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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del Giudice
Monocratico, dr. Scalera Salvatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, in persona del direttore p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Edoardo Razzino;
appellante
CONTRO
; CP_1 appellato contumace
E
, in persona del p.t.; rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Fazzi;
Controparte_2 CP_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 285/22 emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello l' ha convenuto in Parte_1 giudizio e la , per chiedere la riforma della sentenza di primo CP_1 Controparte_2 grado con cui il giudice di pace in accoglimento della domanda attorea aveva dichiarato la prescrizione del diritto degli enti impositori ad esigere il pagamento delle somme di cui all'estratto di ruolo n. 0003832 del 2012 relativo alla cartella n. 06220120028444237000 in riferimento alla Tassa Automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, Anno 2010 (Ente creditore: EG ) per l'importo di € 314,07, non essendo stata data la prova da parte CP_2 dell'ente impositore della avvenuta notifica dell'atto nel termine di 5 anni.
L'appellante ha contestato preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di tassa automobilistica attenente alla giurisdizione del giudice tributario ex art. art. 2 D.lgs. 546/1992, ed in subordine l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Maddaloni, in favore del Giudice di Pace di Pace di Lucca, trattandosi di competenza funzionale ex art. 27 c.p.c.
Nel merito ha invece contestato l'inammissibilità della domanda attorea, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la rituale notifica della sottesa cartella esattoriale, peraltro mai impugnata.
Si è costituita l'appellata aderendo all'appello promosso dalla Controparte_2 [...]
e chiedendone l'integrale accoglimento. Parte_2
Va dichiarata la contumacia dell'appellato , il quale pur ritualmente citato non CP_1 si è costituito in giudizio.
La causa dopo essere stata più volte rinviata a causa degli obiettivi imposti dal PNRR, pur in assenza di acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 14.5.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Preliminarmente va rilevato che l'odierno appello può essere deciso anche in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado non essendo lo stesso indispensabile rispetto ai motivi di gravame (Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n.8506), tenuto conto della documentazione rinvenuta nella produzione di parte appellante (cfr.: sentenza di primo grado;
estratto di ruolo e relata di notifica della cartella di pagamento;
intimazione di pagamento n. 06220149010100549000, notificata in data
17.12.2014; preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06276201600000056000, notificata in data
13.5.2016; intimazione di pagamento n. 06220179001783664000, notificata in data
10.5.2017; intimazione di pagamento n. 06220189004522602000, notificata in data
15.10.2018; intimazione di pagamento n. 06220199003171350000, notificata in data
20.3.2019).
Premesso ciò, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, prevede che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle
Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n.
288), "tributo proprio derivato della EG".
Ne consegue che la pretesa impositiva dedotta nell'odierno giudizio, consistente in
“Tassa Automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, Anno 2010”, è di natura tributaria.
Delineata la natura tributaria della suddetta pretesa impositiva, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, in riferimento all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U., sent. n. 28709/2020).
Con la stessa pronuncia, la Consulta ha precisato che la citata norma è immune da vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso
«il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così
Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del
29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore nel giudizio di primo grado aveva dedotto l'omessa notifica della cartella e dell'atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione del credito verificatasi per l'effetto, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Le spese di lite si considerano compensate in ragione della natura della decisione
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. in accoglimento dell'appello dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3. spese di lite compensate.
Santa Maria Capua Vetere, lì 25.9.2025 il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del Giudice
Monocratico, dr. Scalera Salvatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, in persona del direttore p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Edoardo Razzino;
appellante
CONTRO
; CP_1 appellato contumace
E
, in persona del p.t.; rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Fazzi;
Controparte_2 CP_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 285/22 emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello l' ha convenuto in Parte_1 giudizio e la , per chiedere la riforma della sentenza di primo CP_1 Controparte_2 grado con cui il giudice di pace in accoglimento della domanda attorea aveva dichiarato la prescrizione del diritto degli enti impositori ad esigere il pagamento delle somme di cui all'estratto di ruolo n. 0003832 del 2012 relativo alla cartella n. 06220120028444237000 in riferimento alla Tassa Automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, Anno 2010 (Ente creditore: EG ) per l'importo di € 314,07, non essendo stata data la prova da parte CP_2 dell'ente impositore della avvenuta notifica dell'atto nel termine di 5 anni.
L'appellante ha contestato preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di tassa automobilistica attenente alla giurisdizione del giudice tributario ex art. art. 2 D.lgs. 546/1992, ed in subordine l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Maddaloni, in favore del Giudice di Pace di Pace di Lucca, trattandosi di competenza funzionale ex art. 27 c.p.c.
Nel merito ha invece contestato l'inammissibilità della domanda attorea, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la rituale notifica della sottesa cartella esattoriale, peraltro mai impugnata.
Si è costituita l'appellata aderendo all'appello promosso dalla Controparte_2 [...]
e chiedendone l'integrale accoglimento. Parte_2
Va dichiarata la contumacia dell'appellato , il quale pur ritualmente citato non CP_1 si è costituito in giudizio.
La causa dopo essere stata più volte rinviata a causa degli obiettivi imposti dal PNRR, pur in assenza di acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 14.5.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Preliminarmente va rilevato che l'odierno appello può essere deciso anche in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado non essendo lo stesso indispensabile rispetto ai motivi di gravame (Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n.8506), tenuto conto della documentazione rinvenuta nella produzione di parte appellante (cfr.: sentenza di primo grado;
estratto di ruolo e relata di notifica della cartella di pagamento;
intimazione di pagamento n. 06220149010100549000, notificata in data
17.12.2014; preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06276201600000056000, notificata in data
13.5.2016; intimazione di pagamento n. 06220179001783664000, notificata in data
10.5.2017; intimazione di pagamento n. 06220189004522602000, notificata in data
15.10.2018; intimazione di pagamento n. 06220199003171350000, notificata in data
20.3.2019).
Premesso ciò, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, prevede che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle
Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n.
288), "tributo proprio derivato della EG".
Ne consegue che la pretesa impositiva dedotta nell'odierno giudizio, consistente in
“Tassa Automobilistica ex art. 17 Legge 449/97, Anno 2010”, è di natura tributaria.
Delineata la natura tributaria della suddetta pretesa impositiva, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, in riferimento all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U., sent. n. 28709/2020).
Con la stessa pronuncia, la Consulta ha precisato che la citata norma è immune da vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso
«il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così
Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del
29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore nel giudizio di primo grado aveva dedotto l'omessa notifica della cartella e dell'atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione del credito verificatasi per l'effetto, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Le spese di lite si considerano compensate in ragione della natura della decisione
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. in accoglimento dell'appello dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3. spese di lite compensate.
Santa Maria Capua Vetere, lì 25.9.2025 il Giudice
dr. Salvatore Scalera