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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4287/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4287/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(RM) in via dei Laghi n. 81 (codice fiscale ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'AVV. DAMASO PATTUMELLI (codice fiscale ) e dall'AVV. C.F._2
DANIELE DI BELLA (codice fiscale ), giusta procura allegata al C.F._3
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
corrente in Roma, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Claudia Ruperto (c.f.: , in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_4
liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 37590 RACCOLTA Persona_1
7131 del 26/01/2023;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'8/8/2023, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 il diritto di
[...] all'assegno mensile di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere Parte_1 dal 01-02-2021 o dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a CP_1
corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate sia nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 445-bis, co. 1, c.p.c., sia nel presente giudizio, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva di costituzione del 17/1/2024 per CP_1 chiedere: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/2/2024, all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 21/2/2024 che ordinava la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza del 18/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. Per_2
, il quale depositava la relazione peritale nei termini in data 17/8/2024; seguiva
[...]
l'udienza del 25/2/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 3820/2022 RG, Persona_3
nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 3820/2022 il CTU dott. non Persona_3 riconosceva nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 formulando le seguenti conclusioni: “ Parte_1 era da ritenersi invalido nella misura del 46 % all'epoca della prima valutazione presso la
Commissione di Prima Istanza.
Per subentrato aggravamento, meglio motivato alla discussione sopra riportata, andrà concessa una rivalutazione dell'invalidità con percentuale del 67 % con decorrenza dal 1 ottobre 2022” (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti Persona_2 della ricorrente la seguente diagnosi: “Linfoma non Hodgkin a fenotipo B , di tipo diffuso a grandi cellule sec. WHO, sottotipo GC in iniziale trattamento chemio- immunoterapico,
Depressione endoreattiva di tipo severo e disturbo d'ansia generalizzato , Ipertensione arteriosa in discreto compenso emodinamico , FAP in NAO , Artrosi polidistrettuale con protrusioni discali L1-L2 , Ipoacusia mista , profonda a sx - Cod . ICD9 – CM : 202.9 classe funzionale 3 ,296.3 classe funzionale 2 , 402 classe funzionale 3 , 724.8 classe funzionale 1 ,
389 classe funzionale 1 . Su criterio equitativo di analogia” (v. pag. 9 relazione peritale dott.
). Per_2
3 8. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “si ritiene di poter rispondere Per_2
al quesito formulato in sede di udienza di nomina nei termini seguenti:
ASSEGNO MENSILE PER INVALIDITÀ CIVILE articolo 13 legge 118/1971 se parte ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a 74%:
Si, dalla data del 15.07.2022 ed attualmente” (v. relazione peritale dott. pag. 10). Per_2
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Persona_2
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti delle CTU medico-legali disposte nelle due fasi del giudizio, il
Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza dal 15/7/2022.
11. Inammissibile è la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
riconosciuta, essendo il giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo, anche nella fase di merito, limitato al solo riconoscimento o meno dei requisiti sanitari delle prestazioni richieste, avendo entrambe le fasi del procedimento ex art 445 bis cpc ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario, non producendo statuizioni sul diritto alla prestazione (v.
Cass. sent. 9755/2019).
3. Le spese di lite.
12. Stante l'avvenuto riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta da momento successivo sia alla domanda amministrativa del 12/1/2021, sia alla visita da parte della
Commissione Medica del 4/2/2022, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti, non sussistendo i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza dal 15/7/2022.
- dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4287/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(RM) in via dei Laghi n. 81 (codice fiscale ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'AVV. DAMASO PATTUMELLI (codice fiscale ) e dall'AVV. C.F._2
DANIELE DI BELLA (codice fiscale ), giusta procura allegata al C.F._3
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
corrente in Roma, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Claudia Ruperto (c.f.: , in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_4
liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 37590 RACCOLTA Persona_1
7131 del 26/01/2023;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'8/8/2023, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 il diritto di
[...] all'assegno mensile di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere Parte_1 dal 01-02-2021 o dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a CP_1
corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate sia nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 445-bis, co. 1, c.p.c., sia nel presente giudizio, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva di costituzione del 17/1/2024 per CP_1 chiedere: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/2/2024, all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 21/2/2024 che ordinava la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza del 18/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. Per_2
, il quale depositava la relazione peritale nei termini in data 17/8/2024; seguiva
[...]
l'udienza del 25/2/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 3820/2022 RG, Persona_3
nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 3820/2022 il CTU dott. non Persona_3 riconosceva nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 formulando le seguenti conclusioni: “ Parte_1 era da ritenersi invalido nella misura del 46 % all'epoca della prima valutazione presso la
Commissione di Prima Istanza.
Per subentrato aggravamento, meglio motivato alla discussione sopra riportata, andrà concessa una rivalutazione dell'invalidità con percentuale del 67 % con decorrenza dal 1 ottobre 2022” (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti Persona_2 della ricorrente la seguente diagnosi: “Linfoma non Hodgkin a fenotipo B , di tipo diffuso a grandi cellule sec. WHO, sottotipo GC in iniziale trattamento chemio- immunoterapico,
Depressione endoreattiva di tipo severo e disturbo d'ansia generalizzato , Ipertensione arteriosa in discreto compenso emodinamico , FAP in NAO , Artrosi polidistrettuale con protrusioni discali L1-L2 , Ipoacusia mista , profonda a sx - Cod . ICD9 – CM : 202.9 classe funzionale 3 ,296.3 classe funzionale 2 , 402 classe funzionale 3 , 724.8 classe funzionale 1 ,
389 classe funzionale 1 . Su criterio equitativo di analogia” (v. pag. 9 relazione peritale dott.
). Per_2
3 8. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “si ritiene di poter rispondere Per_2
al quesito formulato in sede di udienza di nomina nei termini seguenti:
ASSEGNO MENSILE PER INVALIDITÀ CIVILE articolo 13 legge 118/1971 se parte ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a 74%:
Si, dalla data del 15.07.2022 ed attualmente” (v. relazione peritale dott. pag. 10). Per_2
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Persona_2
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti delle CTU medico-legali disposte nelle due fasi del giudizio, il
Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza dal 15/7/2022.
11. Inammissibile è la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
riconosciuta, essendo il giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo, anche nella fase di merito, limitato al solo riconoscimento o meno dei requisiti sanitari delle prestazioni richieste, avendo entrambe le fasi del procedimento ex art 445 bis cpc ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario, non producendo statuizioni sul diritto alla prestazione (v.
Cass. sent. 9755/2019).
3. Le spese di lite.
12. Stante l'avvenuto riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta da momento successivo sia alla domanda amministrativa del 12/1/2021, sia alla visita da parte della
Commissione Medica del 4/2/2022, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti, non sussistendo i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza dal 15/7/2022.
- dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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