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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
528/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 528/2025 EL Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
ON Luisi n.10 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Marcello Ambrosino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in OR EL
RE alla via Nazionale n. 478/A
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. - ), rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2 dall'avv. Maria Rosaria Imperato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OR EL RE alla Via Nazionale n. 36
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 20.05.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
Il P.M., in data 03.06.2025, ha concluso per l'accoglimento EL ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.03.2025, le parti in epigrafe individuate hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da loro contratto in data 13.09.1999 nel
Comune di OR EL RE, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, nel corso EL quale Per_ sono nati tre figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
AE, nato a [...] il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
ON, nato a [...] il [...], minorenne.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento ELla separazione, pronunciata con sentenza EL tribunale di OR Annunziata n. 2301/2019 pubblicata in data 23.10.2019 (in cui è stato previsto l'affido congiunto dei figli AE ed ON, all'epoca entrambi minorenni con disciplina EL regime ELle visite paterne;
un assegno mensile di euro 900,00 in capo all' a titolo di Pt_1 mantenimento dei tre figli, oltre al 50% ELle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludiche necessarie per i figli;
un assegno mensile di euro 200,00 in capo all' a titolo di contributo al mantenimento ELla ), non si è più ricomposto il vincolo Pt_1 Parte_2 di comunione spirituale e materiale ELla famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale, hanno dichiarato che svolge la Parte_1 professione di marittimo e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a € 35.950,00 nell'anno 2021 o € 32.078,00 nell'anno 2022 o € 35.957,00 nell'anno 2023, è titolare EL c/c bancario n. 1003306003248 in essere presso la Banca di Credito Popolare di OR EL RE intestato a e , con saldo al 17/12/2024 pari ad € 10.856,00; non è titolare di Parte_2 Parte_1 diritti reali su beni immobili, non è titolare di diritti reali su beni mobili registrati;
mentre Parte_2
è inoccupata e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 13.200,00 nell'anno
[...]
2022, reddito costituito ELl'assegno di mantenimento erogato al coniuge (€ 1100 x 12), € 12.500,00 nell'anno 2023 reddito costituito ELl'assegno di mantenimento erogato al coniuge, € 3.700,00 nell'anno 2024 reddito costituito ELl'assegno di mantenimento erogato al coniuge (€ 500 x 7 + €
200), è titolare EL c/c bancario n. 1003306003248 in essere presso la Banca di Credito Popolare di
OR EL RE intestato a e saldo al 17/12/2024 pari a € Parte_2 Parte_1
10.856,00 non è titolare di diritti reali su beni immobili, né su beni mobili registrati.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione ELle parti per il giorno 20.05.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
2 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso ben più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL Tribunale di OR Annunziata all'udienza EL 05.07.2017 nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo Tribunale con sentenza n. 2301/2019 pubblicata in data 23.10.2019 e passata in giudicato come da certificazione EL 20.12.2024.
