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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7078/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Menichella Clara Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Villasmunta Danila
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro - postumi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2023, parte ricorrente – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che l' ha accertato “esiti anatomici di lesione
CP_1 del Peroneo astralgico anteriore e del peroneo calcaneare caviglia sin;
Modesto impegno funzionale con instabilità caviglia”, con postumi permanenti nella misura del 6%; di aver presentato all' , in
CP_1 data 31.01.2020, a seguito di un aggravamento, istanza di revisione passiva;
che, con provvedimento del 26.05.2021, l' ha rigettato la predetta istanza, ritenendo invariate la percentuale invalidante;
CP_1 di aver proposto opposizione, anch'essa rigettata dall' con provvedimento del 4.08.2021.
CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, previo accertamento di una percentuale di postumi permanenti superiori a quella quantificata dall' , il pagamento dell'importo differenziale rispetto CP_1
a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha dedotto che “gli esiti del trauma occorso in data 28/08/2023 sono limitati alla
pagina 1 di 4 caviglia sinistra, arto non sede di menomazioni concorrenti e sono comunque di lieve entità rispetto al quadro clinico preesistente all'infortunio, pertanto deve ritenersi congrua la valutazione del 6% già espressa dall' ”. CP_1
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, occorre premettere che l' ha già riconosciuto la natura professionale CP_1 dell'evento infortunistico, valutando i postumi permanenti da esso derivanti a carico di parte ricorrente in misura pari al 6%.
La domanda verte dunque sull'effettiva consistenza del danno biologico patito dall'assicurata.
Ciò premesso e passando alla verifica della sussistenza dei presupposti medico-legali invocati dalla ricorrente, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio – dott. – a cui è stato dato l'incarico di Per_1 accertare se siano risultati postumi superiori rispetto a quelli già riconosciuti dall' , ha accertato CP_1 che: “La signora in base alla documentazione in atti e all'accertamento Parte_1 medico-legale eseguito in data 31-07-2025 risulta essere affetta da: Esiti di trauma distorsivo caviglia sinistra con lesione dei legamenti del peroneo astragalico anteriore e del peroneo calcaneare caviglia omolaterale con impegno funzionale e con instabilità di grado moderato. Per tutto quanto detto e considerato, ritengo che il danno biologico, in via analogica, possa essere rapportato al cod. 295 oppure al cod. 296 entrambi e valutabile 8%”. CP_1
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. appaiono senz'altro condivisibili, perché basate su uno studio accurato delle peculiarità del caso sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione tra i postumi riscontrati e l'incidente occorso alla ricorrente, nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Del resto, le contestazioni di entrambe le parti agli esiti dell'accertamento peritale sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il
pagina 2 di 4 profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un danno biologico superiore a quello riconosciuto dall' (6%) la domanda di parte CP_1 attrice dev'essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'8%, per l'infortunio occorsogli in data 22.08.2013.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale rispetto a CP_1 quello già liquidato in relazione alla percentuale d'invalidità e danno biologico riconosciuta dall' CP_1 oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento.
La soccombenza regola le spese, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso, scaglione “infra” €.5.200, posto che la lavoratrice dovrebbe aver già percepito un importo di €.4.807,08 (parametrato alla percentuale del 6% riconosciuta quando aveva 57 anni di età) e che, a seguito dell'aggravamento, le spetterebbe CP_ astrattamente, salvo diverse quantificazioni dell resistente, il differenziale derivante dal complessivo indennizzo in capitale di €.6.294,07, calcolato sulla percentuale di danno biologico accertata (ossia l'8%) in giudizio e sull'età della ricorrente al momento della presentazione dell'istanza ammnistrativa di aggravamento (63 anni), come può evincersi dalla “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale” allegata al d.m. 23 aprile 2019 (cfr., sui criteri di liquidazione, Corte d'Appello di Bari, sez. Lav., sent. n. 950 del 10.5.2023, est. Ariola).
Vanno poste a carico dell' anche le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto emesso in data CP_1 odierna.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura dell'8% per l'infortunio occorso in data 22.08.2013, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento, condanna pagina 3 di 4 l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo differenziale rispetto a quello già corrisposto CP_1 in relazione alla percentuale riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.1.312,00, CP_1 oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv.ta Menichella Clara;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de IA
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7078/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Menichella Clara Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Villasmunta Danila
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro - postumi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2023, parte ricorrente – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che l' ha accertato “esiti anatomici di lesione
CP_1 del Peroneo astralgico anteriore e del peroneo calcaneare caviglia sin;
Modesto impegno funzionale con instabilità caviglia”, con postumi permanenti nella misura del 6%; di aver presentato all' , in
CP_1 data 31.01.2020, a seguito di un aggravamento, istanza di revisione passiva;
che, con provvedimento del 26.05.2021, l' ha rigettato la predetta istanza, ritenendo invariate la percentuale invalidante;
CP_1 di aver proposto opposizione, anch'essa rigettata dall' con provvedimento del 4.08.2021.
CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, previo accertamento di una percentuale di postumi permanenti superiori a quella quantificata dall' , il pagamento dell'importo differenziale rispetto CP_1
a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha dedotto che “gli esiti del trauma occorso in data 28/08/2023 sono limitati alla
pagina 1 di 4 caviglia sinistra, arto non sede di menomazioni concorrenti e sono comunque di lieve entità rispetto al quadro clinico preesistente all'infortunio, pertanto deve ritenersi congrua la valutazione del 6% già espressa dall' ”. CP_1
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, occorre premettere che l' ha già riconosciuto la natura professionale CP_1 dell'evento infortunistico, valutando i postumi permanenti da esso derivanti a carico di parte ricorrente in misura pari al 6%.
La domanda verte dunque sull'effettiva consistenza del danno biologico patito dall'assicurata.
Ciò premesso e passando alla verifica della sussistenza dei presupposti medico-legali invocati dalla ricorrente, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio – dott. – a cui è stato dato l'incarico di Per_1 accertare se siano risultati postumi superiori rispetto a quelli già riconosciuti dall' , ha accertato CP_1 che: “La signora in base alla documentazione in atti e all'accertamento Parte_1 medico-legale eseguito in data 31-07-2025 risulta essere affetta da: Esiti di trauma distorsivo caviglia sinistra con lesione dei legamenti del peroneo astragalico anteriore e del peroneo calcaneare caviglia omolaterale con impegno funzionale e con instabilità di grado moderato. Per tutto quanto detto e considerato, ritengo che il danno biologico, in via analogica, possa essere rapportato al cod. 295 oppure al cod. 296 entrambi e valutabile 8%”. CP_1
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. appaiono senz'altro condivisibili, perché basate su uno studio accurato delle peculiarità del caso sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione tra i postumi riscontrati e l'incidente occorso alla ricorrente, nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Del resto, le contestazioni di entrambe le parti agli esiti dell'accertamento peritale sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il
pagina 2 di 4 profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un danno biologico superiore a quello riconosciuto dall' (6%) la domanda di parte CP_1 attrice dev'essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'8%, per l'infortunio occorsogli in data 22.08.2013.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale rispetto a CP_1 quello già liquidato in relazione alla percentuale d'invalidità e danno biologico riconosciuta dall' CP_1 oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento.
La soccombenza regola le spese, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso, scaglione “infra” €.5.200, posto che la lavoratrice dovrebbe aver già percepito un importo di €.4.807,08 (parametrato alla percentuale del 6% riconosciuta quando aveva 57 anni di età) e che, a seguito dell'aggravamento, le spetterebbe CP_ astrattamente, salvo diverse quantificazioni dell resistente, il differenziale derivante dal complessivo indennizzo in capitale di €.6.294,07, calcolato sulla percentuale di danno biologico accertata (ossia l'8%) in giudizio e sull'età della ricorrente al momento della presentazione dell'istanza ammnistrativa di aggravamento (63 anni), come può evincersi dalla “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale” allegata al d.m. 23 aprile 2019 (cfr., sui criteri di liquidazione, Corte d'Appello di Bari, sez. Lav., sent. n. 950 del 10.5.2023, est. Ariola).
Vanno poste a carico dell' anche le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto emesso in data CP_1 odierna.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura dell'8% per l'infortunio occorso in data 22.08.2013, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento, condanna pagina 3 di 4 l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo differenziale rispetto a quello già corrisposto CP_1 in relazione alla percentuale riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.1.312,00, CP_1 oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv.ta Menichella Clara;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
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