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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 16/1/2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 810/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Cesare Corrieri Parte_1
appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1708/2023 del Tribunale di Messina.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 13/6/2022, conveniva in giudizio dinnanzi il Parte_1
CP_ Tribunale di Messina l' esponendo di avere ricevuto, nel febbraio 2022, una raccomandata con la quale l' gli comunicava che a seguito di verifiche era emerso che egli aveva ricevuto, CP_1
per il periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV
n. 07080449 per un importo complessivo di euro 36.296,49 ” per il seguente motivo: “ prestazione non spettante per incompatibilità con rendita ”, con sospensione della prestazione INVCIV a CP_2
da settembre 2021.
Deduceva che non aveva mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione di restituzione somme CP_ e che aveva percepito le predette in assoluta buona fede, essendo l' a conoscenza dell'esistenza della rendita sin dalla liquidazione dell'assegno di invalidità civile. Eccepiva l'irripetibilità CP_2
della prestazione e in subordine la prescrizione del credito azionato.
CP_ Nella resistenza dell' il giudice del lavoro, con la sentenza del 2/10/2023, rilevava che, nel caso di specie, alla stregua di quanto previsto dall'art 3, comma 1 della L. n. 407 del 1990, si era realizzata una non consentita ipotesi di cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella CP_ specie, tra rendita vitalizia erogata dall' e assegno mensile di assistenza corrisposto dall' CP_2
che dava luogo ad una prestazione assistenziale indebita per la quale trovava applicazione la disciplina ordinaria dell'indebito civile di cui all'art 2033 cc.). Richiamava al riguardo la giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. 3 della suddetta legge del 1990, evidenziando che la Cassazione aveva anche condivisibilmente ritenuto che trattandosi di incompatibilità ex lege, non era invocabile il principio di affidamento del pensionato (Cass sez. lav.10/2/2011 n. 3240).
Riteneva dunque ripetibile la prestazione ma accoglieva l'eccezione di prescrizione , nella specie decennale, limitandola alle somme erogate nel periodo successivo al 17.2.2012, avendo il Pt_1 ricevuto la comunicazione d'indebito, interruttiva del termine di prescrizione, solo in data
18.2.2022. Tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso, compensava le spese.
Avverso detta pronunzia, con atto del 18 novembre 2023, proponeva appello, Parte_1 ribadendo l'irripetibilità della prestazione, stante la sua natura assistenziale, e l'inapplicabilità della regola generale di cui all'art 2033 cc. Rileva l'assoluta buona fede di esso appellante che prima della raccomandata del febbraio 2022 non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione di
CP_ restituzione ed evidenziava, d'altra parte, che lo stesso fosse a conoscenza dell'esistenza della rendita sin dalla liquidazione dell'assegno di invalidità civile n. 07080449. Ed infatti nella CP_2
CP_ comunicazione di liquidazione del 17/6/2010 relativa per l'appunto alla suddetta prestazione n. 07080449 , a pagina 2, veniva precisato : “Il pagamento è disposto in modo unificato con le seguenti altre pensioni : Rendita inail Categoria 701 n. 75079736 “.
Tale dato, attestante l'evidente buona fede, non sarebbe stato per nulla considerato dal giudice di prime cure che avrebbe dovuto fare applicazione del principio derogativo della regola generale di cui all'art 2033 cc, trattandosi di indebita prestazione assistenziale non dovuta a condotta dolosa e, come tale irripetibile. Richiama sul punto la sentenza n. 28771 del 9/11/2018 ove la Corte di
Cassazione in tema di indebito assistenziale avrebbe affermato che “ quando manca il dolo del CP_ pensionato , quest'ultimo non è tenuto a restituire all' le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca”.
Insiste nella declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento e con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
CP_ Nella contumacia dell' all'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note dell'appellante la causa è stata decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza non merita accoglimento.
Invero il giudice di prime cure ha innanzitutto correttamente evidenziato la particolarità della presente fattispecie rappresentata da un cumulo di due prestazioni ex lege non consentito.
L'art 3 della L. 407/1990 l'art. 3 della L. n. 407/1990 (rubricato "Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili") - come modificato dall'art. 12 della L. n. 412/1991 (in materia di
"Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") - prevede che "Le prestazioni pensionistiche erogate dal con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, Controparte_3
ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Dunque, sancisce l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito d'invalidità contratte per causa CP_3
di guerra, ovvero contratte per causa di lavoro o di servizio (come nel caso della rendita vitalizia erogata dall' ), nonché con le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle CP_2
gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili - le prestazioni pensionistiche erogate dal ai ciechi CP_3
civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.
Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. lavoro, Sent. n. 3240 del 10-02-
2011), «vanno escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione d'inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece, nella previsione d'incompatibilità (e, perciò stesso d'incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia».
Precisa ulteriormente la Corte di legittimità che l'art 3 della legge sopra richiamata «prescinde da qualsiasi "distinguo" in ordine alla identità o meno degli eventi invalidanti».
E anche recentemente la Suprema Corte è tornata sulla questione (cfr. Cass. civ. n. 6054 del
13/03/2018 ) ribadendo che « è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile un'interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965
e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali ».
La rendita vitalizia già percepita dal dunque, è totalmente incompatibile con l'assegno CP_2 Pt_1
CP_ mensile di assistenza erogato dall' sin dal 2009.
Infondato è tuttavia il rilievo dell'appellante che ( senza comunque contestare la suddetta incompatibilità oggi riaffermata ) deduce che, nella specie, troverebbero applicazione i principi generali in tema di irripetibilità propri delle prestazioni pensionistiche e assistenziali, come tali derogativi della regola generale di cui all'art. 2033 cc.
Invero, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15759/2019, ha precisato che, in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili, la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie». Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.[..] Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033
c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018 secondo cui "In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. »). Recentemente la Cassazione, con la sentenza pure richiamata dal giudice di prime cure (Cass, sez. lav. 5/4/2022
n. 11026), ha nuovamente affermato il principio secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale
"bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite“, puntualizzando che “il divieto del cumulo deriva, nella specie, dalla L. n. 407 del 1990, art. 3 e che, trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”.
In buona sostanza, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nelle fattispecie in cui il beneficiario continui a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione d'incompatibilità.
La sentenza va pertanto confermata.
CP_ Nulla per le spese del presente grado stante la contumacia dell'
Nonostante la dichiarazione di esenzione, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato (vedi Cass. sez. un. del 20/2/2020 n. 4315, secondo cui il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1708/2023 del Parte_1
2/10/2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di parte appellante
Messina, 17/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 16/1/2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 810/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Cesare Corrieri Parte_1
appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1708/2023 del Tribunale di Messina.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 13/6/2022, conveniva in giudizio dinnanzi il Parte_1
CP_ Tribunale di Messina l' esponendo di avere ricevuto, nel febbraio 2022, una raccomandata con la quale l' gli comunicava che a seguito di verifiche era emerso che egli aveva ricevuto, CP_1
per il periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV
n. 07080449 per un importo complessivo di euro 36.296,49 ” per il seguente motivo: “ prestazione non spettante per incompatibilità con rendita ”, con sospensione della prestazione INVCIV a CP_2
da settembre 2021.
Deduceva che non aveva mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione di restituzione somme CP_ e che aveva percepito le predette in assoluta buona fede, essendo l' a conoscenza dell'esistenza della rendita sin dalla liquidazione dell'assegno di invalidità civile. Eccepiva l'irripetibilità CP_2
della prestazione e in subordine la prescrizione del credito azionato.
CP_ Nella resistenza dell' il giudice del lavoro, con la sentenza del 2/10/2023, rilevava che, nel caso di specie, alla stregua di quanto previsto dall'art 3, comma 1 della L. n. 407 del 1990, si era realizzata una non consentita ipotesi di cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella CP_ specie, tra rendita vitalizia erogata dall' e assegno mensile di assistenza corrisposto dall' CP_2
che dava luogo ad una prestazione assistenziale indebita per la quale trovava applicazione la disciplina ordinaria dell'indebito civile di cui all'art 2033 cc.). Richiamava al riguardo la giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. 3 della suddetta legge del 1990, evidenziando che la Cassazione aveva anche condivisibilmente ritenuto che trattandosi di incompatibilità ex lege, non era invocabile il principio di affidamento del pensionato (Cass sez. lav.10/2/2011 n. 3240).
Riteneva dunque ripetibile la prestazione ma accoglieva l'eccezione di prescrizione , nella specie decennale, limitandola alle somme erogate nel periodo successivo al 17.2.2012, avendo il Pt_1 ricevuto la comunicazione d'indebito, interruttiva del termine di prescrizione, solo in data
18.2.2022. Tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso, compensava le spese.
Avverso detta pronunzia, con atto del 18 novembre 2023, proponeva appello, Parte_1 ribadendo l'irripetibilità della prestazione, stante la sua natura assistenziale, e l'inapplicabilità della regola generale di cui all'art 2033 cc. Rileva l'assoluta buona fede di esso appellante che prima della raccomandata del febbraio 2022 non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione di
CP_ restituzione ed evidenziava, d'altra parte, che lo stesso fosse a conoscenza dell'esistenza della rendita sin dalla liquidazione dell'assegno di invalidità civile n. 07080449. Ed infatti nella CP_2
CP_ comunicazione di liquidazione del 17/6/2010 relativa per l'appunto alla suddetta prestazione n. 07080449 , a pagina 2, veniva precisato : “Il pagamento è disposto in modo unificato con le seguenti altre pensioni : Rendita inail Categoria 701 n. 75079736 “.
Tale dato, attestante l'evidente buona fede, non sarebbe stato per nulla considerato dal giudice di prime cure che avrebbe dovuto fare applicazione del principio derogativo della regola generale di cui all'art 2033 cc, trattandosi di indebita prestazione assistenziale non dovuta a condotta dolosa e, come tale irripetibile. Richiama sul punto la sentenza n. 28771 del 9/11/2018 ove la Corte di
Cassazione in tema di indebito assistenziale avrebbe affermato che “ quando manca il dolo del CP_ pensionato , quest'ultimo non è tenuto a restituire all' le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca”.
Insiste nella declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento e con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
CP_ Nella contumacia dell' all'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note dell'appellante la causa è stata decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza non merita accoglimento.
Invero il giudice di prime cure ha innanzitutto correttamente evidenziato la particolarità della presente fattispecie rappresentata da un cumulo di due prestazioni ex lege non consentito.
L'art 3 della L. 407/1990 l'art. 3 della L. n. 407/1990 (rubricato "Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili") - come modificato dall'art. 12 della L. n. 412/1991 (in materia di
"Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") - prevede che "Le prestazioni pensionistiche erogate dal con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, Controparte_3
ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Dunque, sancisce l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito d'invalidità contratte per causa CP_3
di guerra, ovvero contratte per causa di lavoro o di servizio (come nel caso della rendita vitalizia erogata dall' ), nonché con le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle CP_2
gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili - le prestazioni pensionistiche erogate dal ai ciechi CP_3
civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.
Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. lavoro, Sent. n. 3240 del 10-02-
2011), «vanno escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione d'inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece, nella previsione d'incompatibilità (e, perciò stesso d'incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia».
Precisa ulteriormente la Corte di legittimità che l'art 3 della legge sopra richiamata «prescinde da qualsiasi "distinguo" in ordine alla identità o meno degli eventi invalidanti».
E anche recentemente la Suprema Corte è tornata sulla questione (cfr. Cass. civ. n. 6054 del
13/03/2018 ) ribadendo che « è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile un'interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965
e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali ».
La rendita vitalizia già percepita dal dunque, è totalmente incompatibile con l'assegno CP_2 Pt_1
CP_ mensile di assistenza erogato dall' sin dal 2009.
Infondato è tuttavia il rilievo dell'appellante che ( senza comunque contestare la suddetta incompatibilità oggi riaffermata ) deduce che, nella specie, troverebbero applicazione i principi generali in tema di irripetibilità propri delle prestazioni pensionistiche e assistenziali, come tali derogativi della regola generale di cui all'art. 2033 cc.
Invero, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15759/2019, ha precisato che, in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili, la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie». Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.[..] Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033
c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018 secondo cui "In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. »). Recentemente la Cassazione, con la sentenza pure richiamata dal giudice di prime cure (Cass, sez. lav. 5/4/2022
n. 11026), ha nuovamente affermato il principio secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale
"bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite“, puntualizzando che “il divieto del cumulo deriva, nella specie, dalla L. n. 407 del 1990, art. 3 e che, trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”.
In buona sostanza, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nelle fattispecie in cui il beneficiario continui a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione d'incompatibilità.
La sentenza va pertanto confermata.
CP_ Nulla per le spese del presente grado stante la contumacia dell'
Nonostante la dichiarazione di esenzione, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato (vedi Cass. sez. un. del 20/2/2020 n. 4315, secondo cui il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1708/2023 del Parte_1
2/10/2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di parte appellante
Messina, 17/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini