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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...](C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Calasetta alla vico 2° strada vecchia n.16, elettivamente domiciliata in Carloforte alla via Bruno
Danero 85 presso lo studio dell'Avv. Nicolfranco Ghigino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e res.te in Calasetta nel Vico II° Strada CP_1
Vecchia n°16, CF ed elett. dom.to in Sant'Antioco, nella via Nazionale C.F._2
n°11, presso e nello studio dell'Avv. Cecilia Mereu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
resistente- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari dichiarare, contrariis reictis:
1. La separazione dei coniugi;
2. l'addebito della separazione alla sig. il CP_1
quale ha violato dolosamente i doveri matrimoniali;
3. l'assegnazione della casa coniugale, alla sig.ra la quale dovrà vivere con le figlie minori;
4. disporre che le figlie minori Parte_1
ed vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali provvederanno Per_1 Per_2
di comune accordo alla loro educazione, cura ed istruzione, nonchÈ a tutte le questioni di maggiore importanza per la loro vita. Le stesse abiteranno stabilmente con la madre presso la casa coniugale sedente in Calasetta Vico II° strada Vecchia n.16; 5. I coniugi, ciascuno nel proprio ruolo di padre e di madre, si dovranno impegnare fin da ora, nel primario interesse delle figlie, a favorire e valorizzare in esse, quei sentimenti di stima e di rispetto nei confronti dell'altro genitore e ad evitare quegli atteggiamenti che, al contrario, ne screditano il loro ruolo.
6. il padre potrà esercitare il diritto di visita e quindi tenere il le figlie con le seguenti modalità: • il martedì e giovedì dalle
17,00 alle 21,00 • il fine settimana alternato il sabato dalle 10,00 alle 21,00 della domenica • il giorno di Natale o il primo giorno dell'anno alternativamente con la madre dalle 10,00 alle 21,00 •
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo alternativamente con la madre dalle 10,00 alle 21,00; 5)
Disporre in capo al sig. un assegno mensile a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
di € 400,00 ( quattrocento ) , per la figlia nella misura di € 400,00 ( quattrocento ) , Per_1 Per_2
per la moglie nella misura di € 400,00 ( quattrocento ) o a quella diversa somma Parte_1
che il Giudice riterrà di giustizia e in base alla capacità reddituale del padre, da versarsi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) Quanto
alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli (visite mediche e specialistiche) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% al sig. e 30% Controparte_2
per la sig.ra 7) Con vittoria di spese ed onorari.” Parte_1
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia l'ill.mo Giudice:
1)-sancire la separazione tra i coniugi e autorizzarli a vivere separatamente;
2)-assegnare l'abitazione coniugale alla ricorrente affinché ci viva, esclusivamente, con le figlie minorenni;
3)-
affidare ad entrambi i genitori le minori figlie e , le quali dovranno ricevere da Per_2 Per_1
entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
4)-
disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
5)-stabilire, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che i genitori esercitino la potestà separatamente;
6)-disporre che le minori abbiano collocazione prevalente presso la madre e che il padre, salvi diversi accordi, possa tenerle con sé per tre sere la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita della scuola o comunque dalle 13,30 fino alle 21,00 (23,00 nel periodo estivo) e a settimane alterne dal sabato (giorno non scolastico) dalle ore 10,00 fino alla mattina del lunedì successivo, con accompagnamento a scuola delle bimbe da parte del padre, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago delle minori. Nella settimana in cui il padre terrà con sé le figlie dal sabato al lunedì mattina, terrà con sé le bambine il lunedì e il mercoledì con gli stessi orari dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì relativi alla settimana precedente. Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al
30 dicembre oppure la mattina dal 01 gennaio fino al 06 gennaio con accordo tra le parti per i giorni del 24 e del 31 dicembre;
durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, presso ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il mese di giugno;
per le ulteriori festività e i compleanni le minori staranno presso ciascun genitore con il regime dell'alternanza; 7)- porre a carico del padre un contributo complessivo di mantenimento di Euro 400,00 mensili in favore delle figlie minori,
conviventi con la madre, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat. Oltre alla partecipazione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (rette scolastiche, spese per baby sitter, spese sanitarie non coperte dal SSN) che si rendessero necessarie per le minori;
8)
esonerare il convenuto dal pagamento di un assegno mensile a favore del coniuge.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023, la signora ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione personale con addebito al coniuge nonché CP_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Calasetta, dove ha dichiarato di voler continuare a vivere con le figlie minori e . Ha chiesto che le minori fossero affidate congiuntamente ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, e che il padre potesse esercitare il diritto di visita secondo modalità predefinite.
La ricorrente ha altresì domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per sé
e per le figlie, nonché il versamento da parte del marito delle rate del mutuo relativo all'abitazione familiare e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del coniuge e del
30% a suo carico.
A fondamento delle proprie richieste, la ricorrente ha riferito che le parti si erano unite in matrimonio concordatario in Calasetta, fissando la residenza coniugale nell'abitazione di proprietà
comune. Ha dichiarato di svolgere la professione di agente immobiliare e di aver percepito, nel
2022, un reddito imponibile di euro 4.570,00, mentre il marito, iscritto all'albo dei geometri,
avrebbe di fatto gestito la medesima agenzia a lei intestata, percependo provvigioni non dichiarate per circa euro 3.500,00 mensili. Ha sostenuto che, dopo una fase iniziale di serenità, il rapporto matrimoniale si era progressivamente deteriorato a causa del comportamento arrogante e indisponente del marito, il quale, nel 2021, avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna residente a
Cagliari, circostanza da lei documentata e ritenuta causa della definitiva crisi coniugale.
Ha inoltre rappresentato di trovarsi in gravi difficoltà economiche, di sostenere personalmente il pagamento del mutuo e delle spese di gestione delle agenzie immobiliari, e di aver valutato la chiusura dell'attività, ostacolata tuttavia dalle penalità previste dal contratto di franchising con la società Gabetti S.p.A.
Con memoria di costituzione depositata il 20 aprile 2023, il resistente si è CP_1
costituito in giudizio, non opponendosi alla separazione né all'affidamento condiviso delle figlie,
ma formulando proposte differenti in ordine al mantenimento e alle modalità di frequentazione.
Ha chiesto che fosse determinato a suo carico un assegno di mantenimento non superiore a euro
200,00 mensili per ciascuna figlia, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, e di essere esonerato da ogni contributo in favore della moglie, chiedendo anzi che quest'ultima gli corrispondesse un assegno di euro 200,00 mensili, in considerazione dei redditi e dei beni a lei intestati.
Ha altresì domandato l'addebito della separazione a carico della moglie, ritenendo che la crisi coniugale fosse conseguenza del suo comportamento, della chiusura del dialogo e dell'abbandono dell'attività professionale comune.
Il resistente ha descritto il rapporto matrimoniale come sin dall'origine difficile e conflittuale,
aggravato – a suo dire – dal carattere introverso della moglie e dal continuo coinvolgimento della madre di lei nella vita di coppia, elementi che avrebbero progressivamente reso impossibile la convivenza.
Ha inoltre riferito che l'impossibilità, protrattasi per anni, di avere figli aveva acuito le tensioni,
sino a quando, nel 2015, la coppia aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita, da cui erano nate le gemelle e . Per_2 Per_1
Secondo il resistente, la nascita delle bambine aveva inizialmente ricomposto l'equilibrio familiare,
ma la moglie avrebbe poi assunto un atteggiamento di eccessiva possessività, escludendolo progressivamente dalla quotidianità delle figlie.
Ha altresì dedotto che, a partire dal 2020, la ricorrente aveva intrapreso una relazione sentimentale con un uomo di Calasetta, durata circa tre anni.
Sotto il profilo economico, il resistente ha precisato che la moglie ha esercitato la professione di agente immobiliare sin dal 2007, gestendo in autonomia due agenzie – una a Calasetta e una a
Carloforte – in forza di un contratto di franchising con la Gabetti S.p.A. in scadenza nel 2025.
Ha affermato che la ricorrente percepiva direttamente le provvigioni derivanti dalle compravendite immobiliari, versate sul proprio conto corrente, e che egli non aveva mai ricevuto alcun compenso per la collaborazione prestata.
Ha, inoltre, documentato che la aveva conseguito redditi di rilievo, pari a euro 60.396,00 nel Pt_1
2020, euro 54.400,00 nel 2022 e euro 22.665,00 nei primi mesi del 2023, nonché proventi da locazioni per circa euro 9.600,00 annui, essendo proprietaria di più immobili, tra cui la casa coniugale.
Ha specificato che il mutuo per l'abitazione, cointestato ai coniugi, veniva pagato tramite il conto della moglie, sul quale confluivano i proventi dell'attività immobiliare.
Per quanto riguarda i propri redditi, il resistente ha dichiarato di esercitare la professione di geometra, con redditi dichiarati pari a euro 28.228,00 nel 2019, euro 10.992,00 nel 2020 ed euro
15.996,00 nel 2021.
All'udienza del 3 maggio 2023 le parti sono state ascoltate personalmente.
La ricorrente ha confermato le proprie allegazioni, riferendo che la crisi coniugale era dipesa da incompatibilità caratteriali e da tensioni insorte dopo la nascita delle figlie, precisando che da due anni i coniugi convivevano “da separati in casa”. Il resistente ha riconosciuto la cessazione della comunione materiale e spirituale di vita, ma ha negato ogni comportamento doloso o relazione extraconiugale, dichiarando di percepire redditi annui di circa euro 15.000,00 e di non disporre di un'abitazione alternativa.
Con ordinanza presidenziale è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , Pt_1
con affidamento condiviso delle figlie e collocazione prevalente presso la madre.
È stato inoltre stabilito che il padre potesse tenere con sé le minori per tre sere a settimana, oltre che nei fine settimana alternati e in periodi prestabiliti durante le festività natalizie, pasquali ed estive.
Rilevato che la ricorrente disponeva di redditi propri, non è stato disposto alcun assegno in suo favore, determinandosi invece in euro 600,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento delle figlie, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
Nella seconda fase del giudizio, con memoria integrativa, la ricorrente ha insistito per l'addebito della separazione al marito, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente delle minori presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni secondo le modalità
concordate, nonché la condanna del resistente al pagamento di euro 400,00 mensili per ciascuna figlia e di ulteriori euro 400,00 in proprio favore, oltre rivalutazione ISTAT e quota di mutuo mensile pari a euro 488,62.
Il resistente, a sua volta, ha depositato memoria integrativa confermando la richiesta di separazione con addebito alla moglie e la determinazione di un assegno di mantenimento non superiore a euro
200,00 mensili per ciascuna figlia, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie e l'esonero da ogni contributo in favore della moglie.
All'udienza del 17 ottobre 2023 le parti hanno concordato una lieve modifica delle modalità di visita paterna, successivamente recepita nel provvedimento del 22 maggio 2024, con cui il Giudice
ha ammesso le prove richieste ai fini della domanda di addebito e della ricostruzione della situazione economica delle parti. All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 18.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
******
Dagli atti e dalle dichiarazioni rese risulta ormai irrimediabilmente venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale di vita, con reciproca perdita di affetto e intesa, sì da rendere la prosecuzione della convivenza intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
*****
La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere valutata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'addebito presuppone la prova che la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, e che sussista un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., nn. 14042/2008; 2740/2008; 279/2000).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il resistente avrebbe intrattenuto, nel corso del 2021,
una relazione extraconiugale con tale sig.ra allegando a riscontro alcune prenotazioni alberghiere a nome del resistente Persona_3
presso gli hotel “Ulivi e Palme” e “Santa Gilla”, nonché indicando testimoni a conferma della relazione. La madre della ricorrente, ha riferito di aver visto in un'occasione Persona_4
il genero in compagnia di una donna che riteneva essere la sig.ra nei pressi di un albergo Per_3
di Cagliari. Altri testimoni hanno confermato le informazioni fornite dalla ricorrente, ma si tratta di dichiarazioni basate su quanto riferito dalla stessa, senza riscontri diretti o oggettivi. Pur ritenendo che tali elementi possano far ritenere altamente probabile che il resistente abbia intrattenuto una relazione extraconiugale, deve però ritenersi non provato il nesso causale tra tale condotta e la crisi matrimoniale. Ciò in quanto la stessa ricorrente, in sede di udienza presidenziale,
ha dichiarato che la crisi coniugale si era già manifestata ben prima dell'asserita relazione,
derivando da una profonda incompatibilità caratteriale e dalle difficoltà nella gestione quotidiana delle figlie gemelle. La convivenza, pertanto, risultava già deteriorata, con tensioni continue e incapacità di trovare un equilibrio, fattori che hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio certo e sufficiente a dimostrare che la condotta extraconiugale del resistente sia stata la causa determinante della rottura del vincolo matrimoniale, la domanda di addebito non può essere accolta. La separazione va dunque pronunciata senza addebito, riconducendo le cause della crisi alla reciproca incompatibilità
caratteriale e al progressivo allentamento del legame affettivo tra i coniugi.
*****
Venendo ora ai provvedimenti relativi alla prole, le parti hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , riconoscendo l'importanza del Per_2 Per_1
mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Il Collegio ritiene opportuno accogliere tale richiesta, nell'interesse superiore delle minori, in conformità con quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., tenuto conto della necessità di garantire alle bambine un ambiente familiare stabile, sicuro e improntato alla collaborazione tra i genitori.
Le modalità dell'affidamento condiviso dovranno assicurare la continuità dei rapporti affettivi e l'equilibrata suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Si stabilisce pertanto che, durante il periodo scolastico, le minori saranno affidate al padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nei mesi invernali e fino alle ore 24:00 nei mesi estivi. I fine settimana saranno alternati, con ritiro delle bambine dal venerdì pomeriggio e rientro al lunedì successivo, per due settimane al mese.
I periodi di vacanza, festività e vacanze estive saranno equamente ripartiti tra i genitori, garantendo alle minori il godimento di entrambe le figure genitoriali in modo continuativo e armonioso. Le
decisioni straordinarie relative alla salute, istruzione e formazione delle bambine dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, previa adeguata comunicazione e motivazione, con l'obbligo di fornire documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Tali modalità mirano a preservare la stabilità emotiva delle minori, assicurando al contempo il pieno esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali di entrambe le parti.
****
Tenuto conto dell'interesse preminente delle minori alla conservazione del loro abituale contesto di vita e dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, il Collegio ritiene conforme a tale interesse disporre l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra . Parte_1
*****
Venendo ora alle questioni economiche e al contributo da versare per le minori, il Collegio osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 155 c.c., il genitore non collocatario ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie capacità economiche, tenendo conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio e delle esigenze effettive dei minori. La giurisprudenza ha precisato che il contributo deve essere commisurato al reddito del genitore obbligato e ai bisogni concreti dei figli, comprendendo le spese ordinarie per alimentazione, istruzione, salute e attività formative, nonché le spese straordinarie necessarie (Cass. civ., nn. 11504/2017; 9147/2014).
Venendo ora alla condizione reddituale delle parti, il Collegio osserva che il resistente, svolge la professione di geometra, con redditi dichiarati per l'anno 2019 pari ad euro 28.220,00, per l'anno
2020 pari ad euro 10.992,00 e per l'anno 2021 pari a euro 15.996,00. Lo stesso risulta gravato dal pagamento delle rate mensili di importo pari ad euro 465,63 relative ad un prestito personale contratto per la ristrutturazione di un immobile.
La ricorrente, invece, ha svolto durante il matrimonio la professione di agente immobiliare ed era titolare di due agenzie, una a Calasetta e una a Carloforte, con canoni mensili rispettivamente di €
1.000,00 ciascuna, operanti tramite franchising con Gabetti S.p.A. La medesima ha precisato di essersi trovata in difficoltà economiche e di aver chiuso le predette attività e la partita iva nel settembre 2023, trasferendo le agenzie al marito. Inizialmente ha indicato di aver percepito per il
2022 un reddito di euro 4.570,00, successivamente ha precisato che il reddito ammontava ad euro
22.595,00 annui. La ricorrente risulta proprietaria di beni immobili ed è gravata così come il coniuge dal pagamento della rata di mutuo.
Per quanto concerne la condizione reddituale del resistente, la ricorrente ha segnalato che lo stesso ha collaborato presso le agenzie a lei intestate, percependo provvigioni dalle vendite. Ha segnalato,
altresì, che il medesimo ha acquistato nel 2023 e nel 2025 due immobili a Calasetta, uno concesso in locazione e l'altro in corso di ristrutturazione, oltre ad autovetture di grossa cilindrata e strumenti tecnologici di nuova generazione, dimostrando un tenore di vita più elevato rispetto ai redditi dichiarati al fisco. Lo stesso risulta gravato dal pagamento di un reddito contratto per la ristrutturazione dell'immobile acquistato la cui rata mensile ammonta ad euro 465,63=.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire, pur con i limiti derivanti dalla natura indiretta delle dichiarazioni, alcuni elementi. I testi escussi hanno infatti riferito prevalentemente ciò che la ricorrente aveva loro comunicato in merito alla gestione dell'attività professionale e dei beni delle parti.
In particolare, è stato confermato che nel settembre 2023 la sig.ra ha ceduto al coniuge il Pt_1
contratto di affiliazione commerciale con la società Gabetti S.p.A. e ha cessato l'attività lavorativa,
chiudendo la propria partita IVA, trovandosi al momento in attesa di una nuova occupazione. La
stessa avrebbe continuato a sostenere integralmente il pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale, contratto da entrambi i coniugi per l'importo di euro 91.897,61, per le mensilità di settembre 2022, ottobre e novembre 2023.
Relativamente al resistente, i testi hanno riferito che nel 2022 ha concluso 27 vendite percependo le relative provvigioni senza versarle all'agenzia intestata alla moglie. È stato inoltre confermato l'acquisto, nel corso del 2023, di un immobile a Calasetta, nonché precedentemente di un'autovettura Range Rover Evoque nel 2017, di un computer Tuxedo Infinity Book Pro 16 e di dispositivi iPhone e iPad nel 2022.
Alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, in particolare delle condizioni reddituali delle parti così come emerse nel corso del giudizio, il Collegio rileva che il resistente ha dichiarato redditi variabili e modesti, sebbene il tenore di vita effettivamente osservato, anche tramite acquisti e investimenti recenti, risulti superiore a quanto dichiarato. La ricorrente, invece, ha cessato l'attività lavorativa nel settembre 2023 e si trova attualmente in attesa di nuova occupazione, continuando a sostenere integralmente le rate del mutuo relativo alla casa coniugale.
Considerata la situazione economica complessiva delle parti e le necessità delle minori, si ritiene di confermare l'importo stabilito nei provvedimenti provvisori e urgenti, pari ad euro 600,00 mensili, a titolo di mantenimento delle figlie.
***** La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge è tenuto a contribuire al mantenimento dell'altro coniuge qualora questi si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri bisogni per mancanza di redditi o di mezzi adeguati, tenendo conto del tenore di vita matrimoniale e delle condizioni economiche di entrambe le parti. La giurisprudenza consolidata chiarisce che il diritto all'assegno sussiste anche quando il coniuge sia temporaneamente privo di redditi, purché abbia effettive possibilità di reperire un'occupazione compatibile con le proprie capacità professionali (Cass. civ., n. 12941/2015;
10260/2017).
Alla luce di tali principi, il Collegio valuta la situazione reddituale della ricorrente, il divario economico tra le parti e l'onere gravante sul coniuge per il pagamento del mutuo, ritenendo opportuno riconoscere un sostegno economico proporzionato alle sue esigenze attuali.
Il Collegio rileva che la sig.ra , di anni 54, si trova attualmente priva di occupazione Parte_1
e di redditi. Sebbene permangano potenziali possibilità di reperire un'attività lavorativa compatibile con le proprie competenze professionali, allo stato necessita di un sostegno economico per far fronte alle proprie esigenze quotidiane.
Si evidenzia altresì che la ricorrente è gravata dal pagamento della quota del mutuo relativo all'abitazione coniugale, circostanza che comporta un impegno finanziario rilevante.
Considerando il divario economico esistente tra le parti — il resistente, sig. CP_1
dispone di un reddito annuo stabile derivante dalla professione di geometra e molto verosimilmente ulteriori introiti non contabilizzati — il Tribunale ritiene congruo riconoscere un assegno di mantenimento a favore della moglie, nella misura di euro 200,00 mensili ritenuta equa per garantire la copertura delle sue esigenze essenziali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e solidarietà
coniugale. *****
Considerato l'esito complessivo della causa, in cui ciascuna parte ha ottenuto risultati parzialmente favorevoli – da un lato la ricorrente non ha visto accolta la richiesta di addebito della separazione,
dall'altro il resistente non è stato esonerato dal pagamento dell'assegno di mantenimento – il
Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
*****
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di separazione personale proposta da
nei confronti di Parte_1 CP_1
1. Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 9, parte II, anno 2005,
Comune di Calasetta).
2. Affida le figlie minori e ad entrambi i genitori i, con collocazione Per_1 Persona_5
prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nei fine settimana alternati, durante le festività
natalizie e pasquali alternate tra i genitori, e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, come concordato dalle parti.
3. Assegna alla madre la casa coniugale sita in Calasetta, con residenza stabile Parte_1
delle figlie minori presso la stessa.
