svolga attività lavorativa.
Ella risulta lavorare attualmente per l'associazione sportiva EN BA CL con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui scadenza è fissata al 30.6.2025, con possibilità di rinnovo (cfr. contratto di lavoro del 1.7.2024).
Il compenso mensile previsto nel contratto è di € 400,00 netti e tuttavia vi è ragione di ritenere che quanto riportato nel documento contrattuale non rispecchi l'accordo effettivo e che la misura del compenso sia in realtà maggiore.
Depone in tal senso innanzitutto la circostanza che tale lavoro richiede spostamenti a EN per due o tre volte al mese (secondo quanto affermato dalla ricorrente a pag. 6 della memoria di replica), con viaggi di circa quattro ore in auto (due all'andata e due al ritorno), e comporta pertanto un consistente impegno di tempo e una spesa apprezzabile che non appaiono in linea con la scarsa remuneratività dell'impiego.
A ciò si aggiunga che pochi mesi prima la sig.ra si era volontariamente dimessa da Pt_1 un'occupazione (quella alle dipendenze della carrozzeria Diamantini s.n.c.) ben più redditizia (lo stipendio mensile medio era di circa € 700,00, secondo quanto emerge dal contratto e dalle buste paga depositati dalla ricorrente in data 14.9.2022 e 30.9.2023), che aveva concrete prospettive di stabilizzazione (essendo stato il contratto di lavoro rinnovato due volte come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente e da quella prodotta da INPS in data 14.9.2023 in adempimento dell'ordine di esibizione) e che non richiedeva spostamenti impegnativi (trovandosi il posto di lavoro a pochi chilometri dall'abitazione coniugale).
È dunque ragionevole ritenere che l'impiego presso l'associazione sportiva EN BA CL (di cui è dirigente l'attuale compagno della ricorrente, sig. frutti alla sig.ra una Testimone_4 Pt_1 retribuzione certamente superiore a quella di € 700,00 che ella percepiva presso la carrozzeria
Diamantini.
pagina 11 di 14 Quanto alle spese, non può ritenersi documentato il prestito con per il finanziamento CP_4 dell'acquisto di un'autovettura, essendosi la ricorrente limitata a depositare una mera proposta contrattuale, senza fornire prova della sua accettazione, né dell'esecuzione del contratto (non avendo documentato i pagamenti delle rate).
Sotto il profilo patrimoniale anche la ricorrente risulta proprietaria solamente della casa coniugale per la quota del 50%.
Sulla base del quadro fin qui fornito deve concludersi che sussiste uno squilibrio reddituale tra i coniugi, essendo il reddito del marito circa il triplo di quello della moglie.
Devono poi prendersi in considerazione le esigenze dei figli, accertate facendo applicazione di massime di comune esperienza e tenendo conto delle loro età.
In proposito non possono ravvisarsi significativi incrementi nelle esigenze di mantenimento dei figli minori della coppia, che ancora frequentano la scuola primaria.
Devono invece ritenersi aumentate, rispetto all'epoca di assunzione dei provvedimenti provvisori, le esigenze della figlia ormai adulta. Ed infatti, seppure le spese per l'iscrizione e l'alloggio Per_4 universitario costituiscono spese straordinarie e dunque non rilevano ai fini della quantificazione del mantenimento ordinario, deve tuttavia presumersi anche un aumento delle esigenze quotidiane, in considerazione delle necessità di spesa che la vita sociale di una persona adulta comporta.
Appare pertanto doveroso un incremento del contributo paterno al mantenimento della figlia da Per_4
€ 400,00 ad € 550,00 mensili.
Le spese straordinarie continueranno a essere sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre.
Per la loro individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori.
Quanto alla richiesta, avanzata dal padre, di versamento diretto del mantenimento spettante alla figlia maggiorenne deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva del sig. Per_4 CP_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.
La concorrente legittimazione del genitore coabitante esclude che il genitore obbligato possa scegliere liberamente – in assenza di una richiesta in tal senso del figlio – il soggetto nei cui confronti adempiere, dovendosi presumere che la mancanza di una specifica domanda manifesti l'accettazione da parte del figlio dell'operato del genitore percipiente (cfr. Cass. ord. n. 18008/2018, secondo cui: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L.
pagina 12 di 14 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n.
25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.”).
Nel caso di specie la figlia non ha mai preso parte al giudizio e non ha proposto nessuna Per_4 domanda di versamento diretto. Una siffatta domanda non può certamente rinvenirsi nella scrittura privata prodotta dal sig. (in allegato alla comparsa di costituzione nel subprocedimento), CP_1 essendo necessario a tal fine un atto giudiziale.
Poiché non risulta contestata la legittimazione concorrente della madre, presso la cui abitazione la figlia fa ritorno nei fine settimana e quando non deve seguire le lezioni universitarie, dovrà continuare Per_4 a essere erogato nelle mani della sig.ra anche l'assegno di mantenimento in favore della figlia Pt_1 maggiorenne.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla sig.ra deve ritenersi che Pt_1 sussistano ancora i presupposti per il suo riconoscimento, persistendo uno squilibrio reddituale tra le parti, seppure in misura ridotta considerato il maggior onere economico che il sig. sostiene per CP_1 il mantenimento della figlia (sia come mantenimento ordinario, sia quanto alle spese Per_4 straordinarie, decisamente incrementate con l'iscrizione della figlia all'Università, che gravano su di lui nella misura del 70%).
L'assegno per il mantenimento della moglie deve dunque essere ridotto da € 400,00 ad € 250,00 mensili.
La soccombenza reciproca sulle domande di addebito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e conduce a escludere la sussistenza di una responsabilità aggravata, ipotizzabile solo nei confronti della parte interamente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte da entrambe le parti;
2) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_3
con collocazione presso l'abitazione della madre, alla quale assegna la casa coniugale;
[...]
