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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Francesca Vullo Presidente rel. est. Dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1178/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 P.IVA_1
Washington, n. 79, Milano, presso lo studio dell'avv. Papagno Franco che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO (C.F. , sede legale in via Solferino n. 1, Controparte_1 P.IVA_2
Lodi, rappresentata e difesa dall'avv. Mancinelli Stefania come da delega in atti. APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui per ripetute e trascritte, in totale riforma della sentenza n. 811/24
pagina 1 di 10 pubblicata il 10/12/24 dal Tribunale di Lodi all'esito del procedimento Rg. n. 2468/23 piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, così provvedere: Nel merito: accertato e interpretato il contratto del 8/1/20 intercorso fra le parti come comprensivo di tutta l'attività di consulenza indicata nel documento 6 e 10 nel costo fisso per l'avviamento di € 610,00 Iva esclusa, dichiarare che null'altro è dovuto a Controparte_1 per le fatture azionate con il ricorso per ingiunzione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata: laddove accertato e interpretato il contratto del 8/1/20 intercorso fra le parti nel senso che l'attività indicata nel doc. 10 fosse esclusa dal costo fisso di
€ 610,00 Iva Inclusa indicato nel documento 6, accertato altresì che in ogni caso Pt_1 ha manifestato espresso dissenso in data 28/07/20 a ricevere le prestazioni di
[...] dichiarare come eventualmente dovuti esclusivamente gli importi di cui alle Controparte_1 fatture per l'attività svolta da prima della contestazione di del 28/07/20 e CP_1 Pt_1 precisamente gli importi delle fatture n..42805/20 e 55838/20 per complessivi € 4.758,00 (o al diverso importo di € 3.888,75 ricalcolato secondo la tariffa oraria) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre nel merito: revocare il decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in atti. Per l'effetto dichiarare obbligata alla restituzione degli importi corrisposti da Controparte_1 Pt_1 in forza della sentenza di primo grado pari a € 24.328,28 per il decreto ingiuntivo e
[...]
€ 4.050,85 per spese di giudizio del primo grado. In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli in narrativa dell'atto di citazione in opposizione da intendersi quali capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”. Si indicano a testi: Avv. Monica Cassi, Fabrizio Pacelli, Stefania Cherchi, tutti presso Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del primo grado e del giudizio di appello.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche in via istruttoria, disattesa, siccome irrita, nulla ed infondata, così giudicare: a) Respingere l'avverso atto d'appello in ogni sua parte, siccome irrito, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, per tutti i fatti, i titoli e le ragioni dedotti in giudizio, anche se del caso con la fissazione di discussione orale ex art. 350 cpc;
b) confermare pertanto la sentenza di 1° grado del Tribunale di Lodi N. 811/2024, pubblicata il 10.12.2024 e resa all'esito del giudizio RG. N. 2468/2023, così respingendo ogni e qualsiasi domanda avanzata dall'appellante;
pagina 2 di 10 e) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: f) Ci si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante per i motivi esposti in atti insistendo in via subordinata, ove occorrer possa, nella richiesta di ammissione della prova per testi sui capitoli articolati nella propria memoria ex art. 171 ter n.2) del 22.1.2024 con i testi ivi indicati.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1. Il giudizio di I grado
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1018/2023, emesso dal Tribunale di Lodi, con cui le è stato ingiunto di pagare € 17.568,00 oltre interessi e spese di ingiunzione, nei confronti di a titolo di corrispettivo non Controparte_1 saldato per la fornitura di servizi telematici. Il 18/10/2019 le due società sottoscrivevano un contratto di abbonamento al servizio SAAS, in forza del quale l'opposta si obbligava a Controparte_1 fornire una piattaforma software di servizi applicativi per la gestione amministrativa del personale. In data 8/1/2020 la cliente e opponente chiedeva l'ulteriore Parte_1 fornitura di moduli “Servizi Tecnico Professionali” e “Servizi Help Desk Pro”, per la cui attivazione veniva pattuito il costo di € 610,00 iva inclusa. Tra il marzo 2020 e il febbraio 2021 emetteva n.11 fatture per Controparte_1
l'utilizzo del software e per i servizi di consulenza per un totale di € 17.568,00 non pagate e oggetto del decreto ingiuntivo opposto da Parte_1
Quest'ultima, nel proprio atto di opposizione, eccepiva che il costo degli asseriti servizi di consulenza era già compreso nel costo pattuito per l'attivazione di € 610,00; che aveva emesso le fatture senza previa approvazione Controparte_1 di che nonostante formale contestazione via pec in data Parte_1
28/07/2020 aveva continuato a fatturare asserite attività di Controparte_1 consulenza;
che non vi era prova dell'erogazione secondo le modalità contrattuali degli asseriti servizi. si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto delle deduzioni attoree e chiedendo conseguentemente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, specificava che le giornate di lavoro costituenti il piano di avviamento e oggetto di controversia erano state pattuite pagina 3 di 10 in contratto;
che dal contratto emergeva chiaramente che i servizi professionali di avviamento fossero a pagamento con tariffa onnicomprensiva di € 600,00 oltre iva, calcolata giornalmente a prescindere dalle ore di lavoro prestate, e che quindi non rientrassero nel costo dovuto una tantum per l'attivazione; che aveva effettuato 24 su 28 delle giornate pianificate;
che l'attività Controparte_1 lavorativa era stata effettivamente svolta come provato dalle fatture non contestate da e dalle note di intervento. Parte_1
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 811/2024, pubblicata il 10/12/24, così disponeva: “1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1018/2023 emesso dal Tribunale di Lodi in data 20.7.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 forfettarie, iva e cpa”. Il giudice del primo grado riteneva provato da il titolo fondante Controparte_1 il credito azionato ponendo in rilievo che l'opposta aveva versato in atti tutta la documentazione contrattuale (contratto, fatture e note di intervento) idonea ed utile a tal fine. Il primo giudice rilevava che, dalla lettura del contratto sottoscritto in data 8/1/2020, emergevano con chiarezza le due distinte voci di costo: (i) € 610,00 per i costi di attivazione da versare una tantum e (ii) € 600,00 oltre iva da corrispondere per ogni giornata lavorativa volta all'avviamento della suite informatica. Nel contratto inoltre era stato pianificato l'avviamento in 28 giornate lavorative. Peraltro, le fatture e le note di intervento prodotte da costituivano prova esaustiva dell'attività di avviamento svolta. Controparte_1
Osservava infine che non aveva contestato le fatture emesse Parte_1 dall'opposta in costanza di rapporto – non potendosi attribuire alla pec del 28/07/2020 rilievo di contestazione stante il contenuto generico della stessa– né aveva fornito prova della mancata erogazione del servizio.
* Avverso la sentenza del Tribunale di Lodi ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma. Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo di Controparte_1 respingere l'appello proposto dal confermando integralmente la Parte_1 sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 3/10/2025 il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 20/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. pagina 4 di 10 350 bis c.p.c. A quell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
§. 2 I motivi di appello 2.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Lodi nella parte in cui reputa provato il titolo della pretesa creditoria di CP_1
[...]
L'appellante non condivide la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma possa limpidamente ricavarsi dalla lettura del contratto concluso in data 8/1/2020 la distinzione tra, da un lato, la pattuizione di € 610,00 per l'attivazione della suite informatica e, dall'altro, la previsione di un piano di avviamento definito di 28 giorni lavorativi al costo di € 600,00 più iva per singola giornata. di contro sottolinea che il contratto non prevede alcun Pt_1 ordine di consulenza per l'attività di avviamento suite ulteriore rispetto al costo pattuito di € 610,00, che costituirebbe l'unico importo specificato nel documento relativo al detto servizio. Peraltro, contrariamente a quanto assunto da secondo Controparte_1
l'interpretazione di il documento 6 e il documento 10 (allegati Parte_1 all'opposizione a d.i. da non sarebbero suscettibili di una lettura Parte_1 congiunta. In particolare, secondo l'appellata il documento 6 indicherebbe il costo orario, mentre il documento 10 si riferirebbe alle ore asseritamente ordinate. sostiene la mancanza di un esplicito o implicito richiamo tra i Pt_1 due documenti e che, dall'attenta lettura del documento 6, risulti lampante come in realtà non siano indicati i quantitativi ordinati di giorni/ore di nessun genere. Alla luce di tali considerazioni l'appellante ribadisce di non aver né ordinato né concordato alcuna attività di consulenza. Inoltre, evidenzia come nelle “condizioni generali” predisposte da Parte_1 vengano precisate le modalità di erogazione dei servizi: Controparte_1
“interventi svolti con intervento diretto presso la sede del CLIENTE” (vedi Premessa), ii) “Il CLIENTE ordina al FORNITORE i SERVIZI. Tali SERVIZI saranno forniti frazionatamente, dietro esplicita e puntuale richiesta del CLIENTE al FORNITORE” (art. 1 – Oggetto); iii) “Il CLIENTE avrà cura di prenotare e pianificare con il FORNITORE la specifica fornitura dei SERVIZI al recapito indicato dal FORNITORE.” (art. 4 – Modalità di fornitura dei SERVIZI)>> (pag. 6 atto di appello). Modalità che, tuttavia, non sono state osservate dall'appellata, che pagina 5 di 10 avrebbe svolto l'attività da remoto senza preavvisare in nessuna occasione e senza inviare le note di lavoro dell'asserita attività svolta. Parte_1
2.2. Con il secondo motivo di appello, è censurata la sentenza del Tribunale di Lodi nella parte in cui ritiene che dal contenuto della pec inviata da Parte_1 il 28/07/2020 a non sia Controparte_1 prestazioni di avviamento, bensì soltanto la volontà di non versare il corrispettivo prima che tali giornate fossero completate>>, anche alla luce del fatto che l'inadempimento lamentato è <> . L'appellante contesta altresì l'asserita irrilevanza, ritenuta dal giudice di prime cure, del mancato preavviso da parte di
Controparte_1
Nel gravame si sottolinea di contro che dalla lettura della missiva sarebbe evidente che l'appellante stesse sollevando due distinte questioni: (i) l'una con riferimento alla contestazione della fattura del 15/06/2020; (ii) l'altra rivolta a manifestare il rifiuto a ricevere ulteriori prestazioni senza previamente aver acquisito il consenso della cliente. Del resto, ciò sarebbe confermato anche da che, con la Controparte_1 comunicazione del 28/07/2020, ha esplicitamente riconosciuto il rifiuto di a ricevere altre prestazioni dello stesso tipo di quelle contestate. Parte_1
2.3 Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova in ordine all'avvenuta prestazione da parte di Si lamenta a riguardo l'erronea attribuzione di rilievo Controparte_1 probatorio alla documentazione prodotta dall'appellata che, in quanto di formazione unilaterale, era priva di valore probatorio. Sia le fatture che le note di intervento non erano mai state ricevute da tant'è che non erano Parte_1 sottoscritte. 2.4 Infine lamenta l'omessa motivazione in sentenza sun un punto Pt_1 controverso, quello del conteggio delle ore asseritamente lavorate. L'appellante, partendo dalla premessa che il costo giornaliero complessivo di € 600,00 più iva doveva intendersi per una giornata lavorativa di 8 ore, quantifica il costo orario in € 75,00 più iva. Questa deduzione sarebbe avvallata da alcune fatture di Zuchetti S.p.A. che, per 3 ore lavorate, prevedono il costo di € 225,00 e per 4 il costo di € 300,00. Pertanto, rifacendo il conteggio delle ore lavorative asseritamente eseguite dall'appellata secondo il su detto criterio, risulterebbe un addebito in eccesso pari a € 2.699,25 iva inclusa, con la conseguenza che l'importo asseritamente dovuto avrebbe dovuto essere rettificato in € 17.568,00. pagina 6 di 10 §.3 L'opinione della Corte 3.1. Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento. La Corte opina in senso difforme rispetto alla decisione del Tribunale di Lodi secondo cui attivazione pari a € 610,00, le parti abbiano pattuito 28 giornate complessive per l'avviamento della suite informatica, il cui prezzo di € 600,00 oltre iva è stato indicato nel riquadro inserito a pag. 5 dell'accordo (cfr. pag.
5-7 doc. 3 fascicolo monitorio)>>. Difetta a riguardo la prova di un accordo per remunerare le 28 giornate lavorative per l'avviamento della suite informatica al costo giornaliero di € 600,00 più iva in aggiunta al costo di € 610,00 per l'attivazione. Con la comparsa di costituzione in primo grado, l'odierna appellata ha prodotto copia del contratto stipulato con (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio Parte_1
I), dalla cui lettura testuale e sistematica si rileva quanto segue. Anzitutto, il documento non presenta una consequenzialità numerica delle pagine, sicché appare ragionevole ritenere che si tratti di allegati o comunque di
“sezioni” contrattuali fra loro separate e distinte. Ciò è avvallato dal nomen iuris apposto su ogni documento che, per l'appunto, reca la dicitura “allegato”. Peraltro, si noti come ogni allegato regolamenti questioni diverse fra loro: (i) trattamento dei dati personali, (ii) gestione del personale, (iii) servizi tecnico professionali, (iv) servizi help desk pro e (v) ordine di abbonamento. Infine, sono aggiunti due ulteriori allegati relativi alla stima attività di avviamento e le condizioni generali di abbonamento. Ciascun allegato è costituito da una o due pagine con la numerazione a piè pagina “1/1”, “1/2” o “2/2” che, con l'allegato successivo riinizia dal numero 1. L'ultima pagina di ogni singolo allegato, poi, è sempre sottoscritta da entrambe le parti: si osserva come di regola, un contratto – salvo quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. – è sottoscritto solo sull'ultima pagina. Alla luce di quanto sopra, è evidente la scindibilità ed indipendenza tra i singoli documenti, sicché la lettura collegata della pagina “STIMA ATTIVITA' DI AVVIAMENTO SUITE HR ” (che non Parte_2 contiene alcuna quotazione economica delle giornate ivi indicate) con l' recante nelle Parte_3 note in fondo un generico riferimento alla quotazione dei servizi a giornata di € 600,00 oltre IVA, non fondandosi su alcun riferimento testuale, è del tutto arbitraria. In assenza di un espresso richiamo o rinvio, non si rinvengono nei pagina 7 di 10 documenti contrattuali elementi testuali a conforto dell'interpretazione degli accordi contrattuali su cui fonda il credito. CP_1
Deve pertanto concludersi per il mancato assolvimento da parte del creditore dell'onere probatorio su di esso gravante. si è limitato a produrre un assemblaggio di allegati senza fornire Controparte_1 ulteriore documentazione atta a dimostrare con certezza l'intervenuto accordo per 28 giornate lavorative al costo complessivo giornaliero di € 600,00 più iva. Neppure gli atti depositati nel corso del processo di primo grado confortano la prospettazione di che si è limitato ad eccepire in modo Controparte_1 apodittico l'evidenza del collegamento tra l'allegato denominato “servizi tecnico professionale (saas)” e l'allegato denominato “stima attività di avviamento suite hr per ”, con assoluta estraneità invece dell'allegato denominato CP_1 Parte_1
“gestione del personale”, senza tuttavia fornire alcuna oggettiva evidenza. 3.2. Anche in merito alla prova dell'esecuzione della prestazione, questa Corte non condivide la motivazione della sentenza di prime cure. In primo luogo, contrariamente a quanto argomentato in sentenza, non può farsi applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc, sul presupposto richiamato nella sentenza di I grado che << non ha Parte_1 dimostrato di aver sollevato alcuna contestazione in ordine alle fatture emesse da CP_1
a seguito della loro ricezione, limitandosi ad eccepire la mancata esecuzione delle
[...] prestazioni solo dopo che la società convenuta ne ha sollecitato il pagamento>>. In disparte del rilievo che , ante causam, non ha mostrato acquiescienza alla Pt_1 richiesta di pagamento, come comprova la mail del 28 luglio 2020 inoltrata a seguito della fattura n. 55838/2020, il cui contenuto non può che essere volto a una generica contestazione, a fronte della ignoranza del debitore circa le ragioni del credito, ciò che appare dirimente è che, in sede di giudizio, allorquando ha allegato la tipologia dei servizi e le modalità (da remoto) con cui CP_1 sarebbero stati prestati, ha potuto meglio articolare le proprie Parte_1 difese, contestando di avere mai beneficiato delle prestazioni asseritamente svolte dalla controparte. D'altro canto, sul versante degli oneri gravanti sul creditore, le fatture e le note di intervento prodotte da sono prive di valore probatorio Controparte_1 perché atti di formazione unilaterale. In merito alle note di intervento si osserva che (i) mai sono state inviate alla cliente che pertanto in fase esecutiva della prestazione non è venuta a pagina 8 di 10 conoscenza di alcun intervento espletato, (ii) non sono sottoscritte né dal fornitore né dalla cliente. Non risultano neppure prodotte e-mail, pec o documenti da cui possa evincersi che fosse stata preventivamente informata della esecuzione degli Parte_1 asseriti interventi chiesti in pagamento. Tale comunicazione preventiva avrebbe dovuto necessariamente pervenire ad non solo secondo quanto Parte_1 pattuito in contratto, ma anche in virtù dei principi di buona fede e correttezza che devono presiedere l'esecuzione del contratto. Quanto alla disciplina contrattuale, come si può agilmente ricavare dalle
“condizioni generali per la fornitura di servizi tecnico – professionali”, cui rimanda il link indicato da nella sua comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 nell'attuale giudizio (cfr. pag. 11), i servizi dovevano essere seguiti presso la sede di a seguito prenotazione e pianificazioni tra le parti (vedi Parte_1
Premessa e Oggetto). Era inoltre prassi consolidata tra le due società la comunicazione del fornitore prima dell'esecuzione del servizio, circostanza questa riportata da e non contestata da Parte_1 Controparte_1
Infine, la necessità di espletare l'attività da remoto – a dispetto di quanto pattuito in contratto – a causa della pandemia COVID, non autorizzava certamente ex se ad accedere senza permesso nella rete software Controparte_1 di ed ivi operare. L'appellata avrebbe dovuto agire secondo i Parte_1 canoni di correttezza e buona fede, vieppiù in una situazione emergenziale, informando la cliente degli interventi che avrebbe eseguito. Sul punto, è priva di pregio l'affermazione dell'appellata secondo cui la previa informazione e pianificazione non fosse dovuta perché non prevista dal contratto, trattandosi di obblighi informativi imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che, come noto, integrano e presiedono l'esecuzione del contratto. Per le sopraesposte ragioni deve concludersi che il creditore appellato non ha fornito prova né che della esecuzione delle prestazioni né che per queste fosse dovuto un corrispettivo diverso e ulteriore rispetto a quello pattuito per l'attivazione del servizio, il che giustifica l'integrale riforma della sentenza gravata. I restanti motivi di appello sono assorbiti.
* Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa,
pagina 9 di 10 della difficoltà delle questioni trattate e senza alcun riconoscimento, per questo grado, della non espletata istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Lodi n. 811/2024, pubblicata il 10/12/24, in totale riforma così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 e conseguentemente condanna a restituire ad quanto da questa pagato a Controparte_1 Parte_1 titolo di capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione della sentenza di I grado;
2. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. condanna a rifondere le spese di questo Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 3.300,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte in data 26 novembre 2025
La Presidente est. Francesca Vullo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Francesca Vullo Presidente rel. est. Dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1178/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 P.IVA_1
Washington, n. 79, Milano, presso lo studio dell'avv. Papagno Franco che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO (C.F. , sede legale in via Solferino n. 1, Controparte_1 P.IVA_2
Lodi, rappresentata e difesa dall'avv. Mancinelli Stefania come da delega in atti. APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui per ripetute e trascritte, in totale riforma della sentenza n. 811/24
pagina 1 di 10 pubblicata il 10/12/24 dal Tribunale di Lodi all'esito del procedimento Rg. n. 2468/23 piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, così provvedere: Nel merito: accertato e interpretato il contratto del 8/1/20 intercorso fra le parti come comprensivo di tutta l'attività di consulenza indicata nel documento 6 e 10 nel costo fisso per l'avviamento di € 610,00 Iva esclusa, dichiarare che null'altro è dovuto a Controparte_1 per le fatture azionate con il ricorso per ingiunzione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata: laddove accertato e interpretato il contratto del 8/1/20 intercorso fra le parti nel senso che l'attività indicata nel doc. 10 fosse esclusa dal costo fisso di
€ 610,00 Iva Inclusa indicato nel documento 6, accertato altresì che in ogni caso Pt_1 ha manifestato espresso dissenso in data 28/07/20 a ricevere le prestazioni di
[...] dichiarare come eventualmente dovuti esclusivamente gli importi di cui alle Controparte_1 fatture per l'attività svolta da prima della contestazione di del 28/07/20 e CP_1 Pt_1 precisamente gli importi delle fatture n..42805/20 e 55838/20 per complessivi € 4.758,00 (o al diverso importo di € 3.888,75 ricalcolato secondo la tariffa oraria) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre nel merito: revocare il decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in atti. Per l'effetto dichiarare obbligata alla restituzione degli importi corrisposti da Controparte_1 Pt_1 in forza della sentenza di primo grado pari a € 24.328,28 per il decreto ingiuntivo e
[...]
€ 4.050,85 per spese di giudizio del primo grado. In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli in narrativa dell'atto di citazione in opposizione da intendersi quali capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”. Si indicano a testi: Avv. Monica Cassi, Fabrizio Pacelli, Stefania Cherchi, tutti presso Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del primo grado e del giudizio di appello.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche in via istruttoria, disattesa, siccome irrita, nulla ed infondata, così giudicare: a) Respingere l'avverso atto d'appello in ogni sua parte, siccome irrito, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, per tutti i fatti, i titoli e le ragioni dedotti in giudizio, anche se del caso con la fissazione di discussione orale ex art. 350 cpc;
b) confermare pertanto la sentenza di 1° grado del Tribunale di Lodi N. 811/2024, pubblicata il 10.12.2024 e resa all'esito del giudizio RG. N. 2468/2023, così respingendo ogni e qualsiasi domanda avanzata dall'appellante;
pagina 2 di 10 e) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: f) Ci si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante per i motivi esposti in atti insistendo in via subordinata, ove occorrer possa, nella richiesta di ammissione della prova per testi sui capitoli articolati nella propria memoria ex art. 171 ter n.2) del 22.1.2024 con i testi ivi indicati.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1. Il giudizio di I grado
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1018/2023, emesso dal Tribunale di Lodi, con cui le è stato ingiunto di pagare € 17.568,00 oltre interessi e spese di ingiunzione, nei confronti di a titolo di corrispettivo non Controparte_1 saldato per la fornitura di servizi telematici. Il 18/10/2019 le due società sottoscrivevano un contratto di abbonamento al servizio SAAS, in forza del quale l'opposta si obbligava a Controparte_1 fornire una piattaforma software di servizi applicativi per la gestione amministrativa del personale. In data 8/1/2020 la cliente e opponente chiedeva l'ulteriore Parte_1 fornitura di moduli “Servizi Tecnico Professionali” e “Servizi Help Desk Pro”, per la cui attivazione veniva pattuito il costo di € 610,00 iva inclusa. Tra il marzo 2020 e il febbraio 2021 emetteva n.11 fatture per Controparte_1
l'utilizzo del software e per i servizi di consulenza per un totale di € 17.568,00 non pagate e oggetto del decreto ingiuntivo opposto da Parte_1
Quest'ultima, nel proprio atto di opposizione, eccepiva che il costo degli asseriti servizi di consulenza era già compreso nel costo pattuito per l'attivazione di € 610,00; che aveva emesso le fatture senza previa approvazione Controparte_1 di che nonostante formale contestazione via pec in data Parte_1
28/07/2020 aveva continuato a fatturare asserite attività di Controparte_1 consulenza;
che non vi era prova dell'erogazione secondo le modalità contrattuali degli asseriti servizi. si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto delle deduzioni attoree e chiedendo conseguentemente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, specificava che le giornate di lavoro costituenti il piano di avviamento e oggetto di controversia erano state pattuite pagina 3 di 10 in contratto;
che dal contratto emergeva chiaramente che i servizi professionali di avviamento fossero a pagamento con tariffa onnicomprensiva di € 600,00 oltre iva, calcolata giornalmente a prescindere dalle ore di lavoro prestate, e che quindi non rientrassero nel costo dovuto una tantum per l'attivazione; che aveva effettuato 24 su 28 delle giornate pianificate;
che l'attività Controparte_1 lavorativa era stata effettivamente svolta come provato dalle fatture non contestate da e dalle note di intervento. Parte_1
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 811/2024, pubblicata il 10/12/24, così disponeva: “1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1018/2023 emesso dal Tribunale di Lodi in data 20.7.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 forfettarie, iva e cpa”. Il giudice del primo grado riteneva provato da il titolo fondante Controparte_1 il credito azionato ponendo in rilievo che l'opposta aveva versato in atti tutta la documentazione contrattuale (contratto, fatture e note di intervento) idonea ed utile a tal fine. Il primo giudice rilevava che, dalla lettura del contratto sottoscritto in data 8/1/2020, emergevano con chiarezza le due distinte voci di costo: (i) € 610,00 per i costi di attivazione da versare una tantum e (ii) € 600,00 oltre iva da corrispondere per ogni giornata lavorativa volta all'avviamento della suite informatica. Nel contratto inoltre era stato pianificato l'avviamento in 28 giornate lavorative. Peraltro, le fatture e le note di intervento prodotte da costituivano prova esaustiva dell'attività di avviamento svolta. Controparte_1
Osservava infine che non aveva contestato le fatture emesse Parte_1 dall'opposta in costanza di rapporto – non potendosi attribuire alla pec del 28/07/2020 rilievo di contestazione stante il contenuto generico della stessa– né aveva fornito prova della mancata erogazione del servizio.
* Avverso la sentenza del Tribunale di Lodi ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma. Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo di Controparte_1 respingere l'appello proposto dal confermando integralmente la Parte_1 sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 3/10/2025 il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 20/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. pagina 4 di 10 350 bis c.p.c. A quell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
§. 2 I motivi di appello 2.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Lodi nella parte in cui reputa provato il titolo della pretesa creditoria di CP_1
[...]
L'appellante non condivide la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma possa limpidamente ricavarsi dalla lettura del contratto concluso in data 8/1/2020 la distinzione tra, da un lato, la pattuizione di € 610,00 per l'attivazione della suite informatica e, dall'altro, la previsione di un piano di avviamento definito di 28 giorni lavorativi al costo di € 600,00 più iva per singola giornata. di contro sottolinea che il contratto non prevede alcun Pt_1 ordine di consulenza per l'attività di avviamento suite ulteriore rispetto al costo pattuito di € 610,00, che costituirebbe l'unico importo specificato nel documento relativo al detto servizio. Peraltro, contrariamente a quanto assunto da secondo Controparte_1
l'interpretazione di il documento 6 e il documento 10 (allegati Parte_1 all'opposizione a d.i. da non sarebbero suscettibili di una lettura Parte_1 congiunta. In particolare, secondo l'appellata il documento 6 indicherebbe il costo orario, mentre il documento 10 si riferirebbe alle ore asseritamente ordinate. sostiene la mancanza di un esplicito o implicito richiamo tra i Pt_1 due documenti e che, dall'attenta lettura del documento 6, risulti lampante come in realtà non siano indicati i quantitativi ordinati di giorni/ore di nessun genere. Alla luce di tali considerazioni l'appellante ribadisce di non aver né ordinato né concordato alcuna attività di consulenza. Inoltre, evidenzia come nelle “condizioni generali” predisposte da Parte_1 vengano precisate le modalità di erogazione dei servizi: Controparte_1
“interventi svolti con intervento diretto presso la sede del CLIENTE” (vedi Premessa), ii) “Il CLIENTE ordina al FORNITORE i SERVIZI. Tali SERVIZI saranno forniti frazionatamente, dietro esplicita e puntuale richiesta del CLIENTE al FORNITORE” (art. 1 – Oggetto); iii) “Il CLIENTE avrà cura di prenotare e pianificare con il FORNITORE la specifica fornitura dei SERVIZI al recapito indicato dal FORNITORE.” (art. 4 – Modalità di fornitura dei SERVIZI)>> (pag. 6 atto di appello). Modalità che, tuttavia, non sono state osservate dall'appellata, che pagina 5 di 10 avrebbe svolto l'attività da remoto senza preavvisare in nessuna occasione e senza inviare le note di lavoro dell'asserita attività svolta. Parte_1
2.2. Con il secondo motivo di appello, è censurata la sentenza del Tribunale di Lodi nella parte in cui ritiene che dal contenuto della pec inviata da Parte_1 il 28/07/2020 a non sia Controparte_1 prestazioni di avviamento, bensì soltanto la volontà di non versare il corrispettivo prima che tali giornate fossero completate>>, anche alla luce del fatto che l'inadempimento lamentato è <
Controparte_1
Nel gravame si sottolinea di contro che dalla lettura della missiva sarebbe evidente che l'appellante stesse sollevando due distinte questioni: (i) l'una con riferimento alla contestazione della fattura del 15/06/2020; (ii) l'altra rivolta a manifestare il rifiuto a ricevere ulteriori prestazioni senza previamente aver acquisito il consenso della cliente. Del resto, ciò sarebbe confermato anche da che, con la Controparte_1 comunicazione del 28/07/2020, ha esplicitamente riconosciuto il rifiuto di a ricevere altre prestazioni dello stesso tipo di quelle contestate. Parte_1
2.3 Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova in ordine all'avvenuta prestazione da parte di Si lamenta a riguardo l'erronea attribuzione di rilievo Controparte_1 probatorio alla documentazione prodotta dall'appellata che, in quanto di formazione unilaterale, era priva di valore probatorio. Sia le fatture che le note di intervento non erano mai state ricevute da tant'è che non erano Parte_1 sottoscritte. 2.4 Infine lamenta l'omessa motivazione in sentenza sun un punto Pt_1 controverso, quello del conteggio delle ore asseritamente lavorate. L'appellante, partendo dalla premessa che il costo giornaliero complessivo di € 600,00 più iva doveva intendersi per una giornata lavorativa di 8 ore, quantifica il costo orario in € 75,00 più iva. Questa deduzione sarebbe avvallata da alcune fatture di Zuchetti S.p.A. che, per 3 ore lavorate, prevedono il costo di € 225,00 e per 4 il costo di € 300,00. Pertanto, rifacendo il conteggio delle ore lavorative asseritamente eseguite dall'appellata secondo il su detto criterio, risulterebbe un addebito in eccesso pari a € 2.699,25 iva inclusa, con la conseguenza che l'importo asseritamente dovuto avrebbe dovuto essere rettificato in € 17.568,00. pagina 6 di 10 §.3 L'opinione della Corte 3.1. Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento. La Corte opina in senso difforme rispetto alla decisione del Tribunale di Lodi secondo cui attivazione pari a € 610,00, le parti abbiano pattuito 28 giornate complessive per l'avviamento della suite informatica, il cui prezzo di € 600,00 oltre iva è stato indicato nel riquadro inserito a pag. 5 dell'accordo (cfr. pag.
5-7 doc. 3 fascicolo monitorio)>>. Difetta a riguardo la prova di un accordo per remunerare le 28 giornate lavorative per l'avviamento della suite informatica al costo giornaliero di € 600,00 più iva in aggiunta al costo di € 610,00 per l'attivazione. Con la comparsa di costituzione in primo grado, l'odierna appellata ha prodotto copia del contratto stipulato con (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio Parte_1
I), dalla cui lettura testuale e sistematica si rileva quanto segue. Anzitutto, il documento non presenta una consequenzialità numerica delle pagine, sicché appare ragionevole ritenere che si tratti di allegati o comunque di
“sezioni” contrattuali fra loro separate e distinte. Ciò è avvallato dal nomen iuris apposto su ogni documento che, per l'appunto, reca la dicitura “allegato”. Peraltro, si noti come ogni allegato regolamenti questioni diverse fra loro: (i) trattamento dei dati personali, (ii) gestione del personale, (iii) servizi tecnico professionali, (iv) servizi help desk pro e (v) ordine di abbonamento. Infine, sono aggiunti due ulteriori allegati relativi alla stima attività di avviamento e le condizioni generali di abbonamento. Ciascun allegato è costituito da una o due pagine con la numerazione a piè pagina “1/1”, “1/2” o “2/2” che, con l'allegato successivo riinizia dal numero 1. L'ultima pagina di ogni singolo allegato, poi, è sempre sottoscritta da entrambe le parti: si osserva come di regola, un contratto – salvo quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. – è sottoscritto solo sull'ultima pagina. Alla luce di quanto sopra, è evidente la scindibilità ed indipendenza tra i singoli documenti, sicché la lettura collegata della pagina “STIMA ATTIVITA' DI AVVIAMENTO SUITE HR ” (che non Parte_2 contiene alcuna quotazione economica delle giornate ivi indicate) con l' recante nelle Parte_3 note in fondo un generico riferimento alla quotazione dei servizi a giornata di € 600,00 oltre IVA, non fondandosi su alcun riferimento testuale, è del tutto arbitraria. In assenza di un espresso richiamo o rinvio, non si rinvengono nei pagina 7 di 10 documenti contrattuali elementi testuali a conforto dell'interpretazione degli accordi contrattuali su cui fonda il credito. CP_1
Deve pertanto concludersi per il mancato assolvimento da parte del creditore dell'onere probatorio su di esso gravante. si è limitato a produrre un assemblaggio di allegati senza fornire Controparte_1 ulteriore documentazione atta a dimostrare con certezza l'intervenuto accordo per 28 giornate lavorative al costo complessivo giornaliero di € 600,00 più iva. Neppure gli atti depositati nel corso del processo di primo grado confortano la prospettazione di che si è limitato ad eccepire in modo Controparte_1 apodittico l'evidenza del collegamento tra l'allegato denominato “servizi tecnico professionale (saas)” e l'allegato denominato “stima attività di avviamento suite hr per ”, con assoluta estraneità invece dell'allegato denominato CP_1 Parte_1
“gestione del personale”, senza tuttavia fornire alcuna oggettiva evidenza. 3.2. Anche in merito alla prova dell'esecuzione della prestazione, questa Corte non condivide la motivazione della sentenza di prime cure. In primo luogo, contrariamente a quanto argomentato in sentenza, non può farsi applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc, sul presupposto richiamato nella sentenza di I grado che << non ha Parte_1 dimostrato di aver sollevato alcuna contestazione in ordine alle fatture emesse da CP_1
a seguito della loro ricezione, limitandosi ad eccepire la mancata esecuzione delle
[...] prestazioni solo dopo che la società convenuta ne ha sollecitato il pagamento>>. In disparte del rilievo che , ante causam, non ha mostrato acquiescienza alla Pt_1 richiesta di pagamento, come comprova la mail del 28 luglio 2020 inoltrata a seguito della fattura n. 55838/2020, il cui contenuto non può che essere volto a una generica contestazione, a fronte della ignoranza del debitore circa le ragioni del credito, ciò che appare dirimente è che, in sede di giudizio, allorquando ha allegato la tipologia dei servizi e le modalità (da remoto) con cui CP_1 sarebbero stati prestati, ha potuto meglio articolare le proprie Parte_1 difese, contestando di avere mai beneficiato delle prestazioni asseritamente svolte dalla controparte. D'altro canto, sul versante degli oneri gravanti sul creditore, le fatture e le note di intervento prodotte da sono prive di valore probatorio Controparte_1 perché atti di formazione unilaterale. In merito alle note di intervento si osserva che (i) mai sono state inviate alla cliente che pertanto in fase esecutiva della prestazione non è venuta a pagina 8 di 10 conoscenza di alcun intervento espletato, (ii) non sono sottoscritte né dal fornitore né dalla cliente. Non risultano neppure prodotte e-mail, pec o documenti da cui possa evincersi che fosse stata preventivamente informata della esecuzione degli Parte_1 asseriti interventi chiesti in pagamento. Tale comunicazione preventiva avrebbe dovuto necessariamente pervenire ad non solo secondo quanto Parte_1 pattuito in contratto, ma anche in virtù dei principi di buona fede e correttezza che devono presiedere l'esecuzione del contratto. Quanto alla disciplina contrattuale, come si può agilmente ricavare dalle
“condizioni generali per la fornitura di servizi tecnico – professionali”, cui rimanda il link indicato da nella sua comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 nell'attuale giudizio (cfr. pag. 11), i servizi dovevano essere seguiti presso la sede di a seguito prenotazione e pianificazioni tra le parti (vedi Parte_1
Premessa e Oggetto). Era inoltre prassi consolidata tra le due società la comunicazione del fornitore prima dell'esecuzione del servizio, circostanza questa riportata da e non contestata da Parte_1 Controparte_1
Infine, la necessità di espletare l'attività da remoto – a dispetto di quanto pattuito in contratto – a causa della pandemia COVID, non autorizzava certamente ex se ad accedere senza permesso nella rete software Controparte_1 di ed ivi operare. L'appellata avrebbe dovuto agire secondo i Parte_1 canoni di correttezza e buona fede, vieppiù in una situazione emergenziale, informando la cliente degli interventi che avrebbe eseguito. Sul punto, è priva di pregio l'affermazione dell'appellata secondo cui la previa informazione e pianificazione non fosse dovuta perché non prevista dal contratto, trattandosi di obblighi informativi imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che, come noto, integrano e presiedono l'esecuzione del contratto. Per le sopraesposte ragioni deve concludersi che il creditore appellato non ha fornito prova né che della esecuzione delle prestazioni né che per queste fosse dovuto un corrispettivo diverso e ulteriore rispetto a quello pattuito per l'attivazione del servizio, il che giustifica l'integrale riforma della sentenza gravata. I restanti motivi di appello sono assorbiti.
* Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa,
pagina 9 di 10 della difficoltà delle questioni trattate e senza alcun riconoscimento, per questo grado, della non espletata istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Lodi n. 811/2024, pubblicata il 10/12/24, in totale riforma così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 e conseguentemente condanna a restituire ad quanto da questa pagato a Controparte_1 Parte_1 titolo di capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione della sentenza di I grado;
2. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. condanna a rifondere le spese di questo Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 3.300,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte in data 26 novembre 2025
La Presidente est. Francesca Vullo
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