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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 187/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alfonso TINARI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via E. Alessandrini
n. 27;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonso MERCOGLIANO e Nicolino ZACCARIA, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale siti a Vasto (CH) alla piazza Barbacani n. 2;
convenuto
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2043 - 2051 C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare, per i fatti descritti in narrativa la responsabilità in capo alla
1 convenuta, nella causazione del danno occorso alla Sig.ra
[...]
a seguito della caduta de quo, con ogni conseguenza Parte_1 di legge, di conseguenza: condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco l.r.p.t. Avv. Francesco Menna a risarcire alla Sig.ra una somma complessiva da Parte_1 contenersi entro il limite di € 26.000,00 a fronte di un danno di cui in premessa di € 34.021,25, di cui fisici per complessivi € 30.954,75 (di cui € 22.515,00 per danno biologico conteggiato in via prudenziale al minimo riconosciuto 10% e non applicando le maggiorazioni, € 3.960,00 per ITT, € 2.598,75 per ITP al 75%, € 1.881,00 per ITP al 50%, non applicato il danno morale) oltre € 893,00 per spese mediche e fisioterapiche, € 2.173,50 per spese di negoziazione assistita calcolato ex lege DM 55/2014 o in quella diversa somma che il giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi al soddisfo, salva la diversa quantificazione che dovesse emergere in corso di causa, risarcimento da contenersi nel limite di € 26.000,00 quale scaglione per il versamento del c.u. . Con salvezza delle spese di lite».
A sostegno della domanda l'attrice, assumendo la responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c. del convenuto, CP_1 ha dedotto che il giorno 3/2/2018, alle ore 9:00 circa, nel percorrere il marciapiede della via Giulio Cesare a Vasto, con direzione via Ciccarone, giunta all'altezza della farmacia
Pietrocola, sarebbe inciampata con il piede destro a causa di una buca presente nel tratto di marciapiede circoscritto tra un albero ed il muretto, rovinando a terra e subendo lesioni personali infine diagnosticate quali «frattura spiroide plurilineare lievemente scomposta della metafisi distale della tibia con frattura spiroide del malleolo peroneale della gamba dx», da cui sarebbe derivato un danno biologico permanente del
10/12%, una I.T.T. di 40 gg., una I.T.P. al 75% di 35 gg., una
I.T.P. al 50% di 38 gg. e spese mediche complessive pari ad €
893,00.
2 Il costituitosi in giudizio, pur non Controparte_1 contestando il verificarsi del sinistro, ha contrastato la descrizione della dinamica dello stesso, assumendo l'assenza di propria responsabilità in relazione ad entrambi i titoli invocati dall'attrice e così concludendo: «1) rigettare integralmente le domande formulate dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
2) in subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente e prevalente dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionandone la domanda, siccome comunque eccessiva e smodata, ed anche in ragione del dichiarando concorso, con vittoria di spese e competenze di lite».
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico-legale.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta poiché, dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, incontestato essendo il verificarsi del sinistro dedotto in giudizio, non possono ritenersi ricorrenti i presupposti della invocata responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. per i motivi di seguito illustrati.
2. È opportuno precisare che l'attrice, nel promuovere l'azione di risarcimento danni, ha imputato al convenuto due diversi titoli di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. e art. 2051 c.c.), sicché si impone di esaminare partitamente le domande, atteso che trattasi, invero, di domande fondate su differenti causae petendi che, pertanto, necessitano di essere singolarmente esaminate poiché – come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (cfr., Cass., Sez. Un., n.
10893/01; Cass., n. 7938/01; Cass., n. 12329/04) –
3 «l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso [art. 2043 c.c.; n.d.r.] se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia [art.
2051 c.c.; n.d.r.], dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito».
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, compendia efficacemente la relativa ripartizione il pronunciamento del- la Suprema Corte (Sent. n. 999 del 20/01/2014) affermante che
«nel caso di responsabilità da insidia o trabocchetto la con- figurazione dell'azione ex art. 2043 o ex art. 2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex 2043 richiede l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo da quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato.
Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima».
3. Nel caso che qui occupa, quindi, si ha che l'attrice ha evocato la tutela apprestata dall'art. 2043 c.c. ipotizzando
4 una responsabilità colposa omissiva del per Controparte_1 omessa rimozione di uno stato del luogo da considerarsi pericoloso perché costituente insidia o trabocchetto non preventivamente segnalato e difficilmente individuabile.
Quindi, premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2043
c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che la pubblica amministrazione, in qualità di proprietaria della strada aperta al pubblico transito, è tenuta, in applicazione del principio generale del neminem laedere (fondato sulla disposizione primaria dell'art. 2043 c.c.), a mantenere la strada pubblica in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, elaborando la figura della cd. “insidia o trabocchetto stradale”, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorché la strada nasconda una insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione - costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della
P.A. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche - presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno debba offrire la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza di due elementi, ovvero,
l'elemento oggettivo della non visibilità e l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo (cfr., ex plurimis, Cass., 26/05/2004, n. 10132; Cass., 22.4.1999, n.
3991; Cass., 28.7.1997, n. 7062; Cass., 20.8.1997, n. 7742;
Cass., 16.6.1998, n. 5989).
5 Ebbene, l'analisi della ricorrenza di tali elementi fattuali, condotta sulle rappresentazioni fotografiche dello scenario del sinistro versate in giudizio e, in particolare, sul doc.
8 delle produzioni attoree, rivelano come la “buca” nella quale l'attrice è inciampata fosse posizionata in circoscritta zona dell'asse centrale della larghezza di un marciapiede caratterizzato dalla presenza di numerose altre irregolarità ed avvallamenti (con buona probabilità riconducibili all'azione delle radici degli alberi presenti in prossimità del marciapiede stesso).
Date le apprezzabili dimensioni di tale buca e la sua collocazione (tale da consentire la camminata ai suoi margini destro e sinistro) e posto che la stessa risulta preceduta e seguita da molte altre anormalità nella pavimentazione, non omogenea anche per colorazione e tipologia, considerato che il sinistro si è verificato in pieno orario diurno (ore 9 circa del mese di febbraio), deve conclusivamente affermarsi che la caduta a terra dell'attrice sia da imputare esclusivamente al suo imprudente e distratto comportamento, dal momento che lo stato dei luoghi era tale da rendere perfettamente visibile e prevedibile il potenziale pericolo, conseguendone che l'attrice avrebbe senz'altro potuto evitare il danno, adottando un comportamento normalmente prudenziale ovvero ponendo agevolmente in essere condotte alternative, conformi ai criteri di ordinaria diligenza, idonee a scongiurare l'evento dannoso.
Alla luce delle valutazioni che precedono e in applicazione del principio giurisprudenziale che pone un sostanziale bilanciamento tra la responsabilità aquiliana attribuibile – in via generale - all'ente pubblico gestore del bene demaniale,
e il principio di autoresponsabilità esistente in capo all'utente del bene medesimo, che impone – pur a fronte di stati o condizioni anomale e/o irregolari dello stesso – la doverosa adozione di cautele e l'osservanza delle regole di
6 comune prudenza in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo, si ritiene che il danno lamentato dall'attrice non possa essere posto in connessione causale giuridica con la ben avvistabile ed evitabile buca, dovendosi concludere per la insussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ente convenuto.
4. L'invocazione attorea della responsabilità ex art. 2051
c.c., di contro, impone un diverso approccio alla tematica, atteso che, in questo caso - e diversamente che nella responsabilità ex art. 2043 c.c. - il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un danno derivante da cosa detenuta in custodia, è tenuto unicamente alla dimostrazione dell'evento dannoso, del suo rapporto di causalità con la cosa e della sussistenza di un rapporto di custodia tra la cosa e la parte evocata in giudizio, gravando su quest'ultima, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051
c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso.
I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, quindi, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res
e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
Ai fini della configurabilità della responsabilità custodiale, quindi, è necessario e sufficiente che la cosa abbia prodotto
7 o partecipato alla produzione del danno, secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità; il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale deve essere, già di per sé, in grado di produrlo oppure diventa produttiva di danni, per effetto della combinazione con altri elementi;
ove, invece, il danno sia causato dall'azione dell'uomo, quantunque per il tramite della cosa, ovvero se il danno è causato dall'azione umana tramite la cosa, l'art. 2051
c.c. non sarà più applicabile.
Ciò posto, occorre affermarsi – in una con la concorde giurisprudenza di merito e di legittimità – che nell'ambito della relazione eziologica cosa custodita/danno, l'onere probatorio incombente sul danneggiato va differentemente modulato a seconda che il danno sia stato causato da cose già dotate di un intrinseco dinamismo oppure da cose inerti e statiche (quali, ad esempio, marciapiedi, scale, strade, pavimenti etc.): nel primo caso, il danneggiato deve solo dimostrare il nesso causale tra la cosa ed il danno, ma non anche la pericolosità della cosa, mentre nel secondo caso il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (Tribunale Milano sez. X,
10/06/2022, n.5171; Tribunale S. Maria Capua V., 10/05/2022,
n.1724; Tribunale sez. X - Milano, 07/10/2021, n. 8067).
Di conseguenza, allorquando – come nel caso di specie - il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità che deve essere valutata – caso per caso - in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'elemento statico/inerte o di eventuali elementi di pericolosità accidentali e sopravvenuti sui quali deve esplicarsi il potere custodiale ai fini della loro prevenzione o rimozione, sicché, allorquando la dinamica del sinistro coinvolga l'azione dello
8 stesso danneggiato (essendo la cosa statica o inerte), occorre dimostrare che la situazione di pericolosità (originaria o sopravvenuta) era tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno con riferimento all'uso ordinario della cosa stessa.
Venendo alla disamina del caso concreto, si ha che il
[...] ha negato ogni responsabilità ex art. 2051 c.c., CP_1 eccependo l'insussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento in ragione della ricorrenza del caso fortuito da rinvenirsi nella condotta della stessa danneggiata, attesa la visibilità e prevedibilità della irregolarità del piano di calpestio costituita dalla buca in esame.
Il caso fortuito - cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del medesimo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità custodiale (cfr.,
Cass., 29 novembre 2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n.
15389) - ben può essere rappresentato dalla stessa condotta colposa del danneggiato che può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (Sez. 3, Sentenza n. 999 del
20/01/2014): «in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso» (Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015).
9 Per quanto sopra già rilevato in ordine alle caratteristiche della buca – ovvero alle sue dimensioni nonché alla sua collocazione centrale su marciapiede caratterizzato da diffuse disomogeneità del piano di calpestio, che imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza, alle condizioni di illuminazione naturale e alla visibilità, prevedibilità e, pertanto, evitabilità del danno - si ritiene che la condotta dell'attrice, nel caso che qui occupa, è idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto l'esimente ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Alla luce delle valutazioni di fatto che precedono, si deve escludere che il danno per cui è richiesto il risarcimento sia stato cagionato dalla cosa inerte “in sé”, conseguendone che la stessa cosa custodita degrada al rango di mera occasione dell'evento, dovendosi ritenere integrata l'ipotesi del fortuito liberatorio identificabile nella stessa condotta del danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. VI - 21/02/2017, n.
4390).
La domanda attorea va, pertanto, rigettata nella sua integralità.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della domanda.
Anche le spese di CTU, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico di parte attrice, con espresso riconoscimento del diritto di parte convenuta di ripetere, nei confronti della soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al CTU.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 187/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 di CTU per l'importo come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Vasto, 30/7/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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