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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9026 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott.ssa M. Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13355 del 2025 RG avente ad OGGETTO: impugnativa licenziamento, vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Micciarelli e dall'Avv. Fabio Franco Parte_1
RICORRENTE E persona del legale rap.nte p.t Controparte_1 NONCHE' n persona del legale rap.nte p.t Controparte_2
RESISTENTI – CONTUMACI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 la ricorrente agiva nei confronti delle società in epigrafe indicate dinanzi questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'infondatezza della condotta disciplinare contestata alla ricorrente in occasione del licenziamento intimatole in data 09.12.2024 e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegra della sig.ra nel proprio posto di Pt_1 lavoro, nonché al pagamento in favore di quest'ultima di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€ 1.133,18) dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, entro i limiti di legge;
II. In via meramente gradata. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 09.12.2024, per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di un'indennità dalle 6 alle 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata III. Previo accertamento della quantità del lavoro subordinato effettivamente prestato dalla ricorrente, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 11.541,36 a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento e la quantità del lavoro prestato;
€ 2.541,74 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito e sino al soddisfo. IV. condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ai procuratori antistatari”. In punto di fatto la ricorrente allegava di essere stata assunta, in data 13.09.2019, con contratto di lavoro indeterminato a tempo parziale orizzontale alle dipendenze della società “I Freschifreschi S.r.l.” P.I. , per lo svolgimento di mansioni di cassiera inquadrata nel livello B3 (ex 4) P.IVA_1 del CCNL ANPIT Commercio e che, a seguito di plurime cessioni di ramo di azienda, in ultimo il rapporto proseguiva, dal 05.09.2024, con “La Nuova Piazzetta S.r.l.” Affermava che nel tempo aveva prestato lavoro in Napoli alla via Orsi 62; di seguito alla via Salita Arenella 3 e, quindi, al punto vendita sito in Napoli alla via Orsi 2. Precisava che il 12.09.2024 il referente del punto vendita comunicava verbalmente alla lavoratrice il suo immediato trasferimento al punto vendita sito in Massa di Somma (NA), Corso Pirandello 18, per raggiungere il quale subiva infortunio in itinere con malattia sino al 03.11.2024. Rilevava che a seguito della richiesta di notizie in ordine alla cessione del ramo di azienda dalla propria precedente datrice di lavoro alla “la Nuova Piazzetta srl”, al trasferimento ed alle direttive da osservare al riguardo, l'11 novembre del 2024 riceveva una contestazione disciplinare al cui esito veniva irrogata, quale sanzione disciplinare, il licenziamento per giusta causa. Contestava la sussistenza dei fatti a lei ascritti e lamentava l'illegittimità del licenziamento per il mancato rispetto delle formalità prescritte dalla legge per il trasferimento della lavoratrice, comunicato oralmente, senza alcuna specifica delle ragioni tecnico-organizzative, in assenza di preavviso previsto dal CCNL di categoria ed in totale dispregio delle tutele delle quali la Pt_1 godeva ai sensi dell'art. 33 c. 5, Legge n. 104/1994, nonché, per la mancata osservanza della sequenza procedimentale prevista per l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Non si costituivano le resistenti. Pertanto, ritenuta superflua l'istruttoria supplementare, all'esito della discussione orale la causa veniva decisa. Il rapporto di lavoro tra le parti è sorto il 13 maggio 2019 e trattasi di impresa con più di 15 dipendenti (cfr. visura in atti) e, quindi, disciplinato dal d.lgs. n. 23 del 2015. L'ambito applicativo della reintegrazione (la cosiddetta tutela reale del lavoratore) è risultato, in seguito, ampliato sia ad opera della giurisprudenza, che ne ha predicato la “forza espansiva”, sia da una prima riforma legislativa dell'art. 18 statuto lavoratori (art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante «Disciplina dei licenziamenti individuali»), approvata sotto la spinta di una richiesta di referendum abrogativo, ammessa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 65 del 1990). La reintegrazione ha, poi, avuto un'ulteriore espansione, quanto alla sua area di applicazione, perché è stata prevista anche nel caso di licenziamento collettivo illegittimo dall'art 24 della legge n. 223 del 1991, in attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. Progressivamente, però, in epoca più recente, l'ampiezza applicativa della reintegrazione, è stata messa in discussione e sull'art. 18 statuto lavoratori, divenuto argomento divisivo e controverso anche nel dibattito tra le forze politiche e sociali, si sono appuntate, per un verso, pressioni riformatrici in favore di una maggiore flessibilità in uscita dal posto di lavoro, coniugate a politiche attive di sostegno, per l'altro, resistenze soprattutto nel mondo sindacale, per conservare la tutela reintegratoria. Si perviene, così, al punto di svolta rappresentato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), adottata nel contesto di un complessivo disegno riformatore della materia del lavoro. L'art. 18 statuto lavoratori viene, quindi, novellato e, soprattutto “frantumato” in plurimi regimi di tutela nei confronti del licenziamento individuale illegittimo, superando quella che fino ad allora era stata l'unicità della tutela reintegratoria per i licenziamenti individuali e collettivi. In uno di questi (d.lgs. n. 23 del 2015), in particolare, si stabilisce un diverso regime di tutela, nel caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti con il nuovo tipo di contratto, quindi, necessariamente in data successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015). In particolare, quanto alla disciplina del licenziamento individuale, il d.lgs. n. 23 del 2015 replica, nelle linee generali, la suddivisione delle tutele già operata dalla legge n. 92 del 2012 ma ridefinendo il perimetro della tutela reintegratoria e di quella indennitaria. Viene ulteriormente ridimensionata nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo ed è del tutto eliminata in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, per effetto del successivo d. l. n. 87 del 2018, come convertito, quanto alla disciplina dei licenziamenti individuali, si incrementa la misura dell'indennizzo (art. 3), confermando, per il resto, il meccanismo delle cosiddette tutele crescenti in progressione lineare (e certa) con l'anzianità di servizio in caso di licenziamento illegittimo. Per altro verso, sulla tutela indennitaria, hanno inciso le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020. L'effetto congiunto delle due richiamate pronunce è quello dell'ampliamento dell'area della tutela reintegratoria nel regime della legge n. 92 del 2012: l'«insussistenza del fatto» è posta a presupposto della tutela reintegratoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo sia soggettivo sia oggettivo. Con la prima, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, come convertito - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». Con la seconda pronuncia, è stata dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La tutela indennitaria ne è risultata, nel complesso, ampliata, nella misura in cui l'indennizzo è ora fissato in una forbice tra un minimo e un massimo e non è più quantificato in modo rigido unicamente secondo la progressione lineare dell'anzianità di servizio. Quindi, in sintesi, si passa dal regime ampio ed uniforme della tutela reintegratoria, in vigore per molti anni (dal 1970 fino al 2012), ad uno differenziato secondo la “gravità”, in senso lato, della violazione che inficia la legittimità del licenziamento (intimato dopo il 18 luglio 2012) e, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, ulteriormente differenziato con un maggiore restringimento dell'area della tutela reale e ampliamento di quella indennitaria, quest'ultima poi rinforzata in termini quantitativi dal d.l. n. 87 del 2018, come convertito (e quindi a partire dal 12 agosto 2018). Tanto premesso l'art 3 del dlgs cit. così prevede: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' .
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3 .
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”. In particolare, la tutela reintegratoria "attenuata", per quel che a noi rileva, è stata ricollegata alle ipotesi di illegittimità di licenziamento disciplinare ritenute più gravi, ossia ai casi in cui il giudice accerta che il fatto è insussistente (da un punto di vista materiale o giuridico) ovvero che è riconducibile fra le condotte suscettibili di sanzioni conservative in base al Codice disciplinare applicabile. Richiamata la disciplina della fattispecie in esame va ora esaminata, in concreto, la stessa. Nel caso di specie la contestazione ricevuta addebita alla ricorrente di essere stata assente, senza giustificato motivo, dopo la malattia presso il punto vendita cui era stata trasferita oralmente in Via Pirandello 12 in Massa di Somma ponendo, così, in essere un comportamento in contrasto con l'art 317 del ccnl applicato e venendo meno ai doveri sulla stessa ricadenti. Il procedimento disciplinare si concludeva con il licenziamento per giusta causa ex art 2109 c.c. Si osserva che, a tenore dell'art. 1460 c.c., nel contratto a prestazioni corrispettive l'inadempimento di una delle parti legittima il creditore a rifiutare la esecuzione della prestazione a proprio carico allorquando tale rifiuto non risulti contrario a buona fede (art. 1460 citato, comma 2). Pertanto, l'unico criterio di valutazione della legittimità della condotta del lavoratore deriva dalla applicazione, nella fattispecie concreta, della clausola generale della buona fede oggettiva. Questo Giudice intende dare continuità all'orientamento seguito dalla Corte secondo cui anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme a buona fede (Cassazione civile, sez. lav., 05 dicembre 2017, n. 29054; 29.2.2016 nr. 3959; 05 marzo 2015, n. 4474; nr. 11430/2006). Il mutamento della sede lavorativa deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (Cass. n. 11927 del 2013; Cass. n. 27844 del 2009; Cass. n. 26920 del 2008; Cass. n. 16907 del 2006; Cass. n. 4771 del 2004; Cass. n. 18209 del 2002; Cass. n. 1074 del 1999); che in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2, sicchè lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria (Cass. n. 3959 del 2016). Non costituendosi in giudizio la società non ha dimostrato le ragioni tecnico organizzative del trasferimento. La lavoratrice, nella diffida inoltrata il 4 novembre 2024, oltre a richiedere direttive circa lo svolgimento della propria prestazione, contestava la forma e la sostanza del trasferimento orale offrendo la propria prestazione lavorativa. Deve, poi, rilevarsi che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa sia beneficiaria dei permessi di cui all'art 33 comma 3 della L n.104 del 1992. Ne consegue, pertanto, che in applicazione del comma 5: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. L'assenza di consenso al trasferimento rende di certo illegittimo il trasferimento. Il licenziamento posto in essere dalla società è, quindi, privo di giusta causa non sussistendo il fatto posto a base del provvedimento disciplinare con conseguente ordine di reintegra nei confronti della ultima società cui è stato nuovamente trasferito il rapporto di lavoro ossia la Controparte_2 con condanna della stessa al pagamento di 12 mensilità della retribuzione di
[...] riferimento del TFR che, dalla ultima busta paga relativa all'ottobre del 2024, risulta essere € 1032,93. Deve, invece, rigettarsi la domanda al pagamento del TFR essendo il rapporto lavorativo ancora in essere ed al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori in assenza di specifiche allegazione al riguardo. In ragione del parziale accoglimento le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato ed ordina la reintegra della ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché, il pagamento in favore di quest'ultima di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR (€ 1.032,93);
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condannale le resistenti in solido al pagamento della metà delle spese del giudizio che liquida in € 2700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 4 dicembre 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa M.Rosaria Lombardi
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott.ssa M. Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13355 del 2025 RG avente ad OGGETTO: impugnativa licenziamento, vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Micciarelli e dall'Avv. Fabio Franco Parte_1
RICORRENTE E persona del legale rap.nte p.t Controparte_1 NONCHE' n persona del legale rap.nte p.t Controparte_2
RESISTENTI – CONTUMACI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 la ricorrente agiva nei confronti delle società in epigrafe indicate dinanzi questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'infondatezza della condotta disciplinare contestata alla ricorrente in occasione del licenziamento intimatole in data 09.12.2024 e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegra della sig.ra nel proprio posto di Pt_1 lavoro, nonché al pagamento in favore di quest'ultima di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€ 1.133,18) dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, entro i limiti di legge;
II. In via meramente gradata. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 09.12.2024, per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di un'indennità dalle 6 alle 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata III. Previo accertamento della quantità del lavoro subordinato effettivamente prestato dalla ricorrente, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 11.541,36 a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento e la quantità del lavoro prestato;
€ 2.541,74 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito e sino al soddisfo. IV. condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ai procuratori antistatari”. In punto di fatto la ricorrente allegava di essere stata assunta, in data 13.09.2019, con contratto di lavoro indeterminato a tempo parziale orizzontale alle dipendenze della società “I Freschifreschi S.r.l.” P.I. , per lo svolgimento di mansioni di cassiera inquadrata nel livello B3 (ex 4) P.IVA_1 del CCNL ANPIT Commercio e che, a seguito di plurime cessioni di ramo di azienda, in ultimo il rapporto proseguiva, dal 05.09.2024, con “La Nuova Piazzetta S.r.l.” Affermava che nel tempo aveva prestato lavoro in Napoli alla via Orsi 62; di seguito alla via Salita Arenella 3 e, quindi, al punto vendita sito in Napoli alla via Orsi 2. Precisava che il 12.09.2024 il referente del punto vendita comunicava verbalmente alla lavoratrice il suo immediato trasferimento al punto vendita sito in Massa di Somma (NA), Corso Pirandello 18, per raggiungere il quale subiva infortunio in itinere con malattia sino al 03.11.2024. Rilevava che a seguito della richiesta di notizie in ordine alla cessione del ramo di azienda dalla propria precedente datrice di lavoro alla “la Nuova Piazzetta srl”, al trasferimento ed alle direttive da osservare al riguardo, l'11 novembre del 2024 riceveva una contestazione disciplinare al cui esito veniva irrogata, quale sanzione disciplinare, il licenziamento per giusta causa. Contestava la sussistenza dei fatti a lei ascritti e lamentava l'illegittimità del licenziamento per il mancato rispetto delle formalità prescritte dalla legge per il trasferimento della lavoratrice, comunicato oralmente, senza alcuna specifica delle ragioni tecnico-organizzative, in assenza di preavviso previsto dal CCNL di categoria ed in totale dispregio delle tutele delle quali la Pt_1 godeva ai sensi dell'art. 33 c. 5, Legge n. 104/1994, nonché, per la mancata osservanza della sequenza procedimentale prevista per l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Non si costituivano le resistenti. Pertanto, ritenuta superflua l'istruttoria supplementare, all'esito della discussione orale la causa veniva decisa. Il rapporto di lavoro tra le parti è sorto il 13 maggio 2019 e trattasi di impresa con più di 15 dipendenti (cfr. visura in atti) e, quindi, disciplinato dal d.lgs. n. 23 del 2015. L'ambito applicativo della reintegrazione (la cosiddetta tutela reale del lavoratore) è risultato, in seguito, ampliato sia ad opera della giurisprudenza, che ne ha predicato la “forza espansiva”, sia da una prima riforma legislativa dell'art. 18 statuto lavoratori (art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante «Disciplina dei licenziamenti individuali»), approvata sotto la spinta di una richiesta di referendum abrogativo, ammessa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 65 del 1990). La reintegrazione ha, poi, avuto un'ulteriore espansione, quanto alla sua area di applicazione, perché è stata prevista anche nel caso di licenziamento collettivo illegittimo dall'art 24 della legge n. 223 del 1991, in attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. Progressivamente, però, in epoca più recente, l'ampiezza applicativa della reintegrazione, è stata messa in discussione e sull'art. 18 statuto lavoratori, divenuto argomento divisivo e controverso anche nel dibattito tra le forze politiche e sociali, si sono appuntate, per un verso, pressioni riformatrici in favore di una maggiore flessibilità in uscita dal posto di lavoro, coniugate a politiche attive di sostegno, per l'altro, resistenze soprattutto nel mondo sindacale, per conservare la tutela reintegratoria. Si perviene, così, al punto di svolta rappresentato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), adottata nel contesto di un complessivo disegno riformatore della materia del lavoro. L'art. 18 statuto lavoratori viene, quindi, novellato e, soprattutto “frantumato” in plurimi regimi di tutela nei confronti del licenziamento individuale illegittimo, superando quella che fino ad allora era stata l'unicità della tutela reintegratoria per i licenziamenti individuali e collettivi. In uno di questi (d.lgs. n. 23 del 2015), in particolare, si stabilisce un diverso regime di tutela, nel caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti con il nuovo tipo di contratto, quindi, necessariamente in data successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015). In particolare, quanto alla disciplina del licenziamento individuale, il d.lgs. n. 23 del 2015 replica, nelle linee generali, la suddivisione delle tutele già operata dalla legge n. 92 del 2012 ma ridefinendo il perimetro della tutela reintegratoria e di quella indennitaria. Viene ulteriormente ridimensionata nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo ed è del tutto eliminata in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, per effetto del successivo d. l. n. 87 del 2018, come convertito, quanto alla disciplina dei licenziamenti individuali, si incrementa la misura dell'indennizzo (art. 3), confermando, per il resto, il meccanismo delle cosiddette tutele crescenti in progressione lineare (e certa) con l'anzianità di servizio in caso di licenziamento illegittimo. Per altro verso, sulla tutela indennitaria, hanno inciso le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020. L'effetto congiunto delle due richiamate pronunce è quello dell'ampliamento dell'area della tutela reintegratoria nel regime della legge n. 92 del 2012: l'«insussistenza del fatto» è posta a presupposto della tutela reintegratoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo sia soggettivo sia oggettivo. Con la prima, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, come convertito - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». Con la seconda pronuncia, è stata dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La tutela indennitaria ne è risultata, nel complesso, ampliata, nella misura in cui l'indennizzo è ora fissato in una forbice tra un minimo e un massimo e non è più quantificato in modo rigido unicamente secondo la progressione lineare dell'anzianità di servizio. Quindi, in sintesi, si passa dal regime ampio ed uniforme della tutela reintegratoria, in vigore per molti anni (dal 1970 fino al 2012), ad uno differenziato secondo la “gravità”, in senso lato, della violazione che inficia la legittimità del licenziamento (intimato dopo il 18 luglio 2012) e, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, ulteriormente differenziato con un maggiore restringimento dell'area della tutela reale e ampliamento di quella indennitaria, quest'ultima poi rinforzata in termini quantitativi dal d.l. n. 87 del 2018, come convertito (e quindi a partire dal 12 agosto 2018). Tanto premesso l'art 3 del dlgs cit. così prevede: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' .
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3 .
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”. In particolare, la tutela reintegratoria "attenuata", per quel che a noi rileva, è stata ricollegata alle ipotesi di illegittimità di licenziamento disciplinare ritenute più gravi, ossia ai casi in cui il giudice accerta che il fatto è insussistente (da un punto di vista materiale o giuridico) ovvero che è riconducibile fra le condotte suscettibili di sanzioni conservative in base al Codice disciplinare applicabile. Richiamata la disciplina della fattispecie in esame va ora esaminata, in concreto, la stessa. Nel caso di specie la contestazione ricevuta addebita alla ricorrente di essere stata assente, senza giustificato motivo, dopo la malattia presso il punto vendita cui era stata trasferita oralmente in Via Pirandello 12 in Massa di Somma ponendo, così, in essere un comportamento in contrasto con l'art 317 del ccnl applicato e venendo meno ai doveri sulla stessa ricadenti. Il procedimento disciplinare si concludeva con il licenziamento per giusta causa ex art 2109 c.c. Si osserva che, a tenore dell'art. 1460 c.c., nel contratto a prestazioni corrispettive l'inadempimento di una delle parti legittima il creditore a rifiutare la esecuzione della prestazione a proprio carico allorquando tale rifiuto non risulti contrario a buona fede (art. 1460 citato, comma 2). Pertanto, l'unico criterio di valutazione della legittimità della condotta del lavoratore deriva dalla applicazione, nella fattispecie concreta, della clausola generale della buona fede oggettiva. Questo Giudice intende dare continuità all'orientamento seguito dalla Corte secondo cui anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme a buona fede (Cassazione civile, sez. lav., 05 dicembre 2017, n. 29054; 29.2.2016 nr. 3959; 05 marzo 2015, n. 4474; nr. 11430/2006). Il mutamento della sede lavorativa deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (Cass. n. 11927 del 2013; Cass. n. 27844 del 2009; Cass. n. 26920 del 2008; Cass. n. 16907 del 2006; Cass. n. 4771 del 2004; Cass. n. 18209 del 2002; Cass. n. 1074 del 1999); che in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2, sicchè lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria (Cass. n. 3959 del 2016). Non costituendosi in giudizio la società non ha dimostrato le ragioni tecnico organizzative del trasferimento. La lavoratrice, nella diffida inoltrata il 4 novembre 2024, oltre a richiedere direttive circa lo svolgimento della propria prestazione, contestava la forma e la sostanza del trasferimento orale offrendo la propria prestazione lavorativa. Deve, poi, rilevarsi che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa sia beneficiaria dei permessi di cui all'art 33 comma 3 della L n.104 del 1992. Ne consegue, pertanto, che in applicazione del comma 5: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. L'assenza di consenso al trasferimento rende di certo illegittimo il trasferimento. Il licenziamento posto in essere dalla società è, quindi, privo di giusta causa non sussistendo il fatto posto a base del provvedimento disciplinare con conseguente ordine di reintegra nei confronti della ultima società cui è stato nuovamente trasferito il rapporto di lavoro ossia la Controparte_2 con condanna della stessa al pagamento di 12 mensilità della retribuzione di
[...] riferimento del TFR che, dalla ultima busta paga relativa all'ottobre del 2024, risulta essere € 1032,93. Deve, invece, rigettarsi la domanda al pagamento del TFR essendo il rapporto lavorativo ancora in essere ed al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori in assenza di specifiche allegazione al riguardo. In ragione del parziale accoglimento le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato ed ordina la reintegra della ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché, il pagamento in favore di quest'ultima di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR (€ 1.032,93);
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condannale le resistenti in solido al pagamento della metà delle spese del giudizio che liquida in € 2700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 4 dicembre 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa M.Rosaria Lombardi