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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11866 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Ivana Sassi Giudice Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n. 4806/2025 ed al n. 4805/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: disciplina del mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nella qualità di tutore del minore , nato a Parte_1 Persona_1 Napoli il 28.3.2023, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. M.Teresa Natale, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
, Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con due ricorsi depositati entrambi il 25.2.2025 – iscritti in separati giudizi ed assegnati a diversi Giudici della Sezione – l'avv. esponeva che , nato a [...] il Parte_1 Persona_1 Con 28.3.2003, è figlio di e Deduceva che pende presso il una Controparte_1 Parte_2 procedura di adottabilità del minore e che il piccolo e la madre sono stati collocati in struttura con Per_1 sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale con decreto del 15.10.2024. La ricorrente è stata nominata dapprima curatrice speciale del minore e, successivamente, revocata tale nomina, è stata nominata tutrice. Ha dedotto – nel procedimento instaurato nei confronti del padre (RG. N. 4805/2025) che quest'ultimo non provvede al mantenimento del figlio collocato in struttura e non versa l'assegno unico da lui percepito. Ha chiesto, pertanto, porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura di € 250,00 mensili al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e la sua parte di assegno unico. Nel giudizio recante n. RG 4806/2025 depositato in pari data, assegnato al Giudice dott.ssa Gabriella Ferrara, ha formulato identica domanda nei confronti della madre del minore. Ha depositato in atti l'autorizzazione ad instaurare il giudizio nei confronti dei genitori, ed ha, quindi, instaurato due separati giudizi che sono stati poi riuniti dinanzi alla dott.ssa Cozzolino. La madre del minore non si è costituita in giudizio. Il Caccavale si è costituito nel giudizio pendente dinanzi alla dott.ssa Cozzolino con comparsa depositata il 24.7.2025 e, non opponendosi alla domanda del tutore del figlio, ha dedotto di poter contribuire nella misura di € 100,00 mensili al mantenimento del figlio collocato in struttura in quanto, allo stato, lavora part-time con una retribuzione di € 800/900 mensili. Ha, inoltre, aggiunto di voler versare tale somma per il figlio sulla carta PostePay in possesso della Comunità ove risiede il figlio, ed ha allegato agli atti le mail inviate alla struttura. Ha allegato agli atti le certificazioni uniche del 2024 e del 2025, la corrispondenza intercorsa con la struttura, il tutore avv. e gli atti del TPM. Pt_1 Disposta, quindi, la riunione dei giudizi, il è stato ascoltato dal Giudice, dott.ssa Cozzolino, Per_1 all'udienza del 30.9.2025 ed ha dichiarato: lavoro con contratto a tempo determinato e percepisco la somma di € 850,00 mensili. Sono scaffalista in un supermercato. Vivo a Caserta con mio fratello e mia sorella in casa di proprietà di mia sorella. Posso dare 150,00 euro per mio figlio in quanto contribuisco alle spese della casa. Sono disponibile a corrispondere il 50% delle spese straordinarie ed anche a
1 2
versare il 50% dell'AU per che sto percependo da diversi mesi ed ammonta ad € 50,00, mentre il Per_1 restante 50% è percepito dalla madre. All'esito dell'ascolto, l'avv. si è riportata agli atti ed ha insistito per l'accoglimento delle Pt_1 domande riunite e formulate nei confronti dei genitori del minore. Il Gi ha riservato al Collegio. Il PM, con parere del 7.10.2025 ha chiesto porsi a carico delle parti l'obbligo di versare la soma di € 250,00 ciascuno da parte dei genitori di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2
Nel merito, il Tribunale, preso atto della pronuncia di sospensione dalla responsabilità genitoriale delle parti e dell'apertura della procedura di adottabilità del piccolo , provvede, in questa Persona_1 sede, esclusivamente in ordine agli aspetti patrimoniali.
Circa il mantenimento dei minori, osserva il Collegio che l'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “… ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: Le attuali esigenze del figlio. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di ciascun genitore. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Inoltre, riguardo alle accresciute esigenze dei figli, la Suprema Corte ha affermato (Cass. n. 23630/2009) che le esigenze del figlio non sono solo quelle inerenti al vitto, all'alloggio ed alle spese correnti. Le esigenze necessariamente correlate ad un autonomo sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonchè l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione. Infine, la Cassazione è da tempo costante sulla non necessità della allegazione della prova in ordine alle accresciute esigenze dei figli che si presumono aumentare con il passare degli anni essendo legate alla crescita.
Nel caso concreto, il Collegio- valutate gli scarni elementi agli atti in quanto il tutore nulla ha prodotto in atti in ordine all'attività lavorativa della madre, che sembrerebbe ancora collocata presso la struttura con il minore, letta ed esaminata la documentazione prodotta dal e preso atto delle dichiarazioni
Per_1 dello stesso, ritiene congrua la somma di € 200,00 da porsi a carico dei genitori per il mantenimento del piccolo , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per_1 Tali somme mensili – che i genitori corrisponderanno a decorrere dalla data di deposito del ricorso – saranno versate sulla carta Poste-Pay in possesso della struttura presso cui è collocato .
Per_1 Ciascun genitore, inoltre, sarà tenuto alla corresponsione del 50% dell'assegno unico percepito per il figlio che verserà, analogamente, sulla medesima carta Poste-Pay. Ogni adempimento che si dovesse rendere necessario sarà svolto dalla ricorrente tutrice del minore, che provvederà a verificare il puntuale adempimento dell'obbligazione da parte dei genitori di .
Per_1 La rivalutazione degli importi da versarsi mensilmente sarà aggiornata da novembre 2026.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili per e si compensano per il Controparte_2
Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti dall'avv. Parte_1 nei confronti di e di , decide come
[...] Controparte_1 Controparte_2 di seguito:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Pone a carico di e di l'obbligo di corrispondere la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 200,00 ciascuno quale contributo al mantenimento del figlio , con Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da novembre 2026 e decorrenza dal ricorso;
- Onera le parti del versamento delle somme mensili sulla carta Poste-Pay in possesso della Struttura presso cui risiede il minore;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
2 3
- Dispone che il 50% dell'AU percepito dai genitori sia versato sul conto postale Poste Pay, come indicato in parte motiva;
- Spese non ripetibili per e compensate per . Controparte_2 Controparte_1
Si Comunichi.
Napoli, 10.10. 2025 Il Presidente estensore Dott. Immacolata Cozzolino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Ivana Sassi Giudice Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n. 4806/2025 ed al n. 4805/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: disciplina del mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nella qualità di tutore del minore , nato a Parte_1 Persona_1 Napoli il 28.3.2023, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. M.Teresa Natale, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
, Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con due ricorsi depositati entrambi il 25.2.2025 – iscritti in separati giudizi ed assegnati a diversi Giudici della Sezione – l'avv. esponeva che , nato a [...] il Parte_1 Persona_1 Con 28.3.2003, è figlio di e Deduceva che pende presso il una Controparte_1 Parte_2 procedura di adottabilità del minore e che il piccolo e la madre sono stati collocati in struttura con Per_1 sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale con decreto del 15.10.2024. La ricorrente è stata nominata dapprima curatrice speciale del minore e, successivamente, revocata tale nomina, è stata nominata tutrice. Ha dedotto – nel procedimento instaurato nei confronti del padre (RG. N. 4805/2025) che quest'ultimo non provvede al mantenimento del figlio collocato in struttura e non versa l'assegno unico da lui percepito. Ha chiesto, pertanto, porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura di € 250,00 mensili al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e la sua parte di assegno unico. Nel giudizio recante n. RG 4806/2025 depositato in pari data, assegnato al Giudice dott.ssa Gabriella Ferrara, ha formulato identica domanda nei confronti della madre del minore. Ha depositato in atti l'autorizzazione ad instaurare il giudizio nei confronti dei genitori, ed ha, quindi, instaurato due separati giudizi che sono stati poi riuniti dinanzi alla dott.ssa Cozzolino. La madre del minore non si è costituita in giudizio. Il Caccavale si è costituito nel giudizio pendente dinanzi alla dott.ssa Cozzolino con comparsa depositata il 24.7.2025 e, non opponendosi alla domanda del tutore del figlio, ha dedotto di poter contribuire nella misura di € 100,00 mensili al mantenimento del figlio collocato in struttura in quanto, allo stato, lavora part-time con una retribuzione di € 800/900 mensili. Ha, inoltre, aggiunto di voler versare tale somma per il figlio sulla carta PostePay in possesso della Comunità ove risiede il figlio, ed ha allegato agli atti le mail inviate alla struttura. Ha allegato agli atti le certificazioni uniche del 2024 e del 2025, la corrispondenza intercorsa con la struttura, il tutore avv. e gli atti del TPM. Pt_1 Disposta, quindi, la riunione dei giudizi, il è stato ascoltato dal Giudice, dott.ssa Cozzolino, Per_1 all'udienza del 30.9.2025 ed ha dichiarato: lavoro con contratto a tempo determinato e percepisco la somma di € 850,00 mensili. Sono scaffalista in un supermercato. Vivo a Caserta con mio fratello e mia sorella in casa di proprietà di mia sorella. Posso dare 150,00 euro per mio figlio in quanto contribuisco alle spese della casa. Sono disponibile a corrispondere il 50% delle spese straordinarie ed anche a
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versare il 50% dell'AU per che sto percependo da diversi mesi ed ammonta ad € 50,00, mentre il Per_1 restante 50% è percepito dalla madre. All'esito dell'ascolto, l'avv. si è riportata agli atti ed ha insistito per l'accoglimento delle Pt_1 domande riunite e formulate nei confronti dei genitori del minore. Il Gi ha riservato al Collegio. Il PM, con parere del 7.10.2025 ha chiesto porsi a carico delle parti l'obbligo di versare la soma di € 250,00 ciascuno da parte dei genitori di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2
Nel merito, il Tribunale, preso atto della pronuncia di sospensione dalla responsabilità genitoriale delle parti e dell'apertura della procedura di adottabilità del piccolo , provvede, in questa Persona_1 sede, esclusivamente in ordine agli aspetti patrimoniali.
Circa il mantenimento dei minori, osserva il Collegio che l'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “… ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: Le attuali esigenze del figlio. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di ciascun genitore. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Inoltre, riguardo alle accresciute esigenze dei figli, la Suprema Corte ha affermato (Cass. n. 23630/2009) che le esigenze del figlio non sono solo quelle inerenti al vitto, all'alloggio ed alle spese correnti. Le esigenze necessariamente correlate ad un autonomo sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonchè l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione. Infine, la Cassazione è da tempo costante sulla non necessità della allegazione della prova in ordine alle accresciute esigenze dei figli che si presumono aumentare con il passare degli anni essendo legate alla crescita.
Nel caso concreto, il Collegio- valutate gli scarni elementi agli atti in quanto il tutore nulla ha prodotto in atti in ordine all'attività lavorativa della madre, che sembrerebbe ancora collocata presso la struttura con il minore, letta ed esaminata la documentazione prodotta dal e preso atto delle dichiarazioni
Per_1 dello stesso, ritiene congrua la somma di € 200,00 da porsi a carico dei genitori per il mantenimento del piccolo , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per_1 Tali somme mensili – che i genitori corrisponderanno a decorrere dalla data di deposito del ricorso – saranno versate sulla carta Poste-Pay in possesso della struttura presso cui è collocato .
Per_1 Ciascun genitore, inoltre, sarà tenuto alla corresponsione del 50% dell'assegno unico percepito per il figlio che verserà, analogamente, sulla medesima carta Poste-Pay. Ogni adempimento che si dovesse rendere necessario sarà svolto dalla ricorrente tutrice del minore, che provvederà a verificare il puntuale adempimento dell'obbligazione da parte dei genitori di .
Per_1 La rivalutazione degli importi da versarsi mensilmente sarà aggiornata da novembre 2026.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili per e si compensano per il Controparte_2
Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti dall'avv. Parte_1 nei confronti di e di , decide come
[...] Controparte_1 Controparte_2 di seguito:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Pone a carico di e di l'obbligo di corrispondere la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 200,00 ciascuno quale contributo al mantenimento del figlio , con Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da novembre 2026 e decorrenza dal ricorso;
- Onera le parti del versamento delle somme mensili sulla carta Poste-Pay in possesso della Struttura presso cui risiede il minore;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
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- Dispone che il 50% dell'AU percepito dai genitori sia versato sul conto postale Poste Pay, come indicato in parte motiva;
- Spese non ripetibili per e compensate per . Controparte_2 Controparte_1
Si Comunichi.
Napoli, 10.10. 2025 Il Presidente estensore Dott. Immacolata Cozzolino
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