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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 11/12/2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 2627 /2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] a [...], difeso dagli avv. Carola Pipitone Parte_1 e Eugenio Pollastro
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2023 e ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma
C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 18.04.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. per la conferma del beneficio di cui all'assegno ordinario ex L.222/84, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità e x L. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda di conferma del 17.07.2021, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica, alla luce della nuova documentazione medica depositata, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Le conclusioni del CTU, fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria versata in atti, appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate, né sono state sollevate dalle parti contestazioni specifiche.
Si legge in perizia che al ricorrente, a seguito del ricovero presso l'Ospedale Evangelico “Villa
Betania”, veniva diagnosticata “melene e rettorragia e anemia in pz con ulcerazione del colon ascendente in fase di riepitelizzazione, (frammenti di mucosa intestinale con riduzione della componente ghiandolare, deplezione delle “goblet cells” e flogosi cronica moderata, attiva, a carico della tonaca propria. si osservano immagini di criptite. presenza di ascessi criptici. pz asintomatico in buon compenso emodinamico” Tali affezioni, unitamente al già valutato quadro morboso, oltre all'esame obiettivo, consentono di ritenere il ricorrente meritevole del riconoscimento dell'assegno ordinario ex L.222/84 dal 18.08.2024, data di dimissioni dal predetto nosocomio.
Le conclusioni del CTU, fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria acquisita, appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate, né sono state sollevate dalle parti contestazioni specifiche.
Pertanto, tenuto conto, dell'evoluzione del quadro clinico presentato, è possibile affermare che il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, configura una riduzione a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini dal 18.08.2024 data di dimissioni dall'Ospedale Evangelico
“Villa Betania”.
L'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla proposizione del giudizio di ATP giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i giudizi;
ad eccezione delle spese CP_ di CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L 222/84 dal 18.08.2024;
- compensa le spese di entrambi i giudizi, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico CP_ dell' e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 11/12/2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 2627 /2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] a [...], difeso dagli avv. Carola Pipitone Parte_1 e Eugenio Pollastro
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2023 e ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma
C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 18.04.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. per la conferma del beneficio di cui all'assegno ordinario ex L.222/84, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità e x L. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda di conferma del 17.07.2021, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica, alla luce della nuova documentazione medica depositata, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Le conclusioni del CTU, fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria versata in atti, appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate, né sono state sollevate dalle parti contestazioni specifiche.
Si legge in perizia che al ricorrente, a seguito del ricovero presso l'Ospedale Evangelico “Villa
Betania”, veniva diagnosticata “melene e rettorragia e anemia in pz con ulcerazione del colon ascendente in fase di riepitelizzazione, (frammenti di mucosa intestinale con riduzione della componente ghiandolare, deplezione delle “goblet cells” e flogosi cronica moderata, attiva, a carico della tonaca propria. si osservano immagini di criptite. presenza di ascessi criptici. pz asintomatico in buon compenso emodinamico” Tali affezioni, unitamente al già valutato quadro morboso, oltre all'esame obiettivo, consentono di ritenere il ricorrente meritevole del riconoscimento dell'assegno ordinario ex L.222/84 dal 18.08.2024, data di dimissioni dal predetto nosocomio.
Le conclusioni del CTU, fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria acquisita, appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate, né sono state sollevate dalle parti contestazioni specifiche.
Pertanto, tenuto conto, dell'evoluzione del quadro clinico presentato, è possibile affermare che il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, configura una riduzione a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini dal 18.08.2024 data di dimissioni dall'Ospedale Evangelico
“Villa Betania”.
L'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla proposizione del giudizio di ATP giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i giudizi;
ad eccezione delle spese CP_ di CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L 222/84 dal 18.08.2024;
- compensa le spese di entrambi i giudizi, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico CP_ dell' e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini