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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22960/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22960/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. RACCA con il sig. personalmente Parte_1 Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
L'avv. Racca esibisce verbale negativo di mediazione in data 19.2.25, indicato fra i documenti allegati al ricorso e per errore non prodotto.
Il giudice dà atto che il procedimento di mediazione si è chiuso con verbale negativo per la mancata comparizione del sig. . CP_1
Il Giudice dichiara la contumacia di . Controparte_1
Invita il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
L'Avv. Racca conclude come da memoria difensiva depositata il 10.3.25.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
pagina 1 di 6 Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 2 di 6 N. R.G. 22960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 16.04.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22960/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dagli Avv.ti OLIVA DIANA, BRUNO Parte_1 C.F._1
ALICE e RACCA ALBERTO in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per finita locazione e per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile Parte_1 Controparte_1
sito in Torino, via Bianchi n. 116, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di Agosto 2024; in via subordinata, ha chiesto convalidarsi la licenza per finita locazione per la scadenza del 4.12.2024 e, in caso di mancato rilascio, convalidarsi lo sfratto per finita locazione.
pagina 3 di 6 Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro davanti al mediatore del 19.02.2025) non si è costituito in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha dedotto due diversi profili di inadempimento da parte del conduttore: da un lato non ha rilasciato l'immobile nei termini pattuiti
(4.12.2024) e continua ad occupare il bene locato, dall'altro non ha corrisposto canoni e spese da agosto 2024, maturando una morosità di complessivi € 4.480,00. In via principale chiede che sia accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per finita locazione, avvenuta il
4.12.2024; in via subordinata, chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per morosità, condannando, in ogni caso, il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile.
*
1. L'attore, modificando l'ordine delle domande proposte in sede di convalida, chiede, in via principale, l'accertamento dell'intervenuta scadenza contrattuale alla data del 4.12.24 e, solo in via subordinata, chiede pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del conduttore. Il sig. Parte_1
ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo di natura transitoria stipulato in data 27.03.2024, registrato il
4.05.2024 (doc. 1).
2. La domanda di risoluzione per finita locazione va accolta: il contratto di locazione è infatti stato stipulato per la durata di 8 mesi, decorrenti dal 4.04.2024 al 4.12.2024. Si tratta, dunque, di un contratto di natura transitoria che, conformemente alle previsioni di legge (art. 2 l. 431/98), indica espressamente le ragioni della transitorietà: l'art. 2 del contratto precisa che l'esigenza di transitorietà del conduttore va individuata nell'attività lavorativa di breve durata da svolgersi a
Torino; viene altresì indicata la necessità del locatore di una soluzione temporanea “finalizzata alla intenzione di porre in vendita, a breve termine, l'appartamento”.
Il locatore, nella memoria integrativa, dà atto che il conduttore non ha rilasciato l'immobile al termine contrattualmente previsto del 4.12.2024; la domanda di risoluzione per finita locazione va pagina 4 di 6 dunque accolta e conseguentemente il contratto di locazione va dichiarato risolto, con condanna del conduttore all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Poiché la domanda di risoluzione del contratto per morosità è stata proposta in via subordinata, l'accoglimento della domanda principale esime dalla necessità di pronunciare sulla domanda subordinata di risoluzione. Va tuttavia precisato che, poiché il locatore chiede, in ogni caso, il pagamento dei canoni insoluti, la morosità del conduttore va pur sempre accertata in via incidentale. A tal fine è sufficiente osservare che il conduttore, rimasto contumace, non ha adempiuto all'onere di provare il puntuale pagamento dei canoni e degli oneri accessori previsti in contratto.
4. La domanda di condanna al pagamento dei canoni e degli oneri accessori va pertanto accolta. Il locatore, nella memoria integrativa del 10.03.2025, precisa la morosità in complessivi €
4.480, di cui € 3.360,00 a titolo di canoni, € 960,00 a titolo di oneri accessori e € 160,00 a titolo di spese per la luce.
La domanda va accolta in tale misura;
infatti, gli importi così ottenuti sono quelli contrattualmente previsti, così determinati:
• € 3.360,00, per i canoni da agosto a marzo 2025, ovvero 8 mensilità moltiplicate per l'importo contrattualmente previsto di € 420,00 (art. 4 del contratto);
• € 960,00 per gli oneri accessori da agosto a marzo 2025, ovvero 8 mensilità moltiplicate per l'importo contrattualmente previsto di € 120,00 (art. 6 del contratto);
• € 160,00 per le spese di luce da agosto a marzo 2025, ovvero 8 mensilità moltiplicate per l'importo contrattualmente previsto di € 20,00 (art. 6 del contratto).
Va accolta altresì la domanda con cui il locatore chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i mesi successivi a marzo 2025 e fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori e delle spese di luce fino all'effettivo rilascio, nella misura contrattualmente prevista (€ 120,00 al mese per gli oneri accessori, € 20,00 al mese per le spese di luce).
pagina 5 di 6 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al CP_1
D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 530
• fase introduttiva € 494
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre € 140 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta va altresì condannata al rimborso delle spese di mediazione nella misura €
490,13, di cui € 284,00 a titolo di onorari per la fase di attivazione, € 190,32 per spese vive di avvio
(doc. 7) ed € 15,81 per le notifiche (doc. 5); oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 4.05.2024, relativo all'immobile sito in Torino, via Bianchi n. 116 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in Controparte_1
favore di;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
4.480,00, oltre € 560 per ciascun mese di occupazione a partire dal mese di aprile 2025 e fino al rilascio;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in € 1.875,00, oltre € 140 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per Parte_1
legge; oltre € 490,13 (oltre IVA e CPA) per spese di mediazione.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22960/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. RACCA con il sig. personalmente Parte_1 Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
L'avv. Racca esibisce verbale negativo di mediazione in data 19.2.25, indicato fra i documenti allegati al ricorso e per errore non prodotto.
Il giudice dà atto che il procedimento di mediazione si è chiuso con verbale negativo per la mancata comparizione del sig. . CP_1
Il Giudice dichiara la contumacia di . Controparte_1
Invita il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
L'Avv. Racca conclude come da memoria difensiva depositata il 10.3.25.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
pagina 1 di 6 Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 2 di 6 N. R.G. 22960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 16.04.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22960/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dagli Avv.ti OLIVA DIANA, BRUNO Parte_1 C.F._1
ALICE e RACCA ALBERTO in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per finita locazione e per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile Parte_1 Controparte_1
sito in Torino, via Bianchi n. 116, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di Agosto 2024; in via subordinata, ha chiesto convalidarsi la licenza per finita locazione per la scadenza del 4.12.2024 e, in caso di mancato rilascio, convalidarsi lo sfratto per finita locazione.
pagina 3 di 6 Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro davanti al mediatore del 19.02.2025) non si è costituito in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha dedotto due diversi profili di inadempimento da parte del conduttore: da un lato non ha rilasciato l'immobile nei termini pattuiti
(4.12.2024) e continua ad occupare il bene locato, dall'altro non ha corrisposto canoni e spese da agosto 2024, maturando una morosità di complessivi € 4.480,00. In via principale chiede che sia accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per finita locazione, avvenuta il
4.12.2024; in via subordinata, chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per morosità, condannando, in ogni caso, il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile.
*
1. L'attore, modificando l'ordine delle domande proposte in sede di convalida, chiede, in via principale, l'accertamento dell'intervenuta scadenza contrattuale alla data del 4.12.24 e, solo in via subordinata, chiede pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del conduttore. Il sig. Parte_1
ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo di natura transitoria stipulato in data 27.03.2024, registrato il
4.05.2024 (doc. 1).
2. La domanda di risoluzione per finita locazione va accolta: il contratto di locazione è infatti stato stipulato per la durata di 8 mesi, decorrenti dal 4.04.2024 al 4.12.2024. Si tratta, dunque, di un contratto di natura transitoria che, conformemente alle previsioni di legge (art. 2 l. 431/98), indica espressamente le ragioni della transitorietà: l'art. 2 del contratto precisa che l'esigenza di transitorietà del conduttore va individuata nell'attività lavorativa di breve durata da svolgersi a
Torino; viene altresì indicata la necessità del locatore di una soluzione temporanea “finalizzata alla intenzione di porre in vendita, a breve termine, l'appartamento”.
Il locatore, nella memoria integrativa, dà atto che il conduttore non ha rilasciato l'immobile al termine contrattualmente previsto del 4.12.2024; la domanda di risoluzione per finita locazione va pagina 4 di 6 dunque accolta e conseguentemente il contratto di locazione va dichiarato risolto, con condanna del conduttore all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Poiché la domanda di risoluzione del contratto per morosità è stata proposta in via subordinata, l'accoglimento della domanda principale esime dalla necessità di pronunciare sulla domanda subordinata di risoluzione. Va tuttavia precisato che, poiché il locatore chiede, in ogni caso, il pagamento dei canoni insoluti, la morosità del conduttore va pur sempre accertata in via incidentale. A tal fine è sufficiente osservare che il conduttore, rimasto contumace, non ha adempiuto all'onere di provare il puntuale pagamento dei canoni e degli oneri accessori previsti in contratto.
4. La domanda di condanna al pagamento dei canoni e degli oneri accessori va pertanto accolta. Il locatore, nella memoria integrativa del 10.03.2025, precisa la morosità in complessivi €
4.480, di cui € 3.360,00 a titolo di canoni, € 960,00 a titolo di oneri accessori e € 160,00 a titolo di spese per la luce.
La domanda va accolta in tale misura;
infatti, gli importi così ottenuti sono quelli contrattualmente previsti, così determinati:
• € 3.360,00, per i canoni da agosto a marzo 2025, ovvero 8 mensilità moltiplicate per l'importo contrattualmente previsto di € 420,00 (art. 4 del contratto);
• € 960,00 per gli oneri accessori da agosto a marzo 2025, ovvero 8 mensilità moltiplicate per l'importo contrattualmente previsto di € 120,00 (art. 6 del contratto);
• € 160,00 per le spese di luce da agosto a marzo 2025, ovvero 8 mensilità moltiplicate per l'importo contrattualmente previsto di € 20,00 (art. 6 del contratto).
Va accolta altresì la domanda con cui il locatore chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i mesi successivi a marzo 2025 e fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori e delle spese di luce fino all'effettivo rilascio, nella misura contrattualmente prevista (€ 120,00 al mese per gli oneri accessori, € 20,00 al mese per le spese di luce).
pagina 5 di 6 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al CP_1
D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 530
• fase introduttiva € 494
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre € 140 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta va altresì condannata al rimborso delle spese di mediazione nella misura €
490,13, di cui € 284,00 a titolo di onorari per la fase di attivazione, € 190,32 per spese vive di avvio
(doc. 7) ed € 15,81 per le notifiche (doc. 5); oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 4.05.2024, relativo all'immobile sito in Torino, via Bianchi n. 116 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in Controparte_1
favore di;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
4.480,00, oltre € 560 per ciascun mese di occupazione a partire dal mese di aprile 2025 e fino al rilascio;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in € 1.875,00, oltre € 140 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per Parte_1
legge; oltre € 490,13 (oltre IVA e CPA) per spese di mediazione.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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