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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1455/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell'Avv. Marco Parte_1
Vitalizi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Nicola Quaglierini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata a) respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
b) accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la Controparte_1 comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor e comunque alle condizioni dalla stessa Persona_1
indicate nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
c) accertato e dichiarato l'inadempimento a tale obbligo da parte della predetta emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza che CP_1
tenga luogo del contratto non concluso;
d) in denegata e non creduta ipotesi, tenuto conto delle particolarità del caso, assegnare il termine massimo previsto dall'art. 56 L. 392/78.
Con riserva di richiedere in separato ed autonomo giudizio la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato e comunque rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora , Parte_1
avverso la sentenza n. 807/2024 resa all'esito del procedimento RG 3535/2022 dal
Tribunale di Livorno il 27.06.2024 e, per l'effetto, confermare la stessa in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio (sospensiva e merito) e conferma della statuizione di primo grado in punto di spese”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato in data 11.7.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Livorno, con la quale era stata accolta la domanda avanzata nei confronti della medesima sig.ra dalla sig.ra Pt_1 CP_1 nell'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la
[...]
convalida, introduttiva del giudizio di prime cure.
1.1) Nel contesto dell'atto ora menzionato, la sig.ra aveva esposto: CP_1
• di essere proprietaria di un immobile sito in Livorno, viale Italia, n. 193-193/a, adibito ad uso commerciale e concesso in locazione alla sig.ra con contratto Pt_1 dell'1.8.2004;
2 • che tale contratto si era rinnovato ogni sei anni, sino al 31.7.2022;
• che, con raccomandata del 14.5.2021, la aveva tuttavia comunicato alla CP_1
l'intenzione di non rinnovare il contratto in questione che, dunque, era Pt_1
venuto a scadenza alla predetta data del 31.7.2022;
• che, nonostante il legale della avesse comunicato alla (con PEC del CP_1 Pt_1
18.7.2022) che, in data 1.8.2022, un incaricato si sarebbe recato presso il locale onde ricevere le chiavi dello stesso e consegnare un assegno di € 41.515,00 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento, la sig.ra non aveva proceduto Pt_1 alla liberazione dell'immobile in questione.
Su tali basi, l'intimante aveva intimato lo sfratto per finita locazione e diffidato la alla riconsegna del locale. Pt_1
1.2) La si era opposta alla convalida richiesta dalla dimettendo Pt_1 CP_1
comparsa in cui era stato rilevato che:
o il rapporto tra le parti risaliva a circa 30 anni addietro ed era stato caratterizzato dalla reiterazione dei contratti di affitto, di cui quello menzionato da controparte rappresentava in effetti solo la rinnovazione della locazione già esistente;
o l'esercizio commerciale in oggetto (un bar ormai punto di riferimento della zona) era stato oggetto di cura e dedizione da parte della che, consapevole della Pt_1 possibile cessazione del rapporto e nell'ottica di preservare gli sforzi lavorativi di molti anni, aveva proposto alla di acquistare l'immobile locato, già in CP_1
vista della scadenza del 2016;
o una volta rinnovatosi il contratto, la aveva rinnovato la propria offerta, Pt_1
incontrando tuttavia sempre il rifiuto (se non direttamente il silenzio) della sino a quando la stessa era venuta a conoscenza del fatto che la CP_1 Pt_1
aveva intenzione di concedere in locazione a terzi (nello specifico, a tale CP_1
sig. titolare della yoghurteria limitrofa al bar in oggetto) Persona_1
l'immobile stesso: a fronte di ciò, la aveva formalmente chiesto di Pt_1
conoscere le condizioni alle quali la aveva intenzione di procedere alla CP_1
stipula di tale nuovo contratto di locazione, anche per esercitare il proprio diritto di prelazione;
o anche a tale richiesta non era pervenuta risposta, ed in data 28.3.2022, la CP_1
aveva stipulato con il un preliminare di locazione avente ad oggetto Per_1
l'immobile in questione;
o tale comportamento integrava gli estremi di una dolosa preordinazione a precludere alla l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/1978; Pt_1
3 o per quanto la predetta legge non contemplasse specifiche conseguenze per la violazione della prelazione stabilita dall'art. 40 della stessa legge, autorevole dottrina aveva indicato, quale possibile esito al riguardo, l'attribuzione al conduttore del diritto di agire ex art. 2932 c.c. (oltre che per il risarcimento del danno);
o la aveva interesse ad addivenire a tale stipula coattiva, ciò che implicava Pt_1
altresì la reiezione della convalida.
Sulla scorta di tali allegazioni, la aveva chiesto: “Piaccia al Tribunale Pt_1
Ecc.mo, contrariis rejectis: 1) respingere la richiesta di convalida dell'intimazione di sfratto, quand'anche fosse in ipotesi richiesta ex art. 665 c.p.c. ritenuta la sussistenza di gravi motivi;
2. previo mutamento del rito ai sensi degli arti. 426 e 667 c.p.c., con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie integrative e di nuovi documenti, fissare l'udienza di discussione e trattazione della causa ed accogliere in tale sede le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai CP_1 sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa, alle condizioni da essa concordate col signor
b) accertato e dichiarato l'inadempimento a tale obbligo da parte Persona_1 della predetta emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza che tenga del CP_1
contratto non concluso;
3) in denegata e non creduta ipotesi, tenuto conto delle particolarità del caso, assegnare il termine massimo previsto dall'art. 56 L. 392/78. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
1.3) Il Tribunale di Livorno aveva, con ordinanza del 3.11.2022, “ritenuto che nella fattispecie sussistono gravi motivi in contrario all'accoglimento di tale ultima istanza, ravvisati nella non contestata violazione, da parte dell'intimante, del diritto di prelazione (e del perdurante godimento dell'immobile locato da parte della opponente) e della dichiarata volontà da parte della attuale conduttrice di offrire condizioni uguali a quelle offerte dal soggetto terzo”, respingendo quindi la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio e disponendo il mutamento del rito.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova testimoniale e deferimento (da parte della alla di giuramento decisorio, il Pt_1 CP_1
Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− non erano, con riferimento all'art. 40 L. 392/1978, “...venute in essere le condizioni perché la conduttrice potesse esigere dalla locatrice quanto previsto dal comma I, ovverosia la comunicazione delle offerte al conduttore, dal momento che nessun accordo contrattuale con terzi, nemmeno sotto la forma di contratto preliminare, è mai stato raggiunto...”;
4 − la norma in questione doveva interpretarsi nel senso che la stessa “...non vieta al locatore di avviare trattative con terzi, ma impone soltanto allo stesso locatore di comunicare al conduttore le offerte che i terzi hanno formulato affinché quest'ultimo possa eventualmente farle proprie esercitando così il suo diritto di prelazione”, con la precisazione per cui “non potendo far sorgere, invece, la semplice circostanza di mere trattative non sfociate in alcunché, alcun diritto in capo al conduttore”;
− sul punto doveva infatti ritenersi decisive “...le dichiarazioni rese da parte CP_1 in sede di giuramento decisorio. Corre l'obbligo, per esigenze di ordine espositivo
e di chiarezza, riportare di seguito le domande poste con le risposte rese dalla citata all'udienza del 28 marzo 2024”, con indicazione quindi del tenore CP_1
delle domande oggetto del giuramento e delle relative risposte, nei seguenti termini:
− “1) Giuri e giurando affermi o neghi di avere stipulato col signor Per_1
un accordo preliminare per la futura locazione del fondo
[...]
commerciale di cui è causa;
− Giuro che non è vero;
− 2) giuri e giurando affermi o neghi che la decorrenza degli effetti del contratto preliminare era prevista dalla data di scadenza del contratto della signora , ov-vero da quella di effettivo rilascio dell'immobile, Pt_1
se successiva;
− Giuro che non è vero;
− 3) giuri e giurando affermi o neghi che le condizioni pattuite per la futura locazione erano le seguenti:
− a) canone di locazione per il primo anno di euro 2.300,00 mensili, per il secondo anno di euro 2.500,00 mensili e dal terzo anno di euro 2.800,00 mensili;
− Giuro che non è vero
− b) rifacimento del locale a spese del conduttore secondo un progetto concordato con la proprietaria.
− Giuro che non è vero”;
− atteso il tenore del giuramento prestato dalla non restava che prendere CP_1 atto (quale correlato esito istruttorio) dell'assenza di un contratto preliminare tra la stessa ed il sig. rilevano peraltro che “...pur essendo l'esito del CP_1 Per_1 giuramento di per sé dirimente (nonché vincolante per il Giudice ai sensi dell'art.
2738, comma I, c.c.: cfr., ad esempio, Cass. civ. n. 2614/1988: “In conseguenza
5 della prestazione del giuramento, il giudice, essendo vincolato alle risultanze di esso, non può procedere ad altre valutazioni probatorie […]”) pare comunque il caso di soggiungere che il tenore dei fatti negati in sede di giuramento dalla locatrice collima perfettamente con le dichiarazioni rese dai testimoni e Tes_1
essendo quest'ultimo, tra l'altro, proprio colui che, in tesi, avrebbe Per_1
concluso il contratto preliminare posto da parte opponente quale circostanza alla base dell'invocato diritto di prelazione”;
− dunque, “accertata la validità della disdetta inviata a parte conduttrice per la scadenza del terzo sessennio ed accertata l'insussistenza, nel caso concreto, dell'invocato diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/1978 da parte della conduttrice, quest'ultima deve essere condannata al rilascio del compendio de quo”.
1.4.1) In forza di tali considerazioni, il Tribunale di Livorno aveva reso la seguente statuizione: “accertato che il contratto de quo è venuto a naturale scadenza in data
31.7.2022; accertata l'infondatezza delle domande tutte spiccate da parte intimata – opponente;
condanna parte intimata – opponente al Parte_1 Parte_1 rilascio dell'immobile de quo libero da persone o cose entro il termine di trenta giorni;
condanna parte intimata – opponente a rifondere alla parte intimante – Parte_1
opposta le spese del presente giudizio che si liquidano, per compenso Controparte_1
unico, in complessivi € 3.945,00, oltre rimborso spese generali nel 15% come per legge, oltre ad accessori come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la . Pt_1
2.1) Il gravame, previo riepilogo delle vicende del primo grado di giudizio, è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “- travisamento del fatto processuale- - omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia -”, censurando la valutazione del materiale istruttorio disponibile, da parte del giudice di prime cure, ed in particolare contestando come non fossero state prese in considerazione:
o la “bozza datata 12 aprile 2022”, in cui erano indicate le condizioni contrattuali chieste al dalla Per_1 CP_1
o le conclusioni formulate dalla , in cui si era dichiarata disposta ad Pt_1
accettare le condizioni contrattuali formulate dalla al CP_1 Per_1
2°. “- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 l. 392/78 -”, contestando la mancata valorizzazione, da parte del Tribunale, del fatto che la aveva CP_1 ammesso di voler affittare l'immobile al sig. mentre ciò avrebbe dovuto Per_1
6 condurre a ritenere comunque violato l'art. 40 L. 392/1978 e ad accogliere, conseguentemente, le domande della . Pt_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnata e, inoltre, per la mancata indicazione specifica delle censure mosse alla sentenza stessa.
L'appellata ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
Il gravame proposto dalla sig.ra , infatti, risulta consentire l'individuazione Pt_1
sia dei capi della sentenza oggetto di impugnazione (con riferimento alle valutazioni esposte dal giudice di prime a sostegno delle conclusioni oggetto di contestazione) sia i motivi posti a fondamento di tali contestazioni, mentre la valutazione concernente la pertinenza e fondatezza di tali motivi risulta appartenere già al merito del gravame.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha, come visto, sollevato un duplice ordine di contestazioni alla sentenza impugnata.
A) Anzitutto, la ha contestato il percorso argomentativo seguito dal giudice Pt_1 di prime per “...non avere tenuto conto, nella prospettiva dell'affermazione del diritto di prelazione della , della esistenza della bozza datata 12 aprile 2022 (doc. 10 Pt_1
avversario qui allegato come doc. 4), ovverosia di un documento di sicura provenienza della convenuta opposta per essere stato da lei stessa prodotto, nel quale - per ammissione della medesima - erano enunciate le condizioni che aveva richiesto CP_1
al per concedergli in locazione il fondo e che – per quanto dichiarato da tutti e Per_1
tre i protagonisti della vicenda, vale a dire , e - quest'ultimo non Pt_1 Tes_1 Per_1 aveva poi accettato ritenendole troppo gravose”.
B) In secondo luogo, l'appellante ha lamentato l'assoluta mancanza di considerazione, da parte del Tribunale, delle “...conclusioni definitivamente precisate dalla , la quale, visto l'esito del giuramento decisorio, si era risolta a dichiararsi Pt_1
pronta ad accettare le più onerose condizioni che la aveva richiesto al CP_1 Per_1 chiedendo al Tribunale (N.B. l'enfasi in grassetto) di “accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la Controparte_1
7 comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor e comunque alle condizioni dalla stessa Persona_1
indicate nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”.”.
3.1.1) Il motivo è infondato.
3.1.1.1) Nessuna delle contestazioni predette si confronta infatti con il nucleo saliente della motivazione adottata dal giudice di prime cure, imperniata sul fatto che, una volta preso atto del giuramento prestato dalla sig.ra doveva ritenersi escluso che CP_1 tra quest'ultima ed il sig. fosse intercorso alcun accordo: in tale ottica, il Per_1
Tribunale di Livorno aveva in effetti esposto come l'eventuale esistenza di meri contatti tra le parti, non sfociate in accordi di un qualsivoglia tipo, non potesse far sorgere in capo alla conduttrice il diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/1978.
Tale assunto in punto di diritto, così come esposto dal predetto Tribunale, non è stato di per sé contestato dall'appellante che, invece, ha evidenziato come la documentazione in atti consentisse di ravvisare la conclusione delle trattative tra le parti e la loro formalizzazione (nella menzionata bozza del 12.4.2022).
È agevole tuttavia rilevare che, una volta preso atto del giuramento (deferito peraltro dalla stessa ) in ordine all'esistenza o meno di un accordo tra la ed Pt_1 CP_1
il e della risposta negativa data dalla stessa sul punto, risulta precluso Per_1 CP_1 all'organo giudicante di pervenire a diverso esito istruttorio sulla base di altre risultanze probatorie, riferite ad altra tipologia di accordo.
Ed infatti, in prime cure, la ha individuato proprio ed unicamente nel Pt_1 predetto contratto preliminare del marzo 2022 l'elemento attestante il raggiungimento di un accordo tale da determinare l'insorgenza del proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 40 L. 392/1978.
L'originaria domanda avanzata dalla sul punto era in effetti solo quella di Pt_1
“accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai sensi dell'art. 40 L. Controparte_1
392/78, di stipulare con la comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor (come Persona_1 formulata nell'atto di opposizione e nella memoria integrativa dimessa all'esito del mutamento di rito).
Nelle note dimesse il 28.2.2024, la ha invece aggiunto (alla domanda Pt_1 originaria come ora ricordata) anche l'inciso secondo cui l'obbligo della di CP_1
procedere alla stipula del nuovo contratto di locazione con la stessa era da accertare Pt_1
“comunque” con riferimento alle condizioni “indicate nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”.
8 Premesso che si verte in punto di domanda eterodeterminata, il cui perimetro deve individuarsi con riferimento alle originarie allegazioni della parte, va dunque evidenziato come non sia suscettibile di essere presa in considerazione, nella presente sede, una censura che sia volta a contestare l'esito probatorio emergente dal giuramento, mediante valorizzazione del (contrario) contenuto asseritamente emergente da altri riscontri istruttori, correlati ad altro e diverso fatto costitutivo del diritto (in ordine al quale non è stata peraltro effettuata istruttoria, né allestito il contraddittorio), come invece intende operare nel caso di specie l'odierna appellante.
Dunque, in tale ottica, va rilevato come il giuramento deferito avesse effettivamente ad oggetto la circostanza dirimente in ordine al contenzioso in oggetto (ed in forza di ciò deve peraltro ritersi corretta l'ammissione di tale mezzo di prova).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, è effettivamente consolidato nel senso che “Il giuramento decisorio ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'"an iuratum sit", non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo” (così, tra tante,
Cass. 13425 dell'8.6.2007).
