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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10187 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG.21947\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21947/2022 promossa da:
(CF: ), e (CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Staropoli presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._2
Francesco Crispi n. 51 sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTI
CONTRO
(CF , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Rosita Leone e Ilaria Pappagallo ed elettivamente domiciliate presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli alla Piazza Matteotti n.2, Controparte_1 giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04.07.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vigente ratione temporis i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 chiedevano a il rimborso di n.3 Buoni Postali Fruttiferi di € 5.164,57 cadauno ( già £ Controparte_1
10.000.000 cadauno), n. seriale 01.567.879.14 – 01.567.883.14 – 01.567.885.14 Serie AF- emessi il
18.04.1997 con stampigliatura a tergo “l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni”.
1 A tal fine ricorrenti deducevano che il termine massimo per esigere il pagamento ed evitare la prescrizione veniva a scadenza in data 18.04.2011 (quattordici anni dall'emissione) che tuttavia rientrando tale data nel periodo di dichiarato stato emergenziale VI, la stessa ai sensi dell'art. 34 D.L. n.34/2020 era stata prorogata sino a due mesi successivi alla fine dello stato di emergenza, quindi sino al 31.05.2022 essendo stata effettivamente dichiarata la cessazione dello stato emergenziale VI il 31.03.2022 con
D.L.24.03.2022 n. 24.
Tale termine, però, non era stato così concepito da che, alla richiesta di pagamento dei CP_1 suddetti titoli da parte dei ricorrenti formulata in data 24.03.2022 e reiterata in data 30.03.2022, opponeva rifiuto per intervenuta prescrizione.
Eccepivano, altresì, la mancata consegna da parte di del Foglio Informativo Analitico quale CP_1 causa della non conoscenza giuridica delle reali condizioni economiche e finanziarie inerenti i BPF de quibus e soprattutto quelle relative alla loro durata e termine prescrizionale.
Tale colpevole inadempimento da parte di , a parere dei ricorrenti, avrebbe impedito il CP_1 decorso stesso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. e\o la sua sospensione ai sensi dell'art. 2941
n. 8 c.c.
Concludeva dunque chiedendo al G.I. “ di accertare e dichiarare l'obbligo in capo a di rimborso Controparte_1 dei buoni postali fruttiferi sia nell'ammontare del capitale nominale che degli interessi ivi stabiliti, ed oltre agli interessi legali maturati dal dì della loro scadenza all'effettivo soddisfo e per effetto dell'accoglimento della domanda condannare
[...]
in persona del suo l.r.p.t., al paga-mento, in favore dei ricorrenti – a ciascuno per la quota di propria Controparte_1 spettanza e pari alla metà del credito complessivamente portato dai tre buoni postali fruttiferi, e ad entrambi solidalmente per l'intero credito – della complessiva somma di € 46.481,13 o alla diversa somma ritenuta di giustizia – a titolo di rimborso capitale e interessi maturati dai tre indicati titoli postali, oltre ad € 4.374,20 quali interessi legali maturati da detta somma e a quelli maturandi fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi”.
Costituitasi in giudizio eccepiva la maturata prescrizione. Controparte_1
In particolare, deduceva che i buoni fruttiferi postali de quo avessero quale ultima data di rimborso il
18.04.2021 e conseguente data di prescrizione 19.04.21.
Quanto all' applicazione della normativa emergenziale VI , con la quale i termini di prescrizione per il rimborso dei buoni postali fruttiferi cartacei venivano prorogati evidenziava che l'ultima proroga veniva a scadenza in data 30.09.2021 non essendo stata concessa alcuna ulteriore proroga in merito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Che nel caso di specie poiché il termine di prescrizione veniva a cadere nel periodo 01.02.2020 –
31.07.2021, i buoni postali sarebbero stati esigibili solo ed esclusivamente fino al 30.09.2021 ( due mesi successivi all'ultima proroga).
Quanto all'eccezione di mancata consegna del foglio informativo analitico, precisava la resistente che alla data del 19.12.1985, l'emissione dei buoni veniva effettuata per “serie”, con decreti del Ministero del
2 Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, resi noti con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, circa le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, non era infatti prevista alcuna consegna di fogli informativi ai clienti, introdotti solo successivamente con l'entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000.
, dunque, concludeva, per il rigetto della domanda con dichiarazione di intervenuta CP_1 prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, ritenuta la necessità di un'istruttoria non sommaria, fissata l'udienza di comparizione e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., il giudice alla udienza del 04.07.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Invero la questione sottoposta all'esame della scrivente è connessa all'applicazione della normativa emergenziale adottata durante il periodo COVID 19, con particolare riguardo all'art. 34 D.L. 34/2020, il cui comma 3 disciplina, nello specifico, la tempistica di incasso dei buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza, disponendone l'esigibilità entro i due mesi successivi alla cessazione dello stato emergenziale.
Trattasi, ovviamente, di facoltà istituita ex novo per evitare che l'impossibilità - in quel periodo- di accesso agli uffici postali per ragioni di salute e/o organizzative degli uffici stessi, si riverberasse negativamente sul diritto di riscossione dei buoni postali.
Tale norma, espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost., ha introdotto una facoltà di incasso posticipato con efficacia e applicabilità per la durata del periodo emergenziale (non prevedibile al momento della adozione della norma), nell'ipotesi in cui il termine per l'incasso ricadesse proprio in detto periodo, al fine di scongiurare il rischio di perdere il diritto all'incasso per causa di forza maggiore.
Ebbene, anche se non vi è contestazione tra le parti sul punto, occorre precisare quanto alla prescrizione che la disciplina ordinaria ( anche alla luce della lettura data dalla Suprema Corte con ord. n.18208/2025) prevede l'estinzione del diritto alla riscossione qualora la richiesta di rimborso venga formulata trascorsi dieci anni dal raggiungimento della massima fruttuosità del titolo e ciò anche per le serie emesse prima del 2000.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno richiesto il pagamento di n.3 BFP emessi il 18.04.1997(come in epigrafe dettagliatamente indicati e allegati in atti1-2-3), la cui fruttuosità massima è stata raggiunta dopo il quattordicesimo anno dall'emissione come espressamente riportato a tergo e non contestato tra le parti, dunque il 18.04.2011, pertanto a tenore della normativa ordinaria la richiesta di rimborso doveva essere effettuata entro il 18.04.2021.
3 I ricorrenti, atteso che tale scadenza rientrava nel periodo in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza causa VI 19, ed in ossequio alla relativa normativa emergenziale emanata in materia di buoni fruttiferi, formulavano tale istanza in data 24.03.2022 presso lo sportello di in Procida e a mezzo pec CP_1 in data 30.03.2022 (all.8), richiesta rimasta inevasa in ragione della maturata prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni stessi derivante dalla mancata menzione dell'art. 34 D.L. n.34/2020 nell'allegato
“A” al D.L.n.221/2021così come richiamato dall'art. 16 dello stesso decreto.
Deve condividersi il diniego opposto da e il conseguente assunto di parte resistente che la CP_1 richiesta andava fatta entro i due mesi successivi al 31.07.2021 stante la mancata proroga di detto termine in relazione alla disciplina sui BPF in quanto non espressamente richiamato dal D.L. n.221/2021 di prolungamento dello stato di emergenza anche dopo il 31.07.2021.
Invero l'art. 34 D.L. n.34/2020 intitolato “disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali”, al co. 3 testualmente recita “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”, e la suindicata delibera dichiarava lo stato di emergenza per i successivi sei mesi dalla data della stessa.
Stante il perdurare della emergenza sanitaria si sono susseguiti una serie di decreti-legge che di volta in volta hanno fronteggiato le diverse esigenze derivanti dalla pandemia, prorogando lo stato di emergenza e posticipando i singoli termini di proroga inerenti le diverse fattispecie già oggetto della precedente normativa anticovid e\o stabilendone dei nuovi.
Quanto nello specifico all'art. 34 D.L. n.34/2020, lo stesso è stato più volte prorogato e precisamente:
l'art. 72 D.L. n.104/2020 ha prorogato le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 D.L. n.34/2020 stabilendo che “continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020”; l'art. 19 D.L.n.183/2020 ha sancito la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30.04.2021dei termini previsti dalle norme di cui all'allegato 1, il quale indicava espressamente l'art.34 D.L. n.34/2020; l'art.11 D.L. n.52/2021 ha ulteriormente prorogato sino al 31.07.2021 i termini previsti nelle disposizioni legislative di cui allegato
2, nel quale a sua volta è indicato l'art.34 D.L. n.34/2020.
Ebbene, dopo tale data ( 31.07.2021) seppur il D.L.n.221/2021 all'art. 1 ha ulteriormente prorogato fino al 31.03.2022 lo stato di emergenza, ha allo stesso tempo individuato all'art.16, intitolato “proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da VI-19”, quali termini rientravano nella proroga rimandando all'allegato
A ove tra le disposizioni legislative oggetto della proroga stessa, non veniva più menzionato l'art. 34 D.L.
n.34/2020 onde tale proroga non può più ritenersi operante per il periodo successivo al 31.07.2021 ( ovvero ai due mesi successivi l'ultima proroga dello stato emergenziale).
Ed invero l'art. 34 D.L. n.34/2020 è stato espressamente richiamato in coincidenza di ogni prolungamento dello stato di emergenza, eccetto l'ultimo, cioè quello operato con il D.L. 221\2021 afferente il periodo dal 31.7.2021 al 31.03.2022, e tale mancato richiamo non può ritenersi una mera
4 dimenticanza ma frutto di una precisa scelta legislativa in considerazione del progressivo allentamento delle precedenti rigorose misure di prevenzione della diffusione del virus VI -19 ed attesta il venir meno nel periodo dal 31.07.2021 al 31.03.2022 delle esigenze precauzionali in relazione all'accesso agli uffici pubblici ed alle relazioni interpersonali che avevano caratterizzato le precedenti fasi emergenziali e che avevano giustificato la previsione della facoltà di incasso posticipato a due mesi di cui all'art 34 citato.
Può dunque affermarsi che l'art. 34 del DL 34/2020 è stato sostituito dall'art. 16 del DL 221/2021, il quale se avesse inteso ampliare l'applicazione del suddetto art 34 al periodo successivo al 31.07.2021, avrebbe dovuto certamente contenerne l'espresso richiamo.
Ciò detto, il termine per la richiesta di rimborso dei BFP scaduti e\o prescritti nell'arco temporale di dichiarata emergenza epidemiologica, spirava il 30.09.2021 ovvero due mesi dopo lo scadere dell'ultima proroga dell'art. 34 D.l.n.34/2020 (31.07.2021), pertanto si ritiene che i ricorrenti hanno tardivamente formulato in data 30.03.2022 istanza di rimborso dei buoni fruttiferi postali emessi il 18.04.1997e triplicati alla data del 18.04.2011, essendo ormai a quella data decorso il termine decennale di prescrizione.
Va pertanto dichiarato prescritto il diritto al rimborso dei BFP n. seriale 01.567.879.14 – 01.567.883.14 –
01.567.885.14 Serie AF emessi il 18.04.1997 con conseguente rigetto della domanda attrice.
L'ulteriore doglianza sollevata da parte attrice in merito alla mancata consegna del Parte_3
quale causa della mancata conoscenza delle condizioni economiche e finanziarie inerenti i BPF
[...] de quibus appare infondata, non potendosi ritenere violato da il prescritto obbligo di Controparte_1 informativa, ottemperato attraverso l'affissione di avvisi predisposti da poste italiane negli uffici postali, non avendo tra l'altro parte attrice fornito alcuna prova sulla mancanza dell'avviso delle condizioni praticate presso l'ufficio postale ove sono stati acquistati i buoni.
A tal riguardo si evidenzia, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – cfr Cass. Civ. sez. unite n.
3963 2019- che la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e il rendimento del buono, ha valore di conoscenza legale per i risparmiatori ed è idonea a soddisfare l'obbligo informativo suddetto.
Nella specie, l'emissione dei BPF oggetto del presente giudizio è stata prevista dal D.M. Tesoro 28 ottobre
1996 e pubblicizzata attraverso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 29 ottobre 1996, n. 254) circostanza non contestata ex art 115 c.p.c..
Non vi è dubbio che la tipologia di appartenenza dei buoni oggetto di causa ( Serie AF) è facilmente individuabile, anche e soprattutto alla luce del successivo D.M. Tesoro 19.12.2000 pubblicato in GU
n.300 del 27.12.2000, al cui art.6 è vero che è previsto (per la prima volta in materia) l'obbligo di consegna ai sottoscrittori del foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali , nonché l'esposizione nei locali di aperti al pubblico di un avviso sulle CP_1 condizioni praticate, ma è altrettanto vero che tale disposizione non viene richiamata dalla norma
5 transitoria di cui all'art.10 dello stesso D.M. ove vengono dettagliatamente indicate quali disposizioni del decreto si applicano anche alla serie dei buoni postali fruttiferi già emesse.
Nel caso di specie i risparmiatori avevano conoscenza della data di emissione del titolo e del fatto che si trattasse di titoli a termine;
a tali circostanze segue che la loro disciplina era facilmente conosciuta e conoscibile in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. di emissione degli stessi.
La particolarità della controversia e delle questioni interpretative ad essa connesse rende opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attrice;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 6.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21947/2022 promossa da:
(CF: ), e (CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Staropoli presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._2
Francesco Crispi n. 51 sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTI
CONTRO
(CF , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Rosita Leone e Ilaria Pappagallo ed elettivamente domiciliate presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli alla Piazza Matteotti n.2, Controparte_1 giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04.07.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vigente ratione temporis i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 chiedevano a il rimborso di n.3 Buoni Postali Fruttiferi di € 5.164,57 cadauno ( già £ Controparte_1
10.000.000 cadauno), n. seriale 01.567.879.14 – 01.567.883.14 – 01.567.885.14 Serie AF- emessi il
18.04.1997 con stampigliatura a tergo “l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni”.
1 A tal fine ricorrenti deducevano che il termine massimo per esigere il pagamento ed evitare la prescrizione veniva a scadenza in data 18.04.2011 (quattordici anni dall'emissione) che tuttavia rientrando tale data nel periodo di dichiarato stato emergenziale VI, la stessa ai sensi dell'art. 34 D.L. n.34/2020 era stata prorogata sino a due mesi successivi alla fine dello stato di emergenza, quindi sino al 31.05.2022 essendo stata effettivamente dichiarata la cessazione dello stato emergenziale VI il 31.03.2022 con
D.L.24.03.2022 n. 24.
Tale termine, però, non era stato così concepito da che, alla richiesta di pagamento dei CP_1 suddetti titoli da parte dei ricorrenti formulata in data 24.03.2022 e reiterata in data 30.03.2022, opponeva rifiuto per intervenuta prescrizione.
Eccepivano, altresì, la mancata consegna da parte di del Foglio Informativo Analitico quale CP_1 causa della non conoscenza giuridica delle reali condizioni economiche e finanziarie inerenti i BPF de quibus e soprattutto quelle relative alla loro durata e termine prescrizionale.
Tale colpevole inadempimento da parte di , a parere dei ricorrenti, avrebbe impedito il CP_1 decorso stesso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. e\o la sua sospensione ai sensi dell'art. 2941
n. 8 c.c.
Concludeva dunque chiedendo al G.I. “ di accertare e dichiarare l'obbligo in capo a di rimborso Controparte_1 dei buoni postali fruttiferi sia nell'ammontare del capitale nominale che degli interessi ivi stabiliti, ed oltre agli interessi legali maturati dal dì della loro scadenza all'effettivo soddisfo e per effetto dell'accoglimento della domanda condannare
[...]
in persona del suo l.r.p.t., al paga-mento, in favore dei ricorrenti – a ciascuno per la quota di propria Controparte_1 spettanza e pari alla metà del credito complessivamente portato dai tre buoni postali fruttiferi, e ad entrambi solidalmente per l'intero credito – della complessiva somma di € 46.481,13 o alla diversa somma ritenuta di giustizia – a titolo di rimborso capitale e interessi maturati dai tre indicati titoli postali, oltre ad € 4.374,20 quali interessi legali maturati da detta somma e a quelli maturandi fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi”.
Costituitasi in giudizio eccepiva la maturata prescrizione. Controparte_1
In particolare, deduceva che i buoni fruttiferi postali de quo avessero quale ultima data di rimborso il
18.04.2021 e conseguente data di prescrizione 19.04.21.
Quanto all' applicazione della normativa emergenziale VI , con la quale i termini di prescrizione per il rimborso dei buoni postali fruttiferi cartacei venivano prorogati evidenziava che l'ultima proroga veniva a scadenza in data 30.09.2021 non essendo stata concessa alcuna ulteriore proroga in merito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Che nel caso di specie poiché il termine di prescrizione veniva a cadere nel periodo 01.02.2020 –
31.07.2021, i buoni postali sarebbero stati esigibili solo ed esclusivamente fino al 30.09.2021 ( due mesi successivi all'ultima proroga).
Quanto all'eccezione di mancata consegna del foglio informativo analitico, precisava la resistente che alla data del 19.12.1985, l'emissione dei buoni veniva effettuata per “serie”, con decreti del Ministero del
2 Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, resi noti con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, circa le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, non era infatti prevista alcuna consegna di fogli informativi ai clienti, introdotti solo successivamente con l'entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000.
, dunque, concludeva, per il rigetto della domanda con dichiarazione di intervenuta CP_1 prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, ritenuta la necessità di un'istruttoria non sommaria, fissata l'udienza di comparizione e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., il giudice alla udienza del 04.07.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Invero la questione sottoposta all'esame della scrivente è connessa all'applicazione della normativa emergenziale adottata durante il periodo COVID 19, con particolare riguardo all'art. 34 D.L. 34/2020, il cui comma 3 disciplina, nello specifico, la tempistica di incasso dei buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza, disponendone l'esigibilità entro i due mesi successivi alla cessazione dello stato emergenziale.
Trattasi, ovviamente, di facoltà istituita ex novo per evitare che l'impossibilità - in quel periodo- di accesso agli uffici postali per ragioni di salute e/o organizzative degli uffici stessi, si riverberasse negativamente sul diritto di riscossione dei buoni postali.
Tale norma, espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost., ha introdotto una facoltà di incasso posticipato con efficacia e applicabilità per la durata del periodo emergenziale (non prevedibile al momento della adozione della norma), nell'ipotesi in cui il termine per l'incasso ricadesse proprio in detto periodo, al fine di scongiurare il rischio di perdere il diritto all'incasso per causa di forza maggiore.
Ebbene, anche se non vi è contestazione tra le parti sul punto, occorre precisare quanto alla prescrizione che la disciplina ordinaria ( anche alla luce della lettura data dalla Suprema Corte con ord. n.18208/2025) prevede l'estinzione del diritto alla riscossione qualora la richiesta di rimborso venga formulata trascorsi dieci anni dal raggiungimento della massima fruttuosità del titolo e ciò anche per le serie emesse prima del 2000.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno richiesto il pagamento di n.3 BFP emessi il 18.04.1997(come in epigrafe dettagliatamente indicati e allegati in atti1-2-3), la cui fruttuosità massima è stata raggiunta dopo il quattordicesimo anno dall'emissione come espressamente riportato a tergo e non contestato tra le parti, dunque il 18.04.2011, pertanto a tenore della normativa ordinaria la richiesta di rimborso doveva essere effettuata entro il 18.04.2021.
3 I ricorrenti, atteso che tale scadenza rientrava nel periodo in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza causa VI 19, ed in ossequio alla relativa normativa emergenziale emanata in materia di buoni fruttiferi, formulavano tale istanza in data 24.03.2022 presso lo sportello di in Procida e a mezzo pec CP_1 in data 30.03.2022 (all.8), richiesta rimasta inevasa in ragione della maturata prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni stessi derivante dalla mancata menzione dell'art. 34 D.L. n.34/2020 nell'allegato
“A” al D.L.n.221/2021così come richiamato dall'art. 16 dello stesso decreto.
Deve condividersi il diniego opposto da e il conseguente assunto di parte resistente che la CP_1 richiesta andava fatta entro i due mesi successivi al 31.07.2021 stante la mancata proroga di detto termine in relazione alla disciplina sui BPF in quanto non espressamente richiamato dal D.L. n.221/2021 di prolungamento dello stato di emergenza anche dopo il 31.07.2021.
Invero l'art. 34 D.L. n.34/2020 intitolato “disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali”, al co. 3 testualmente recita “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”, e la suindicata delibera dichiarava lo stato di emergenza per i successivi sei mesi dalla data della stessa.
Stante il perdurare della emergenza sanitaria si sono susseguiti una serie di decreti-legge che di volta in volta hanno fronteggiato le diverse esigenze derivanti dalla pandemia, prorogando lo stato di emergenza e posticipando i singoli termini di proroga inerenti le diverse fattispecie già oggetto della precedente normativa anticovid e\o stabilendone dei nuovi.
Quanto nello specifico all'art. 34 D.L. n.34/2020, lo stesso è stato più volte prorogato e precisamente:
l'art. 72 D.L. n.104/2020 ha prorogato le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 D.L. n.34/2020 stabilendo che “continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020”; l'art. 19 D.L.n.183/2020 ha sancito la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30.04.2021dei termini previsti dalle norme di cui all'allegato 1, il quale indicava espressamente l'art.34 D.L. n.34/2020; l'art.11 D.L. n.52/2021 ha ulteriormente prorogato sino al 31.07.2021 i termini previsti nelle disposizioni legislative di cui allegato
2, nel quale a sua volta è indicato l'art.34 D.L. n.34/2020.
Ebbene, dopo tale data ( 31.07.2021) seppur il D.L.n.221/2021 all'art. 1 ha ulteriormente prorogato fino al 31.03.2022 lo stato di emergenza, ha allo stesso tempo individuato all'art.16, intitolato “proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da VI-19”, quali termini rientravano nella proroga rimandando all'allegato
A ove tra le disposizioni legislative oggetto della proroga stessa, non veniva più menzionato l'art. 34 D.L.
n.34/2020 onde tale proroga non può più ritenersi operante per il periodo successivo al 31.07.2021 ( ovvero ai due mesi successivi l'ultima proroga dello stato emergenziale).
Ed invero l'art. 34 D.L. n.34/2020 è stato espressamente richiamato in coincidenza di ogni prolungamento dello stato di emergenza, eccetto l'ultimo, cioè quello operato con il D.L. 221\2021 afferente il periodo dal 31.7.2021 al 31.03.2022, e tale mancato richiamo non può ritenersi una mera
4 dimenticanza ma frutto di una precisa scelta legislativa in considerazione del progressivo allentamento delle precedenti rigorose misure di prevenzione della diffusione del virus VI -19 ed attesta il venir meno nel periodo dal 31.07.2021 al 31.03.2022 delle esigenze precauzionali in relazione all'accesso agli uffici pubblici ed alle relazioni interpersonali che avevano caratterizzato le precedenti fasi emergenziali e che avevano giustificato la previsione della facoltà di incasso posticipato a due mesi di cui all'art 34 citato.
Può dunque affermarsi che l'art. 34 del DL 34/2020 è stato sostituito dall'art. 16 del DL 221/2021, il quale se avesse inteso ampliare l'applicazione del suddetto art 34 al periodo successivo al 31.07.2021, avrebbe dovuto certamente contenerne l'espresso richiamo.
Ciò detto, il termine per la richiesta di rimborso dei BFP scaduti e\o prescritti nell'arco temporale di dichiarata emergenza epidemiologica, spirava il 30.09.2021 ovvero due mesi dopo lo scadere dell'ultima proroga dell'art. 34 D.l.n.34/2020 (31.07.2021), pertanto si ritiene che i ricorrenti hanno tardivamente formulato in data 30.03.2022 istanza di rimborso dei buoni fruttiferi postali emessi il 18.04.1997e triplicati alla data del 18.04.2011, essendo ormai a quella data decorso il termine decennale di prescrizione.
Va pertanto dichiarato prescritto il diritto al rimborso dei BFP n. seriale 01.567.879.14 – 01.567.883.14 –
01.567.885.14 Serie AF emessi il 18.04.1997 con conseguente rigetto della domanda attrice.
L'ulteriore doglianza sollevata da parte attrice in merito alla mancata consegna del Parte_3
quale causa della mancata conoscenza delle condizioni economiche e finanziarie inerenti i BPF
[...] de quibus appare infondata, non potendosi ritenere violato da il prescritto obbligo di Controparte_1 informativa, ottemperato attraverso l'affissione di avvisi predisposti da poste italiane negli uffici postali, non avendo tra l'altro parte attrice fornito alcuna prova sulla mancanza dell'avviso delle condizioni praticate presso l'ufficio postale ove sono stati acquistati i buoni.
A tal riguardo si evidenzia, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – cfr Cass. Civ. sez. unite n.
3963 2019- che la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e il rendimento del buono, ha valore di conoscenza legale per i risparmiatori ed è idonea a soddisfare l'obbligo informativo suddetto.
Nella specie, l'emissione dei BPF oggetto del presente giudizio è stata prevista dal D.M. Tesoro 28 ottobre
1996 e pubblicizzata attraverso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 29 ottobre 1996, n. 254) circostanza non contestata ex art 115 c.p.c..
Non vi è dubbio che la tipologia di appartenenza dei buoni oggetto di causa ( Serie AF) è facilmente individuabile, anche e soprattutto alla luce del successivo D.M. Tesoro 19.12.2000 pubblicato in GU
n.300 del 27.12.2000, al cui art.6 è vero che è previsto (per la prima volta in materia) l'obbligo di consegna ai sottoscrittori del foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali , nonché l'esposizione nei locali di aperti al pubblico di un avviso sulle CP_1 condizioni praticate, ma è altrettanto vero che tale disposizione non viene richiamata dalla norma
5 transitoria di cui all'art.10 dello stesso D.M. ove vengono dettagliatamente indicate quali disposizioni del decreto si applicano anche alla serie dei buoni postali fruttiferi già emesse.
Nel caso di specie i risparmiatori avevano conoscenza della data di emissione del titolo e del fatto che si trattasse di titoli a termine;
a tali circostanze segue che la loro disciplina era facilmente conosciuta e conoscibile in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. di emissione degli stessi.
La particolarità della controversia e delle questioni interpretative ad essa connesse rende opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attrice;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 6.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
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