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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 169 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari Sardo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari Sardo, presso lo CP_1 C.F._2 studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega in calce alla comparsa di costituzione in adesione, convenuta e contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ), (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
, (c.f. ), (c.f. C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
), C.F._8 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
pagina 1 di 6 “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) (nata in [...] il [...], cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1 proprietaria per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito nell'abitato di Bari Sardo, Via
Petrarca, distinto al Catasto Urbano del medesimo comune al Foglio 15 mappale 1522 sub. 1 e 4590, formante un unico corpo
B) Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione in adesione): CP_1
“"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere la domanda proposta dall'attrice e compensare le spese di lite fra le parti”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Bari Sardo in via Petrarca e distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 1522, sub 1 e particella 4590.
L'attrice ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili, costituenti un corpo unico, dall'anno 2017, per averli acquistati con scrittura privata da
[...]
, e , i quali li possedevano dalla metà degli anni Novanta. CP_2 Controparte_3 CP_1
L'attrice ha dedotto che i germani hanno utilizzato l'immobile come casa di civile abitazione, CP_1 provvedendo alla ristrutturazione del bagno, al rifacimento degli intonaci ed alla pittura delle pareti interne ed esterne, nonché utilizzando la corte come posto auto ed apponendo un cancello per impedire l'accesso ai terzi.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato il suddetto immobile, dall'anno 2017, adibendolo a casa di civile abitazione, eseguendo lavori quali il rifacimento della tela catramata, la sostituzione delle piastrelle al piano terra, la realizzazione di un secondo bagno, la pittura delle pareti interne ed esterne, nonché provvedendo alla sostituzione delle serrature per impedire l'accesso ai terzi ed utilizzando la corte come posto auto.
Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta all'accoglimento della domanda CP_1 attorea e ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. pagina 2 di 6 La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente pagina 3 di 6 alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile per cui è causa prima in capo ai germani e poi in capo all'attrice sino all'attualità. CP_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, sia dell'attrice che dei suoi danti causa, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda (dichiarazioni dei testi e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 9 luglio 2025).
I testi hanno riferito che, almeno dagli anni Novanta, abitava, insieme ai suoi fratelli e Controparte_2 ai suoi genitori, in una casa sita in via Petrarca nell'abitato di Bari Sardo, dove la famiglia in questione ha abitato fino a quando i figli non hanno costruito le rispettive case (teste ). La teste Testimone_2 ha precisato che, dopo essersi sposati e almeno sino al 2016, i germani hanno utilizzato Tes_1 CP_1
l'abitazione come deposito e la corte come parcheggio per le loro auto. Il teste ha riferito che la Tes_2 figlia più piccola ha abitato l'immobile per più tempo, rispetto agli altri fratelli, fino a CP_1 quando si è sposata ed è andata a vivere a Roma e che la stessa, da allora, ha utilizzato l'abitazione quando tornava in Sardegna per le vacanze.
I testi hanno saputo riferire che, negli anni Duemila, i fratelli hanno eseguito la ristrutturazione CP_1 del bagno, per averlo appreso da (teste o per averli aiutati personalmente Controparte_2 Tes_1 nell'esecuzione dei lavori (teste , e che, nel 2010 e nel 2015 gli stessi hanno fatto, Tes_2 rispettivamente, intonacare e pitturare esternamente la facciata, nonché fatto collocare un cancello in ferro per impedire l'accesso a terze persone.
Inoltre, i testi hanno riferito che dal 2017 l'immobile è abitato da la quale ha eseguito Parte_1 dei lavori di ristrutturazione.
pagina 4 di 6 In particolare, il teste ha riferito di avere visto che sul tetto erano in corso dei lavori Testimone_2 di posizionamento della tela catramata e di avere visto, all'esterno, delle piastrelle e che di recente la facciata è stata pitturata di colore giallo con una sorta di murale.
Invece, la teste ha riferito di non essere mai entrata nell'abitazione da quando vi abita Testimone_1
l'attrice, ma di avere visto, dall'esterno, che erano in corso dei lavori presso l'abitazione, nonché di avere visto dei detriti relativi alla pavimentazione e del catrame.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice e dei suoi danti causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la famiglia CP_1
(teste , la quale ha riferito di conoscere in quanto sua coetanea, di Testimone_1 Controparte_2 averla frequentata in passato, negli anni Novanta, e di fermarsi, talvolta, a chiacchierare con la stessa in occasione di incontri casuali) e con l'attrice, anche in quanto compaesani o per i rapporti di parentela con la famiglia (teste , il quale ha riferito di conoscere, in particolare, CP_1 Testimone_2 [...]
e i suoi fratelli dal 1991, in quanto sua cognato, poiché il marito di quest'ultima e sua moglie CP_2 erano fratelli), oltre che per la loro conoscenza dei luoghi di causa, per averli frequentati (teste la Tes_1 quale ha riferito di avere frequentato, negli anni Novanta, anche l'abitazione di via Petrarca in Bari
Sardo, dove abitava con la sua famiglia) o per avere aiutato i ad eseguirvi dei Controparte_2 CP_1 lavori (teste il quale ha riferito di avere lavorato come operaio edile sino al 2012 e di avere Tes_2 aiutato i germani nell'esecuzione di diversi lavori presso l'immobile oggetto di causa). CP_1
Pertanto, l'attrice ha rappresentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile oggetto di causa, per averlo posseduto a far data dall'anno 2017 e ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato sullo stesso dagli eredi almeno dagli anni Novanta all'anno 2016 e dall'attrice, dal 2017 e sino CP_1 all'attualità. A supporto di quanto dedotto, l'attrice ha prodotto la scrittura privata del 10 gennaio 2017, con la quale , e hanno disposto dell'immobile Controparte_2 Controparte_3 CP_1 oggetto di causa in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
Inoltre, a supporto della domanda, l'attrice ha prodotto la documentazione attestante il pagamento e l'intestazione delle utenze (idrica ed elettrica) a e l'aggiornamento catastale relativo CP_8 all'immobile per cui è causa, nonché la richiesta di attivazione dell'utenza idrica in favore dell'attrice
(docc. 7 e 8, atto di citazione, e doc. 11, note autorizzate del 10.06.2024).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
pagina 5 di 6 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei danti causa , Controparte_2 [...]
e . CP_3 CP_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che si è costituita in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda CP_1 proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. ) proprietaria degli immobili, Parte_1 C.F._1 costituenti un corpo unico, siti in Bari Sardo e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 1522, sub 1 (Categoria A/3) e particella 4590 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci;
3) spese compensate riguardo a . CP_1
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 169 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari Sardo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari Sardo, presso lo CP_1 C.F._2 studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega in calce alla comparsa di costituzione in adesione, convenuta e contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ), (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
, (c.f. ), (c.f. C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
), C.F._8 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
pagina 1 di 6 “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) (nata in [...] il [...], cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1 proprietaria per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito nell'abitato di Bari Sardo, Via
Petrarca, distinto al Catasto Urbano del medesimo comune al Foglio 15 mappale 1522 sub. 1 e 4590, formante un unico corpo
B) Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione in adesione): CP_1
“"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere la domanda proposta dall'attrice e compensare le spese di lite fra le parti”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Bari Sardo in via Petrarca e distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 1522, sub 1 e particella 4590.
L'attrice ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili, costituenti un corpo unico, dall'anno 2017, per averli acquistati con scrittura privata da
[...]
, e , i quali li possedevano dalla metà degli anni Novanta. CP_2 Controparte_3 CP_1
L'attrice ha dedotto che i germani hanno utilizzato l'immobile come casa di civile abitazione, CP_1 provvedendo alla ristrutturazione del bagno, al rifacimento degli intonaci ed alla pittura delle pareti interne ed esterne, nonché utilizzando la corte come posto auto ed apponendo un cancello per impedire l'accesso ai terzi.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato il suddetto immobile, dall'anno 2017, adibendolo a casa di civile abitazione, eseguendo lavori quali il rifacimento della tela catramata, la sostituzione delle piastrelle al piano terra, la realizzazione di un secondo bagno, la pittura delle pareti interne ed esterne, nonché provvedendo alla sostituzione delle serrature per impedire l'accesso ai terzi ed utilizzando la corte come posto auto.
Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta all'accoglimento della domanda CP_1 attorea e ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. pagina 2 di 6 La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente pagina 3 di 6 alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile per cui è causa prima in capo ai germani e poi in capo all'attrice sino all'attualità. CP_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, sia dell'attrice che dei suoi danti causa, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda (dichiarazioni dei testi e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 9 luglio 2025).
I testi hanno riferito che, almeno dagli anni Novanta, abitava, insieme ai suoi fratelli e Controparte_2 ai suoi genitori, in una casa sita in via Petrarca nell'abitato di Bari Sardo, dove la famiglia in questione ha abitato fino a quando i figli non hanno costruito le rispettive case (teste ). La teste Testimone_2 ha precisato che, dopo essersi sposati e almeno sino al 2016, i germani hanno utilizzato Tes_1 CP_1
l'abitazione come deposito e la corte come parcheggio per le loro auto. Il teste ha riferito che la Tes_2 figlia più piccola ha abitato l'immobile per più tempo, rispetto agli altri fratelli, fino a CP_1 quando si è sposata ed è andata a vivere a Roma e che la stessa, da allora, ha utilizzato l'abitazione quando tornava in Sardegna per le vacanze.
I testi hanno saputo riferire che, negli anni Duemila, i fratelli hanno eseguito la ristrutturazione CP_1 del bagno, per averlo appreso da (teste o per averli aiutati personalmente Controparte_2 Tes_1 nell'esecuzione dei lavori (teste , e che, nel 2010 e nel 2015 gli stessi hanno fatto, Tes_2 rispettivamente, intonacare e pitturare esternamente la facciata, nonché fatto collocare un cancello in ferro per impedire l'accesso a terze persone.
Inoltre, i testi hanno riferito che dal 2017 l'immobile è abitato da la quale ha eseguito Parte_1 dei lavori di ristrutturazione.
pagina 4 di 6 In particolare, il teste ha riferito di avere visto che sul tetto erano in corso dei lavori Testimone_2 di posizionamento della tela catramata e di avere visto, all'esterno, delle piastrelle e che di recente la facciata è stata pitturata di colore giallo con una sorta di murale.
Invece, la teste ha riferito di non essere mai entrata nell'abitazione da quando vi abita Testimone_1
l'attrice, ma di avere visto, dall'esterno, che erano in corso dei lavori presso l'abitazione, nonché di avere visto dei detriti relativi alla pavimentazione e del catrame.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice e dei suoi danti causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la famiglia CP_1
(teste , la quale ha riferito di conoscere in quanto sua coetanea, di Testimone_1 Controparte_2 averla frequentata in passato, negli anni Novanta, e di fermarsi, talvolta, a chiacchierare con la stessa in occasione di incontri casuali) e con l'attrice, anche in quanto compaesani o per i rapporti di parentela con la famiglia (teste , il quale ha riferito di conoscere, in particolare, CP_1 Testimone_2 [...]
e i suoi fratelli dal 1991, in quanto sua cognato, poiché il marito di quest'ultima e sua moglie CP_2 erano fratelli), oltre che per la loro conoscenza dei luoghi di causa, per averli frequentati (teste la Tes_1 quale ha riferito di avere frequentato, negli anni Novanta, anche l'abitazione di via Petrarca in Bari
Sardo, dove abitava con la sua famiglia) o per avere aiutato i ad eseguirvi dei Controparte_2 CP_1 lavori (teste il quale ha riferito di avere lavorato come operaio edile sino al 2012 e di avere Tes_2 aiutato i germani nell'esecuzione di diversi lavori presso l'immobile oggetto di causa). CP_1
Pertanto, l'attrice ha rappresentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile oggetto di causa, per averlo posseduto a far data dall'anno 2017 e ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato sullo stesso dagli eredi almeno dagli anni Novanta all'anno 2016 e dall'attrice, dal 2017 e sino CP_1 all'attualità. A supporto di quanto dedotto, l'attrice ha prodotto la scrittura privata del 10 gennaio 2017, con la quale , e hanno disposto dell'immobile Controparte_2 Controparte_3 CP_1 oggetto di causa in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
Inoltre, a supporto della domanda, l'attrice ha prodotto la documentazione attestante il pagamento e l'intestazione delle utenze (idrica ed elettrica) a e l'aggiornamento catastale relativo CP_8 all'immobile per cui è causa, nonché la richiesta di attivazione dell'utenza idrica in favore dell'attrice
(docc. 7 e 8, atto di citazione, e doc. 11, note autorizzate del 10.06.2024).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
pagina 5 di 6 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei danti causa , Controparte_2 [...]
e . CP_3 CP_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che si è costituita in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda CP_1 proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. ) proprietaria degli immobili, Parte_1 C.F._1 costituenti un corpo unico, siti in Bari Sardo e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 1522, sub 1 (Categoria A/3) e particella 4590 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci;
3) spese compensate riguardo a . CP_1
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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