Inoltre, considerato che i coniugi nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione ELl'udienza EL 20.05.2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni EL divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse EL figlio minore ON, possono essere poste alla base ELla presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 12.03.2025, così provvede:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in OR EL RE (NA) in data
13.09.1999 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. preso atto che la signora ha lasciato definitivamente la casa coniugale, la casa Parte_2 coniugale ubicata nel Comune di OR EL RE alla via ON Luisi n. 10 unitamente ai mobili, arredi, suppellettili e biancheria è assegnata al sig. , il quale la abiterà Parte_1 unitamente ai figli maggiorenni ed al minore, obbligandosi a sopportare tutte le spese relative all'immobile assegnatogli tra cui il pagamento mensile EL canone di locazione e il pagamento ELle spese per le utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono e rifiuti);
2. è determinato in € 200,00 (duecento euro) l'importo ELl'assegno divorzile che il sig. Parte_1
verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno venti di ogni mese
[...] Parte_2 tramite accredito in c/c IBAN [...]CC1006003248 a partire dal mese di marzo
2025, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3. la sig.ra verserà al sig. € 100,00 (cento euro) mensili in Parte_2 Parte_1 contanti a titolo di contributo al mantenimento EL figlio minore ON entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3 4. saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura EL 50% ciascuno, le spese straordinarie cioè quelle spese per esigenze inaspettate EL minore, oltre che per spese non rutinarie e che richiedono interventi economici straordinari (in via esemplificativa: spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
costosi farmaci non prescrivibili;
tasse, libri e gite scolastiche, viaggi studio;
spese sportive) previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti, così come sancite dal Protocollo d'intesa approvato dal COA EL Tribunale di OR Annunziata e dalla Presidenza EL Tribunale medesimo;
5. nulla in ordine ai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed ER
, i quali comunque coabitano con il padre nella casa coniugale. Viceversa, il Persona_3 figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che lo Persona_4 educheranno in ossequio ai principi ELla bigenitorialità. Il minore avrà residenza privilegiata e coabiterà con il padre. La madre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici due volte a settimana dalle 18,00 alle 21,00; dall'uscita di scuola EL sabato (o dalle 10.00 nei periodi di vacanza) alle 20.30 ELla domenica a settimane alterne;
il 24 dicembre (fino alle 10.00 EL mattino successivo), il 26 dicembre dalle
10.00 alle 19.00 e primo gennaio dalle 10.00 alle 19.00 oppure, ad anni alterni, il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il 31 dicembre sino alle ore 10.00 EL mattino successivo;
5 e 6 gennaio dalle ore 18.00 EL cinque alle ore 19.00 EL sei;
il giorno di Pasqua o EL lunedì in Albis dalle ore 09.00 alle ore 20.30, ad anni alterni;
il giorno ELla festa EL papà, EL suo compleanno ed onomastico. Il minore trascorrerà 15 gg consecutivi durante le vacanze estive, ogni anno alternativamente tra il mese di luglio ed agosto, con ciascun genitore, i genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro la fine di maggio di ogni anno. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro la località prescelta di vacanza ed i recapiti telefonici utili. L'onomastico ed il compleanno EL minore verranno festeggiati con entrambi i genitori, i quali potranno tenerlo con sé in orari diversi di quelle giornate;
In ogni caso, le scelte educative e scolastiche dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali seguiranno la vita scolastica EL figlio, parteciperanno alle visite mediche, ai colloqui scolastici con gli insegnanti e decideranno di comune accordo ogni accadimento che influisca sullo sviluppo e l'educazione ELla prole. In caso di organizzazioni di viaggi con i minori con congruo anticipo ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi ed i recapiti telefonici ove si renderanno reperibili;
Per_
6. i genitori nulla dispongono in merito ai figli e AE in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4 7. il sig. si obbliga a volturare tutte le utenze asservite all'ex casa coniugale ed Parte_1 intestate alla SI.ra ; Parte_2
8. il sig. si obbliga entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione EL ricorso, Parte_1
a far volturare a suo nome il contratto di locazione ELl'ex dimora coniugale;
9. i sig.ri e si obbligano entro e non oltre dieci giorni dalla Parte_1 Parte_2 sottoscrizione EL ricorso a recarsi in banca per la chiusura EL c/c bancario n. 1003306003248 in essere presso la Banca di Credito Popolare di OR EL RE cointestato a Parte_2
e ; Parte_1
10. le parti sin d'ora e senza riserva alcuna si autorizzano vicendevolmente ed autorizzano le
Autorità Consolari, gli organi di Polizia e qualsiasi altra Autorità competente, al rilascio EL loro personale passaporto e/o di altro titolo equipollente;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla cancelleria, all'Ufficiale ELlo Stato
Civile EL Comune di OR EL RE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento ELlo stato civile ed ai sensi ELl'art. 10 legge 1/12/1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 513, parte II, serie A, anno 1999 EL Comune di
OR EL RE);
D. nulla sulle spese.
Così deciso in OR Annunziata, nella camera di consiglio EL 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 528/2025 EL Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
ON Luisi n.10 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Marcello Ambrosino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in OR EL
RE alla via Nazionale n. 478/A
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. - ), rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2 dall'avv. Maria Rosaria Imperato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OR EL RE alla Via Nazionale n. 36
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 20.05.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
Il P.M., in data 03.06.2025, ha concluso per l'accoglimento EL ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.03.2025, le parti in epigrafe individuate hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da loro contratto in data 13.09.1999 nel
Comune di OR EL RE, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, nel corso EL quale Per_ sono nati tre figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
AE, nato a [...] il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
ON, nato a [...] il [...], minorenne.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento ELla separazione, pronunciata con sentenza EL tribunale di OR Annunziata n. 2301/2019 pubblicata in data 23.10.2019 (in cui è stato previsto l'affido congiunto dei figli AE ed ON, all'epoca entrambi minorenni con disciplina EL regime ELle visite paterne;
un assegno mensile di euro 900,00 in capo all' a titolo di Pt_1 mantenimento dei tre figli, oltre al 50% ELle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludiche necessarie per i figli;
un assegno mensile di euro 200,00 in capo all' a titolo di contributo al mantenimento ELla ), non si è più ricomposto il vincolo Pt_1 Parte_2 di comunione spirituale e materiale ELla famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale, hanno dichiarato che svolge la Parte_1 professione di marittimo e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a € 35.950,00 nell'anno 2021 o € 32.078,00 nell'anno 2022 o € 35.957,00 nell'anno 2023, è titolare EL c/c bancario n. 1003306003248 in essere presso la Banca di Credito Popolare di OR EL RE intestato a e , con saldo al 17/12/2024 pari ad € 10.856,00; non è titolare di Parte_2 Parte_1 diritti reali su beni immobili, non è titolare di diritti reali su beni mobili registrati;
mentre Parte_2
è inoccupata e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 13.200,00 nell'anno
[...]
2022, reddito costituito ELl'assegno di mantenimento erogato al coniuge (€ 1100 x 12), € 12.500,00 nell'anno 2023 reddito costituito ELl'assegno di mantenimento erogato al coniuge, € 3.700,00 nell'anno 2024 reddito costituito ELl'assegno di mantenimento erogato al coniuge (€ 500 x 7 + €
200), è titolare EL c/c bancario n. 1003306003248 in essere presso la Banca di Credito Popolare di
OR EL RE intestato a e saldo al 17/12/2024 pari a € Parte_2 Parte_1
10.856,00 non è titolare di diritti reali su beni immobili, né su beni mobili registrati.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione ELle parti per il giorno 20.05.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
2 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso ben più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL Tribunale di OR Annunziata all'udienza EL 05.07.2017 nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo Tribunale con sentenza n. 2301/2019 pubblicata in data 23.10.2019 e passata in giudicato come da certificazione EL 20.12.2024.
