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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. EL SA BB, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 3779/2024 R.G., promosso da
(CF. Parte_1 C.F._1
(avv.to Evelyn Gattuso)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.to Gianfranco Raia)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto all'assegno mensile di assistenza, nonché ai benefici di cui alla legge n. 104/92, art. 3, comma terzo, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18 novembre 2025 per il deposito di note scritte.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che al ricorrente “pare equo riconoscere una invalidità con riduzione permanente della capacità
1 lavorativa nella misura pari al 58%, senza diritto ad assegno di assistenza, e NON portatore di H”
(cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alle prestazioni richieste;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1 liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
EL SA BB
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