3) dispone che i minori e incontreranno il padre per due pomeriggi ogni settimana, Per_1 Per_2 da individuarsi nel martedì e giovedì salva diversa individuazione tra i genitori, dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 16 del pomeriggio negli altri casi fino alle ore 21, con pernottamento presso il padre in uno dei due giorni;
i minori trascorreranno inoltre un fine settimana in via alternata tra i genitori dal sabato all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10 in mancanza di impegno scolastico) fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (o nel caso in cui non ci sia scuola alle ore 10.00); nel periodo natalizio i minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; per le festività pasquali trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, in pagina 13 di 14 modo alternato tra i genitori e ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; le ulteriori festività nel corso dell'anno saranno trascorse in modo alternato tra i genitori;
4) rigetta le domande di sanzione e di risarcimento dei danni proposte nei confronti del sig.
CP_1
5) invitare le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni CP_1 mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_4 la somma di € 550,00 e in favore dei figli e la somma di € 300,00 per ciascuno, Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie per la prole siano sostenute dal padre per il 70% e dalla madre per il 30%, rinviando per la loro individuazione e gestione a quanto previsto dal
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
8) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni CP_1 mese a favore di a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT;
9) dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da CP_1
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
11) rigetta le domande di risarcimento danni per responsabilità aggravata reciprocamente proposte da entrambe le parti.
Perugia, 18 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti di I grado iscritti al n. 1016/2021 r.g. e al n. 1072/2021 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
CASAGLIA, giusta procura su foglio separato e congiunto al ricorso introduttivo mediante strumenti informatici ed elettivamente domiciliata in Perugia, via XIV Settembre n. 73, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE nel procedimento principale e resistente nel procedimento riunito contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
CALCAGNO e LUCA PERDOMI del foro di Genova, giusta procura su foglio separato e congiunto alla comparsa di risposta mediante strumenti informatici ed elettivamente domiciliato in Genova, Galleria
Mazzini 3/4, presso lo studio del difensore avv. LUCA PERDOMI
RESISTENTE nel procedimento principale e ricorrente nel procedimento riunito E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «nel merito come alla memoria integrativa con domanda riconvenzionale del 18.09.2021 e al ricorso di cui all'art. 473 bis.38 e 473 bis.39 c.p.c.;
- in via istruttoria come alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2) e n. 3) e al ricorso di cui all'art.
473 bis.38 e 473 bis.39 c.p.c.»
Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, previo il rigetto delle avversarie domande e prospettazioni, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate, dedotte ed allo stato non ammesse, da intendersi integralmente reiterate, per le ragioni di cui in narrativa:
- pronunciare, in relazione alla separazione tra il signor e la signora CP_1 Parte_1 già oggetto di declaratoria giudiziale, in forza di quanto dedotto e di quanto verrà
[...] ulteriormente accertato in corso di causa, l'addebito della separazione a carico della signora a Pt_1 norma dell'art. 151, c. 2, c.c.;
- confermare l'affidamento congiunto della prole con collocazione prevalente dei figli presso la madre
e conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale, disponendo, in modifica parziale di quanto disposto in sede presidenziale, che nel periodo scolastico venga aggiunto il pernottamento paterno dei minori e la domenica posta nel week-end di competenza del signor Per_1 Per_2 CP_1 ovvero che in subordine vengano confermate le statuizioni circa i tempi di permanenza dei minori
e presso il padre, di cui all'ordinanza presidenziale del 21/7/2021; Per_1 Persona_3
- dichiarare, ferma la richiesta di addebito della separazione alla ricorrente, in forza di quanto dedotto
e documentato nella presente memoria ed emerso in atti, non dovuto alcun mantenimento né alcun assegno alimentare del signor in favore della signora CP_1 Pt_1
- disporre, in merito al mantenimento da liquidarsi in favore dei minori, che il signor versi CP_1 alla moglie l'assegno meglio visto e ritenuto e ri-equibrato secondo giustizia, tenuto conto dell'occupazione lavorativa della ricorrente ed il mantenimento cospicuo prestato in forma diretta dal resistente, liquidando detto importo, in ogni caso, in misura non superiore a quanto stabilito in sede presidenziale per i minori;
- disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi delle relative spese straordinarie, previamente concordate e documentate, in conformità al relativo Protocollo del giugno 2016 in uso a codesto Ill.mo
Tribunale o in subordine confermare il riparto disposto in sede presidenziale;
- disporre, con riferimento alla figlia maggiorenne , non ancora autosufficiente che, in forza di Per_4 quanto dedotto dal resistente e della volontà espressa da quest'ultima in tal senso, venga disposto il mantenimento in forma diretta e con versamento dell'assegno dovuto dal padre alla figlia più grande;
- respingere integralmente ogni domanda, anche riconvenzionale, proposta dalla controparte;
- dichiarare la manifesta infondatezza e temerarietà della domanda di addebito al resistente della separazione tra i coniugi e della domanda risarcitoria per asseriti danni da illecito endofamiliare introdotte dalla controparte nel presente procedimento, con conseguente condanna della stessa, con liquidazione in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale aggravata a mente dell'art. 96, c. 3, c.p.c.; in ogni caso, condannare la signora alla rifusione delle spese e degli onorari di lite» Pt_1
Conclusioni del pubblico ministero: «Conclude per la declaratoria della separazione personale dei coniugi e la conferma dei provvedimenti presidenziali pronunciati alla prima udienza. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge»
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 24.02.2021, conveniva in giudizio il coniuge ed esponeva: di Parte_1 avere contratto con lui matrimonio concordatario in Valfabbrica il 21.05.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valfabbrica, anno 2005, numero 4, parte II, serie A, ufficio 1); che dall'unione erano nati i figli (il 10.09.2005), (il 9.04.2015) e (il 31.07.2017); Per_4 Per_1 Per_2 che l'unione coniugale era venuta meno a causa delle condotte serbate dal marito, il quale era solito denigrarla, anche alla presenza dei figli;
che si era sempre occupata solo della famiglia e dei figli e che solamente dal mese di ottobre del 2019 aveva iniziato a svolgere saltuariamente attività lavorativa fuori casa, stipulando un contratto a chiamata con la “Cutty shark di Bei Catia” per lo svolgimento di mansioni di aiuto commessa;
che il marito lavorava presso l'Associazione Italiana Calciatori in qualità di Referente Lega Pro, attività che lo teneva sempre fuori casa e in viaggio in altre regioni;
che il marito percepiva uno stipendio mensile medio di € 3.8000,00, oltre al godimento di numerosi benefit aziendali (auto, telefono, computer e tablet) e al rimborso di tutte le spese di vitto e alloggio nei frequenti viaggi di lavoro, e inoltre riscuoteva in via esclusiva gli assegni familiari da parte dell'INPS; che la casa coniugale era di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno e che per il suo acquisto avevano contratto un mutuo bancario, con una rata di € 460,00 mensili, che rimborsava interamente il marito;
che il marito aveva altri conti corrente, oltre quello cointestato con lei, e possedeva anche investimenti mobiliari, depositati presso . CP_2
La ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito e disporsi: 1) l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso di lei e disciplina delle visite paterne (due giorni infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, e nei fine settimana, in modo alternato); 2) l'assegnazione della casa coniugale;
3) un contributo del padre per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie;
4) un contributo di mantenimento in proprio favore per l'importo di € 500,00 mensili;
5) il pagamento integrale del mutuo a carico del resistente.
