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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2436 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in SAN SPERATE presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA ARIU, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
nato il [...] in [...], C.F. , elettivamente P_ C.F._2
domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA CATERINA SUCCU, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
“a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 P_
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) Persona_1
e il collocamento dello stesso presso la madre;
c) confermare l'assegnazione della abitazione familiare, sita in Villasor alla via Monastir n. 39, alla signora che ne è pure l'esclusiva proprietaria, in quanto rispondente all'interesse del Parte_1
minore;
d) confermare a carico del signor 'obbligo di versare un assegno di mantenimento Parte_2
del figlio in favore della signora pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di Parte_1
adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) confermare i tempi e modalità di visita del resistente secondo le modalità stabilite in sede di separazione;
f) compensazione delle spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 P_
, con ricorso depositato dalla n data 19/04/2024 e successiva costituzione del
[...] Pt_1 P_
all'udienza del 27/11/2024, i coniugi, personalmente comparsi davanti al giudice delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle domande trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Pagina 2 I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura
(il l6/04/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 19/04/2024),
erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 P_
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in VILLASOR, in data 25/01/2020, tra Pt_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...],
[...] P_
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLASOR, anno 2020, parte I, atto n.
1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore (nato il [...]) a entrambi i genitori, e dispone che sia Persona_1
collocato in via prevalente presso la madre;
3. assegna a che ne è la proprietaria esclusiva, la casa familiare in Villasor via Monastir Parte_1
n. 39, per continuare ad abitarvi con il figlio;
4. dispone che ersi mensilmente in favore di a somma di euro 400, Parte_2 Parte_1
Pagina 3 a titolo di mantenimento del figlio, oltre alla rivalutazione annuale secondo Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo tempi e modalità già stabiliti in sede di separazione: “il minore permanga, salvo il diverso accordo delle parti, unitamente al padre per due
pomeriggi a settimana, lunedì e giovedì dalla ore 17 alle ore 19,30 e, in alternanza con la madre, la
domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Festività: il figlio trascorrerà il giorno 25 Dicembre con la
madre; il giorno 26 Dicembre starà col padre dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Capodanno: il figlio
trascorrerà la notte del 31 Dicembre con la madre e trascorrerà il Primo Gennaio col padre dalle
ore 14 alle ore 19:00. Il giorno del 6 Gennaio il figlio trascorrerà la mattina con la madre e starà
col padre dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Pasqua e Pasquetta: il figlio trascorrerà ambo le festività
con la madre, il giorno 25 aprile e 1 maggio e il 2 giugno: il figlio trascorrerà la giornata con la
madre. Salvo diversi accordi che intercorreranno tra le parti, tenuto conto delle esigenze e impegni
lavorativi e non dei genitori e delle esigenze e dei desiderata del figlio. Ferie estive: i giorni verranno
liberamente concordati tra le parti di volta in volta, in virtù delle ferie dei genitori”.
6. Dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2436 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in SAN SPERATE presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA ARIU, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
nato il [...] in [...], C.F. , elettivamente P_ C.F._2
domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA CATERINA SUCCU, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
“a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 P_
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) Persona_1
e il collocamento dello stesso presso la madre;
c) confermare l'assegnazione della abitazione familiare, sita in Villasor alla via Monastir n. 39, alla signora che ne è pure l'esclusiva proprietaria, in quanto rispondente all'interesse del Parte_1
minore;
d) confermare a carico del signor 'obbligo di versare un assegno di mantenimento Parte_2
del figlio in favore della signora pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di Parte_1
adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) confermare i tempi e modalità di visita del resistente secondo le modalità stabilite in sede di separazione;
f) compensazione delle spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 P_
, con ricorso depositato dalla n data 19/04/2024 e successiva costituzione del
[...] Pt_1 P_
all'udienza del 27/11/2024, i coniugi, personalmente comparsi davanti al giudice delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle domande trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Pagina 2 I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura
(il l6/04/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 19/04/2024),
erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 P_
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in VILLASOR, in data 25/01/2020, tra Pt_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...],
[...] P_
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLASOR, anno 2020, parte I, atto n.
1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore (nato il [...]) a entrambi i genitori, e dispone che sia Persona_1
collocato in via prevalente presso la madre;
3. assegna a che ne è la proprietaria esclusiva, la casa familiare in Villasor via Monastir Parte_1
n. 39, per continuare ad abitarvi con il figlio;
4. dispone che ersi mensilmente in favore di a somma di euro 400, Parte_2 Parte_1
Pagina 3 a titolo di mantenimento del figlio, oltre alla rivalutazione annuale secondo Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo tempi e modalità già stabiliti in sede di separazione: “il minore permanga, salvo il diverso accordo delle parti, unitamente al padre per due
pomeriggi a settimana, lunedì e giovedì dalla ore 17 alle ore 19,30 e, in alternanza con la madre, la
domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Festività: il figlio trascorrerà il giorno 25 Dicembre con la
madre; il giorno 26 Dicembre starà col padre dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Capodanno: il figlio
trascorrerà la notte del 31 Dicembre con la madre e trascorrerà il Primo Gennaio col padre dalle
ore 14 alle ore 19:00. Il giorno del 6 Gennaio il figlio trascorrerà la mattina con la madre e starà
col padre dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Pasqua e Pasquetta: il figlio trascorrerà ambo le festività
con la madre, il giorno 25 aprile e 1 maggio e il 2 giugno: il figlio trascorrerà la giornata con la
madre. Salvo diversi accordi che intercorreranno tra le parti, tenuto conto delle esigenze e impegni
lavorativi e non dei genitori e delle esigenze e dei desiderata del figlio. Ferie estive: i giorni verranno
liberamente concordati tra le parti di volta in volta, in virtù delle ferie dei genitori”.
6. Dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
Pagina 4