Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1202/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile composta dai Magistrati:
Giuseppe Magnoli Presidente
Maria Grazia Domanico Consigliere
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'11.12.2023 da
, nato il [...] a [...], con l'avv. Andrea Pongiluppi del foro di Mantova Parte_1 appellante contro
, nata il [...] a [...], con l'avv. Giacomo Traisci del foro di Controparte_1
Mantova appellata oggetto: appello avverso sentenza in data 19.8.2023 resa dal Tribunale di Mantova nel proc. 2841/2020
RG in punto: opposizione a decreto ingiuntivo.
conclusioni delle parti:
. appellante: nel merito: in riforma della sentenza 19.08.2023 del Tribunale di Mantova, come corretta in data 31.10.2023, accerti la insussistenza di debenza di qualsiasi interesse sulla somma indicata nella sentenza di divorzio del 12.5.2010 del Tribunale di Mantova, non essendo applicabile, ratione temporis ed in relazione alla natura non contrattuale della fonte del credito, interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ.,
e trattandosi comunque di somme non esigibili al momento del deposito del ricorso monitorio. Con vittoria di spese di secondo grado. appellato: voglia la Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria eccezione e domanda, anche in via istruttoria in via principale: confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello avversario. Con vittoria delle spese legali del grado, oltre maggiorazione forfettaria, IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio il 14.5.1997 e si separavano Controparte_1 Parte_1 consensualmente il 15.6.2006 con decreto del Tribunale di Mantova: concordavano il versamento da parte del di 300 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio Pt_1
, che la casa coniugale, cointestata, sarebbe rimasta nella disponibilità della e che il Per_1 CP_1
1
pagamento delle rate di mutuo, acceso dai due coniugi per l'acquisto della casa, sarebbe stato a carico solo della avendo il già pagato la propria metà dell'importo. CP_1 Pt_1
Con atto notarile 10.11.2008 la vendeva al marito la propria quota della metà della casa CP_1 coniugale al prezzo di 65.000 euro e nell'atto notarile le parti davano atto che il prezzo era stato interamente corrisposto alla mediante assegno bancario. CP_1
Con ricorso depositato il 12.3.2010 la radicava giudizio di divorzio chiedendo tra l'altro la CP_1 condanna del a versarle 45.000 euro, somma che ancora il non le aveva versato a titolo di Pt_1 Pt_1 corrispettivo per l'alienazione della quota della casa coniugale.
Il giudizio di divorzio si concludeva con conclusioni congiunte che venivano recepite dal Tribunale di
Mantova nella sentenza pubblicata il 18.6.2010 n. 672/2010 in cui, tra l'altro, al punto 4, si prevedeva
“la somma di 45.000 euro che deve a verrà imputata al pagamento Parte_1 Controparte_1 del mutuo contratto dai coniugi in favore dei genitori di ”. Controparte_1
Con raccomandata 8.10.2018, pervenuta al destinatario il 10.10.2018, il difensore della CP_1 inviava al diffida di pagamento e messa in mora chiedendo il pagamento dell'importo dei 45.000 Pt_1 euro, oltre a interessi maturati dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio o, in alternativa, invitava il a pagare il residuo importo (ammontante a poco più di 45.000 euro) del mutuo contratto Pt_1 dal e dalla in favore dei genitori della . Pt_1 CP_1 CP_1
Il difensore del con raccomandata 4.10.2018, riconosceva il debito del di 45.000 euro ma Pt_1 Pt_1 contestava la debenza degli interessi.
Il 30.6.2020 la chiedeva emettersi decreto ingiuntivo che ingiungesse al di pagarle la CP_1 Pt_1 somma di 45.000 euro, oltre interessi legali dalla messa in mora del 10.10.2018 al saldo effettivo.
Con decreto ingiuntivo del 17.7.2020 il ricorso della veniva accolto e il decreto ingiuntivo CP_1 con l'atto di precetto venivano notificati al l'8.9.2020. Pt_1
Con atto di citazione notificato il 15.10.2020 il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1 contestando l'esigibilità del credito fatto valere dalla sostenendo che l'obbligo di pagare i CP_1
45.000 euro era condizionato all'estinzione del mutuo contratto dai coniugi in favore dei genitori della e deducendo comunque di avere pagato alcune rate di tale mutuo. CP_1
La si costituiva contestando la ricostruzione dell'opponente, eccependo la mancata CP_1 sottoscrizione della procura, della relata e dell'atto di opposizione perché i file allegati alla pec erano semplici file pdf e non file p7m; nel merito osservava che il non aveva versato i 45.000 euro né Pt_1 all'ex moglie né a Banca Intesa e che le rate del mutuo acceso dai coniugi presso tale Banca in favore dei genitori della dal 2010 erano state pagate tutte dalla , tranne 2.596,66 euro, CP_1 CP_1 versati dal tra giugno 2019 a maggio 2020 alla Banca per un mutuo che lui stesso aveva liberamente Pt_1
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stipulato godendo dal 2010 della casa coniugale quale proprietario esclusivo senza mai pagare il saldo del prezzo, somma che però non rilevava perché i 45.000 euro avrebbero dovuto essere pagati alla in un'unica soluzione subito dopo il divorzio e con tale somma la avrebbe pagato CP_1 CP_1 le rate del mutuo liberando verso la Banca anche l'ex marito. Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo e dichiarare che il era debitore verso l'ex moglie di 45.000, oltre interessi legali dalla Pt_1 messa in mora del 10.10.2018 al saldo.
La provvisoria esecutorietà del decreto opposto veniva sospesa.
Con la sentenza qui oggetto di appello il Tribunale di Mantova condannava il a pagare alla Pt_1
la somma attualizzata di 63.301,44 euro (45.000 euro per capitale, oltre interessi di mora ex CP_1 art. 1284 IV comma CC decorrenti dalla data della diffida del 10.10.2018 al 19.8.2024). Compensava le spese di lite.
Osservava:
. era infondata l'eccezione preliminare svolta da parte opposta.
. non rilevavano le vicende del mutuo contratto dal e dalla in favore dei genitori della Pt_1 CP_1
né se il avesse pagato le rate di tale mutuo (pagamento che il non aveva comunque CP_1 Pt_1 Pt_1 provato) perché il decreto ingiuntivo era stato ottenuto per il mancato pagamento della clausola della sentenza di divorzio e l'opponente non aveva provato di avere pagato i 45.000 euro.
. ai 45.000 euro dovevano essere aggiunti gli interessi di mora ex art. 1284 IV comma CC dalla diffida del 10.10.2018, il che portava alla somma di 63.301,44 euro, precisandosi che la domanda giudiziale cui fare riferimento per fare applicazione dell'art. 1284 IV comma CC era quella che aveva portato alla sentenza di omologa del divorzio.
. le spese di lite potevano essere compensate attesa l'infondatezza dell'eccezione preliminare svolta da parte opposta.
Con successiva ordinanza resa il 2.11.2023 ex art. 288 CPC il Tribunale di Mantova disponeva che il dispositivo della sentenza dovesse così leggersi:
“1)rigetta l'opposizione perché infondata con definitività del decreto opposto e per l'effetto
2) condanna a corrispondere a somma di euro 63.301,44, Parte_1 Controparte_2 somma già attualizzata alla data della presente decisione.”
Con atto di citazione in appello notificato l'11.12.2023 il previa istanza di sospensiva, ha chiesto Pt_1 che, in riforma della sentenza impugnata, venga esclusa la debenza di qualsiasi interesse sulla somma di
45.000 euro non essendo applicabili interessi moratori né “ratione temporis” né in relazione alla natura non contrattuale della fonte del credito e trattandosi comunque di somme non esigibili al momento del deposito del ricorso monitorio. Con vittoria di spese del giudizio di appello.
Deduce l'erroneità della sentenza impugnata evidenziando:
. nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione la aveva CP_1 chiesto il versamento di 45.000 euro oltre interessi legali;
quindi la sentenza impugnata, nel riconoscere gli interessi ex art. 1284 IV comma CC, era andata “ultra petita”.
. la sentenza di divorzio del 12.5.2020 regolava vicende patrimoniali al momento della cessazione del
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matrimonio e non aspetti di natura contrattuale sicché non ne poteva derivare il pagamento di interessi tanto cospicui da rappresentare oltre 18.000 euro a fronte di un capitale di 45.000.
. al momento dell'emissione della sentenza di divorzio non esisteva ancora il testo modificato dell'art. 1284 IV CC entrato in vigore con DL 132/2014 nel novembre 2014.
. non si comprendeva comunque perché il Tribunale avesse fatto decorrere gli interessi moratori dalla diffida, salvo poi specificare che bisognava avere riguardo, per l'applicazione dell'art. 1284 CC, alla domanda di divorzio.
. infine, al momento della domanda monitoria i 45.000 non erano esigibili - come non lo erano al momento della diffida - e quindi non potevano produrre interessi: solo con l'estinzione del mutuo (che certamente non era estinto né al momento della sentenza di divorzio né al momento della diffida) sarebbe stato possibile determinare l'importo da restituire da parte del previo calcolo dei rispettivi dare - Pt_1 avere dei due ex coniugi con riferimento all'obbligazione solidale,
Parte appellata nel costituirsi chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata evidenziando:
. il credito di 45.000 euro dell'appellata nei confronti dell'ex marito non deriva dalla sentenza di divorzio del 2010 - che si è limitata ad accertarne la sussistenza - ma dal contratto di vendita notarile col quale il
10.11.2008 la aveva ceduto al marito la propria quota di metà della casa coniugale di Borgo CP_1
Virgilio; nell'accordo divorzile il aveva riconosciuto il debito - riconoscimento recepito nella Pt_1 sentenza di divorzio – e i coniugi avevano concordato che, a fronte del versamento dei 45.000 euro da parte del alla moglie, da effettuarsi immediatamente e in soluzione unica dopo la sentenza di Pt_1 divorzio, questa avrebbe versato l'intero importo alla Banca pagando le residue rate del mutuo ad ogni scadenza e la sentenza di divorzio non subordinava il pagamento dei 45.000 euro al verificarsi di una qualche condizione (il fatto che la avesse terminato di pagare il mutuo con Banca Intesa, CP_1 come vorrebbe sostenere ora il . In seguito però il non aveva versato i 45.000 euro né alla Pt_1 Pt_1 moglie né a Banca Intesa presso la quale era stato acceso dai coniugi il mutuo in favore dei genitori della
: il credito aveva quindi fonte negoziale e la sentenza di divorzio si era limitata ad accertarne CP_1
l'esistenza.
. nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione la aveva chiesto il pagamento dei 45.000 euro “oltre interessi legali dalla messa in mora del CP_1
10.10.2018 al saldo effettivo” e correttamente il Tribunale aveva previsto gli interessi di cui all'art. 1284
IV comma CC che, secondo la Cassazione, si applicano a tutte le obbligazioni di natura negoziale, con decorrenza dalla messa in mora del 10.10.2018, così come richiesto dalla . CP_1
. l'art. 1284 IV CC è stato introdotto dal DL 132/2014 convertito nella legge 162/2014 del 10.11.2014 ma il testo precedente prevedeva: “se le parti non ne hanno determinato la misura, da quanto ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La causa, inizialmente assegnata alla sezione I civile di questa Corte, veniva poi assegnata alla III sezione.
All'udienza del 22.5.2024 dinnanzi al Cons. istruttore le parti si riportavano ai propri atti e parte
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appellante insisteva nell'istanza di sospensiva. Il Cons. istr. si riservava di riferire al Collegio sull'istanza di sospensiva e, vista la natura documentale della causa, concedeva i termini di cui all'art. 352 CPC fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 15.11.2024.
Con ordinanza del 28.5.2024 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma CC dal 10.10.2018 e anziché dalla data di notifica al del ricorso per decreto ingiuntivo. Pt_1
Le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. In comparsa conclusionale parte appellante rilevava che un recente pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite – la n. 12449/24 – aveva precisato che l'obbligazione di versamento dei cd. superinteressi deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione e sottolineava nuovamente che mai la aveva richiesto tali interessi né nel ricorso per decreto ingiuntivo né CP_1 nella costituzione in giudizio nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo sicché, riconoscendo tali interessi, il Tribunale aveva violato l'art. 112 CPC. In comparsa conclusionale la difesa della CP_1 rilevava che la prima domanda giudiziale con la quale la aveva chiesto il pagamento di quanto CP_1 dovuto era il ricorso per divorzio (depositato il 12.3.2010), ma, poiché a tale data ancora non era in vigore il testo dell'art. 1284 IV comma CC, gli interessi di cui a tale norma dovevano riconoscersi dall'entrata in vigore della legge 162/2014 o almeno dalla diffida di pagamento del 10.10.2018; e comunque, nella peggiore delle ipotesi, non dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, ma dal 30.6.2020, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 13145/21).
All'udienza del 15.11.2024, che si svolgeva in forma cartolare, verificato il deposito di note scritte di udienza, il Cons. Istr. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando i motivi di appello, la prospettazione del secondo cui nessun interesse andrebbe Pt_1 riconosciuto sulla somma di 45.000 euro perché il credito al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era esigibile è infondata per i motivi indicati dal Tribunale: la clausola 4 della sentenza di divorzio, nella quale è riconosciuta la debenza di 45.000 euro da parte del in favore della moglie, Pt_1 per come formulata, non può essere interpretata nel senso sostenuto dall'appellante, ovvero nel senso che il pagamento dei 45.000 euro era subordinato all'estinzione del mutuo contratto dai coniugi in favore dei genitori della;
la clausola (“ la somma di 45.000 euro che deve a CP_1 Parte_1 CP_1
verrà imputata al pagamento del mutuo contratto dai coniugi in favore dei genitori del
[...]
”) letteralmente prevede solo un'imputazione futura della somma che la avrebbe CP_1 CP_1 ricevuto dal dopo averla ricevuta, e non contiene alcuna condizione cui il pagamento dei 45.000 Pt_1 euro era subordinato né alcuna dilazione di pagamento. I 45.000 euro pacificamente non sono stati pagati dal e l'eventuale pagamento da parte dello stesso di una parte del mutuo contratto con la Banca in Pt_1 favore dei genitori della non rileva perché azionato in via monitoria era il credito tra i due CP_1 coniugi avente ad oggetto i 45.000 euro e non il credito con la Banca derivante dal contratto di mutuo.
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Parimenti infondata è l'allegazione dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe applicato gli interessi moratori “ultra petita” atteso che la nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva richiesto CP_1 non gli interessi di cui all'art. 1284 IV CC ma solo gli interessi legali: infatti anche il tasso di cui all'art. 1284 IV CC è un tasso legale (tanto è vero che la norma recita “il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) e questa Corte ritiene (conf. Tribunale Firenze III sez. sent. 24.1.2017) che sia sufficiente richiedere gli interessi legali su una somma di denaro per consentire d'ufficio in sentenza il riconoscimento del tasso di interesse maggiorato di cui al IV comma;
pertanto il creditore potrà vedersi riconosciuti i cd. superinteressi anche se agendo non abbia espressamente fatto riferimento a tale tipo di interessi: trattasi infatti di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di pertinenza del giudice.
La sentenza n. 12449/2024 delle S.U della Cassazione, invocata da parte appellante in comparsa conclusionale, è relativa a fattispecie differente da quella oggetto del presente giudizio ed afferma solo che se il titolo giudiziale di condanna indica genericamente dovuti gli interessi legali dalla domanda il giudice dell'esecuzione, che ha solo il potere di identificare il contenuto del titolo esecutivo giudiziale ma non di integrarlo, deve attenersi al titolo sicché il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio.
E' infondata anche l'ulteriore prospettazione dell'appellante secondo cui la previsione contenuta nella sentenza di divorzio, non riguardando crediti di natura contrattuale ma inerendo un accordo “familiare”, non era idonea a comportare la decorrenza di interessi moratori: al di là del fatto che il credito era legato al (mancato) pagamento del prezzo per la cessione di una quota immobiliare, comunque la Corte di
Cassazione, con sentenza del 3.1.2023 n. 61, è intervenuta a chiarire la portata applicativa dell'art. 1284 comma IV CC stabilendo che quest'ultimo “individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa previsione di legge) per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”: la Cassazione osserva come si tratta di norma introdotta dal legislatore del 2014 per cercare di contenere gli effetti negativi della durata dei processi riducendo il vantaggio per il debitore convenuto in giudizio derivante dalla durata del processo e scoraggiando l'inadempimento del debitore, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio;
inoltre depone in tal senso anche il fatto che la disposizione sia inserita in un articolo del Codice Civile che disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni e che non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazione.
Pertanto, chiarito che gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma CC sono correttamente stati riconosciuti dal Tribunale, la Corte ritiene che la sentenza appellata vada invece riformata nella parte relativa alla decorrenza di tali interessi, punto rilevato, in via subordinata, da parte appellante laddove ha evidenziato che non si comprendeva come il Tribunale avesse fatto decorrere tali interessi dalla diffida del 10.10.2018 affermando però contestualmente che la domanda cui fare riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 1284 IV comma CC era la domanda di divorzio.
Premesso che il 12.3.2010, quando la propose domanda di divorzio, l'art. 1284 IV comma CP_1
CC non era ancora vigente - essendo stato introdotto con legge entrata in vigore l'11.11.2024 ed essendo
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applicabile ai giudizi iniziati a decorrere dal 11.12.2014 - la norma in questione prevede la decorrenza dei cd superinteressi “dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale” e la diffida del 10.10.2018 inviata dal legale della al difensore del non può essere equiparata a una domanda CP_1 Pt_1 giudiziale.
Gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma CC decorreranno invece dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (30.6.2020)1 mentre dalla diffida del 10.10.2018 decorreranno, fino al giorno prima della data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, gli interessi legali di cui all'art. 1284 I CC: in tal senso la sentenza appellata va quindi parzialmente riformata.
La parziale riforma della sentenza impone al giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali tenendo conto dell'esito complessivo della lite in base a un criterio unitario e globale: visto l'esito del giudizio e il fatto che i motivi di appello – riproposizione delle questioni già fatte valere in primo grado - sono stati ritenuti tutti infondati ad eccezione della questione relativa alla decorrenza degli interessi moratori, si ritiene di compensare le spese di primo e secondo grado per un terzo ponendo i restanti due terzi a carico del spese che si liquidano per tale quota in Pt_1
3.384,67 euro per il primo grado e 3.872,67 euro per il grado d'appello, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, cause di valore tra i 5.201 e
26.000 euro, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sez. civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mantova il 19.8.2023 nel proc. 2841/2020 RG, nel Pt_1 contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
condanna a corrispondere a la somma di 45.000, oltre interessi legali Parte_1 Controparte_1 al saggio di cui all'art. 1284 I comma CC dal 10.10.2018 al 29.6.2020 e oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 IV comma CC a decorrere dal 30.6.2020 fino al saldo. n. 1202/2023 RG
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per un terzo e pone a carico di i Parte_1 restanti due terzi che liquida per tale quota in 3.384,67 euro per il primo grado e in 3.872,67 euro per il grado d'appello, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, Camera di Consiglio dell'8.1.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Giuseppe Magnoli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. Cass. sez III civ. ord. 13145/2021 secondo cui “il tenore letterale dell'art. 1284 comma 4 cod.civ. è chiaro e non si presta ad equivoci: gli interessi decorrono dal momento in cui è «proposta» la domanda giudiziale (o l'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale). In altri termini, è la proposizione della domanda giudiziale a determinare il previsto effetto sostanziale attributivo. Poiché la domanda era stata proposta con il ricorso ai sensi dell'art. 702-bis CPC e, dunque, con la forma del ricorso, il dies a quo decorrente dalla domanda, stante la forma di introduzione del giudizio, coincideva con quella del deposito del ricorso. Deve ritenersi che, quando la legge dice che gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e la forma di introduzione della domanda è costituita dal ricorso da depositarsi davanti al giudice e successivamente notificarsi alla parte convenuta, la proposizione della domanda giudiziale risulta individuabile nell'attività di deposito del ricorso. Il riferimento legislativo alla proposizione della domanda giudiziale è da ritenersi volto a privilegiare il mero momento della formulazione della richiesta al giudice e non già quello della partecipazione della richiesta al debitore (come avrebbe potuto fare esigendo un'intimazione o richiesta scritta ex art. 1219 cod. civ.) (Cass 24.5.1999 n. 5035)”.
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