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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2519/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2519/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Fabio Cirulli e Mariantonietta Saffioti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Pietro De Cristofaro, n. 40, come da procura in calce alla nomina di nuovo difensore
- ATTORE OPPONENTE e
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Mezzetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pisa, Via Giusti, n. 10, come da procura in calce al ricorso monitorio
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: • In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Signora e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo, invalido, CP_1 privo di efficacia e comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 589/2022 del 27/04/2022 (RG n. 981/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Pisa;
• Sempre in via principale e nel merito: in accoglimento condannare per tutti i motivi esposti in narrativa, la Signora alla ripetizione dell'importo di Euro 5.500,00 in CP_1 favore del Signor o il maggior e/o minore importo che sarà ritenuto di Parte_1 giustizia. • In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, previa verifica delle effettive debenze, compensare anche i sensi dell'art. 1241 cod. civ. gli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto con le somme corrisposte dal Signor per la mensa scolastica. Con ogni più ampia riserva di Parte_1 precisare le domande tutte, nonché di articolare, produrre e dedurre domande e mezzi istruttori nel rispetto del disposto di cui all'art. 183 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite e salvezza di ogni diritto. Rimborso dell'importo di € 11.600,00 versato in esecuzione del titolo.”
Convenuta:
“chiede che il Tribunale di Pisa, in considerazione dei rilevi e delle eccezioni proposte, Voglia rigettare l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 589/2022 del Tribunale di Pisa reso in suo danno ed in favore della Sig.ra
n data 27.4.2022 dal Giudice Dott.ssa Iolanda Golia nel Controparte_1 procedimento monitorio n. 981/2022 R.G., decreto con il quale gli si è intimato il pagamento della somma di € 8.644,50 oltre interessi legali sino al saldo, ed oltre le spese e le competenze del presente giudizio monitorio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, perché infondata in fatto ed in diritto, respingendo altresì la domanda riconvenzionale depositata dal Sig. , anch'essa del tutto infondata Parte_1 ed anche coperta da intervenuta prescrizione, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.”
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.06.2022 ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 589/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 27.04.2022, con il quale, su istanza di , gli è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 8.644,50 oltre interessi legali e accessori per il mancato rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli dalla ricorrente in via monitoria. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna alla ripetizione della somma di € 5.500,00 per il pagamento della mensa scolastica. A sostegno dell'opposizione, ha allegato ed eccepito:
- che con decreto n. 4/2017 del 05.01.2017 la Corte d'Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, ha stabilito, a carico dell'opponente, un assegno di mantenimento mensile quale contributo per il mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili, oltre al 30 % delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate;
- che le spese straordinarie poste alla base dell'ingiunzione di pagamento sono state sostenute dall'opposta non essendo mai state preventivamente concordate tra le parti;
- che la richiesta di rimborso è infondata, considerata l'insussistenza dell'urgenza e della necessità delle spese, l'unitarietà delle decisioni da parte della madre e l'insostenibilità delle spese in rapporto alla di lui situazione economica-reddituale;
- che la richiesta di rimborso per le spese straordinarie relative all'anno 2016 è infondata in quanto, per l'anno in questione, non vi era alcun obbligo di refusione;
- che dal 2011 al 2020 ha corrisposto € 5.500,00 quale pagamento per la mensa scolastica dei figli, spese che rientrano nel contributo al mantenimento e che quindi spettano in ripetizione. Si è costituita in giudizio , la quale, contestando le asserzioni Controparte_1 avversarie ha concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto:
- che la pretesa creditoria è legittima e fondata, non corrispondendo a verità che l'opponente non sia stato informato preventivamente sulle spese straordinarie;
- che nei primi due decreti del Tribunale per i minorenni di Roma che disponevano sul mantenimento dei minori non era stato previsto un obbligo di previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli, diversamente da quanto avvenuto con il decreto n. 4/2017 dalla Corte d'Appello di Roma del 05.01.2017;
- che ha sempre preventivamente informato l'opponente in ordine alla necessità di sostenere spese straordinarie, inviando i giustificativi;
- che, relativamente all'anno 2016, la previsione e la percentuale di concorso alle spese disposta dal giudice riguardava entrambi i genitori;
- che, quanto alla spesa della mensa scolastica, non vi è nulla da rimborsare essendo una spesa ordinaria, non avendo infatti l'opposta richiesto nulla a tale titolo ma solo rimborsi pro quota per spese scolastiche di altro genere;
- che per il diritto al rimborso della spesa della mensa scolastica è, peraltro, intervenuta la prescrizione;
- che l'opponente ancora non sta provvedendo al pagamento della sua quota di spese straordinarie.
Con provvedimento del 25.01.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 21.09.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, successivamente rinviata al 20.03.2025. Medio tempore assegnato a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 20.03.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata trattenuta in decisione
*****
Incontestate la documentazione prodotta a giustificazione delle spese sostenute, anno per anno, nell'interesse dei minori e la percentuale di ripartizione delle stesse in ragione dei provvedimenti giurisdizionali ratione temporis disciplinanti l'obbligo di contribuzione a carico dei genitori, l'opposizione si incentra sulla natura delle spese e sulla mancata acquisizione del consenso dell'altro genitore da parte della in CP_1 violazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e della Corte d'Appello. Si richiama, in tema, il condiviso orientamento della Corte di legittimità in forza del quale, per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd. spese straordinarie, deve ritenersi che rispetto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario (o prevalentemente collocatario) non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, “qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass. sez. I 9392/2025, Cass., n. 14564/2023). Ancora, è stato sostenuto che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021). In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016), e principio siffatto deve reputarsi valido, con riguardo alle spese c.d. ricorrenti e prevedibili, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento giurisdizionale disciplini la metodologia di comunicazione e acquisizione del consenso da parte del genitore non collocatario. Alla stregua delle esposte coordinate interpretative, l'eccezione legata alla mancata concertazione circa le spese straordinarie è superata dalla natura delle stesse, tutt'altro che voluttuarie (visite o esami medici, sport, scuolabus, abbonamento bus di linea, libri di testo, gite scolastiche), nonché ricorrenti e prevedibili e di importo contenuto. In ogni caso, l'eccezione risulta smentita dalla copiosa corrispondenza in atti con la quale la ha via via comunicato, negli anni, le spese sostenute o da sostenere CP_1 nell'interesse della prole: l'assenza di riscontro alle comunicazioni della ex compagna è indice di disinteresse rispetto alle spese concernenti i figli, e del resto l'opponente non ha dimostrato in giudizio di aver manifestato un (motivato) dissenso rispetto alle numerose voci di esborso. Immeritevole di considerazione, in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio (es. dichiarazione redditi), è la denunciata sproporzione delle spese sostenute per i figli rispetto alle possibilità economiche dell'opponente. Tardive, e in quanto tali inammissibili, sono le eccezioni sollevate solo con memoria ex art. 183 VI comma n. 2, e relative a supposte compensazioni o a circostanze estintive della pretesa (regalo nonni); in ogni caso, non vi è prova in atti di pagamenti salvo quella parziale relativa alla spesa per il torneo di basket, già computata dall'attrice sostanziale. Ancora, è infondata la riqualificazione in termini di spese ordinarie, e in quanto tali incluse nel contributo di mantenimento, di alcuni degli esborsi effettuati dalla e in questa sede richiesti nella quota del 50%, atteso che tutti i Parte_2 giustificativi di pagamento di cui all'azione monitoria attengono, evidentemente, a spese straordinarie. Non merita accoglimento, infine, la domanda riconvenzionale. A fronte dell'eccezione della convenuta opposta, i documenti prodotti da sono inidonei a dimostrare i Parte_1 tempi del pagamento (oltre a comprendere sanzioni e interessi che in difetto di prova di diverso accordo non potrebbero comunque essere addebitati all'opposta), e soprattutto, non sono idonei a dimostrare il fatto che si sia fatto carico per intero, come Parte_1 sostiene, della mensa di entrambi i figli. Anzi, la circostanza appare smentita dalla copiosa corrispondenza in atti, dalla quale si evince, al contrario, che vi fosse un accordo relativo al pagamento delle spese per la mensa scolastica per cui il padre copriva quelle di e la madre quelle di cfr. doc. 1, 2, 7, 9, 10, 11 memoria Per_1 Per_2 istruttoria). L'opposizione merita il rigetto, e tuttavia il decreto ingiuntivo è revocato stante l'intervenuto pagamento dell'intera somma dovuta in corso di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche e D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi arrotondati per difetto e ridotti ulteriormente per la fase istruttoria vista l'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone: 1) dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa da parte di Parte_1
dell'importo oggetto del procedimento monitorio, revoca il decreto
[...] ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_3 spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta. Pisa, 4 luglio 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2519/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Fabio Cirulli e Mariantonietta Saffioti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Pietro De Cristofaro, n. 40, come da procura in calce alla nomina di nuovo difensore
- ATTORE OPPONENTE e
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Mezzetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pisa, Via Giusti, n. 10, come da procura in calce al ricorso monitorio
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: • In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Signora e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo, invalido, CP_1 privo di efficacia e comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 589/2022 del 27/04/2022 (RG n. 981/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Pisa;
• Sempre in via principale e nel merito: in accoglimento condannare per tutti i motivi esposti in narrativa, la Signora alla ripetizione dell'importo di Euro 5.500,00 in CP_1 favore del Signor o il maggior e/o minore importo che sarà ritenuto di Parte_1 giustizia. • In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, previa verifica delle effettive debenze, compensare anche i sensi dell'art. 1241 cod. civ. gli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto con le somme corrisposte dal Signor per la mensa scolastica. Con ogni più ampia riserva di Parte_1 precisare le domande tutte, nonché di articolare, produrre e dedurre domande e mezzi istruttori nel rispetto del disposto di cui all'art. 183 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite e salvezza di ogni diritto. Rimborso dell'importo di € 11.600,00 versato in esecuzione del titolo.”
Convenuta:
“chiede che il Tribunale di Pisa, in considerazione dei rilevi e delle eccezioni proposte, Voglia rigettare l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 589/2022 del Tribunale di Pisa reso in suo danno ed in favore della Sig.ra
n data 27.4.2022 dal Giudice Dott.ssa Iolanda Golia nel Controparte_1 procedimento monitorio n. 981/2022 R.G., decreto con il quale gli si è intimato il pagamento della somma di € 8.644,50 oltre interessi legali sino al saldo, ed oltre le spese e le competenze del presente giudizio monitorio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, perché infondata in fatto ed in diritto, respingendo altresì la domanda riconvenzionale depositata dal Sig. , anch'essa del tutto infondata Parte_1 ed anche coperta da intervenuta prescrizione, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.”
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.06.2022 ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 589/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 27.04.2022, con il quale, su istanza di , gli è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 8.644,50 oltre interessi legali e accessori per il mancato rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli dalla ricorrente in via monitoria. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna alla ripetizione della somma di € 5.500,00 per il pagamento della mensa scolastica. A sostegno dell'opposizione, ha allegato ed eccepito:
- che con decreto n. 4/2017 del 05.01.2017 la Corte d'Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, ha stabilito, a carico dell'opponente, un assegno di mantenimento mensile quale contributo per il mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili, oltre al 30 % delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate;
- che le spese straordinarie poste alla base dell'ingiunzione di pagamento sono state sostenute dall'opposta non essendo mai state preventivamente concordate tra le parti;
- che la richiesta di rimborso è infondata, considerata l'insussistenza dell'urgenza e della necessità delle spese, l'unitarietà delle decisioni da parte della madre e l'insostenibilità delle spese in rapporto alla di lui situazione economica-reddituale;
- che la richiesta di rimborso per le spese straordinarie relative all'anno 2016 è infondata in quanto, per l'anno in questione, non vi era alcun obbligo di refusione;
- che dal 2011 al 2020 ha corrisposto € 5.500,00 quale pagamento per la mensa scolastica dei figli, spese che rientrano nel contributo al mantenimento e che quindi spettano in ripetizione. Si è costituita in giudizio , la quale, contestando le asserzioni Controparte_1 avversarie ha concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto:
- che la pretesa creditoria è legittima e fondata, non corrispondendo a verità che l'opponente non sia stato informato preventivamente sulle spese straordinarie;
- che nei primi due decreti del Tribunale per i minorenni di Roma che disponevano sul mantenimento dei minori non era stato previsto un obbligo di previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli, diversamente da quanto avvenuto con il decreto n. 4/2017 dalla Corte d'Appello di Roma del 05.01.2017;
- che ha sempre preventivamente informato l'opponente in ordine alla necessità di sostenere spese straordinarie, inviando i giustificativi;
- che, relativamente all'anno 2016, la previsione e la percentuale di concorso alle spese disposta dal giudice riguardava entrambi i genitori;
- che, quanto alla spesa della mensa scolastica, non vi è nulla da rimborsare essendo una spesa ordinaria, non avendo infatti l'opposta richiesto nulla a tale titolo ma solo rimborsi pro quota per spese scolastiche di altro genere;
- che per il diritto al rimborso della spesa della mensa scolastica è, peraltro, intervenuta la prescrizione;
- che l'opponente ancora non sta provvedendo al pagamento della sua quota di spese straordinarie.
Con provvedimento del 25.01.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 21.09.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, successivamente rinviata al 20.03.2025. Medio tempore assegnato a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 20.03.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata trattenuta in decisione
*****
Incontestate la documentazione prodotta a giustificazione delle spese sostenute, anno per anno, nell'interesse dei minori e la percentuale di ripartizione delle stesse in ragione dei provvedimenti giurisdizionali ratione temporis disciplinanti l'obbligo di contribuzione a carico dei genitori, l'opposizione si incentra sulla natura delle spese e sulla mancata acquisizione del consenso dell'altro genitore da parte della in CP_1 violazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e della Corte d'Appello. Si richiama, in tema, il condiviso orientamento della Corte di legittimità in forza del quale, per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd. spese straordinarie, deve ritenersi che rispetto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario (o prevalentemente collocatario) non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, “qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass. sez. I 9392/2025, Cass., n. 14564/2023). Ancora, è stato sostenuto che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021). In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016), e principio siffatto deve reputarsi valido, con riguardo alle spese c.d. ricorrenti e prevedibili, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento giurisdizionale disciplini la metodologia di comunicazione e acquisizione del consenso da parte del genitore non collocatario. Alla stregua delle esposte coordinate interpretative, l'eccezione legata alla mancata concertazione circa le spese straordinarie è superata dalla natura delle stesse, tutt'altro che voluttuarie (visite o esami medici, sport, scuolabus, abbonamento bus di linea, libri di testo, gite scolastiche), nonché ricorrenti e prevedibili e di importo contenuto. In ogni caso, l'eccezione risulta smentita dalla copiosa corrispondenza in atti con la quale la ha via via comunicato, negli anni, le spese sostenute o da sostenere CP_1 nell'interesse della prole: l'assenza di riscontro alle comunicazioni della ex compagna è indice di disinteresse rispetto alle spese concernenti i figli, e del resto l'opponente non ha dimostrato in giudizio di aver manifestato un (motivato) dissenso rispetto alle numerose voci di esborso. Immeritevole di considerazione, in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio (es. dichiarazione redditi), è la denunciata sproporzione delle spese sostenute per i figli rispetto alle possibilità economiche dell'opponente. Tardive, e in quanto tali inammissibili, sono le eccezioni sollevate solo con memoria ex art. 183 VI comma n. 2, e relative a supposte compensazioni o a circostanze estintive della pretesa (regalo nonni); in ogni caso, non vi è prova in atti di pagamenti salvo quella parziale relativa alla spesa per il torneo di basket, già computata dall'attrice sostanziale. Ancora, è infondata la riqualificazione in termini di spese ordinarie, e in quanto tali incluse nel contributo di mantenimento, di alcuni degli esborsi effettuati dalla e in questa sede richiesti nella quota del 50%, atteso che tutti i Parte_2 giustificativi di pagamento di cui all'azione monitoria attengono, evidentemente, a spese straordinarie. Non merita accoglimento, infine, la domanda riconvenzionale. A fronte dell'eccezione della convenuta opposta, i documenti prodotti da sono inidonei a dimostrare i Parte_1 tempi del pagamento (oltre a comprendere sanzioni e interessi che in difetto di prova di diverso accordo non potrebbero comunque essere addebitati all'opposta), e soprattutto, non sono idonei a dimostrare il fatto che si sia fatto carico per intero, come Parte_1 sostiene, della mensa di entrambi i figli. Anzi, la circostanza appare smentita dalla copiosa corrispondenza in atti, dalla quale si evince, al contrario, che vi fosse un accordo relativo al pagamento delle spese per la mensa scolastica per cui il padre copriva quelle di e la madre quelle di cfr. doc. 1, 2, 7, 9, 10, 11 memoria Per_1 Per_2 istruttoria). L'opposizione merita il rigetto, e tuttavia il decreto ingiuntivo è revocato stante l'intervenuto pagamento dell'intera somma dovuta in corso di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche e D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi arrotondati per difetto e ridotti ulteriormente per la fase istruttoria vista l'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone: 1) dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa da parte di Parte_1
dell'importo oggetto del procedimento monitorio, revoca il decreto
[...] ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_3 spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta. Pisa, 4 luglio 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.