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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO CE, nella causa civile n. 1432/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Angelo Piraino e Michele Bonetti) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(Avvocatura dello Stato dott. Elia Camilli)
[...]
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 15.10.2025, alle ore 12,45 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro per sentire accogliere le Controparte_2
seguenti domande “- in via principale: per le ragioni esposte in narrativa - e previa disapplicazione delle
norme di cui al CCNL 2019-2021 vigente - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta
secondo le modalità e l'inquadramento contrattuale disposte nel Bando di gara per la copertura di n. 6 (sei) posti
nel profilo professionale di esperto chimico, da inquadrare nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo
del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- per l'effetto,
condannare l'Amministrazione resistente, ovvero il Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere alla ricorrente ab origine l'inquadramento previsto
[...]
dal bando di gara con particolare riferimento al trattamento economico ed ad ogni altra ulteriore utilità in
pagina 1 di 7 applicazione del CCNL vigente all'epoca della selezione per concorso, condannando nel contempo il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in Controparte_2
favore della ricorrente, di tutte le somme derivanti dal suddetto diverso inquadramento, oltre gli interessi come
per Legge”
Ha esposto che è stata assunta a seguito di un concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti nel profilo professionale di esperto chimico, da inquadrare nell'Area III
fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
[...]
; che, essendo collocata nella graduatoria di cui al D.D. n. 62875 del Controparte_2
8 febbraio 2023, quale idonea non vincitrice, beneficiava dello scorrimento, stipulando in data
25.7.2023 un contratto di lavoro dal quale emergeva un inquadramento nell'area “funzionari”,
famiglia professionale: ispettore ufficiale di polizia giudiziaria, profilo di ruolo: ispettore chimico” in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, triennio 2019 – 2021, del personale del Comparto Funzioni Centrali, accordo sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed entrato in vigore a far data dal 1 novembre 2022; che, a differenza di quanto riconosciuto ai vincitori del concorso, inquadrati nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, CCNL triennio 2016-2018 così come indicato nel bando del concorso, ad essa ricorrente è stato riservato un diverso inquadramento derivante dall'applicazione del nuovo CCNL triennio 2019-2021, nelle more entrato in vigore,
sensibilmente peggiorativo;
che in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce una duplice valenza ad ogni bando di concorso ossia quella di provvedimento amministrativo e di offerta al pubblico, si consolida, in favore dei soggetti partecipanti che siano risultati vincitori di concorso, un diritto soggettivo all'assunzione secondo le clausole del bando il quale, a sua volta, prevedeva l'inquadramento nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, CCNL
triennio 2016-2018; che analogo diritto deve essere riconosciuto ai partecipanti idonei che siano successivamente assunti dal per effetto dello scorrimento in graduatoria costituendo, la CP_2
scelta di procedere a nuove assunzioni mediante lo scorrimento di tale graduatoria, un auto vincolo dell'amministrazione che la compulsa ad attingere alla graduatoria fino ad esaurimento degli idonei per ogni nuova assunzione rispettando tutte le clausole del bando ivi incluse quelle relative all'inquadramento del personale.
pagina 2 di 7 Si è costituito il contestando in diritto la fondatezza della domanda in Controparte_2
particolare sottolineando la circostanza che la determinazione amministrativa di procedere allo scorrimento della graduatoria, per l'assunzione della ricorrente e degli altri idonei non vincitori è
successiva all'approvazione del nuovo CCNL, cosicchè doverosamente, in sede di stipula del contratto di assunzione, è stato attribuito l'inquadramento derivante dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, triennio 2019 – 2021, del personale del Comparto Funzioni Centrali, accordo sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed entrato in vigore a far data dal 1 novembre 2022; che, infatti, solo con determinazione direttoriale prot. n. 326019 del 22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale, il CP_2
rendeva noto di volere procedere all'assunzione degli idonei non vincitori ad esaurimento della graduatoria di cui al D.D. n. 62875 dell'08.02.2023, relativa al concorso pubblico di cui sopra e che,
quindi. in data 25 luglio 2023 la ricorrente sottoscriveva il contratto individuale di lavoro che all'art.2
inquadrava la predetta nell'area Funzionari e, all'art.4, definiva la retribuzione spettante per la relativa area di inquadramento secondo quanto previsto dal vigente CCNL all'atto di assunzione,
ovvero il CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
Si controverte in merito al rivendicato diritto all'inquadramento nell'Area III fascia retributiva iniziale
F3, CCNL triennio 2016-2018 della ricorrente la quale, avendo partecipato ad un concorso pubblico,
per titoli e per esami, per la copertura di 6 posti nel profilo professionale di esperto chimico, da inquadrare nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo del dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
[...]
ed essendosi collocata nella graduatoria di Controparte_2
cui al D.D. n. 62875 del 8 febbraio 2023, quale idonea non vincitrice, in data 25 luglio 2023
sottoscriveva il contratto individuale di lavoro che, all'art.2, ne prevedeva l'inquadramento nell'area
Funzionari secondo quanto previsto dal vigente CCNL all'atto di assunzione, ovvero il CCNL
comparto Funzioni centrali 2019-2021, a seguito della determinazione direttoriale prot. n. 326019 del
22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale in virtù della quale il rendeva noto di volere CP_2
procedere all'assunzione degli idonei non vincitori ad esaurimento della graduatoria di cui al D.D. n.
62875 dell'08.02.2023.
pagina 3 di 7 Giova ancora premettere che, con la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, è stato introdotto un nuovo ordinamento professionale che ha inciso in maniera significativa sull'inquadramento retributivo del personale dipendente assoggettato al suddetto contratto collettivo.
In particolare, l'art. 13 del CCNL ha stabilito l'eliminazione delle fasce economiche precedentemente previste all'interno delle aree di inquadramento, introducendo un sistema che, a partire dall'1/11/2022,
si fonda su una diversa articolazione delle progressioni economiche e retributive e la modifica si inserisce nel quadro di un generale riordino volto a semplificare la struttura contrattuale, superando la precedente classificazione in fasce economiche interne alle aree. L'abbandono della sotto-
ripartizione in fasce economiche ha comportato l'attribuzione di un unico livello retributivo per ciascuna area;
tale livello, in ogni area, è stato posizionato dal CCNL 2019/2021 nella fascia economica previgente più bassa. Quindi, il contratto collettivo ha previsto, all'art. 14, un nuovo sistema di progressioni economiche all'interno delle aree, fondato sull'attribuzione, nel corso della vita lavorativa del dipendente, di uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come
“incrementi stabili dello stipendio”. Nel nuovo ordinamento professionale, non è stata stabilita una corrispondenza tra le precedenti fasce economiche e le nuove progressioni economiche previste dall'art. 14, sicché, al fine di evitare, a carico del personale già in servizio, gli effetti diminutivi in busta paga che sarebbero derivati dall'adozione del nuovo ordinamento professionale, l'art. 52 dello stesso
CCNL ha disposto l'attribuzione di un ulteriore differenziale compensativo della riduzione stipendiale derivante dalla perdita della fascia economica raggiunta dai dipendenti: in buona sostanza, il differenziale stipendiale de quo è stato riconosciuto allo scopo di garantire l'invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendenti già in servizio alla data dell'1/11/2022. Infatti, l'art. 52,
comma 4, del CCNL dispone: “Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla
medesima data, sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione
del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari
in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1
ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H”. A questo punto, alla luce delle modifiche apportate dal nuovo CCNL, si è resa necessaria la previsione di una disciplina specifica volta a regolare la sorte dei concorsi indetti, tenendo conto del previgente ordinamento professionale.
In tal senso, l'art. 18, comma 5, prevede che: “Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione,
le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento
professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'Amministrazione, già bandite prima pagina 4 di 7 dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente
ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di
classificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo”.
Tale essendo l'oggetto della controversia e tali le pertinenti previsioni del nuovo CCNL, secondo parte ricorrente, dovendosi qualificare, il bando, quale offerta al pubblico, a seguito della scelta ministeriale di avvalersi della graduatoria formatasi in esito alla selezione, dovrebbero applicarsi, agli assunti per effetto dello scorrimento, tutte le clausole del bando ivi inclusa quella relativa all'inquadramento nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, CCNL triennio 2016-2018.
La scelta ministeriale di avvalersi della graduatoria formatasi a seguito di bando di concorso vincolerebbe, infatti, il al rispetto di tutte le condizioni del bando ivi inclusa quella relativa CP_2
all'inquadramento contrattuale.
Secondo il convenuto, anche alla luce delle sopra sintetizzate norme del nuovo CCNL, la CP_2
scelta di procedere allo scorrimento della graduatoria si configura come un autonomo atto di volontà
cosicchè occorre avere riguardo a tale distinta volizione per la verifica della normativa contrattuale applicabile. In tale prospettiva, essendo, la determinazione di procedere allo scorrimento della graduatoria, successiva rispetto all'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
triennio 2019 – 2021, del personale del Comparto Funzioni Centrali, l'inquadramento e il trattamento retributivo del personale assunto per effetto dello scorrimento in graduatoria degli idonei non vincitori di concorso deve essere conforme alle previsioni del nuovo contratto collettivo e non sussistono margini per l'applicazione delle disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 52 e di cui all'art. 18 comma 5 del nuovo CCNL.
Si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dal convenuto. Controparte_2
Lo scorrimento deve, infatti, essere considerato equivalente ad una nuova gara conseguendo ad una nuova decisione di coprire un determinato numero di posti che si pone come nuovo esercizio del potere amministrativo ed implicando una rinnovata valutazione sulla modalità di copertura dei posti.
Tale nuova decisione appare idonea a recidere il nesso di continuità con il bando originario dal quale,
disponendo lo scorrimento, l'Amministrazione si limita a ricavare l'elenco dei candidati idonei allo scorrimento stesso. In questo senso appare significativo che la procedura di scorrimento sia soggetta alla disciplina vigente al momento della decisione di disporlo e non a quella vigente al momento della pubblicazione del bando (Cass. civ. sez. lav., 27/05/2024, n. 14732).
pagina 5 di 7 La giurisprudenza amministrativa ha chiarito a più riprese questo concetto come nel caso di T.A.R.
Bari n. 1397/2023 nel quale si legge che la “decisione dell'amministrazione di coprire i posti disponibili è
sostanzialmente equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale”.
D'altronde, anche sotto il profilo della previsione dell'impatto finanziario, l'originario bando prevedeva l'immissione in ruolo di sole 6 risorse, cosicchè la successiva determinazione di incrementare il numero di assunzioni è stata effettuata sulla base del nuovo assetto contrattuale ed i costi sono stati per conseguenza determinati con riferimento ad esso.
Come, infatti, precisato dal convenuto, durante lo svolgimento della procedura concorsuale CP_2
ma, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e dell'avviso di rettifica, il CP_2
veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 452, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad assumere un contingente di n. 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei Funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Solo in virtù della suddetta autorizzazione, con determinazione direttoriale prot. n. 326019 del
22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale, il rendeva noto di volere procedere CP_2
all'assunzione degli idonei non vincitori ad esaurimento della graduatoria di cui al D.D. n. 62875
dell'08.02.2023, relativa al concorso pubblico di cui sopra.
Si deve quindi concludere che, ai fini della disciplina in questione, lo scorrimento si configura come una nuova procedura concorsuale e non già come la mera prosecuzione di quella già svoltasi ed è,
dunque, fisiologico che, ai fini dell'inquadramento contrattuale e della determinazione del trattamento retributivo, l'amministrazione e la parte ricorrente abbiano richiamato nel contratto individuale e poi applicato le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -
Comparto Funzioni centrali.
D'altronde, sotto ulteriore ma convergente angolo prospettico, deve anche sottolinearsi che, come sopra premesso, lo stesso nuovo contratto collettivo ha esplicitamente disciplinato la sorte delle procedure bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale stabilendo,
all'art. 18 comma 5 che: “Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione, le procedure
concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale,
ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'Amministrazione, già bandite prima dell'entrata
in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento
pagina 6 di 7 professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando
la disciplina di cui al presente titolo”.
La norma di cui all'art. 18, comma 5 deve essere letta in combinato disposto con quella dell'art. 52 il quale prevedeva, in favore del personale già assunto che, per effetto del nuovo inquadramento,
avrebbe subito un decremento della retribuzione, l'attribuzione di un differenziale stipendiale pari a tale decremento.
In sostanza, l'art. 18, comma 5 stabilisce che il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo ma in base a procedure bandite prima sia, comunque, inquadrato sulla base delle previsioni del nuovo ordinamento professionale conservando, però, secondo l'impostazione avallata dall' , il valore dello stipendio che avrebbe conseguito sulla base del precedente CP_3
ordinamento con l'attribuzione del differenziale di cui all'art. 52 stabilito per i già assunti.
Nel caso di specie, però, come già evidenziato, la ricorrente non può essere considerata assunta sulla base di procedure già bandite prima dell'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 - Comparto Funzioni
centrali in quanto il bando prevedeva l'immissione in ruolo di sole sei risorse tra le quali non è
rientrata la parte ricorrente che si è classificata idonea non vincitrice di concorso.
La determinazione di attingere alla graduatoria per assumere la ricorrente così come gli altri partecipanti idonei non vincitori è la prot. n. 326019 del 22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale,
successiva, quindi, all'entrata in vigore del nuovo CCNL avvenuta nel mese di novembre del 2022.
Per i motivi illustrati il ricorso va respinto
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il Parte_1
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di €2.500,00
per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 15 ottobre 2025
Il giudice
LO CE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO CE, nella causa civile n. 1432/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Angelo Piraino e Michele Bonetti) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(Avvocatura dello Stato dott. Elia Camilli)
[...]
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 15.10.2025, alle ore 12,45 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro per sentire accogliere le Controparte_2
seguenti domande “- in via principale: per le ragioni esposte in narrativa - e previa disapplicazione delle
norme di cui al CCNL 2019-2021 vigente - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta
secondo le modalità e l'inquadramento contrattuale disposte nel Bando di gara per la copertura di n. 6 (sei) posti
nel profilo professionale di esperto chimico, da inquadrare nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo
del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- per l'effetto,
condannare l'Amministrazione resistente, ovvero il Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere alla ricorrente ab origine l'inquadramento previsto
[...]
dal bando di gara con particolare riferimento al trattamento economico ed ad ogni altra ulteriore utilità in
pagina 1 di 7 applicazione del CCNL vigente all'epoca della selezione per concorso, condannando nel contempo il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in Controparte_2
favore della ricorrente, di tutte le somme derivanti dal suddetto diverso inquadramento, oltre gli interessi come
per Legge”
Ha esposto che è stata assunta a seguito di un concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti nel profilo professionale di esperto chimico, da inquadrare nell'Area III
fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
[...]
; che, essendo collocata nella graduatoria di cui al D.D. n. 62875 del Controparte_2
8 febbraio 2023, quale idonea non vincitrice, beneficiava dello scorrimento, stipulando in data
25.7.2023 un contratto di lavoro dal quale emergeva un inquadramento nell'area “funzionari”,
famiglia professionale: ispettore ufficiale di polizia giudiziaria, profilo di ruolo: ispettore chimico” in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, triennio 2019 – 2021, del personale del Comparto Funzioni Centrali, accordo sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed entrato in vigore a far data dal 1 novembre 2022; che, a differenza di quanto riconosciuto ai vincitori del concorso, inquadrati nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, CCNL triennio 2016-2018 così come indicato nel bando del concorso, ad essa ricorrente è stato riservato un diverso inquadramento derivante dall'applicazione del nuovo CCNL triennio 2019-2021, nelle more entrato in vigore,
sensibilmente peggiorativo;
che in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce una duplice valenza ad ogni bando di concorso ossia quella di provvedimento amministrativo e di offerta al pubblico, si consolida, in favore dei soggetti partecipanti che siano risultati vincitori di concorso, un diritto soggettivo all'assunzione secondo le clausole del bando il quale, a sua volta, prevedeva l'inquadramento nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, CCNL
triennio 2016-2018; che analogo diritto deve essere riconosciuto ai partecipanti idonei che siano successivamente assunti dal per effetto dello scorrimento in graduatoria costituendo, la CP_2
scelta di procedere a nuove assunzioni mediante lo scorrimento di tale graduatoria, un auto vincolo dell'amministrazione che la compulsa ad attingere alla graduatoria fino ad esaurimento degli idonei per ogni nuova assunzione rispettando tutte le clausole del bando ivi incluse quelle relative all'inquadramento del personale.
pagina 2 di 7 Si è costituito il contestando in diritto la fondatezza della domanda in Controparte_2
particolare sottolineando la circostanza che la determinazione amministrativa di procedere allo scorrimento della graduatoria, per l'assunzione della ricorrente e degli altri idonei non vincitori è
successiva all'approvazione del nuovo CCNL, cosicchè doverosamente, in sede di stipula del contratto di assunzione, è stato attribuito l'inquadramento derivante dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, triennio 2019 – 2021, del personale del Comparto Funzioni Centrali, accordo sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed entrato in vigore a far data dal 1 novembre 2022; che, infatti, solo con determinazione direttoriale prot. n. 326019 del 22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale, il CP_2
rendeva noto di volere procedere all'assunzione degli idonei non vincitori ad esaurimento della graduatoria di cui al D.D. n. 62875 dell'08.02.2023, relativa al concorso pubblico di cui sopra e che,
quindi. in data 25 luglio 2023 la ricorrente sottoscriveva il contratto individuale di lavoro che all'art.2
inquadrava la predetta nell'area Funzionari e, all'art.4, definiva la retribuzione spettante per la relativa area di inquadramento secondo quanto previsto dal vigente CCNL all'atto di assunzione,
ovvero il CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
Si controverte in merito al rivendicato diritto all'inquadramento nell'Area III fascia retributiva iniziale
F3, CCNL triennio 2016-2018 della ricorrente la quale, avendo partecipato ad un concorso pubblico,
per titoli e per esami, per la copertura di 6 posti nel profilo professionale di esperto chimico, da inquadrare nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo del dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
[...]
ed essendosi collocata nella graduatoria di Controparte_2
cui al D.D. n. 62875 del 8 febbraio 2023, quale idonea non vincitrice, in data 25 luglio 2023
sottoscriveva il contratto individuale di lavoro che, all'art.2, ne prevedeva l'inquadramento nell'area
Funzionari secondo quanto previsto dal vigente CCNL all'atto di assunzione, ovvero il CCNL
comparto Funzioni centrali 2019-2021, a seguito della determinazione direttoriale prot. n. 326019 del
22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale in virtù della quale il rendeva noto di volere CP_2
procedere all'assunzione degli idonei non vincitori ad esaurimento della graduatoria di cui al D.D. n.
62875 dell'08.02.2023.
pagina 3 di 7 Giova ancora premettere che, con la sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, è stato introdotto un nuovo ordinamento professionale che ha inciso in maniera significativa sull'inquadramento retributivo del personale dipendente assoggettato al suddetto contratto collettivo.
In particolare, l'art. 13 del CCNL ha stabilito l'eliminazione delle fasce economiche precedentemente previste all'interno delle aree di inquadramento, introducendo un sistema che, a partire dall'1/11/2022,
si fonda su una diversa articolazione delle progressioni economiche e retributive e la modifica si inserisce nel quadro di un generale riordino volto a semplificare la struttura contrattuale, superando la precedente classificazione in fasce economiche interne alle aree. L'abbandono della sotto-
ripartizione in fasce economiche ha comportato l'attribuzione di un unico livello retributivo per ciascuna area;
tale livello, in ogni area, è stato posizionato dal CCNL 2019/2021 nella fascia economica previgente più bassa. Quindi, il contratto collettivo ha previsto, all'art. 14, un nuovo sistema di progressioni economiche all'interno delle aree, fondato sull'attribuzione, nel corso della vita lavorativa del dipendente, di uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come
“incrementi stabili dello stipendio”. Nel nuovo ordinamento professionale, non è stata stabilita una corrispondenza tra le precedenti fasce economiche e le nuove progressioni economiche previste dall'art. 14, sicché, al fine di evitare, a carico del personale già in servizio, gli effetti diminutivi in busta paga che sarebbero derivati dall'adozione del nuovo ordinamento professionale, l'art. 52 dello stesso
CCNL ha disposto l'attribuzione di un ulteriore differenziale compensativo della riduzione stipendiale derivante dalla perdita della fascia economica raggiunta dai dipendenti: in buona sostanza, il differenziale stipendiale de quo è stato riconosciuto allo scopo di garantire l'invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendenti già in servizio alla data dell'1/11/2022. Infatti, l'art. 52,
comma 4, del CCNL dispone: “Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla
medesima data, sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione
del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari
in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1
ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H”. A questo punto, alla luce delle modifiche apportate dal nuovo CCNL, si è resa necessaria la previsione di una disciplina specifica volta a regolare la sorte dei concorsi indetti, tenendo conto del previgente ordinamento professionale.
In tal senso, l'art. 18, comma 5, prevede che: “Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione,
le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento
professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'Amministrazione, già bandite prima pagina 4 di 7 dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente
ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di
classificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo”.
Tale essendo l'oggetto della controversia e tali le pertinenti previsioni del nuovo CCNL, secondo parte ricorrente, dovendosi qualificare, il bando, quale offerta al pubblico, a seguito della scelta ministeriale di avvalersi della graduatoria formatasi in esito alla selezione, dovrebbero applicarsi, agli assunti per effetto dello scorrimento, tutte le clausole del bando ivi inclusa quella relativa all'inquadramento nell'Area III fascia retributiva iniziale F3, CCNL triennio 2016-2018.
La scelta ministeriale di avvalersi della graduatoria formatasi a seguito di bando di concorso vincolerebbe, infatti, il al rispetto di tutte le condizioni del bando ivi inclusa quella relativa CP_2
all'inquadramento contrattuale.
Secondo il convenuto, anche alla luce delle sopra sintetizzate norme del nuovo CCNL, la CP_2
scelta di procedere allo scorrimento della graduatoria si configura come un autonomo atto di volontà
cosicchè occorre avere riguardo a tale distinta volizione per la verifica della normativa contrattuale applicabile. In tale prospettiva, essendo, la determinazione di procedere allo scorrimento della graduatoria, successiva rispetto all'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
triennio 2019 – 2021, del personale del Comparto Funzioni Centrali, l'inquadramento e il trattamento retributivo del personale assunto per effetto dello scorrimento in graduatoria degli idonei non vincitori di concorso deve essere conforme alle previsioni del nuovo contratto collettivo e non sussistono margini per l'applicazione delle disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 52 e di cui all'art. 18 comma 5 del nuovo CCNL.
Si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dal convenuto. Controparte_2
Lo scorrimento deve, infatti, essere considerato equivalente ad una nuova gara conseguendo ad una nuova decisione di coprire un determinato numero di posti che si pone come nuovo esercizio del potere amministrativo ed implicando una rinnovata valutazione sulla modalità di copertura dei posti.
Tale nuova decisione appare idonea a recidere il nesso di continuità con il bando originario dal quale,
disponendo lo scorrimento, l'Amministrazione si limita a ricavare l'elenco dei candidati idonei allo scorrimento stesso. In questo senso appare significativo che la procedura di scorrimento sia soggetta alla disciplina vigente al momento della decisione di disporlo e non a quella vigente al momento della pubblicazione del bando (Cass. civ. sez. lav., 27/05/2024, n. 14732).
pagina 5 di 7 La giurisprudenza amministrativa ha chiarito a più riprese questo concetto come nel caso di T.A.R.
Bari n. 1397/2023 nel quale si legge che la “decisione dell'amministrazione di coprire i posti disponibili è
sostanzialmente equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale”.
D'altronde, anche sotto il profilo della previsione dell'impatto finanziario, l'originario bando prevedeva l'immissione in ruolo di sole 6 risorse, cosicchè la successiva determinazione di incrementare il numero di assunzioni è stata effettuata sulla base del nuovo assetto contrattuale ed i costi sono stati per conseguenza determinati con riferimento ad esso.
Come, infatti, precisato dal convenuto, durante lo svolgimento della procedura concorsuale CP_2
ma, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e dell'avviso di rettifica, il CP_2
veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 452, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad assumere un contingente di n. 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei Funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Solo in virtù della suddetta autorizzazione, con determinazione direttoriale prot. n. 326019 del
22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale, il rendeva noto di volere procedere CP_2
all'assunzione degli idonei non vincitori ad esaurimento della graduatoria di cui al D.D. n. 62875
dell'08.02.2023, relativa al concorso pubblico di cui sopra.
Si deve quindi concludere che, ai fini della disciplina in questione, lo scorrimento si configura come una nuova procedura concorsuale e non già come la mera prosecuzione di quella già svoltasi ed è,
dunque, fisiologico che, ai fini dell'inquadramento contrattuale e della determinazione del trattamento retributivo, l'amministrazione e la parte ricorrente abbiano richiamato nel contratto individuale e poi applicato le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -
Comparto Funzioni centrali.
D'altronde, sotto ulteriore ma convergente angolo prospettico, deve anche sottolinearsi che, come sopra premesso, lo stesso nuovo contratto collettivo ha esplicitamente disciplinato la sorte delle procedure bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale stabilendo,
all'art. 18 comma 5 che: “Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione, le procedure
concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale,
ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'Amministrazione, già bandite prima dell'entrata
in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento
pagina 6 di 7 professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando
la disciplina di cui al presente titolo”.
La norma di cui all'art. 18, comma 5 deve essere letta in combinato disposto con quella dell'art. 52 il quale prevedeva, in favore del personale già assunto che, per effetto del nuovo inquadramento,
avrebbe subito un decremento della retribuzione, l'attribuzione di un differenziale stipendiale pari a tale decremento.
In sostanza, l'art. 18, comma 5 stabilisce che il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo ma in base a procedure bandite prima sia, comunque, inquadrato sulla base delle previsioni del nuovo ordinamento professionale conservando, però, secondo l'impostazione avallata dall' , il valore dello stipendio che avrebbe conseguito sulla base del precedente CP_3
ordinamento con l'attribuzione del differenziale di cui all'art. 52 stabilito per i già assunti.
Nel caso di specie, però, come già evidenziato, la ricorrente non può essere considerata assunta sulla base di procedure già bandite prima dell'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 - Comparto Funzioni
centrali in quanto il bando prevedeva l'immissione in ruolo di sole sei risorse tra le quali non è
rientrata la parte ricorrente che si è classificata idonea non vincitrice di concorso.
La determinazione di attingere alla graduatoria per assumere la ricorrente così come gli altri partecipanti idonei non vincitori è la prot. n. 326019 del 22.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale,
successiva, quindi, all'entrata in vigore del nuovo CCNL avvenuta nel mese di novembre del 2022.
Per i motivi illustrati il ricorso va respinto
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il Parte_1
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di €2.500,00
per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 15 ottobre 2025
Il giudice
LO CE
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