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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7412 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento disciplinare con domanda di reintegrazione
I Con ricorso depositato in data 9 Settembre 2024, il sig. , Parte_1 assunto alle dipendenze della resistente il 09/06/1997 e da ultimo inquadrato nell'Area professionale A1 del CCSL Fiat, impugna il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro con lettera del 16/05/2024, chiedendone Controparte_1 la declaratoria di illegittimità e domandando la reintegrazione nel posto di lavoro, con le tutele di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970.
I.1 Resiste in giudizio rivendicando la piena legittimità del Controparte_1 licenziamento del ricorrente ed invocando, pertanto, l'integrale rigetto delle avversarie domande.
II In punto di fatto, con lettera datata 16/05/2024 e consegnata in pari data, la società resistente muoveva nei confronti del ricorrente una contestazione disciplinare del seguente tenore:
«In data 13 maggio 2024 Lei era stato chiamato in servizio sul primo turno dalle ore 6,00 alle ore 14,00. Senonchè, anziché recarsi puntualmente sul posto di lavoro, dopo aver avvisato telefonicamente il suo responsabile del fatto che aveva avuto un contrattempo, si presentava in stabilimento alle ore 10,00 circa.
Lei tuttavia non si dirigeva sul posto di lavoro, ma raggiungeva la sala medica aziendale e chiedeva alla infermiera in servizio, sig.ra , di eseguire Testimone_1 un controllo pressorio.
Non appena la predetta infermiera terminava la misurazione e la informava del valore riscontrato Lei assumeva un atteggiamento esagitato, prendeva a calci un contenitore di rifiuti sanitari e con violenza si scagliava verso il lettino di degenza provocandone la caduta unitamente al materiale tecnico che era su di esso appoggiato, tra cui lo sfigmanometro manuale che subiva un danno che lo rendeva non più utilizzabile.
L'infermiera, spaventata, otteneva pronto supporto dalla dr.ssa , Persona_1
Medico competente, nell'occasione presente in sede, nonché dal suo superiore sig
richiamato dal rumore proveniente dalla e solo in virtù Persona_2 Pt_2 dell'intervento dei predetti lei si tranquillizzava, rimanendo quindi in attesa presso la suddetta sala medica fino alle ore 14,00, quando lasciava lo stabilimento.
L'accaduto che potenzialmente esorbita profili meramente civilistici, risulta compiuto in pregiudizio degli interessi anche materiali della nostra Società oltre che in violazione degli obblighi di diligenza e correttezza che discendono dal rapporto di lavoro, concreta un grave inadempimento riconducibile fra l'altro alle fattispecie di cui all'art 24 B d), titolo quarto, del vigente CCSL e si riflette sull'affidamento sin Lei riposto» (doc. 7 di ricorso).
II.2 All'esito del procedimento disciplinare, la società resistente con lettera del
24/05/2024 intimava al ricorrente il licenziamento con preavviso (doc. 8 di ricorso).
III I fatti che hanno dato adìto al licenziamento del sig. , pressochè Pt_1 incontroversi, hanno trovato ulteriore conferma dall'istruttoria svolta in corso di giudizio1.
III. 1 Occorre premettere che l'odierno ricorrente soffre da tempo di sindrome depressiva con attacchi di panico e agorafobia, come attestato dalla documentazione medica versata in atti (doc. 2 di ricorso), ed è stato riconosciuto parzialmente inabile al lavoro con adibizione a semplici mansioni di pulizie.
III.2 Ciò premesso, è pacifico che in data 13/05/2024 il sig. : Pt_1
a) dopo avere fruito di un periodo di C.I.G. si presentava in azienda intorno alle ore 10,00 (in consistente ritardo rispetto all'inizio del turno di lavoro);
b) dopo avere attivato il registratore audio del telefono, si recava immediatamente in sala medica e dopo alcuni minuti, in attesa di conferire con il medico per chiedere di essere dispensato dal prestare servizio nel primo turno, iniziava a lamentare un malessere;
c) ivi riceveva immediatamente assistenza dall'infermiera , che gli Testimone_1 misurava la pressione riscontrandola al di sopra della norma (180);
d) in preda all'agitazione, iniziava a gridare (“ho paura”, “la pressione a 180”) colpiva un cestino di rifiuti con un calcio e spingeva una barella/lettino facendola rovesciare, determinando fra l'altro la rottura di uno sfigmomanometro;
e) dopo pochi minuti, riprendeva il pieno controllo di sé, tranquillizzato oltre che dall'infermiera anche dal collega e dalla dott.ssa Persona_2 Per_1
, nel frattempo sopraggiunti;
[...] f) rimaneva sul lettino sino alla fine del turno, per poi recarsi autonomamente a casa.
IV Ad avviso della società, non apparirebbe verosimile che la condotta del sig.
sia “effetto” della dichiarata patologia, «lasciando invece trasparire una Pt_1 preordinazione funzionale a sostenere il proposito di far recedere la Società datrice dalla adibizione al primo turno». Preordinazione che troverebbe riscontro nella registrazione audio attivata dal ricorrente, prima dell'ingresso in infermeria, all'insaputa dei presenti.
IV.1 Ritiene invece il giudicante essere carente la prova, sia pur presuntiva, del fatto che il lavoratore abbia, nella sostanza, simulato un malessere al solo scopo di indurre la parte datoriale a cambiargli il turno di lavoro (dal mattino al pomeriggio). La circostanza che la pressione sanguigna fosse alta depone, infatti, in senso contrario alla tesi della società, poiché induce a credere vi fosse in quel momento un'effettiva esigenza di soccorso sanitario.
IV.2 Neppure risulta dimostrato (e dimostrabile) che l'uomo abbia rovesciato il cestino dei rifiuti e la barella nel deliberato intento di ottenere l'agognato cambio turno, anche perché sul piano oggettivo non si vede come un gesto di tale portata avrebbe potuto giovargli.
IV.3 Parimenti, non è possibile dare una lettura univoca della decisione di attivare il registratore audio del telefono, all'insaputa degli astanti: la spiegazione fornita dal ricorrente (lo facevo nel timore di dimenticare brani di conversazione) solleva comprensibili perplessità, tuttavia potrebbe inscriversi in un quadro di instabilità emotiva che trova supporto nella documentazione medica versata in atti;
peraltro, anche in questo caso è difficile immaginare quale beneficio potesse attendersi il sig. da una condotta “eccentrica” che, Pt_1 registrata o meno con il telefono, sarebbe stata comunque testimoniata dagli astanti.
V Rebus sic stantibus, il contegno senza dubbio “debordante” del ricorrente non è qualificabile con certezza, e neppure con significativo grado di probabilità, alla stregua di condotta volontaria diretta a danneggiare i beni aziendali, e di conseguenza non si risolve nel contestato «grave inadempimento riconducibile fra l'altro alle fattispecie di cui all'art 24 B d), titolo quarto, del vigente CCSL».
V.1 Il citato art. 24- B del CCSL disciplina nei seguenti termini il licenziamento senza preavviso:
omissis
V.2 Premesso che con la sua condotta il ricorrente ha danneggiato e reso inservibile uno sfigmomanometro è lecito dubitare, per le ragioni in precedenza esposte, che il danneggiamento sia stato doloso, anziché frutto di una reazione scomposta (e di breve durata) conseguente alla misurazione della pressione da parte dell'infermiera.
V.3 In ogni caso, si è certamente al di fuori dal perimetro applicativo dell'art. 24, B lett. d), che pretende l'insorgenza, in conseguenza del danneggiamento volontario, di un grave pregiudizio tecnico, organizzativo o economico agli interessi dell'azienda: nel caso di specie il pregiudizio è stato, invero, del tutto contenuto e non ha minimamente intaccato l'attività produttiva della società.
V.4 La condotta non appare neppure sussumibile nella sfera applicativa del licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Ai sensi dell'art. 24 – A, nel licenziamento con preavviso
omissis
atteso che il danneggiamento recato dal sig. non può certo qualificarsi Pt_1 come “sensibile”, essendo invero assai modesto.
V.5 A tutto voler concedere, il comportamento del ricorrente rientra negli illeciti disciplinari puniti con sanzione conservativa. L'art. 23 del C.C.N.L. dispone infatti che
omissis
VI Alla luce delle considerazioni che precedono, il fatto materiale contestato al lavoratore e posto a fondamento del recesso datoriale non rientra tra le condotte punibili, sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabili, con il licenziamento.
VI.1 Le conseguenze sanzionatorie dell'illecito sono da ricercarsi nel IV comma dell'art. 18 Statuto Lavoratori: previo annullamento del licenziamento impugnato, deve essere condannata a reintegrare il ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro, ed al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (nella incontestata misura di
€ 2.150,69) dal giorno del licenziamento sino alla riammissione in servizio, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo. La società dovrà, inoltre, provvedere al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
VII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso nella misura del 30%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
annulla il licenziamento intimato da al ricorrente Controparte_1 Parte_1
con lettera in data 24/05/2024;
[...]
visto l'art. 18 c. 4 L. 300/1970, ordina a di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di
[...] fatto (pari ad € 2.150,69) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, rimborso forfetario, C.U., c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'udienza del 28/03/2025 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente ed all'escussione dei testi;
le dichiarazioni sono state registrate con apposito software ai sensi dell'art. 422 c.p.c. e le registrazioni riversate nel fascicolo processuale
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7412 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento disciplinare con domanda di reintegrazione
I Con ricorso depositato in data 9 Settembre 2024, il sig. , Parte_1 assunto alle dipendenze della resistente il 09/06/1997 e da ultimo inquadrato nell'Area professionale A1 del CCSL Fiat, impugna il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro con lettera del 16/05/2024, chiedendone Controparte_1 la declaratoria di illegittimità e domandando la reintegrazione nel posto di lavoro, con le tutele di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970.
I.1 Resiste in giudizio rivendicando la piena legittimità del Controparte_1 licenziamento del ricorrente ed invocando, pertanto, l'integrale rigetto delle avversarie domande.
II In punto di fatto, con lettera datata 16/05/2024 e consegnata in pari data, la società resistente muoveva nei confronti del ricorrente una contestazione disciplinare del seguente tenore:
«In data 13 maggio 2024 Lei era stato chiamato in servizio sul primo turno dalle ore 6,00 alle ore 14,00. Senonchè, anziché recarsi puntualmente sul posto di lavoro, dopo aver avvisato telefonicamente il suo responsabile del fatto che aveva avuto un contrattempo, si presentava in stabilimento alle ore 10,00 circa.
Lei tuttavia non si dirigeva sul posto di lavoro, ma raggiungeva la sala medica aziendale e chiedeva alla infermiera in servizio, sig.ra , di eseguire Testimone_1 un controllo pressorio.
Non appena la predetta infermiera terminava la misurazione e la informava del valore riscontrato Lei assumeva un atteggiamento esagitato, prendeva a calci un contenitore di rifiuti sanitari e con violenza si scagliava verso il lettino di degenza provocandone la caduta unitamente al materiale tecnico che era su di esso appoggiato, tra cui lo sfigmanometro manuale che subiva un danno che lo rendeva non più utilizzabile.
L'infermiera, spaventata, otteneva pronto supporto dalla dr.ssa , Persona_1
Medico competente, nell'occasione presente in sede, nonché dal suo superiore sig
richiamato dal rumore proveniente dalla e solo in virtù Persona_2 Pt_2 dell'intervento dei predetti lei si tranquillizzava, rimanendo quindi in attesa presso la suddetta sala medica fino alle ore 14,00, quando lasciava lo stabilimento.
L'accaduto che potenzialmente esorbita profili meramente civilistici, risulta compiuto in pregiudizio degli interessi anche materiali della nostra Società oltre che in violazione degli obblighi di diligenza e correttezza che discendono dal rapporto di lavoro, concreta un grave inadempimento riconducibile fra l'altro alle fattispecie di cui all'art 24 B d), titolo quarto, del vigente CCSL e si riflette sull'affidamento sin Lei riposto» (doc. 7 di ricorso).
II.2 All'esito del procedimento disciplinare, la società resistente con lettera del
24/05/2024 intimava al ricorrente il licenziamento con preavviso (doc. 8 di ricorso).
III I fatti che hanno dato adìto al licenziamento del sig. , pressochè Pt_1 incontroversi, hanno trovato ulteriore conferma dall'istruttoria svolta in corso di giudizio1.
III. 1 Occorre premettere che l'odierno ricorrente soffre da tempo di sindrome depressiva con attacchi di panico e agorafobia, come attestato dalla documentazione medica versata in atti (doc. 2 di ricorso), ed è stato riconosciuto parzialmente inabile al lavoro con adibizione a semplici mansioni di pulizie.
III.2 Ciò premesso, è pacifico che in data 13/05/2024 il sig. : Pt_1
a) dopo avere fruito di un periodo di C.I.G. si presentava in azienda intorno alle ore 10,00 (in consistente ritardo rispetto all'inizio del turno di lavoro);
b) dopo avere attivato il registratore audio del telefono, si recava immediatamente in sala medica e dopo alcuni minuti, in attesa di conferire con il medico per chiedere di essere dispensato dal prestare servizio nel primo turno, iniziava a lamentare un malessere;
c) ivi riceveva immediatamente assistenza dall'infermiera , che gli Testimone_1 misurava la pressione riscontrandola al di sopra della norma (180);
d) in preda all'agitazione, iniziava a gridare (“ho paura”, “la pressione a 180”) colpiva un cestino di rifiuti con un calcio e spingeva una barella/lettino facendola rovesciare, determinando fra l'altro la rottura di uno sfigmomanometro;
e) dopo pochi minuti, riprendeva il pieno controllo di sé, tranquillizzato oltre che dall'infermiera anche dal collega e dalla dott.ssa Persona_2 Per_1
, nel frattempo sopraggiunti;
[...] f) rimaneva sul lettino sino alla fine del turno, per poi recarsi autonomamente a casa.
IV Ad avviso della società, non apparirebbe verosimile che la condotta del sig.
sia “effetto” della dichiarata patologia, «lasciando invece trasparire una Pt_1 preordinazione funzionale a sostenere il proposito di far recedere la Società datrice dalla adibizione al primo turno». Preordinazione che troverebbe riscontro nella registrazione audio attivata dal ricorrente, prima dell'ingresso in infermeria, all'insaputa dei presenti.
IV.1 Ritiene invece il giudicante essere carente la prova, sia pur presuntiva, del fatto che il lavoratore abbia, nella sostanza, simulato un malessere al solo scopo di indurre la parte datoriale a cambiargli il turno di lavoro (dal mattino al pomeriggio). La circostanza che la pressione sanguigna fosse alta depone, infatti, in senso contrario alla tesi della società, poiché induce a credere vi fosse in quel momento un'effettiva esigenza di soccorso sanitario.
IV.2 Neppure risulta dimostrato (e dimostrabile) che l'uomo abbia rovesciato il cestino dei rifiuti e la barella nel deliberato intento di ottenere l'agognato cambio turno, anche perché sul piano oggettivo non si vede come un gesto di tale portata avrebbe potuto giovargli.
IV.3 Parimenti, non è possibile dare una lettura univoca della decisione di attivare il registratore audio del telefono, all'insaputa degli astanti: la spiegazione fornita dal ricorrente (lo facevo nel timore di dimenticare brani di conversazione) solleva comprensibili perplessità, tuttavia potrebbe inscriversi in un quadro di instabilità emotiva che trova supporto nella documentazione medica versata in atti;
peraltro, anche in questo caso è difficile immaginare quale beneficio potesse attendersi il sig. da una condotta “eccentrica” che, Pt_1 registrata o meno con il telefono, sarebbe stata comunque testimoniata dagli astanti.
V Rebus sic stantibus, il contegno senza dubbio “debordante” del ricorrente non è qualificabile con certezza, e neppure con significativo grado di probabilità, alla stregua di condotta volontaria diretta a danneggiare i beni aziendali, e di conseguenza non si risolve nel contestato «grave inadempimento riconducibile fra l'altro alle fattispecie di cui all'art 24 B d), titolo quarto, del vigente CCSL».
V.1 Il citato art. 24- B del CCSL disciplina nei seguenti termini il licenziamento senza preavviso:
omissis
V.2 Premesso che con la sua condotta il ricorrente ha danneggiato e reso inservibile uno sfigmomanometro è lecito dubitare, per le ragioni in precedenza esposte, che il danneggiamento sia stato doloso, anziché frutto di una reazione scomposta (e di breve durata) conseguente alla misurazione della pressione da parte dell'infermiera.
V.3 In ogni caso, si è certamente al di fuori dal perimetro applicativo dell'art. 24, B lett. d), che pretende l'insorgenza, in conseguenza del danneggiamento volontario, di un grave pregiudizio tecnico, organizzativo o economico agli interessi dell'azienda: nel caso di specie il pregiudizio è stato, invero, del tutto contenuto e non ha minimamente intaccato l'attività produttiva della società.
V.4 La condotta non appare neppure sussumibile nella sfera applicativa del licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Ai sensi dell'art. 24 – A, nel licenziamento con preavviso
omissis
atteso che il danneggiamento recato dal sig. non può certo qualificarsi Pt_1 come “sensibile”, essendo invero assai modesto.
V.5 A tutto voler concedere, il comportamento del ricorrente rientra negli illeciti disciplinari puniti con sanzione conservativa. L'art. 23 del C.C.N.L. dispone infatti che
omissis
VI Alla luce delle considerazioni che precedono, il fatto materiale contestato al lavoratore e posto a fondamento del recesso datoriale non rientra tra le condotte punibili, sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabili, con il licenziamento.
VI.1 Le conseguenze sanzionatorie dell'illecito sono da ricercarsi nel IV comma dell'art. 18 Statuto Lavoratori: previo annullamento del licenziamento impugnato, deve essere condannata a reintegrare il ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro, ed al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (nella incontestata misura di
€ 2.150,69) dal giorno del licenziamento sino alla riammissione in servizio, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo. La società dovrà, inoltre, provvedere al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
VII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso nella misura del 30%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
annulla il licenziamento intimato da al ricorrente Controparte_1 Parte_1
con lettera in data 24/05/2024;
[...]
visto l'art. 18 c. 4 L. 300/1970, ordina a di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di
[...] fatto (pari ad € 2.150,69) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, rimborso forfetario, C.U., c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'udienza del 28/03/2025 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente ed all'escussione dei testi;
le dichiarazioni sono state registrate con apposito software ai sensi dell'art. 422 c.p.c. e le registrazioni riversate nel fascicolo processuale