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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 218/2021
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
N°________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Responsabilità
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
professionale
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -----------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari
n. 2175/2020, pubblicata il 14/07/2020, resa nel giudizio n. 13708/2014 R.G, avente per oggetto ”responsabilità professionale”.
tra
l'avv. Nicola Di Modugno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Amendolara
e Biagia Maria Di Modugno in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maurizio Mazzeo Controparte_1
presso
- appellata –
* * * * * *
All'udienza collegiale in videoconferenza del 15.03.2024 la causa è passata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----
per l'appellante: accogliere il presente appello e, reietta ogni contraria eccezione e
1 deduzione, in totale riforma della sentenza gravata, rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta in prime cure da contro l'Avv. Nicola Di Controparte_1
Modugno; condannare l'appellata al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado del giudizio;
per l'appellata: rigettare l'appello proposto, con condanna alle spese e competenze legali del presente giudizio e distrazione per fattane anticipazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato 1'11/9/2014, conveniva in giudizio Controparte_1
l'avv. Nicola Di Modugno per sentire affermare la responsabilità professionale del difensore per la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza resa all'esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – sez. lavoro., in data
17/04/2012, recante n. 4206/12, che le aveva provocato un danno materiale indicata di€
168. 964,53, ovvero alle retribuzioni non percepite dall'attrice.
Con comparsa depositata il 15/01/2015 si costituiva l'avv. Di Modugno, contestando l'intervenuto conferimento dell'incarico di proporre impugnazione avverso la citata sentenza, avendo al contrario “sconsigliato” la proposizione in quanto l'esito sarebbe stato assolutamente incerto alla luce dei fatti di causa.
Il giudice del Tribunale di Bari, all'esito dell'istruttoria, accoglieva per quanto di ragione la domanda condannando l'avv. DI MODUGNO Nicola, per i titoli in atti, a corrispondere a la complessiva somma di € 28.160,76, oltre Controparte_1
interessi legali dal dì della notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo e spese processuali.
Con atto di appello notificato in data 12\02\2021, l'avv. DI MODUGNO Nicola ha impugnato la sentenza di primo grado per avere il giudice di primo grado ingiustamente attribuito la responsabilità di aver concorso in modo determinante, con la presunta tardiva redazione del ricorso d'appello, alla causazione del danno lamentato dalla per la perdita del posto di lavoro. CP_1
2 Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante afferma che il mancato deposito del ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale Lavoro di Bari n.4206\2012 non avrebbe cagionato alcun danno all'attrice per l'assoluta mancanza di chance di accoglimento sia in relazione alla motivazione del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bari, che non lasciava spazi per una probabile riforma, ma soprattutto per la decisione del Consiglio di Stato passata in giudicato, la cui portata preclusiva sarebbe stata sottovalutata dal giudice di primo gravo incorrendo così in un errore di diritto.
La questione in esame riguarda un giudizio avente ad oggetto il rapporto di lavoro subordinato fra la e la parte datoriale (Ministero del Lavoro), incardinato CP_1
dall'attrice, in servizio presso l'Ispettorato regionale del lavoro dal 19/04/1978, la quale in data 24/09/2007 riceveva comunicazione del superamento del periodo c.d. di comporto (cfr. nota prot. n. 6144 del 3/09/1997, all. 4 fasc. nel proc. n. CP_1
18470/08 R.G.), cui poi seguiva, a seguito di apposito decreto (n. 154/1998, datato
5/08/1998), la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, “con effetto dal 6 agosto
1998”.
La avverso detto provvedimento propose due distinti ricorsi innanzi Controparte_1
al assistita dall'avv. Antonio Bosna, rubricati ai nn.3156\1997 e CP_2
2838\1998, il primo relativo all'annullamento della nota prot. 6144\1997 del Ministero
del Lavoro e previdenza Sociale, con cui si comunicava alla dipendente il CP_1
superamento del termine di comporto alla data del 5\2\97 e, che pertanto non aveva, da quella data, diritto alla retribuzione, e che anzi avrebbe dovuto restituire le somme indebitamente, eventualmente, percepite, mentre il secondo relativo al ricorso
2838\1998, con il quale veniva chiesto l'annullamento del Decreto prot. 154 del 5\8\98,
in cui si decretava la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 6\8\98.
I due ricorsi venivano riuniti, e la sentenza n.ro 447\2008 emessa dal CP_2
3 rigettava il primo ricorso e declinava la competenza del secondo in favore del Tribunale
ordinario, in virtù del D.Lgs. n.80 del 31\3\1998.
Il primo ricorso veniva impugnato dall'Avv. Di Modugno e rigettato con sentenza del
Consiglio di Stato n.4505\2012, decidendo così sull'impugnativa dell'originario ricorso n. 3156\1997 avverso la nota dirigenziale con cui era stato comunicato il superamento del termine di comporto alla dipendente e la risoluzione del rapporto. CP_1
Mentre, veniva riassunto l'originario ricorso amministrativo 2838\1998, innanzi al
Tribunale Lavoro di Bari, il quale in seguito all'istruttoria pronunciava sentenza di rigetto n.4206\2012 dell'impugnativa di licenziamento per superamento del termine di comporto sotto tre profili:
I) il secondo periodo di diciotto mesi, “espressamente richiesto dall'interessata con istanza del 2.2.1997”, risultava concesso dalla P.A. con “nota del 4.8.1998, a firma del Direttore
Generale, esibito da parte convenuta”, in assenza tuttavia del suo “indefettibile presupposto”, i.e. l'accertamento medico previsto dall'art. 21, comma 3, C.C.N.L., non sussistendo quindi “i presupposti fattuali e giuridici per beneficiare della previsione contrattuale di cui all'art. 21, comma 2, cit.”;
II) alcuni dei periodi computati a titolo di “ferie” non risultavano autorizzati (in violazione dell'art. 16, comma 15, C.C.N.L.) e comunque la loro fruizione doveva essere “sospesa”
a fronte di malattie “protratte[si] per più di 3 giorni” (ai sensi dell'art. 16, comma 14,
C.C.N.L.);
III) i riferimenti agli artt. 22 C.C.N.L. e 1, c. 7, legge n. 68/1999 erano tardivi e comunque relativi “alla diversa ipotesi dell'infortunio sul lavoro” e delle “malattie professionali”
(cfr. pagg.
2-5 sentenza).
Quindi, il giudice investito della responsabilità professionale del difensore con la sentenza impugnata n. 2175\2020, oggetto del presente gravame, evidenziava che sarebbe stato possibile coltivare l'appello del giudizio presupposto (sentenza
4206\2012) con “una qualche chance di riforma della sentenza di prime cure, tenendo
4 conto, in ogni caso, dell'intrinseca aleatorietà di ogni iniziativa processuale (in
particolare di carattere impugnatorio)” in quanto l'appello non proposto se pur avrebbe dovuto affrontare alcuni “snodi problematici”, questi sarebbero stati meglio approfonditi in appello “per poi addivenire a una soluzione positiva anche solo in parte
qua o in sede transattiva”.
Ciò premesso, il Collegio nel premettere che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto di aver omesso la notifica dell'atto di impugnazione,
rileva che occorre verificare in concreto se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia effettivamente stato ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri “probabilistici” (ovvero secondo il più probabile che non), avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni e un conseguente vantaggio economico, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone.
Il giudice di primo grado per affermare la responsabilità del professionista e, quindi, una ragionevole fondatezza dell'appello che non fu proposto, ha evidenziato che la parte datoriale, pur dolendosi della riferita “impossibilità di provvedere all'accertamento
delle … condizioni di salute” della “per il tramite della competente” CP_1 Pt_1
in appello avrebbe quindi potuto essere oggetto di approfondimento, “eventualmente
anche in senso favorevole all'appellante” poiché a suo dire non ci sarebbe una interpretazione univoca della disposizione del C.C.N.L. (i.e. l'art. 21), ed alcun orientamento giurisprudenziale (anche minoritario) e, quindi, la norma avrebbe potuto
“quindi astrattamente” essere suscettibile di una diversa lettura da parte del Collegio del gravame in quanto dal tenore letterale dell'art. 21, comma 3, del C.C.N.L. (rilevante)
non emergeva che il riferito “accertamento delle … condizioni di salute per il tramite
della competente” fosse “ovviamente necessario” per la concessione Pt_1
dell'ulteriore periodo di 18 mesi di cui all'art. 21, comma 2, essendo, al contrario, tale
5 accertamento previsto solo “su richiesta del dipendente”, escludendo che fosse possibile un'attivazione officiosa da tenersi distinta e ulteriore da quella del 2° comma,
in assenza di chiari dati testuali in tal senso, e con un'espressa finalizzazione “non ai
fini del provvedimento del 2° comma, ma alla verifica della “sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”
(art. 21, 3° comma, C.C.N.L.)”.
