Sentenza 27 aprile 2016
Decreto presidenziale 22 dicembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 22/12/2017, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2017
N. 00696/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00495/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la RI
Sezione Staccata di GI RI
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2015, proposto da:
Avv. Demetrio Battaglia, personalmente in giudizio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, in GI RI, alla via Argine DX Calopinace n. 20;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di GI RI, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 822/2007 emesso dal Tribunale di GI RI, sez. Civile in data 26 giugno 2007, notificato il 12 luglio 2007 (mai opposto), reso esecutivo in data 23 settembre 2014, notificato in formula esecutiva in data 9 febbraio 2015, con il quale è stato ingiunto alla A.S.L. 11 di GI RI (oggi confluita in A.S.P. di GI RI) il pagamento in favore dell'Avv. Demetrio Battaglia della somma netta di € 10.858,68 oltre interessi come per legge dal sorgere del credito sino al soddisfo, maturati a titolo di competenze professionali per l’assistenza fornita dal ricorrente all’Azienda sanitaria in ambito giudiziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 451/2016 con cui è stato nominato, quale Commissario ad Acta per l’esecuzione del giudicato in epigrafe, il Prefetto di GI RI con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale;
Rilevato che, con decreto prot. n. 0079233 del 2 agosto 2016 il Prefetto di GI RI ha delegato la dott.ssa Carla Cancellaro, Funzionario in servizio presso la Prefettura di GI di RI, per gli adempimenti commissariali;
Lette la relazione commissariale conclusiva e la richiesta di liquidazione del compenso entrambe depositate in data 11 aprile 2017;
Visti gli artt. 66 e 67 del DLGS 104/2010;
Visto l’art. 57 DPR n. 115/2002 in virtù del quale al commissario ad Acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico;
Visto l’art. 168 DPR n. 115/2002, che per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato prevede l’emanazione di apposito decreto motivato, che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo;
Visto l’art. 1 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, a norma del quale sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante;
Rilevato al riguardo che il compenso in favore degli ausiliari del giudice può essere attualmente liquidato in base al regolamento approvato con DM 20 luglio 2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, imperniato sul passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri con valore puramente indicativo e orientativo per il giudice (cfr. Cons. St., Sez. Atti normativi, 5 luglio 2012, n. 3126; Cons. St., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 5650);
Ritenuto che il DM 140/2012 sia applicabile anche ai dipendenti pubblici nominati ausiliari del giudice amministrativo e chiamati ad assolvere prestazioni analoghe o assimilabili a quelle rese da liberi professionisti (cfr. Cons. St., Sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 242);
Precisato che il DM 140/2012 statuisce espressamente quanto segue: a) l’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso (art. 1, comma 1); b) nel compenso non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso (art. 1, comma 2); c) in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1, comma 7);
Considerato che, nel caso in esame, il Commissario ad Acta ha espletato un’attività di carattere amministrativo-contabile consistita nella verifica istruttoria dei pagamenti eseguiti dagli uffici aziendali, nella liquidazione delle somme residue (spese di giustizia) e nell’accreditamento effettivo di quanto dovuto;
Ritenuto che per la corretta individuazione del compenso spettante può farsi pertanto analogico riferimento al genus delle prestazioni di perizie estimative contabili (ed alle relative disposizioni contenute nel Capo III del DM 140/2012, specialmente quelle di cui agli artt. 15, lett. c, secondo quanto indicato nel riquadro 3 della tabella C);
Osservato in particolare che nella fattispecie, ai fini della determinazione del compenso spettante al commissario, possono trovare applicazione – in via analogica – i seguenti parametri a) valore della pratica: euro 20.740,00; b) attività svolta: «valutazioni, perizie e pareri»; c) aliquota sul valore di cui al riquadro 3 della tabella C: 2,5 per cento, con maggiorazione oltre soglia in ragione della solerte ed accurata attività tutoria, sollecitatoria e provvedimentale (delibera c.a. n. 276/2017).
Considerato che, ai fini della giusta determinazione del compenso, deve aversi riguardo anche all’impegno profuso per la puntuale ed integrale esecuzione del giudicato;
Rilevato che il Commissario ha diligentemente svolto l’incarico affidato, come risulta dalla dettagliata relazione finale e dalla pertinente documentazione versata in atti.
Ritenuto che, in ragione dei parametri indicati, all’interessata deve essere liquidata la complessiva somma di euro 518,00 per compenso professionale;
Rilevato che il relativo onere è posto a carico dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Liquida al Commissario dott.ssa Carla CANCELLARO, Funzionario in servizio presso la Prefettura di GI di RI, la complessiva somma di euro 518,00 (cinquecento-diciotto / 00 cent.) per compenso professionale.
Il relativo onere è posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di GI di RI, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione telematica al Commissario, alla Prefettura di GI RI e alle parti.
Così deciso in GI RI, il giorno 20 dicembre 2017.
| Il Presidente |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO