Accoglimento
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03674/2025REG.PROV.COLL.
N. 02249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2249 del 2022, proposto da CI D'RP, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cucca, Massimo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9226/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti in collegamento da remoto l’avv. Polinari.
Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data altresì la presenza dell'avv. Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento del 31 marzo 2010, recante il rigetto dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 2, comma 59, della legge n. 662 del 1996 per immobile acquistato in esito a procedura esecutiva.
Avverso la decisione la parte deduce i seguenti motivi di appello:
a) nullità della sentenza per omessa comunicazione della data di fissazione dell’udienza di discussione;
b) violazione dell'articolo 40 comma 6° della L.n.47/85. Illegittima integrazione della motivazione del provvedimento impugnato. Motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. Il primo motivo d’appello deduce la nullità della sentenza di primo grado, per omessa comunicazione al difensore della data di fissazione dell’udienza di discussione.
3.1. Il motivo è fondato.
Infatti, da un controllo effettuato sul portale SIGA è possibile rilevare che l’avviso di fissazione di udienza destinato al legale dell’odierna parte appellante, risulta non consegnato per “Errore, indirizzo non valido”, stesso stato che risulta peraltro anche con riferimento all’avviso di deposito della sentenza impugnata.
3.2. A tale omissione, consegue “ la nullità dell'udienza stessa e di tutti i successivi atti processuali, ivi compresa la decisione finale, che risultino collegati col medesimo avviso” (tra le tante, Consiglio Stato sez. IV, 7 giugno 2004 n. 3607).
4. Di conseguenza, ai sensi dell’art.105 c.p.a. la causa va rimessa al giudice di primo grado, con onere della parte di riassumerla con ricorso notificato entro il termine di novanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, letto l’art.105 c.p.a. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione degli atti al primo giudice.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (euroduemila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO