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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3176/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Parte_1 C.F._1
Napoli (Na) alla Via Roma n.222, presso lo studio degli avv.ti Fortuna Ammendola e Carolina
Capuano, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusto mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024 il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in
LL (NA) il 02.07.1992, con la resistente, in costanza del quale nascevano due figli –
[...]
, in Mugnano di Napoli, rispettivamente il 29.04.1994 ed il 07.06.1998, deduceva che da Persona_1 tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi;
che, con sentenza n. 483/2022 pubblicata in data 11.02.2022, il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, disponendo, previa ricezione delle condizioni accessorie concordate dalle parti, l'onere in capo al ricorrente di versare, in favore della resistente, l'importo mensile di € 350,00 mensili, a titolo di mantenimento per la coniuge, nonché l'importo mensile di €
50,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica;
che, dopo la sentenza vi era stata una modifica delle condizioni reddituali di parte ricorrente, atteso che lo stesso, al fine di conservare la propria occupazione lavorativa, era stato costretto ad accettare la riduzione dell'orario di lavoro, con conseguente riduzione dei redditi percepiti, ammontanti- al netto della riduzione- ad € 700,00 mensili;
che lo stesso, altresì, era gravato da procedure di recupero credito promosse dalla ex coniuge e dal figlio;
che lo stesso era, altresì, gravato dall'onere di corresponsione del canone di locazione relativo alla propria abitazione, rideterminato, successivamente ad un aumento, in € 400,00; che il figlio aveva intrapreso attività di collaborazione presso uno studio di Commercialista, percependo Per_1 relativi redditi;
che, alla luce delle mutate condizioni, lo stesso non era più in grado di far fronte alle esigenze del figlio minore di anni 5. Per_2
Ciò premesso, ricorreva all'intestato Tribunale, affinché fosse disposta la modifica delle condizioni accessorie di cui all'intervenuto divorzio, previa revoca dell'onere del contributo al mantenimento dovuto per il figlio , nonché per la resistente, ovvero, in via gradata, riduzione dell'importo Per_1
Con dovuto in favore di ferma la richiesta revoca di quello dovuto al figlio Controparte_1 maggiorenne.
Incardinato regolarmente il giudizio, preso atto della mancata costituzione della ricorrente, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 03.12.2024, nonché dell'audizione del ricorrente, il Giudice istruttore autorizzava parte istante a richiedere all'INPS certificazione in ordine alla percezione da parte della resistente di misure a sostegno del reddito, trattamenti pensionistici o altra forma di sussidi, nonché rinviava in prosieguo al 14.02.2025.
All'esito del deposito della certificazione INPS suddetta, esperita l'istruttoria giudiziale previa pagina 2 di 6 escussione dei testi ammessi di parte ricorrente, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali di rito, all'udienza del 03.10.2025, preso atto delle note in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, il Presidente relatore si riserva di riferire al Collegio per la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente, in quanto non Controparte_1 costituitasi in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
In punto di merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Rileva questo Tribunale che, nel caso di specie, debbano essere considerati quali giustificati motivi sopravvenuti l'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne, , nonché il Per_1 miglioramento delle condizioni economiche in capo alla resistente, Controparte_1
Avuto riguardo alla dedotta riduzione della capacità reddituale in capo al ricorrente, si osserva che la stessa risulta priva di allegazioni documentali in merito, parimenti al lamentato aumento del canone di locazione dovuto per l'immobile destinato dal ricorrente a prioria abitazione.
In atti risulta una dichiarazione a firma della locatrice del suindicato immobile datata 03.08.2023, con la quale la stessa precisava che alla data di scadenza del contratto di locazione lo stesso sarebbe stato rinnovato con un aumento del canone dovuto. Si osserva, tuttavia, che parte ricorrente ometteva ogni allegazione documentale circa il dedotto rinnovo e all'effettiva corresponsione del canone di locazione in misura maggiorata.
pagina 3 di 6 Alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, assumono le dedotte procedura di recupero del credito, in quanto afferenti ad oneri di mantenimento assunti dal ricorrente in favore della resistente e del figlio, volontariamente e consapevolmente, in sede di divorzio consensuale.
Ciò posto, in punto di merito, parte ricorrente insisteva per la modifica delle statuizioni economiche accessorie, previa revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio e della Per_1 resistente, ovvero, in subordine, ferma restando la richiesta revoca per il figlio maggiorenne, una rimodulazione di quello dovuto a deducendo, da un lato, la raggiunta Controparte_1 indipendenza economica del figlio e, dall'altro, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, percettrice dal 2024 di un assegno di inclusione, nella misura di € 750,00 mensili, nonché di una pensione di invalidità civile pari ad € 336,00 mensili.
Avuto riguardo al mantenimento in favore del figlio , di anni 27, il Collegio rileva che Per_1
l'esperita istruttoria giudiziale, in particolare le dichiarazioni dei testi ammessi su istanza di parte ricorrente, abbiano confermato le allegazioni difensive di in particolare, in ordine al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del ragazzo.
Il Collegio osserva che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183). pagina 4 di 6 Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n.
2259/24 e n. 24731/24).
Fatta applicazione di tali principi nel caso di specie, il Collegio rileva che, a quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali di il figlio , di anni 27, ha intrapreso un'attività Testimone_1 Per_1 di collaborazione professionale presso uno studio di un Commercialista ( “ ho accompagnato il sig allo studio dal figlio. Perché il padre gli portava dei soldi per il mantenimento. Ho Parte_1 visto il ragazzo scendere giù dallo studio a prendere i soldi. Sono andato circa 5\6 volte un anno fa più
o meno. L'ultima volta è stato un anno fa”).
Per il Collegio, pertanto, sussistono elementi sufficienti per ritenere che il ragazzo, ormai ventisettenne e per il quale non vi è prova in ordine ad eventuali studi intrapresi, abbia conseguito una capacità di produrre reddito e che pertanto vada revocato il contributo al mantenimento a carico del padre.
Pertanto il Collegio, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 483/2022, emessa in data 11.02.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, revoca in capo a l'onere di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio . Persona_3
Avuto riguardo al mantenimento di da intendersi, contrariamente al contenuto Controparte_1 degli accordi sottoscritti dalle parti in sede di divorzio, quale assegno divorzile, si rileva che parte ricorrente ha documentalmente provato, tramite allegazione di documentazione INPS, versata in atti con deposito del 13 marzo 2025, che la resistente risulta percettrice dell'Assegno di Inclusione CP_2
2024-489778, in virtù di domanda presentata in data 04.01.2024, con importo mensile di € 750,00.
Risulta, altresì, documentalmente provato che la stessa è titolare di una pensione di invalidità civile n°
044519907041508 con importo mensile di € 336,00.
A tal proposito, il Collegio evidenzia che il sopravvenuto beneficio alla percezione del reddito di inclusione, a decorrere dal mese di gennaio 2024, unitamente alla circostanza che la stessa sia titolare di una pensione di invalidità civile- benché non siano stati forniti a questo Collegio elementi da cui desumerne la decorrenza- sia idoneo ad incidere in melius sulle condizioni economiche in capo a
[...]
Controparte_1
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che sussistano, allo stato, elementi giustificativi alla rimodulazione dell'assegno divorzile dovuto in favore di posto a carico di Controparte_1 Pt_1
che, all'attualità, appare equo rideterminare nella somma di € 250,00, oltre rivalutazione
[...]
pagina 5 di 6 automatica annuale a mezzo indici ISTAT. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, secondo le modalità già concordate in sede di giudizio di divorzio.
Atteso l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- A parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 483/2022 resa in data 11.02.2022 dal Tribunale di Napoli Nord:
a) revoca l'assegno di euro 50,00 dovuto da in favore di quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio;
Persona_3
b) riduce l'assegno divorzile in favore di ad € 250,00, oltre rivalutazione Controparte_1 automatica annuale a mezzo indici ISTAT;
- Dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Parte_1 C.F._1
Napoli (Na) alla Via Roma n.222, presso lo studio degli avv.ti Fortuna Ammendola e Carolina
Capuano, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusto mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024 il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in
LL (NA) il 02.07.1992, con la resistente, in costanza del quale nascevano due figli –
[...]
