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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 3.12.25
Causa n. 403 2025
Sono comparsi
• l'avv. Michele Massella per parte ricorrente;
Co
• l'avv. Elena Ferrarello per .
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono nelle istanze,
eccezioni e deduzioni, anche istruttorie, ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 3.12.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 403 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 26.2.25
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSELLA Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIALE NINO BIXIO, 22/A 37100 VERONA presso il difensore avv. MASSELLA MICHELE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5
37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.2.25 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione n. 706/2024, Prot. 1777, del 20.01.2025, notificata il 28.01.2025, con la Co quale l di Verona le ha ordinato, in qualità di amministratore unico all'epoca dei fatti della
Società No Pasa Nada Event S.r.l.s., il pagamento della sanzione amministrativa di € 7.800,00, oltre accessori, per il totale complessivo di € 7.826,32.
La società operava nel settore dello spettacolo ed, in particolare, nell'ambito dell'animazione in strutture commerciali o di ristorazione, attraverso l'organizzazione di eventi ludici e di intrattenimento, nonché mediante intrattenimento con animazione in occasione di cerimonie o meeting aziendali.
1 La contestazione verteva sul fatto che i lavoratori impiegati nelle descritte attività di intrattenimento (meglio elencati al punto n.11 del verbale) avevano chiesto l'applicazione dell'esenzione dagli obblighi nei confronti dell , fra i quali il versamento della contribuzione CP_3
IVS, e si addebitava in particollare alla odierna opponente, con il VE CO n. 2018006474/T01 del 13.03.2020 (doc. 3 ric.), la mancata comunicazione UniLav per i lavoratori dello spettacolo al
Centro per l'impiego dei lavoratori indicati al punto n.11 del VE quali lavoratori autonomi dello spettacolo, ovvero di aver violato l'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge n. 608/1996 e ss.mm., per aver omesso di inviare al centro per l'impiego, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione del relativo rapporto per i lavoratori dello spettacolo (subordinato, parasubordinato, autonomo) per i rapporti di lavoro compresi nel periodo tra il mese di marzo 2016 e quello di giugno 2018, relativi ai lavoratori generalizzati nell'Ordinanza medesima, già dettagliati nel VE CO di accertamento.
Parte opponente eccepisce il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla
L.608/96 in quanto il legislatore con specifico riferimento al lavoro autonomo, non prescrive l'obbligo di comunicazione per tutti i tipi di rapporto, bensì esclusivamente per quelli svolti “in forma coordinata e continuativa”, escludendo dal relativo obbligo i rapporti di lavoro autonomo privi del carattere della continuità, ossia per quei rapporti la cui prestazione ha carattere occasionale.
Rapporti nei quali si inquadrano anche i rapporti di lavoro per i lavoratori indicati al punto 11 del
VE CO, che sarebbero esclusi dall'obbligo della comunicazione preventiva in quanto la prestazione lavorativa si esauriva con la partecipazione all'evento e veniva svolta in totale assenza di vincoli ipoteticamente imposti dalla No Pasa Nada Event S.r.l.s. Co Si costituisce l osservando che, quanto al personale di cui la società si avvaleva per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento, l'esame della documentazione aziendale consentiva di accertare che le prestazioni venivano assicurate attraverso lavoratori impiegati in via prevalente con rapporto di lavoro occasionale di tipo autonomo o, anche, mediante l'affidamento ad altre agenzie di intrattenimento o associazioni sportive o culturali per singoli eventi. Le mansioni generalmente ricoperte dai lavoratori erano quelle di animatori, burattinai, truccatori, presentatori, ospiti, figuranti, cantanti, maghi, comici e fantasisti (meglio elencati al punto 18 della memoria di costituzione).
In proposito, la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. 5460 del 6 agosto 2008 chiariva che ogni datore di lavoro o committente che impiega lavoratori iscritti all'Enpals è tenuto ad effettuare al competente Centro per l'Impiego la preventiva comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le successive comunicazioni concernenti le vicende del rapporto medesimo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo) (in tal senso cfr anche Circ Enpals n. 15/2008).
2 Co
chiede rigettarsi l'opposizione ribadendo che il quadro normativo di riferimento impone le comunicazioni al Centro per l'Impiego concernenti le vicende del rapporto, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro come chiarito nel verbale ispettivo: “…sorge l'obbligo di precisare che sono assicurabili al fondo speciale per i lavoratori dello spettacolo, per la contribuzione IVS, quei lavoratori che per compiti, mansioni e ruoli svolgono la loro attività riconducibile ad una delle categorie espressamente elencate all'art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47 e successive integrazioni, nel testo integrato dal D.M. 15.3.2005.
L'obbligo di iscrizione, dal quale deriva quello della contribuzione previdenziale, è dovuto per le categorie dei lavoratori dello spettacolo anche in presenza di rapporti di lavoro diversi dalla subordinazione, qualora la dipendenza non sia espressamente stabilita a fianco della categoria stessa (“… dipendente da ….”) ed è indipendente dal settore di attività aziendale e dalla nazionalità…”.
Alla prima udienza 11.6.25 la causa è stata rinviata per discussione – con termine alle parti per note difensive - all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa all'odierna udienza è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, essendo la causa sufficientemente istruita a livello documentale.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di illegittimità del VE CO per vizio di motivazione, vizio che si sarebbe “comunicato” all'ordinanza-ingiunzione impugnata.
L'art. 13 del d.lgs. n. 124/04, rubricato “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”, elenca i requisiti che debbono contenere gli atti emessi dal personale ispettivo. In tal senso, i commi 1 e 4 stabiliscono che: “
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio
1961, n. 628. […]
All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di
3 accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.
Il verbale di accertamento e notificazione, dunque, deve contenere la puntuale descrizione di quanto rilevato durante il sopralluogo, gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova dell'illecito contestato. Nel verbale di accertamento prodotto in atti, e nei relativi allegati richiamati, sono chiaramente riscontrabili tutti i requisiti richiesti dalla normativa indicata
(comprese le operazioni compiute, i soggetti identificati e sentiti nonché i documenti acquisiti, con indicazione dettagliata di tutti i lavoratori oggetto della contestata mancata comunicazione preventiva, con partita indicazione degli importi di contributi, sanzioni, interessi e somme “evase”).
La puntuale descrizione di quanto rilevato dagli ispettori e gli esiti dettagliati dell'accertamento emergono, dunque, in maniera chiara e senza alcuna ambiguità od omissione, comprese le fonti di prova della contestazione e le norme violate.
Il VE CO deve, pertanto, ritenersi pienamente legittimo e detta legittimità si estende anche all'ordinanza-ingiunzione opposta (allegato 1 del ricorso in opposizione in primo grado) che reca una più sintetica ma non meno esauriente motivazione, anche mediante richiamo al precedente verbale, tale da assolvere l'onere prescritto dalla legge, senza omettere di considerare che, qualora l abbia richiesto il pagamento della sanzione con la notifica dell'ordinanza- CP_2 ingiunzione, nel relativo giudizio d'opposizione non trovano ingresso le contestazioni di legittimità relative agli elementi del provvedimento amministrativo, avendo quest'ultimo giudizio ad oggetto i diritti soggettivi delle parti, quindi l'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'illecito contestato e, correlativamente, l'esistenza del diritto dell'Amministrazione a riscuotere la sanzione e della parte ingiunta di non subire un'ingiusta pena pecuniaria.
2. Nel merito del ricorso, pare utile prendere le mosse dal contenuto della contestazione elevata alla opponente nel VE CO ispettivo (doc. 3 ric.), con il quale le si addebitava di aver omesso la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, del relativo rapporto per i lavoratori dello spettacolo per i rapporti di lavoro compresi nel periodo tra il mese di marzo 2016 e quello di giugno 2018, relativi ai
4 lavoratori generalizzati nell'Ordinanza medesima, già dettagliati nel VE CO indicato, in violazione dell'art. 9 bis c.2, del D.L.510/96, conv. con modif. dalla L.608/96 (e dal D. Lgs. 297/02).
3. L'art. 9 bis, comma 2 indicato, come sostituito dall'art.6 comma II° del D. Lgs 19 dicembre
2002 n.297, stabilisce, nella prima parte, che (sottolineatura dello scrivente) “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma
2-quinquies”.
4. La precedente formulazione della norma prevedeva che: "
1.Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.…2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa (…)”.
Nella previgente formulazione la norma - come si evince dal contenuto del precetto sanzionato sopra riportato – si riferiva pacificamente ed inequivocabilmente al solo rapporto di lavoro di natura subordinata (così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28408 del 28/11/2017, Rv. 646361
– 01, est. Riverso), posto che soltanto rispetto alla medesima figura di rapporto poteva essere
5 inteso (ed essere adempiuto) l'obbligo di indicare nella comunicazione "la tipologia contrattuale, la qualifica, ed il trattamento economico e normativo".
Proprio nell'ottica di ampliare le categorie contrattuali presidiate dall'obbligo di preventiva comunicazione il legislatore, all'art. 6 c. II° D. Lgs.297/02 ha stabilito che : "(Al)l'articolo 9-bis del decreto-legge 10ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione (….)”
Se ne desume coerentemente che dell'art.9 bis contestato alla ricorrente) ha introdotto l'obbligo della comunicazione (contestuale) al servizio competente anche nell'ipotesi di "instaurazione del rapporto .... di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa" (oltre che con soci lavoratori di cooperativa), e pur non avendo un contenuto di interpretazione autentica della regola vigente in precedenza … - avendo invece una chiara portata modificativa ed estensiva - viene tuttavia richiamata perché, appunto, conferma (sul piano logico e sistematico) che la norma precedentemente in vigore non prevedesse né sottoponesse a sanzione amministrativa un generale obbligo di effettuare comunicazioni relative a contratti di lavoro autonomo di qualsiasi natura, tantomeno di natura occasionale ( non avendo altrimenti senso l'aver voluto introdurre uno specifico obbligo per il solo lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa) >>. (così Cass. 28408/17 cit., con sottolineatura dello scrivente).
5. La natura “coordinata e continuativa” del rapporto di lavoro autonomo rappresenta, dunque, un presupposto essenziale ed ineludibile per la sottoposizione dei datori di lavoro all'obbligo di preventiva comunicazione ex art.9 bis (nel testo introdotto dal D. Lgs 297/02) contestato con il
VE CO in esame e, conseguentemente, con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ciò posto se ne deduce che ha errato l a contestare la violazione del predetto CP_2 obbligo in capo alla odierna opponente, vertendosi pacificamente in tema di rapporti di lavoro autonomo caratterizzati dalla occasionalità e comunque dalla discontinuità delle prestazioni, come del resto ammesso anche dall in comparsa di costituzione: “l'esame della CP_2 documentazione aziendale consentiva di accertare che le prestazioni venivano assicurate attraverso lavoratori impiegati in via prevalente con rapporto di lavoro occasionale di tipo autonomo... Le mansioni generalmente ricoperte dai lavoratori erano quelle di animatori, burattinai, truccatori, presentatori, ospiti, figuranti, cantanti, maghi, comici e fantasisti”.
La natura occasionale, e soprattutto non coordinata né continuativa, emerge limpidamente dal riepilogo dei rapporti lavorativi instaurati dai lavoratori indicati a verbale ispettivo per come esposto alle pagine nn.
6-11 del ricorso introduttivo, che non è stato oggetto né di contestazione né
6 di diversa allegazione probatoria a confutazione delle circostanze analiticamente esposte: si tratta di prestazioni occasionali e discontinue di animatori, figuranti, presentatori, maghi, ballerini, burattinai et similia che si erano svolte in ambito di singole giornate di lavoro nell'arco del periodo oggetto di ispezione (marzo 2016 – giugno 2018) in modalità palesemente autonoma e non continuativa.
Il che consente di ritenere superata ed irrilevante la chiesta verifica della eventuale iscrizione dei singoli lavoratori all . CP_3
6. Ogni ulteriore questione è assorbita o superata. L'opposizione va allora accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi come in dispositivo, tenuto conto dei noti valori tabellari e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta annulla l'ordinanza ingiunzione qui Co impugnata n.706/24 n. prot. 1777 emessa in data 20.1.25 dall di Verona;
2) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dall'opponente, che liquida in complessivi euro 3.085,00, oltre Rimb. Forf 15%, IVA e
CPA come per legge.
Verona,3 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
7
Causa n. 403 2025
Sono comparsi
• l'avv. Michele Massella per parte ricorrente;
Co
• l'avv. Elena Ferrarello per .
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono nelle istanze,
eccezioni e deduzioni, anche istruttorie, ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 3.12.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 403 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 26.2.25
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSELLA Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIALE NINO BIXIO, 22/A 37100 VERONA presso il difensore avv. MASSELLA MICHELE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5
37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.2.25 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione n. 706/2024, Prot. 1777, del 20.01.2025, notificata il 28.01.2025, con la Co quale l di Verona le ha ordinato, in qualità di amministratore unico all'epoca dei fatti della
Società No Pasa Nada Event S.r.l.s., il pagamento della sanzione amministrativa di € 7.800,00, oltre accessori, per il totale complessivo di € 7.826,32.
La società operava nel settore dello spettacolo ed, in particolare, nell'ambito dell'animazione in strutture commerciali o di ristorazione, attraverso l'organizzazione di eventi ludici e di intrattenimento, nonché mediante intrattenimento con animazione in occasione di cerimonie o meeting aziendali.
1 La contestazione verteva sul fatto che i lavoratori impiegati nelle descritte attività di intrattenimento (meglio elencati al punto n.11 del verbale) avevano chiesto l'applicazione dell'esenzione dagli obblighi nei confronti dell , fra i quali il versamento della contribuzione CP_3
IVS, e si addebitava in particollare alla odierna opponente, con il VE CO n. 2018006474/T01 del 13.03.2020 (doc. 3 ric.), la mancata comunicazione UniLav per i lavoratori dello spettacolo al
Centro per l'impiego dei lavoratori indicati al punto n.11 del VE quali lavoratori autonomi dello spettacolo, ovvero di aver violato l'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge n. 608/1996 e ss.mm., per aver omesso di inviare al centro per l'impiego, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione del relativo rapporto per i lavoratori dello spettacolo (subordinato, parasubordinato, autonomo) per i rapporti di lavoro compresi nel periodo tra il mese di marzo 2016 e quello di giugno 2018, relativi ai lavoratori generalizzati nell'Ordinanza medesima, già dettagliati nel VE CO di accertamento.
Parte opponente eccepisce il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla
L.608/96 in quanto il legislatore con specifico riferimento al lavoro autonomo, non prescrive l'obbligo di comunicazione per tutti i tipi di rapporto, bensì esclusivamente per quelli svolti “in forma coordinata e continuativa”, escludendo dal relativo obbligo i rapporti di lavoro autonomo privi del carattere della continuità, ossia per quei rapporti la cui prestazione ha carattere occasionale.
Rapporti nei quali si inquadrano anche i rapporti di lavoro per i lavoratori indicati al punto 11 del
VE CO, che sarebbero esclusi dall'obbligo della comunicazione preventiva in quanto la prestazione lavorativa si esauriva con la partecipazione all'evento e veniva svolta in totale assenza di vincoli ipoteticamente imposti dalla No Pasa Nada Event S.r.l.s. Co Si costituisce l osservando che, quanto al personale di cui la società si avvaleva per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento, l'esame della documentazione aziendale consentiva di accertare che le prestazioni venivano assicurate attraverso lavoratori impiegati in via prevalente con rapporto di lavoro occasionale di tipo autonomo o, anche, mediante l'affidamento ad altre agenzie di intrattenimento o associazioni sportive o culturali per singoli eventi. Le mansioni generalmente ricoperte dai lavoratori erano quelle di animatori, burattinai, truccatori, presentatori, ospiti, figuranti, cantanti, maghi, comici e fantasisti (meglio elencati al punto 18 della memoria di costituzione).
In proposito, la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. 5460 del 6 agosto 2008 chiariva che ogni datore di lavoro o committente che impiega lavoratori iscritti all'Enpals è tenuto ad effettuare al competente Centro per l'Impiego la preventiva comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le successive comunicazioni concernenti le vicende del rapporto medesimo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo) (in tal senso cfr anche Circ Enpals n. 15/2008).
2 Co
chiede rigettarsi l'opposizione ribadendo che il quadro normativo di riferimento impone le comunicazioni al Centro per l'Impiego concernenti le vicende del rapporto, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro come chiarito nel verbale ispettivo: “…sorge l'obbligo di precisare che sono assicurabili al fondo speciale per i lavoratori dello spettacolo, per la contribuzione IVS, quei lavoratori che per compiti, mansioni e ruoli svolgono la loro attività riconducibile ad una delle categorie espressamente elencate all'art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47 e successive integrazioni, nel testo integrato dal D.M. 15.3.2005.
L'obbligo di iscrizione, dal quale deriva quello della contribuzione previdenziale, è dovuto per le categorie dei lavoratori dello spettacolo anche in presenza di rapporti di lavoro diversi dalla subordinazione, qualora la dipendenza non sia espressamente stabilita a fianco della categoria stessa (“… dipendente da ….”) ed è indipendente dal settore di attività aziendale e dalla nazionalità…”.
Alla prima udienza 11.6.25 la causa è stata rinviata per discussione – con termine alle parti per note difensive - all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa all'odierna udienza è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, essendo la causa sufficientemente istruita a livello documentale.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di illegittimità del VE CO per vizio di motivazione, vizio che si sarebbe “comunicato” all'ordinanza-ingiunzione impugnata.
L'art. 13 del d.lgs. n. 124/04, rubricato “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”, elenca i requisiti che debbono contenere gli atti emessi dal personale ispettivo. In tal senso, i commi 1 e 4 stabiliscono che: “
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio
1961, n. 628. […]
All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di
3 accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.
Il verbale di accertamento e notificazione, dunque, deve contenere la puntuale descrizione di quanto rilevato durante il sopralluogo, gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova dell'illecito contestato. Nel verbale di accertamento prodotto in atti, e nei relativi allegati richiamati, sono chiaramente riscontrabili tutti i requisiti richiesti dalla normativa indicata
(comprese le operazioni compiute, i soggetti identificati e sentiti nonché i documenti acquisiti, con indicazione dettagliata di tutti i lavoratori oggetto della contestata mancata comunicazione preventiva, con partita indicazione degli importi di contributi, sanzioni, interessi e somme “evase”).
La puntuale descrizione di quanto rilevato dagli ispettori e gli esiti dettagliati dell'accertamento emergono, dunque, in maniera chiara e senza alcuna ambiguità od omissione, comprese le fonti di prova della contestazione e le norme violate.
Il VE CO deve, pertanto, ritenersi pienamente legittimo e detta legittimità si estende anche all'ordinanza-ingiunzione opposta (allegato 1 del ricorso in opposizione in primo grado) che reca una più sintetica ma non meno esauriente motivazione, anche mediante richiamo al precedente verbale, tale da assolvere l'onere prescritto dalla legge, senza omettere di considerare che, qualora l abbia richiesto il pagamento della sanzione con la notifica dell'ordinanza- CP_2 ingiunzione, nel relativo giudizio d'opposizione non trovano ingresso le contestazioni di legittimità relative agli elementi del provvedimento amministrativo, avendo quest'ultimo giudizio ad oggetto i diritti soggettivi delle parti, quindi l'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'illecito contestato e, correlativamente, l'esistenza del diritto dell'Amministrazione a riscuotere la sanzione e della parte ingiunta di non subire un'ingiusta pena pecuniaria.
2. Nel merito del ricorso, pare utile prendere le mosse dal contenuto della contestazione elevata alla opponente nel VE CO ispettivo (doc. 3 ric.), con il quale le si addebitava di aver omesso la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, del relativo rapporto per i lavoratori dello spettacolo per i rapporti di lavoro compresi nel periodo tra il mese di marzo 2016 e quello di giugno 2018, relativi ai
4 lavoratori generalizzati nell'Ordinanza medesima, già dettagliati nel VE CO indicato, in violazione dell'art. 9 bis c.2, del D.L.510/96, conv. con modif. dalla L.608/96 (e dal D. Lgs. 297/02).
3. L'art. 9 bis, comma 2 indicato, come sostituito dall'art.6 comma II° del D. Lgs 19 dicembre
2002 n.297, stabilisce, nella prima parte, che (sottolineatura dello scrivente) “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma
2-quinquies”.
4. La precedente formulazione della norma prevedeva che: "
1.Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.…2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa (…)”.
Nella previgente formulazione la norma - come si evince dal contenuto del precetto sanzionato sopra riportato – si riferiva pacificamente ed inequivocabilmente al solo rapporto di lavoro di natura subordinata (così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28408 del 28/11/2017, Rv. 646361
– 01, est. Riverso), posto che soltanto rispetto alla medesima figura di rapporto poteva essere
5 inteso (ed essere adempiuto) l'obbligo di indicare nella comunicazione "la tipologia contrattuale, la qualifica, ed il trattamento economico e normativo".
Proprio nell'ottica di ampliare le categorie contrattuali presidiate dall'obbligo di preventiva comunicazione il legislatore, all'art. 6 c. II° D. Lgs.297/02 ha stabilito che : "(Al)l'articolo 9-bis del decreto-legge 10ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione (….)”
Se ne desume coerentemente che dell'art.9 bis contestato alla ricorrente) ha introdotto l'obbligo della comunicazione (contestuale) al servizio competente anche nell'ipotesi di "instaurazione del rapporto .... di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa" (oltre che con soci lavoratori di cooperativa), e pur non avendo un contenuto di interpretazione autentica della regola vigente in precedenza … - avendo invece una chiara portata modificativa ed estensiva - viene tuttavia richiamata perché, appunto, conferma (sul piano logico e sistematico) che la norma precedentemente in vigore non prevedesse né sottoponesse a sanzione amministrativa un generale obbligo di effettuare comunicazioni relative a contratti di lavoro autonomo di qualsiasi natura, tantomeno di natura occasionale ( non avendo altrimenti senso l'aver voluto introdurre uno specifico obbligo per il solo lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa) >>. (così Cass. 28408/17 cit., con sottolineatura dello scrivente).
5. La natura “coordinata e continuativa” del rapporto di lavoro autonomo rappresenta, dunque, un presupposto essenziale ed ineludibile per la sottoposizione dei datori di lavoro all'obbligo di preventiva comunicazione ex art.9 bis (nel testo introdotto dal D. Lgs 297/02) contestato con il
VE CO in esame e, conseguentemente, con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ciò posto se ne deduce che ha errato l a contestare la violazione del predetto CP_2 obbligo in capo alla odierna opponente, vertendosi pacificamente in tema di rapporti di lavoro autonomo caratterizzati dalla occasionalità e comunque dalla discontinuità delle prestazioni, come del resto ammesso anche dall in comparsa di costituzione: “l'esame della CP_2 documentazione aziendale consentiva di accertare che le prestazioni venivano assicurate attraverso lavoratori impiegati in via prevalente con rapporto di lavoro occasionale di tipo autonomo... Le mansioni generalmente ricoperte dai lavoratori erano quelle di animatori, burattinai, truccatori, presentatori, ospiti, figuranti, cantanti, maghi, comici e fantasisti”.
La natura occasionale, e soprattutto non coordinata né continuativa, emerge limpidamente dal riepilogo dei rapporti lavorativi instaurati dai lavoratori indicati a verbale ispettivo per come esposto alle pagine nn.
6-11 del ricorso introduttivo, che non è stato oggetto né di contestazione né
6 di diversa allegazione probatoria a confutazione delle circostanze analiticamente esposte: si tratta di prestazioni occasionali e discontinue di animatori, figuranti, presentatori, maghi, ballerini, burattinai et similia che si erano svolte in ambito di singole giornate di lavoro nell'arco del periodo oggetto di ispezione (marzo 2016 – giugno 2018) in modalità palesemente autonoma e non continuativa.
Il che consente di ritenere superata ed irrilevante la chiesta verifica della eventuale iscrizione dei singoli lavoratori all . CP_3
6. Ogni ulteriore questione è assorbita o superata. L'opposizione va allora accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi come in dispositivo, tenuto conto dei noti valori tabellari e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta annulla l'ordinanza ingiunzione qui Co impugnata n.706/24 n. prot. 1777 emessa in data 20.1.25 dall di Verona;
2) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dall'opponente, che liquida in complessivi euro 3.085,00, oltre Rimb. Forf 15%, IVA e
CPA come per legge.
Verona,3 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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