In questo senso occorre rilevare che, una volta esclusa dal giudice di prime cure
(per le motivazioni sopra ricordate) la violazione dell'art. 40 L. 392/1978, ogni pretesa della fondata sulla dedotta sussistenza di tale violazione doveva ritenersi infondata Pt_1
e, in effetti, il Tribunale ha espressamente dichiarato “l'infondatezza delle domande tutte spiccate da parte intimata – opponente ” (tra cui, appunto, anche quella Parte_1
sopra menzionata).
In siffatta prospettiva deve dunque concludersi nel senso dell'infondatezza della censura concernente l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, della domanda avanzata dalla di “accertare e dichiarare l'obbligo della signora Pt_1
ai sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la comparente un Controparte_1 nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor e comunque alle condizioni dalla stessa indicate Persona_1
nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha ripercorso i tratti essenziali del giudizio di primo grado ed ha quindi:
− nuovamente allegato che “La non ha comunicato, come aveva il dovere di CP_1
fare, le condizioni concordate col nel famoso contratto preliminare del Per_1
9 28 marzo 2002, che venne realmente stipulato, anche se oggi - a fronte della negazione del fatto in sede di giuramento decisorio - occorre diversamente dire che la non ha comunicato, come aveva il dovere di fare, le condizioni da CP_1 essa dettate al con la bozza datata 12 aprile 2022”; Per_1
− rilevato che “Il Tribunale, falsamente applicando l'art. 40, sì è limitato a prendere atto che, stando a quanto risultante dal giuramento decisorio, non poteva dirsi essere stato concluso un accordo tra la ed il senza tenere in CP_1 Per_1 considerazione che la volendo in realtà riaffittare l'immobile, era tenuta CP_1
a comunicare alla le condizioni richieste per una nuova locazione in modo Pt_1
da permetterle di esercitare il diritto di prelazione che le spettava ed in particolare, se non le condizioni dell'accordo asseritamente non concluso, quelle contenute nella bozza datata 12 aprile 2022”;
− addotto che “Ed è in questa prospettiva sorprendente che il Tribunale non abbia dato alcun rilievo al fatto che, pur negando di avere formalizzato accordi col
la aveva espressamente ammesso di voler affittare l'immobile a Per_1 CP_1
lui, tanto che, fin dalla prima udienza del procedimento di convalida di sfratto, non ebbe a contestare la violazione del diritto di prelazione;
il che - come si è più volte rimarcato - dette presupposto al giudice per non concedere l'ordinanza provvisoria di rilascio”;
− concluso rilevando come, alla stregua di quanto esposto, al giudice di prime cure non sarebbe rimasto altro da fare se non “interrogarsi soltanto sulla tutela da accordare alla conduttrice a fronte della violazione conclamata del suo diritto di prelazione” da individuare, per l'appellante, nella tutela ex art. 2932 c.c.
3.2.1) Il motivo è infondato.
3.2.1.1) Si ripropongono qui le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento al primo motivo di appello, dal momento che – anche in questo caso –
l'appellante risulta obliterare le cogenti (sul piano del giudizio da emettere) risultanze emergenti dalla prestazione del giuramento da parte della sig.ra tentando di CP_1
superare tale profilo mediante la valorizzazione di altre risultanze probatorie.
Come detto, una volta preso atto del giuramento (in questo caso, volto a negare i fatti deferiti), non rientrava nelle possibilità del Tribunale di Livorno pervenire a diverso esito istruttorio prendendo in considerazione altre risultanze probatorie.
Appare del resto ravvisabile un intima contraddizione nel contesto del complessivo impianto difensivo dell'odierna appellante:
→ da un lato, a fronte delle risultanze istruttorie già presenti in atti, la ha Pt_1
ritenuto di deferire giuramento decisorio su circostanze rilevanti ed idonee a
10 definire il contenzioso e che dunque, come tali, sono state ritenute ammissibili dal giudice;
→ dall'altro, pur a fronte della prestazione del giuramento, la stessa adduce Pt_1
oggi la possibilità di valorizzare risultanze istruttorie in grado di elidere il risultato emergente dalla prestazione del giuramento deferito (ciò che non è giuridicamente possibile) e che, da sole, fornirebbero adeguato supporto alla fondatezza delle domande della (e che, quindi, determinerebbero retroattivamente Pt_1
l'irrilevanza del giuramento stesso) basate su altro e diverso fatto costitutivo rispetto a quello su cui era fondata la domanda.
Ed infatti, delle due l'una: o il giuramento verteva su circostanze essenziali sì che, una volta constatato an juratum sit, al giudice non restava che decidere la causa secondo il contenuto del giuramento, o, il giuramento verteva su circostanze non idonee in tal senso e, a monte, non avrebbe neppure dovuto essere ammesso (e richiesto).
Nel caso di specie, invece, è evidente (e la stessa condotta della in prime Pt_1
cure depone in tal senso) che le circostanze in ordine alle quali è stato deferito il giuramento erano idonee ad indirizzare la decisione della lite, a seconda del contenuto del giuramento in concreto prestato, sì che l'esito del giuramento non può essere superato mediante il ricorso ad altre risultanze istruttorie (relative a domanda fondata su fatto diverso).
4) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”, come del resto indicato nella nota di iscrizione a ruolo) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
11
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Livorno, Parte_1
così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, CP_1 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, Pt_1
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1455/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell'Avv. Marco Parte_1
Vitalizi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Nicola Quaglierini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata a) respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
b) accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la Controparte_1 comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor e comunque alle condizioni dalla stessa Persona_1
indicate nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
c) accertato e dichiarato l'inadempimento a tale obbligo da parte della predetta emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza che CP_1
tenga luogo del contratto non concluso;
d) in denegata e non creduta ipotesi, tenuto conto delle particolarità del caso, assegnare il termine massimo previsto dall'art. 56 L. 392/78.
Con riserva di richiedere in separato ed autonomo giudizio la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato e comunque rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora , Parte_1
avverso la sentenza n. 807/2024 resa all'esito del procedimento RG 3535/2022 dal
Tribunale di Livorno il 27.06.2024 e, per l'effetto, confermare la stessa in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio (sospensiva e merito) e conferma della statuizione di primo grado in punto di spese”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato in data 11.7.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Livorno, con la quale era stata accolta la domanda avanzata nei confronti della medesima sig.ra dalla sig.ra Pt_1 CP_1 nell'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la
[...]
convalida, introduttiva del giudizio di prime cure.
1.1) Nel contesto dell'atto ora menzionato, la sig.ra aveva esposto: CP_1
• di essere proprietaria di un immobile sito in Livorno, viale Italia, n. 193-193/a, adibito ad uso commerciale e concesso in locazione alla sig.ra con contratto Pt_1 dell'1.8.2004;
2 • che tale contratto si era rinnovato ogni sei anni, sino al 31.7.2022;
• che, con raccomandata del 14.5.2021, la aveva tuttavia comunicato alla CP_1
l'intenzione di non rinnovare il contratto in questione che, dunque, era Pt_1
venuto a scadenza alla predetta data del 31.7.2022;
• che, nonostante il legale della avesse comunicato alla (con PEC del CP_1 Pt_1
18.7.2022) che, in data 1.8.2022, un incaricato si sarebbe recato presso il locale onde ricevere le chiavi dello stesso e consegnare un assegno di € 41.515,00 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento, la sig.ra non aveva proceduto Pt_1 alla liberazione dell'immobile in questione.
Su tali basi, l'intimante aveva intimato lo sfratto per finita locazione e diffidato la alla riconsegna del locale. Pt_1
1.2) La si era opposta alla convalida richiesta dalla dimettendo Pt_1 CP_1
comparsa in cui era stato rilevato che:
o il rapporto tra le parti risaliva a circa 30 anni addietro ed era stato caratterizzato dalla reiterazione dei contratti di affitto, di cui quello menzionato da controparte rappresentava in effetti solo la rinnovazione della locazione già esistente;
o l'esercizio commerciale in oggetto (un bar ormai punto di riferimento della zona) era stato oggetto di cura e dedizione da parte della che, consapevole della Pt_1 possibile cessazione del rapporto e nell'ottica di preservare gli sforzi lavorativi di molti anni, aveva proposto alla di acquistare l'immobile locato, già in CP_1
vista della scadenza del 2016;
o una volta rinnovatosi il contratto, la aveva rinnovato la propria offerta, Pt_1
incontrando tuttavia sempre il rifiuto (se non direttamente il silenzio) della sino a quando la stessa era venuta a conoscenza del fatto che la CP_1 Pt_1
aveva intenzione di concedere in locazione a terzi (nello specifico, a tale CP_1
sig. titolare della yoghurteria limitrofa al bar in oggetto) Persona_1
l'immobile stesso: a fronte di ciò, la aveva formalmente chiesto di Pt_1
conoscere le condizioni alle quali la aveva intenzione di procedere alla CP_1
stipula di tale nuovo contratto di locazione, anche per esercitare il proprio diritto di prelazione;
o anche a tale richiesta non era pervenuta risposta, ed in data 28.3.2022, la CP_1
aveva stipulato con il un preliminare di locazione avente ad oggetto Per_1
l'immobile in questione;
o tale comportamento integrava gli estremi di una dolosa preordinazione a precludere alla l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/1978; Pt_1
3 o per quanto la predetta legge non contemplasse specifiche conseguenze per la violazione della prelazione stabilita dall'art. 40 della stessa legge, autorevole dottrina aveva indicato, quale possibile esito al riguardo, l'attribuzione al conduttore del diritto di agire ex art. 2932 c.c. (oltre che per il risarcimento del danno);
o la aveva interesse ad addivenire a tale stipula coattiva, ciò che implicava Pt_1
altresì la reiezione della convalida.
Sulla scorta di tali allegazioni, la aveva chiesto: “Piaccia al Tribunale Pt_1
Ecc.mo, contrariis rejectis: 1) respingere la richiesta di convalida dell'intimazione di sfratto, quand'anche fosse in ipotesi richiesta ex art. 665 c.p.c. ritenuta la sussistenza di gravi motivi;
2. previo mutamento del rito ai sensi degli arti. 426 e 667 c.p.c., con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie integrative e di nuovi documenti, fissare l'udienza di discussione e trattazione della causa ed accogliere in tale sede le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai CP_1 sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa, alle condizioni da essa concordate col signor
b) accertato e dichiarato l'inadempimento a tale obbligo da parte Persona_1 della predetta emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza che tenga del CP_1
contratto non concluso;
3) in denegata e non creduta ipotesi, tenuto conto delle particolarità del caso, assegnare il termine massimo previsto dall'art. 56 L. 392/78. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
1.3) Il Tribunale di Livorno aveva, con ordinanza del 3.11.2022, “ritenuto che nella fattispecie sussistono gravi motivi in contrario all'accoglimento di tale ultima istanza, ravvisati nella non contestata violazione, da parte dell'intimante, del diritto di prelazione (e del perdurante godimento dell'immobile locato da parte della opponente) e della dichiarata volontà da parte della attuale conduttrice di offrire condizioni uguali a quelle offerte dal soggetto terzo”, respingendo quindi la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio e disponendo il mutamento del rito.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova testimoniale e deferimento (da parte della alla di giuramento decisorio, il Pt_1 CP_1
Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− non erano, con riferimento all'art. 40 L. 392/1978, “...venute in essere le condizioni perché la conduttrice potesse esigere dalla locatrice quanto previsto dal comma I, ovverosia la comunicazione delle offerte al conduttore, dal momento che nessun accordo contrattuale con terzi, nemmeno sotto la forma di contratto preliminare, è mai stato raggiunto...”;
4 − la norma in questione doveva interpretarsi nel senso che la stessa “...non vieta al locatore di avviare trattative con terzi, ma impone soltanto allo stesso locatore di comunicare al conduttore le offerte che i terzi hanno formulato affinché quest'ultimo possa eventualmente farle proprie esercitando così il suo diritto di prelazione”, con la precisazione per cui “non potendo far sorgere, invece, la semplice circostanza di mere trattative non sfociate in alcunché, alcun diritto in capo al conduttore”;
− sul punto doveva infatti ritenersi decisive “...le dichiarazioni rese da parte CP_1 in sede di giuramento decisorio. Corre l'obbligo, per esigenze di ordine espositivo
e di chiarezza, riportare di seguito le domande poste con le risposte rese dalla citata all'udienza del 28 marzo 2024”, con indicazione quindi del tenore CP_1
delle domande oggetto del giuramento e delle relative risposte, nei seguenti termini:
− “1) Giuri e giurando affermi o neghi di avere stipulato col signor Per_1
un accordo preliminare per la futura locazione del fondo
[...]
commerciale di cui è causa;
− Giuro che non è vero;
− 2) giuri e giurando affermi o neghi che la decorrenza degli effetti del contratto preliminare era prevista dalla data di scadenza del contratto della signora , ov-vero da quella di effettivo rilascio dell'immobile, Pt_1
se successiva;
− Giuro che non è vero;
− 3) giuri e giurando affermi o neghi che le condizioni pattuite per la futura locazione erano le seguenti:
− a) canone di locazione per il primo anno di euro 2.300,00 mensili, per il secondo anno di euro 2.500,00 mensili e dal terzo anno di euro 2.800,00 mensili;
− Giuro che non è vero
− b) rifacimento del locale a spese del conduttore secondo un progetto concordato con la proprietaria.
− Giuro che non è vero”;
− atteso il tenore del giuramento prestato dalla non restava che prendere CP_1 atto (quale correlato esito istruttorio) dell'assenza di un contratto preliminare tra la stessa ed il sig. rilevano peraltro che “...pur essendo l'esito del CP_1 Per_1 giuramento di per sé dirimente (nonché vincolante per il Giudice ai sensi dell'art.
2738, comma I, c.c.: cfr., ad esempio, Cass. civ. n. 2614/1988: “In conseguenza
5 della prestazione del giuramento, il giudice, essendo vincolato alle risultanze di esso, non può procedere ad altre valutazioni probatorie […]”) pare comunque il caso di soggiungere che il tenore dei fatti negati in sede di giuramento dalla locatrice collima perfettamente con le dichiarazioni rese dai testimoni e Tes_1
essendo quest'ultimo, tra l'altro, proprio colui che, in tesi, avrebbe Per_1
concluso il contratto preliminare posto da parte opponente quale circostanza alla base dell'invocato diritto di prelazione”;
− dunque, “accertata la validità della disdetta inviata a parte conduttrice per la scadenza del terzo sessennio ed accertata l'insussistenza, nel caso concreto, dell'invocato diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/1978 da parte della conduttrice, quest'ultima deve essere condannata al rilascio del compendio de quo”.
1.4.1) In forza di tali considerazioni, il Tribunale di Livorno aveva reso la seguente statuizione: “accertato che il contratto de quo è venuto a naturale scadenza in data
31.7.2022; accertata l'infondatezza delle domande tutte spiccate da parte intimata – opponente;
condanna parte intimata – opponente al Parte_1 Parte_1 rilascio dell'immobile de quo libero da persone o cose entro il termine di trenta giorni;
condanna parte intimata – opponente a rifondere alla parte intimante – Parte_1
opposta le spese del presente giudizio che si liquidano, per compenso Controparte_1
unico, in complessivi € 3.945,00, oltre rimborso spese generali nel 15% come per legge, oltre ad accessori come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la . Pt_1
2.1) Il gravame, previo riepilogo delle vicende del primo grado di giudizio, è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “- travisamento del fatto processuale- - omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia -”, censurando la valutazione del materiale istruttorio disponibile, da parte del giudice di prime cure, ed in particolare contestando come non fossero state prese in considerazione:
o la “bozza datata 12 aprile 2022”, in cui erano indicate le condizioni contrattuali chieste al dalla Per_1 CP_1
o le conclusioni formulate dalla , in cui si era dichiarata disposta ad Pt_1
accettare le condizioni contrattuali formulate dalla al CP_1 Per_1
2°. “- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 l. 392/78 -”, contestando la mancata valorizzazione, da parte del Tribunale, del fatto che la aveva CP_1 ammesso di voler affittare l'immobile al sig. mentre ciò avrebbe dovuto Per_1
6 condurre a ritenere comunque violato l'art. 40 L. 392/1978 e ad accogliere, conseguentemente, le domande della . Pt_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnata e, inoltre, per la mancata indicazione specifica delle censure mosse alla sentenza stessa.
L'appellata ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
Il gravame proposto dalla sig.ra , infatti, risulta consentire l'individuazione Pt_1
sia dei capi della sentenza oggetto di impugnazione (con riferimento alle valutazioni esposte dal giudice di prime a sostegno delle conclusioni oggetto di contestazione) sia i motivi posti a fondamento di tali contestazioni, mentre la valutazione concernente la pertinenza e fondatezza di tali motivi risulta appartenere già al merito del gravame.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha, come visto, sollevato un duplice ordine di contestazioni alla sentenza impugnata.
A) Anzitutto, la ha contestato il percorso argomentativo seguito dal giudice Pt_1 di prime per “...non avere tenuto conto, nella prospettiva dell'affermazione del diritto di prelazione della , della esistenza della bozza datata 12 aprile 2022 (doc. 10 Pt_1
avversario qui allegato come doc. 4), ovverosia di un documento di sicura provenienza della convenuta opposta per essere stato da lei stessa prodotto, nel quale - per ammissione della medesima - erano enunciate le condizioni che aveva richiesto CP_1
al per concedergli in locazione il fondo e che – per quanto dichiarato da tutti e Per_1
tre i protagonisti della vicenda, vale a dire , e - quest'ultimo non Pt_1 Tes_1 Per_1 aveva poi accettato ritenendole troppo gravose”.
B) In secondo luogo, l'appellante ha lamentato l'assoluta mancanza di considerazione, da parte del Tribunale, delle “...conclusioni definitivamente precisate dalla , la quale, visto l'esito del giuramento decisorio, si era risolta a dichiararsi Pt_1
pronta ad accettare le più onerose condizioni che la aveva richiesto al CP_1 Per_1 chiedendo al Tribunale (N.B. l'enfasi in grassetto) di “accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la Controparte_1
7 comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor e comunque alle condizioni dalla stessa Persona_1
indicate nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”.”.
3.1.1) Il motivo è infondato.
3.1.1.1) Nessuna delle contestazioni predette si confronta infatti con il nucleo saliente della motivazione adottata dal giudice di prime cure, imperniata sul fatto che, una volta preso atto del giuramento prestato dalla sig.ra doveva ritenersi escluso che CP_1 tra quest'ultima ed il sig. fosse intercorso alcun accordo: in tale ottica, il Per_1
Tribunale di Livorno aveva in effetti esposto come l'eventuale esistenza di meri contatti tra le parti, non sfociate in accordi di un qualsivoglia tipo, non potesse far sorgere in capo alla conduttrice il diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/1978.
Tale assunto in punto di diritto, così come esposto dal predetto Tribunale, non è stato di per sé contestato dall'appellante che, invece, ha evidenziato come la documentazione in atti consentisse di ravvisare la conclusione delle trattative tra le parti e la loro formalizzazione (nella menzionata bozza del 12.4.2022).
È agevole tuttavia rilevare che, una volta preso atto del giuramento (deferito peraltro dalla stessa ) in ordine all'esistenza o meno di un accordo tra la ed Pt_1 CP_1
il e della risposta negativa data dalla stessa sul punto, risulta precluso Per_1 CP_1 all'organo giudicante di pervenire a diverso esito istruttorio sulla base di altre risultanze probatorie, riferite ad altra tipologia di accordo.
Ed infatti, in prime cure, la ha individuato proprio ed unicamente nel Pt_1 predetto contratto preliminare del marzo 2022 l'elemento attestante il raggiungimento di un accordo tale da determinare l'insorgenza del proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 40 L. 392/1978.
L'originaria domanda avanzata dalla sul punto era in effetti solo quella di Pt_1
“accertare e dichiarare l'obbligo della signora ai sensi dell'art. 40 L. Controparte_1
392/78, di stipulare con la comparente un nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor (come Persona_1 formulata nell'atto di opposizione e nella memoria integrativa dimessa all'esito del mutamento di rito).
Nelle note dimesse il 28.2.2024, la ha invece aggiunto (alla domanda Pt_1 originaria come ora ricordata) anche l'inciso secondo cui l'obbligo della di CP_1
procedere alla stipula del nuovo contratto di locazione con la stessa era da accertare Pt_1
“comunque” con riferimento alle condizioni “indicate nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”.
8 Premesso che si verte in punto di domanda eterodeterminata, il cui perimetro deve individuarsi con riferimento alle originarie allegazioni della parte, va dunque evidenziato come non sia suscettibile di essere presa in considerazione, nella presente sede, una censura che sia volta a contestare l'esito probatorio emergente dal giuramento, mediante valorizzazione del (contrario) contenuto asseritamente emergente da altri riscontri istruttori, correlati ad altro e diverso fatto costitutivo del diritto (in ordine al quale non è stata peraltro effettuata istruttoria, né allestito il contraddittorio), come invece intende operare nel caso di specie l'odierna appellante.
Dunque, in tale ottica, va rilevato come il giuramento deferito avesse effettivamente ad oggetto la circostanza dirimente in ordine al contenzioso in oggetto (ed in forza di ciò deve peraltro ritersi corretta l'ammissione di tale mezzo di prova).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, è effettivamente consolidato nel senso che “Il giuramento decisorio ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'"an iuratum sit", non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo” (così, tra tante,
Cass. 13425 dell'8.6.2007).
In questo senso occorre rilevare che, una volta esclusa dal giudice di prime cure
(per le motivazioni sopra ricordate) la violazione dell'art. 40 L. 392/1978, ogni pretesa della fondata sulla dedotta sussistenza di tale violazione doveva ritenersi infondata Pt_1
e, in effetti, il Tribunale ha espressamente dichiarato “l'infondatezza delle domande tutte spiccate da parte intimata – opponente ” (tra cui, appunto, anche quella Parte_1
sopra menzionata).
In siffatta prospettiva deve dunque concludersi nel senso dell'infondatezza della censura concernente l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, della domanda avanzata dalla di “accertare e dichiarare l'obbligo della signora Pt_1
ai sensi dell'art. 40 L. 392/78, di stipulare con la comparente un Controparte_1 nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui è causa alle condizioni da essa concordate col signor e comunque alle condizioni dalla stessa indicate Persona_1
nella bozza datata 12 aprile 2022, prodotta ex adverso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha ripercorso i tratti essenziali del giudizio di primo grado ed ha quindi:
− nuovamente allegato che “La non ha comunicato, come aveva il dovere di CP_1
fare, le condizioni concordate col nel famoso contratto preliminare del Per_1
9 28 marzo 2002, che venne realmente stipulato, anche se oggi - a fronte della negazione del fatto in sede di giuramento decisorio - occorre diversamente dire che la non ha comunicato, come aveva il dovere di fare, le condizioni da CP_1 essa dettate al con la bozza datata 12 aprile 2022”; Per_1
− rilevato che “Il Tribunale, falsamente applicando l'art. 40, sì è limitato a prendere atto che, stando a quanto risultante dal giuramento decisorio, non poteva dirsi essere stato concluso un accordo tra la ed il senza tenere in CP_1 Per_1 considerazione che la volendo in realtà riaffittare l'immobile, era tenuta CP_1
a comunicare alla le condizioni richieste per una nuova locazione in modo Pt_1
da permetterle di esercitare il diritto di prelazione che le spettava ed in particolare, se non le condizioni dell'accordo asseritamente non concluso, quelle contenute nella bozza datata 12 aprile 2022”;
− addotto che “Ed è in questa prospettiva sorprendente che il Tribunale non abbia dato alcun rilievo al fatto che, pur negando di avere formalizzato accordi col
la aveva espressamente ammesso di voler affittare l'immobile a Per_1 CP_1
lui, tanto che, fin dalla prima udienza del procedimento di convalida di sfratto, non ebbe a contestare la violazione del diritto di prelazione;
il che - come si è più volte rimarcato - dette presupposto al giudice per non concedere l'ordinanza provvisoria di rilascio”;
− concluso rilevando come, alla stregua di quanto esposto, al giudice di prime cure non sarebbe rimasto altro da fare se non “interrogarsi soltanto sulla tutela da accordare alla conduttrice a fronte della violazione conclamata del suo diritto di prelazione” da individuare, per l'appellante, nella tutela ex art. 2932 c.c.
3.2.1) Il motivo è infondato.
3.2.1.1) Si ripropongono qui le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento al primo motivo di appello, dal momento che – anche in questo caso –
l'appellante risulta obliterare le cogenti (sul piano del giudizio da emettere) risultanze emergenti dalla prestazione del giuramento da parte della sig.ra tentando di CP_1
superare tale profilo mediante la valorizzazione di altre risultanze probatorie.
Come detto, una volta preso atto del giuramento (in questo caso, volto a negare i fatti deferiti), non rientrava nelle possibilità del Tribunale di Livorno pervenire a diverso esito istruttorio prendendo in considerazione altre risultanze probatorie.
Appare del resto ravvisabile un intima contraddizione nel contesto del complessivo impianto difensivo dell'odierna appellante:
→ da un lato, a fronte delle risultanze istruttorie già presenti in atti, la ha Pt_1
ritenuto di deferire giuramento decisorio su circostanze rilevanti ed idonee a
10 definire il contenzioso e che dunque, come tali, sono state ritenute ammissibili dal giudice;
→ dall'altro, pur a fronte della prestazione del giuramento, la stessa adduce Pt_1
oggi la possibilità di valorizzare risultanze istruttorie in grado di elidere il risultato emergente dalla prestazione del giuramento deferito (ciò che non è giuridicamente possibile) e che, da sole, fornirebbero adeguato supporto alla fondatezza delle domande della (e che, quindi, determinerebbero retroattivamente Pt_1
l'irrilevanza del giuramento stesso) basate su altro e diverso fatto costitutivo rispetto a quello su cui era fondata la domanda.
Ed infatti, delle due l'una: o il giuramento verteva su circostanze essenziali sì che, una volta constatato an juratum sit, al giudice non restava che decidere la causa secondo il contenuto del giuramento, o, il giuramento verteva su circostanze non idonee in tal senso e, a monte, non avrebbe neppure dovuto essere ammesso (e richiesto).
Nel caso di specie, invece, è evidente (e la stessa condotta della in prime Pt_1
cure depone in tal senso) che le circostanze in ordine alle quali è stato deferito il giuramento erano idonee ad indirizzare la decisione della lite, a seconda del contenuto del giuramento in concreto prestato, sì che l'esito del giuramento non può essere superato mediante il ricorso ad altre risultanze istruttorie (relative a domanda fondata su fatto diverso).
4) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”, come del resto indicato nella nota di iscrizione a ruolo) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
11
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Livorno, Parte_1
così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, CP_1 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, Pt_1
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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