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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA I^ Sezione Lavoro e Previdenza Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
all'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3566 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo De Luca, nonché, con Parte_1 poteri disgiunti, in forza di mandato depositato in allegato al ricorso in appello, dall'avv. Mauro Calabrese con domicilio eletto in 00199 Roma, Piazza Crati, n. 20.
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa sia Controparte_1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De
Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Roma, Via delle
Tre Madonne n. 8
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7356/2024 depositata in cancelleria il 21 giugno 2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: Previo accertamento e dichiarazione: del subentro della Con Società nella gestione del ramo d'azienda “Aviation” della Società AL AI in A.S., quantomeno a decorre dal giorno 15 ottobre 2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, da accertarsi in corso di causa;
della continuità nella esecuzione dell'attività di trasporto aereo e nelle modalità di organizzazione del servizio Con passeggeri nella gestione di AL AI e in quella di;
della conseguente qualificazione della fattispecie come trasferimento di ramo d'azienda o comunque dell'applicazione della disciplina dell'art. 2112 c.c.; nel merito: 1) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto dal con in A.S. è proseguito ex art. 2112 Pt_2 Controparte_3
c.c., senza interruzione, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva UE/23/2001, alle dipendenze della in persona del legale Controparte_2 rappresentate p.t., decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa, con qualifica e grado di e con anzianità Pt_2 di servizio pari a 25 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa, anche ai fini del passaggio di grado contrattualmente previsto;
2) per l'effetto, ordinare alla Compagnia in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., in quanto subentrante ex art. 2112 cc ad AL AI, di reintegrare in servizio il quale Pilota di linea, con mantenimento delle Parte_1 medesime mansioni, qualifica e anzianità di cui al punto 1), con riconoscimento al ricorrente delle medesime condizioni normative ed economiche, nonché diritti in genere, già godute presso AL AI al momento della cessione, di cui al CCNL del Trasporto Aereo, Parte Vettori e Sezione Prima “Personale Navigante Tecnico”, ovvero le diverse ritenute di giustizia in esito all'istruttoria, dichiarando altresì
l'inapplicabilità o l'inopponibilità al ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del Trasporto Aereo - Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello del 2.12.2021 e l'applicabilità allo stesso del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”; 3) altresì, condannare la compagnia in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., a pagare al ricorrente: i) la somma prudenzialmente stimata per difetto, salvo
2 errori e/o omissioni, di € 75.000,00 (calcolata sulla retribuzione globale annua lorda
2019) ovvero la minor somma accertata in corso di causa (stimata sulla retribuzione globale annua netta 2019) ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, a titolo di differenza retributiva maturata, calcolata rispetto alla mensilità onnicomprensiva e/o allo stipendio base contrattualmente previsti;
somma, in ogni caso, dovuta a titolo di risarcimento danni e/o a titolo di arretrati e differenze retributive tra il trattamento economico dovuto e quello effettivamente corrisposto, calcolata dal 15 ottobre 2021 al 4 agosto 2023, oltre le successive mensilità fino a quella dell'effettiva reintegra quale Pilota di linea e/o all'effettivo riconoscimento integrale del precedente trattamento, calcolato sulla scorta della retribuzione omnicomprensiva annua lorda per l'anno 2019 e/o della mensilità onnicomprensiva lorda da contratto, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo stesso periodo, ricalcolati e rideterminati sulla base della retribuzione effettivamente dovuta, per la cui determinazione si richiede sin d'ora l'ammissione di CTU al fine ricostruire, sulla base della documentazione prodotta,
l'esatto ammontare dovuto;
ii) nonché, la somma di € 1.350,00 a titolo di risarcimento delle spese sostenute per il rinnovo della propria Licenza di Volo e
Abilitazione al pilotaggio su velivolo Airbus A320 ; iii) nonché, la somma di €
25.000,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance relativamente alle componenti variabili della retribuzione contrattualmente previste o la diversa maggiore o inferiore somma e/o decorrenza ritenute di giustizia, per la cui determinazione si richiede sin d'ora l'ammissione di CTU al fine ricostruire, sulla base della documentazione prodotta, l'esatto ammontare dovuto, ovvero ci si rimette ad un giudizio equitativo del Giudice;
iv) ovvero, in subordine, la somma maggiore o inferiore e/o con la decorrenza ritenute di giustizia secondo l'equo apprezzamento del Giudice, per le causali ai precedenti punti i), ii) e iii), accertata anche in virtù dell'esercizio dei poteri istruttori dell'I.mo Giudice del Lavoro, disponendo, se del caso, consulenza tecnico contabile per la determinazione delle poste contrattualmente dovute al ricorrente, giuste deduzioni e allegazioni svolte in ricorso e quadro probatorio fornito;
in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente e condannarsi la convenute, per quanto di ragione, a corrispondere gli importi comunque risultanti dovuti oltre la rivalutazione e gli
3 interessi di legge, dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo;
in subordine: - condannare la resistente al risarcimento dei danni derivanti CP_2 dalla mancata riassunzione di ed al pagamento delle relative Parte_1 retribuzioni, nella misura da quantificarsi quantomeno nell'importo corrispondente agli anni di retribuzione utili al raggiungimento della pensione di anzianità. Con vittoria di spese da distrarsi>>.
L'attuale appellante allegava in fatto di essere stato assunto in data 16 maggio
1998, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Pilota di Linea, alle dipendenze della Compagnia Aerea Air One PA;
che dal 16 novembre 2009, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze di AL C.A.I. ai sensi dell' art. 2112 c.c.; che dal 1 gennaio 2015, a fronte di analoga operazione di cessione di ramo di azienda, il rapporto di lavoro era proseguito con AL AI, attualmente in amministrazione straordinaria;
che in data 14 ottobre 2021, AL AI in A.S. comunicava la messa in CIGS, con sospensione dal lavoro a zero ore e senza rotazione;
che con comunicazione del 22 novembre 2021, la compagnia aerea confermava la sospensione del rapporto di lavoro del ricorrente;
che, nonostante fosse in possesso di tutte le necessarie abilitazioni per l'immediato reimpiego alle dipendenze della cessionaria, il ricorrente non veniva assunto dalla cessionaria, in violazione dell' art. 2112 c.c.
Argomentato sulla situazione di crisi aziendale di AL S.A.I. PA , in punto di diritto, insisteva ampiamente sulla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di accertamento della cessione del ramo di azienda “Aviation”, momento preliminare rispetto alle ulteriori richieste.
Si costituiva in giudizio contestando l' Controparte_1 avverso ricorso e chiedendo, in buona sostanza, il rigetto del ricorso.
Eccepiva la carenza di interesse ad agire atteso che il ricorrente aveva rifiutato la proposta di assunzione formulata dalla Società convenuta.
In via principale, eccepiva l'assoluta carenza di allegazione e di prova in ordine all'asserito “trasferimento di ramo d'azienda” avendo omesso l'attuale appellante di allegare e provare specificamente gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della dedotta “cessione” (artt. 414 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.), essendosi limitato a richiamare alcuni princìpi giurisprudenziali, del tutto avulsi dal contesto.
4 Infatto, nel contestare le avverse allegazioni, a conferma della discontinuità fra le due società faceva rilevare che l'acquisizione degli assets aviation aveva riguardato solo n. 52 contratti di leasing di aeromobili a fronte dei complessivi n.
102 aeromobili che componevano la flotta della AL AI S.p.A. in a.s.; che, al momento dell'avvio delle operazioni, il 10% degli stessi non era utilizzabile, in quanto presentava necessità di interventi manutentivi;
tant'è che la CP_2 aveva utilizzato i cd. “muletti” per n. 6 macchine sino al loro ripristino;
che, proprio su indicazione della Commissione, la aveva sottoscritto i contratti di CP_2 leasing per tutti i n. 52 aeromobili con i quali operava, mentre la AL AI S.p.A. in a.s. era proprietaria di circa il 30% degli aeromobili utilizzati.
Precisava che in data 30 settembre 2021, la confermato Controparte_4
l'ordine di n. 28 nuovi aeromobili “AIRBUS”, tra cui n. 7 “A220”, n. 11 “A320neo”
e n. 10 “A330neo” sempre in leasing, direttamente dalla casa costruttrice;
che il numero di slot (decollo/atterraggio) utilizzabili dalla era inferiore del CP_2
57% sulla base di Fiumicino e del 15% sulla base di Milano/Linate rispetto alla
AL AI S.p.A. in a.s.; che le certificazioni e le licenze funzionali allo svolgimento dell'attività di vettore aereo erano state richieste e ottenute ex novo Con dalla che AL AI in a.s. non aveva trasferito ad la licenza CP_2
COA; che la non aveva acquisito le attività di handling e manutenzione, CP_2 per le quali operavano espressi vincoli della Commissione europea;
che la
[...] aveva iniziato a vendere ex novo i biglietti dal 25 agosto 2021, ma, in quanto CP_2 nuova compagnia, non aveva ottenuto da subito l'autorizzazione a vendere biglietti per gli USA (poi avuta solo alla fine del mese di ottobre 2021); che soltanto a far data dagli inizi del mese di giugno 2022, la Società convenuta aveva ottenuto le autorizzazioni per operare in altre nazioni strategiche, come Brasile, Argentina e il
Giappone (in quanto, come le altre, queste autorizzazioni non erano state trasferite dalla AL AI S.p.A. in a.s. alla;
che tutti i biglietti aerei già CP_2 venduti/prenotati da/con la AL AI S.p.A. in a.s. prima del 15 ottobre 2021 non erano utilizzabili per viaggiare con la e, dunque, non avevano costituito CP_2 oggetto della cessione degli assets dalla AL AI S.p.A. in a.s. alla;
CP_2 che l'acquisizione degli assets aviation non aveva riguardato gli assets relativi ai programmi di loyalty, che, nel trasporto aereo, valgono il 40% di fatturato di ciascuna azienda del settore;
che era stata indetta una gara per la predisposizione di un nuovo software per la gestione dell'intero sistema di loyalty;
che l'assistenza
5 alla clientela era garantita dal “contact center” della diverso e distinto
CP_2 rispetto a quello utilizzato dalla AL AI S.p.A. in a.s.; che la struttura di vertice di si componeva di personale assunto dal mercato che non aveva
CP_2 prestato, in prevalenza, attività lavorativa presso AL AI S.p.A. in a.s. ; che era stato introdotto in un nuovo assetto manageriale con un nuovo modello
CP_2 organizzativo;
che ITA prevedeva di assumere i propri dipendenti dal mercato e in caso di assunzione del personale di AL, sarebbero state applicate nuove condizioni stabilite da ITA;
che , quale società partecipata dallo Stato, la
CP_2 aveva attinto dallo specifico bacino dell'Amministrazione Straordinaria anche per ridurre l'impatto sociale e occupazionale derivante dal processo liquidatorio di a.s.; che aveva ridotto da n. 2 a n. 1 il numero di hub Controparte_5 CP_2 rispetto alle attività della AL AI S.p.A. in a.s. A conferma dell' assenza della asserita cessione di ramo di azienda, la difesa della parte convenuta richiamava l'interpello n. 956-2983/2021, in risposta all'istanza presentata dalla in CP_2 data 5 ottobre 2021, di Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Grandi
Contribuenti e internazionale – Settore Consulenza Imposte indirette;
invero, in tale interpello, Agenzia aveva pienamente confermato la valutazione della
Commissione in tema di discontinuità tra la AL AI S.p.A. in a.s. e la
[...]
precisando che l'operazione di acquisizione non era soggetta all'imposta sul CP_2 valore aggiunto sulla base del fatto che il perimetro degli asset aviation non costituivano un ramo di azienda.
Sosteneva che la complessa operazione che aveva condotto alla cessione di Con taluni assets da AL ad , avesse concretato una chiara cesura in termini giuridici ed economici tra le due società e che nel senso della discontinuità si era espressa la Decisione del 10 settembre 2021 della Commissione Europea che aveva Con chiaramente stabilito come il perimetro di attività di sarebbe stato diverso da quello di AL”; che l'operazione di acquisizione non aveva contemplato l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e, di conseguenza: i) nessun rapporto di lavoro di dipendenti dell'AL AI in a.s. era passato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ii) la aveva selezionato le CP_2 CP_2 risorse da assumere tra le candidature presentate (dai dipendenti dell'AL AI in a.s., ma non solo) e i rapporti di lavoro di coloro che avevano positivamente superato la selezione erano stati costituiti, ex novo, con effetto dal 15 ottobre 2021; che i dipendenti della AL AI S.p.A. in a.s. erano stati assunti dalla CP_2
6 esclusivamente a condizioni di mercato, nel contesto di un processo di selezione aperto, senza applicazione delle condizioni contrattuali collettive attualmente in essere, nonché senza trasferimento dei medesimi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ.; che, allo stato, il processo di selezione del personale della era ancora aperto e sarebbe stato completato entro l'anno 2025, tenuto CP_2 conto della progressione della flotta aziendale, della composizione ed evoluzione dei diversi perimetri occupazionali (personale navigante e di terra) e della prevista progressione dell'andamento occupazionale complessivo, fino al raggiungimento – come detto, nell'anno 2025 – di un numero complessivo massimo di assunzioni pari a n. 5750.
Il primo giudice dava atto della richiesta dei procuratori di parte ricorrente di sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale, vista l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma del 18.6.2024 relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione del 27 novembre 2023, n.169, in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Con la sentenza gravata il Tribunale, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha così motivato, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento relativo ad <…Secondo l' impostazione seguita dal CP_2 ricorrente, la fattispecie in esame andrebbe…qualificata come trasferimento e/o cessione di ramo di azienda, per cui è stata invocata l' applicazione della disciplina di cui all' art. 2112 c.c.. Tale impostazione non può essere condivisa tenendo conto della concreta situazione di fatto, come emersa dalle allegazioni contenute nel ricorso e alla luce delle osservazioni svolte dalla parte convenuta e dei documenti prodotti. Osserva, infatti, il giudice che, sulla base delle allegazioni di fatto contenute nell' atto introduttivo e delle specifiche deduzioni della parte convenute, la fattispecie in esame non può essere ricondotta allo schema di cui all' art. 2112
c.c. Ai sensi del comma 5 dell' art. 2112 c.c. :” Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d' azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un' attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere
7 dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
è attuato ivi compresi l' usufrutto e l' affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell' azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un' attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento “. La parte convenuta ha eccepito l' assenza di prova sui presupposti di fatto che identificano una cessione di ramo di azienda…il ricorrente effettivamente non ha allegato né provato elementi idonei a dimostrare la preesistenza e autonomia funzionale del presunto ramo di azienda costituito dal perimetro Aviation. Il ricorrente avrebbe dovuto offrire la prova che tutti gli assets ceduti costituivano, già prima della cessione, un'entità identificabile e autonoma che si è “conservata” presso l'acquirente; ma una siffatta prova non è stata in alcun modo offerta. Negli elementi di carattere generale indicati in ricorso, non è possibile individuare circostanze atte a dimostrare l'esistenza di un complesso organizzato di persone e di beni che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo, ragione per la quale non
è nemmeno stato possibile dare ingresso all'istruttoria. Le circostanze sopra riportate e genericamente indicate in ricorso anche se provate, infatti, non sarebbero state idonee a dimostrare che vi sia stato il trasferimento di un'entità economica che ha conservato la propria identità. [sottolineato aggiunto dal redattore]…“ La cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma (la “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”, di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al trasferimento (su quest'ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 2112, comma 5, per tutte, Cass. 28.9.2015, n.
19141, anche sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12)…l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass.
8.11.2018, n. 28593)…il ramo d'azienda trasferito deve configurarsi come una
8 sorta di “micro-azienda”, capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima e senza apporti o integrazioni da parte della società cessionaria…l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario
- il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione”… Anche per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea il requisito della preesistenza del ramo, letto unitamente a quello della conservazione della sua identità all'esito del trasferimento, assume un rilievo significativo. In particolare, secondo i Giudici europei: “il criterio decisivo per stabilire la sussistenza di un trasferimento consiste nel fatto che l'entità economica conservi la propria identità, circostanza che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (v., in questo senso, Per_ sentenza del 9 settembre 2015, e e a., C-160/14, Persona_1
EU:C:2015:565, punto 25 nonché giurisprudenza ivi citata). Per determinare se la suddetta condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione
o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente (sentenza del Per_ 9 settembre 2015, e e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punto Persona_1
26 nonché giurisprudenza ivi citata). Occorre altresì precisare che il semplice fatto, per un'entità economica, di rilevare l'attività economica di un'altra entità economica non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l'identità di quest'ultima. Infatti, l'identità di siffatta entità non può essere ridotta all'attività che le è affidata. Tale identità emerge da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua
9 organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione od anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (sentenze del 20 gennaio 2011, CLECE, C-
463/09, EU:C:2011:24, punto 41, e del 20 luglio 2017, P.R., C-416/16,
EU:C:2017:574, punto 43)” (CGUE 27 febbraio 2020, n. 298/18). La Corte ha chiarito che “è considerato come trasferimento quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria. La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e beni che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo” (CGUE 27 febbraio 2020, n. 298/2018 – conforme CGUE 24 giugno 2021, n. 550/2019)…pertanto, per potersi ritenere sussistente il trasferimento di azienda, o ramo di essa, è necessario che oggetto della cessione sia una preesistente entità produttiva, funzionalmente autonoma e, quindi, dotata di tutti gli elementi necessari a raggiungere lo scopo produttivo, che conservi, all'esito del trasferimento, la propria identità. Nel caso di specie ,invece, manca, tra i fattori acquisiti dalla convenuta, il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità che, secondo la Corte di Giustizia, costituisce l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita. [sottolineato aggiunto dal redattore]…comunque i fattori ceduti debbano possedere, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, una propria autonomia funzionale, vale a dire la capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui Co risultavano finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente “. Nel caso di specie, ha acquisito da AL Sai solo una parte di aeromobili, in leasing, una parte delle rotte, una parte proporzionale di slot e parte di altri beni secondari. Come evidenziato nella memoria di costituzione, l'acquisizione degli asset aviation effettuata dalla convenuta non ha riguardato: - la licenza COA, richiesta e attivata ex novo dalla (licenza necessaria per svolgere attività di aviazione CP_2 civile); - il codice ICAO, richiesto e attivato ex novo dalla (necessario CP_2 per svolgere attività di aviazione civile); - il diritto di gestire gli Oneri di servizio pubblico (OSP) previsti in capo alla AL AI S.p.A. in a.s.; - le attività di handling e manutenzione, per le quali operano espressi vincoli della Commissione europea;
- l'acquisizione autorizzazioni per operare (e vendere biglietti) in nazioni
10 strategiche come USA, Brasile, Argentina e Giappone;
- gli assets relativi ai programmi (inclusi i relativi contratti) di loyalty (programmi di fidelizzazione della clientela): ha attivato un proprio, distinto ed autonomo, programma CP_2 fedeltà; - i dati della clientela della AL AI S.p.A. in a.s.; - le autorizzazioni di accesso/scalo in paesi stranieri (autorizzazioni richieste ex novo dalla;
CP_2
i canali e i sistemi di comunicazione con gli utenti (contact center) e i contratti di vendita indiretta con agenti e tour operator;
- il management e, in generale, le risorse umane (piloti, personale di volo, etc.): il personale è stato assunto dalla
[...] dal mercato;
-i biglietti aerei già venduti/prenotati da/con la AL AI CP_2
S.p.A. in a.s.; - tutti i contratti di business aviation (come, ad esempio, il contratto per la fornitura del servizio di Contact Center di AL AI con Almaviva). Tali deduzioni non sono state contestate dalla parte ricorrente. [sottolineato aggiunto Co dal redattore]…Deve pertanto ritenersi che abbia acquisito solo alcuni beni e servizi, ma non anche il complesso organizzativo in cui essi erano inseriti e che permetteva il funzionamento a fini produttivi del ramo aviation presso CP_6 beni sono stati inseriti in una nuova organizzazione aziendale, con un perimetro di attività ridotto rispetto a quello di AL e finalizzata ad una migliore efficienza Co dei costi e a un minore impatto ambientale. Ciò che è stato ceduto a non preesisteva come tale presso AL AI, ma è stato estrapolato ai fini della Co cessione a;
per altri beni di AL AI è stato previsto il trasferimento o
l'assegnazione mediante gare d'appalto… situazione…correttamente valutata dalla Commissione Europea che , al paragrafo 3.2.1 delle decisione del 10.9.2021, ha precisato espressamente che il piano aziendale della nuova società “ prevede la costituzione di una nuova impresa di trasporto aereo c on un perimetro di attività ridotto rispetto a quello di AL “…ha, inoltre, specificato che “ Il piano aziendale prevede una strategia aziendale incentrata sui seguenti elementi: a) una rete di rotte ridotte con particolare attenzione alla redditività ( cfr punto 3.2.3.1.1.);
b) un grado più elevato di esternalizzazione dei servizi di assistenza e manutenzione
a terra ( cfr. paragrafi 3.2.3.5 e 3.2.3.2.6 ); c) miglioramento dell' efficienza in termini di costi, in particolare per la flotta ( cfr. sezione3.2.3.2.3 ) e il personale ( cfr considerando 81 ); d) una digitalizzazione che migliori sostanzialmente l' esperienza dei consumatori e riduca i costi;
e) mobilità interconnessa attraverso l' integrazione con il sistema di trasporto italiano;
f) sostenibilità ambientale attraverso una flotta di aeromobili di nuova generazione e più efficienti ( cfr. punto
11 3.2.3.2.3); g) partecipazione a un' alleanza globale e costruzione di una partnership commerciale strategica con un player europeo per stabilire una presenza più forte sia sul lungo raggio che sui mercati europei, con una graduale integrazione di rete a partire dal 2022 “ ( punto 43 della Decisione ). Con tale
Decisione…la Commissione Europea ha sottolineato la discontinuità economica Co tra AL e , avendo preso atto dell'acquisto solo di taluni beni e servizi della prima da parte della seconda, da integrarsi con altri da inserirsi in un business aziendale differentemente connotato su principi di efficienza, contenimento dei costi e sostenibilità ambientale ( punto 43 della Decisione )…“ il trasferimento dei Co bei di AL …. Ad non comporterà una continuità economica fra AL ed Co Co
“ e che “ non vi è alcun vantaggio per e quindi nessun aiuto di Stato “.
Tale conclusione risulta in linea con la recentissima giurisprudenza in materia ( v. sentenza Corte di Appello di Milano n. 426/2024 del 15.5.2024 ) qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp att. C.p.c. , che , tenuto conto della finalità liquidatoria della procedura che ha interessato ALITALIA, ha comunque escluso l' applicabilità dell' art. 2112 c.c…sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, comprese quelle incentrate sulla natura interpretativa od innovativa/retroattiva dell'art. 6 del D.L. 131/2023 e sulla sua compatibilità costituzionale in relazione al criterio di ragionevolezza ( siccome non rilevante ), il ricorso va respinto….appare opportuna la compensazione delle spese di lite >>.
Con il gravame l'appellante ha cesnurato la decisione ne ha chiesto la integrale riforma con l'accoglimento delle originarie conclusioni in questa sede riproposte.
Si è costituita esistendo al gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente la Corte respinge la richiesta, avanzata dalla parte appellante, di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza del
16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione, ampiamente chiarita in sede di discussione orale, secondo cui, in buona sostanza, i quesiti sottoposti alla Corte di Lussemburgo
12 andrebbero ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio.
Il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21635 del
09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria.
Nella fattispecie non si ritiene vi sia PAzio per l'esercizio di tale facoltà alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento dell'unione sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, non sollevando, non a caso, qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza.
A giudizio di questa Corte le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di azienda/ramo di azienda che hanno coinvolto le società che hanno gestito il servizio pubblico di trasporto aereo
(cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda della cessione del lotto c.d. aviation, forniscono un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
L'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo
(quella della natura conservativa della procedura) che questa Corte non condivide e che postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
4/2004, questione invece radicalmente esclusa dalla Corte costituzionale.
I dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di
Roma non sussistono, ove, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo, si parta da un diverso angolo prospettico.
Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le censure avverso la gravata sentenza si incentrano nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con CP_2
13 L'appellante lamenta, in sintesi, una errata applicazione e valutazione, alla luce del contenuto della Decisione della Commissione europea, delle circostanze di fatto oggetto di causa e dei principi della giurisprudenza anche comunitaria sulla qualificabilità del compendio ceduto quale azienda o ramo di azienda, nonché la valorizzazione di circostanze fattuali invero inutilizzabili, e l'omessa valutazione del compendio dei beni acquisiti dalla società cessionaria.
Con il secondo motivo di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, si sostiene che nel caso di specie sussistesse la finalità conservativa e non liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria di Con AL allorché ha ceduto a il ramo d'azienda “Aviation”.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di infondatezza delle pur articolate argomentazioni del gravame, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate dal motivo di gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal
Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia.
La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue:
a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di AL, società in amministrazione straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto Con aviation, operata nell'ambito della procedura a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto
14 profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il
Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traPAre dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. alla Con cessione di beni da AL a , e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
La Consulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c.
Tale regolamentazione appresta un apparato di garanzie, configurando la fattispecie
15 come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass.
Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.).
La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del
14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del
29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva
2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo
1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)».
Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n.
16 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva
2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23» (punto 45). Il
17 legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma 4-bis).
Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende «per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata
l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del
1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n.
135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante».
18 Emerge nitidamente la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83, che la direttiva Parte_3
77/187/CEE non impone «agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, Pt_4
, che una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività
[...] dell'impresa, quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa
C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute
19 redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato».
Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'àmbito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni:
i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta
l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma
«il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di «imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione
20 del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione, è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del
1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
Sottolinea il Giudice delle Leggi, che anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma (e si staglia in modo sempre più netto) la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro.
21 Esigenze declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge
18 febbraio 2004, n. 39).
In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134
(Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n.
347 del 2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono
«concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue diPArate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di
«concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi
22 aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma
1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno
(“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle
«modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato»
(comma 3).
Sulla scorta delle plurime e strutturate argomentazioni ricostruttive del sistema, si muove la Corte costituzionale per esaminare l'art. 56, comma 3 bis,
d.lgs. n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29
23 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del
1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti.
Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
Rileva, in primo luogo la Consulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo PAzio applicativo.
Dunque, con il Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n.
428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale
24 sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del
1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di AL abbia una «natura solo formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla prosecuzione dell'attività
d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.
In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare
l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n.
270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di AL, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
25 Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.
Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.
In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva
2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare.
Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del
10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al
26 perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs.
n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Evidenzia, ancora, la Consulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti:
i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato
«la costituzione di una nuova società interamente controllata dal
Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»;
iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla
Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata , destinata Controparte_1
27 v)
vi)
all'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4); nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11- quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa « Controparte_7
e l' in amministrazione
[...] Controparte_8 straordinaria»; in seguito alla decisione della Commissione europea, l'AL in amministrazione straordinaria e l' in Controparte_8 amministrazione straordinaria «provvedono, anche mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo» (art. 11- quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche
«distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11-quater, comma 4);
l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai
28 vii)
viii)
ix)
sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio
1993» (quarto periodo);
l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell'AL in amministrazione straordinaria e dell' in amministrazione Controparte_8 straordinaria e, a far data da tale revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi
i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla
Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo); analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n.
85, che reca la rubrica «Completamento dell'attività liquidatoria dell'AL» e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività
d'impresa dell'AL (comma 2); Con in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di AL: le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una
29 Con comunicazione trasmessa da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento degli Con asset di AL a non determina continuità economica tra le due Con società e che l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al
Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma
2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di AL, società in amministrazione straordinaria, e e, al fine di Controparte_8 agevolarne la ricollocazione e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo AL.
Il carattere liquidatorio della procedura, a giudizio della Corte costituzionale, si evince: a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive.
30 La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito (già menzionata al superiore § 3.2.2.), che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n.
437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n.
426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Osserva, inoltre, la Consulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario.
Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
Conclude la Corte costituzionale, che l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs.
31 n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n.
270 del 1999 (Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio
2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n.
131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
In definitiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n.
131/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169/2023, è stata dichiarata inammissibile, poiché l'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999 trova applicazione nel giudizio a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione.
Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n.
99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili che vengono affrontati dagli articolati motivi di gravame, da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato AL AI s.p.a. e dalla conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999:
32 norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere
a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
L'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio porta alla reiezione dell'appello, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento in fatto ed in particolare indipendentemente dalla condivisione o meno dell'affermazione della sentenza appellata circa la qualificazione dell'operazione economica in esame quale vendita di singoli beni.
Detta operazione economica, ossia in sintesi il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di AL ad del c.d. lotto CP_2
Aviation, si connota per una finalità ed una natura liquidatoria, tale da rendere in ogni caso inapplicabile l'art. 2112 c.c. e le garanzie che esso prevede per i lavoratori interessati.
In ogni caso, va sottolineato, che appare esente da qualsivoglia ipotizzabile censura il percorso argomentativo del primo giudice laddove ha Con qualificato l'operazione intervenuta tra AL AI e come vendita separata di beni e non anche come cessione/trasferimento di ramo di azienda alla stregua del quadro fattuale emerso – e in sentenza analiticamente riportato
– dalla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021, adottata all'esito del procedimento ex art. 79, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, secondo Co cui “l'oggetto del trasferimento riguarda solo un ambito di beni e di rotte ridotto rispetto a quelli detenuti da AL e utilizzati da quest'ultima nell'ambito delle sue attività”.
La Suprema Corte, difatti, ha già avuto modo di confermare (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 19446 del 10/07/2023 avente ad oggetto la vicenda della
“cessione” conforme Cass. Sezione L, Sentenza n. Controparte_9
12596 del 08/05/2024) la correttezza della pronuncia di merito che aveva escluso la presenza dei requisiti per configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. fondando il proprio accertamento sulla
33 “assenza di continuità economica tra e la come CP_10 Pt_5 risultante, tra l'altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di
Stato”, affermando che l'analisi atomistica dei singoli elementi indiziari proposta in sede di ricorso non poteva ritenersi “idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, …, sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici Europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale”.
La stessa Corte di appello di Roma, nel pronunciarsi in merito alla medesima vicenda (cfr. ex multiis sentenza n. 1430/2018, sentenza n.
3523/2021 e altre), ha invero già sostenuto che la Commissione Europea, con la decisione del 12/11/2008, aveva, nell'analizzare l'operazione posta in essere, risposto “sulla base del quadro specifico inerente la posizione dei lavoratori e cioè che CAI intendeva assumere solo il personale indispensabile per la propria attività, che non vi sarebbe stato alcun trasferimento automatico di personale, che il personale AL non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione e che la Direttiva Cee 2001/23 non avrebbe trovato applicazione”: dunque, la Corte ha ritenuto che “le circostanze di fatto evidenziate nella decisione non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni di alcuni beni di
AL da parte di CAI sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale”, evidenziando altresì che “secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità
e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord. n.
1325/2018; Cass. S.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014)”.
34 Conforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di
Milano sentenze nn. 426/2024, 437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024,
461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024, 547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa
(cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto
35 dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, AL AI ha inteso passare definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale.
Per tutto quanto sin qui esposto, il motivo di gravame, che sostiene in modo pur argomentato che sussista cessione di ramo di azienza ed applicabilità dell'art. 2112 c.c. al caso di specie, deve essere respinto, con ciò precludendosi l'esame delle ulteriori domande dell'appellante, oggetto di Con appello in via incidentale condizionato, proposto da , nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, volto al rigetto delle (ulteiori) < tutte proposte dall'appellante nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio>>.
Le censure vanno respinte, per quanto ritenuto, in relazione ad entrambi gli articolati motivi di impugnazione.
La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello – la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025,
36 inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche per il grado di appello.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, così assorbito quello incidentale condizionato. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
37
all'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3566 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo De Luca, nonché, con Parte_1 poteri disgiunti, in forza di mandato depositato in allegato al ricorso in appello, dall'avv. Mauro Calabrese con domicilio eletto in 00199 Roma, Piazza Crati, n. 20.
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa sia Controparte_1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De
Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Roma, Via delle
Tre Madonne n. 8
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7356/2024 depositata in cancelleria il 21 giugno 2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: Previo accertamento e dichiarazione: del subentro della Con Società nella gestione del ramo d'azienda “Aviation” della Società AL AI in A.S., quantomeno a decorre dal giorno 15 ottobre 2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, da accertarsi in corso di causa;
della continuità nella esecuzione dell'attività di trasporto aereo e nelle modalità di organizzazione del servizio Con passeggeri nella gestione di AL AI e in quella di;
della conseguente qualificazione della fattispecie come trasferimento di ramo d'azienda o comunque dell'applicazione della disciplina dell'art. 2112 c.c.; nel merito: 1) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto dal con in A.S. è proseguito ex art. 2112 Pt_2 Controparte_3
c.c., senza interruzione, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva UE/23/2001, alle dipendenze della in persona del legale Controparte_2 rappresentate p.t., decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa, con qualifica e grado di e con anzianità Pt_2 di servizio pari a 25 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa, anche ai fini del passaggio di grado contrattualmente previsto;
2) per l'effetto, ordinare alla Compagnia in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., in quanto subentrante ex art. 2112 cc ad AL AI, di reintegrare in servizio il quale Pilota di linea, con mantenimento delle Parte_1 medesime mansioni, qualifica e anzianità di cui al punto 1), con riconoscimento al ricorrente delle medesime condizioni normative ed economiche, nonché diritti in genere, già godute presso AL AI al momento della cessione, di cui al CCNL del Trasporto Aereo, Parte Vettori e Sezione Prima “Personale Navigante Tecnico”, ovvero le diverse ritenute di giustizia in esito all'istruttoria, dichiarando altresì
l'inapplicabilità o l'inopponibilità al ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del Trasporto Aereo - Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello del 2.12.2021 e l'applicabilità allo stesso del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”; 3) altresì, condannare la compagnia in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., a pagare al ricorrente: i) la somma prudenzialmente stimata per difetto, salvo
2 errori e/o omissioni, di € 75.000,00 (calcolata sulla retribuzione globale annua lorda
2019) ovvero la minor somma accertata in corso di causa (stimata sulla retribuzione globale annua netta 2019) ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, a titolo di differenza retributiva maturata, calcolata rispetto alla mensilità onnicomprensiva e/o allo stipendio base contrattualmente previsti;
somma, in ogni caso, dovuta a titolo di risarcimento danni e/o a titolo di arretrati e differenze retributive tra il trattamento economico dovuto e quello effettivamente corrisposto, calcolata dal 15 ottobre 2021 al 4 agosto 2023, oltre le successive mensilità fino a quella dell'effettiva reintegra quale Pilota di linea e/o all'effettivo riconoscimento integrale del precedente trattamento, calcolato sulla scorta della retribuzione omnicomprensiva annua lorda per l'anno 2019 e/o della mensilità onnicomprensiva lorda da contratto, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo stesso periodo, ricalcolati e rideterminati sulla base della retribuzione effettivamente dovuta, per la cui determinazione si richiede sin d'ora l'ammissione di CTU al fine ricostruire, sulla base della documentazione prodotta,
l'esatto ammontare dovuto;
ii) nonché, la somma di € 1.350,00 a titolo di risarcimento delle spese sostenute per il rinnovo della propria Licenza di Volo e
Abilitazione al pilotaggio su velivolo Airbus A320 ; iii) nonché, la somma di €
25.000,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance relativamente alle componenti variabili della retribuzione contrattualmente previste o la diversa maggiore o inferiore somma e/o decorrenza ritenute di giustizia, per la cui determinazione si richiede sin d'ora l'ammissione di CTU al fine ricostruire, sulla base della documentazione prodotta, l'esatto ammontare dovuto, ovvero ci si rimette ad un giudizio equitativo del Giudice;
iv) ovvero, in subordine, la somma maggiore o inferiore e/o con la decorrenza ritenute di giustizia secondo l'equo apprezzamento del Giudice, per le causali ai precedenti punti i), ii) e iii), accertata anche in virtù dell'esercizio dei poteri istruttori dell'I.mo Giudice del Lavoro, disponendo, se del caso, consulenza tecnico contabile per la determinazione delle poste contrattualmente dovute al ricorrente, giuste deduzioni e allegazioni svolte in ricorso e quadro probatorio fornito;
in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente e condannarsi la convenute, per quanto di ragione, a corrispondere gli importi comunque risultanti dovuti oltre la rivalutazione e gli
3 interessi di legge, dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo;
in subordine: - condannare la resistente al risarcimento dei danni derivanti CP_2 dalla mancata riassunzione di ed al pagamento delle relative Parte_1 retribuzioni, nella misura da quantificarsi quantomeno nell'importo corrispondente agli anni di retribuzione utili al raggiungimento della pensione di anzianità. Con vittoria di spese da distrarsi>>.
L'attuale appellante allegava in fatto di essere stato assunto in data 16 maggio
1998, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Pilota di Linea, alle dipendenze della Compagnia Aerea Air One PA;
che dal 16 novembre 2009, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze di AL C.A.I. ai sensi dell' art. 2112 c.c.; che dal 1 gennaio 2015, a fronte di analoga operazione di cessione di ramo di azienda, il rapporto di lavoro era proseguito con AL AI, attualmente in amministrazione straordinaria;
che in data 14 ottobre 2021, AL AI in A.S. comunicava la messa in CIGS, con sospensione dal lavoro a zero ore e senza rotazione;
che con comunicazione del 22 novembre 2021, la compagnia aerea confermava la sospensione del rapporto di lavoro del ricorrente;
che, nonostante fosse in possesso di tutte le necessarie abilitazioni per l'immediato reimpiego alle dipendenze della cessionaria, il ricorrente non veniva assunto dalla cessionaria, in violazione dell' art. 2112 c.c.
Argomentato sulla situazione di crisi aziendale di AL S.A.I. PA , in punto di diritto, insisteva ampiamente sulla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di accertamento della cessione del ramo di azienda “Aviation”, momento preliminare rispetto alle ulteriori richieste.
Si costituiva in giudizio contestando l' Controparte_1 avverso ricorso e chiedendo, in buona sostanza, il rigetto del ricorso.
Eccepiva la carenza di interesse ad agire atteso che il ricorrente aveva rifiutato la proposta di assunzione formulata dalla Società convenuta.
In via principale, eccepiva l'assoluta carenza di allegazione e di prova in ordine all'asserito “trasferimento di ramo d'azienda” avendo omesso l'attuale appellante di allegare e provare specificamente gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della dedotta “cessione” (artt. 414 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.), essendosi limitato a richiamare alcuni princìpi giurisprudenziali, del tutto avulsi dal contesto.
4 Infatto, nel contestare le avverse allegazioni, a conferma della discontinuità fra le due società faceva rilevare che l'acquisizione degli assets aviation aveva riguardato solo n. 52 contratti di leasing di aeromobili a fronte dei complessivi n.
102 aeromobili che componevano la flotta della AL AI S.p.A. in a.s.; che, al momento dell'avvio delle operazioni, il 10% degli stessi non era utilizzabile, in quanto presentava necessità di interventi manutentivi;
tant'è che la CP_2 aveva utilizzato i cd. “muletti” per n. 6 macchine sino al loro ripristino;
che, proprio su indicazione della Commissione, la aveva sottoscritto i contratti di CP_2 leasing per tutti i n. 52 aeromobili con i quali operava, mentre la AL AI S.p.A. in a.s. era proprietaria di circa il 30% degli aeromobili utilizzati.
Precisava che in data 30 settembre 2021, la confermato Controparte_4
l'ordine di n. 28 nuovi aeromobili “AIRBUS”, tra cui n. 7 “A220”, n. 11 “A320neo”
e n. 10 “A330neo” sempre in leasing, direttamente dalla casa costruttrice;
che il numero di slot (decollo/atterraggio) utilizzabili dalla era inferiore del CP_2
57% sulla base di Fiumicino e del 15% sulla base di Milano/Linate rispetto alla
AL AI S.p.A. in a.s.; che le certificazioni e le licenze funzionali allo svolgimento dell'attività di vettore aereo erano state richieste e ottenute ex novo Con dalla che AL AI in a.s. non aveva trasferito ad la licenza CP_2
COA; che la non aveva acquisito le attività di handling e manutenzione, CP_2 per le quali operavano espressi vincoli della Commissione europea;
che la
[...] aveva iniziato a vendere ex novo i biglietti dal 25 agosto 2021, ma, in quanto CP_2 nuova compagnia, non aveva ottenuto da subito l'autorizzazione a vendere biglietti per gli USA (poi avuta solo alla fine del mese di ottobre 2021); che soltanto a far data dagli inizi del mese di giugno 2022, la Società convenuta aveva ottenuto le autorizzazioni per operare in altre nazioni strategiche, come Brasile, Argentina e il
Giappone (in quanto, come le altre, queste autorizzazioni non erano state trasferite dalla AL AI S.p.A. in a.s. alla;
che tutti i biglietti aerei già CP_2 venduti/prenotati da/con la AL AI S.p.A. in a.s. prima del 15 ottobre 2021 non erano utilizzabili per viaggiare con la e, dunque, non avevano costituito CP_2 oggetto della cessione degli assets dalla AL AI S.p.A. in a.s. alla;
CP_2 che l'acquisizione degli assets aviation non aveva riguardato gli assets relativi ai programmi di loyalty, che, nel trasporto aereo, valgono il 40% di fatturato di ciascuna azienda del settore;
che era stata indetta una gara per la predisposizione di un nuovo software per la gestione dell'intero sistema di loyalty;
che l'assistenza
5 alla clientela era garantita dal “contact center” della diverso e distinto
CP_2 rispetto a quello utilizzato dalla AL AI S.p.A. in a.s.; che la struttura di vertice di si componeva di personale assunto dal mercato che non aveva
CP_2 prestato, in prevalenza, attività lavorativa presso AL AI S.p.A. in a.s. ; che era stato introdotto in un nuovo assetto manageriale con un nuovo modello
CP_2 organizzativo;
che ITA prevedeva di assumere i propri dipendenti dal mercato e in caso di assunzione del personale di AL, sarebbero state applicate nuove condizioni stabilite da ITA;
che , quale società partecipata dallo Stato, la
CP_2 aveva attinto dallo specifico bacino dell'Amministrazione Straordinaria anche per ridurre l'impatto sociale e occupazionale derivante dal processo liquidatorio di a.s.; che aveva ridotto da n. 2 a n. 1 il numero di hub Controparte_5 CP_2 rispetto alle attività della AL AI S.p.A. in a.s. A conferma dell' assenza della asserita cessione di ramo di azienda, la difesa della parte convenuta richiamava l'interpello n. 956-2983/2021, in risposta all'istanza presentata dalla in CP_2 data 5 ottobre 2021, di Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Grandi
Contribuenti e internazionale – Settore Consulenza Imposte indirette;
invero, in tale interpello, Agenzia aveva pienamente confermato la valutazione della
Commissione in tema di discontinuità tra la AL AI S.p.A. in a.s. e la
[...]
precisando che l'operazione di acquisizione non era soggetta all'imposta sul CP_2 valore aggiunto sulla base del fatto che il perimetro degli asset aviation non costituivano un ramo di azienda.
Sosteneva che la complessa operazione che aveva condotto alla cessione di Con taluni assets da AL ad , avesse concretato una chiara cesura in termini giuridici ed economici tra le due società e che nel senso della discontinuità si era espressa la Decisione del 10 settembre 2021 della Commissione Europea che aveva Con chiaramente stabilito come il perimetro di attività di sarebbe stato diverso da quello di AL”; che l'operazione di acquisizione non aveva contemplato l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e, di conseguenza: i) nessun rapporto di lavoro di dipendenti dell'AL AI in a.s. era passato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ii) la aveva selezionato le CP_2 CP_2 risorse da assumere tra le candidature presentate (dai dipendenti dell'AL AI in a.s., ma non solo) e i rapporti di lavoro di coloro che avevano positivamente superato la selezione erano stati costituiti, ex novo, con effetto dal 15 ottobre 2021; che i dipendenti della AL AI S.p.A. in a.s. erano stati assunti dalla CP_2
6 esclusivamente a condizioni di mercato, nel contesto di un processo di selezione aperto, senza applicazione delle condizioni contrattuali collettive attualmente in essere, nonché senza trasferimento dei medesimi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ.; che, allo stato, il processo di selezione del personale della era ancora aperto e sarebbe stato completato entro l'anno 2025, tenuto CP_2 conto della progressione della flotta aziendale, della composizione ed evoluzione dei diversi perimetri occupazionali (personale navigante e di terra) e della prevista progressione dell'andamento occupazionale complessivo, fino al raggiungimento – come detto, nell'anno 2025 – di un numero complessivo massimo di assunzioni pari a n. 5750.
Il primo giudice dava atto della richiesta dei procuratori di parte ricorrente di sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale, vista l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma del 18.6.2024 relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione del 27 novembre 2023, n.169, in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Con la sentenza gravata il Tribunale, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha così motivato, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento relativo ad <…Secondo l' impostazione seguita dal CP_2 ricorrente, la fattispecie in esame andrebbe…qualificata come trasferimento e/o cessione di ramo di azienda, per cui è stata invocata l' applicazione della disciplina di cui all' art. 2112 c.c.. Tale impostazione non può essere condivisa tenendo conto della concreta situazione di fatto, come emersa dalle allegazioni contenute nel ricorso e alla luce delle osservazioni svolte dalla parte convenuta e dei documenti prodotti. Osserva, infatti, il giudice che, sulla base delle allegazioni di fatto contenute nell' atto introduttivo e delle specifiche deduzioni della parte convenute, la fattispecie in esame non può essere ricondotta allo schema di cui all' art. 2112
c.c. Ai sensi del comma 5 dell' art. 2112 c.c. :” Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d' azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un' attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere
7 dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
è attuato ivi compresi l' usufrutto e l' affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell' azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un' attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento “. La parte convenuta ha eccepito l' assenza di prova sui presupposti di fatto che identificano una cessione di ramo di azienda…il ricorrente effettivamente non ha allegato né provato elementi idonei a dimostrare la preesistenza e autonomia funzionale del presunto ramo di azienda costituito dal perimetro Aviation. Il ricorrente avrebbe dovuto offrire la prova che tutti gli assets ceduti costituivano, già prima della cessione, un'entità identificabile e autonoma che si è “conservata” presso l'acquirente; ma una siffatta prova non è stata in alcun modo offerta. Negli elementi di carattere generale indicati in ricorso, non è possibile individuare circostanze atte a dimostrare l'esistenza di un complesso organizzato di persone e di beni che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo, ragione per la quale non
è nemmeno stato possibile dare ingresso all'istruttoria. Le circostanze sopra riportate e genericamente indicate in ricorso anche se provate, infatti, non sarebbero state idonee a dimostrare che vi sia stato il trasferimento di un'entità economica che ha conservato la propria identità. [sottolineato aggiunto dal redattore]…“ La cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma (la “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”, di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al trasferimento (su quest'ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 2112, comma 5, per tutte, Cass. 28.9.2015, n.
19141, anche sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12)…l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass.
8.11.2018, n. 28593)…il ramo d'azienda trasferito deve configurarsi come una
8 sorta di “micro-azienda”, capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima e senza apporti o integrazioni da parte della società cessionaria…l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario
- il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione”… Anche per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea il requisito della preesistenza del ramo, letto unitamente a quello della conservazione della sua identità all'esito del trasferimento, assume un rilievo significativo. In particolare, secondo i Giudici europei: “il criterio decisivo per stabilire la sussistenza di un trasferimento consiste nel fatto che l'entità economica conservi la propria identità, circostanza che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (v., in questo senso, Per_ sentenza del 9 settembre 2015, e e a., C-160/14, Persona_1
EU:C:2015:565, punto 25 nonché giurisprudenza ivi citata). Per determinare se la suddetta condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione
o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente (sentenza del Per_ 9 settembre 2015, e e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punto Persona_1
26 nonché giurisprudenza ivi citata). Occorre altresì precisare che il semplice fatto, per un'entità economica, di rilevare l'attività economica di un'altra entità economica non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l'identità di quest'ultima. Infatti, l'identità di siffatta entità non può essere ridotta all'attività che le è affidata. Tale identità emerge da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua
9 organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione od anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (sentenze del 20 gennaio 2011, CLECE, C-
463/09, EU:C:2011:24, punto 41, e del 20 luglio 2017, P.R., C-416/16,
EU:C:2017:574, punto 43)” (CGUE 27 febbraio 2020, n. 298/18). La Corte ha chiarito che “è considerato come trasferimento quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria. La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e beni che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo” (CGUE 27 febbraio 2020, n. 298/2018 – conforme CGUE 24 giugno 2021, n. 550/2019)…pertanto, per potersi ritenere sussistente il trasferimento di azienda, o ramo di essa, è necessario che oggetto della cessione sia una preesistente entità produttiva, funzionalmente autonoma e, quindi, dotata di tutti gli elementi necessari a raggiungere lo scopo produttivo, che conservi, all'esito del trasferimento, la propria identità. Nel caso di specie ,invece, manca, tra i fattori acquisiti dalla convenuta, il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità che, secondo la Corte di Giustizia, costituisce l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita. [sottolineato aggiunto dal redattore]…comunque i fattori ceduti debbano possedere, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, una propria autonomia funzionale, vale a dire la capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui Co risultavano finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente “. Nel caso di specie, ha acquisito da AL Sai solo una parte di aeromobili, in leasing, una parte delle rotte, una parte proporzionale di slot e parte di altri beni secondari. Come evidenziato nella memoria di costituzione, l'acquisizione degli asset aviation effettuata dalla convenuta non ha riguardato: - la licenza COA, richiesta e attivata ex novo dalla (licenza necessaria per svolgere attività di aviazione CP_2 civile); - il codice ICAO, richiesto e attivato ex novo dalla (necessario CP_2 per svolgere attività di aviazione civile); - il diritto di gestire gli Oneri di servizio pubblico (OSP) previsti in capo alla AL AI S.p.A. in a.s.; - le attività di handling e manutenzione, per le quali operano espressi vincoli della Commissione europea;
- l'acquisizione autorizzazioni per operare (e vendere biglietti) in nazioni
10 strategiche come USA, Brasile, Argentina e Giappone;
- gli assets relativi ai programmi (inclusi i relativi contratti) di loyalty (programmi di fidelizzazione della clientela): ha attivato un proprio, distinto ed autonomo, programma CP_2 fedeltà; - i dati della clientela della AL AI S.p.A. in a.s.; - le autorizzazioni di accesso/scalo in paesi stranieri (autorizzazioni richieste ex novo dalla;
CP_2
i canali e i sistemi di comunicazione con gli utenti (contact center) e i contratti di vendita indiretta con agenti e tour operator;
- il management e, in generale, le risorse umane (piloti, personale di volo, etc.): il personale è stato assunto dalla
[...] dal mercato;
-i biglietti aerei già venduti/prenotati da/con la AL AI CP_2
S.p.A. in a.s.; - tutti i contratti di business aviation (come, ad esempio, il contratto per la fornitura del servizio di Contact Center di AL AI con Almaviva). Tali deduzioni non sono state contestate dalla parte ricorrente. [sottolineato aggiunto Co dal redattore]…Deve pertanto ritenersi che abbia acquisito solo alcuni beni e servizi, ma non anche il complesso organizzativo in cui essi erano inseriti e che permetteva il funzionamento a fini produttivi del ramo aviation presso CP_6 beni sono stati inseriti in una nuova organizzazione aziendale, con un perimetro di attività ridotto rispetto a quello di AL e finalizzata ad una migliore efficienza Co dei costi e a un minore impatto ambientale. Ciò che è stato ceduto a non preesisteva come tale presso AL AI, ma è stato estrapolato ai fini della Co cessione a;
per altri beni di AL AI è stato previsto il trasferimento o
l'assegnazione mediante gare d'appalto… situazione…correttamente valutata dalla Commissione Europea che , al paragrafo 3.2.1 delle decisione del 10.9.2021, ha precisato espressamente che il piano aziendale della nuova società “ prevede la costituzione di una nuova impresa di trasporto aereo c on un perimetro di attività ridotto rispetto a quello di AL “…ha, inoltre, specificato che “ Il piano aziendale prevede una strategia aziendale incentrata sui seguenti elementi: a) una rete di rotte ridotte con particolare attenzione alla redditività ( cfr punto 3.2.3.1.1.);
b) un grado più elevato di esternalizzazione dei servizi di assistenza e manutenzione
a terra ( cfr. paragrafi 3.2.3.5 e 3.2.3.2.6 ); c) miglioramento dell' efficienza in termini di costi, in particolare per la flotta ( cfr. sezione3.2.3.2.3 ) e il personale ( cfr considerando 81 ); d) una digitalizzazione che migliori sostanzialmente l' esperienza dei consumatori e riduca i costi;
e) mobilità interconnessa attraverso l' integrazione con il sistema di trasporto italiano;
f) sostenibilità ambientale attraverso una flotta di aeromobili di nuova generazione e più efficienti ( cfr. punto
11 3.2.3.2.3); g) partecipazione a un' alleanza globale e costruzione di una partnership commerciale strategica con un player europeo per stabilire una presenza più forte sia sul lungo raggio che sui mercati europei, con una graduale integrazione di rete a partire dal 2022 “ ( punto 43 della Decisione ). Con tale
Decisione…la Commissione Europea ha sottolineato la discontinuità economica Co tra AL e , avendo preso atto dell'acquisto solo di taluni beni e servizi della prima da parte della seconda, da integrarsi con altri da inserirsi in un business aziendale differentemente connotato su principi di efficienza, contenimento dei costi e sostenibilità ambientale ( punto 43 della Decisione )…“ il trasferimento dei Co bei di AL …. Ad non comporterà una continuità economica fra AL ed Co Co
“ e che “ non vi è alcun vantaggio per e quindi nessun aiuto di Stato “.
Tale conclusione risulta in linea con la recentissima giurisprudenza in materia ( v. sentenza Corte di Appello di Milano n. 426/2024 del 15.5.2024 ) qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp att. C.p.c. , che , tenuto conto della finalità liquidatoria della procedura che ha interessato ALITALIA, ha comunque escluso l' applicabilità dell' art. 2112 c.c…sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, comprese quelle incentrate sulla natura interpretativa od innovativa/retroattiva dell'art. 6 del D.L. 131/2023 e sulla sua compatibilità costituzionale in relazione al criterio di ragionevolezza ( siccome non rilevante ), il ricorso va respinto….appare opportuna la compensazione delle spese di lite >>.
Con il gravame l'appellante ha cesnurato la decisione ne ha chiesto la integrale riforma con l'accoglimento delle originarie conclusioni in questa sede riproposte.
Si è costituita esistendo al gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente la Corte respinge la richiesta, avanzata dalla parte appellante, di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza del
16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione, ampiamente chiarita in sede di discussione orale, secondo cui, in buona sostanza, i quesiti sottoposti alla Corte di Lussemburgo
12 andrebbero ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio.
Il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21635 del
09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria.
Nella fattispecie non si ritiene vi sia PAzio per l'esercizio di tale facoltà alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento dell'unione sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, non sollevando, non a caso, qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza.
A giudizio di questa Corte le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di azienda/ramo di azienda che hanno coinvolto le società che hanno gestito il servizio pubblico di trasporto aereo
(cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda della cessione del lotto c.d. aviation, forniscono un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
L'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo
(quella della natura conservativa della procedura) che questa Corte non condivide e che postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
4/2004, questione invece radicalmente esclusa dalla Corte costituzionale.
I dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di
Roma non sussistono, ove, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo, si parta da un diverso angolo prospettico.
Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le censure avverso la gravata sentenza si incentrano nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con CP_2
13 L'appellante lamenta, in sintesi, una errata applicazione e valutazione, alla luce del contenuto della Decisione della Commissione europea, delle circostanze di fatto oggetto di causa e dei principi della giurisprudenza anche comunitaria sulla qualificabilità del compendio ceduto quale azienda o ramo di azienda, nonché la valorizzazione di circostanze fattuali invero inutilizzabili, e l'omessa valutazione del compendio dei beni acquisiti dalla società cessionaria.
Con il secondo motivo di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, si sostiene che nel caso di specie sussistesse la finalità conservativa e non liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria di Con AL allorché ha ceduto a il ramo d'azienda “Aviation”.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di infondatezza delle pur articolate argomentazioni del gravame, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate dal motivo di gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal
Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia.
La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue:
a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di AL, società in amministrazione straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto Con aviation, operata nell'ambito della procedura a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto
14 profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il
Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traPAre dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. alla Con cessione di beni da AL a , e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
La Consulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c.
Tale regolamentazione appresta un apparato di garanzie, configurando la fattispecie
15 come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass.
Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.).
La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del
14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del
29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva
2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo
1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)».
Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n.
16 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva
2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23» (punto 45). Il
17 legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma 4-bis).
Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende «per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata
l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del
1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n.
135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante».
18 Emerge nitidamente la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83, che la direttiva Parte_3
77/187/CEE non impone «agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, Pt_4
, che una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività
[...] dell'impresa, quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa
C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute
19 redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato».
Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'àmbito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni:
i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta
l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma
«il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di «imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione
20 del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione, è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del
1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
Sottolinea il Giudice delle Leggi, che anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma (e si staglia in modo sempre più netto) la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro.
21 Esigenze declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge
18 febbraio 2004, n. 39).
In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134
(Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n.
347 del 2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono
«concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue diPArate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di
«concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi
22 aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma
1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno
(“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle
«modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato»
(comma 3).
Sulla scorta delle plurime e strutturate argomentazioni ricostruttive del sistema, si muove la Corte costituzionale per esaminare l'art. 56, comma 3 bis,
d.lgs. n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29
23 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del
1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti.
Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
Rileva, in primo luogo la Consulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo PAzio applicativo.
Dunque, con il Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n.
428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale
24 sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del
1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di AL abbia una «natura solo formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla prosecuzione dell'attività
d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.
In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare
l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n.
270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di AL, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
25 Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.
Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.
In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva
2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare.
Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del
10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al
26 perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs.
n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Evidenzia, ancora, la Consulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti:
i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato
«la costituzione di una nuova società interamente controllata dal
Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»;
iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla
Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata , destinata Controparte_1
27 v)
vi)
all'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4); nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11- quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa « Controparte_7
e l' in amministrazione
[...] Controparte_8 straordinaria»; in seguito alla decisione della Commissione europea, l'AL in amministrazione straordinaria e l' in Controparte_8 amministrazione straordinaria «provvedono, anche mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo» (art. 11- quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche
«distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11-quater, comma 4);
l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai
28 vii)
viii)
ix)
sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio
1993» (quarto periodo);
l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell'AL in amministrazione straordinaria e dell' in amministrazione Controparte_8 straordinaria e, a far data da tale revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi
i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla
Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo); analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n.
85, che reca la rubrica «Completamento dell'attività liquidatoria dell'AL» e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività
d'impresa dell'AL (comma 2); Con in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di AL: le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una
29 Con comunicazione trasmessa da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento degli Con asset di AL a non determina continuità economica tra le due Con società e che l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al
Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma
2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di AL, società in amministrazione straordinaria, e e, al fine di Controparte_8 agevolarne la ricollocazione e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo AL.
Il carattere liquidatorio della procedura, a giudizio della Corte costituzionale, si evince: a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive.
30 La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito (già menzionata al superiore § 3.2.2.), che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n.
437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n.
426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Osserva, inoltre, la Consulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario.
Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
Conclude la Corte costituzionale, che l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs.
31 n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n.
270 del 1999 (Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio
2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n.
131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
In definitiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n.
131/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169/2023, è stata dichiarata inammissibile, poiché l'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999 trova applicazione nel giudizio a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione.
Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n.
99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili che vengono affrontati dagli articolati motivi di gravame, da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato AL AI s.p.a. e dalla conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999:
32 norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere
a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
L'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio porta alla reiezione dell'appello, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento in fatto ed in particolare indipendentemente dalla condivisione o meno dell'affermazione della sentenza appellata circa la qualificazione dell'operazione economica in esame quale vendita di singoli beni.
Detta operazione economica, ossia in sintesi il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di AL ad del c.d. lotto CP_2
Aviation, si connota per una finalità ed una natura liquidatoria, tale da rendere in ogni caso inapplicabile l'art. 2112 c.c. e le garanzie che esso prevede per i lavoratori interessati.
In ogni caso, va sottolineato, che appare esente da qualsivoglia ipotizzabile censura il percorso argomentativo del primo giudice laddove ha Con qualificato l'operazione intervenuta tra AL AI e come vendita separata di beni e non anche come cessione/trasferimento di ramo di azienda alla stregua del quadro fattuale emerso – e in sentenza analiticamente riportato
– dalla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021, adottata all'esito del procedimento ex art. 79, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, secondo Co cui “l'oggetto del trasferimento riguarda solo un ambito di beni e di rotte ridotto rispetto a quelli detenuti da AL e utilizzati da quest'ultima nell'ambito delle sue attività”.
La Suprema Corte, difatti, ha già avuto modo di confermare (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 19446 del 10/07/2023 avente ad oggetto la vicenda della
“cessione” conforme Cass. Sezione L, Sentenza n. Controparte_9
12596 del 08/05/2024) la correttezza della pronuncia di merito che aveva escluso la presenza dei requisiti per configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. fondando il proprio accertamento sulla
33 “assenza di continuità economica tra e la come CP_10 Pt_5 risultante, tra l'altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di
Stato”, affermando che l'analisi atomistica dei singoli elementi indiziari proposta in sede di ricorso non poteva ritenersi “idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, …, sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici Europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale”.
La stessa Corte di appello di Roma, nel pronunciarsi in merito alla medesima vicenda (cfr. ex multiis sentenza n. 1430/2018, sentenza n.
3523/2021 e altre), ha invero già sostenuto che la Commissione Europea, con la decisione del 12/11/2008, aveva, nell'analizzare l'operazione posta in essere, risposto “sulla base del quadro specifico inerente la posizione dei lavoratori e cioè che CAI intendeva assumere solo il personale indispensabile per la propria attività, che non vi sarebbe stato alcun trasferimento automatico di personale, che il personale AL non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione e che la Direttiva Cee 2001/23 non avrebbe trovato applicazione”: dunque, la Corte ha ritenuto che “le circostanze di fatto evidenziate nella decisione non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni di alcuni beni di
AL da parte di CAI sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale”, evidenziando altresì che “secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità
e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord. n.
1325/2018; Cass. S.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014)”.
34 Conforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di
Milano sentenze nn. 426/2024, 437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024,
461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024, 547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa
(cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto
35 dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, AL AI ha inteso passare definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale.
Per tutto quanto sin qui esposto, il motivo di gravame, che sostiene in modo pur argomentato che sussista cessione di ramo di azienza ed applicabilità dell'art. 2112 c.c. al caso di specie, deve essere respinto, con ciò precludendosi l'esame delle ulteriori domande dell'appellante, oggetto di Con appello in via incidentale condizionato, proposto da , nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, volto al rigetto delle (ulteiori) < tutte proposte dall'appellante nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio>>.
Le censure vanno respinte, per quanto ritenuto, in relazione ad entrambi gli articolati motivi di impugnazione.
La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello – la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025,
36 inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche per il grado di appello.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, così assorbito quello incidentale condizionato. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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