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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 3522/24 R.G. in data 9.5.24, avente per oggetto: Ricorso per regolamentazione figli naturali
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. Loredana De Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Torricella n. 13;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Livia Sabatino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San
Cipriano Picentino alla via A. Amato n. 51;
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio sulle conclusioni delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.24, , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con poi conclusasi, nel corso della quale erano nati i figli CP_1 Per_1
(15.6.11) e (1.12.13), chiedeva procedersi alla regolamentazione della responsabilità Per_2
genitoriale dei minori.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che, pur ricostruendo in modo diverso le cause della crisi di coppia, non si opponeva alla richiesta di affido condiviso. Disposta l'audizione delle parti, con ordinanza depositata in data 19.9.24, erano emessi i provvedimenti provvisori, rinviandosi la causa per verificare l'andamento della regolamentazione.
Con provvedimento del 24.1.25 veniva ulteriormente modificata la regolamentazione, dandosi comunque atto le parti che avevano trovato un loro equilibrio nella gestione dei minori.
All'udienza del 13.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti concludevano, chiedendo la conferma dei provvedimenti e la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, dopo un'iniziale difficoltà tra i genitori, questi hanno trovato un loro equilibrio, anche nella gestione dei minori e nelle modalità di visita, potendo così godere entrambi della presenza dei ragazzi.
Ritiene, pertanto, il collegio di potere confermare i provvedimenti temporanei emessi.
Ed invero, con riferimento ai minori, va rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò non di meno, l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano
(ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono affatto emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore, considerando comunque l'età dei minori.
Pertanto, i minori (senza necessità di audizione che appare essere superflua, non essendo emerse particolari problematiche) vanno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale convivono.
Quanto alle modalità di esercizio dell'affido, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relativi ai figli.
Per quanto attiene ai tempi di permanenza dei minori con il genitore non coresidente, come richiesto dalle parti, si dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno una settimana con il padre e l'altra con la madre;
nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i minori trascorreranno con il padre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre un anno ed i giorni del 31 dicembre, 1°
e 2 gennaio;
nel periodo pasquale il padre trascorrerà con i minori il lunedì in Albis, gli anni pari ed la domenica di Pasqua gli anni dispari;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e della mamma, oltre a consumare un pasto con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno ed onomastico;
infine trascorreranno con ciascuno dei genitori dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impregiudicata la possibilità che i genitori possano disciplinare in modo diverso il diritto di visita e facendo applicazione per il principio dell'alternanza per le ulteriori festività.
La casa familiare di proprietà del resistente, per la quale egli corrisponde una rata di mutuo di €
300,00 mensili, va assegnata alla ricorrente che vi vivrà unitamente ai minori.
Quanto al mantenimento, risulta che la madre non ha svolto attività lavorativa, anche se è prossima ad individuare un'occupazione, laddove è sempre stato il resistente che ha fatto fronte alle spese dei minori, con una retribuzione mensile di € 1600,00 ora, a causa della Naspi, di € 1256,00.
Orbene, avendo lasciato la casa coniugale, pur dovendo far fronte al pagamento del mutuo, ritiene il
Tribunale confermare la somma di € 170,00 mensili per ciascun figlio da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In proposito si osserva che, ancorchè vi sia un affido paritetico, pur se con collocazione prevalente presso la madre (di fatto anche prima vi era tale modalità di affido), sussiste uno squilibrio reddituale tra le parti, sicchè deve riconoscersi un contributo per il mantenimento, dovendo consentirsi ad entrambi i genitori di rispondere alle attuali esigenze dei minori garantendo loro un tenore di vita analogo nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Nessuna statuizione può invece essere emessa con riferimento alla riscossione dell'assegno unico, in quanto la normativa di settore non demanda al giudice il potere di incidere sull'individuazione del soggetto legittimato alla riscossione. Il d.lgs. 230/21, difatti, ha introdotto l'assegno unico per i figli prevedendo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021 che “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” e all'art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 230/2021 che “L'assegno
è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura CP_3 tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ora in presenza di una chiara e univoca previsione normativa non vi sono, dunque, provvedimenti che codesta A.G. debba adottare sul punto.
Esula infine dalla disciplina del presente giudizio la regolamentazione dei rapporti dei minori con i nonni, auspicandosi comunque che le parti raggiungano un punto di equilibrio nell'interesse dei minori.
La natura delle questioni affrontate e l'esito della lite in ordine alle determinazioni economiche consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
1) affida i minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno una settimana con il padre e l'altra con la madre;
nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i minori trascorreranno con il padre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre un anno ed i giorni del 31 dicembre, 1° e 2 gennaio;
nel periodo pasquale il padre trascorrerà con i minori il lunedì in Albis, gli anni pari ed la domenica di
Pasqua gli anni dispari;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e della mamma, oltre a consumare un pasto con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno ed onomastico;
infine trascorreranno con ciascuno dei genitori dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impregiudicata la possibilità che i genitori possano disciplinare in modo diverso il diritto di visita e facendo applicazione per il principio dell'alternanza per le ulteriori festività;
4) assegna la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli;
5) determina in euro 170,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare per il mantenimento di ciascun figlio alla ricorrente entro il 10 di ogni mese;
6) dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, ove concordate o urgenti e documentate;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.2.25
Il Presidente est dott.ssa Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 3522/24 R.G. in data 9.5.24, avente per oggetto: Ricorso per regolamentazione figli naturali
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. Loredana De Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Torricella n. 13;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Livia Sabatino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San
Cipriano Picentino alla via A. Amato n. 51;
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio sulle conclusioni delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.24, , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con poi conclusasi, nel corso della quale erano nati i figli CP_1 Per_1
(15.6.11) e (1.12.13), chiedeva procedersi alla regolamentazione della responsabilità Per_2
genitoriale dei minori.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che, pur ricostruendo in modo diverso le cause della crisi di coppia, non si opponeva alla richiesta di affido condiviso. Disposta l'audizione delle parti, con ordinanza depositata in data 19.9.24, erano emessi i provvedimenti provvisori, rinviandosi la causa per verificare l'andamento della regolamentazione.
Con provvedimento del 24.1.25 veniva ulteriormente modificata la regolamentazione, dandosi comunque atto le parti che avevano trovato un loro equilibrio nella gestione dei minori.
All'udienza del 13.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti concludevano, chiedendo la conferma dei provvedimenti e la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, dopo un'iniziale difficoltà tra i genitori, questi hanno trovato un loro equilibrio, anche nella gestione dei minori e nelle modalità di visita, potendo così godere entrambi della presenza dei ragazzi.
Ritiene, pertanto, il collegio di potere confermare i provvedimenti temporanei emessi.
Ed invero, con riferimento ai minori, va rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò non di meno, l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano
(ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono affatto emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore, considerando comunque l'età dei minori.
Pertanto, i minori (senza necessità di audizione che appare essere superflua, non essendo emerse particolari problematiche) vanno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale convivono.
Quanto alle modalità di esercizio dell'affido, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relativi ai figli.
Per quanto attiene ai tempi di permanenza dei minori con il genitore non coresidente, come richiesto dalle parti, si dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno una settimana con il padre e l'altra con la madre;
nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i minori trascorreranno con il padre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre un anno ed i giorni del 31 dicembre, 1°
e 2 gennaio;
nel periodo pasquale il padre trascorrerà con i minori il lunedì in Albis, gli anni pari ed la domenica di Pasqua gli anni dispari;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e della mamma, oltre a consumare un pasto con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno ed onomastico;
infine trascorreranno con ciascuno dei genitori dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impregiudicata la possibilità che i genitori possano disciplinare in modo diverso il diritto di visita e facendo applicazione per il principio dell'alternanza per le ulteriori festività.
La casa familiare di proprietà del resistente, per la quale egli corrisponde una rata di mutuo di €
300,00 mensili, va assegnata alla ricorrente che vi vivrà unitamente ai minori.
Quanto al mantenimento, risulta che la madre non ha svolto attività lavorativa, anche se è prossima ad individuare un'occupazione, laddove è sempre stato il resistente che ha fatto fronte alle spese dei minori, con una retribuzione mensile di € 1600,00 ora, a causa della Naspi, di € 1256,00.
Orbene, avendo lasciato la casa coniugale, pur dovendo far fronte al pagamento del mutuo, ritiene il
Tribunale confermare la somma di € 170,00 mensili per ciascun figlio da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In proposito si osserva che, ancorchè vi sia un affido paritetico, pur se con collocazione prevalente presso la madre (di fatto anche prima vi era tale modalità di affido), sussiste uno squilibrio reddituale tra le parti, sicchè deve riconoscersi un contributo per il mantenimento, dovendo consentirsi ad entrambi i genitori di rispondere alle attuali esigenze dei minori garantendo loro un tenore di vita analogo nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Nessuna statuizione può invece essere emessa con riferimento alla riscossione dell'assegno unico, in quanto la normativa di settore non demanda al giudice il potere di incidere sull'individuazione del soggetto legittimato alla riscossione. Il d.lgs. 230/21, difatti, ha introdotto l'assegno unico per i figli prevedendo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021 che “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” e all'art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 230/2021 che “L'assegno
è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura CP_3 tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ora in presenza di una chiara e univoca previsione normativa non vi sono, dunque, provvedimenti che codesta A.G. debba adottare sul punto.
Esula infine dalla disciplina del presente giudizio la regolamentazione dei rapporti dei minori con i nonni, auspicandosi comunque che le parti raggiungano un punto di equilibrio nell'interesse dei minori.
La natura delle questioni affrontate e l'esito della lite in ordine alle determinazioni economiche consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
1) affida i minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno una settimana con il padre e l'altra con la madre;
nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i minori trascorreranno con il padre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre un anno ed i giorni del 31 dicembre, 1° e 2 gennaio;
nel periodo pasquale il padre trascorrerà con i minori il lunedì in Albis, gli anni pari ed la domenica di
Pasqua gli anni dispari;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e della mamma, oltre a consumare un pasto con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno ed onomastico;
infine trascorreranno con ciascuno dei genitori dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impregiudicata la possibilità che i genitori possano disciplinare in modo diverso il diritto di visita e facendo applicazione per il principio dell'alternanza per le ulteriori festività;
4) assegna la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli;
5) determina in euro 170,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare per il mantenimento di ciascun figlio alla ricorrente entro il 10 di ogni mese;
6) dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, ove concordate o urgenti e documentate;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.2.25
Il Presidente est dott.ssa Ilaria Bianchi