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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 28/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1566/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. BATTAGLINO FRANCESCO in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1 contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.2.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, nella qualità ivi indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato
Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa dell'indennità di frequenza. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, nella parte in cui il consulente non avrebbe adeguatamente considerato in occasione della propria perizia la documentazione depositata nella prima fase processuale, in data 28.5.2024, ovvero nelle more tra l'assegnazione dell'incarico al CTU e l'inizio delle operazioni peritali. In particolare la ricorrente si è doluta dell'omessa considerazione da parte del CTU dei certificati meriti datati
24.5.2024, 19.7.2024 e 29.11.2024
Le contestazioni tuttavia, sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u. il quale, nella sua relazione, all'esito dell'esame obiettivo, ed in fase di risposta alle osservazioni proposte dall'avv. Battaglino si è così espresso: “[…] mi corre l'obbligo di portare alla cortese attenzione dei lettori del mio elaborato come la certificazione del 24 maggio 2024 nella quale si dichiara che il minore
“e' attualmente in carico presso il servizio di neuropsichiatria infantile di Persona_1
Cerignola” certamente non specifica la diagnosi funzionale, per esclusiva completezza delle controdeduzioni Tra l'ultimo controllo specialistico da riferire all'ambulatorio di neuropsichiatria infantile del policlinico di Foggia datato 4 marzo 2022,l'ultimo referto della visita effettuata presso la unità di integrazione scolastica datata 5 agosto 2022 e la certificazione del 24 maggio 2024 non è documentata alcuna presa in carico del servizio di Part neuropsichiatria infantile della ed inizio del trattamento. Part In atti è presente la certificazione redatta dal servizio di neuropsichiatria infantile della nella quale si afferma pedissequamente;
“L'ultimo accesso viene registrato in data 6/7/2021 quando il ragazzo, per il tramite della madre, comunicava di non essere più disponibile alla prosecuzione dei colloqui presso il
SNPIA.
La sig.ra madre del minore, inoltre riferiva la sua intenzione di affidare il figlio Parte_1 alle cure di un/una psicoterapeuta in ambito privato che lei stessa avrebbe provveduto ad individuare come da richiesta dello stesso ” Per_1
In atti è documentata una certificazione redatta in data 15 novembre 2022 dalla Dr.ssa psicoterapeuta che attestava che effettuava un percorso Persona_2 Per_1 di Psicoterapia Individuale ad indirizzo Sistemico Relazionale.
Il PEI(piano educativo individualizzato)versato in atti successivamente alle operazioni peritali in data 13 giugno 2024 rilasciato in data 27 maggio 2024 fa riferimento alla diagnosi specialistica del 2022 e non a diagnosi poste successivamente.
Nella documentazione prodotta successivamente alle operazioni peritali vi è una prescrizione farmacologica con data anteriore ,ma non mostrata in sede di visita medica, e dalla stessa prescrizione si evince come sia consigliata una visita di controllo in data 21 giugno 2024 di cui non viene prodotta evidenza. Proseguendo nella analisi della documentazione prodotta successivamente alle operazioni peritali è presente una certificazione datata 19/7/2024 ove si pone diagnosi di “Disturbo oppositivo-provocatorio” in assenza di diagnosi funzionale e test per il Q.I. con evidenza di normodotazione cognitiva mentre precedentemente era stata posta diagnosi di funzionamento cognitivo limite;
ma soprattutto in questa certificazione si parla di “ Test di Conners” non significativo per ADHD.
Ed infine analizzando le certificazioni prodotte con le osservazioni è presente il documento datato 29/11/2024 con diagnosi di “Disturbo oppositivo-provocatorio” e “Disturbi del controllo degli Impulsi” in assenza di una diagnosi funzionale.
In questa certificazione è presente la diagnosi di disturbo del controllo degli impulsi ed in letteratura si definisce disturbo del controllo degli impulsi, la entita' clinica caratterizzata da disturbi psichiatrici caratterizzati dall'incapacità di resistere a un impulso o dalla tentazione di compiere un atto dannoso per sé o per gli altri, che non sono documentati in atti.
Nel PEI (piano educativo individuale) per l'anno scolastico 2023-2024 che il legale ha prodotto telematicamente in data 13 giugno, mostrato in sede di operazioni peritali e successivamente autorizzato dal magistrato, si evince come al paragrafo della descrizione dello studente il collegio dei docenti scriva
“Ad oggi riesce a controllare le sue emotività e le sue angosce del passato. E' Per_1 inserito nel contesto classe e le sue relazioni con i compagni sono buone. Mostra interesse per le discipline scolastiche ed è disponibile all'ascolto”
Sempre nel PEI i docenti annotano” Si mostra alquanto vivace ma, se ripreso, chiede scusa, e si mostra disponibile all'ascolto”
Analizzando il PEI per l'anno scolastico 2023-204 troviamo la seguente descrizione di
“Mostra una forte propensione per le attività fisiche ,ad oggi è inserito nella squadra Per_1 di calcio dei cinque Reali Siti.”
[…]
Sempre nel PEI rilevo la evidenza descritta dai docenti“ la relazione con i suoi compagni di classe è buona, riesce senza difficoltà a interagire con i suoi compagni apparendo educato e rispettoso. L'interazione con il corpo docente a volte è risultata poco empatica ma questo non ha compromesso le relazioni docente/discente.”
Proseguendo nella mera analisi del PEI per l'anno scolastico 2023-2024 alla certificazione delle competenze ed in dettaglio Collaborare e Partecipare. Viene descritto tale comportamento di “Mostra interesse ed ascolto per le attività proposte. Esegue i Per_1 compiti assegnati” […] Non si può sottacere poiché chiara evidenza, in relazione alle certificazioni presentate dal legale con note di trattazione scritta ed autorizzate dal magistrato in data
10/12/2024,come aspetto primario assuma la evidenza clinica della semeiologia resasi chiaramente manifesta in sede di operazioni peritali ed alle quali erano presenti la mamma del minore e l'Avvocato Battaglino Francesco con atteggiamento assolutamente collaborante e cordiale. “Il periziando non ha mostrato alcun segno di possibile opposizione così come non vi sono stati durante le operazioni peritali cali di attenzione. Il minore ,in Persona_1 un clima consono alla situazione ed alla sua eta', ha mostrato nelle risposte alle mie domande e nella elaborazione delle stesse un lasso di tempo congruo, ha dato seguito alle mie richieste in maniera precisa ed in assenza di qualsivoglia opposizione.
Durante il colloquio clinico la comunicazione verbale tra lo scrivente e è stata Per_1 caratterizzata da interazione buona con il sottoscritto e si è mostrato un eloquio fluente, buona è stata la interazione e l'adattamento all'ambiente ed alla situazione.
Non sono stati evidenti clinicamente durante le operazioni peritali evidenze tali da poter riferire ad iperattività o disturbi della attenzione poiché' il minore ha mostrato grande collaborazione e buon adattamento alla situazione e concentrazione ottimale con corretta interpretazione ed esecuzione di ciò che gli era stato chiesto. Durante l'intera durata delle operazioni peritali non si sono rese manifeste alterazioni dell'umore o stati di ansia.
Il minore ha mostrato buona collaborazione, concentrazione ed integrazione con l'ambiente”
Semeiologia che in netta antitesi con le peculiarità cliniche del disturbo si è dimostrata in sede di operazioni peritali.
E' stata chiara evidenza delle operazioni peritali in data 10 giugno 2024 come abbia Per_1 mostrato e dimostrato piena collaborazione ed integrazione con l'ambiente e non vi siano stati momenti di intolleranza e/o iperattività.
Il minore è stato seduto per l'intera durata delle operazioni peritali in assenza di qualsivoglia possibile manifestazione di variazione dell'umore e/o di impulsività.
Ripeto come il legale fosse, cordialmente, presente alle operazioni peritali e nelle sue osservazioni non si rilevano osservazioni sulla semeiologia descritta nella bozza peritale.
Il ctu, quindi, anche dopo aver analizzato la documentazione medica richiamata da parte ricorrente nel presente procedimento di opposizione, ha concluso che “Per il minore
[...]
, dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria agli atti, Persona_1 degli elementi semeiologici e clinici chiari ed inconfutabili scaturiti dalla visita medica effettuata in data 10/6/2024 basata su un colloquio clinico e anamnestico avuto con il genitore, un minuzioso esame obiettivo si può porre diagnosi di: • Funzionamento cognitivo limite
• Pregresso disturbo della attività e della attenzione
Il minore ha presentato rispetto alle domande da me poste un ricordo evidente di esse ed elaborazione delle risposte caratterizzate da contenuti logici, ha evidenziato una interazione con lo scrivente strutturata dopo che lo stesso è stato posto in una condizione di rilassamento evitando le situazioni maggiormente controindicate come spavento o noia e creando armonia e sintonia rispetto allo scrivente. Ha mostrato un buon adattamento alla situazione senza difficoltà nella integrazione rispetto all'ambiente, per cui si può desumere un inserimento nel mondo esterno esente da limitazioni.
In queste condizioni è di piana evidenza che trattasi di patologia che non determina difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età”.
Devono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass.
Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ.
Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1566 /2025 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 28/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1566/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. BATTAGLINO FRANCESCO in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1 contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.2.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, nella qualità ivi indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato
Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa dell'indennità di frequenza. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, nella parte in cui il consulente non avrebbe adeguatamente considerato in occasione della propria perizia la documentazione depositata nella prima fase processuale, in data 28.5.2024, ovvero nelle more tra l'assegnazione dell'incarico al CTU e l'inizio delle operazioni peritali. In particolare la ricorrente si è doluta dell'omessa considerazione da parte del CTU dei certificati meriti datati
24.5.2024, 19.7.2024 e 29.11.2024
Le contestazioni tuttavia, sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u. il quale, nella sua relazione, all'esito dell'esame obiettivo, ed in fase di risposta alle osservazioni proposte dall'avv. Battaglino si è così espresso: “[…] mi corre l'obbligo di portare alla cortese attenzione dei lettori del mio elaborato come la certificazione del 24 maggio 2024 nella quale si dichiara che il minore
“e' attualmente in carico presso il servizio di neuropsichiatria infantile di Persona_1
Cerignola” certamente non specifica la diagnosi funzionale, per esclusiva completezza delle controdeduzioni Tra l'ultimo controllo specialistico da riferire all'ambulatorio di neuropsichiatria infantile del policlinico di Foggia datato 4 marzo 2022,l'ultimo referto della visita effettuata presso la unità di integrazione scolastica datata 5 agosto 2022 e la certificazione del 24 maggio 2024 non è documentata alcuna presa in carico del servizio di Part neuropsichiatria infantile della ed inizio del trattamento. Part In atti è presente la certificazione redatta dal servizio di neuropsichiatria infantile della nella quale si afferma pedissequamente;
“L'ultimo accesso viene registrato in data 6/7/2021 quando il ragazzo, per il tramite della madre, comunicava di non essere più disponibile alla prosecuzione dei colloqui presso il
SNPIA.
La sig.ra madre del minore, inoltre riferiva la sua intenzione di affidare il figlio Parte_1 alle cure di un/una psicoterapeuta in ambito privato che lei stessa avrebbe provveduto ad individuare come da richiesta dello stesso ” Per_1
In atti è documentata una certificazione redatta in data 15 novembre 2022 dalla Dr.ssa psicoterapeuta che attestava che effettuava un percorso Persona_2 Per_1 di Psicoterapia Individuale ad indirizzo Sistemico Relazionale.
Il PEI(piano educativo individualizzato)versato in atti successivamente alle operazioni peritali in data 13 giugno 2024 rilasciato in data 27 maggio 2024 fa riferimento alla diagnosi specialistica del 2022 e non a diagnosi poste successivamente.
Nella documentazione prodotta successivamente alle operazioni peritali vi è una prescrizione farmacologica con data anteriore ,ma non mostrata in sede di visita medica, e dalla stessa prescrizione si evince come sia consigliata una visita di controllo in data 21 giugno 2024 di cui non viene prodotta evidenza. Proseguendo nella analisi della documentazione prodotta successivamente alle operazioni peritali è presente una certificazione datata 19/7/2024 ove si pone diagnosi di “Disturbo oppositivo-provocatorio” in assenza di diagnosi funzionale e test per il Q.I. con evidenza di normodotazione cognitiva mentre precedentemente era stata posta diagnosi di funzionamento cognitivo limite;
ma soprattutto in questa certificazione si parla di “ Test di Conners” non significativo per ADHD.
Ed infine analizzando le certificazioni prodotte con le osservazioni è presente il documento datato 29/11/2024 con diagnosi di “Disturbo oppositivo-provocatorio” e “Disturbi del controllo degli Impulsi” in assenza di una diagnosi funzionale.
In questa certificazione è presente la diagnosi di disturbo del controllo degli impulsi ed in letteratura si definisce disturbo del controllo degli impulsi, la entita' clinica caratterizzata da disturbi psichiatrici caratterizzati dall'incapacità di resistere a un impulso o dalla tentazione di compiere un atto dannoso per sé o per gli altri, che non sono documentati in atti.
Nel PEI (piano educativo individuale) per l'anno scolastico 2023-2024 che il legale ha prodotto telematicamente in data 13 giugno, mostrato in sede di operazioni peritali e successivamente autorizzato dal magistrato, si evince come al paragrafo della descrizione dello studente il collegio dei docenti scriva
“Ad oggi riesce a controllare le sue emotività e le sue angosce del passato. E' Per_1 inserito nel contesto classe e le sue relazioni con i compagni sono buone. Mostra interesse per le discipline scolastiche ed è disponibile all'ascolto”
Sempre nel PEI i docenti annotano” Si mostra alquanto vivace ma, se ripreso, chiede scusa, e si mostra disponibile all'ascolto”
Analizzando il PEI per l'anno scolastico 2023-204 troviamo la seguente descrizione di
“Mostra una forte propensione per le attività fisiche ,ad oggi è inserito nella squadra Per_1 di calcio dei cinque Reali Siti.”
[…]
Sempre nel PEI rilevo la evidenza descritta dai docenti“ la relazione con i suoi compagni di classe è buona, riesce senza difficoltà a interagire con i suoi compagni apparendo educato e rispettoso. L'interazione con il corpo docente a volte è risultata poco empatica ma questo non ha compromesso le relazioni docente/discente.”
Proseguendo nella mera analisi del PEI per l'anno scolastico 2023-2024 alla certificazione delle competenze ed in dettaglio Collaborare e Partecipare. Viene descritto tale comportamento di “Mostra interesse ed ascolto per le attività proposte. Esegue i Per_1 compiti assegnati” […] Non si può sottacere poiché chiara evidenza, in relazione alle certificazioni presentate dal legale con note di trattazione scritta ed autorizzate dal magistrato in data
10/12/2024,come aspetto primario assuma la evidenza clinica della semeiologia resasi chiaramente manifesta in sede di operazioni peritali ed alle quali erano presenti la mamma del minore e l'Avvocato Battaglino Francesco con atteggiamento assolutamente collaborante e cordiale. “Il periziando non ha mostrato alcun segno di possibile opposizione così come non vi sono stati durante le operazioni peritali cali di attenzione. Il minore ,in Persona_1 un clima consono alla situazione ed alla sua eta', ha mostrato nelle risposte alle mie domande e nella elaborazione delle stesse un lasso di tempo congruo, ha dato seguito alle mie richieste in maniera precisa ed in assenza di qualsivoglia opposizione.
Durante il colloquio clinico la comunicazione verbale tra lo scrivente e è stata Per_1 caratterizzata da interazione buona con il sottoscritto e si è mostrato un eloquio fluente, buona è stata la interazione e l'adattamento all'ambiente ed alla situazione.
Non sono stati evidenti clinicamente durante le operazioni peritali evidenze tali da poter riferire ad iperattività o disturbi della attenzione poiché' il minore ha mostrato grande collaborazione e buon adattamento alla situazione e concentrazione ottimale con corretta interpretazione ed esecuzione di ciò che gli era stato chiesto. Durante l'intera durata delle operazioni peritali non si sono rese manifeste alterazioni dell'umore o stati di ansia.
Il minore ha mostrato buona collaborazione, concentrazione ed integrazione con l'ambiente”
Semeiologia che in netta antitesi con le peculiarità cliniche del disturbo si è dimostrata in sede di operazioni peritali.
E' stata chiara evidenza delle operazioni peritali in data 10 giugno 2024 come abbia Per_1 mostrato e dimostrato piena collaborazione ed integrazione con l'ambiente e non vi siano stati momenti di intolleranza e/o iperattività.
Il minore è stato seduto per l'intera durata delle operazioni peritali in assenza di qualsivoglia possibile manifestazione di variazione dell'umore e/o di impulsività.
Ripeto come il legale fosse, cordialmente, presente alle operazioni peritali e nelle sue osservazioni non si rilevano osservazioni sulla semeiologia descritta nella bozza peritale.
Il ctu, quindi, anche dopo aver analizzato la documentazione medica richiamata da parte ricorrente nel presente procedimento di opposizione, ha concluso che “Per il minore
[...]
, dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria agli atti, Persona_1 degli elementi semeiologici e clinici chiari ed inconfutabili scaturiti dalla visita medica effettuata in data 10/6/2024 basata su un colloquio clinico e anamnestico avuto con il genitore, un minuzioso esame obiettivo si può porre diagnosi di: • Funzionamento cognitivo limite
• Pregresso disturbo della attività e della attenzione
Il minore ha presentato rispetto alle domande da me poste un ricordo evidente di esse ed elaborazione delle risposte caratterizzate da contenuti logici, ha evidenziato una interazione con lo scrivente strutturata dopo che lo stesso è stato posto in una condizione di rilassamento evitando le situazioni maggiormente controindicate come spavento o noia e creando armonia e sintonia rispetto allo scrivente. Ha mostrato un buon adattamento alla situazione senza difficoltà nella integrazione rispetto all'ambiente, per cui si può desumere un inserimento nel mondo esterno esente da limitazioni.
In queste condizioni è di piana evidenza che trattasi di patologia che non determina difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età”.
Devono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass.
Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ.
Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1566 /2025 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti