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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Boris Infantino, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Roma n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 04.10.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 07.10.2024, ha convenuto in giudizio l' instando: per l'accertamento e la Parte_1 CP_1
dichiarazione del suo diritto a percepire il trattamento pensionistico anticipato c.d. Ape Sociale, di cui alla L. n. 232/2016, con decorrenza dal 01.10.2024; per la conseguente condanna dell' a CP_1
corrisponderle i ratei da tale data maturati. A sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- era stata dipendente del Comune di Fiorenzuola D'Arda sin dal 1990;
- da molti anni soffriva di gravi patologie invalidanti, tra cui un carcinoma mammario che l'aveva costretta a sottoporsi ad una mastectomia bilaterale, una neuropatia agli arti superiori a genesi iatrogena
(conseguenza della chemio terapia), artrosi diffusa di grado severo, colon irritabile, esofagite da reflusso, calcolosi delle vie urinarie, depressione del tono dell'umore con ansia;
- a causa di tali patologie, l' , con verbale del 08.02.2012, l'aveva riconosciuta invalida civile al CP_1
75%, escludendo la revisione;
- in seguito a domanda di aggravamento, l' con verbale del 31.07.2012, aveva Parte_2 confermato la percentuale del 75%, riconoscendola persona handicappata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992;
- dal 2012, quindi, aveva sempre costantemente goduto dello status di invalida, beneficiando ininterrottamente dell'esenzione dal ticket sanitario;
- possedendo i requisiti richiesti dalla legge, in data 31.01.2024, presentava domanda di accesso alla c.d. Ape Sociale, a cui l' dava, in un primo tempo, risposta positiva;
Controparte_2
- quindi, in data 21.06.2024, inoltrava domanda di anticipo pensionistico, dopodiché presentava le dimissioni volontarie al datore di lavoro, che venivano accolte dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con determina dirigenziale del 12.07.2024;
- in data 25.09.2024, riceveva un messaggio e-mail dall' dal seguente tenore: “da verifica CP_1
CP_ effettuata dal Centro medico legale di risulta che il verbale da lei allegato alla domanda di certificazione del diritto all'APE sociale non è più valido in quanto nel 2012, a seguito di domanda di aggravamento, pur essendo stata confermata l'invalidità al 75%, era stata disposta la necessità di revisione entro luglio 2014, che tuttavia non è stata da lei richiesta, facendo decadere così l'invalidità.
Ci spiace pertanto informarla che dovremo respingere la domanda di ”; CP_3
- non aveva mai ricevuto alcuna convocazione per la revisione dell'invalidità e, d'altra parte, non sussisteva alcuna norma che prevedesse l'onere, a carico dell'invalido, di chiedere la revisione, pena la perdita del beneficio;
2/6 - si trovava in una situazione di imminente indigenza in quanto priva di qualsiasi entrata e priva della possibilità di accedere gratuitamente alle cure mediche, essendo stato, infatti, revocato il beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1
affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rappresentava che come qualsiasi cittadino/assicurato, aveva il dovere di collaborare con la P.A. e, ove Parte_1
non convocata a visita di revisione nel periodo espressamente indicatole, di attivarsi nei confronti dell' chiedendo la convocazione/l'effettuazione della detta visita per non incorrere nella revoca Pt_2
dei benefici correlati alla sua condizione di invalidità.
1.2) Con ordinanza del 20.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.12.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 20.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata.
Appare utile premettere che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 08.04.1975, n. 1261 e 24.10.1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di “concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass., nn. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del “diritto” al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Ciò premesso, nel caso di specie l' – che pure ha pacificamente continuato ad erogare alla CP_1
ricorrente, negli anni, le provvidenze economiche connesse allo stato di invalidità di cui la stessa
3/6 risultava portatrice, pari al 75%, e, in un primo tempo, aveva accolto la sua richiesta di accesso alla c.d.
– ha sostenuto che i suddetti benefici erano stati revocati in quanto non si era tenuta alcuna CP_3
visita medica di revisione (revisione prevista come dovuta nel verbale sanitario del 05.09.2012, seguito a domanda di aggravamento dell'invalidità, e fissata per luglio 2014). L' resistente, in CP_1
particolare, ha affermato che, non essendo stata fissata alcuna visita da parte della P.A., Parte_1
stessa si sarebbe dovuta attivare in tal senso.
Ebbene, a parere di questo giudicante, tale tesi non coglie nel segno in quanto in contrasto tanto con la ratio delle norme che regolano le prestazioni economiche previste a favore degli invalidi civili, quanto con i principi costituzionali che informano l'assistenza sociale. Invero, non solo non è previsto da nessuna disposizione positiva l'onere, a carico dell'invalido, di attivarsi, nei confronti degli Enti
Pubblici, per chiedere la fissazione di visita medica di revisione, ove mancasse il tempestivo inoltro di tale comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione, ma risulta evidente che un obbligo di tal fatta costituirebbe un'incombenza procedimentale eccessivamente gravosa per soggetti che, peraltro, si trovano affetti da gravi patologie.
A sostegno di tale assunto, vi è da considerare che, con il messaggio del 25.02.2022, n. 926, l' ha CP_1
comunicato nuove modalità operative di revisione delle prestazioni assistenziali collegate all'invalidità civile, con il dichiarato obiettivo di rendere il procedimento più celere e meno gravoso per gli interessati. Ebbene, da un lato, tali disposizioni prevendono che è l' a convocare a visita, senza CP_1 che sia necessario che l'interessato presenti domanda;
dall'altro, che tutti i benefici, le prestazioni e le agevolazioni in essere rimangono effettivi fino a nuova visita.
Sul punto, pare opportuno ribadire quanto statuito da Cass., SS. UU., n. 14561/2022: “ […]Con la L. n.
114 del 2014, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, invece, è stato previsto che la
Commissione medica all'atto dell'accertamento dei requisiti sanitari, se ritiene che le minorazioni riconosciute siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, indica nello stesso verbale la data entro cui l'invalido è tenuto ad effettuare una visita di revisione. A norma dell'art. 25 della legge citata, poi, gli invalidi civili e le persone con handicap conservano tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione ed al completamento del
CP_ relativo iter di verifica e spetta all ricordare all'interessato la convocazione. In caso di ritardi nella visita la prestazione viene erogata salva la ripetizione delle somme in caso di revoca […]”.
E ancora: “Nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003
- è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione
4/6 all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poiché ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970) (…). Ulteriori argomenti in favore di una soluzione che superi la necessità di una domanda amministrativa prodromica all'esercizio dell'azione giudiziaria tesa a verificare la persistenza dei requisiti socio sanitari per il godimento della prestazione di invalidità revocata possono essere tratti dalla giurisprudenza di questa Corte che, nel confrontarsi appunto con la revoca di una prestazione previdenziale di invalidità, ha affermato che può darsi luogo al ripristino dell'originaria prestazione laddove si accolga la domanda, senza soluzione di continuità, e confermandone i requisiti fin dall'epoca della soppressione (Cass. sez. u.
21/03/2001 n. 118 in particolare pag. 30 2 capoverso) tanto che si continua ad applicare la disciplina vigente all'atto dell'originaria domanda (cfr. anche Cass. 25/02/2019 n. 5477, 28/04/2017 n. 10596 e
08/06/2015 n. 11748), così mostrando che la prestazione rimane unica e prosegue ininterrotta seppur per effetto di una pronuncia del giudice. In un contesto di tal fatta non si giustifica la necessità di presentare una nuova domanda amministrativa per ottenere il ripristino della prestazione già in godimento […] Peraltro, ove pure si ritenga che l'oggetto della controversia sia la verifica della
"permanenza di tutti i requisiti ex lege richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca" (Cass. 20 febbraio 2009, n. 4254), la previsione a pena di improponibilità dell'azione della presentazione di una domanda amministrativa non ne costituisce uno sviluppo necessario. Il diritto alla prestazione promana dalla norma, nel concorso dei requisiti legali. La revoca è atto dell'ente gestore che ne accerta la sopravvenuta insussistenza.
L'intervento del giudice verifica la persistenza o meno dei presupposti di legge per beneficiarne. Con la revoca si può mettere in discussione la debenza del trattamento, ma non è ragionevole ritenere che si possa determinare una irrimediabile cesura laddove il giudice accerti l'esistenza ab initio e senza soluzione di continuità dei requisiti di legge per beneficiarne. L'impronta solidaristica della sicurezza sociale non legittima, da parte dell'interprete, scostamenti da un assetto sistematico costituzionalmente teso ad arginare l'eventuale (progressivo) svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili affidata allo Stato”.
In definitiva, deve escludersi sia la sussistenza di un obbligo, a carico dell'invalido, di attivarsi per la fissazione della visita medica di revisione, sia la revoca automatica delle prestazioni economiche e dei benefici correlati alla condizione di invalidità nel caso in cui tale visita non si sia effettivamente tenuta.
Pertanto, in questi casi, il venir meno della condizione di invalidità consegue solo alla mancata presentazione dell'interessato alla visita medica di revisione fissata dalla P.A. competente.
5/6 In accoglimento del ricorso proposto, quindi, vi è da accertare e dichiarare la permanenza della condizione di invalidità della ricorrente come accertato con verbali sanitari del 08.02.2012 e del
05.09.2012 ed il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico anticipato c.d. Ape Sociale, di cui alla L. n. 232/2016, con decorrenza dal 01.10.2024.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la permanenza della condizione di invalidità di , c.f. Parte_1
come accertato con verbali sanitari del 08.02.2012 e del 05.09.2012 e, per C.F._1
l'effetto, il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico anticipato c.d. Ape Sociale, di cui alla L.
n. 232/2016, con decorrenza dal 01.10.2024;
2. condanna l' al pagamento dei ratei di pensione maturati dal 01.10.2024 sino alla sentenza CP_1
definitiva;
3. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite dalla stessa sostenute per il presente CP_1 giudizio, che, in considerazione del valore della controversia, si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre IV e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Boris Infantino, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Roma n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 04.10.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 07.10.2024, ha convenuto in giudizio l' instando: per l'accertamento e la Parte_1 CP_1
dichiarazione del suo diritto a percepire il trattamento pensionistico anticipato c.d. Ape Sociale, di cui alla L. n. 232/2016, con decorrenza dal 01.10.2024; per la conseguente condanna dell' a CP_1
corrisponderle i ratei da tale data maturati. A sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- era stata dipendente del Comune di Fiorenzuola D'Arda sin dal 1990;
- da molti anni soffriva di gravi patologie invalidanti, tra cui un carcinoma mammario che l'aveva costretta a sottoporsi ad una mastectomia bilaterale, una neuropatia agli arti superiori a genesi iatrogena
(conseguenza della chemio terapia), artrosi diffusa di grado severo, colon irritabile, esofagite da reflusso, calcolosi delle vie urinarie, depressione del tono dell'umore con ansia;
- a causa di tali patologie, l' , con verbale del 08.02.2012, l'aveva riconosciuta invalida civile al CP_1
75%, escludendo la revisione;
- in seguito a domanda di aggravamento, l' con verbale del 31.07.2012, aveva Parte_2 confermato la percentuale del 75%, riconoscendola persona handicappata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992;
- dal 2012, quindi, aveva sempre costantemente goduto dello status di invalida, beneficiando ininterrottamente dell'esenzione dal ticket sanitario;
- possedendo i requisiti richiesti dalla legge, in data 31.01.2024, presentava domanda di accesso alla c.d. Ape Sociale, a cui l' dava, in un primo tempo, risposta positiva;
Controparte_2
- quindi, in data 21.06.2024, inoltrava domanda di anticipo pensionistico, dopodiché presentava le dimissioni volontarie al datore di lavoro, che venivano accolte dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con determina dirigenziale del 12.07.2024;
- in data 25.09.2024, riceveva un messaggio e-mail dall' dal seguente tenore: “da verifica CP_1
CP_ effettuata dal Centro medico legale di risulta che il verbale da lei allegato alla domanda di certificazione del diritto all'APE sociale non è più valido in quanto nel 2012, a seguito di domanda di aggravamento, pur essendo stata confermata l'invalidità al 75%, era stata disposta la necessità di revisione entro luglio 2014, che tuttavia non è stata da lei richiesta, facendo decadere così l'invalidità.
Ci spiace pertanto informarla che dovremo respingere la domanda di ”; CP_3
- non aveva mai ricevuto alcuna convocazione per la revisione dell'invalidità e, d'altra parte, non sussisteva alcuna norma che prevedesse l'onere, a carico dell'invalido, di chiedere la revisione, pena la perdita del beneficio;
2/6 - si trovava in una situazione di imminente indigenza in quanto priva di qualsiasi entrata e priva della possibilità di accedere gratuitamente alle cure mediche, essendo stato, infatti, revocato il beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1
affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rappresentava che come qualsiasi cittadino/assicurato, aveva il dovere di collaborare con la P.A. e, ove Parte_1
non convocata a visita di revisione nel periodo espressamente indicatole, di attivarsi nei confronti dell' chiedendo la convocazione/l'effettuazione della detta visita per non incorrere nella revoca Pt_2
dei benefici correlati alla sua condizione di invalidità.
1.2) Con ordinanza del 20.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.12.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 20.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata.
Appare utile premettere che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 08.04.1975, n. 1261 e 24.10.1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di “concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass., nn. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del “diritto” al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Ciò premesso, nel caso di specie l' – che pure ha pacificamente continuato ad erogare alla CP_1
ricorrente, negli anni, le provvidenze economiche connesse allo stato di invalidità di cui la stessa
3/6 risultava portatrice, pari al 75%, e, in un primo tempo, aveva accolto la sua richiesta di accesso alla c.d.
– ha sostenuto che i suddetti benefici erano stati revocati in quanto non si era tenuta alcuna CP_3
visita medica di revisione (revisione prevista come dovuta nel verbale sanitario del 05.09.2012, seguito a domanda di aggravamento dell'invalidità, e fissata per luglio 2014). L' resistente, in CP_1
particolare, ha affermato che, non essendo stata fissata alcuna visita da parte della P.A., Parte_1
stessa si sarebbe dovuta attivare in tal senso.
Ebbene, a parere di questo giudicante, tale tesi non coglie nel segno in quanto in contrasto tanto con la ratio delle norme che regolano le prestazioni economiche previste a favore degli invalidi civili, quanto con i principi costituzionali che informano l'assistenza sociale. Invero, non solo non è previsto da nessuna disposizione positiva l'onere, a carico dell'invalido, di attivarsi, nei confronti degli Enti
Pubblici, per chiedere la fissazione di visita medica di revisione, ove mancasse il tempestivo inoltro di tale comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione, ma risulta evidente che un obbligo di tal fatta costituirebbe un'incombenza procedimentale eccessivamente gravosa per soggetti che, peraltro, si trovano affetti da gravi patologie.
A sostegno di tale assunto, vi è da considerare che, con il messaggio del 25.02.2022, n. 926, l' ha CP_1
comunicato nuove modalità operative di revisione delle prestazioni assistenziali collegate all'invalidità civile, con il dichiarato obiettivo di rendere il procedimento più celere e meno gravoso per gli interessati. Ebbene, da un lato, tali disposizioni prevendono che è l' a convocare a visita, senza CP_1 che sia necessario che l'interessato presenti domanda;
dall'altro, che tutti i benefici, le prestazioni e le agevolazioni in essere rimangono effettivi fino a nuova visita.
Sul punto, pare opportuno ribadire quanto statuito da Cass., SS. UU., n. 14561/2022: “ […]Con la L. n.
114 del 2014, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, invece, è stato previsto che la
Commissione medica all'atto dell'accertamento dei requisiti sanitari, se ritiene che le minorazioni riconosciute siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, indica nello stesso verbale la data entro cui l'invalido è tenuto ad effettuare una visita di revisione. A norma dell'art. 25 della legge citata, poi, gli invalidi civili e le persone con handicap conservano tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione ed al completamento del
CP_ relativo iter di verifica e spetta all ricordare all'interessato la convocazione. In caso di ritardi nella visita la prestazione viene erogata salva la ripetizione delle somme in caso di revoca […]”.
E ancora: “Nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003
- è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione
4/6 all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poiché ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970) (…). Ulteriori argomenti in favore di una soluzione che superi la necessità di una domanda amministrativa prodromica all'esercizio dell'azione giudiziaria tesa a verificare la persistenza dei requisiti socio sanitari per il godimento della prestazione di invalidità revocata possono essere tratti dalla giurisprudenza di questa Corte che, nel confrontarsi appunto con la revoca di una prestazione previdenziale di invalidità, ha affermato che può darsi luogo al ripristino dell'originaria prestazione laddove si accolga la domanda, senza soluzione di continuità, e confermandone i requisiti fin dall'epoca della soppressione (Cass. sez. u.
21/03/2001 n. 118 in particolare pag. 30 2 capoverso) tanto che si continua ad applicare la disciplina vigente all'atto dell'originaria domanda (cfr. anche Cass. 25/02/2019 n. 5477, 28/04/2017 n. 10596 e
08/06/2015 n. 11748), così mostrando che la prestazione rimane unica e prosegue ininterrotta seppur per effetto di una pronuncia del giudice. In un contesto di tal fatta non si giustifica la necessità di presentare una nuova domanda amministrativa per ottenere il ripristino della prestazione già in godimento […] Peraltro, ove pure si ritenga che l'oggetto della controversia sia la verifica della
"permanenza di tutti i requisiti ex lege richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca" (Cass. 20 febbraio 2009, n. 4254), la previsione a pena di improponibilità dell'azione della presentazione di una domanda amministrativa non ne costituisce uno sviluppo necessario. Il diritto alla prestazione promana dalla norma, nel concorso dei requisiti legali. La revoca è atto dell'ente gestore che ne accerta la sopravvenuta insussistenza.
L'intervento del giudice verifica la persistenza o meno dei presupposti di legge per beneficiarne. Con la revoca si può mettere in discussione la debenza del trattamento, ma non è ragionevole ritenere che si possa determinare una irrimediabile cesura laddove il giudice accerti l'esistenza ab initio e senza soluzione di continuità dei requisiti di legge per beneficiarne. L'impronta solidaristica della sicurezza sociale non legittima, da parte dell'interprete, scostamenti da un assetto sistematico costituzionalmente teso ad arginare l'eventuale (progressivo) svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili affidata allo Stato”.
In definitiva, deve escludersi sia la sussistenza di un obbligo, a carico dell'invalido, di attivarsi per la fissazione della visita medica di revisione, sia la revoca automatica delle prestazioni economiche e dei benefici correlati alla condizione di invalidità nel caso in cui tale visita non si sia effettivamente tenuta.
Pertanto, in questi casi, il venir meno della condizione di invalidità consegue solo alla mancata presentazione dell'interessato alla visita medica di revisione fissata dalla P.A. competente.
5/6 In accoglimento del ricorso proposto, quindi, vi è da accertare e dichiarare la permanenza della condizione di invalidità della ricorrente come accertato con verbali sanitari del 08.02.2012 e del
05.09.2012 ed il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico anticipato c.d. Ape Sociale, di cui alla L. n. 232/2016, con decorrenza dal 01.10.2024.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la permanenza della condizione di invalidità di , c.f. Parte_1
come accertato con verbali sanitari del 08.02.2012 e del 05.09.2012 e, per C.F._1
l'effetto, il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico anticipato c.d. Ape Sociale, di cui alla L.
n. 232/2016, con decorrenza dal 01.10.2024;
2. condanna l' al pagamento dei ratei di pensione maturati dal 01.10.2024 sino alla sentenza CP_1
definitiva;
3. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite dalla stessa sostenute per il presente CP_1 giudizio, che, in considerazione del valore della controversia, si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre IV e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6