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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/11/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
227 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 227 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio celebrato in FORLI' in data
01/08/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. IRALI MARCO e dall' avv.
CASTORINA ANTONINO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02/02/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss.
1 mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 30.11.2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 01/08/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 228 P. 2 S.
C anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
02/02/2024, come confermate ed integrate nelle note d'udienza depositate in data 14-
16/05/2024 e 17/10/2024 che integralmente si riportano:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie minori attualmente dimorano presso la struttura di accoglienza
“Cooperativa Sociale Kara Bobowski Onlus” sita in via Francesco Fanelli, 2
Modigliana (FC)1 3. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno in modo congiunto la potestà genitoriale sulle minori, salvo limiti e disposizioni decretate dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna che è intervenuto in via d'urgenza a tutela delle minori su richiesta del P.M. i cui procedimenti sono ancora in itinere2;
4. Il padre avrà la facoltà di incontrare le figlie quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi delle minori ed in relazione alle abitudini delle stesse onde non ledere la loro quotidianità3;
5. Il padre, quando le minori staranno con lui, si occuperà di fargli svolgere puntualmente i compiti e le riaccompagnerà dalla madre all'orario stabilito;
6. Altresì il padre trascorrerà con le minori un fine settimana al mese da concordare con la madre, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 21:00 di domenica. Nel periodo intercorrente tra la chiusura e l'apertura dell'anno scolastico il SI. potrà tenere con sé le figlie due fine settimana, a CP_1
settimane alterne, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 22:00 di domenica salva diversa disposizione del Tribunale competente;
7. Quanto alle festività natalizie, con alternanza annuale, le minori trascorreranno il 24 Dicembre ed il 01° Gennaio o il 25 Dicembre e il 31
Gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno successivo sempre se non in contrasto con quanto verrà decretato dal Tribunale per i minori4;
8. Sempre con alternanza annuale, le piccole si intratterranno con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 22:00. Con riferimento invece al giorno dell'Epifania, sempre con alternanza annuale, rimarranno con il padre per il pranzo (dalle ore 10:00 alle ore 16:00) o per la cena (dalle ore 16:00 alle ore 22:00) salvo diverso accordo. E così alternativamente le minori trascorreranno le giornate del 25 aprile, del 01° aprile, del 02 giugno, del 15 agosto e dell'08 dicembre (dalle ore 10:00 alle ore 22:00);
9. Nella stagione estiva, le minori trascorreranno con il padre un periodo di 10 giorni, non necessariamente consecutivi, compresi tra il 15 di giugno e il 31 di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il 5 giugno di ogni anno, compatibilmente con gli impegni ludici delle minori e gli impegni lavorativi e di ferie di entrambi i genitori se in costanza di lavoro. Tali accordi potranno essere modificati, previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con le eSIenze di entrambi i genitori e delle minori entro il 15 giugno di ogni anno;
10. Le minori, con alternanza annuale, trascorreranno i giorni corrispondenti alle ricorrenze dei propri compleanni e dei propri onomastici con il padre, intrattenendosi con lo stesso dalle 15:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti;
11. le minori trascorreranno con il padre, ogni anno, i giorni corrispondenti alle ricorrenze del compleanno e dell'onomastico del genitore, intrattenendosi con lo stesso dalle10:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti. Stessa condizione annualmente verrà garantita con identiche modalità alla madre nei giorni del proprio compleanno e del proprio onomastico;
12. La SI.ra si impegna a consentire al SI. di poter Pt_1 CP_1
recuperare i fine settimana programmati con le figlie qualora quest'ultimo fosse impedito nei giorni fissati o nel caso in cui le figlie fossero impegnate, sempre previo accordo e compatibilmente con le eSIenze delle minori e della SI.ra ; Pt_1
4 13. I genitori, si consulteranno costantemente e diligentemente su tutte le tematiche inerenti il modello educativo che le figlie dovranno seguire, nonché su tutte le scelte che appaiono determinanti per la sana crescita delle medesime;
14. Entrambi i coniugi garantiranno reciprocamente il contatto telefonico con le figlie quando le stesse si troveranno con l'altro genitore;
15. Le minori manterranno rapporti SInificativi con i nonni paterni e materni ed entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare questo rapporto, ma, data la minore età delle bambine, i nonni concorderanno preventivamente con i genitori le giornate e i tempi di permanenza presso di loro;
16. il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie minori Controparte_1
Perso e corrispondendo un importo complessivo di € 300,00 mensili, cifra annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, che verserà entro il giorno
26 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, su conto corrente intestato alla
SI.ra ; Parte_1
17. Con riferimento alle spese extrascolastiche, dovranno sempre essere approvate da entrambi i genitori quelle relative a corsi di istruzione, attività sportive e ludiche, acquisto di attrezzature e abbigliamento specifico, nonché
l'abbigliamento da acquistare nei cambi di stagione, viaggi-vacanze studio anche all'estero, campi estivi, stage sportivi e simili;
18. Per quanto attiene alle spese mediche, visite e cure, dovranno sempre richiedere il preventivo accordo dei genitori, eccezion fatta per quelle veramente urgenti e indifferibili che non consentano la preventiva consultazione dei genitori;
19. Le spese straordinarie sanitarie - non coperte dal S.S.N. -, scolastiche, sportive e ricreative, saranno distribuite fra i genitori nella misura pari al 50% e saranno debitamente documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, con rimborso al genitore che le ha anticipate per intero, previa trasmissione
5 all'altro genitore di documentazione attestante l'avvenuto pagamento
(scontrino, fattura, ricevuta);
20. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
21. I coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale5;
22. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del ricorso6
In merito al rapporto esistente tra il piano genitoriale contenuto nel ricorso introduttivo ed i provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni dell'Emilia
Romagna in Bologna aventi ad oggetto la sussistenza o meno della capacità genitoriale dei SI.ri e nei confronti delle Controparte_1 Parte_1
figlie minori vi è da rappresentare che il piano genitoriale è soggetto a quelle che saranno le conclusioni a cui il Tribunale dei Minori dell'Emilia Romagna perverrà in merito al recupero o alla revoca della potestà genitoriale.
Pacifico è che in caso di revoca della potestà genitoriale il suddetto piano non avrà ragion d'essere in quanto le minori non saranno sottoposte alla potestà genitoriale dei ricorrenti7.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 13/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. note 14-16/05/2024
2 2 ibidem 3 ibidem 4 ibidem
3 5 ibidem 6 ibidem 7 Cfr. note 17/10/2024
6
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 227 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio celebrato in FORLI' in data
01/08/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. IRALI MARCO e dall' avv.
CASTORINA ANTONINO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02/02/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss.
1 mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 30.11.2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 01/08/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 228 P. 2 S.
C anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
02/02/2024, come confermate ed integrate nelle note d'udienza depositate in data 14-
16/05/2024 e 17/10/2024 che integralmente si riportano:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie minori attualmente dimorano presso la struttura di accoglienza
“Cooperativa Sociale Kara Bobowski Onlus” sita in via Francesco Fanelli, 2
Modigliana (FC)1 3. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno in modo congiunto la potestà genitoriale sulle minori, salvo limiti e disposizioni decretate dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna che è intervenuto in via d'urgenza a tutela delle minori su richiesta del P.M. i cui procedimenti sono ancora in itinere2;
4. Il padre avrà la facoltà di incontrare le figlie quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi delle minori ed in relazione alle abitudini delle stesse onde non ledere la loro quotidianità3;
5. Il padre, quando le minori staranno con lui, si occuperà di fargli svolgere puntualmente i compiti e le riaccompagnerà dalla madre all'orario stabilito;
6. Altresì il padre trascorrerà con le minori un fine settimana al mese da concordare con la madre, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 21:00 di domenica. Nel periodo intercorrente tra la chiusura e l'apertura dell'anno scolastico il SI. potrà tenere con sé le figlie due fine settimana, a CP_1
settimane alterne, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 22:00 di domenica salva diversa disposizione del Tribunale competente;
7. Quanto alle festività natalizie, con alternanza annuale, le minori trascorreranno il 24 Dicembre ed il 01° Gennaio o il 25 Dicembre e il 31
Gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno successivo sempre se non in contrasto con quanto verrà decretato dal Tribunale per i minori4;
8. Sempre con alternanza annuale, le piccole si intratterranno con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 22:00. Con riferimento invece al giorno dell'Epifania, sempre con alternanza annuale, rimarranno con il padre per il pranzo (dalle ore 10:00 alle ore 16:00) o per la cena (dalle ore 16:00 alle ore 22:00) salvo diverso accordo. E così alternativamente le minori trascorreranno le giornate del 25 aprile, del 01° aprile, del 02 giugno, del 15 agosto e dell'08 dicembre (dalle ore 10:00 alle ore 22:00);
9. Nella stagione estiva, le minori trascorreranno con il padre un periodo di 10 giorni, non necessariamente consecutivi, compresi tra il 15 di giugno e il 31 di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il 5 giugno di ogni anno, compatibilmente con gli impegni ludici delle minori e gli impegni lavorativi e di ferie di entrambi i genitori se in costanza di lavoro. Tali accordi potranno essere modificati, previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con le eSIenze di entrambi i genitori e delle minori entro il 15 giugno di ogni anno;
10. Le minori, con alternanza annuale, trascorreranno i giorni corrispondenti alle ricorrenze dei propri compleanni e dei propri onomastici con il padre, intrattenendosi con lo stesso dalle 15:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti;
11. le minori trascorreranno con il padre, ogni anno, i giorni corrispondenti alle ricorrenze del compleanno e dell'onomastico del genitore, intrattenendosi con lo stesso dalle10:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti. Stessa condizione annualmente verrà garantita con identiche modalità alla madre nei giorni del proprio compleanno e del proprio onomastico;
12. La SI.ra si impegna a consentire al SI. di poter Pt_1 CP_1
recuperare i fine settimana programmati con le figlie qualora quest'ultimo fosse impedito nei giorni fissati o nel caso in cui le figlie fossero impegnate, sempre previo accordo e compatibilmente con le eSIenze delle minori e della SI.ra ; Pt_1
4 13. I genitori, si consulteranno costantemente e diligentemente su tutte le tematiche inerenti il modello educativo che le figlie dovranno seguire, nonché su tutte le scelte che appaiono determinanti per la sana crescita delle medesime;
14. Entrambi i coniugi garantiranno reciprocamente il contatto telefonico con le figlie quando le stesse si troveranno con l'altro genitore;
15. Le minori manterranno rapporti SInificativi con i nonni paterni e materni ed entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare questo rapporto, ma, data la minore età delle bambine, i nonni concorderanno preventivamente con i genitori le giornate e i tempi di permanenza presso di loro;
16. il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie minori Controparte_1
Perso e corrispondendo un importo complessivo di € 300,00 mensili, cifra annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, che verserà entro il giorno
26 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, su conto corrente intestato alla
SI.ra ; Parte_1
17. Con riferimento alle spese extrascolastiche, dovranno sempre essere approvate da entrambi i genitori quelle relative a corsi di istruzione, attività sportive e ludiche, acquisto di attrezzature e abbigliamento specifico, nonché
l'abbigliamento da acquistare nei cambi di stagione, viaggi-vacanze studio anche all'estero, campi estivi, stage sportivi e simili;
18. Per quanto attiene alle spese mediche, visite e cure, dovranno sempre richiedere il preventivo accordo dei genitori, eccezion fatta per quelle veramente urgenti e indifferibili che non consentano la preventiva consultazione dei genitori;
19. Le spese straordinarie sanitarie - non coperte dal S.S.N. -, scolastiche, sportive e ricreative, saranno distribuite fra i genitori nella misura pari al 50% e saranno debitamente documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, con rimborso al genitore che le ha anticipate per intero, previa trasmissione
5 all'altro genitore di documentazione attestante l'avvenuto pagamento
(scontrino, fattura, ricevuta);
20. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
21. I coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale5;
22. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del ricorso6
In merito al rapporto esistente tra il piano genitoriale contenuto nel ricorso introduttivo ed i provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni dell'Emilia
Romagna in Bologna aventi ad oggetto la sussistenza o meno della capacità genitoriale dei SI.ri e nei confronti delle Controparte_1 Parte_1
figlie minori vi è da rappresentare che il piano genitoriale è soggetto a quelle che saranno le conclusioni a cui il Tribunale dei Minori dell'Emilia Romagna perverrà in merito al recupero o alla revoca della potestà genitoriale.
Pacifico è che in caso di revoca della potestà genitoriale il suddetto piano non avrà ragion d'essere in quanto le minori non saranno sottoposte alla potestà genitoriale dei ricorrenti7.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 13/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. note 14-16/05/2024
2 2 ibidem 3 ibidem 4 ibidem
3 5 ibidem 6 ibidem 7 Cfr. note 17/10/2024
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