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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3676/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Ada Gambardella Presidente
VA RI OS CE rel.
Francesca Fiorentini CE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024 da con l'avvocato PONTI ELISABETH ADELE Parte_1 C.F._1
C.F._2
con l'avvto DENTI OLIVIERO Parte_2 C.F._3
C.F._4 nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 15/11/2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore alle condizioni Persona_1 congiuntamente proposte dalle parti: la minore figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre attualmente sita in Usini, Via Borsellino n 3.
pagina 1 di 5 Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il IG. , compatibilmente con i turni di lavoro che, allo stato, gli vengono comunicati dal proprio Pt_1 datore, settimanalmente, solo 2 giorni rispetto alla settimana successiva di impiego , eserciterà il proprio diritto di visita almeno 2 giorni alla settimana, con -ove possibile- eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani , quando la figlia non trascorrerà con lui il fine settimana ed, invece, per 2 giorni ( sempre con possibilità di pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani), quando la minore trascorrerà con lui anche il fine settimana, intendendosi per quest'ultimo le giornate dal sabato alle h 16.30 e fino alla domenica alle h 20, le h 21 d'estate.
Settimanalmente, una volta ricevuti i turni di lavoro del le parti s'impegnano a concordare e Pt_1 stabilire i giorni di spettanza del padre per la settimana successiva.
Saranno regolate secondo il principio dell'alternanza le principali festività civili e religiose.
La minore, inoltre, trascorrerà col padre durante le vacanze estive, almeno 20 giorni anche non consecutivi, durante i quali dovranno essere assicurati contatti telefonici con la madre viceversa quando la minore sarà in vacanza con la madre.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la Pt_1 Pt_2 somma di €350,00, oltre all'intero importo dell'assegno unico.
Tutte le spese straordinarie concernenti la figlia saranno assunte in pari misura, ovvero al 50%, da entrambi i genitori.
Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
pagina 2 di 5 b) scolastiche, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), gite scolastiche anche con pernottamento, se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), viaggi studio all'estero , scuole e università private;
c) extra scolastiche:, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages);, cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
3 ) I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza di Per_1 pagina 3 di 5 4) Con compensazione delle spese legali.
All'udienza del 26.6.2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I signori e esponevano di aver intrattenuto una Parte_3 Parte_2 relazione more uxorio dalla quale, in data 17.04.14, era nata regolarmente riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori.
Allegavano che da qualche tempo erano venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e che, in totale accordo tra loro, le parti avevano cessato la propria relazione e la relativa convivenza, giungendo a regolamentare, di comune accordo, le condizioni dell'affidamento e mantenimento della minore figlia.
Esponevano che entrambi prestavano attività lavorativa e chiedevano che il Tribunale accogliesse le conclusioni esposte.
Esaminati i documenti reddituali depositati in esito alla richiesta di integrazione, il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta, in quanto fondata e ritiene di precisare che la somma di euro 350 per il mantenimento della minore ovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese. Per_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore figlia non sono in contrasto con gli interessi della predetta, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte con la sola integrazione relativa al termine per il versamento della somma in favore della minore.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni che regolano la responsabilità genitoriale e le condizioni economiche da intendersi qui integralmente trascritte con la precisazione che la somma di euro 350 per il mantenimento della minore ovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_1 compensa integralmente le spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari in data 03/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Ada Gambardella
Il CE rel.
dott.ssa VA RI OS
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Ada Gambardella Presidente
VA RI OS CE rel.
Francesca Fiorentini CE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024 da con l'avvocato PONTI ELISABETH ADELE Parte_1 C.F._1
C.F._2
con l'avvto DENTI OLIVIERO Parte_2 C.F._3
C.F._4 nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 15/11/2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore alle condizioni Persona_1 congiuntamente proposte dalle parti: la minore figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre attualmente sita in Usini, Via Borsellino n 3.
pagina 1 di 5 Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il IG. , compatibilmente con i turni di lavoro che, allo stato, gli vengono comunicati dal proprio Pt_1 datore, settimanalmente, solo 2 giorni rispetto alla settimana successiva di impiego , eserciterà il proprio diritto di visita almeno 2 giorni alla settimana, con -ove possibile- eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani , quando la figlia non trascorrerà con lui il fine settimana ed, invece, per 2 giorni ( sempre con possibilità di pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani), quando la minore trascorrerà con lui anche il fine settimana, intendendosi per quest'ultimo le giornate dal sabato alle h 16.30 e fino alla domenica alle h 20, le h 21 d'estate.
Settimanalmente, una volta ricevuti i turni di lavoro del le parti s'impegnano a concordare e Pt_1 stabilire i giorni di spettanza del padre per la settimana successiva.
Saranno regolate secondo il principio dell'alternanza le principali festività civili e religiose.
La minore, inoltre, trascorrerà col padre durante le vacanze estive, almeno 20 giorni anche non consecutivi, durante i quali dovranno essere assicurati contatti telefonici con la madre viceversa quando la minore sarà in vacanza con la madre.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la Pt_1 Pt_2 somma di €350,00, oltre all'intero importo dell'assegno unico.
Tutte le spese straordinarie concernenti la figlia saranno assunte in pari misura, ovvero al 50%, da entrambi i genitori.
Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
pagina 2 di 5 b) scolastiche, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), gite scolastiche anche con pernottamento, se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), viaggi studio all'estero , scuole e università private;
c) extra scolastiche:, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages);, cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
3 ) I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza di Per_1 pagina 3 di 5 4) Con compensazione delle spese legali.
All'udienza del 26.6.2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I signori e esponevano di aver intrattenuto una Parte_3 Parte_2 relazione more uxorio dalla quale, in data 17.04.14, era nata regolarmente riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori.
Allegavano che da qualche tempo erano venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e che, in totale accordo tra loro, le parti avevano cessato la propria relazione e la relativa convivenza, giungendo a regolamentare, di comune accordo, le condizioni dell'affidamento e mantenimento della minore figlia.
Esponevano che entrambi prestavano attività lavorativa e chiedevano che il Tribunale accogliesse le conclusioni esposte.
Esaminati i documenti reddituali depositati in esito alla richiesta di integrazione, il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta, in quanto fondata e ritiene di precisare che la somma di euro 350 per il mantenimento della minore ovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese. Per_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore figlia non sono in contrasto con gli interessi della predetta, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte con la sola integrazione relativa al termine per il versamento della somma in favore della minore.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni che regolano la responsabilità genitoriale e le condizioni economiche da intendersi qui integralmente trascritte con la precisazione che la somma di euro 350 per il mantenimento della minore ovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_1 compensa integralmente le spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari in data 03/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Ada Gambardella
Il CE rel.
dott.ssa VA RI OS
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