, in Mugnano di Napoli, rispettivamente il 29.04.1994 ed il 07.06.1998, deduceva che da Persona_1 tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi;
che, con sentenza n. 483/2022 pubblicata in data 11.02.2022, il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, disponendo, previa ricezione delle condizioni accessorie concordate dalle parti, l'onere in capo al ricorrente di versare, in favore della resistente, l'importo mensile di € 350,00 mensili, a titolo di mantenimento per la coniuge, nonché l'importo mensile di €
50,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica;
che, dopo la sentenza vi era stata una modifica delle condizioni reddituali di parte ricorrente, atteso che lo stesso, al fine di conservare la propria occupazione lavorativa, era stato costretto ad accettare la riduzione dell'orario di lavoro, con conseguente riduzione dei redditi percepiti, ammontanti- al netto della riduzione- ad € 700,00 mensili;
che lo stesso, altresì, era gravato da procedure di recupero credito promosse dalla ex coniuge e dal figlio;
che lo stesso era, altresì, gravato dall'onere di corresponsione del canone di locazione relativo alla propria abitazione, rideterminato, successivamente ad un aumento, in € 400,00; che il figlio aveva intrapreso attività di collaborazione presso uno studio di Commercialista, percependo Per_1 relativi redditi;
che, alla luce delle mutate condizioni, lo stesso non era più in grado di far fronte alle esigenze del figlio minore di anni 5. Per_2
Ciò premesso, ricorreva all'intestato Tribunale, affinché fosse disposta la modifica delle condizioni accessorie di cui all'intervenuto divorzio, previa revoca dell'onere del contributo al mantenimento dovuto per il figlio , nonché per la resistente, ovvero, in via gradata, riduzione dell'importo Per_1
Con dovuto in favore di ferma la richiesta revoca di quello dovuto al figlio Controparte_1 maggiorenne.
Incardinato regolarmente il giudizio, preso atto della mancata costituzione della ricorrente, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 03.12.2024, nonché dell'audizione del ricorrente, il Giudice istruttore autorizzava parte istante a richiedere all'INPS certificazione in ordine alla percezione da parte della resistente di misure a sostegno del reddito, trattamenti pensionistici o altra forma di sussidi, nonché rinviava in prosieguo al 14.02.2025.
All'esito del deposito della certificazione INPS suddetta, esperita l'istruttoria giudiziale previa pagina 2 di 6 escussione dei testi ammessi di parte ricorrente, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali di rito, all'udienza del 03.10.2025, preso atto delle note in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, il Presidente relatore si riserva di riferire al Collegio per la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente, in quanto non Controparte_1 costituitasi in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
In punto di merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Rileva questo Tribunale che, nel caso di specie, debbano essere considerati quali giustificati motivi sopravvenuti l'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne, , nonché il Per_1 miglioramento delle condizioni economiche in capo alla resistente, Controparte_1
Avuto riguardo alla dedotta riduzione della capacità reddituale in capo al ricorrente, si osserva che la stessa risulta priva di allegazioni documentali in merito, parimenti al lamentato aumento del canone di locazione dovuto per l'immobile destinato dal ricorrente a prioria abitazione.
In atti risulta una dichiarazione a firma della locatrice del suindicato immobile datata 03.08.2023, con la quale la stessa precisava che alla data di scadenza del contratto di locazione lo stesso sarebbe stato rinnovato con un aumento del canone dovuto. Si osserva, tuttavia, che parte ricorrente ometteva ogni allegazione documentale circa il dedotto rinnovo e all'effettiva corresponsione del canone di locazione in misura maggiorata.
pagina 3 di 6 Alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, assumono le dedotte procedura di recupero del credito, in quanto afferenti ad oneri di mantenimento assunti dal ricorrente in favore della resistente e del figlio, volontariamente e consapevolmente, in sede di divorzio consensuale.
Ciò posto, in punto di merito, parte ricorrente insisteva per la modifica delle statuizioni economiche accessorie, previa revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio e della Per_1 resistente, ovvero, in subordine, ferma restando la richiesta revoca per il figlio maggiorenne, una rimodulazione di quello dovuto a deducendo, da un lato, la raggiunta Controparte_1 indipendenza economica del figlio e, dall'altro, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, percettrice dal 2024 di un assegno di inclusione, nella misura di € 750,00 mensili, nonché di una pensione di invalidità civile pari ad € 336,00 mensili.
Avuto riguardo al mantenimento in favore del figlio , di anni 27, il Collegio rileva che Per_1
l'esperita istruttoria giudiziale, in particolare le dichiarazioni dei testi ammessi su istanza di parte ricorrente, abbiano confermato le allegazioni difensive di in particolare, in ordine al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del ragazzo.
Il Collegio osserva che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183). pagina 4 di 6 Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n.
2259/24 e n. 24731/24).
Fatta applicazione di tali principi nel caso di specie, il Collegio rileva che, a quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali di il figlio , di anni 27, ha intrapreso un'attività Testimone_1 Per_1 di collaborazione professionale presso uno studio di un Commercialista ( “ ho accompagnato il sig allo studio dal figlio. Perché il padre gli portava dei soldi per il mantenimento. Ho Parte_1 visto il ragazzo scendere giù dallo studio a prendere i soldi. Sono andato circa 5\6 volte un anno fa più
o meno. L'ultima volta è stato un anno fa”).
Per il Collegio, pertanto, sussistono elementi sufficienti per ritenere che il ragazzo, ormai ventisettenne e per il quale non vi è prova in ordine ad eventuali studi intrapresi, abbia conseguito una capacità di produrre reddito e che pertanto vada revocato il contributo al mantenimento a carico del padre.
Pertanto il Collegio, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 483/2022, emessa in data 11.02.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, revoca in capo a l'onere di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio . Persona_3
Avuto riguardo al mantenimento di da intendersi, contrariamente al contenuto Controparte_1 degli accordi sottoscritti dalle parti in sede di divorzio, quale assegno divorzile, si rileva che parte ricorrente ha documentalmente provato, tramite allegazione di documentazione INPS, versata in atti con deposito del 13 marzo 2025, che la resistente risulta percettrice dell'Assegno di Inclusione CP_2
2024-489778, in virtù di domanda presentata in data 04.01.2024, con importo mensile di € 750,00.
Risulta, altresì, documentalmente provato che la stessa è titolare di una pensione di invalidità civile n°
044519907041508 con importo mensile di € 336,00.
A tal proposito, il Collegio evidenzia che il sopravvenuto beneficio alla percezione del reddito di inclusione, a decorrere dal mese di gennaio 2024, unitamente alla circostanza che la stessa sia titolare di una pensione di invalidità civile- benché non siano stati forniti a questo Collegio elementi da cui desumerne la decorrenza- sia idoneo ad incidere in melius sulle condizioni economiche in capo a
[...]
Controparte_1
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che sussistano, allo stato, elementi giustificativi alla rimodulazione dell'assegno divorzile dovuto in favore di posto a carico di Controparte_1 Pt_1
che, all'attualità, appare equo rideterminare nella somma di € 250,00, oltre rivalutazione
[...]
pagina 5 di 6 automatica annuale a mezzo indici ISTAT. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, secondo le modalità già concordate in sede di giudizio di divorzio.
Atteso l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- A parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 483/2022 resa in data 11.02.2022 dal Tribunale di Napoli Nord:
a) revoca l'assegno di euro 50,00 dovuto da in favore di quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio;
Persona_3
b) riduce l'assegno divorzile in favore di ad € 250,00, oltre rivalutazione Controparte_1 automatica annuale a mezzo indici ISTAT;
- Dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6