4. Dispone che il padre, versi alla madre a titolo di mantenimento per le figlie CP_1
la somma di € 600,00 mensili, oltre alla partecipazione per il 50% alle spese straordinarie relative a istruzione, sanità, attività formative e babysitter, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , un assegno mensile di € CP_1 Parte_1
200,00, in considerazione della sua attuale mancanza di occupazione e di reddito, del divario economico tra le parti e dell'onere del mutuo dell'abitazione coniugale
6. Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
2.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...](C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Calasetta alla vico 2° strada vecchia n.16, elettivamente domiciliata in Carloforte alla via Bruno
Danero 85 presso lo studio dell'Avv. Nicolfranco Ghigino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e res.te in Calasetta nel Vico II° Strada CP_1
Vecchia n°16, CF ed elett. dom.to in Sant'Antioco, nella via Nazionale C.F._2
n°11, presso e nello studio dell'Avv. Cecilia Mereu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
resistente- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari dichiarare, contrariis reictis:
1. La separazione dei coniugi;
2. l'addebito della separazione alla sig. il CP_1
quale ha violato dolosamente i doveri matrimoniali;
3. l'assegnazione della casa coniugale, alla sig.ra la quale dovrà vivere con le figlie minori;
4. disporre che le figlie minori Parte_1
ed vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali provvederanno Per_1 Per_2
di comune accordo alla loro educazione, cura ed istruzione, nonchÈ a tutte le questioni di maggiore importanza per la loro vita. Le stesse abiteranno stabilmente con la madre presso la casa coniugale sedente in Calasetta Vico II° strada Vecchia n.16; 5. I coniugi, ciascuno nel proprio ruolo di padre e di madre, si dovranno impegnare fin da ora, nel primario interesse delle figlie, a favorire e valorizzare in esse, quei sentimenti di stima e di rispetto nei confronti dell'altro genitore e ad evitare quegli atteggiamenti che, al contrario, ne screditano il loro ruolo.
6. il padre potrà esercitare il diritto di visita e quindi tenere il le figlie con le seguenti modalità: • il martedì e giovedì dalle
17,00 alle 21,00 • il fine settimana alternato il sabato dalle 10,00 alle 21,00 della domenica • il giorno di Natale o il primo giorno dell'anno alternativamente con la madre dalle 10,00 alle 21,00 •
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo alternativamente con la madre dalle 10,00 alle 21,00; 5)
Disporre in capo al sig. un assegno mensile a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
di € 400,00 ( quattrocento ) , per la figlia nella misura di € 400,00 ( quattrocento ) , Per_1 Per_2
per la moglie nella misura di € 400,00 ( quattrocento ) o a quella diversa somma Parte_1
che il Giudice riterrà di giustizia e in base alla capacità reddituale del padre, da versarsi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) Quanto
alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli (visite mediche e specialistiche) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% al sig. e 30% Controparte_2
per la sig.ra 7) Con vittoria di spese ed onorari.” Parte_1
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia l'ill.mo Giudice:
1)-sancire la separazione tra i coniugi e autorizzarli a vivere separatamente;
2)-assegnare l'abitazione coniugale alla ricorrente affinché ci viva, esclusivamente, con le figlie minorenni;
3)-
affidare ad entrambi i genitori le minori figlie e , le quali dovranno ricevere da Per_2 Per_1
entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
4)-
disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
5)-stabilire, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che i genitori esercitino la potestà separatamente;
6)-disporre che le minori abbiano collocazione prevalente presso la madre e che il padre, salvi diversi accordi, possa tenerle con sé per tre sere la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita della scuola o comunque dalle 13,30 fino alle 21,00 (23,00 nel periodo estivo) e a settimane alterne dal sabato (giorno non scolastico) dalle ore 10,00 fino alla mattina del lunedì successivo, con accompagnamento a scuola delle bimbe da parte del padre, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago delle minori. Nella settimana in cui il padre terrà con sé le figlie dal sabato al lunedì mattina, terrà con sé le bambine il lunedì e il mercoledì con gli stessi orari dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì relativi alla settimana precedente. Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al
30 dicembre oppure la mattina dal 01 gennaio fino al 06 gennaio con accordo tra le parti per i giorni del 24 e del 31 dicembre;
durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, presso ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il mese di giugno;
per le ulteriori festività e i compleanni le minori staranno presso ciascun genitore con il regime dell'alternanza; 7)- porre a carico del padre un contributo complessivo di mantenimento di Euro 400,00 mensili in favore delle figlie minori,
conviventi con la madre, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat. Oltre alla partecipazione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (rette scolastiche, spese per baby sitter, spese sanitarie non coperte dal SSN) che si rendessero necessarie per le minori;
8)
esonerare il convenuto dal pagamento di un assegno mensile a favore del coniuge.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023, la signora ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione personale con addebito al coniuge nonché CP_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Calasetta, dove ha dichiarato di voler continuare a vivere con le figlie minori e . Ha chiesto che le minori fossero affidate congiuntamente ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, e che il padre potesse esercitare il diritto di visita secondo modalità predefinite.
La ricorrente ha altresì domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per sé
e per le figlie, nonché il versamento da parte del marito delle rate del mutuo relativo all'abitazione familiare e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del coniuge e del
30% a suo carico.
A fondamento delle proprie richieste, la ricorrente ha riferito che le parti si erano unite in matrimonio concordatario in Calasetta, fissando la residenza coniugale nell'abitazione di proprietà
comune. Ha dichiarato di svolgere la professione di agente immobiliare e di aver percepito, nel
2022, un reddito imponibile di euro 4.570,00, mentre il marito, iscritto all'albo dei geometri,
avrebbe di fatto gestito la medesima agenzia a lei intestata, percependo provvigioni non dichiarate per circa euro 3.500,00 mensili. Ha sostenuto che, dopo una fase iniziale di serenità, il rapporto matrimoniale si era progressivamente deteriorato a causa del comportamento arrogante e indisponente del marito, il quale, nel 2021, avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna residente a
Cagliari, circostanza da lei documentata e ritenuta causa della definitiva crisi coniugale.
Ha inoltre rappresentato di trovarsi in gravi difficoltà economiche, di sostenere personalmente il pagamento del mutuo e delle spese di gestione delle agenzie immobiliari, e di aver valutato la chiusura dell'attività, ostacolata tuttavia dalle penalità previste dal contratto di franchising con la società Gabetti S.p.A.
Con memoria di costituzione depositata il 20 aprile 2023, il resistente si è CP_1
costituito in giudizio, non opponendosi alla separazione né all'affidamento condiviso delle figlie,
ma formulando proposte differenti in ordine al mantenimento e alle modalità di frequentazione.
Ha chiesto che fosse determinato a suo carico un assegno di mantenimento non superiore a euro
200,00 mensili per ciascuna figlia, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, e di essere esonerato da ogni contributo in favore della moglie, chiedendo anzi che quest'ultima gli corrispondesse un assegno di euro 200,00 mensili, in considerazione dei redditi e dei beni a lei intestati.
Ha altresì domandato l'addebito della separazione a carico della moglie, ritenendo che la crisi coniugale fosse conseguenza del suo comportamento, della chiusura del dialogo e dell'abbandono dell'attività professionale comune.
Il resistente ha descritto il rapporto matrimoniale come sin dall'origine difficile e conflittuale,
aggravato – a suo dire – dal carattere introverso della moglie e dal continuo coinvolgimento della madre di lei nella vita di coppia, elementi che avrebbero progressivamente reso impossibile la convivenza.
Ha inoltre riferito che l'impossibilità, protrattasi per anni, di avere figli aveva acuito le tensioni,
sino a quando, nel 2015, la coppia aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita, da cui erano nate le gemelle e . Per_2 Per_1
Secondo il resistente, la nascita delle bambine aveva inizialmente ricomposto l'equilibrio familiare,
ma la moglie avrebbe poi assunto un atteggiamento di eccessiva possessività, escludendolo progressivamente dalla quotidianità delle figlie.
Ha altresì dedotto che, a partire dal 2020, la ricorrente aveva intrapreso una relazione sentimentale con un uomo di Calasetta, durata circa tre anni.
Sotto il profilo economico, il resistente ha precisato che la moglie ha esercitato la professione di agente immobiliare sin dal 2007, gestendo in autonomia due agenzie – una a Calasetta e una a
Carloforte – in forza di un contratto di franchising con la Gabetti S.p.A. in scadenza nel 2025.
Ha affermato che la ricorrente percepiva direttamente le provvigioni derivanti dalle compravendite immobiliari, versate sul proprio conto corrente, e che egli non aveva mai ricevuto alcun compenso per la collaborazione prestata.
Ha, inoltre, documentato che la aveva conseguito redditi di rilievo, pari a euro 60.396,00 nel Pt_1
2020, euro 54.400,00 nel 2022 e euro 22.665,00 nei primi mesi del 2023, nonché proventi da locazioni per circa euro 9.600,00 annui, essendo proprietaria di più immobili, tra cui la casa coniugale.
Ha specificato che il mutuo per l'abitazione, cointestato ai coniugi, veniva pagato tramite il conto della moglie, sul quale confluivano i proventi dell'attività immobiliare.
Per quanto riguarda i propri redditi, il resistente ha dichiarato di esercitare la professione di geometra, con redditi dichiarati pari a euro 28.228,00 nel 2019, euro 10.992,00 nel 2020 ed euro
15.996,00 nel 2021.
All'udienza del 3 maggio 2023 le parti sono state ascoltate personalmente.
La ricorrente ha confermato le proprie allegazioni, riferendo che la crisi coniugale era dipesa da incompatibilità caratteriali e da tensioni insorte dopo la nascita delle figlie, precisando che da due anni i coniugi convivevano “da separati in casa”. Il resistente ha riconosciuto la cessazione della comunione materiale e spirituale di vita, ma ha negato ogni comportamento doloso o relazione extraconiugale, dichiarando di percepire redditi annui di circa euro 15.000,00 e di non disporre di un'abitazione alternativa.
Con ordinanza presidenziale è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , Pt_1
con affidamento condiviso delle figlie e collocazione prevalente presso la madre.
È stato inoltre stabilito che il padre potesse tenere con sé le minori per tre sere a settimana, oltre che nei fine settimana alternati e in periodi prestabiliti durante le festività natalizie, pasquali ed estive.
Rilevato che la ricorrente disponeva di redditi propri, non è stato disposto alcun assegno in suo favore, determinandosi invece in euro 600,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento delle figlie, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
Nella seconda fase del giudizio, con memoria integrativa, la ricorrente ha insistito per l'addebito della separazione al marito, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente delle minori presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni secondo le modalità
concordate, nonché la condanna del resistente al pagamento di euro 400,00 mensili per ciascuna figlia e di ulteriori euro 400,00 in proprio favore, oltre rivalutazione ISTAT e quota di mutuo mensile pari a euro 488,62.
Il resistente, a sua volta, ha depositato memoria integrativa confermando la richiesta di separazione con addebito alla moglie e la determinazione di un assegno di mantenimento non superiore a euro
200,00 mensili per ciascuna figlia, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie e l'esonero da ogni contributo in favore della moglie.
All'udienza del 17 ottobre 2023 le parti hanno concordato una lieve modifica delle modalità di visita paterna, successivamente recepita nel provvedimento del 22 maggio 2024, con cui il Giudice
ha ammesso le prove richieste ai fini della domanda di addebito e della ricostruzione della situazione economica delle parti. All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 18.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Dagli atti e dalle dichiarazioni rese risulta ormai irrimediabilmente venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale di vita, con reciproca perdita di affetto e intesa, sì da rendere la prosecuzione della convivenza intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
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La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere valutata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'addebito presuppone la prova che la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, e che sussista un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., nn. 14042/2008; 2740/2008; 279/2000).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il resistente avrebbe intrattenuto, nel corso del 2021,
una relazione extraconiugale con tale sig.ra allegando a riscontro alcune prenotazioni alberghiere a nome del resistente Persona_3
presso gli hotel “Ulivi e Palme” e “Santa Gilla”, nonché indicando testimoni a conferma della relazione. La madre della ricorrente, ha riferito di aver visto in un'occasione Persona_4
il genero in compagnia di una donna che riteneva essere la sig.ra nei pressi di un albergo Per_3
di Cagliari. Altri testimoni hanno confermato le informazioni fornite dalla ricorrente, ma si tratta di dichiarazioni basate su quanto riferito dalla stessa, senza riscontri diretti o oggettivi. Pur ritenendo che tali elementi possano far ritenere altamente probabile che il resistente abbia intrattenuto una relazione extraconiugale, deve però ritenersi non provato il nesso causale tra tale condotta e la crisi matrimoniale. Ciò in quanto la stessa ricorrente, in sede di udienza presidenziale,
ha dichiarato che la crisi coniugale si era già manifestata ben prima dell'asserita relazione,
derivando da una profonda incompatibilità caratteriale e dalle difficoltà nella gestione quotidiana delle figlie gemelle. La convivenza, pertanto, risultava già deteriorata, con tensioni continue e incapacità di trovare un equilibrio, fattori che hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio certo e sufficiente a dimostrare che la condotta extraconiugale del resistente sia stata la causa determinante della rottura del vincolo matrimoniale, la domanda di addebito non può essere accolta. La separazione va dunque pronunciata senza addebito, riconducendo le cause della crisi alla reciproca incompatibilità
caratteriale e al progressivo allentamento del legame affettivo tra i coniugi.
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Venendo ora ai provvedimenti relativi alla prole, le parti hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , riconoscendo l'importanza del Per_2 Per_1
mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Il Collegio ritiene opportuno accogliere tale richiesta, nell'interesse superiore delle minori, in conformità con quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., tenuto conto della necessità di garantire alle bambine un ambiente familiare stabile, sicuro e improntato alla collaborazione tra i genitori.
Le modalità dell'affidamento condiviso dovranno assicurare la continuità dei rapporti affettivi e l'equilibrata suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Si stabilisce pertanto che, durante il periodo scolastico, le minori saranno affidate al padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nei mesi invernali e fino alle ore 24:00 nei mesi estivi. I fine settimana saranno alternati, con ritiro delle bambine dal venerdì pomeriggio e rientro al lunedì successivo, per due settimane al mese.
I periodi di vacanza, festività e vacanze estive saranno equamente ripartiti tra i genitori, garantendo alle minori il godimento di entrambe le figure genitoriali in modo continuativo e armonioso. Le
decisioni straordinarie relative alla salute, istruzione e formazione delle bambine dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, previa adeguata comunicazione e motivazione, con l'obbligo di fornire documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Tali modalità mirano a preservare la stabilità emotiva delle minori, assicurando al contempo il pieno esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali di entrambe le parti.
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Tenuto conto dell'interesse preminente delle minori alla conservazione del loro abituale contesto di vita e dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, il Collegio ritiene conforme a tale interesse disporre l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra . Parte_1
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Venendo ora alle questioni economiche e al contributo da versare per le minori, il Collegio osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 155 c.c., il genitore non collocatario ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie capacità economiche, tenendo conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio e delle esigenze effettive dei minori. La giurisprudenza ha precisato che il contributo deve essere commisurato al reddito del genitore obbligato e ai bisogni concreti dei figli, comprendendo le spese ordinarie per alimentazione, istruzione, salute e attività formative, nonché le spese straordinarie necessarie (Cass. civ., nn. 11504/2017; 9147/2014).
Venendo ora alla condizione reddituale delle parti, il Collegio osserva che il resistente, svolge la professione di geometra, con redditi dichiarati per l'anno 2019 pari ad euro 28.220,00, per l'anno
2020 pari ad euro 10.992,00 e per l'anno 2021 pari a euro 15.996,00. Lo stesso risulta gravato dal pagamento delle rate mensili di importo pari ad euro 465,63 relative ad un prestito personale contratto per la ristrutturazione di un immobile.
La ricorrente, invece, ha svolto durante il matrimonio la professione di agente immobiliare ed era titolare di due agenzie, una a Calasetta e una a Carloforte, con canoni mensili rispettivamente di €
1.000,00 ciascuna, operanti tramite franchising con Gabetti S.p.A. La medesima ha precisato di essersi trovata in difficoltà economiche e di aver chiuso le predette attività e la partita iva nel settembre 2023, trasferendo le agenzie al marito. Inizialmente ha indicato di aver percepito per il
2022 un reddito di euro 4.570,00, successivamente ha precisato che il reddito ammontava ad euro
22.595,00 annui. La ricorrente risulta proprietaria di beni immobili ed è gravata così come il coniuge dal pagamento della rata di mutuo.
Per quanto concerne la condizione reddituale del resistente, la ricorrente ha segnalato che lo stesso ha collaborato presso le agenzie a lei intestate, percependo provvigioni dalle vendite. Ha segnalato,
altresì, che il medesimo ha acquistato nel 2023 e nel 2025 due immobili a Calasetta, uno concesso in locazione e l'altro in corso di ristrutturazione, oltre ad autovetture di grossa cilindrata e strumenti tecnologici di nuova generazione, dimostrando un tenore di vita più elevato rispetto ai redditi dichiarati al fisco. Lo stesso risulta gravato dal pagamento di un reddito contratto per la ristrutturazione dell'immobile acquistato la cui rata mensile ammonta ad euro 465,63=.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire, pur con i limiti derivanti dalla natura indiretta delle dichiarazioni, alcuni elementi. I testi escussi hanno infatti riferito prevalentemente ciò che la ricorrente aveva loro comunicato in merito alla gestione dell'attività professionale e dei beni delle parti.
In particolare, è stato confermato che nel settembre 2023 la sig.ra ha ceduto al coniuge il Pt_1
contratto di affiliazione commerciale con la società Gabetti S.p.A. e ha cessato l'attività lavorativa,
chiudendo la propria partita IVA, trovandosi al momento in attesa di una nuova occupazione. La
stessa avrebbe continuato a sostenere integralmente il pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale, contratto da entrambi i coniugi per l'importo di euro 91.897,61, per le mensilità di settembre 2022, ottobre e novembre 2023.
Relativamente al resistente, i testi hanno riferito che nel 2022 ha concluso 27 vendite percependo le relative provvigioni senza versarle all'agenzia intestata alla moglie. È stato inoltre confermato l'acquisto, nel corso del 2023, di un immobile a Calasetta, nonché precedentemente di un'autovettura Range Rover Evoque nel 2017, di un computer Tuxedo Infinity Book Pro 16 e di dispositivi iPhone e iPad nel 2022.
Alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, in particolare delle condizioni reddituali delle parti così come emerse nel corso del giudizio, il Collegio rileva che il resistente ha dichiarato redditi variabili e modesti, sebbene il tenore di vita effettivamente osservato, anche tramite acquisti e investimenti recenti, risulti superiore a quanto dichiarato. La ricorrente, invece, ha cessato l'attività lavorativa nel settembre 2023 e si trova attualmente in attesa di nuova occupazione, continuando a sostenere integralmente le rate del mutuo relativo alla casa coniugale.
Considerata la situazione economica complessiva delle parti e le necessità delle minori, si ritiene di confermare l'importo stabilito nei provvedimenti provvisori e urgenti, pari ad euro 600,00 mensili, a titolo di mantenimento delle figlie.
***** La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge è tenuto a contribuire al mantenimento dell'altro coniuge qualora questi si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri bisogni per mancanza di redditi o di mezzi adeguati, tenendo conto del tenore di vita matrimoniale e delle condizioni economiche di entrambe le parti. La giurisprudenza consolidata chiarisce che il diritto all'assegno sussiste anche quando il coniuge sia temporaneamente privo di redditi, purché abbia effettive possibilità di reperire un'occupazione compatibile con le proprie capacità professionali (Cass. civ., n. 12941/2015;
10260/2017).
Alla luce di tali principi, il Collegio valuta la situazione reddituale della ricorrente, il divario economico tra le parti e l'onere gravante sul coniuge per il pagamento del mutuo, ritenendo opportuno riconoscere un sostegno economico proporzionato alle sue esigenze attuali.
Il Collegio rileva che la sig.ra , di anni 54, si trova attualmente priva di occupazione Parte_1
e di redditi. Sebbene permangano potenziali possibilità di reperire un'attività lavorativa compatibile con le proprie competenze professionali, allo stato necessita di un sostegno economico per far fronte alle proprie esigenze quotidiane.
Si evidenzia altresì che la ricorrente è gravata dal pagamento della quota del mutuo relativo all'abitazione coniugale, circostanza che comporta un impegno finanziario rilevante.
Considerando il divario economico esistente tra le parti — il resistente, sig. CP_1
dispone di un reddito annuo stabile derivante dalla professione di geometra e molto verosimilmente ulteriori introiti non contabilizzati — il Tribunale ritiene congruo riconoscere un assegno di mantenimento a favore della moglie, nella misura di euro 200,00 mensili ritenuta equa per garantire la copertura delle sue esigenze essenziali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e solidarietà
coniugale. *****
Considerato l'esito complessivo della causa, in cui ciascuna parte ha ottenuto risultati parzialmente favorevoli – da un lato la ricorrente non ha visto accolta la richiesta di addebito della separazione,
dall'altro il resistente non è stato esonerato dal pagamento dell'assegno di mantenimento – il
Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
*****
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di separazione personale proposta da
nei confronti di Parte_1 CP_1
1. Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 9, parte II, anno 2005,
Comune di Calasetta).
2. Affida le figlie minori e ad entrambi i genitori i, con collocazione Per_1 Persona_5
prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nei fine settimana alternati, durante le festività
natalizie e pasquali alternate tra i genitori, e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, come concordato dalle parti.
3. Assegna alla madre la casa coniugale sita in Calasetta, con residenza stabile Parte_1
delle figlie minori presso la stessa.
4. Dispone che il padre, versi alla madre a titolo di mantenimento per le figlie CP_1
la somma di € 600,00 mensili, oltre alla partecipazione per il 50% alle spese straordinarie relative a istruzione, sanità, attività formative e babysitter, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , un assegno mensile di € CP_1 Parte_1
200,00, in considerazione della sua attuale mancanza di occupazione e di reddito, del divario economico tra le parti e dell'onere del mutuo dell'abitazione coniugale
6. Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
2.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti