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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice estensore
Dott. RO Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per cessazione degli effetti civili di matrimonio iscritta al n. 2303 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa con ricorso depositato in data
23.03.2021 da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Venezia, San Polo 1602, presso l'avv. Roberta Panizzon
( , la quale lo rappresenta e difende per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Giugliano in CP_1 C.F._2
Campania (NA), via Giosuè Carducci 20, presso lo Studio dell'avv. Raffaele Pacilio, il quale la rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione (pec ; Email_2
resistente
e con l'intervento del
1 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Giorgio
Gava; intervenuto per legge
Conclusioni: per parte ricorrente: “merito dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GR VA (Napoli) in data 03/10/2007 tra e Parte_1 CP_1
e trascritto agli Atti di Matrimonio di quel comune al n. 88– parte 2 – serie A – anno 2007 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni, anche pronunciando sentenza non definitiva ex art. 4 co. 12 l 898/70.
Disporsi l'affido condiviso ai genitori dei minori e RO, con residenza Per_1
anagrafica presso la madre in Marcon via Ortolan 3, con assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , con pertinenze, mobili e arredi ivi esistenti. CP_1
La frequentazione dei minori da parte del padre e la loro permanenza presso di lui, anche con pernotto, sarà regolata concordemente tra i genitori settimanalmente in base ai turni e orari lavorativi di ciascuno, con onere reciproco di comunicazione del relativo calendario con anticipo mensile, secondo modalità che vedranno alternativamente l'un genitore provvedere a cura e custodia dei minori nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'altro,
e che comunque abbiano a garantire al padre di trascorrere con i figli almeno due pomeriggi la settimana e altri due giorni da concordare comprensivi di pernotto (anche non coincidenti con il fine settimana). Ciascun genitore trascorrerà con i figli quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie e di quelle pasquali, alternando di anno in anno con l'uno e con l'altra i giorni di Natale o
Capodanno, e di Pasqua.
Determinarsi il contributo per concorso nel mantenimento dei minori da porsi a carico del sig.
in misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come Pt_1
da Protocollo operante presso il Tribunale di Venezia, con onere di rimborso a colui che le avesse interamente anticipate entro 15 giorni dalla esibizione della pezza giustificativa.
Assegno unico - o eventuale analogo altro diverso emolumento - da attribuirsi per la metà a ciascun genitore, come per legge.
Autorizzarsi il rilascio di documenti validi per l'espatrio, in capo al ricorrente e ai minori.
Spese diritti ed onorari rifusi in caso di opposizione.
2 Si dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ed in particolare su quelle già formulate da parte resistente in memoria di costituzione 23/03/2022 ai punti sub 2 e 5 delle conclusioni ivi svolte, ove riproposte e/o mantenute da controparte in sede di precisazione delle conclusioni.
In via istruttoria ci si riporta alle istanze svolte in memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e n. 3 cpc, fatta opposizione per le ragioni ivi dedotte a quelle di controparte, con abilitazione a prova contraria in caso di loro ammissione.”. per parte convenuta: “- IN VIA ISTRUTTORIA: reitera le proprie richieste delle quali chiede valutazione ed ammissione;
- NEL MERITO:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in lite, in data
03.10.2007, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
2) rigettare la domanda di collocazione paritaria dei comuni figli minori ed Per_1
RO presso entrambi i genitori avanzata dal Signor , disponendo che Parte_1
gli stessi restino affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo, a modifica di quanto statuito in sede di separazione, inoltre, un preciso calendario dei giorni in cui il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli minori;
3)in adesione alla domanda di parte ricorrente disporre che la casa coniugale sia assegnata alla OR che la abiterà insieme ai comuni figli;
CP_1
4)rigettare la domanda di revoca e\o riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a carico del Signor ed in favore dei comuni figli minori in sede di separazione ed Parte_1
ogni altra domanda avanzata a modifica di tale statuizione, disponendo a carico del ricorrente
l'obbligo di versare un assegno di mantenimento, in favore degli stessi, dell'importo complessivo di almeno €. 800,00 ovvero nella diversa e minore misura che, avuto riguardo all'adeguamento di quella già stabilita in sede di separazione delle parti in lite agli indici istat, non potrà, comunque, essere inferiore ad €. 600,00 (si precisa, infatti, che la somma di €.
500,00 prevista in sede di separazione è pari all'attualità, in ragione della rivalutazione ISTAT, ad €. 581,00, circa), oltre, in ogni caso, la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie e sanitarie, preventivamente concordate e documentate, almeno che non presentino i caratteri della necessità della urgenza, secondo il protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Venezia;
3 5) disporre la attribuzione nella misura del 100% dell'assegno unico introdotto dall'art. 1 dal decreto legislativo 29 Dicembre 2021 n. 2305.
6) adottare ogni e qualsivoglia provvedimento, ritenuto equo e di giustizia nel precipuo interesse dei minori ed RO;
Per_1
7)disporre, per quanto non previsto e\o richiesto nel presente atto, secondo quanto previsto e disciplinato dalla Legge;
8)rigettare tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito;
9)con vittoria di spese e competenze con attribuzione ai procuratori costituiti.”.
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affidamento condiviso dei figli e onerando il padre del versamento di assegno dell'importo di 250 euro per ciascun figlio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il SI ha introdotto il presente procedimento onde veder dichiara Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la RA , CP_1
in località GR a VA (NA), il giorno 3.10.2007, atto trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 88, Parte 2, Serie A, Anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli in data 31/12/2008 ed RO in data 12/10/2013. Per_1
A fondamento della domanda, ha riferito che i rapporti tra i coniugi con il tempo erano divenuti difficili tant'è che, a definizione di giudizio di separazione promosso avanti l'intestato
Tribunale dalla sig.ra , le parti addivenivano ad una composizione con formulazione CP_1
di conclusioni congiunte recepite nella sentenza n. 1517/18, resa in data 26/07/2018, passata in giudicato, a definire i rapporti personali e patrimoniali.
In particolare, i coniugi concordavano l'affido condiviso dei minori e la loro collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale sita a Marcon via Ortolan 3, dettagliandosi la frequentazione e permanenza dei minori con il padre, anche nei periodi festivi e di vacanza scolastica;
il padre si onerava di un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie individuate specificamente;
le parti definivano altresì ogni altro loro rapporto patrimoniale, nulla essendo dovuto per il mantenimento dall'uno all'altra essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Nel richiedere, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorsi i termini di legge senza che si sia ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi, che oramai svolgono un'esistenza completamente indipendente, il ricorrente ha evidenziato
4 che, da un anno a questa parte, è mutata in modo significativo la situazione di fatto che sottendeva gli accordi tra le parti recepiti nella sentenza di separazione, sia per quanto attiene i tempi di permanenza dei minori con il padre che per quanto riguarda le condizioni reddituali del ricorrente.
Nello specifico, ha ricordato che, in base agli accordi di separazione, le parti avevano predisposto un'alternanza di permanenza dei figli presso ciascun genitore che tenesse conto dei rispettivi turni di lavoro, in modo che i figli rimanessero comunque presso uno dei genitori senza necessità di ricorrere ad una baby-sitter.
La sig.ra lavorava all'epoca, e tuttora lavora, come cassiera presso un supermercato, CP_1
con contratto verosimilmente a tempo indeterminato;
sicuramente, con orario a tempo pieno, vista la turnistica di questo ultimo anno, che ha visto ampliarsi sempre di più le giornate in cui i figli rimangono con il padre.
Il ricorrente, per contro, è assunto presso come operaio specializzato e Controparte_2 svolge la sua attività presso l'aeroporto di Venezia;
a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, dal marzo precedente si trova in cassa integrazione con significativa riduzione dello stipendio, essendogli stato ridotto l'orario lavorativo ad un part-time di 4 ore per un massimo di 15 giorni al mese, per cui attualmente il suo reddito mensile varia tra € 980,00- 1.100,00, a seconda dei turni che riesce a svolgere.
Conseguentemente, non era più in grado di fronteggiare gli oneri economici definiti in sede di separazione e contemporaneamente provvedere al proprio mantenimento gravato mensilmente, oltre che del mantenimento dei figli, della somma di € 250,00 per quota rateo mensile del mutuo della casa già coniugale, trovandosi così a disporre di poco più di € 300,00 mensili per le proprie necessità, rappresentate dal canone di locazione dell'appartamento dove vive (e dove tiene con sé i figli) ammontante ad € 480,00 mensili (annui € 5.760,00 come da certificato di registrazione dell'atto che si produce sub 7), dai costi di vitto e bollette, nonché dai necessari costi di mantenimento della vettura che gli serve per recarsi al lavoro.
Inoltre, proprio in ragione del minor tempo di occupazione lavorativa, il sig. nell'ultimo Pt_1
anno aveva tenuto i figli presso di sé molto più di quanto prevedesse la turnazione minima delineata in sede di separazione, occupandosi non solo di accompagnarli e riprenderli a scuola, tenerli con sé per i compiti o per lo svago, ma anche provvedendo in prima persona direttamente alle esigenze di mantenimento, posto che li tiene a pranzo e/o a cena anche 5 o 6 giorni a settimana, con pernotti almeno 3 volte a settimana, con tutte le spese conseguenti e la predisposizione dell'organizzazione casalinga a ciò necessaria.
Quindi, di fatto, allo stato, i minori rimanevano presso ciascun genitore in modo paritario,
5 sicchè il sig. provvedeva direttamente alle loro necessità per la metà del tempo, Pt_1 esattamente come la madre, pur avendo sin qui continuato a versare alla stessa l'importo dell'assegno.
Essendosi, quindi, realizzato nei fatti un pieno e paritario esercizio della responsabilità genitoriale, il ricorrente, nell'introdurre il presente giudizio ha chiesto che, fermo l'affido condiviso dei minori con residenza anagrafica presso la madre in Marcon via Ortolan 3 e confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , sia disposto che i minori CP_1
trascorrano con ciascun genitore su base mensile egual numero di giornate, anche non consecutive, e ove consecutive comprensive di pernotti, da individuarsi dai genitori in base ai rispettivi turni e orari lavorativi, con previsione che nulla sarà dovuto dall'uno all'altro genitore per concorso nel mantenimento dei minori, provvedendovi ciascuno direttamente.
Ha chiesto, altresì, prevedersi che gli assegni familiari competano a ciascun genitore per la metà
e che ciascun genitore rimanga onerato del 50% delle spese straordinarie, individuate come da
Protocollo operante presso il Tribunale di Venezia, con onere di rimborso a colui che le avesse interamente anticipate entro 15 giorni dalla esibizione della pezza giustificativa.
***
Si è costituita la RA , la quale non si è opposta alla cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio ma ha contestato ricostruzione della vicenda familiare operata dal ricorrente.
In particolare, ha contestato la domanda di collocamento paritario dei figli minori con conseguente reciproca esclusione del versamento di un contributo al mantenimento dell'una parte processuale a favore dell'altra, non essendo né nell'interesse né nei desideri dei minori.
Ha lamentato, al riguardo, l'instabilità emotiva del ricorrente e la scarsa costanza prestata dal medesimo nella cura e nella gestione dei figli minori essendo, per contro, il medesimo focalizzato principalmente suoi propri personali interessi.
Ha ricordato che il rapporto coniugale si è lacerato irrimediabilmente a causa delle diverse relazioni extraconiugali intrattenute dal in corso di matrimonio, da ultimo con la OR Pt_1
migliore amica della RA , andando così a minare Persona_2 CP_1
irrimediabilmente la pace e la quiete familiare.
Cessata la relazione con la RA dal mese di Aprile 2019, il ricorrente era rimasto Per_2
bisognevole di accoglienza e la RA , al fine di evitare disagi ai minori, gli aveva CP_1
concesso ospitalità, assicurandogli una dimora provvisoria per oltre un anno (fino al mese di
Maggio 2020). Anche in quell'anno, però, il comportamento del si era contraddistinto Pt_1
per una assoluta indifferenza ad ogni forma di collaborazione ai costi di gestione di una casa e
6 di una famiglia.
Solamente da giugno 20202 il si era trasferito presso altra abitazione dove attualmente Pt_1
vive e dove ospita anche i propri figli minori durante i giorni in cui gli stessi restano affidati al medesimo, ed intraprendeva una nuova relazione amorosa con l'attuale compagna.
La squilibrata condotta di vita del ricorrente - manifestatasi nel tempo a più riprese – era pertanto ostativa alla domanda di collocazione paritaria dei minori, soluzione che avrebbe in ogni caso comportato un forte sconvolgimento nelle abitudini di vita dei figli, costretti a veder duplicati i propri luoghi di crescita e di interesse, con conseguente ed ulteriore scompiglio nell'equilibrio dei medesimi, già labile a causa della crisi familiare in essere.
Circa poi il tempo ad oggi trascorso dai minori col rispetto ad un dedotto incremento Pt_1 delle ore lavorative della , ha precisato che i minori, all'attualità, trascorrono con la CP_1
madre la maggior parte del loro tempo (come è sempre accaduto) e vedono il padre regolarmente secondo la turnazione stabilita da entrambi e quindi solo alcune ore durante la settimana e nei weekend secondo gli accordi assunti tra le parti, sempre di concerto e liberamente, calendarizzazione non sempre rispettata dal , solito disdire all'ultimo Pt_1
momento gli impegni assunti con i figli.
Quanto alle asserite difficoltà lavorative ed economiche del ricorrente ed al conseguente maggior tempo a disposizione per l'accudimento dei minori, ha evidenziato come, per stessa allegazione del , si tratti di una situazione provvisoria e contingente legata alla pandemia Pt_1
di prossima soluzione e, pertanto, inidonea a giustificare una scelta così importante per la vita dei figli minori.
Quanto alla domanda di abolizione o, comunque, di riduzione dell'assegno di mantenimento, la RA ha lamentato che il marito mai ha contribuito con continuità ed CP_1
integralmente al sostentamento degli stessi.
Se, per un certo periodo, dei 500 euro stabiliti, il medesimo aveva versato la minor somma di €
250 in accordo con la moglie compensando la differenza con il pagamento integrale della rata del mutuo per complessivi € 490, dal 2019 e fino a tutto marzo 2020, il non aveva Pt_1 versato neppure la somma di € 250,00.
Ancora oggi, ogni volta che la RA sostiene una spesa straordinaria per i figli, deve CP_1
compulsare insistentemente l'ex coniuge per recuperarne dallo stesso la quota sullo stesso gravante.
Se è vero che in questo periodo i figli pranzavano o cenavano col papà qualche volta in più, tale spesa non incideva significativamente sul mantenimento dei minori, del quale si occupava significativamente ed in misura ben maggiore la madre.
7 Inoltre, il ricorrente non era l'unico a trovarsi in difficoltà economiche, in quanto la resistente svolge attività lavorativa come commessa e lavora duro per garantire una vita dignitosa ai figli minori, e se può, anche a se stessa. La medesima, infatti, oltre a provvedere a tutto quanto necessario per i figli, provvede mensilmente a versare anche la metà della rata del mutuo accesso per l'acquisto della casa coniugale di importo pari ad €. 250,00 (secondo le modalità sopra descritte), oltre alle spese condominiali.
Ha chiesto, quindi, la conferma dell'obbligo del ricorrente di versare, in favore dei figli minori, la somma complessiva di €. 500,00, secondo quanto già stabilito in sede di separazione, oltre il
50% delle spese straordinarie secondo i protocolli attualmente in vigore.
***
All'esito dell'audizione dei coniugi, il Presidente f.f. del Tribunale, con ordinanza del
4.01.2022, ritenuto che, allo stato, non vi fosse prova di stabili mutamenti delle condizioni di fatto atti a giustificare la modifica del regime pattuito dalle parti in sede di separazione, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione, disponendo la prosecuzione del giudizio avanti a sé quale giudice istruttore.
All'esito del deposito delle prime due memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo in ordine all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento dei minori. Peraltro, all'udienza del 20.10.2022, fissata in presenza per l'esame delle intese raggiunte, la RA revocava il proprio consenso, precisando le CP_1
ragioni della propria decisione (v. amplius infra).
Convocate ancora una volta le parti per un aggiornamento in ordine alla loro situazione lavorativa e reddituale, all'ultima udienza le parti precisavano le conclusioni e il procedimento, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, veniva rimesso al Collegio, all'esito delle conclusioni del P.M.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e deve trovare accoglimento.
Risulta, infatti, provato, dalla produzione degli atti del giudizio di separazione, dal tenore degli scritti difensivi in questo giudizio oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi nella fase presidenziale, che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura
(definita su conclusioni congiunte delle parti con sentenza n. 1517/18 di questo Tribunale) e la data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio in data 23.03.2021, sono trascorsi oltre sei mesi, senza che la separazione sia mai stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come
8 modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e, da ultimo, dalla L.
6.5.2016 n. 55 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Quanto ai due figli minori delle parti, (n. il 31.12.2008) ed RO (n. il Per_1
12.10.2013), può mantenersi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, così come già concordato e disposto in sede di separazione e richiesto in questa sede da entrambe le parti, non essendo emersi in questo giudizio elementi in senso contrario (v. sulla derogabilità del regime di affidamento condiviso solamente in caso di accertato grave pregiudizio per il minore v. per tutti Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017).
Vanno, altresì, confermate sia la collocazione prevalente dei minori presso la madre che l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in Marcon, via Ortolan 3, così come da intese già raggiunte in corso di causa.
Rimane, infatti, superata l'iniziale domanda proposta dal SI di collocazione Pt_1
paritaria dei minori presso ciascun genitore con previsione del solo mantenimento diretto da parte di ciascuno senza assegni a proprio carico, allora giustificata dalla contingente situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, allorquando il ricorrente aveva visto una contrazione della propria attività lavorativa ed era stato posto in cassa integrazione con riduzione dello stipendio, mentre la RA , cassiera in un CP_1
supermercato, aveva visto ampliarsi i propri turni lavoro.
Nel corso del procedimento, infatti, il ricorrente ha ripreso la propria attività lavorativa a tempo pieno per la quale ha svolto anche periodi di trasferta all'estero e, ad oggi, concorda nella collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Le parti, per contro, controvertono tutt'ora in ordine alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre. Il SI , da un lato, chiede che tale frequentazione sia Pt_1
concordata tra i genitori settimanalmente in base ai turni e orari lavorativi di ciascuno in modo di garantire in ogni caso al padre di trascorrere con i figli almeno due pomeriggi la settimana e altri due giorni da concordare comprensivi di pernotto (anche non coincidenti con il fine settimana).
La RA , per contro, chiede una più dettagliata regolamentazione, con previsione di CP_1
un preciso calendario dei giorni in cui il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli minori, lamentando come il SI sia solito non rispettare gli accordi Pt_1
presi.
Alla luce dell'evoluzione della vicenda familiare, appare congruo adottare la disciplina prevista ai punti c) e d) dell'accordo del luglio 2022 poi non ratificato in udienza dalla RA , CP_1
9 sostanzialmente a causa delle questioni economiche legate all'aumento dell'importo delle rate del mutuo, tale da renderle impossibile assumerne da sola i relativi oneri (v. verbale udienza del 20.10.2022 e del 25.05.2023 e poi meglio infra). In assenza di sostanziali modifiche nella situazione in fatto (v. ordinanza presidenziale) si tratta di previsione in linea con quelle che sono stati da sempre gli accordi delle parti sin dalla separazione, tenuto anche conto che oramai ha sedici anni ed RO ne ha undici, per cui diverse sono le esigenze di Per_1
accudimento dei due minori, oramai in età adolescenziale e preadolescenziale, rispetto all'epoca della separazione, risalente al 2017.
E, quindi, il padre terrà con sé i minori, anche con pernotto, secondo l'alternanza determinata dai turni ed orari lavorativi dei genitori, che si scambieranno settimanalmente i relativi calendari;
in ogni caso, il padre terrà con sè i figli almeno due giorni la settimana, anche con pernotto, e due fine settimana alternati al mese, comunque nel rispetto dei turni ed orari di lavoro di ciascun genitore e con impegno a portarli a scuola ovvero a casa, a seconda dell'orario concordato.
Il padre, inoltre, terrà con sé i figli per quattro settimane, non consecutive o consecutive solo per accordo tra le parti, durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie comprensiva, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno e per metà delle vacanze pasquali, comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua.
***
Venendo alle questioni economiche, va sottolineato come la condizione lavorativa e reddituale del SI abbia subito una positiva evoluzione del corso del presente procedimento in Pt_1 quanto, mentre all'epoca dell'introduzione del giudizio, aveva subito un contrazione dell'orario di lavoro ed era stato posto in cassa integrazione a causa dell'emergenza epidemiologica, ad oggi ha ripreso la propria attività lavorativa a tempo pieno, tanto che è stato impiegato in trasferta all'estero percependo la relativa indennità.
