Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1338/2023 promossa da
(c.f. , difeso dall'avv. Stefano Brunetti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore, di cui all'indirizzo
“ Email_1 appellante contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, difesi dagli avv.ti Sebastiano A. Scarpa e Jacopo Astolfo, C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Marghera, banchina Molini,
n. 8
(c.f. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
(c.f.
[...] C.F._5 appellati
Conclusioni
1
Appello di Torino, contrariis reiectis:
* nel merito: accogliere tutti i motivi di appello di cui alla narrativa e, in riforma della sentenza n.1327/2023, pubblicata il 28.03.2023, Giudice Dott.ssa Ester Marongiu, emessa dal Tribunale di Torino all'esito del procedimento n. 2531/2021 e mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, come rese all'udienza del 23.11.2022, di seguito riportate:
* nel merito: accertato l'avvenuto acquisto della piena proprietà, per effetto di usucapione, dell'automobile Alfa Romeo 1900/C targata VE025615, da parte di Parte_1
(c.f.: , nato a [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_6 residente in [...] ed in danno degli eredi dell'originario intestatario fu , oggi convenuti, dichiarare e Controparte_1 Per_1 ritenere assoluto, esclusivo e pieno proprietario dell'auto di cui sopra, Parte_1 con ogni conseguenza di legge, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza presso il PRA;
* in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art.183, comma 6 n.2, cpc del 17.01.2021.
Vinti compensi e spese dei due gradi di giudizio;
* in via istruttoria, per le ragioni di cui alla narrativa, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel procedimento di primo grado che di seguito si richiamano: si chiede volersi ammettere prova testimoniale:
a) del signor , residente in [...]
Libera n. 11, Int.6, sui seguenti capitoli:
1) DC se Ella ha lavorato come dipendente della concessionaria Alfa Romeo dei fratelli , posta in San Donà di Piave via Carlo Vizzotto, sin dai primi anni ottanta Pt_1
e sino alla chiusura dell'attività?
2) DC se Ella, sin dall'epoca della sua assunzione ha sempre visto, all'interno dei locali della concessionaria, l'auto Alfa Romeo 1900/C targata VE 025615?
3) DC se parlando dell'auto, nel tempo, i fratelli le avevano detto che era Pt_1 di proprietà di tali CP_1
4) DC se alla fine dell'anno 2009 il signor Le ha chiesto di Parte_1 aiutarlo a predisporre un conteggio del credito maturato in relazione all'auto Alfa Romeo
1990/C di cui sopra?
2 5) DC se nel Febbraio 2010 il signor le ha detto di avere Parte_1 incontrato un tale signor erede di colui che portò l'auto presso la CP_1 concessionaria?
6) DC se alcuni giorni dopo mentre si trovava nell'ufficio della concessionaria ebbe a rispondere al telefono?
7) DC se la chiamata era stata effettuata da tale signor il quale chiese CP_1 di parlare con il signor dicendo che ci aveva parlato pochi giorni prima? Parte_1
8) DC se chiamò il signor rimanendo all'interno dell'ufficio per continuare Pt_1 il suo lavoro?
9) DC se la telefonata fu breve?
10) DC se udì il signor dire che non accettava e che a quel punto Parte_1 avrebbe tenuto l'auto?
11) DC se la sua attività esercitata sotto la ragione sociale Fontana Auto di
AM e NO UC snc è stata rilevata a qualsiasi titolo dall'impresa dei fratelli
? Pt_1
12) DC se lei o la sua società avete avuto la disponibilità dell'auto Alfa Romeo
1900/C targata VE 025615?
Si chiede, altresì, volersi ammettere prova testimoniale b) del signor , residente in [...] delle Vertighe, sui seguenti capitoli:
13) DC se Ella è Presidente della Commissione Tecnica del RIAR (Registro Italiano
Alfa Romeo)?
14) DC se verso le fine dell'anno 2018 lo ha contattato per una Parte_1 sua valutazione circa un intervento di restauro di un'Alfa Romeo 1900/C finalizzato alla iscrizione al RIAR?
15) DC se Ella, recatosi a San Donà di Piave ha visionato l'Alfa Romeo 1900/C targata VE 025615 che ha detto essere di sua proprietà? Parte_1
16) DC se Ella ha consigliato di eseguire un intervento per Parte_1 quanto possibile di carattere filologico?
17) DC se ha successivamente parlato dell'auto con ? Parte_1 volersi ammettere prova testimoniale c) del signor , residente in [...]di Modena (Mo), piazza Primo Testimone_3
Maggio n.49, sui seguenti capitoli:
18) DC se alla fine del 2018 Le chiese di potere custodire l'Alfa Parte_1
Romeo 1900/C targata VE 025615? 3 19) DC se da allora l'auto si trova sempre in custodia presso di lei?
20) DC se le disse che l'auto era di sua proprietà? Parte_1
21) DC se le disse che aveva parlato con per Parte_1 Testimone_2 avere consigli sul restauro dell'auto?
22) DC se ha parlato con dell'auto di causa e se Testimone_2 Tes_2
gli ha riferito che l'auto era di ?».
[...] Parte_1
e hanno precisato queste Controparte_1 Parte_2 conclusioni: «In via principale, nel merito:
- Rigettarsi la citazione in appello per i motivi esposti in narrativa, in quanto inammissibile o comunque infondata e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza impugnata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e di compensi professionali, comprensivi di I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e spese generali al 15% ex D.M. 55/2014;
In via istruttoria:
- ci si oppone a tutti i capitoli di prova testimoniale formulati dall'appellante e già rigettati dal Giudice di prima istanza, in quanto inammissibili per le ragioni meglio circostanziate in narrativa, e comunque anche per queste ragioni:
Per quanto riguarda quelli rivolti al Sig. Tes_1
- I capp. 1, 2 e 3 sono del tutto irrilevanti;
- Il cap. 4 è non solo irrilevante, ma anche eccessivamente generico ed indeterminato sul piano temporale;
- Parimenti, anche i capp. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono del tutto generici ed indeterminati sul piano temporale, nonché inammissibili perché hanno ad oggetto circostanze fattuali che non possono ora trovare ingresso nel procedimento, per le ragioni sopra esposte.
- I capp. 11 e 12 sono ugualmente irrilevanti;
Appaiono poi agli occhi degli scriventi procuratori del tutto irrilevanti, ininfluenti ed anche carenti sotto il profilo di contestualizzazione temporale, tutte le circostanze fattuali capitolate nei capp. da 13) a 22), sui quali dovrebbero deporre i Sigg.ri e Tes_2
: anche detti capitoli appaiono quindi del tut[t]o inammissibili. Tes_3
In denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
- per scrupolo difensiv[o] si insiste per l'ammissione della prova testimoniale che avevamo formulato nella “seconda memoria” ex art. 183 c.p.c., che per comodità qui riproponiamo (fermo restando che, come abbiamo già evidenziato sopra, le circostanze di fatto oggetto di questi capitoli si devono considerare ormai pacifiche e riconosciute per
4 effetto della mancata comparizione dell'attore all'interpello ex art. 228 c.p.c. che Pt_1 era stato disposto nei suoi confronti):
1) Vero che in data 24 febbraio 2010, presso lo studio del Dott. a Persona_2
Jesolo (VE), si teneva un incontro fra il medesimo, il Sig. ed il Sig. Controparte_1
? Parte_1
2) Vero che le voci udibili nell'audio registrazione dimessa come doc. 3 da questo patrocinio, appartengono al Sig. al Sig. ed al Controparte_1 Parte_1
Dott. ? Persona_2
3) Vero che, durante l'incontro del 24 febbraio 2010, il Sig. ed il Dott. Pt_1
spiegavano al Sig. con quali criteri avevano quantificato il costo del Per_2 CP_1 deposito/parcheggio che in quell'occasione veniva richiesto al Sig. da parte CP_1 del Sig. , per aver custodito l'autoveicolo targato VE025615 nei locali della Pt_1 propria officina fino a quella data?
4) Vero che il costo di cui al capitolo precedente veniva quantificato dal Sig.
nella somma di € 50.000,00? Pt_1
5) Vero che, durante detto incontro, il Sig. riferiva al Sig. di non Pt_1 CP_1 aver mai voluto intentare un'azione di usucapione sull'autoveicolo targato VE025615, perché attendeva che il Sig. il padre del suo interlocutore e con il Controparte_4 quale si era incontrato più volte, si recasse presso la sua officina per ritirare detto autoveicolo?
Si indica il seguente testimone:
- Dott. , residente in [...]». Persona_2
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_5
e quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_2 Per_3
chiedendo di accertare l'acquisto della proprietà dell'automobile Alfa Romeo
[...]
1900/C, targata “VE025615”, a titolo di usucapione.
L'attore aveva assunto che era nella disponibilità dell'automobile dalla metà degli anni Settanta, da quando l'aveva presa in consegna, per effettuare delle riparazioni, da
(figlio di al cui nome in aggiunta a “Impresa Persona_3 Controparte_1
Costruzioni Società Generica” risultava immatricolata), il quale non l'aveva più ritirata, in quanto disinteressato.
2. e si erano costituiti in Controparte_3 Controparte_2 giudizio, rilevando che aveva rinunciato all'eredità Controparte_5
5 del marito e che e Persona_3 Parte_2 Controparte_1 erano eredi, quali moglie e figlio, di fratello di e Controparte_4 Persona_3 quindi figlio di sicché occorreva integrare il contraddittorio nei Controparte_1 loro confronti.
I convenuti non si opponevano all'accoglimento della domanda attorea.
3. A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, e Parte_2 si erano costituiti in giudizio, eccependo che la prima non Controparte_1 aveva acquistato in eredità dal marito la proprietà dell'automobile, eccependo il difetto di legittimazione dell'attore in quanto l'officina presso cui era stato ricoverato il veicolo era di e, nel merito, rappresentando che, Controparte_6 durante l'incontro del 24 febbraio 2010 tra l'attore e da Controparte_1 questi registrato, il primo aveva preteso il pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di canone di deposito o parcheggio per la durata di circa quaranta anni.
I convenuti avevano chiesto, oltre all'accoglimento delle eccezioni in rito, il rigetto della domanda attorea.
4. Con sentenza n. 1317/2023 del 28 marzo 2023, il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_5
e nel merito ha rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al Parte_2 pagamento delle spese processuali.
5. ha proposto appello in base a quattro motivi e ha riproposto Parte_1 la domanda avanzata in primo grado.
e hanno chiesto il rigetto anche Parte_2 Controparte_1 in rito dell'appello.
e non si sono costituiti Controparte_2 Controparte_3 in giudizio.
6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. In rito, va accertata la validità della notificazione dell'appello nei riguardi di e che, siccome non costituiti, Controparte_2 Controparte_3 vanno dichiarati contumaci.
2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la valutazione della registrazione del colloquio intercorso con del 24 febbraio Controparte_1
2010. 6 Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha accertato che «[l]a registrazione dell'incontro che, come trascritta e prodotta in atti, non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dell'attore, dà atto della richiesta formulata da volta ad ottenere una somma a titolo di Parte_1 deposito per aver custodito presso la propria concessionaria l'autovettura oggetto di causa a far data dagli anni '70. || Tale circostanza appare rilevante al fine di escludere, fino al febbraio 2010, la sussistenza in capo all'attore del cd. animus possidendi, presupposto per l'usucapione» (p. 8 sent.).
Rispetto all'utilizzo della registrazione, l'appellante ha dedotto che «il riferimento alla mancata contestazione della registrazione audio da parte dell'attore non è corretto.
non ha effettivamente contestato la genuinità della registrazione, ma Parte_1 ne ha sempre e costantemente contestato la sua valenza istruttoria» (p. 3 cit. app.).
Anzitutto, come ammesso dall'appellante, è da ritenersi pacifica la genuinità della registrazione.
Inoltre, quanto al valore della prova, il giudice di primo grado non ha attribuito alla registrazione valore confessorio, come dedotto dall'appellante, bensì ha accertato che il contenuto di essa, “come trascritta e prodotta in atti”, non era stato contestato.
Invero, il contenuto della registrazione era stato ripreso in parte dagli appellati, qui costituiti, nella comparsa di costituzione e risposta;
in particolare, erano state riportate le circostanze evocative della consapevolezza della qualità di custode («il Sig.
chiedeva espressamente al Sig. di corrispondergli una somma di € Pt_1 CP_1
50.000,00 a titolo di canone di deposito/parcheggio per il fatto di aver custodito presso la propria officina l'autoveicolo per circa 40 anni. Questa difesa è in grado di produrre, come doc. 3, la registrazione audio1 di quell'incontro realizzata dallo stesso Sig.
e si sente molto chiaramente il Sig. e colui che era stato presentato CP_1 Pt_1 come il suo commercialista spiegare, innanzitutto, come avevano quantificato il costo del deposito/parcheggio che in quell'occasione veniva richiesto al Sig. , p. 5 CP_1 comp. cost.).
Questi enunciati non erano stati specificamente contestati dall'appellante, né all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 17 novembre
2021, né con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. (art. 115, co. 1, c.p.c.).
Rimane allora fermo l'accertamento di mancata contestazione del contenuto, che era liberamente apprezzabile dal giudice (art. 116, co. 1, c.p.c.).
Gli enunciati non contestati non risultano contraddetti altrove.
7 Anzi, a suffragare la loro veridicità si pone la condotta dell'appellante stesso, che aveva deciso di sottrarsi all'interrogatorio formale vertente sulle circostanze oggetto di registrazione (verbale d'udienza del 23 novembre 2022).
La decisione di non presentarsi si spiega ragionevolmente per la superfluità di confermare circostanze non contrastate (art. 232, co. 1, c.p.c.).
Le eventuali strategie sottese alle dichiarazioni rese – “piazzare” il veicolo («Quello che è certo, e che emerge chiaramente dal tenore della conversazione, è che Parte_1
stava cercando di “piazzare” l'auto ad un prezzo doppio rispetto al valore
[...] dell'epoca», p. 4 cit. app.), ovvero compiacere all'interlocutore («Che poi, nel corso del colloquio, questa parte abbia tentato di compiacere in varie maniere l'interlocutore, si crede che nulla aggiunga alla ricostruzione del fatto», ibidem) – appartengono al piano dei motivi non esplicitati e quindi esprimono al più riserve mentali della parte, con conseguente irrilevanza.
Siccome alla registrazione non è stata attribuita l'efficacia della confessione, sono vieppiù eccentrici gli argomenti circa i limiti al compimento degli atti negoziali della società di cui l'appellante era socio, già di per sé irrilevanti, in quanto attinenti ad un rapporto estraneo a quello delle parti.
L'appellante ha nel merito dedotto «come, al momento della consegna dell'auto al riparatore, costui assuma anche l'obbligo di custodire (detenere) il veicolo per il tempo necessario e funzionale all'esecuzione dell'intervento di riparazione, al termine del quale il veicolo viene riconsegnato al cliente. Ma tale lasso di tempo, già di per sé, non si ritiene che possa dilatarsi per 45 anni!» (p. 3 cit. app.).
L'appellante ha dunque riconosciuto la qualità originaria di detentore del veicolo, come apprezzato dal tribunale (p. 8 sent.).
Il decorso del tempo è sì elemento rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo di usucapione, ma soltanto se si versa in una situazione di possesso.
Se la relazione materiale iniziale era quella di detenzione, il decorso del tempo è solo il prolungamento di essa (cfr. Cass. civ., sez. II^, ord. 1 marzo 2025, n. 5410), sino a che non intervenga il mutamento in possesso (c.d. interversione del possesso), che può manifestarsi mediante due forme: atto del terzo o opposizione del detentore contro il possessore (art. 1141, co. 2, parte prima, c.c.).
L'appellante non ha indicato quale sarebbe il fatto significativo di interversione del possesso trascurato dal giudice di primo grado e come supererebbe il significato oggettivo del contegno registrato al 24 febbraio 2010, che, sul piano sociale, esprime la consapevolezza dell'altruità della cosa.
8 L'appellante ha soggiunto che «il proprietario dell'auto era scomparso, come risulta evidente dalla coordinata tempo della vicenda, ed non aveva alcun Parte_1 interlocutore al quale fare riferimento, in proposito. Anche la persona che si è presentata a lui molti anni dopo (45!), neppure compiutamente identificata nell'atto di citazione, non ha posto in essere alcuna attività volta al recupero o alla rivendicazione dell'auto sino a quando non ha agito per vedere riconoscere il suo diritto di proprietà Parte_1 sull'auto, oltre dieci anni dopo» (p. 3 cit. app.).
La difficoltà ad individuare l'“interlocutore” è una variabile del concreto che non giustifica l'elusione delle forme di interversione, che devono coinvolgere il possessore, anche quale erede (art. 1141, co. 2, parte seconda, c.c.), per consentirgli di scegliere se rimanere inerte o attivarsi per impedire la maturazione dell'usucapione.
L'inerzia dei proprietari nel ritiro del veicolo non vale interversione;
questa rileva, soltanto se provato il possesso, come indice di continuità del medesimo e assenza di fatti o atti interruttivi dell'usucapione (artt. 1162, 1167, co. 1, c.c.).
Il motivo è rigettato.
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione di non ammettere le istanze istruttorie vertenti sulle circostanze che si collocano nel periodo successivo al 24 febbraio 2010.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342, co. 1, c.p.c.
L'appellante si è così difeso: «Le prove richieste non sono state ammesse, come illustrato dal Giudice nell'ordinanza riservata del 27.06.2022, con la quale le istanze istruttorie di questa parte sono state ritenute inammissibili, in quanto ritenute genericamente formulate ed irrilevanti ai fini della decisione. La locuzione
“genericamente formulate”, adottata nell'ordinanza, non è condivisibile atteso che la giurisprudenza postula che i fatti devono essere indicati nei loro elementi essenziali,
(tempo, luogo e modalità di svolgimento) per consentire al giudice di verificarne l'utilità per la decisione nella causa e per consentire alla controparte l'articolazione di prova contraria (così Cass. n. 9547/2009 e Cass. n.2446/2000). Nel nostro caso, anche a voler prescindere dalla circostanza che controparte abbia chiesto l'esame di un proprio teste a controprova, la capitolazione era certamente rispettosa di tali principi e, in caso di ammissione, avrebbe consentito di verificare il comportamento dell'attore riguardo alla disponibilità dell'auto» (p. 6 cit. app.).
Le difese sono generiche.
Anzitutto, la difesa si è appuntata sulla valutazione di genericità dei capitoli di prova, mentre in realtà alcuni di essi sono stati giudicati altrimenti: quanto al capitolo n. 2, il tribunale ha ritenuto vertesse su circostanze non contestate, quanto ai capitoli 9 restanti, diversi dai capitoli nn.
2-12 e 18, il tribunale ne ha giudicato l'irrilevanza
(ordinanza datata 27 giugno 2022).
È evidente l'insufficienza della censura, perché omnicomprensiva.
L'appellante avrebbe dovuto richiamare in modo specifico la prova non ammessa, avendo cura di riportare il capitolo di riferimento (trattandosi di prova orale), di modo da consentire di verificare l'idoneità a superare l'accertamento compiuto dal giudice;
in particolare, l'appellante avrebbe dovuto precisare quale o quali capitoli contenessero circostanze significative del fatto di interversione del possesso, giudicata dal tribunale come non avvenuta.
