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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 8527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8527 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 35630/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
Il giudice, in persona della dott.ssa Francesca Gomez de Ayala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35630/2018 Ruolo Generale Affari Civili e vertente
TRA
(c.f. e p. iva ) in persona del legale rapp.te Arch. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede legale in Napoli alla via Piave n. 201, in
[...] Parte_3
proprio nato a [...] in data [...] (c.f. ) e C.F._1
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Roberto Costagliola ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Is.
E/1, come da mandato in atti;
OPPONENTI
E
(C.F. ) con sede in Milano alla Piazza del Controparte_1 P.IVA_2
Calendario, 3 in persona del legale rapp.te p.t. dr. , giusta atto di CP_2
conferimento di poteri del 04.04.2018 per Notaio , Notaio in Milano, Persona_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avvocato Mariavittoria Maresca,
Codice Fiscale , presso il cui studio elettivamente domicilia CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via Cervantes n. 55/14;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i. n. 7598/2018 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II civile in data 6.10.2018 e pubblicato in data 10.10.2018 in materia di rapporti bancari.
1 R.G. 35630/2018
Conclusioni: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127ter cpc per l'udienza cartolare del
4.06.2024
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sopraepigrafati opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7598/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione II Civile in data 6.10.2018 e pubblicato in data 10.10.2018 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della banca ricorrente della somma di € 20.920,81 (entro il limite di € 18.692,30 per e Parte_2 Parte_4
oltre interessi e spese, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 821213 sottoscritto dalla società in data 21.05.2013 e garantito da fideiussione Parte_1 prestata da e in data 9.11.2012. A fondamento della Parte_2 Parte_4
spiegata opposizione gli opponenti hanno preliminarmente eccepito la violazione da parte della degli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione del CP_3
rapporto contrattuale per non avere l'istituto di credito diligentemente coltivato le proposte transattive formulate nell'interesse della società correntista omettendo, altresì, di fornire i chiarimenti richiesti in merito agli addebiti applicati nel corso del rapporto, deducendo inoltre il difetto di prova del credito azionato in monitorio per assenza di idonea documentazione giustificativa e la illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente e del conto anticipi sullo stesso regolato a titolo di interessi ultralegali, anatocistici e superiori al tasso soglia usura, oltre che per commissioni varie non pattuite, deducendo infine la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da e per violazione Parte_2 Parte_4 dell'art. 1956 cc, chiedendo quindi, previa revoca del d.i. opposto, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di cc n. 821213 stante la illegittimità degli interessi e delle commissioni addebitate nel corso del rapporto, con la conseguente rideterminazione del saldo, nonché accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito per violazione delle regole di buona fede e correttezza, con la conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia, ordinando la cancellazione della eventuale segnalazione a sofferenza della posizione degli opponenti, con vittoria delle spese di lite.
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Si è costituita in giudizio deducendo la infondatezza della Controparte_1
domanda risarcitoria e contestando, nel merito, gli avversi assunti in ragione della genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti e della legittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente, oltre alla legittimità degli affidamenti concessi, rilevando inoltre la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti e , con la conseguente preclusione Pt_2 Parte_4
per gli stessi a sollevare le eccezioni concernenti la validità del rapporto principale e la violazione dell'art. 1956 cc, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, il rigetto delle domande formulate dagli opponenti e l'accoglimento della domanda di pagamento come svolta dalla
Banca ovvero, in subordine, condannare gli opponenti alla diversa somma accertata in corso di causa, vinte le spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, trattata la causa, disposta ed espletata ctu contabile, con provvedimento dell'11.06.2024 reso all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2024 il Giudice, ha riservato la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto l'opposizione è in parte fondata e va accolta per le argomentazioni di seguito esposte.
A tale convincimento si perviene sulla base delle contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla pretesa creditoria azionata in monitorio dalla banca e della documentazione versata in atti dalle parti.
Osserva il Tribunale come la banca opposta abbia assolto al proprio onere probatorio producendo fin dalla fase monitoria i seguenti documenti: la copia del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 821213 del 21.05.2013 con allegato documento di sintesi delle relative condizioni economiche sottoscritto dalla correntista ed alla stessa consegnato in copia, il contratto di conto corrente n. 821983 del
13.12.2011, la richiesta di affidamento del 18.09.2013 e le comunicazioni della del 3.04.2012, 4.12.2012 e 3.05.2013 di conferma delle linee di credito CP_1
accordate, oltre alla lettera di fideiussione omnibus rilasciata da e Parte_2
fino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00 sottoscritta in data Parte_4
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9.11.2012, nonché nella presente fase processuale gli estratti conto relativi al conto corrente n. 821213 dal 27.05.2013 (saldo zero) al 12.04.2018 e quelli relativi al conto anticipi n. 821273 dal 31.08.2013 al 2.07.2014 (cfr. doc. in produzione parte opposta, come riscontrata dal CTU).
Dalla documentazione dinanzi richiamata emerge, quindi, la prova del credito azionato in monitorio e delle garanzie personali da e Parte_2 Parte_4
Ciò posto, occorre preliminarmente qualificare quale sia la natura giuridica della garanzia prestata dagli opponenti da e al fine di Parte_2 Parte_4
valutare le eccezioni dagli stessi sollevate.
La opposta, infatti, sostiene che si tratterebbe di un contratto autonomo di garanzia in virtù del quale sarebbe precluso ai garanti di opporre al creditore le eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti negoziali garantiti.
In ordine alla natura della garanzia prestata dagli opponenti con lettera di fideiussione del 9.11.2012, rileva il Tribunale come la fideiussione innanzi indicata non appare integrare un contratto autonomo di garanzia, come invece dedotto dalla parte opposta.
In diritto giova premettere che, secondo quanto affermato da autorevole giurisprudenza, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» e «senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr.
Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11).
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Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in relazione alle fideiussioni in esame, non si rinvengono i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata.
In tal senso depone in primo luogo l'interpretazione del testo letterale del negozio, nel quale espressamente si parla di “fideiussione”. Considerato che il modulo negoziale è stato predisposto dalla banca, è lecito presumere che, se quest'ultima avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale deve essere ben nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
Nel caso di specie, inoltre, non si rinvengono, in relazione alla fideiussione in esame, i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata, poiché il modulo negoziale sottoscritto dagli odierni opponenti contiene una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, ma non prevede anche una esplicita ed inequivoca rinuncia da parte dei garanti alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito.
Ed, invero, laddove si fosse voluto rendere del tutto autonoma l'obbligazione del garante da quella del debitore principale, l'istituto di credito, nel predisporre unilateralmente il modulo fatto sottoscrivere all'opponente avrebbe dovuto prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il garante fosse tenuto al pagamento di tutte le somme richieste dalla banca senza potere opporre le eccezioni spettanti al debitore principale in ordine alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante.
Del resto, la banca ha previsto solo l'esclusione di specifiche eccezioni prevedendo all'art. 8) l'esclusione della possibilità di proporre eccezioni “riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Ciò vuol dire, al contrario, che in tutte le altre ipotesi il fideiussore avrebbe avuto la possibilità di proporre le eccezioni spettanti al debitore principale.
Non va inoltre sottaciuto che, a norma dell'art. 1) del contratto, la fideiussione garantisce “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi .. ed ogni altro accessorio”. Il tenore della clausola appena menzionata, con la quale l'obbligazione del garante viene collegata, in termini quantitativi, a quella del debitore principale, induce a ritenere sussistente, ad onta della previsione del pagamento a semplice
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richiesta scritta, il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione. E', infatti, chiaro che, ove per ipotesi, dovesse emergere che un certo importo non sia dovuto dal debitore principale – perché frutto dell'applicazione di competenze illegittime – neanche il garante potrebbe essere tenuto al pagamento di tali somme.
Per tutte queste ragioni la garanzia prestata dagli opponenti va qualificata come fideiussione, con conseguente possibilità del garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale non espressamente derogate.
Va in ogni caso segnalato che, in ossequio al più recente orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. 10.1.2018 n. 371), anche qualora la garanzia avesse natura autonoma, all'opponente sarebbe consentita la proposizione di domande o eccezioni basate sulla nullità del rapporto garantito per violazione di norme imperative, tra le quali rientrano certamente l'usurarietà degli interessi ex L. 108/96, la violazione dell'art. 1283 c.c. e il difetto di forma ex art. 117 TUB trattandosi di norme dall'evidente natura inderogabile.
In sede di comparsa conclusionale, l'opponente ha poi dedotto la invalidità totale ed, in subordine, parziale della fideiussione rilasciata, in quanto stipulata in conformità dello schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 co. 2 lett.
a L 287/1990.
La questione, sebbene dedotta solo in sede di comparsa conclusionale a preclusioni già spirate, può essere comunque esaminata in quanto viene prospettata una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso, ferma restando la necessità di valutare la questione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente e tempestivamente acquisiti al giudizio.
Al riguardo, invero, è sufficiente il rilievo dell'omessa produzione da parte dell'opponente tanto del provvedimento amministrativo della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione (n. 55 del 2005), quanto del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione, per rigettare de plano la questione, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non
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valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti (cfr. Tribunale Treviso sent. n.
1623/2018; Tribunale Napoli sent. 9424/2021).
Del resto, neanche la produzione in giudizio del provvedimento della Banca
d'Italia avrebbe fornito di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di sette anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del 14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021 ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio
2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005 ed ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca, invece, a ben sette anni di distanza dall'accertamento della Banca d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato
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nazionale, ossia dimostrare che nel 2012 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (prova di cui nella specie non vi è traccia).
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione della garanzia ( nel medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui
“il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio
2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444;
Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib.
Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Ad abundantiam osserva il Tribunale come, nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui dello schema dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato "principio di conservazione" degli atti negoziali, costituente nell'ordinamento la "regola", imporrebbe di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale e comunitaria – antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato
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- della parte del contratto colpita da nullità (ma tale onere nella specie non risulta assolto dall'odierno opponente).
Tuttavia, anche in caso di nullità della clausola del contratto di fideiussione contenente la deroga all'art. 1957 cc, si appalesa in ogni caso inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc per non avere il creditore esercitato le proprie istanze tempestivamente nei confronti del debitore principale, in quanto tardivamente formulata dagli opponenti solo in sede di comparsa conclusionale, trattandosi invero di eccezione non rilevabile di ufficio, che pertanto avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata fin dall'atto introduttivo del giudizio.
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione ed affermazione della validità della garanzia prestata dagli opponenti fideiussori.
Passando alle ulteriori doglianze formulate dagli opponenti, osserva il Tribunale come le stesse abbiano trovato solo parziale conforto nelle risultanze istruttorie.
Gli opponenti hanno in primo luogo dedotto la illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto a titolo di interessi ultralegali.
E' noto che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.
Nella specie, il consulente in relazione al conto corrente n. 821213 ha applicato il tasso convenzionale (debitore e creditore), mentre per le competenze relative al conto anticipi n. 821273 addebitate sul conto ordinario, in assenza del relativo contratto ha applicato in sostituzione degli interessi applicati dalla banca il tasso legale codicistico (All.3).
Con specifico riguardo alla dedotta inosservanza della norma di cui all'art. 1283
c.c. ed all'illegittimità delle pattuizioni negoziali che contemplano la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, deve evidenziarsi che il rapporto di conto corrente
è sorto in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342
(il quale, modificando l'art. 120 TUB, ha reso legittima la capitalizzazione infrannuale degli interessi nell'ambito delle operazioni in conto corrente) e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000 (ossia in data 17.01.2007).
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Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi nell'ambito delle operazioni bancarie regolate in conto corrente, richiedendo quale condizione di legittimità, oltre al rispetto della condizione di reciprocità, l'indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e la specifica approvazione scritta, da parte del correntista, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi.
Nella specie, nel contratto di conto corrente la clausola anatocistica non risulta validamente pattuita, mancando tra l'altro l'indicazione dei tassi effettivi ed essendo indicata solo la periodicità trimestrale della capitalizzazione senza specificare se si riferisca sia agli interessi attivi che a quelli passivi (come evidenziato dal CTU nell'elaborato peritale in atti); pertanto, la capitalizzazione trimestrale, pacificamente applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa, deve essere dichiarata illegittima.
Né tale declaratoria di illegittimità è inibita dalla mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto inviati alla correntista in pendenza di rapporto.
Va, infatti, osservato che per costante giurisprudenza l'approvazione del conto – anche tacita – preclude qualunque contestazione circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggette alle regole ordinarie ("In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”(cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/03/2007, n. 6514, Mass. Giur. It., 2007; conformi Cass. civ. Sez. I, 18/05/2006, n. 11749, Cass. civ. Sez. I, 05/05/2006, n.
10376; Cass. Civ. n. 12507/1999; Cass. Civ. n. 1978/1996).
In ragione dei rilievi che precedono, il CTU ha epurato il saldo contabile del rapporto di cc n. 821213 dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera sua durata.
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Gli opponenti hanno poi contestato la legittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Quanto alla Commissione di massimo scoperto (ovvero alle indennità sostitutive della medesima), come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, la stessa è da ritenersi conforme al requisito di determinatezza se contenente l'indicazione precisa non solo del saggio di interesse applicato, ma anche delle modalità di applicazione e di calcolo della commissione, così da permettere al cliente di avere contezza immediata del costo correlato a tale voce, diversamente profilandosi la nullità della relativa clausola negoziale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex artt. 1325, 1346 e
1418, co. 2, c.c.
Nel caso di specie, la commissione sugli affidamenti risulta regolarmente pattuita con indicazione della relativa misura e della base di computo, come riscontrato dal CTU, che nel ricalcolo ha addebitato la commissione nella percentuale stabilita o nella minore misura addebitata dalla (pag. 9 cit. CTU). CP_3
Quanto alle contestazioni concernenti il superamento del tasso soglia usura osserva il Tribunale come le stesse, oltre che prive di alcun riscontro documentale
(non avendo gli opponenti prodotto i DDMM), si appalesino del tutto generiche ed indeterminate, avendo gli ingiunti omesso finanche di indicare il tasso soglia vigente per operazioni analoghe e la misura del dedotto sforamento.
Tale condotta processuale risulta in contrasto con il principio per cui l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina.
28 ago- sto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di
"deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013).
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Pertanto, alcun accertamento in tema di usura è stato demandato al ctu.
Alla luce delle considerazioni svolte, questo Giudice ritiene che il saldo contabile del rapporto di conto corrente n. 821213 vada rideterminato in conformità alla ipotesi di ricalcolo di cui alla perizia redatta dal CTU dr. Persona_2
depositata in data 14.12.2021 – le cui conclusioni integralmente si condividono - per cui il conto corrente n. 821213 alla data del 12.04.2018 presenta un saldo a debito della correntista pari ad € 16.442,51.
In definitiva, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata da in Controparte_1 Parte_1 Parte_2
proprio e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in Parte_4 favore della banca opposta della complessiva somma di € 16.442,51oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 821213 alla data del 12.04.2018 (cfr. perizia redatta dal CTU dr.
[...]
depositata in data 14.12.2021). Persona_3
Va da ultimo rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dagli opponenti, essendo rimasta la stessa totalmente sfornita di prova in relazione ai danni lamentati e risultando, comunque, una posizione debitoria a carico degli stessi.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio – parziale accoglimento dell'opposizione e ricorrenza di una posizione comunque debitoria a carico degli opponenti nei confronti della banca sebbene in termini ridotti – ed avendo gli opponenti formulato anche nel corso della ctu proposte transattive per un importo di poco inferiore a quello accertato dall'Ausiliario nel proprio elaborato (cfr. verbale primo accesso ctu), non ricevendo alcun riscontro dalla banca opposta, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_1 [...]
in proprio e Ing. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_4 Pt_4
7598/2018 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II civile in data 6.10.2018 e
12 R.G. 35630/2018
pubblicato in data 10.10.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata dalla banca opposta condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma di € 16.442,51 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
c) rigetta nel resto;
d) compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU.
Napoli, lì 7.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
Il giudice, in persona della dott.ssa Francesca Gomez de Ayala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35630/2018 Ruolo Generale Affari Civili e vertente
TRA
(c.f. e p. iva ) in persona del legale rapp.te Arch. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede legale in Napoli alla via Piave n. 201, in
[...] Parte_3
proprio nato a [...] in data [...] (c.f. ) e C.F._1
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Roberto Costagliola ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Is.
E/1, come da mandato in atti;
OPPONENTI
E
(C.F. ) con sede in Milano alla Piazza del Controparte_1 P.IVA_2
Calendario, 3 in persona del legale rapp.te p.t. dr. , giusta atto di CP_2
conferimento di poteri del 04.04.2018 per Notaio , Notaio in Milano, Persona_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avvocato Mariavittoria Maresca,
Codice Fiscale , presso il cui studio elettivamente domicilia CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via Cervantes n. 55/14;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i. n. 7598/2018 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II civile in data 6.10.2018 e pubblicato in data 10.10.2018 in materia di rapporti bancari.
1 R.G. 35630/2018
Conclusioni: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127ter cpc per l'udienza cartolare del
4.06.2024
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sopraepigrafati opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7598/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione II Civile in data 6.10.2018 e pubblicato in data 10.10.2018 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della banca ricorrente della somma di € 20.920,81 (entro il limite di € 18.692,30 per e Parte_2 Parte_4
oltre interessi e spese, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 821213 sottoscritto dalla società in data 21.05.2013 e garantito da fideiussione Parte_1 prestata da e in data 9.11.2012. A fondamento della Parte_2 Parte_4
spiegata opposizione gli opponenti hanno preliminarmente eccepito la violazione da parte della degli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione del CP_3
rapporto contrattuale per non avere l'istituto di credito diligentemente coltivato le proposte transattive formulate nell'interesse della società correntista omettendo, altresì, di fornire i chiarimenti richiesti in merito agli addebiti applicati nel corso del rapporto, deducendo inoltre il difetto di prova del credito azionato in monitorio per assenza di idonea documentazione giustificativa e la illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente e del conto anticipi sullo stesso regolato a titolo di interessi ultralegali, anatocistici e superiori al tasso soglia usura, oltre che per commissioni varie non pattuite, deducendo infine la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da e per violazione Parte_2 Parte_4 dell'art. 1956 cc, chiedendo quindi, previa revoca del d.i. opposto, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di cc n. 821213 stante la illegittimità degli interessi e delle commissioni addebitate nel corso del rapporto, con la conseguente rideterminazione del saldo, nonché accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito per violazione delle regole di buona fede e correttezza, con la conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia, ordinando la cancellazione della eventuale segnalazione a sofferenza della posizione degli opponenti, con vittoria delle spese di lite.
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Si è costituita in giudizio deducendo la infondatezza della Controparte_1
domanda risarcitoria e contestando, nel merito, gli avversi assunti in ragione della genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti e della legittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente, oltre alla legittimità degli affidamenti concessi, rilevando inoltre la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti e , con la conseguente preclusione Pt_2 Parte_4
per gli stessi a sollevare le eccezioni concernenti la validità del rapporto principale e la violazione dell'art. 1956 cc, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, il rigetto delle domande formulate dagli opponenti e l'accoglimento della domanda di pagamento come svolta dalla
Banca ovvero, in subordine, condannare gli opponenti alla diversa somma accertata in corso di causa, vinte le spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, trattata la causa, disposta ed espletata ctu contabile, con provvedimento dell'11.06.2024 reso all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2024 il Giudice, ha riservato la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto l'opposizione è in parte fondata e va accolta per le argomentazioni di seguito esposte.
A tale convincimento si perviene sulla base delle contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla pretesa creditoria azionata in monitorio dalla banca e della documentazione versata in atti dalle parti.
Osserva il Tribunale come la banca opposta abbia assolto al proprio onere probatorio producendo fin dalla fase monitoria i seguenti documenti: la copia del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 821213 del 21.05.2013 con allegato documento di sintesi delle relative condizioni economiche sottoscritto dalla correntista ed alla stessa consegnato in copia, il contratto di conto corrente n. 821983 del
13.12.2011, la richiesta di affidamento del 18.09.2013 e le comunicazioni della del 3.04.2012, 4.12.2012 e 3.05.2013 di conferma delle linee di credito CP_1
accordate, oltre alla lettera di fideiussione omnibus rilasciata da e Parte_2
fino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00 sottoscritta in data Parte_4
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9.11.2012, nonché nella presente fase processuale gli estratti conto relativi al conto corrente n. 821213 dal 27.05.2013 (saldo zero) al 12.04.2018 e quelli relativi al conto anticipi n. 821273 dal 31.08.2013 al 2.07.2014 (cfr. doc. in produzione parte opposta, come riscontrata dal CTU).
Dalla documentazione dinanzi richiamata emerge, quindi, la prova del credito azionato in monitorio e delle garanzie personali da e Parte_2 Parte_4
Ciò posto, occorre preliminarmente qualificare quale sia la natura giuridica della garanzia prestata dagli opponenti da e al fine di Parte_2 Parte_4
valutare le eccezioni dagli stessi sollevate.
La opposta, infatti, sostiene che si tratterebbe di un contratto autonomo di garanzia in virtù del quale sarebbe precluso ai garanti di opporre al creditore le eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti negoziali garantiti.
In ordine alla natura della garanzia prestata dagli opponenti con lettera di fideiussione del 9.11.2012, rileva il Tribunale come la fideiussione innanzi indicata non appare integrare un contratto autonomo di garanzia, come invece dedotto dalla parte opposta.
In diritto giova premettere che, secondo quanto affermato da autorevole giurisprudenza, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» e «senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr.
Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11).
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Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in relazione alle fideiussioni in esame, non si rinvengono i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata.
In tal senso depone in primo luogo l'interpretazione del testo letterale del negozio, nel quale espressamente si parla di “fideiussione”. Considerato che il modulo negoziale è stato predisposto dalla banca, è lecito presumere che, se quest'ultima avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale deve essere ben nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
Nel caso di specie, inoltre, non si rinvengono, in relazione alla fideiussione in esame, i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata, poiché il modulo negoziale sottoscritto dagli odierni opponenti contiene una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, ma non prevede anche una esplicita ed inequivoca rinuncia da parte dei garanti alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito.
Ed, invero, laddove si fosse voluto rendere del tutto autonoma l'obbligazione del garante da quella del debitore principale, l'istituto di credito, nel predisporre unilateralmente il modulo fatto sottoscrivere all'opponente avrebbe dovuto prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il garante fosse tenuto al pagamento di tutte le somme richieste dalla banca senza potere opporre le eccezioni spettanti al debitore principale in ordine alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante.
Del resto, la banca ha previsto solo l'esclusione di specifiche eccezioni prevedendo all'art. 8) l'esclusione della possibilità di proporre eccezioni “riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Ciò vuol dire, al contrario, che in tutte le altre ipotesi il fideiussore avrebbe avuto la possibilità di proporre le eccezioni spettanti al debitore principale.
Non va inoltre sottaciuto che, a norma dell'art. 1) del contratto, la fideiussione garantisce “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi .. ed ogni altro accessorio”. Il tenore della clausola appena menzionata, con la quale l'obbligazione del garante viene collegata, in termini quantitativi, a quella del debitore principale, induce a ritenere sussistente, ad onta della previsione del pagamento a semplice
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richiesta scritta, il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione. E', infatti, chiaro che, ove per ipotesi, dovesse emergere che un certo importo non sia dovuto dal debitore principale – perché frutto dell'applicazione di competenze illegittime – neanche il garante potrebbe essere tenuto al pagamento di tali somme.
Per tutte queste ragioni la garanzia prestata dagli opponenti va qualificata come fideiussione, con conseguente possibilità del garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale non espressamente derogate.
Va in ogni caso segnalato che, in ossequio al più recente orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. 10.1.2018 n. 371), anche qualora la garanzia avesse natura autonoma, all'opponente sarebbe consentita la proposizione di domande o eccezioni basate sulla nullità del rapporto garantito per violazione di norme imperative, tra le quali rientrano certamente l'usurarietà degli interessi ex L. 108/96, la violazione dell'art. 1283 c.c. e il difetto di forma ex art. 117 TUB trattandosi di norme dall'evidente natura inderogabile.
In sede di comparsa conclusionale, l'opponente ha poi dedotto la invalidità totale ed, in subordine, parziale della fideiussione rilasciata, in quanto stipulata in conformità dello schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 co. 2 lett.
a L 287/1990.
La questione, sebbene dedotta solo in sede di comparsa conclusionale a preclusioni già spirate, può essere comunque esaminata in quanto viene prospettata una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso, ferma restando la necessità di valutare la questione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente e tempestivamente acquisiti al giudizio.
Al riguardo, invero, è sufficiente il rilievo dell'omessa produzione da parte dell'opponente tanto del provvedimento amministrativo della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione (n. 55 del 2005), quanto del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione, per rigettare de plano la questione, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non
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valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti (cfr. Tribunale Treviso sent. n.
1623/2018; Tribunale Napoli sent. 9424/2021).
Del resto, neanche la produzione in giudizio del provvedimento della Banca
d'Italia avrebbe fornito di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di sette anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del 14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021 ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio
2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005 ed ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca, invece, a ben sette anni di distanza dall'accertamento della Banca d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato
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nazionale, ossia dimostrare che nel 2012 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (prova di cui nella specie non vi è traccia).
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione della garanzia ( nel medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui
“il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio
2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444;
Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib.
Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Ad abundantiam osserva il Tribunale come, nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui dello schema dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato "principio di conservazione" degli atti negoziali, costituente nell'ordinamento la "regola", imporrebbe di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale e comunitaria – antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato
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- della parte del contratto colpita da nullità (ma tale onere nella specie non risulta assolto dall'odierno opponente).
Tuttavia, anche in caso di nullità della clausola del contratto di fideiussione contenente la deroga all'art. 1957 cc, si appalesa in ogni caso inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc per non avere il creditore esercitato le proprie istanze tempestivamente nei confronti del debitore principale, in quanto tardivamente formulata dagli opponenti solo in sede di comparsa conclusionale, trattandosi invero di eccezione non rilevabile di ufficio, che pertanto avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata fin dall'atto introduttivo del giudizio.
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione ed affermazione della validità della garanzia prestata dagli opponenti fideiussori.
Passando alle ulteriori doglianze formulate dagli opponenti, osserva il Tribunale come le stesse abbiano trovato solo parziale conforto nelle risultanze istruttorie.
Gli opponenti hanno in primo luogo dedotto la illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto a titolo di interessi ultralegali.
E' noto che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.
Nella specie, il consulente in relazione al conto corrente n. 821213 ha applicato il tasso convenzionale (debitore e creditore), mentre per le competenze relative al conto anticipi n. 821273 addebitate sul conto ordinario, in assenza del relativo contratto ha applicato in sostituzione degli interessi applicati dalla banca il tasso legale codicistico (All.3).
Con specifico riguardo alla dedotta inosservanza della norma di cui all'art. 1283
c.c. ed all'illegittimità delle pattuizioni negoziali che contemplano la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, deve evidenziarsi che il rapporto di conto corrente
è sorto in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342
(il quale, modificando l'art. 120 TUB, ha reso legittima la capitalizzazione infrannuale degli interessi nell'ambito delle operazioni in conto corrente) e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000 (ossia in data 17.01.2007).
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Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi nell'ambito delle operazioni bancarie regolate in conto corrente, richiedendo quale condizione di legittimità, oltre al rispetto della condizione di reciprocità, l'indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e la specifica approvazione scritta, da parte del correntista, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi.
Nella specie, nel contratto di conto corrente la clausola anatocistica non risulta validamente pattuita, mancando tra l'altro l'indicazione dei tassi effettivi ed essendo indicata solo la periodicità trimestrale della capitalizzazione senza specificare se si riferisca sia agli interessi attivi che a quelli passivi (come evidenziato dal CTU nell'elaborato peritale in atti); pertanto, la capitalizzazione trimestrale, pacificamente applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa, deve essere dichiarata illegittima.
Né tale declaratoria di illegittimità è inibita dalla mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto inviati alla correntista in pendenza di rapporto.
Va, infatti, osservato che per costante giurisprudenza l'approvazione del conto – anche tacita – preclude qualunque contestazione circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggette alle regole ordinarie ("In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”(cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/03/2007, n. 6514, Mass. Giur. It., 2007; conformi Cass. civ. Sez. I, 18/05/2006, n. 11749, Cass. civ. Sez. I, 05/05/2006, n.
10376; Cass. Civ. n. 12507/1999; Cass. Civ. n. 1978/1996).
In ragione dei rilievi che precedono, il CTU ha epurato il saldo contabile del rapporto di cc n. 821213 dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera sua durata.
10 R.G. 35630/2018
Gli opponenti hanno poi contestato la legittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Quanto alla Commissione di massimo scoperto (ovvero alle indennità sostitutive della medesima), come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, la stessa è da ritenersi conforme al requisito di determinatezza se contenente l'indicazione precisa non solo del saggio di interesse applicato, ma anche delle modalità di applicazione e di calcolo della commissione, così da permettere al cliente di avere contezza immediata del costo correlato a tale voce, diversamente profilandosi la nullità della relativa clausola negoziale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex artt. 1325, 1346 e
1418, co. 2, c.c.
Nel caso di specie, la commissione sugli affidamenti risulta regolarmente pattuita con indicazione della relativa misura e della base di computo, come riscontrato dal CTU, che nel ricalcolo ha addebitato la commissione nella percentuale stabilita o nella minore misura addebitata dalla (pag. 9 cit. CTU). CP_3
Quanto alle contestazioni concernenti il superamento del tasso soglia usura osserva il Tribunale come le stesse, oltre che prive di alcun riscontro documentale
(non avendo gli opponenti prodotto i DDMM), si appalesino del tutto generiche ed indeterminate, avendo gli ingiunti omesso finanche di indicare il tasso soglia vigente per operazioni analoghe e la misura del dedotto sforamento.
Tale condotta processuale risulta in contrasto con il principio per cui l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina.
28 ago- sto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di
"deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013).
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Pertanto, alcun accertamento in tema di usura è stato demandato al ctu.
Alla luce delle considerazioni svolte, questo Giudice ritiene che il saldo contabile del rapporto di conto corrente n. 821213 vada rideterminato in conformità alla ipotesi di ricalcolo di cui alla perizia redatta dal CTU dr. Persona_2
depositata in data 14.12.2021 – le cui conclusioni integralmente si condividono - per cui il conto corrente n. 821213 alla data del 12.04.2018 presenta un saldo a debito della correntista pari ad € 16.442,51.
In definitiva, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata da in Controparte_1 Parte_1 Parte_2
proprio e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in Parte_4 favore della banca opposta della complessiva somma di € 16.442,51oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 821213 alla data del 12.04.2018 (cfr. perizia redatta dal CTU dr.
[...]
depositata in data 14.12.2021). Persona_3
Va da ultimo rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dagli opponenti, essendo rimasta la stessa totalmente sfornita di prova in relazione ai danni lamentati e risultando, comunque, una posizione debitoria a carico degli stessi.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio – parziale accoglimento dell'opposizione e ricorrenza di una posizione comunque debitoria a carico degli opponenti nei confronti della banca sebbene in termini ridotti – ed avendo gli opponenti formulato anche nel corso della ctu proposte transattive per un importo di poco inferiore a quello accertato dall'Ausiliario nel proprio elaborato (cfr. verbale primo accesso ctu), non ricevendo alcun riscontro dalla banca opposta, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_1 [...]
in proprio e Ing. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_4 Pt_4
7598/2018 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II civile in data 6.10.2018 e
12 R.G. 35630/2018
pubblicato in data 10.10.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata dalla banca opposta condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma di € 16.442,51 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
c) rigetta nel resto;
d) compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU.
Napoli, lì 7.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala
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