Con separato ricorso, iscritto al n. 1072/2021 r.g., chiedeva a sua volta la separazione CP_1 personale dalla moglie, deducendo che la crisi matrimoniale era da attribuire alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della sig.ra la quale nel 2020 aveva intrapreso una relazione Pt_1 extraconiugale con il sig. Deduceva inoltre: di svolgere l'attività di sindacalista per Persona_5 l'associazione italiana calciatori, con trattamento retributivo di € 3.500,00 netti mensili;
di avere contratto due prestiti per l'acquisto della casa coniugale (uno con BNL con rate di rimborso mensili di
€ 490,32 e uno con l'Associazione italiana calciatori con rate di rimborso semestrali di € 1.875,00, per un esborso complessivo mensile di circa € 800,00); che la moglie lavorava presso la boutique Cutty Shark a tempo pieno e solo formalmente a chiamata.
Proponeva, quindi, domanda di addebito della separazione alla moglie e, quanto ai figli, chiedeva disporsi l'affido condiviso, con collocamento presso di lui e partecipazione della moglie al loro mantenimento nella misura del 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre l'assegnazione della casa coniugale, dichiarandosi disponibile a pagare in via esclusiva i ratei dei prestiti contratti per il suo acquisto;
infine, chiedeva ordinarsi la chiusura del conto corrente cointestato ai coniugi presso la
, con divisione paritaria del saldo residuo. CP_2
Con decreto del 22.3.2021, la presidente del Tribunale riuniva i due giudizi, fissando per entrambi la medesima udienza presidenziale per il giorno 11.5.2021, data in cui procedeva all'audizione personale delle parti e all'esperimento del tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. pagina 3 di 14 Nel corso dell'audizione, la sig.ra ribadiva di lavorare a chiamata per un corrispettivo di € Pt_1
200,00/250,00 mensili e aggiungeva di avere lavorato come commessa anche prima del matrimonio, presso vari esercizi commerciali;
il sig. riferiva di percepire anche una rendita Inail, CP_1 dell'importo di € 250,00 per nove mensilità.
Con comparsa del 12.5.2021, si costituiva nel giudizio principale, riportandosi alle CP_1 difese e domande svolte nel procedimento riunito.
Con note autorizzate del 21.5.2021, prendeva posizione sul ricorso introduttivo del Parte_1 procedimento riunito, contestando di avere una relazione extraconiugale e ribadendo che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondurre al comportamento del marito, verbalmente violento e offensivo. Quanto al collocamento dei figli, deduceva che esso non era conciliabile con i ritmi di lavoro del marito. Contestava inoltre che il prestito con l'Associazione italiana calciatori fosse stato contratto per l'acquisto della casa coniugale e non piuttosto per esigenze personali del marito.
Con memoria autorizzata del 21.5.2021, negava di avere mai tenuto atteggiamenti CP_1 violenti, deducendo che vi erano stati solo ordinari litigi, dopo la scoperta del tradimento della moglie;
evidenziava che la relazione investigativa allegata al proprio ricorso documentava lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno da parte della moglie nel mese di dicembre 2020, contraddicendo la busta paga depositata dalla ricorrente che, per il medesimo periodo, attestava solo 6 ore lavorative per una retribuzione di appena € 95,56. Insisteva per il collocamento dei figli presso di lui e, in subordine, chiedeva il collocamento paritetico presso entrambi i genitori, secondo lo schema riportato nella memoria medesima.
Con ordinanza del 21.7.2021, la presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale, per effetto, assegnava la casa coniugale;
regolamentava in forma libera la frequentazione dei figli con il padre, precisandone la cadenza solo per i figli più piccoli, e Per_1
(due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento in uno dei due e fine settimana alternati Per_2 dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica); disponeva in capo ad un CP_1 contributo a titolo di mantenimento dei minori nella misura complessiva di € 1.000,00 mensili (€ 400,00 per ed € 300,00 ciascuno per e ), oltre al 70% delle spese straordinarie;
Per_4 Per_1 Per_2 disponeva in capo ad un contributo a titolo di mantenimento della moglie per un CP_1 importo di € 400,00 mensili.
Con la memoria integrativa depositata il 18.9.2021, proponeva domanda di addebito Parte_1 della separazione al marito per il comportamento ingiurioso e denigratorio tenuto nei propri confronti, per le pressioni psicologiche da lui esercitate per avere rapporti sessuali coniugali e per la mancata assistenza morale in occasione della terza gravidanza.
Con sentenza parziale n. 1712/2021, pubblicata il 14.12.2021, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed esibizione di documenti.
Con ricorso del 20.6.2023 (iscritto quale subprocedimento n. 1016-1/2021 r.g.), Parte_1 prospettava l'esistenza di un contrasto con il marito in ordine all'iscrizione dei figli minori al centro estivo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023. Il sig. si costituiva nel subprocedimento CP_1 rappresentando di non essere contrario all'iscrizione dei figli al centro estivo, avendo appreso delle pagina 4 di 14 esigenze lavorative della moglie, ma limitava il proprio assenso alle sole ore mattutine, ritenendo non necessario prolungare la permanenza dei minori al centro estivo fino alle ore 17.30.
Con ordinanza del 5.7.2023, il giudice istruttore autorizzava l'iscrizione dei minori e al Per_1 Per_2 centro estivo per l'intero orario, compreso il periodo pomeridiano, dando atto della facoltà del padre di non far frequentare ai ragazzi il centro estivo nei giorni che trascorrevano con lui e dunque di prelevarli anticipatamente dai locali del centro estivo o di accordarsi con la moglie per prelevarli direttamente da casa la mattina e tenerli con sé per un tempo maggiore di quello previsto nell'ordinanza presidenziale.
Con successivo ricorso depositato il 2.10.2024, chiedeva la modifica dei Parte_1 provvedimenti presidenziali in punto di affidamento e mantenimento dei figli, deducendo che il padre era stato gravemente inadempiente ai doveri genitoriali ponendo in essere le seguenti condotte:
⎯ a maggio 2024 non aveva somministrato neppure una tachipirina alla figlia , benché la Per_2 bambina avesse la febbre a 39, e non si era recato a trovarla in ospedale dove era stata condotta da essa madre;
⎯ il 19 settembre 2024 si era rifiutato di acquistare l'antibiotico prescritto dal dentista al figlio
, ritenendolo spesa ordinaria, e dopo che lei aveva personalmente provveduto all'acquisto, Per_1 non glielo aveva comunque somministrato, costringendola a recarsi a scuola del figlio per provvedere personalmente;
⎯ a giugno 2024 aveva organizzato un provino di calcio per il figlio senza confrontarsi con Per_1 lei e delegando a terzi l'accompagnamento del bambino;
⎯ la denigrava davanti ai figli, offendendo anche il suo compagno tanto che la figlia Per_6
a settembre 2023 aveva improvvisamente iniziato a insultarla dicendole «il papà ha Per_2 detto che sei una bugiarda e che quando saremo grandi ci spiegherà e che è un Per_6 coglione» e aveva cercato di colpire con uno schiaffo il suo compagno;
⎯ diceva alla figlia che sua madre non voleva portarla alla cena di fine anno con i suoi Per_2 compagni di classe, senza spiegarle la ragione del diniego (esigenze di salute connesse alla polmonite che la bambina aveva recentemente avuto) e imputando il fatto a semplice indolenza;
⎯ impediva le comunicazioni telefoniche della madre con i figli, nei periodi che questi trascorrevano da lui e rifiutava ogni interlocuzione con la moglie, gravando la figlia del Per_4 ruolo di intermediaria;
⎯ a giugno 2024 era andato al mare con i figli e , lasciando la figlia a casa a Per_1 Per_2 Per_4
Gubbio a preparare da sola l'esame di maturità;
⎯ il 28.6.2024 riportava anticipatamente i figli a casa della madre (alle ore 13.00 invece che alle ore 21.00), lasciandoli soli e delegando il padre di un amichetto di per il suo Per_1 accompagnamento al provino di calcio.
Per tali ragioni chiedeva l'affido esclusivo dei figli, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del padre e un risarcimento dei danni in favore dei figli;
chiedeva inoltre l'aumento del contributo di mantenimento da € 400,00 ad € 600,00 per la figlia e da € 300,00 ad € 500,00 per i Per_4 figli e , in ragione delle loro aumentate esigenze. Per_1 Per_2
pagina 5 di 14 costituendosi nel subprocedimento, contestava di avere mai offeso o denigrato la CP_1 moglie, così come negava di non avere con lei la comunicazione necessaria alla gestione dei bambini.
Ricostruiva poi diversamente gli episodi riportati dalla moglie riguardo le cure mediche dei figli e il provino di calcio, deducendo di essersi correttamente attivato e che era piuttosto la moglie a intromettersi nella sua gestione quando i figli erano presso di lui. Si opponeva all'istanza di modifica di cui chiedeva il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedeva disporsi il versamento diretto alla figlia del contributo al suo mantenimento;
proponeva, infine, domanda di risarcimento per Per_4 responsabilità processuale aggravata, stante la palese infondatezza dell'istanza di modifica avanzata dalla moglie.
All'udienza del 23.10.2024, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.
*****
La presente sentenza, che segue quella non definitiva del 14.12.2021 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, ha ad oggetto le domande di addebito e le domande accessorie relative ai figli e al mantenimento della moglie.
Quanto alla domanda di divisione delle somme presenti sul conto corrente cointestato alle parti (e al connesso ordine di chiusura del conto), deve dichiararsene l'inammissibilità nel presente giudizio.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella di divisione, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
In ordine alle domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, questo Tribunale ritiene che nessuna meriti accoglimento.
Principiando dalla domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve subito osservarsi che Pt_1 l'unica condotta che ha trovato riscontro probatorio è quella relativa alle offese rivolte dal marito alla moglie alla presenza della teste nel luglio 2012. Testimone_1
La citata teste ha infatti riferito che una volta, al rientro da una serata trascorsa in discoteca, aveva riaccompagnato a casa la sig.ra e si era fermata un po' di tempo con lei in auto a chiacchierare Pt_1 davanti alla sua abitazione, dalla quale improvvisamente era uscito il marito che aveva aperto la portiera della macchina e l'aveva tirata fuori per un braccio, chiamandola “zoccola” e profferendo altri insulti simili.