Inoltre, considerato che i coniugi nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione ELl'udienza EL 20.05.2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni EL divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse EL figlio minore ON, possono essere poste alla base ELla presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 12.03.2025, così provvede:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in OR EL RE (NA) in data
13.09.1999 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. preso atto che la signora ha lasciato definitivamente la casa coniugale, la casa Parte_2 coniugale ubicata nel Comune di OR EL RE alla via ON Luisi n. 10 unitamente ai mobili, arredi, suppellettili e biancheria è assegnata al sig. , il quale la abiterà Parte_1 unitamente ai figli maggiorenni ed al minore, obbligandosi a sopportare tutte le spese relative all'immobile assegnatogli tra cui il pagamento mensile EL canone di locazione e il pagamento ELle spese per le utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono e rifiuti);
2. è determinato in € 200,00 (duecento euro) l'importo ELl'assegno divorzile che il sig. Parte_1
verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno venti di ogni mese
[...] Parte_2 tramite accredito in c/c IBAN [...]CC1006003248 a partire dal mese di marzo
2025, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3. la sig.ra verserà al sig. € 100,00 (cento euro) mensili in Parte_2 Parte_1 contanti a titolo di contributo al mantenimento EL figlio minore ON entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3 4. saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura EL 50% ciascuno, le spese straordinarie cioè quelle spese per esigenze inaspettate EL minore, oltre che per spese non rutinarie e che richiedono interventi economici straordinari (in via esemplificativa: spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
costosi farmaci non prescrivibili;
tasse, libri e gite scolastiche, viaggi studio;
spese sportive) previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti, così come sancite dal Protocollo d'intesa approvato dal COA EL Tribunale di OR Annunziata e dalla Presidenza EL Tribunale medesimo;
5. nulla in ordine ai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed ER
, i quali comunque coabitano con il padre nella casa coniugale. Viceversa, il Persona_3 figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che lo Persona_4 educheranno in ossequio ai principi ELla bigenitorialità. Il minore avrà residenza privilegiata e coabiterà con il padre. La madre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici due volte a settimana dalle 18,00 alle 21,00; dall'uscita di scuola EL sabato (o dalle 10.00 nei periodi di vacanza) alle 20.30 ELla domenica a settimane alterne;
il 24 dicembre (fino alle 10.00 EL mattino successivo), il 26 dicembre dalle
10.00 alle 19.00 e primo gennaio dalle 10.00 alle 19.00 oppure, ad anni alterni, il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il 31 dicembre sino alle ore 10.00 EL mattino successivo;
5 e 6 gennaio dalle ore 18.00 EL cinque alle ore 19.00 EL sei;
il giorno di Pasqua o EL lunedì in Albis dalle ore 09.00 alle ore 20.30, ad anni alterni;
il giorno ELla festa EL papà, EL suo compleanno ed onomastico. Il minore trascorrerà 15 gg consecutivi durante le vacanze estive, ogni anno alternativamente tra il mese di luglio ed agosto, con ciascun genitore, i genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro la fine di maggio di ogni anno. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro la località prescelta di vacanza ed i recapiti telefonici utili. L'onomastico ed il compleanno EL minore verranno festeggiati con entrambi i genitori, i quali potranno tenerlo con sé in orari diversi di quelle giornate;
In ogni caso, le scelte educative e scolastiche dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali seguiranno la vita scolastica EL figlio, parteciperanno alle visite mediche, ai colloqui scolastici con gli insegnanti e decideranno di comune accordo ogni accadimento che influisca sullo sviluppo e l'educazione ELla prole. In caso di organizzazioni di viaggi con i minori con congruo anticipo ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi ed i recapiti telefonici ove si renderanno reperibili;
Per_
6. i genitori nulla dispongono in merito ai figli e AE in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4 7. il sig. si obbliga a volturare tutte le utenze asservite all'ex casa coniugale ed Parte_1 intestate alla SI.ra ; Parte_2
8. il sig. si obbliga entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione EL ricorso, Parte_1
a far volturare a suo nome il contratto di locazione ELl'ex dimora coniugale;
9. i sig.ri e si obbligano entro e non oltre dieci giorni dalla Parte_1 Parte_2 sottoscrizione EL ricorso a recarsi in banca per la chiusura EL c/c bancario n. 1003306003248 in essere presso la Banca di Credito Popolare di OR EL RE cointestato a Parte_2
e ; Parte_1
10. le parti sin d'ora e senza riserva alcuna si autorizzano vicendevolmente ed autorizzano le
Autorità Consolari, gli organi di Polizia e qualsiasi altra Autorità competente, al rilascio EL loro personale passaporto e/o di altro titolo equipollente;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla cancelleria, all'Ufficiale ELlo Stato
Civile EL Comune di OR EL RE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento ELlo stato civile ed ai sensi ELl'art. 10 legge 1/12/1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 513, parte II, serie A, anno 1999 EL Comune di
OR EL RE);
D. nulla sulle spese.
Così deciso in OR Annunziata, nella camera di consiglio EL 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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