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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 270/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pier Luigi Tomaselli;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Tiziana Gallo;
Appellato
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 1303/2022 del 29 novembre 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da CP_1
avverso la richiesta con la quale l'ente previdenziale aveva intimato la
[...]
restituzione di € 12.159,78 quale somma indebitamente percepita dallo stesso
(titolare della pensione INVCIV n. 07051235) nel periodo dall'1.02.2015 al
30.04.2018 e condannava lo stesso ente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, richiamata la normativa applicabile e i principi giurisprudenziali relativi alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte, esclusa l'assenza di un comportamento doloso da parte del ricorrente e verificato il suo affidamento incolpevole, riteneva l'irrepetibilità delle somme erogate atteso che l' all'esito della visita di revisione del 15 Pt_1
febbraio 2017 (prima programmata per il febbraio 2016), anziché sospendere l'erogazione della prestazione e procedere entro i successivi 90 giorni alla revoca della pensione come previsto dall'art. 37 comma 8, Legge 448/1998, aveva continuato ad erogare la prestazione, salvo richiederne la restituzione con il provvedimento impugnato ricevuto dal ricorrente l'11.6.2018.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente previdenziale soccombente con ricorso depositato il 19.04.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della legge n.448/98 nonché dell'art. 2033 c.c. assumendo che il primo giudice ha errato nel ritenere la buona fede o comunque l'affidamento incolpevole del nella percezione della prestazione. CP_1
2 Osserva che nel caso di specie la liquidazione della prestazione è avvenuta in virtù di verbale provvisorio L.80/2006, quindi si tratta di prestazione per sua natura provvisoria revocabile, come è di fatto avvenuto a seguito della visita del
15.02.2017.
Precisa che il verbale di revisione, nel quale si attestava che il non era CP_1
più bisognevole dell'assegno mensile d'invalidità, era stato regolarmente notificato in data 9.2.2018, sicché l'assistito era perfettamente a conoscenza della perdita del diritto;
pertanto - anche a seguito della mancata impugnazione del predetto verbale da parte del nei termini di legge - il primo giudice avrebbe dovuto ritenere CP_1
l'indebito esistente e ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
2. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
2.1 Va premesso che nella fattispecie in esame è documentato che l'odierno appellato, con verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 22/2/2015, su domanda del 19/01/2015, è stato riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/1971 e art 9 DL 509/88 con decorrenza dal 19/01/2015 e revisione nel mese di febbraio 2016.
È altresì provato che a seguito della visita di revisione del 17.2.2017 la
Commissione Medica ha riconosciuto il “invalido con riduzione CP_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/1971 e art 9 DL 509/88)”, con decorrenza dal 19/01/2015.
Il già menzionato verbale è stato notificato il 9.2.2018 (mediante consegna a mani della moglie dell'appellato).
Ancora, risulta in atti che, solo con provvedimento datato 11 giugno 2018 e Pt_1
notificato il 16.7.2018, l'odierno appellato è stato informato che “nel periodo che va dal 01/2/2015 al 30/04/2018, sono stati pagati € 12.159,78 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07051235”.
3 Non può condividersi quanto allegato dall' , ovvero che “la liquidazione Pt_1
della prestazione è avvenuta in virtù di verbale provvisorio L.80/2006, quindi per sua natura di prestazione provvisoria revocabile, come è di fatto avvenuto a seguito della visita del 15.02.2017”; il verbale prodotto in atti, del 25.02.2015, prevede la revisione a febbraio 2016, di fatto eseguita solo in data 15.02.2017; la previsione dell'art. 20 comma 1 del decreto legge 01/07/2009 - n. 78 convertito nella legge n.
102/2009, nel testo vigente ratione temporis, prevede solo che “1. A decorrere dal
1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni Pt_1
caso l'accertamento definitivo è effettuato dall' ”. Pt_1
2.2 In punto di diritto, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve “darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 14. La giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte
Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della
4 soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15.
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[...]
l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. 16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione
o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
5 generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)”- Sentenza 20 maggio 2021, n. 13916.
2.3 La giurisprudenza, dunque, ha individuato, in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata a seconda che il pagamento riguardi la mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici. In relazione all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, fattispecie cui si riferisce l'indebito oggetto del caso in esame, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato
è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (in termini Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
2.4 Inoltre, di recente la Corte di cassazione nella sentenza n. 24180 del
4.08.2022 ha precisato, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
6 percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
…”.
2.5 Nel caso in esame, il solo a partire dal 9.2.2018 (data di CP_1
comunicazione del verbale della visita di revisione) ha avuto piena conoscenza del difetto dei presupposti per la fruizione della prestazione.
2.6. Per le ragioni che precedono, che integrano la motivazione del giudice di prime cure, consegue il parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , Pt_1
limitatamente alle mensilità maturate successivamente alla notifica del 9.2.2018, del verbale della visita di revisione del 15.2.2017, e dunque delle mensilità di marzo e aprile 2018, oggetto del provvedimento di recupero dell'indebito.
2.7 Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza;
va precisato che, in ordine alle spese del giudizio di primo grado, opera il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata, in danno della parte che abbia proposto impugnazione;
sicché nella fattispecie in esame rimane ferma la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore di parte appellata, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo il recupero della prestazione assistenziale goduta dall'appellante limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2018; condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che Pt_1
vengono confermate, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.200,00 e liquidate, quanto al presente grado, nella complessiva somma di € 2.906,00, oltre IVA e CPA
7 come per legge e spese forfettarie al 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Tiziana Gallo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 270/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pier Luigi Tomaselli;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Tiziana Gallo;
Appellato
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 1303/2022 del 29 novembre 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da CP_1
avverso la richiesta con la quale l'ente previdenziale aveva intimato la
[...]
restituzione di € 12.159,78 quale somma indebitamente percepita dallo stesso
(titolare della pensione INVCIV n. 07051235) nel periodo dall'1.02.2015 al
30.04.2018 e condannava lo stesso ente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, richiamata la normativa applicabile e i principi giurisprudenziali relativi alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte, esclusa l'assenza di un comportamento doloso da parte del ricorrente e verificato il suo affidamento incolpevole, riteneva l'irrepetibilità delle somme erogate atteso che l' all'esito della visita di revisione del 15 Pt_1
febbraio 2017 (prima programmata per il febbraio 2016), anziché sospendere l'erogazione della prestazione e procedere entro i successivi 90 giorni alla revoca della pensione come previsto dall'art. 37 comma 8, Legge 448/1998, aveva continuato ad erogare la prestazione, salvo richiederne la restituzione con il provvedimento impugnato ricevuto dal ricorrente l'11.6.2018.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente previdenziale soccombente con ricorso depositato il 19.04.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della legge n.448/98 nonché dell'art. 2033 c.c. assumendo che il primo giudice ha errato nel ritenere la buona fede o comunque l'affidamento incolpevole del nella percezione della prestazione. CP_1
2 Osserva che nel caso di specie la liquidazione della prestazione è avvenuta in virtù di verbale provvisorio L.80/2006, quindi si tratta di prestazione per sua natura provvisoria revocabile, come è di fatto avvenuto a seguito della visita del
15.02.2017.
Precisa che il verbale di revisione, nel quale si attestava che il non era CP_1
più bisognevole dell'assegno mensile d'invalidità, era stato regolarmente notificato in data 9.2.2018, sicché l'assistito era perfettamente a conoscenza della perdita del diritto;
pertanto - anche a seguito della mancata impugnazione del predetto verbale da parte del nei termini di legge - il primo giudice avrebbe dovuto ritenere CP_1
l'indebito esistente e ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
2. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
2.1 Va premesso che nella fattispecie in esame è documentato che l'odierno appellato, con verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 22/2/2015, su domanda del 19/01/2015, è stato riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/1971 e art 9 DL 509/88 con decorrenza dal 19/01/2015 e revisione nel mese di febbraio 2016.
È altresì provato che a seguito della visita di revisione del 17.2.2017 la
Commissione Medica ha riconosciuto il “invalido con riduzione CP_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/1971 e art 9 DL 509/88)”, con decorrenza dal 19/01/2015.
Il già menzionato verbale è stato notificato il 9.2.2018 (mediante consegna a mani della moglie dell'appellato).
Ancora, risulta in atti che, solo con provvedimento datato 11 giugno 2018 e Pt_1
notificato il 16.7.2018, l'odierno appellato è stato informato che “nel periodo che va dal 01/2/2015 al 30/04/2018, sono stati pagati € 12.159,78 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07051235”.
3 Non può condividersi quanto allegato dall' , ovvero che “la liquidazione Pt_1
della prestazione è avvenuta in virtù di verbale provvisorio L.80/2006, quindi per sua natura di prestazione provvisoria revocabile, come è di fatto avvenuto a seguito della visita del 15.02.2017”; il verbale prodotto in atti, del 25.02.2015, prevede la revisione a febbraio 2016, di fatto eseguita solo in data 15.02.2017; la previsione dell'art. 20 comma 1 del decreto legge 01/07/2009 - n. 78 convertito nella legge n.
102/2009, nel testo vigente ratione temporis, prevede solo che “1. A decorrere dal
1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni Pt_1
caso l'accertamento definitivo è effettuato dall' ”. Pt_1
2.2 In punto di diritto, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve “darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 14. La giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte
Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della
4 soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15.
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[...]
l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. 16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione
o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
5 generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)”- Sentenza 20 maggio 2021, n. 13916.
2.3 La giurisprudenza, dunque, ha individuato, in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata a seconda che il pagamento riguardi la mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici. In relazione all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, fattispecie cui si riferisce l'indebito oggetto del caso in esame, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato
è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (in termini Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
2.4 Inoltre, di recente la Corte di cassazione nella sentenza n. 24180 del
4.08.2022 ha precisato, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
6 percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
…”.
2.5 Nel caso in esame, il solo a partire dal 9.2.2018 (data di CP_1
comunicazione del verbale della visita di revisione) ha avuto piena conoscenza del difetto dei presupposti per la fruizione della prestazione.
2.6. Per le ragioni che precedono, che integrano la motivazione del giudice di prime cure, consegue il parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , Pt_1
limitatamente alle mensilità maturate successivamente alla notifica del 9.2.2018, del verbale della visita di revisione del 15.2.2017, e dunque delle mensilità di marzo e aprile 2018, oggetto del provvedimento di recupero dell'indebito.
2.7 Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza;
va precisato che, in ordine alle spese del giudizio di primo grado, opera il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata, in danno della parte che abbia proposto impugnazione;
sicché nella fattispecie in esame rimane ferma la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore di parte appellata, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo il recupero della prestazione assistenziale goduta dall'appellante limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2018; condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che Pt_1
vengono confermate, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.200,00 e liquidate, quanto al presente grado, nella complessiva somma di € 2.906,00, oltre IVA e CPA
7 come per legge e spese forfettarie al 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Tiziana Gallo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
8