L'appellante si è limitato a trattare in astratto la questione dell'articolazione della prova, illustrandone i caratteri che ne esprimono la specificità, mediante il richiamo al dato giurisprudenziale, e a dolersi della mancata ammissione (p. 6 cit. app.).
Quanto alla difesa, secondo cui «l'assunzione della prova avrebbe consentito di verificare il perdurare della gestione dell'auto, come proprietario, spostandola a proprio arbitrio da un luogo all'altro senza vincoli o autorizzazioni di sorta», ibidem), ancora una volta ne va rimarcata la genericità, non avendo l'appellante indicato il capitolo di prova di riferimento.
Ad integrare indebitamente l'onere dell'appellante, sembra che l'unico riferimento utile, in relazione all'ultimo enunciato, sia il capitolo n. 19) – «DC se da allora l'auto si trova sempre in custodia presso di lei?» (p. 5 seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.)
–, il quale è però stato giudicato dal tribunale irrilevante e non generico, profilo su cui, si ripete, vertono le difese.
Il motivo è rigettato (in rito).
4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la non ricorrenza degli elementi dell'usucapione, sia soggettivo che oggettivo, nel periodo successivo al 24 febbraio 2010.
Il motivo non è fondato.
Giova riportare l'estratto della sentenza rilevante: «deve ritenersi che anche per il periodo successivo al 24.2.2010 parte attrice non abbia offerto elementi probatori sufficienti a ritenere provato l'elemento soggettivo dell'usucapione […] || La stessa allegazione attorea, secondo cui “lo stato dell'auto è tale da richiedere interventi di ripristino sia di carrozzeria che di meccanica. Adesso, libero dal lavoro, Parte_1 intende dedicarsi a tale attività ma non prima di sentirsi dichiarare
[...] proprietario del veicolo” (v. atto di citazione, pag. 3), conferma indirettamente che l'attore non ha mai inteso comportarsi come proprietario dell'autovettura […] || La mancata realizzazione di interventi di riparazione o di modifica dell'auto, nonché il 10 mancato spostamento della stessa dai locali della ex officina, appaiono al contrario elementi indicativi di un persistente e continuo riconoscimento del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario e quindi, agli eredi di || Nessun Controparte_1 elemento di segno contrario, dal quale evincere un'interversione del possesso, è stato offerto dall'attore per il periodo successivo al febbraio 2010: non solo è provato che l'autovettura sia sempre stata conservata all'interno dei locali della concessionaria, nei quali peraltro dal 2012 al 2018 si era insediata un'altra attività non riconducibile all'attore, ma neppure è stata offerta prova che il avesse comunque, nel periodo Pt_1 successivo al 2010 e al 2012, la possibilità di accedere liberamente ai locali della concessionaria conservando la disponibilità dell'autovettura. || Alla carenza dell'elemento soggettivo dell'animus si affianca, anche la carenza del presupposto oggettivo dell'usucapione, ovvero del possesso continuativo decennale» (p. 9).
Per l'appellante, «[i]n primo luogo, la parte motiva riporta un inciso dell'atto introduttivo di questa parte ove si indicava come l'attore intendesse porre mani a certi lavori da eseguire sull'auto adesso che, pensionato, era libero dal lavoro e che voleva essere dichiarato proprietario prima di procedere oltre nell'intervento. Il Giudice sostiene che non avere provveduto all'esecuzione di tutti i lavori equivale ad un comportamento non corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Ben noto è che l'usucapione si matura per legge, senza che la relativa sentenza abbia natura costitutiva e che, pertanto, , ritenendosi proprietario, non dovrebbe attendere gli esiti di Parte_1 un giudizio. Se questo è ciò che intendeva il Giudice. Tuttavia, si rammenta che il veicolo
è un bene mobile registrato[…]. Risulta, quindi, più che naturale per Parte_1 cercare conforto della propria posizione di proprietario in un giudizio, che costituisce la sola strada per dare continuità alle trascrizioni del PRA» (p. 7 cit. app.)
L'appellante non ha contestato l'accertamento negativo di mancata realizzazione di interventi di riparazione, né il valore attribuito dal tribunale alla condotta tenuta, considerata espressiva della consapevolezza dell'altruità della cosa, che, aggiungasi, si pone del tutto in continuità con la consapevolezza della qualità di custode del veicolo di cui al dialogo registrato.
Il motivo sotteso al mancato compimento dei lavori è ininfluente: ciò che conta è il significato esteriore del contegno, rimasto incontrastato;
tra l'altro, l'appellante si è fatto scrupolo del previo adeguamento dello stato di diritto a quello di fatto, prima di intervenire a riparare il veicolo, ma, in altro momento, lo stesso ha assunto di averla gestita «come proprietario, spostandola a proprio arbitrio da un luogo all'altro senza vincoli o autorizzazioni di sorta» (p. 6 cit. app.).
11 Infine, ed in ogni caso, si osserva che l'esecuzione dei lavori, rimasta a livello di mero proposito, non sarebbe valsa di per sé quale fatto innescante il mutamento della detenzione in possesso, non essendo evocativa di opposizione verso il possessore attuale.
L'appellante ha rilevato che, «[i]n secondo luogo, il Giudice sostiene sia provato che l'autovettura sia sempre stata conservata all'interno dei locali della concessionaria, nei quali peraltro, dal 2012 al 2018, si era insediata un'altra attività non riconducibile all'attore e, continua il Giudice, risulta parimenti non provato che avesse Pt_1 comunque, nel periodo successivo dal 2010 al 2012, la possibilità di accedere liberamente ai locali della concessionaria conservando la disponibilità dell'autovettura.
Quest'ultima censura merita un duplice ordine di considerazioni: da un lato,
l'ammissione delle prove avrebbe consentito di chiarire questo aspetto della vicenda […]
Dall'altro lato, il fatto che l'auto sia stata conservata, ammesso e non concesso nei locali posti nella disponibilità di altra società, sebbene costituita da persone più che vicine all'attore, non può certamente valere come interruzione del possesso» (p. 8 cit. app.).
Per quanto riguarda la prima considerazione, va richiamata la motivazione di inammissibilità del secondo motivo;
per quanto riguarda la seconda considerazione, si osserva che è prematuro discorrere di interruzione del possesso utile all'usucapione, in difetto di prioritaria allegazione (e prova) del fatto significativo di interversione (di qui anche la superfluità dell'istruzione probatoria in parte qua).
Il motivo è rigettato.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione del contegno degli appellati contumaci che, nella fase di primo grado, non si erano opposti all'accoglimento della domanda di accertamento della proprietà.
Il motivo non è fondato.
La decisione di alcune parti di non opporsi all'accoglimento della domanda, che può dipendere da innumerevoli motivi, irrilevanti, è neutra circa l'accertamento della bontà delle ragioni della pretesa avversaria.
Gli appellati contumaci non hanno orientato alcuna difesa agli enunciati in fatto, rispetto ai quali era sorto contrasto tra le restanti parti, sciolto in favore degli appellati costituiti.
La scelta processuale degli appellati contumaci non può superare l'evidenza, per cui, dall'acquisto della disponibilità del veicolo sino al 24 febbraio 2010, la relazione materiale è stata qualificata dal titolo della custodia, mentre, nel periodo successivo,
l'appellante non ha allegato alcun fatto significativo di interversione del possesso, con
12 ciò mettendosi nelle condizioni di non potere assolvere l'onere della prova (art. 2697, co. 1, c.c.).
Il motivo è rigettato.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati costituiti, le spese processuali del grado gravano sul primo, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Non ricorrono tra le allegazioni delle parti indici significativi del valore attuale del veicolo, sicché si conviene con la valutazione dell'appellante circa l'indeterminabilità del valore della controversia.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro
1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati contumaci, nulla va disposto perché i secondi, parte vittoriosa, non hanno sostenute spese.
7. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
[...] rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
13 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Parte_2
10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra e e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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