Il giudice di primo grado, quindi, pur ritenendo che l'accertamento de quo, in definitiva,
fosse funzionale a verificare la persistenza o meno dell'“idoneità fisica” del lavoratore già in gravi condizioni di salute (allo scopo di consentire alla P.A. di stabilire se quest'ultimo potesse essere recuperato al servizio) e, pur essendo senz'altro strettamente correlato al termine di cui al 2° cpv. dell'art. 21 C.C.N.L. (tanto da doversi svolgere, ai sensi del 3° comma, “prima” del relativo provvedimento concessivo), non riteneva,
almeno sulla base del tenore letterale, a requisito di validità o di esistenza di tale determinazione da parte dell'amministrazione, circostanza che sarebbe potuta emergere nel giudizio di appello con un probabile vantaggio della ricorrente.
Mentre, l'appellante dal canto suo, afferma che poco dopo la pubblicazione in data
17/4/2012 della sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari, venne depositata in data
6/8/2012 la sentenza n. 4505/2012 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, passata in cosa giudicata ancor prima della scadenza del termine per la proposizione dell'appello,
che, per il suo tenore inequivocabile, avrebbe, in ogni caso, impedito alla di CP_1
salvare il proprio posto di lavoro, ossia di annullare il decreto del Direttore Generale del
Ministero del Lavoro n. 154 ~el 5/8/1998 con il quale era stata dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro della a decorrere dal 6/8/1998. Controparte_1
Nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato richiamato dall'appellante, CP_1
lamentava che il giudice di primo grado non avrebbe applicato l'art. 22 del citato
[...]
e che il procedimento per l'accertamento dell'aggravamento di tale patologia CP_3
non era stato portato a compimento proprio dalla stessa Amministrazione.
6 Mentre, il Consiglio di Stato nel rigettare la doglianza della rilevava che CP_1
quest'ultima non provvide ad adempiere a quanto richiestole, ponendo il competente
Collegio medico-legale nella condizione di non poter esprimere il relativo giudizio medico-legale richiesto in quanto più volte convocata non si era presentata.
Quindi, si tratta di stabilire se ci fosse qualche probabilità di accoglimento in sede di gravame delle doglianze della avverso la decisione del giudice del lavoro di CP_1
primo grado, in assenza di verifica medica da parte dell'amministrazione tale da giustificare il superamento del periodo di comporto, tenuto conto, altresì, del giudicato che si era formato in sede amministrativa laddove è stato accertato che l'amministrazione non avendo potuto completare l'accertamento previsto dalla normativa vigente (poiché la non si era sottoposta alla visita specialistica CP_1
fissata dalla commissione medica), non potè esprimere il giudizio e, quindi, non avrebbe potuto agire in modo diverso da come aveva operato, basandosi cioè sulla documentazione in suo possesso. Inoltre, il giudice amministrativo per quanto riguarda la conservazione del posto di lavoro, nel valutare il fatto che la non si fosse CP_1
presentata per far accertare situazioni di carattere patologico diverse da quelle indicate dall'amministrazione, “con riferimemnto alla nota della Direzione Generale degli Affari
e del personale del1'11 dicembre 1997”, aveva ritenuto che l'Amministrazione avesse osservato in modo puntuale il disposto normativo del citato art. 21, comma 16, del
C.C.N.L. del 1985 applicando la disciplina più favorevole per la CP_1
L'odierno Collegio ritiene, diversamente da quanto motivato dal giudice di primo grado,
applicando il criterio probabilistico, che le possibilità di accoglimento delle doglianze o di un vantaggio della ricorrente fossero assai scarse, attesa la sussistenza del giudicato amministrativo, che com'è noto ha effetti solamente per le parti coinvolte nel processo,
analogamente al giudicato civile, che aveva di fatto tranciato ogni possibilità di accoglimento del gravame, in quanto la mancanza di verifica da parte dell'amministrazione circa lo stato di salute della lavoratrice, per non essersi
7 quest'ultima sottoposta alla visita, non avrebbe potuto condurre a scelte diverse da parte dell'amministrazione, né il giudice di appello avrebbe potuto riconoscerle la conservazione del posto di lavoro per il superamento del periodo di comporto, in quanto tale riconoscimento, stante la natura eccezionale della disposizione, poteva avvenire solamente in casi particolarmente gravi, previa valutazione di un Collegio medico
Parte dell' competente, al quale la ricorrente non intese sottoporsi.
Difatti, l'ulteriore periodo fu concesso in assenza “dell'indeffettibile presupposto”,
come rilevato correttamente dal giudice del lavoro, dell'accertamento prima della concessione, in quanto la lavoratrice rendendosi irreperibile non fu possibile darvi corso per colpa dell'istante.
Quindi, “non sussistendo i presupposti di fatto e giuridici” per beneficiare della previsione eccezionale di cui all'art. 21 comma 2, di stretta interpretazione, ci sarebbero state scarse possibilità di accoglimento in sede di impugnazione da parte della ricorrente,
poiché non si può prescindere dal presupposto medico anche per una corretta applicazione della scelta discrezionale della PA se far proseguire o meno il rapporto di lavoro, in quanto il periodo di comporto di 18 mesi sarebbe stato superato quand'anche fosse fossero state defalcate le ferie.
Mentre, la nota con la quale la P.A. aveva concesso l'ulteriore periodo di cui all'art. 21,
comma 2, del C.C.N.L. risulta irrilevante trattandosi di un atto amministrativo riscontrato illegittimo dal giudice ordinario e, quindi, non tenendo correttamente conto degli effetti prodotti, decidendo la controversia tamquam non esset.
Quindi, in sintesi, si ritiene, che non avendo la lavoratrice ottemperato all'invito del collegio medico affinché fossero compiuti ulteriori accertamenti e impedendo quindi ogni valutazione all'amministrazione non ci fosse possibilità di una modifica della sentenza di primo grado di ottenere la tutela reale di cui all'art. 18 legge n. 300/1970
attraverso la reintegrazione del lavoratore, e la corresponsione di un'indennità
risarcitoria fino alla disposta reintegrazione, come peraltro, confermata dalla decisione
8 del Consiglio di Stato e, quindi, non prospettandosi alcun risultato vantaggioso per la ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse, la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno da perdita di chance o da mancato ottenimento del risarcimento spettante non può trovare accoglimento difettando la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il probabile risultato derivatone.
Quindi, appare evidente che basare una impugnazione di una sentenza su questioni problematiche, senza alcuna certezza di poter ricevere un risultano prevedibilmente positivo, tenuto conto del giudicato amministrativo, non consente di ritenere con una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - il probabile esito favorevole del risultato di una eventuale impugnazione da parte del professionista se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cosiddetto "giudizio controfattuale") in quanto l'obbligo risarcitorio del professionista non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione.
Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la la mancata proposizione dell'appello e il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.
Ogni altra questione posta dall'appellante resta assorbita dalla preliminare valutazione circa il necessario nesso eziologico.
In conseguenza di ciò, l'appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza anche sotto il profilo delle spese processuali, che seguono la soccombenza e sono poste per entrambi i gradi di giudizio a carico della parte appellante, con una valutazione unitaria e globale della lite e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa (26.000,00 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Nicola Di Modugno, avverso la sentenza del Tribunale
9 di Bari n. 2175/2020, pubblicata il 14/07/2020,, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda risarcitoria proposta da con atto di citazione notificato in Controparte_1
data 11.09.2014;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio Controparte_1
grado di giudizio che liquida quanto al primo grado in Euro 4.000,00, quanto al grado di appello in Euro 804,00 per spese, ed Euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese generali, Cap e Iva;
Così deciso in videoconferenza del 27.05.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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