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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 1440/2025
tra:
con l'avv. proc. dom. dott. OBOJES Parte_1
MANUELA, giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. dott. DETTORI Controparte_1
SARA, giusta procura in atti;
e
1
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
9.4.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari (SS) il 20/09/2014
da
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 130, Parte I, Serie
2 /, dell'anno 2014 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1) la figlia ancora minorenne rimane Persona_1
affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, dove manterrà anche la residenza anagrafica;
l'abitazione familiare sita in Ortisei (BZ), Via Sciron n. 31, compreso l'inventario e mobilio, rimane affidata ai sensi dell'art. 337sexies cc, alla sig.ra affinché ci abiti con la figlia;
Parte_1
2) premesso che la figlia ha diritto a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, il sig. , CP_1
previo accordo con la madre, ha diritto di tenere con sé ovvero incontrare la figlia, tenendo conto degli impegni (scolastici ed extrascolastici) della minore;
salvo diverso accordo, il sig.
almeno una volta ogni tre mesi incontrerà la figlia CP_1
ovvero verrà a trovare la figlia a Ortisei o la sig.ra Parte_1
accompagnerà la figlia in Sardegna, oppure i genitori concorderanno un incontro in un'altra località; le spese di viaggio sono esclusivamente a carico del sig. ; CP_1
3) in ogni caso le parti si impegnano a concordare annualmente le visite durante i periodi feriali entro marzo di ogni anno;
durante
3 le vacanze estive la figlia, previo accordo con la madre, trascorrerà
almeno due settimane, anche non consecutive, presso il padre.
4) Per le vacanze Natalizie (e Pasquali) vigerà il principio di alternanza, pertanto il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni per la settimana di Natale e l'anno successivo per la settimana di Capodanno. Ad anni alterni trascorrerà con Per_1
ciascun genitore il periodo pasquale.
5) premesso che la figlia ha diritto a mantenere anche contatti con i nonni paterni e materni, questi ultimi hanno diritto di tenere con sé ovvero incontrare la nipote durante i soggiorni della stessa presso il padre in Sardegna, previo accordo tra genitori ed i rispettivi nonni;
6) ogni ulteriore visita tra il padre e la figlia potrà essere concordata tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, dei suoi interessi e desideri nonché
degli impegni lavorativi dei genitori;
7) le decisioni ordinarie relative alla figlia minore verranno prese dal rispettivo genitore presso il quale la stessa si trova, mentre ogni altra decisione di maggiore importanza, dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, nonché dell'interesse della figlia;
8) il sig. continuerà a contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia fino al raggiungimento Persona_1
dell'autosufficienza economica, con il pagamento mensile di Euro
4 400,00 (quattrocento/00), da corrispondere in via anticipata entro il giorno 14 di ogni mese, alla sig.ra importo Parte_1
soggetto a rivalutazione monetaria annuale (base: aprile 2024) in relazione agli indici ASTAT;
9) le spese straordinarie per la figlia vanno a carico del padre per 2/3 e della madre per 1/3, al netto di eventuali contributi ottenuti della P.A, così come stabilito dalle Linee guida del CNF del
29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano del 26.11.2024,
che si intendono qui integralmente riportate. I relativi rimborsi reciproci dovranno avvenire 30 giorni dopo la presentazione delle quietanze;
10) eventuali assegni familiari ed eventuali altri contribuzioni pubbliche, incluso l'assegno unico, per la figlia, andranno alla madre. Le detrazioni e agevolazioni fiscali vengono fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore;
11) Spese compensate, con ripartizione di metà a carico di ciascuno delle spese del presente procedimento. I rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
Bolzano, lì 08/05/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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