La testimonianza – da ritenersi attendibile in ragione della precisione e coerenza del racconto – dimostra certamente una violazione dei doveri coniugali e tuttavia detta violazione non può porsi in relazione causale con la crisi matrimoniale, in ragione della sua occasionalità e del lungo lasso di tempo trascorso tra il suo accadimento (luglio 2012) e l'introduzione del presente giudizio di separazione (febbraio 2021).
pagina 6 di 14 Non può infatti trascurarsi che in tale ampio lasso di tempo i coniugi hanno portato avanti serenamente la vita familiare, concependo altri due figli, e che non è stata fornita prova di ulteriori violazioni da parte del marito.
Sono in vero rimaste assolutamente indimostrate le asserite pressioni psicologiche per avere rapporti sessuali coniugali (condotta peraltro allegata in modo talmente generico da non consentire neppure in astratto di valutarne l'illegittimità, operando il necessario discernimento rispetto a una lecita richiesta di intimità coniugale), così come anche l'omissione di assistenza materiale, non potendo certamente imputarsi al marito una condotta abbandonica solo in ragione della sua assenza alle visite ginecologiche compiute dalla moglie durante la terza gravidanza. A quest'ultimo riguardo è bene ricordare che è pacifico che gli impegni lavorativi hanno spesso comportato spostamenti del sig. fuori regione CP_1 e che all'epoca della terza gravidanza sussistevano anche necessità di accudimento degli altri due figli della coppia, sicché non è possibile inferire che la detta assenza fosse dovuta a disinteresse.
Altrettanto indimostrate devono ritenersi le ulteriori condotte offensive, diverse da quella del luglio
2012, in quanto riferite solo de relato ex parte actoris (dal teste padre della Testimone_2 ricorrente) e in maniera assolutamente generica, senza nessuna contestualizzazione dei fatti.
In conclusione, la natura episodica della violazione e la prosecuzione di un ménage familiare sereno negli anni successivi (quanto meno fino al 2017) impongono di escludere la sussistenza del nesso di causalità.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla domanda di addebito proposta dal marito.
Risulta con certezza dalla documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa prodotta con il ricorso introduttivo del procedimento riunito e dalla deposizione del teste che la sig.ra Testimone_3 in costanza di matrimonio ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Pt_1 Controparte_3
Gli incontri tra i due presso l'agriturismo in località Villa Fassia (la notte del 31.12.2020, il primo e il due gennaio 2021) e presso un hotel di Rimini (il 16 gennaio 2021) e le effusioni documentate dall'investigatore privato nelle suddette occasioni non lasciano residuare dubbi al riguardo.
Tuttavia, anche in questo caso non può ritenersi accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'accertata violazione del dovere di fedeltà e l'intollerabilità della convivenza coniugale, essendo emerso che il rapporto era in crisi già dalla seconda metà del 2017.
Risulta infatti dalla testimonianza del padre della ricorrente che i coniugi non dormivano più insieme da dopo la nascita della terza figlia, come personalmente constatato dal teste, spesso presente nella casa coniugale per aiutare la figlia nella gestione dei bambini.
La deposizione del teste ha trovato riscontro in quella della teste la Testimone_2 Testimone_1 quale ha riferito di aver saputo dalla ricorrente che, dopo la nascita della figlia , lei e il marito Per_2 avevano iniziato a dormire in camere separate.
Tali elementi seri e concordanti, non possono ritenersi contraddetti dalle frasi affettuose e dai cd. emoticons pubblicati dalla sig.ra a commento di foto di famiglia, su alcune piattaforme digitali Pt_1
(Istagram e Facebook), ben potendo simili comportamenti spiegarsi con la comune ritrosia a palesare le problematiche coniugali a soggetti con i quali non si ha una profonda confidenza.
Deve quindi concludersi per il rigetto di entrambe le domande di addebito.
pagina 7 di 14 Venendo alle questioni relative ai figli, deve innanzitutto darsi atto del compimento della maggiore età da parte della figlia sul cui affidamento pertanto non è più necessario provvedere. Per_4
I figli e , ancora minorenni, devono essere affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo l'opzione preferenziale prevista dal legislatore.
Non sussistono, infatti, ragioni per ritenere che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte anche del padre sia contrario all'interesse dei minori, come invece sostenuto dalla sig.ra con Pt_1 l'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c.
In proposito deve subito osservarsi che alcune delle condotte prospettate dalla ricorrente come espressive dell'inadeguatezza paterna sono assolutamente inidonee – anche in astratto – a comprovarla.
Non vi è dubbio, infatti, che l'organizzazione di un provino di calcio - peraltro a scopo meramente ludico e senza implicazioni sulle successive scelte di vita del figlio, che non risulta aver modificato in alcun modo la sua routine - è attività di ordinaria amministrazione, al pari della partecipazione a una festa o a una cena, che non richiede il previo concerto dei genitori. Parimenti legittimo risulta l'affido del minore a terze persone di fiducia (quale il padre del compagno di squadra, personalmente conosciuto dal sig. . CP_1
Altrettanto irrilevanti risultano le vicende relative alla partecipazione alle vacanze al mare a giugno 2024 da parte della figlia all'epoca già maggiorenne. Per le stesse ragioni non può attribuirsi Per_4 nessun rilievo a quanto accaduto il 28.6.2024, al rientro dalle vacanze, in quanto non può ravvisarsi nessun pregiudizio nel fatto che i figli minori siano stati lasciati per qualche ora nella custodia della sorella maggiorenne, né tantomeno può venire in considerazione la rinuncia della figlia Per_4 all'incontro con gli amici, sia in ragione della maggiore età della ragazza, sia in ragione dell'evidente scarsa importanza della questione.
Peraltro, è appena il caso di osservare che l'intervento vicario della figlia – consapevolmente Per_4 assunto, lo si ripete, da una persona adulta – non può essere ricondotto esclusivamente alla condotta del sig. essendosi reso necessario piuttosto in conseguenza della difficoltà di comunicazione e CP_1 dell'atteggiamento di forte contrapposizione assunto da entrambi i genitori e che li portava, prima, a non concordare anticipatamente l'orario di consegna dei minori e, poi, a non retrocedere dai programmi che ciascuno di loro aveva autonomamente organizzato.
Non è poi stata fornita nessuna prova dell'atteggiamento denigratorio che il padre avrebbe assunto nei confronti della moglie di fronte alla figlia , né dell'episodio in cui la bambina si sarebbe Per_2 mostrata aggressiva nei confronti della madre e del compagno di lei, in conseguenza di tale presunto comportamento ingiurioso del sig. In effetti la richiesta di audizione della figlia – CP_1 Per_4 unica istanza istruttoria al riguardo avanzata dalla ricorrente – risulta generica ed esplorativa, Pt_1 non essendo stati indicati i fatti ai quali la ragazza avrebbe assistito.
Con riguardo alla prospettata inadeguatezza del padre nella gestione delle problematiche di salute dei figli, si osserva che gli episodi riferiti dalla sig.ra denotano principalmente le difficoltà di Pt_1 comunicazione tra i genitori e la completa sfiducia che la ricorrente ha nei confronti della gestione del marito e che la spinge a controllarne costantemente l'operato attraverso la figlia maggiore Per_4
Non risulta invece che la sicurezza e la salute dei minori siano mai stati messi in pericolo dalle dette condotte.
pagina 8 di 14 In effetti, secondo quanto si evince dalla lettura delle “chat whatsapp” in atti (allegate al ricorso e alla comparsa di risposta nel subprocedimento), la mancata somministrazione della tachipirina alla figlia nella mattinata del 17 maggio 2024 – oltre a essere condotta non immediatamente riferibile al Per_2 padre, in quanto compiuta dalla zia paterna che aveva eccezionalmente in custodia i bambini, essendo la scuola straordinariamente chiusa in un giorno del normale calendario scolastico (un venerdì) – non avrebbe mai potuto avuto alcuna conseguenza sul decorso della bronchite della bambina, sia per la notoria efficacia solo sintomatica del detto farmaco, sia perché il rinvio nell'assunzione del farmaco
(dovuto peraltro alla resistenza della bambina a prendere una medicina che non le venisse somministrata dalla madre) è stato solo di un paio d'ore (essendo il malessere insorto a metà mattina e avendo la zia riaccompagnato i figli dalla madre alle ore 13.00).
Quanto alla ricaduta avuta da il sabato 25 maggio 2024, non può addebitarsi alcuna omissione Per_2 al padre, non solo perché non vi è nessuna prova che il pediatra avesse prescritto l'immediato trasferimento in ospedale per l'esecuzione di una radiografia toracica, né che la madre (che in ipotesi avrebbe ricevuto tale prescrizione) l'avesse condivisa con il marito, ma soprattutto perché l'intervento della madre nella gestione della situazione è stato immediato, rendendo di fatto impossibile una gestione autonoma da parte del sig. Dalla lettura dei messaggi whatsapp scambiati tra la CP_1 figlia e la madre risulta, infatti, che la sig.ra era in ospedale con la bambina già alle ore Per_4 Pt_1
14.27, sicché può ritenersi provato quanto riferito dal resistente circa l'immediatezza con cui la figlia maggiore telefonò alla madre, per informarla del rialzo di temperatura riscontrato dal padre su Per_2 appena all'ora di pranzo, e l'altrettanto subitaneo intervento sostitutivo della donna.
Nessun pregiudizio può essere derivato dall'assenza del padre in ospedale, data la presenza della madre e tenuto conto della non gravità della patologia (una polmonite virale) e delle cure (la somministrazione di un antibiotico cd. di copertura). Del resto, la stessa madre doveva reputare che le condizioni della figlia non fossero gravi dal momento che, appena poche ore prima, l'aveva fatta uscire di casa Per_2 per recarsi dal padre. Non può poi tacersi che l'assenza del padre in ospedale non è certamente da attribuire a disinteresse per le condizioni di salute della figlia, quanto piuttosto ai rapporti estremamente conflittuali dei coniugi, resi manifesti ancora una volta dallo scambio di messaggistica tra la figlia e la madre, dove si legge che la sig.ra rifiutava di inviare un messaggio al Per_4 Pt_1 marito per informarlo delle condizioni di salute di pretendendo una chiamata di lui. Per_2
Anche l'episodio relativo al figlio denota principalmente l'atteggiamento controllante della Per_1 sig.ra la quale non attendeva che il marito – il quale si era occupato il 19.9.2024 di Pt_1 accompagnare il figlio dal dentista – le riferisse l'esito della visita, ma telefonava immediatamente al figlio per farsi dire da lui (un bambino di 9 anni) cosa avesse detto il medico, per poi contattare direttamente quest'ultimo e quindi inviare (alle ore 17.45, appena pochi minuti dopo la fine della visita) un messaggio al marito per dirgli di comprare immediatamente l'antibiotico per iniziare la cura già dalla sera.
Ciò posto, risulta che il padre somministrò il medicinale al figlio la sera stessa e anche la mattina Per_1 seguente, pur non ripetendo la somministrazione sebbene il bambino avesse sputato la medicina e non l'avesse assunta integralmente. Tenuto conto che in altre occasioni il padre è stato perfettamente in grado di somministrare i medicinali ai figli (si vedano le dettagliate indicazioni fornite dalla sig.ra nei messaggi whatsapp del 23 maggio 2024 in relazione alla cura per la bronchite della figlia Pt_1
e del 28 agosto, in relazione a un problema ai denti di che si deve presumere siano state Per_2 Per_1 correttamente seguite dal sig. non essendo riportate tra le omissioni imputategli nel ricorso), CP_1 non può certamente desumersi da questo episodio – unico e poco significativo – che il padre sia inidoneo a curare gli interessi dei figli.
pagina 9 di 14 D'altra parte, non può tacersi che anche la madre ha tenuto condotte potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei figli quando – in piena situazione di emergenza Covid, violando le vigenti prescrizioni di divieto di contatto con soggetti estranei al nucleo familiare – ha ripetutamente (il 31.12.2020, il
1.1.2021. il 2.1.2021) condotto con sé la figlia (all'epoca di appena tre anni) in un agriturismo, Per_2 dove la lasciava giocare con la figlia del sig. e le consentiva di venire in contatto Controparte_3 anche con quest'ultimo.
Si tratta tuttavia di condotte che, come detto, non appaiono tali da inficiare la capacità accuditiva dei genitori, in capo a entrambi i quali va pertanto mantenuto l'esercizio della responsabilità parentale.
La mancanza di condotte pregiudizievoli e di inosservanza dei doveri genitoriali comporta anche il rigetto delle domande di sanzione e di risarcimento dei danni proposte nei confronti del sig. CP_1
Le parti sono concordi quanto al collocamento prevalente della prole presso la madre e all'assegnazione in suo favore della casa coniugale, sicché deve disporsi in tal senso, confermando anche sul punto i provvedimenti provvisori.
Quanto al regime di frequentazione, si osserva che entrambe le parti hanno chiesto la conferma di quello previsto in via provvisoria, limitandosi il padre a chiedere un piccolo ampliamento in relazione al pernottamento nella serata della domenica.
Risulta dunque che il regime disposto con l'ordinanza presidenziale non ha presentato criticità ed è risultato rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di una relazione significativa con entrambe le figure genitoriali.
Esso merita dunque conferma, con la sola modifica dell'incremento di un pernottamento presso il padre nella serata di domenica nei fine settimana di sua competenza. Ed infatti, tenuto conto del fatto che anche la figlia ha ormai quasi otto anni, non vi è più ragione di limitare a due i pernottamenti Per_2 consecutivi lontano dalla madre e inoltre appare ragionevole evitare lo spostamento dei bambini dopo cena, quando sono ormai pronti per andare a letto.
Al fine di superare la situazione di conflitto, favorendo un miglioramento dell'esercizio della genitorialità condivisa appare opportuno invitare le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Passando agli aspetti economici, deve certamente prevedersi un contributo del padre non solo al mantenimento dei figli minori, ma anche al mantenimento della figlia pacificamente non Per_4 ancora indipendente economicamente, sebbene maggiorenne.
Deve a questo punto procedersi alla ricostruzione della situazione economica delle parti, come emersa dall'istruttoria svolta.
Il sig. è dipendente dell'associazione italiana calciatori ed ha percepito un reddito annuo netto CP_1 di € 37.034,00 nel 2017 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata nel 2018), di € 53.185,00 nel 2018 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata nel 2019), di € 53.872,00 nel 2019 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata nel 2020).
Egli beneficia inoltre di auto e telefono aziendale (secondo quanto dallo stesso riconosciuto nelle dichiarazioni di cui al cd. modello A allegato al ricorso introduttivo del subprocedimento).
pagina 10 di 14 Quanto alle spese, paga un canone di € 550,00 per la locazione dell'appartamento in cui vive (come si evince dalla documentazione attestante i bonifici di pagamento), oltre alla rata di € 490,32 mensili con cui rimborsa il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr. atto pubblico di mutuo ipotecario), sostenendone l'onere in via esclusiva. Risulta invece estinto alla data del 30.9.2024 (cfr. contratto del 30.9.2016) il prestito stipulato con l'associazione italiana calciatori, di cui peraltro risultava controverso l'impiego delle somme erogate.
Sotto il profilo patrimoniale il sig. risulta comproprietario con la moglie della sola casa CP_1 coniugale, non possedendo altri immobili.
Deve poi darsi atto dell'inammissibilità della produzione documentale (dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. nel 2022, 2023 e 2024) operata dalla ricorrente con il deposito della CP_1 comparsa conclusionale e dunque dopo che la causa era stata ormai assunta in decisione e conseguentemente senza che sull'adempimento istruttorio potesse esplicarsi un pieno contraddittorio.
Non appare tuttavia necessario, ad avviso del collegio, disporre la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il corretto ingresso nel giudizio della prospettata sopravvenienza di fatto, in quanto essa non appare tale da modificare significativamente il rapporto tra le condizioni economiche delle parti.
Passando all'esame della situazione economica della sig.ra è pacifico che anche la ricorrente Pt_1 svolga attività lavorativa.
Ella risulta lavorare attualmente per l'associazione sportiva EN BA CL con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui scadenza è fissata al 30.6.2025, con possibilità di rinnovo (cfr. contratto di lavoro del 1.7.2024).
Il compenso mensile previsto nel contratto è di € 400,00 netti e tuttavia vi è ragione di ritenere che quanto riportato nel documento contrattuale non rispecchi l'accordo effettivo e che la misura del compenso sia in realtà maggiore.
Depone in tal senso innanzitutto la circostanza che tale lavoro richiede spostamenti a EN per due o tre volte al mese (secondo quanto affermato dalla ricorrente a pag. 6 della memoria di replica), con viaggi di circa quattro ore in auto (due all'andata e due al ritorno), e comporta pertanto un consistente impegno di tempo e una spesa apprezzabile che non appaiono in linea con la scarsa remuneratività dell'impiego.
A ciò si aggiunga che pochi mesi prima la sig.ra si era volontariamente dimessa da Pt_1 un'occupazione (quella alle dipendenze della carrozzeria Diamantini s.n.c.) ben più redditizia (lo stipendio mensile medio era di circa € 700,00, secondo quanto emerge dal contratto e dalle buste paga depositati dalla ricorrente in data 14.9.2022 e 30.9.2023), che aveva concrete prospettive di stabilizzazione (essendo stato il contratto di lavoro rinnovato due volte come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente e da quella prodotta da INPS in data 14.9.2023 in adempimento dell'ordine di esibizione) e che non richiedeva spostamenti impegnativi (trovandosi il posto di lavoro a pochi chilometri dall'abitazione coniugale).
È dunque ragionevole ritenere che l'impiego presso l'associazione sportiva EN BA CL (di cui è dirigente l'attuale compagno della ricorrente, sig. frutti alla sig.ra una Testimone_4 Pt_1 retribuzione certamente superiore a quella di € 700,00 che ella percepiva presso la carrozzeria
Diamantini.
pagina 11 di 14 Quanto alle spese, non può ritenersi documentato il prestito con per il finanziamento CP_4 dell'acquisto di un'autovettura, essendosi la ricorrente limitata a depositare una mera proposta contrattuale, senza fornire prova della sua accettazione, né dell'esecuzione del contratto (non avendo documentato i pagamenti delle rate).
Sotto il profilo patrimoniale anche la ricorrente risulta proprietaria solamente della casa coniugale per la quota del 50%.
Sulla base del quadro fin qui fornito deve concludersi che sussiste uno squilibrio reddituale tra i coniugi, essendo il reddito del marito circa il triplo di quello della moglie.
Devono poi prendersi in considerazione le esigenze dei figli, accertate facendo applicazione di massime di comune esperienza e tenendo conto delle loro età.
In proposito non possono ravvisarsi significativi incrementi nelle esigenze di mantenimento dei figli minori della coppia, che ancora frequentano la scuola primaria.
Devono invece ritenersi aumentate, rispetto all'epoca di assunzione dei provvedimenti provvisori, le esigenze della figlia ormai adulta. Ed infatti, seppure le spese per l'iscrizione e l'alloggio Per_4 universitario costituiscono spese straordinarie e dunque non rilevano ai fini della quantificazione del mantenimento ordinario, deve tuttavia presumersi anche un aumento delle esigenze quotidiane, in considerazione delle necessità di spesa che la vita sociale di una persona adulta comporta.
Appare pertanto doveroso un incremento del contributo paterno al mantenimento della figlia da Per_4
€ 400,00 ad € 550,00 mensili.
Le spese straordinarie continueranno a essere sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre.
Per la loro individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori.
Quanto alla richiesta, avanzata dal padre, di versamento diretto del mantenimento spettante alla figlia maggiorenne deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva del sig. Per_4 CP_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.
La concorrente legittimazione del genitore coabitante esclude che il genitore obbligato possa scegliere liberamente – in assenza di una richiesta in tal senso del figlio – il soggetto nei cui confronti adempiere, dovendosi presumere che la mancanza di una specifica domanda manifesti l'accettazione da parte del figlio dell'operato del genitore percipiente (cfr. Cass. ord. n. 18008/2018, secondo cui: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L.
pagina 12 di 14 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n.
25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.”).
Nel caso di specie la figlia non ha mai preso parte al giudizio e non ha proposto nessuna Per_4 domanda di versamento diretto. Una siffatta domanda non può certamente rinvenirsi nella scrittura privata prodotta dal sig. (in allegato alla comparsa di costituzione nel subprocedimento), CP_1 essendo necessario a tal fine un atto giudiziale.
Poiché non risulta contestata la legittimazione concorrente della madre, presso la cui abitazione la figlia fa ritorno nei fine settimana e quando non deve seguire le lezioni universitarie, dovrà continuare Per_4 a essere erogato nelle mani della sig.ra anche l'assegno di mantenimento in favore della figlia Pt_1 maggiorenne.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla sig.ra deve ritenersi che Pt_1 sussistano ancora i presupposti per il suo riconoscimento, persistendo uno squilibrio reddituale tra le parti, seppure in misura ridotta considerato il maggior onere economico che il sig. sostiene per CP_1 il mantenimento della figlia (sia come mantenimento ordinario, sia quanto alle spese Per_4 straordinarie, decisamente incrementate con l'iscrizione della figlia all'Università, che gravano su di lui nella misura del 70%).
L'assegno per il mantenimento della moglie deve dunque essere ridotto da € 400,00 ad € 250,00 mensili.
La soccombenza reciproca sulle domande di addebito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e conduce a escludere la sussistenza di una responsabilità aggravata, ipotizzabile solo nei confronti della parte interamente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte da entrambe le parti;
2) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_3
con collocazione presso l'abitazione della madre, alla quale assegna la casa coniugale;
[...]
3) dispone che i minori e incontreranno il padre per due pomeriggi ogni settimana, Per_1 Per_2 da individuarsi nel martedì e giovedì salva diversa individuazione tra i genitori, dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 16 del pomeriggio negli altri casi fino alle ore 21, con pernottamento presso il padre in uno dei due giorni;
i minori trascorreranno inoltre un fine settimana in via alternata tra i genitori dal sabato all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10 in mancanza di impegno scolastico) fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (o nel caso in cui non ci sia scuola alle ore 10.00); nel periodo natalizio i minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; per le festività pasquali trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, in pagina 13 di 14 modo alternato tra i genitori e ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; le ulteriori festività nel corso dell'anno saranno trascorse in modo alternato tra i genitori;
4) rigetta le domande di sanzione e di risarcimento dei danni proposte nei confronti del sig.
CP_1
5) invitare le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni CP_1 mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_4 la somma di € 550,00 e in favore dei figli e la somma di € 300,00 per ciascuno, Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie per la prole siano sostenute dal padre per il 70% e dalla madre per il 30%, rinviando per la loro individuazione e gestione a quanto previsto dal
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
8) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni CP_1 mese a favore di a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT;
9) dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da CP_1
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
11) rigetta le domande di risarcimento danni per responsabilità aggravata reciprocamente proposte da entrambe le parti.
Perugia, 18 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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