Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 270
CS
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per travisamento della situazione di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, commi 8 e 13 e degli artt. 7 e 32 dell’All.25 del D. Lgs. 259/03

    La Corte ha ritenuto che la determinazione ministeriale fosse conforme all'istanza, che la doglianza relativa alla mancata esenzione o riduzione del contributo fosse inammissibile per mancata impugnazione tempestiva della nota del 31.5.2012 e che gli adempimenti successivi non inficiavano il provvedimento autorizzativo già rilasciato. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze relative ai commi 8 e 13 dell'art. 107 del D.lgs. n. 259/2003 per mancata impugnazione del provvedimento divenuto inoppugnabile.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per travisamento di fatto e di diritto. Illogicità e insufficienza della motivazione. Omessa valutazione delle prove e dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art.107 commi 5, 6, 8, 12, 13, del D. Lgs.n.259/03. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 7 dell’ All. 25 del D. Lgs. n. 259/03. Violazione e falsa applicazione dell’art.27, comma 8, del D.Lgs. 259/03 ratione temporis applicabile. Violazione dei principi di proporzionalità, efficacia, imparzialità, pubblicità, e trasparenza dell’attività amministrativa

    La Corte ha ritenuto che tali censure, relative alla mancata applicazione dell'esenzione totale o di una maggiore riduzione del contributo, incappassero nella declaratoria di inammissibilità già pronunciata per mancata impugnazione tempestiva del provvedimento del 31.5.2012.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per travisamento di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 107 commi 8, 12, 13 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 dell’All.25. Omessa pronuncia. Omessa valutazione delle prove e dei fatti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare, sviamento, travisamento in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza, motivazione erronea

    La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento divenuto inoppugnabile. Ha inoltre chiarito che il contributo è dovuto per l'autorizzazione all'utilizzo della risorsa scarsa, indipendentemente dal successivo mancato effettivo utilizzo, e che era onere di AN rinunciare tempestivamente all'autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 270
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 270
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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