Articolo 10 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 agosto 1982
>
Versione
27 febbraio 1983
Art. 10.
Le vincite il cui importo non supera L. 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale e' stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino.
Per le vincite di importo superiore il giocatore e' tenuto a presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale puo' presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmettera' all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. ((Il pagamento e' effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore))
La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considera come richiesta del pagamento del premio.
Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente