TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 279
TAR
Decreto cautelare 25 settembre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Natura intellettuale del servizio e inapplicabilità dell'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza

    Il Tribunale ha ritenuto che le attività di progettazione eventi, piano di comunicazione e portale web, come descritte nel capitolato, implicano un'opera di adattamento a esigenze specifiche e la prospettazione di soluzioni personalizzate, configurando un servizio di natura intellettuale. Pertanto, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non era applicabile.

  • Accolto
    Soccorso istruttorio per la carenza nell'offerta economica

    Il Tribunale ha implicitamente accolto questa argomentazione confermando la natura intellettuale del servizio e, quindi, l'insussistenza dell'obbligo di indicazione separata. La sentenza sottolinea inoltre l'ambiguità della lex specialis e il principio di tassatività delle cause di esclusione.

  • Accolto
    Nullità della clausola del bando di gara per contrasto con la legge

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 7 del bando non contenesse un'esplicita e univoca previsione dell'obbligo di separata indicazione, e che, anche se interpretato diversamente, una tale richiesta non potrebbe avere rilevanza escludente in caso di servizi di natura intellettuale, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 279
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 279
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo