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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/06/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , difesi dall'Avv. BUONAJUTO CIRO
[...] P.IVA_1
( ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. SINISCALCHI PAOLO (c.f. CP_1 P.IVA_2
), unitamente all'Avv. ABBRUZZESE GIANLUIGI C.F._3
( ); C.F._4
APPELLATA
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. CP_2 C.F._5
SINISCALCHI PAOLO (c.f. ), unitamente all'Avv. C.F._3
ABBRUZZESE GIANLUIGI ( ) VIA MARIANNA C.F._4
DIONIGI N. 43 ROMA;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 95/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 07/01/2020.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, in accoglimento dell'odierno appello ed in totale riforma della sentenza n. 95/2020 pubblicata in data 7.01.2020, resa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, G.U. Dr.ssa Cecilia Pratesi a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 43478/2018, per tutti i motivi esposti in narrativa: 1) accertare e dichiarare che la puntata speciale di “Bersaglio Mobile” intitolata
“L'inchiesta Consip. andata in onda in data 18.09.2017 sul canale Controparte_3
Contr televisivo condotta dal Dr. prodotta da “Bersaglio Mobile”, dal CP_2
e dalla suddetta emittente, ha, nei termini evidenziati nell'ambito del giudizio CP_4
di primo grado e in questa sede, un contenuto diffamatorio, o comunque illecito, nei confronti della e dell'Avv. , dunque, lesivo dei diritti di Parte_2 Parte_1
questi ultimi qui nuovamente azionati;
2) conseguentemente, condannare a CP_1
socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dr. CP_2
se ritenuto in solido tra loro, o anche separatamente ognuno secondo la propria responsabilità ed il proprio titolo di responsabilità, a risarcire alla Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro
[...]
10.000.000,00 ed all'Avv. la somma di Euro 500.000,00, ovvero quelle Parte_1 maggiori o minori che risulteranno in corso di causa e/o che l'Ecc.ma Corte di Appello stabilirà in via equitativa. 3) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché a restituire l'importo che gli Appellanti sono stati costretti a corrispondere alle stesse a titolo di spese di lite della causa di primo grado, pari complessivamente ad Euro 53.378,36, all'esclusivo fine di evitare l'aggravio derivante dall'esecuzione della condanna contenuta nel dispositivo della pronuncia impugnata, da maggiorarsi con gli interessi legali e con la rivalutazione monetaria dal pagamento all'effettiva restituzione.”.
Conclusioni degli appellati: “1) in via preliminare di voler dichiarare inammissibile l'atto di appello avversario, per difetto di sinteticità e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
2) nel merito in via principale di voler rigettare integralmente le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di r.g. n. 2 giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 95/2020 pubblicata il 07/01/2020 il tribunale di Roma,
ha respinto la domanda risarcitoria di e Parte_1 Parte_2 nei confronti di ed in relazione all'ipotizzata CP_1 CP_2
diffamazione legata alla trasmissione "Bersaglio Mobile" del 18/09/2017, sul caso
. Per_1
La suddetta trasmissione dava ampio risalto alle accuse contro Parte_1
e la sua società, secondo gli attori dando per assodata la loro colpevolezza nel caso
, in tal guisa ledendone la reputazione. Per_1
Secondo il primo giudice la trasmissione non ha travalicato i limiti del diritto di cronaca e critica;
quanto alle dichiarazioni di ritenute dagli attori CP_5
diffamatorie, il tribunale le ha considerate sufficientemente supportate da prove.
Del resto la critica rientra nel diritto di esprimere un giudizio di valore, a condizione che i fatti presentati siano veri.
Di qui l'esito del giudizio col rigetto della domanda degli attori e la loro condanna al pagamento delle spese di giudizio.
L'antefatto della trasmissione televisiva era costituito dall'inchiesta giudiziaria cd. “Consip” nel cui ambito si era registrata l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp di funzionario che aveva reso dichiarazioni Persona_2 Per_1
confessorie circa la sua corruzione per avere egli accettato somme di denaro da in relazione ai suoi compiti d'ufficio. Parte_1
Il coinvolgimento di era corroborato, all'epoca della Parte_1
trasmissione (18 settembre 2017), dalla sua perdurante sottoposizione a misura cautelare personale sull'ipotesi di fatti di corruzione.
Il tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, aveva così argomentato “Ora, in considerazione degli avvenimenti storici sopra sintetizzati, si può affermare che la lettura proposta dal giornalista nel corso del CP_2 programma corrispondesse a solidi dati di realtà; il conduttore afferma ripetutamente che le accuse a carico di appaiono suffragate da riscontri più Pt_1 che significativi, in particolare in ragione della confessione resa dalla persona che sarebbe stata oggetto di corruttela, ovvero il manager Controparte_6 confessione che come si è visto risulta effettivamente intervenuta e che è stata ribadita dal predetto in successivi interrogatori dinanzi a diverse autorità CP_5 giudiziarie, senza alcun ripensamento e senza contraddizioni. Pertanto appare
r.g. n. 3 capzioso l'argomento speso dagli attori secondo cui il patteggiamento concluso da non poteva essere equiparato dal giornalista ad una ammissione di CP_5 colpevolezza, posto che ben altre e più significative erano state le occasioni processuali nel corso delle quali aveva rivelato ai magistrati inquirenti, e CP_5 poi al GUP, di avere ricevuto con una certa continuità delle elargizioni economiche da parte di e di avergli a sua volta fornito informazioni riservate e Pt_1 suggerimenti volti a facilitare l'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle sue società, o evitare che le stesse incorressero in sanzioni o risoluzioni contrattuali. Sin qui dunque la verità della notizia.”.
Di sicuro interesse pubblico i fatti narrati senza superamento del limite della continenza da parte del giornalista il cui convincimento circa la colpevolezza del
, rientrava , secondo il primo giudice nell'esercizio del diritto di cronaca e Pt_1 di critica: “Di fronte ad un simile quadro, manifesta il convincimento che CP_2 questo filone dell'inchiesta sia “a prova di bomba”, che sia “lì fissato” e non possa più essere contraddetto. Prosegue “ con ogni probabilità che è già CP_2 Pt_1 stato in custodia cautelare e che adesso è a casa ma con gravi elementi indiziari, come ha detto anche il Tribunale del Riesame che lo ha rimandato nella sua residenza, è probabilmente -dicevo – il corruttore. Questa è la situazione – La situazione che è sicura-. Attorno a questo fatto, attorno ad una corruzione accertata ci sono tutte le responsabilità”. Analoghe affermazioni sono rese nel filmato commentato da voce anonima che segue, laddove si afferma che il filone di indagine relativo al rapporto – è “arrivato al traguardo”, e più avanti CP_5 Pt_1 ancora da nel distinguere la concretezza degli elementi a carico di CP_2
e dalla fumosità degli altri filoni dell'inchiesta . Ebbene, la CP_5 Pt_1 Per_1 convinzione manifestata dal conduttore, ovvero che l'indagine ancora in corso si concluda con una dichiarazione di colpevolezza di si può inquadrare Pt_1 agevolmente nell'ambito del diritto di critica. A partire dalla divulgazione di fatti rispondenti al vero (come sin qui argomentato), il giornalista manifesta un proprio convincimento (=che l'inchiesta si concluderà con la condanna di .”. Pt_1
e hanno proposto appello al Parte_1 Parte_2
quale hanno resistito ed CP_1 CP_2
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 27/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale è costituito sostanzialmente da un solo motivo articolato più sotto paragrafi che impegnano le pagine dalla numero 31 alla numero 87 della citazione introduttiva.
Vi si sostiene l'erroneità dell'esclusione della natura diffamatoria ed illecita dei contenuti della Trasmissione, non scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica;
la non veridicità dei contenuti riferiti all'Avv. ed alla Pt_1 Parte_2
r.g. n. 4 l'inaffidabilità degli elementi valorizzati dal giornalista non potendo il patteggiamento di (manager di ) ed il suo interrogatorio superare l'inesistenza Persona_2 Per_1 di “gravi indizi di colpevolezza a carico di alla data della messa in onda della Pt_1
puntata, condotta con superamento del limite della continenza.
L'appello è infondato.
L'adesione del giornalista all'ipotesi accusatoria che, all'epoca, risultava corroborata dalla sottoposizione di a misura cautelare personale - a Parte_1
conferma della gravità del quadro indiziario già vagliato da un giudice – non configura di per sé la diffamazione.
La presunzione di non colpevolezza invocata dagli appellanti non opera sul piano che ipotizzano.
E tanto anche alla luce della disciplina introdotta successivamente ai fatti di causa.
Col decreto legislativo n. 188 del 2021 s'è data attuazione alla direttiva (UE)
2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Esso in sostanza prende in considerazione il solo aspetto della divulgazione, ad opera dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità, di notizie del procedimento penale ai media che presentino come “colpevole” il soggetto accusato.
Va rimarcato che la direttiva europea non pone limiti alla pubblica informazione, se non quelli del rispetto della persona;
né potrebbe operare il divieto di diffusione di informazioni sui procedimenti penali data l'evidente sussistenza di ragioni di interesse pubblico collegabili alla vicenda . Per_1
In alcun modo è attinto il diritto di cronaca e di critica del giornalista su fatti già noti.
E tali erano sia il cd “patteggiamento” del corrotto (sulla specifica imputazione di aver ricevuto denari dal sia la sottoposizione dell'appellante alla misura Pt_1 cautelare per quegli stessi fatti sulla base di indizi gravi, ravvisati dall'A.G. anche nelle dichiarazioni rese dal CP_5
Quei “fatti” sono come tali maneggiati da un giornalista il cui compito è di informare l'opinione pubblica e, se vuole, fornire il suo contributo critico circa la loro interpretazione, anche sposando l'ipotesi colpevolista.
Tutti sanno, o dovrebbero sapere, che non si è colpevoli fino alla sentenza di condanna passata in giudicato e che pertanto, prima di quel momento non si può essere
“puniti” con la pena che la legge stabilisce. Ma questo non implica che, al di fuori del r.g. n. 5 processo, un argomentato convincimento di colpevolezza non possa essere manifestato prima del completamento dell'iter processuale penale, se non escludendo, per l'appunto,
i diritti di cronaca e di critica.
La trasmissione ha, semmai, posto in risalto gli elementi sui quali si basavano le valutazioni espresse e la platea degli ascoltatori di media avvedutezza non poteva/doveva escludere che il processo penale contro il sfociasse in esiti diversi Pt_1
dalla sua condanna.
Non ha alcun senso, pertanto, l'aspirazione degli appellanti di compiere in questa sede un'analisi tecnico penalistica dello stato delle indagini di cui s'era riferito nel corso di quella trasmissione.
La motivazione posta dal tribunale a fondamento del rigetto delle domande risarcitorie merita di essere condivisa e l'appello è conseguentemente e respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, tenuto conto del diverso valore delle domande risarcitorie della società (dieci milioni di euro) e della persona fisica (500.000 euro).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna al rimborso, in favore degli appellati costituiti Parte_2
con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 50.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
c) condanna al rimborso, in favore degli appellati costituiti con Parte_1
unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
r.g. n. 6 ⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7