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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1269/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1269/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata come in atti Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E , in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno appellante Parte_1
docente a tempo determinato, adiva il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che l'Amministrazione scolastica resistente lamentando la mancata erogazione (in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.), della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Chiedeva pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 500,00 annui per la predetta causale nonché al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l'Amministrazione che resisteva al ricorso insistendo per il rigetto.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.4620/2023, pubblicata in data
13.11.2023, in accoglimento della domanda della , condannava il Pt_1
convenuto all'assegnazione in favore di parte ricorrente della CP_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici dal
2018/2019 al 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità e alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto di accredito alla concreta attribuzione;
compensando le spese di lite.
2 Avverso tale pronuncia interponeva tempestivo Parte_1
appello con il quale censurava la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo Giudice, buon governo del regime delle spese, chiedendo, quindi, la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al
Difensore dichiaratosi antistatario.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, non sono state depositate le note, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
Come è noto, invero, il tema dell'applicabilità degli artt. 181 e 348 c.p.c. al rito del lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte di cassazione che da ultimo ( Cass. n. 5238/2011) ne ha così riassunto lo schema applicativo e le reciproche interferenze:
“… il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente"
è quello secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, né i principi cui esso si ispira (vedi, da ultimo, da Cass. 9 marzo 2009. n. 5643).Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio; b) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio l'appellante non sia presente. A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui. come si desume anche dal testo dell'art. 348 cod. proc. civ., le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti
3 colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, (vedi, per tutte. Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio 2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé il comportamento del convenuto. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007. n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n.
7586).
Nè va omesso di considerare che, d'altronde, è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982, n. 1169 e
Cass. 25 maggio 2005, n. 11014).”
La pronuncia appena riportata si muove, dunque, nel solco dei costanti precedenti della stessa Corte di legittimità in punto di ambito di operatività dell'art. 348 c.p.c.
Può, quindi, affermarsi che alla stregua del diritto vivente, generato dal rapporto tra la regola iuris affermata da Cass. SS.UU. n. 20604/2008 ed il regime della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione con rito lavoro, lo stesso ricorso deve essere dichiarato improcedibile
Per i motivi suddetti l'appello va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
4 Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso.
- nulla per le spese
- contributo unificato come da motivazione
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1269/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata come in atti Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E , in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno appellante Parte_1
docente a tempo determinato, adiva il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che l'Amministrazione scolastica resistente lamentando la mancata erogazione (in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.), della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Chiedeva pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 500,00 annui per la predetta causale nonché al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l'Amministrazione che resisteva al ricorso insistendo per il rigetto.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.4620/2023, pubblicata in data
13.11.2023, in accoglimento della domanda della , condannava il Pt_1
convenuto all'assegnazione in favore di parte ricorrente della CP_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici dal
2018/2019 al 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità e alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto di accredito alla concreta attribuzione;
compensando le spese di lite.
2 Avverso tale pronuncia interponeva tempestivo Parte_1
appello con il quale censurava la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo Giudice, buon governo del regime delle spese, chiedendo, quindi, la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al
Difensore dichiaratosi antistatario.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, non sono state depositate le note, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
Come è noto, invero, il tema dell'applicabilità degli artt. 181 e 348 c.p.c. al rito del lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte di cassazione che da ultimo ( Cass. n. 5238/2011) ne ha così riassunto lo schema applicativo e le reciproche interferenze:
“… il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente"
è quello secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, né i principi cui esso si ispira (vedi, da ultimo, da Cass. 9 marzo 2009. n. 5643).Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio; b) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio l'appellante non sia presente. A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui. come si desume anche dal testo dell'art. 348 cod. proc. civ., le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti
3 colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, (vedi, per tutte. Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio 2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé il comportamento del convenuto. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007. n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n.
7586).
Nè va omesso di considerare che, d'altronde, è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982, n. 1169 e
Cass. 25 maggio 2005, n. 11014).”
La pronuncia appena riportata si muove, dunque, nel solco dei costanti precedenti della stessa Corte di legittimità in punto di ambito di operatività dell'art. 348 c.p.c.
Può, quindi, affermarsi che alla stregua del diritto vivente, generato dal rapporto tra la regola iuris affermata da Cass. SS.UU. n. 20604/2008 ed il regime della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione con rito lavoro, lo stesso ricorso deve essere dichiarato improcedibile
Per i motivi suddetti l'appello va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
4 Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso.
- nulla per le spese
- contributo unificato come da motivazione
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
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