Le buste paga dimesse attestano, quindi, una retribuzione netta mensile di circa € 1.800 – (v. buste paga anno 2022), aumentata ad € 2.400 – 2.600 nei soli tre mesi di trasferta (v. documentazione depositata in data 11.05.2023).
La RA svolge attività lavorativa dipendente e, dalle ultime buste paga dimesse (v. CP_1 deposito 17.05.2023) risulta percepire una retribuzione mensile oscillante tra € 1.200 e € 1.600 con una media di circa € 1.300 – 1.400 mensili.
Entrambi i coniugi sostengono, in pari misura, le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, attualmente dell'importo complessivo di circa € 840 (v. deposito di parte convenuta
10 4.10.2023), ben superiore alla somma di € 490 allegata all'inizio del presente procedimento. Il SI , inoltre, a differenza della RA , sostiene anche il canone Pt_1 CP_1 dell'immobile condotto in locazione per € 480 mensili.
Alla luce di tutti questi elementi, la domanda proposta dalla resistente di quantificazione in €
800 mensili del contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del padre non può essere accolta in quanto eccessiva rispetto alle concrete disponibilità reddituali del ricorrente.
Per contro, può essere accolta la domanda proposta in via subordinata dalla medesima CP_1 di quantificazione dell'assegno nella misura di € 600 mensili, tenuto conto che l'importo rivalutato all'attualità dell'assegno previsto in sede di separazione ammonta a circa € 581 e delle accresciute esigenze dei minori rispetto all'epoca di quel giudizio. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione reddituale del nel corso del procedimento come sopra Pt_1 già ampiamente spiegata, appare congruo fissare la decorrenza dell'adeguamento dell'assegno dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo fino a quel momento l'importo dell'assegno stabilito in sede di separazione, così come già disposto in via provvisoria all'esito della fase presidenziale.
Infine, tenuto conto delle attuali pari entrate reddituali, ciascuno dei genitori sarà poi tenuto a sostenere la metà delle spese straordinarie necessarie per i due figli, da regolarsi secondo il protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone siglato nel 2019 da questo Tribunale con l'Ordine degli Avvocati di Venezia.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto sia della natura necessaria del giudizio che della soccombenza reciproca delle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.10.2007 in
GR VA (NA) tra ed , matrimonio trascritto nei registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di GR VA (NA), anno 2007 parte 2, serie A, n. 88, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) affida ad entrambi i genitori i figli minori ed RO, i quali dovranno Per_1
continuare a ricevere affetto, cura ed istruzione da entrambi i genitori;
3) dispone il collocamento prevalente dei due figli minori ed RO presso la Per_1
madre cui, a tal fine, rimane assegnata la casa coniugale;
11 4) il padre terrà con sé i minori, anche con pernotto, secondo l'alternanza determinata dai turni ed orari lavorativi dei genitori, che si scambieranno settimanalmente i relativi calendari;
in ogni caso, il padre terrà con sè i figli almeno due giorni la settimana, anche con pernotto, e due fine settimana alternati al mese, comunque nel rispetto dei turni ed orari di lavoro di ciascun genitore e con impegno a portarli a scuola ovvero a casa, a seconda dell'orario concordato;
il padre, inoltre, terrà con sé i figli per quattro settimane, non consecutive o consecutive solo per accordo tra le parti, durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie comprensiva, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno e per metà delle vacanze pasquali, comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua;
5) con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del SI Pt_1
un contributo al mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di € 600 mensili
(€ 300 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per il consumo delle famiglie di impiegati e operai, da corrispondersi al domicilio della RA
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente, CP_1
purché sia garantita la tracciabilità del versamento;
ferma fino alla pubblicazione della presente sentenza la misura dell'assegno stabilita in sede di separazione con l'originaria rivalutazione monetaria;
6) pone a carico dei genitori la metà ciascuno delle spese straordinarie necessarie per i due figli, da individuarsi secondo il Protocollo 2019 siglato da questo Tribunale con l'Ordine degli
Avvocati di Venezia;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale, il 13.11.2024.
Il Presidente
(dott.ssa Lisa Micochero)
Il Giudice estensore
(dott.ssa Tania Vettore)
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